Articolo 12 della Legge 18 marzo 1958, n. 349
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 novembre 1961
Art. 12.
Nel caso in cui l'assistente ordinario con funzioni di aiuto sia legittimamente impedito, o trovisi in congedo ai sensi dell'art. 8 della presente legge, le funzioni di aiuto possono essere affidate, a titolo di supplenza, ad un assistente ordinario.
Entrata in vigore il 1 novembre 1961