Articolo 7 della Legge 29 gennaio 1986, n. 23
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 febbraio 1986
Art. 7. Attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo 1. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli integrato da un colloquio, a singole sedi di servizio. Al concorso sono ammessi a partecipare i primi dirigenti dell'area amministrativo-contabile dell'amministrazione universitaria che abbiano compiuto entro il 31 dicembre precedente almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Il concorso e' indetto per ciascuna sede universitaria, almeno sei mesi prima della data in cui si verifichera' la vacanza.
3. Il bando deve contenere l'indicazione della sede del posto di funzione, il termine di presentazione delle domande, le modalita' di partecipazione.
4. Della pubblicazione del bando di concorso deve essere data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Il colloquio, che ha per oggetto le discipline piu' direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti di istituto, e' finalizzato all'accertamento della maturita' professionale dei candidati, nonche' alla valutazione del possesso, da parte dei medesimi, della necessaria attitudine a svolgere le funzioni di direttore amministrativo.
6. Al colloquio sono attribuiti 60 punti. Il colloquio non si intende superato se al candidato e' attribuito un punteggio inferiore a 36.
7. Ai titoli sono riservati punti 40 ripartiti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore: punti 12;
b) incarichi e servizi speciali attinenti al servizio reso nella qualifica di primo dirigente: punti 12;
c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;
d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni ed integrazioni: punti 4.
8. Si applicano gli articoli 26 , 27 , 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 .
9. La commissione esaminatrice del concorso e nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed e' composta da: un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, o equiparato, che la presiede; un professore universitario ordinario di materie giuridiche od economiche; un dirigente superiore appartenente ai ruoli dell'amministrazione universitaria; due dirigenti superiori appartenenti al ruolo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Svolge le funzioni di segretario un funzionario con qualifica non inferiore all'ottava, appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione.
10. Le norme particolari, eventualmente occorrenti, sono stabilite con il bando di concorso.
Note all'art. 7:
- Il testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957 detta le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- Il D.P.R. n. 686/1957 , concernente "Nome di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ", agli articoli 26, 27 e 29 stabilisce gli adempimenti del capo del personale concernente rispettivamente il fascicolo personale, lo stato matricolare e il rilascio di copie dello stato matricolare;
l'art. 67 dello stesso D.P.R. e' il seguente:
"Art. 67. - Agli effetti dell'art. 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ed ai fini della valutazione prevista dall'art. 65 del presente decreto, fra i titoli attinenti alle qualita' del servizio si tiene conto anche del rendimento in servizio e delle mansioni esercitate; i lavori originali elaborati per il servizio sono quelli che l'impiegato abbia svolti nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui l'impiegato presta servizio e che vertono su problemi giuridici.
amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione; gli incarichi valutabili sono quelli conferiti con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui l'impiegato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l'assunzione di particolari responsabilita'; le pubblicazioni scientifiche valutabili sono soltanto quelle relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti all'attivita' ed ai servizi propri dell'amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale:
l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore e' valutata, dopo l'attribuzione dei coefficienti relativi alle altre categorie di titoli, in base ad un giudizio complessivo sulla personalita' di ciascun impiegato quale risulta dai precedenti di carriera, da tutti gli elementi del fascicolo personale e, per gli scrutini per la promozione a direttore di divisione, anche in base all'esito del colloquio integrativo".
Entrata in vigore il 27 febbraio 1986
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