Art. 12.
Nel caso in cui l'assistente ordinario con funzioni di aiuto sia legittimamente impedito, o trovisi in congedo ai sensi dell'art. 8 della presente legge, le funzioni di aiuto possono essere affidate, a titolo di supplenza, ad un assistente ordinario.
Nel caso in cui l'assistente ordinario con funzioni di aiuto sia legittimamente impedito, o trovisi in congedo ai sensi dell'art. 8 della presente legge, le funzioni di aiuto possono essere affidate, a titolo di supplenza, ad un assistente ordinario.