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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 402/2020 RG vertente
TRA
(C.F.: ) in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1
della società (P.IVA ), e Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Simona Barberio ed elettivamente domiciliati in
[...]
Roma alla via Oslavia n.7;
APPELLANTI
E
(P.IVA: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Stanzione ed elettivamente domiciliata in
Salerno alla via Renato De Martino n.33/C;
APPELLATA
, (P.IVA: , con sede in Napoli Controparte_3 P.IVA_3
alla via Santa Brigida n.39 e, per essa, la mandataria Controparte_4
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe P.IVA_4
Stanzione ed elettivamente domiciliata in Salerno alla via Renato De Martino n.33/C;
INTERVENUTA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 193/2019 del Tribunale di Lagonegro;
opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, , Parte_1 Pt_2
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Sala Consilina, la
[...] Parte_3
quale mandataria della Controparte_5 Controparte_2
al fine di, in via principale e nel merito: - riconoscere e dichiarare insussistente
[...]
e/o non provato il credito della;
- revocare e/o dichiarare nullo Controparte_5
ovvero annullare il decreto ingiuntivo n. 318/12; - accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità dei tassi di interesse ultralegali ed ultraconvenzionali e delle commissioni di massimo scoperto e degli altri oneri di spesa che la banca convenuta applicava ai rapporti dedotti in giudizio con il ricorso per decreto ingiuntivo e quindi, dichiarare non dovuti gli interessi addebitati ovvero dovuti al tasso legale o al tasso modulare Bot;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità dei predetti rapporti nella parte in cui contemplavano l'anatocismo e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle commissioni di massimo scoperto e degli altri oneri di spesa, e dichiarare l'inapplicabilità di qualsiasi forma di capitalizzazione in luogo a quella trimestrale o, in subordine, l'applicabilità della sola capitalizzazione annuale;
- per l'effetto, accertare e dichiarare l'effettivo saldo finale dei predetti rapporti, con eliminazione degli effetti dell'anatocismo e della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle cms e degli altri oneri di spesa, nonché dei tassi usurai;
in via riconvenzionale e per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse e/o addebitate;
- con vittoria di spese;
in via istruttoria: - disporsi ctu tecnico contabile sui rapporti in questione;
- ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti gli estratti conto, trimestrali e scalari, relativi ai rapporti in questione non già depositati.
Sostenevano:
- che mancava o era insufficiente la prova del credito vantato, in quanto la banca chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 365.746,60, derivante da rate insolute del finanziamento n.
3112740,10, del saldo debitore del conto anticipi n. 21837604,91, e del saldo debitore del conto corrente n. 14392.10, allegando come prova il saldaconto autenticato ex art. 50 D.lgs. 385/93;
- che venivano illegittimamente applicati gli interessi ultralegali, in mancanza di una specifica pattuizione scritta del tasso di interesse ed era dunque necessario operare un ricalcolo degli interessi nella misura legale ovvero al cd. tasso modulare BOT;
- che veniva illegittimamente applicata la commissione di massimo scoperto, in assenza di una specifica pattuizione;
- che vi era una illegittima applicazione dei giorni valuta, risultando che la banca aveva applicato valute posteriori nell'accredito degli assegni versati e dei bonifici ricevuti e valute anteriori nell'addebito di assegni pagati e bonifici emessi, conseguendo ingiustificate e maggiori competenze in proprio favore;
- che era stata applicata una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, con conseguente parziale nullità del contratto;
- che vi era stata una illegittima applicazione degli interessi usurari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.5.2013 si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo: in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione Controparte_2
del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via gradata, di concedersi l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme rinvenienti dal finanziamento n. 3112740,10 e dalle fatture anticipate e rimaste insolute;
in via pregiudiziale eccepiva: - l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito per carenza dei presupposti;
- la prescrizione quinquennale ovvero decennale;
-
l'adempimento spontaneo dei presunti maggiori oneri;
- la buona fede della banca nel percepire le somme di cui si chiedeva la ripetizione;
sempre in via pregiudiziale, verificata l'esistenza del vincolo di garanzia, di dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ai garanti, stante l'autonomia della obbligazione di garanzia assunta;
in via principale, di rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto impugnato;
in via gradata, di compensare quanto eventualmente dovuto con il maggior credito della banca.
In particolare, sosteneva:
- che la era creditrice della società della somma Controparte_2 Parte_4 complessiva di € 365.746,60 rinveniente da: € 129.785,67 per rate insolute, alla data di chiusura dell'8.2.2012, del finanziamento n. 311274,10 sottoscritto in data 8.4.2004; € 39.756,58 per saldo allo 8.2.2012 del rapporto anticipi n. 21837604,91 concesso in data 31.8.2005 e prorogato fino al
28.2.2006; € 196.204,35 per scoperto del c/c n. 14392,10 aperto con contratto sottoscritto in data
14.7.1999;
- che, per lo stesso importo, erano coobbligati in solido , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , giuste fideiussioni sottoscritte in data 8.4.2004, 8.8.2005
[...] CP_6 Parte_5
e 18.6.2003, ai quali era stata inoltrata copia della lettera di revoca della del 12.1.2012 e CP_5
formale diffida di pagamento da parte di del 14.2.2012; Controparte_5 Contr
- che, per le causali descritte, la a mezzo della propria mandataria estione crediti banca, CP_2
chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento che il Tribunale adito accoglieva, ingiungendo al debitore principale e ai garanti, il pagamento in solido delle somme come richieste;
- che, dalla disamina della documentazione, emergeva che: riguardo al finanziamento n. 3112740,10, veniva previsto il tasso di interesse del 4,422% nominale annuo, nella misura di tre punti in più del tasso annuo contrattualmente convenuto;
riguardo al rapporto di anticipo su fattura, nella relativa lettera contratto veniva convenuto il tasso nominale annuo del 7% oltre commissioni unitarie €15,00+ commissione utilizzo 0,125%; riguardo al rapporto di conto corrente n. 14392, venivano previsti interessi al tasso nominale annuo del 7,95% + CMS del 0,375% ed o nominale annuo del 10,75% +
CMS dell'1,25% per eventuali sconfinamenti;
negli atti di fideiussione veniva disciplinata autonomia causale della obbligazione di garanzia;
- che tale disamina consentiva di superare i rilievi avanzati dalla parte opponente, sussistendo i requisiti di cui all'art 633 c.p.c. per la concessione dell'ingiunzione;
- che gli interessi venivano tutti preventivamente convenuti come per legge, così come le spese, le valute e la commissione di massimo scoperto;
riguardo la capitalizzazione, limitatamente al conto corrente, pur essendo originariamente prevista la diversa decorrenza delle capitalizzazioni a debito ed a credito, la stessa veniva successivamente sostituita dalla condizione di reciprocità; invero, la si adeguava a quanto disposto dalla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, Controparte_2
rendendo la capitalizzazione trimestrale pienamente legittima a decorrere dall'1.7.2000; ai sensi della citata delibera, la procedeva all'adeguamento delle clausole Controparte_2 contrattuali sull'anatocismo prevedendo una analoga periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, non superando mai i tassi di soglia di cui alla legge 108/1996;
- che la si opponeva alle richieste istruttorie avanzate da controparte, frutto di intento dilatorio CP_2
o comunque superflue;
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nonché l'inammissibilità della perizia contabile in quanto di chiara natura esplorativa;
sotto il profilo del merito, la tacita approvazione del conto corrente poteva essere valutata non per supplire ad una carenza di requisiti formali del preventivo consenso scritto, ma in funzione della corretta applicazione dei tassi vigenti nei periodi cui si riferivano gli estratti conto non contestati;
l'approvazione ripetuta degli estratti poteva valere a far ritenere che il concreto ammontare degli interessi computati dalla banca era avvenuto in conformità con il criterio dettato in via preventiva con la clausola, pertanto la mancata contestazione degli estratti conto gli attribuiva efficacia di prova sostanziale, impedendo ai correntisti ed ai fideiussori di muovere eccezioni riguardo l'ammontare del debito;
- che, essendo la fideiussione a garanzia di una apertura di credito in conto corrente, le risultanze degli estratti conto non impugnati dal debitore principale divenivano automaticamente vincolanti anche per il fideiussore.
Con separato atto di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, chiedeva la revoca del CP_1 decreto ingiuntivo opposto, per gli stessi motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo notificato dai fideiussori, nonché in via riconvenzionale, la restituzione delle somme indebitamente corrisposte all'istituto di credito.
Con comparsa depositata il 24.6.2013 si costituiva Controparte_2
contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto.
I due giudizi venivano riuniti.
Nelle more del giudizio, il Tribunale di Sala Consilina veniva accorpato al Tribunale di Lagonegro.
All'udienza del 20.11.2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Con sentenza n. 193/2019 pubblicata in data 20.11.2019, il Tribunale di Lagonegro rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 318/2012 emesso dal Tribunale di
Sala Consilina in data 11.10.2012, dichiarandolo esecutivo;
condannava gli opponenti, in solido, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in Euro 12.678,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) in via preliminare, non sussisteva l'invocata carenza di legittimazione eccepita dall'opponente in quanto, la si era fusa per incorporazione nella Controparte_5 [...]
; Controparte_2
b) nel merito, la aveva prodotto in atti tutta la documentazione afferente ai rapporti, a CP_2
fronte della quale gli opponenti non muovevano obiezioni specifiche, né indicavano per quale ragione tale documentazione risultavano insufficienti a dimostrare la sussistenza dei crediti;
c) inoltre, apparivano generiche le contestazioni circa la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, essendo pacificamente ammessa con la sola condizione di reciprocità, che nel caso specifico non era contestato esserci;
d) che non veniva spiegato il motivo per il quale non potevano considerarsi validi gli interessi ultralegali, risultandone l'applicazione conforme alle previsioni contrattuali, ovvero perché erano illegittime le altre condizioni contrattuali praticate dalla banca sui rapporti;
e) che non veniva documentato il paventato superamento della soglia ex lege n. 108/96, gravando l'onere sull'opponente; la mancata allegazione dei periodi in cui venivano applicati i tassi usurai e l'omessa produzione dei decreti ministeriali comportava l'assenza di elementi dai quali poteva emergere la dedotta usurarietà dell'interesse applicato;
f) che, per le medesime ragioni, non poteva essere accolta la domanda di consulenza tecnica contabile avanzata in atti, di natura meramente esplorativa;
g) che il contratto di fideiussione, sottoscritto da ciascun fideiussore, indicava espressamente, all'art. 5, l'obbligo di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della debitrice, ma anche di informarsi circa i rapporti tra la stessa e la Banca.
3. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21.7.2020, , in proprio e quale Parte_1
legale rappresentante della società e , proponevano Controparte_1 Parte_2 Parte_3
appello avverso la sentenza n. 193/2019 del Tribunale di Lagonegro pubblicata il 20.11.2019, chiedendo di:
- dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia ovvero annullare e/o revocare la sentenza impugnata e, per l'effetto, revocare ovvero annullare il decreto ingiuntivo n. 318/2012; in via principale e nel merito, riconoscere e dichiarare insussistente e/o non provato il credito reclamato in sede monitoria;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità dei tassi di interesse ultralegali e ultraconvenzionali e delle commissioni di massimo scoperto e degli altri oneri di spesa, che la banca convenuta applicava ai rapporti dedotti in giudizio con il ricorso per decreto ingiuntivo, per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi addebitati ovvero dovuti al tasso legale o al tasso modulare Bot, a mezzo della CTU di cui chiedeva l'ammissione;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità dei predetti rapporti nella parte in cui contemplavano l'anatocismo e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle commissioni di massimo scoperto e degli altri oneri di spesa, quindi di dichiarare l'inapplicabilità di qualsiasi forma di capitalizzazione in luogo di quella trimestrale, o in subordine, l'applicabilità della sola capitalizzazione annuale;
- per l'effetto, accertare e dichiarare, previo ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. di tutti gli estratti conto e degli scalari non depositati, l'effettivo saldo finale dei predetti rapporti, mediante applicazione del tasso di interesse legale ovvero del tasso ex art. 117 d.lgs. 385/93, comunque con eliminazione degli effetti dell'anatocismo e della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle cms e degli altri oneri di spesa, nonché dei tassi usurai, e con applicazione dei criteri e metodi di ricalcolo indicati dalla giurisprudenza;
- in via riconvenzionale, condannare l'appellata alla restituzione delle somme indebitamente riscosse e /o addebitate, nella misura ritenuta di giustizia ed accertata mediante ctu contabile;
- in via istruttoria, reiterando tutte le istanze istruttorie, ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti gli estratti conto, trimestrali e scalari, relativi ai rapporti in questione non già depositati, ed in particolare relativi al conto anticipi su fatture n. 21837604,91 e finanziamento n. 3112740.10; disporsi ctu tecnico contabile sui rapporti in questione;
- in via cautelare, sospendere l'efficacia della sentenza impugnata.
In particolare, gli appellanti sostenevano:
3.1. che la sentenza impugnata era viziata per vizio motivazionale nella parte in cui il giudice non aveva ritenuto meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della banca
Contr e del consequenziale difetto di jus postulandi del difensore costituito;
era infatti evidente che il provvedimento monitorio era stato richiesto e ottenuto dalla che Controparte_5
aveva conferito procura al difensore, mentre nella fase di merito si era costituita la
[...]
con lo stesso difensore che aveva agito in sede monitoria;
che solo con la terza Controparte_2
memoria ex art. 183 c.p.c. la aveva depositato l'atto di fusione Controparte_2 attestante l'avvenuta fusione tra le due società coinvolte nel procedimento, ma non aveva prodotto alcuna procura rilasciata dalla al difensore che aveva agito in Controparte_2
sede monitoria;
3.2. che la sentenza era viziata ab origine per un vizio genetico che coinvolgeva i rapporti bancari dedotti dalla banca;
che né il contratto di finanziamento n. 3112740,10, né i rapporti di c/c n. 14392,10
e di conto anticipi n. 21837604,91, facevano infatti menzione del TAEG/ISC introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, che doveva essere inserito obbligatoriamente in ottemperanza delle nuove disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza, comportando la nullità dei contratti e dei titoli difformi ai sensi dell'art. 117 c.8 TUB;
3.3. che la sentenza era viziata per l'omessa pronuncia del giudice monocratico su una eccezione ritualmente sollevata dai fideiussori, riguardante la violazione della normativa antitrust;
che la Corte di Cassazione aveva stabilito la nullità di tutte le fideiussioni omnibus stipulate in conformità allo schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana;
3.4. che la sentenza era viziata anche sul punto del rigetto delle istanze istruttorie formulate, avendo puntualizzato la Corte di Cassazione l'esistenza dell'obbligo, in capo alla di esibizione CP_2
documentale, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a prescindere da una preventiva richiesta di documentazione ex art. 119 TUB, in ragione della natura sostanziale del diritto del cliente ad avere copia della documentazione e avendo altresì ritenuto la Corte di Cassazione la possibilità di far ricorso alla CTU anche in caso di incompletezza degli estratti conto, per ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza;
3.5. che la sentenza andava riformata anche sul punto delle spese processuali, perché, anche in ipotesi di mancato accoglimento dell'appello, occorreva disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.11.2020 si costituiva la
[...]
chiedendo: - di disattendere l'istanza di sospensione dell'esecutività della Controparte_2
sentenza impugnata e le istanze istruttore;
-di rigettare l'appello in quanto destituito di fondamento in fatto e diritto, ovvero dichiararlo inammissibile, e conseguentemente, confermare la sentenza del
Tribunale di Lagonegro n. 193/2019; - con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, evidenziava: che l'appellante circoscriveva il gravame a specifici capi della sentenza, rendendo le altre statuizioni definitive ed intangibili in quanto coperte dal giudicato;
che le conclusioni rassegnate dalle parti erano avulse dal contenuto dell'atto di appello, dal quale emergeva l'intenzione di controparte di censurare solo alcuni capi della sentenza del Tribunale;
che era infondata la censura riguardante la carenza di legittimità ad agire della Controparte_2
, in quanto il procedimento monitorio e quello di opposizione a decreto ingiuntivo erano
[...]
autonomi, ed il secondo non rappresentava il proseguimento del primo che, invece, si esauriva con l'emissione dell'ingiunzione; che era inammissibile la censura in cui si deduceva la violazione dell'art. 117 c. 8 TUB per mancata indicazione del TAEG/ISC, perché trattavasi di una domanda nuova, mai proposta nel giudizio di primo grado;
che l'appellante era in errore laddove considerava l' alla stregua di un tasso di interesse, comportando l'erronea indicazione nel contratto di Pt_6
Par finanziamento dell' , in quanto vizio genetico, la nullità del contratto stesso;
che, essendo l'ISC/TAEG l'indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, diretto a consentire al cliente la conoscenza preventiva dell'onere effettivo del credito concesso, l'omessa/erronea Par indicazione dell' non comportava la mancata pattuizione dei tassi di interesse, delle commissioni e delle spese, laddove risultavano le stesse analiticamente determinate ed espressamente accettate dalla mutuataria;
che destituita di fondamento era anche l'eccepita nullità dei contratti di fideiussione e, in particolare, delle clausole contrattuali presenti nello schema tipo di condizioni generali di contratto elaborato dall'ABI, ritenuto in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) l.287/1990, non riportando l'accordo pedissequamente le indicazioni ABI e non estendendosi la nullità prevista ai contratti che, sulla base delle intese, le imprese concludevano con terzi e non potendosi, inoltre, ipotizzare il ricorrere di una peculiare ipotesi di invalidità derivata, essendo in ogni caso necessario accertare preliminarmente l'esistenza di un nesso di indissolubile dipendenza con l'intesa a monte;
che l'eccezione di nullità doveva in ogni caso essere sostenuta da allegazioni e prove a cura della parte attrice/appellante e con la precisazione della conseguenza che tale vizio produceva su uno specifico diritto;
che, pur volendo ritenere la nullità delle clausole nn.2, 6, 8 dello schema uniforme ABI sanzionate dall'autorità competente, occorreva sempre l'allegazione e la prova o del fatto che una di tali clausole trovava applicazione della fattispecie, con conseguente produzione di danni ex art. 2043
c.c., o del fatto che le parti, conoscendo la nullità di tali clausole non avrebbero concluso il contratto;
che in ogni caso, l'eccezione di nullità di una fideiussione non era idonea a determinare la liberazione del fideiussore.
All'udienza del 12.01.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione e le istanze istruttorie.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. interveniva la Controparte_3
in persona della mandataria uale
[...] Controparte_4
attuale titolare del credito per cui era causa, riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni formulate dalla chiedendo alla Corte di rigettare l'appello proposto e Controparte_2
dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in riferimento alle domande di CP_3
risarcimento dei danni e /o restitutorie.
All'udienza del 15.10.2024 la causa veniva assegnata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Occorre in primo luogo prendere atto del fatto che, con comparsa depositata in data 10.10.2022 è intervenuta volontariamente in giudizio la e, per essa, la Controparte_3
mandataria in qualità di soggetto subentrato nella titolarità dei Controparte_4
crediti oggetto di causa, in forza di un contratto di scissione stipulato con Controparte_2
in data 25.11.2020, di cui la società si è resa beneficiaria, riportandosi a tutte le
[...] CP_3
difese in precedenza svolte da detto intervento deve essere CP_2 CP_2 Controparte_2 qualificato come intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 terzo comma c.p.c. e, considerato che non è stato manifestato il consenso delle altre parti alla estromissione dal giudizio di il giudizio deve proseguire tra Controparte_2
le parti originarie, pur avendo chiaramente la sentenza efficacia, oltre che nei confronti di
[...] anche nei confronti del soggetto successivamente intervenuto quale Controparte_2
cessionario del diritto controverso.
Sul punto, la parte appellante ha eccepito, nella prima difesa utile successiva al deposito della comparsa di costituzione della società ovverosia nelle note depositate il 14.10.2024, il difetto CP_3
di legittimazione attiva della predetta società, sostenendo la mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'inclusione del credito oggetto del presente giudizio nell'operazione di cessione del credito.
Ebbene, evidenziato che la parte appellante non ha contestato l'esistenza del contratto di scissione, si deve poi prendere atto del fatto che la società ha depositato, al fine di fornire la prova della sua CP_3
legittimazione, una copia della G.U., parte seconda, n. 151 del 29.12.2020.
Dalla lettura della detta G.U. risulta che in forza dell'atto Controparte_3
di scissione, stipulato con il 25.11.2020 innanzi al Notaio Controparte_2
si è resa beneficiaria di “un compendio di attività e passività, identificato nell'atto di scissione Per_1
e del quale è fornita una sintetica descrizione nel prosieguo. In particolare, sono stati assegnati alla beneficiaria: crediti classificati come “sofferenze” ai sensi delle circolari della Banca d'Italia nr.
139/1991 e nr. 272/2008 (i “Crediti NPL”)…. ”.
La descrizione, contenuta nella G.U., dei crediti di cui la società è divenuta titolare a seguito CP_3 dell'atto di scissione, risulta sufficiente a dimostrare l'inclusione dei crediti oggetto di causa tra quelli rientranti nella titolarità di ed infatti, dall'esame della documentazione prodotta dalla parte CP_3
appellata -già allegata al fascicolo monitorio- emerge che i crediti oggetto di causa -finanziamento n.
3112740, conto anticipi n. 21837604 e conto corrente n. 14392- rientrano tra quelli classificati come
“sofferenze” -si veda, in particolare, il contenuto della missiva datata 14.2.2012 indirizzata alla debitrice da incaricata da Controparte_1 Controparte_5 Controparte_2
del recupero del credito, e poi comunicata anche ai fideiussori, nella quale è contenuto
[...]
un esplicito riferimento al trasferimento a sofferenza della posizione debitoria-.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione in capo ad
[...]
Controparte_3
6. Si deve ora passare ad esaminare i motivi di appello.
6.1. Col primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della e del consequenziale CP_5
difetto di ius postulandi del difensore costituito. Ha sostenuto la parte appellante che il provvedimento monitorio era stato richiesto e ottenuto dalla che aveva conferito procura al difensore, mentre nella fase di Controparte_5
merito si era costituita la con lo stesso difensore che aveva Controparte_2
agito in sede monitoria;
ha aggiunto che solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. la
[...] aveva depositato l'atto di fusione attestante l'avvenuta fusione tra le due Controparte_2
società coinvolte nel procedimento, ma non aveva prodotto alcuna procura rilasciata dalla
[...]
al difensore che aveva agito in sede monitoria. Controparte_2
Il motivo è infondato.
In primo luogo, non sussiste l'eccepito difetto di legittimazione in capo a Controparte_2
costituitasi in primo grado nella qualità di parte opposta, con comparse depositate, nei
[...]
due giudizi di opposizione, successivamente riuniti, rispettivamente in data 16.5.2013 e 24.6.2013.
Ed invero, il ricorso monitorio è stato proposto da per mezzo Controparte_2
della mandataria mentre nel giudizio di opposizione si è costituita, quale Controparte_5
parte opposta, la Controparte_2
E' pertanto evidente che la parte costituitasi nel giudizio di opposizione è la parte titolare del credito per la cui tutela la predetta, per mezzo di una mandataria, ha agito in sede monitoria e, dunque, nessun difetto di legittimazione può risultare configurabile;
peraltro, come evidenziato dal Tribunale, la parte opposta aveva provato che, in forza di atto stipulato il 6.5.2013 innanzi al Notaio la Per_1 [...]
si era fusa per incorporazione nella . Controparte_5 Controparte_2
Né sussiste l'eccepito difetto di ius postulandi in capo al difensore costituito nel giudizio di opposizione di primo grado per Controparte_2
Ed invero, il ricorso monitorio è stato proposto da per mezzo Controparte_2 della mandataria difesa dall'avv. Alessandro Pasca in forza di Controparte_5
procura rilasciata il 10.9.2012 in calce al ricorso monitorio, la quale otteneva il decreto ingiuntivo n.
813/2012.
Nel giudizio di opposizione introdotto dalle parti ingiunte, si è costituita l'opposta Controparte_2
, difesa dall'avv. Alessandro Pasca, in forza di mandato rilasciato in calce alla copia
[...] notificata dell'atto di opposizione;
ed invero, dai fascicoli di parte dei due giudizi di opposizione riuniti, depositati dall'appellata anche in secondo grado, risulta che la Controparte_2
si è costituita, in uno dei giudizi di opposizione, in forza di procura rilasciata il 14.5.2013 in
[...] calce alla copia dell'atto di opposizione notificato il 18.1.2012 -benchè dalla pag. 1 della comparsa di costituzione della risulti che la predetta si sia costituita in giudizio Controparte_2 in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 813/2012- e, nell'altro giudizio di opposizione, in forza di procura rilasciata il 19.6.2013 in calce alla copia dell'atto di opposizione notificato il 18.2.2013.
Pertanto, l'avv. Alessandro Pasca, costituitosi nei giudizi di opposizione riuniti, era munito di procura rilasciata da Controparte_2
6.2. Col secondo motivo di appello, la parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva tenuto conto di un vizio genetico che coinvolgeva i rapporti bancari dedotti dalla banca.
Ha sostenuto che né il contratto di finanziamento n. 3112740,10, né i rapporti di c/c n. 14392,10 e di conto anticipi n. 21837604,91, facevano infatti menzione del TAEG/ISC introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, che doveva essere inserito obbligatoriamente in ottemperanza delle nuove disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza, comportando la nullità dei contratti.
Il motivo è inammissibile.
Ed invero, occorre in primo luogo rilevare che la questione della nullità dei contratti per omessa indicazione del TAEG/ISC non risulta formulata in primo grado, né erano stati dedotti tempestivamente nel giudizio di opposizione i fatti costitutivi dell'eccezione -omessa indicazione del
TAEG/ISC nei contratti oggetto di causa-, al fine di legittimare una successiva rilevazione officiosa della questione di nullità, pur in assenza di una tempestiva domanda formulata in tal senso e previa sottoposizione della questione alla controparte ex art. 101, secondo comma, c.p.c..
Ne consegue l'inammissibilità del motivo di appello, considerato che la questione della nullità dei contratti per omessa indicazione del TAEG/ISC è stata per la prima volta proposta quale motivo di appello, senza che in primo grado siano state tempestivamente introdotte in giudizio le circostanze di fatto fondanti la questione di nullità.
Non appare, in ogni caso, superfluo aggiungere che, nel merito, la questione di nullità non avrebbe potuto trovare accoglimento, in ossequio al chiaro orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. Civ., n. 4597/2023 e, nello stesso senso, n. 39169/2021).
6.3. Col terzo motivo di appello, la parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi su una eccezione ritualmente sollevata dai fideiussori, riguardante la violazione della normativa antitrust.
Ha sostenuto che la Corte di Cassazione aveva stabilito la nullità di tutte le fideiussioni omnibus stipulate in conformità allo schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana.
Il motivo è inammissibile.
Ed invero, occorre in primo luogo evidenziare che l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust è stata per la prima volta proposta dagli opponenti in primo grado
-attuali appellanti- nelle note depositate in data 2.11.2018, quando ormai erano già decorsi i termini concessi dal Giudice ai sensi dell'art. 183 c.p.c.; peraltro, non risulta che alcuna documentazione sia stata prodotta in quella sede dagli opponenti.
In sede di appello la questione è stata riproposta e all'atto di appello le parti appellanti hanno allegato
-pur senza farne menzione nell'atto di appello- il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca
d'Italia e il modello di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2003.
Ciò posto, è evidente che in primo grado l'eccezione sia stata tardivamente formulata e non era rilevabile d'ufficio dal Giudice, considerato che le parti opponenti non avevano, prima della formulazione della detta eccezione, dedotto e documentato le circostanze di fatto -conformità delle fideiussioni al “modello ABI” e produzione del relativo “modello”, nonché della delibera della Banca
d'Italia- poste a fondamento della detta eccezione, pur trattandosi di circostanze che dette parti, sin dall'inizio del giudizio di opposizione -introdotto nel 2012- avrebbero potuto e dovuto introdurre nel thema decidendum e probandum.
In altre parole, la questione di nullità proposta tardivamente dagli opponenti in primo grado nelle note depositate il 2.11.2018, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe obbligato il Giudice ad esaminarne l'eventuale fondatezza, previa sottoposizione della questione alla controparte ex art. 101, secondo comma, c.p.c., solo se i fatti costitutivi del vizio negoziale -già noti alle parti- e i documenti fondanti il vizio -già nella disponibilità delle parti- fossero stati tempestivamente introdotti in primo grado.
Ne consegue l'inammissibilità del motivo di appello, considerato che l'accertamento sulla fondatezza o meno dell'eccezione di nullità delle fideiussioni, proposta quale motivo di appello e supportata per la prima volta da produzione documentale -provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia e modello di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2003- nella disponibilità delle parti sin da Pt_8
prima della scadenza delle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado, si fonda su circostanze di fatto che le parti avrebbero dovuto tempestivamente introdurre già in primo grado (cfr. sul punto
Cass. Civ., n. 20713/2023 secondo cui “Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo”).
6.4. Col quarto motivo di appello, la parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto il rigetto delle istanze istruttorie formulate.
Ha sostenuto che la Corte di Cassazione aveva statuito l'obbligo, in capo alla di esibizione CP_2 documentale, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a prescindere da una preventiva richiesta di documentazione ex art. 119 TUB, in ragione della natura sostanziale del diritto del cliente ad avere copia della documentazione e aveva altresì riconosciuto la possibilità di far ricorso alla CTU anche in caso di incompletezza degli estratti conto, per ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza.
Il motivo è infondato.
Ed invero -premesso che l'emanazione dell'ordine di esibizione di documenti è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione (Cass. Civ., n.
24188/2013) e che la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio e non una prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, cosicchè la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass. Civ., n. 4660/2006)– si deve, nel caso di specie, rilevare che la parte appellante non ha indicato in che modo i mezzi istruttori non ammessi dal Tribunale -ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ed espletamento di una CTU contabile- avrebbero potuto incidere sulla decisione impugnata, determinandone la riforma in senso favorevole all'appellante.
Osserva, sul punto, la Corte che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha affermato che la CP_2
aveva prodotto, sin dalla fase monitoria, tutta la documentazione afferente i rapporti oggetto di causa e che gli opponenti non avevano mosso obiezioni specifiche nei confronti della documentazione depositata dalla parte creditrice, ha poi dato atto di aver verificato che gli interessi applicati erano conformi alle previsioni contrattuali e ha rilevato che l'asserito superamento dei tassi soglia non era stato documentato, né dedotto in modo specifico.
Dette statuizioni non sono state impugnate dalla parte appellante e, pertanto, neanche l'espletamento dell'attività istruttoria richiesta avrebbe potuto condurre ad una modifica delle dette statuizioni.
6.5. Col quinto motivo di appello, la parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte relativa alla statuizione delle spese di lite.
Ha sostenuto che occorreva disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Il motivo è infondato.
Ed invero, la evidente soccombenza della parte opponente determinava, in ossequio al disposto di cui all'art. 91 primo comma c.p.c., la condanna della parte opponente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte opposta.
Né sussistevano ragioni -invero neanche indicate dalla parte appellante- per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti e derogare al principio secondo cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (Cass. Civ., n. 19613/2017).
7. Si deve da ultimo precisare che non risultano ammissibili le ulteriori questioni poste dalla parte appellante per la prima volta nelle note di trattazione scritta depositate in data 14.10.2024 e ribadite nella comparsa conclusionale, relative alla asserita “assoluta nullità, illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per abusività/vessatorietà delle clausole contenute nel contratto esibito, rilevabile anche di ufficio in qualsiasi stato e grado”, trattandosi di questioni non introdotte con l'atto di appello e non entrate a far parte del thema decidendum del giudizio di primo grado;
né, in relazione ad esse, la parte appellante ha dedotto che gli elementi costitutivi dell'eccepita nullità siano stati tempestivamente dedotti in primo grado.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00) e dei parametri minimi-. Appare utile evidenziare che e Controparte_2 Controparte_3
rappresentata dalla mandataria si sono costituite
[...] Controparte_4
con il medesimo difensore ed hanno svolto le medesime difese;
pertanto, sussistono i presupposti per la liquidazione di un compenso unico;
non si ritiene, nel caso di specie, applicabile alcun aumento per la difesa del secondo soggetto, tenuto conto della circostanza che le difese delle due parti non si sono sovrapposte per tutto il corso del giudizio di appello, avendo invece il medesimo difensore assistito, nella prima fase del giudizio, e, nella seconda fase Controparte_2
del giudizio, rappresentata dalla mandataria Controparte_3 [...]
Controparte_4
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 193/2019 emessa dal Tribunale di Lagonegro e pubblicata in data 20.11.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2
cui è succeduta rappresentata dalla
[...] Controparte_3
mandataria liquidate in euro 10.060,00 per compensi, oltre spese Controparte_4
generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto dell'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 6.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 402/2020 RG vertente
TRA
(C.F.: ) in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1
della società (P.IVA ), e Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Simona Barberio ed elettivamente domiciliati in
[...]
Roma alla via Oslavia n.7;
APPELLANTI
E
(P.IVA: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Stanzione ed elettivamente domiciliata in
Salerno alla via Renato De Martino n.33/C;
APPELLATA
, (P.IVA: , con sede in Napoli Controparte_3 P.IVA_3
alla via Santa Brigida n.39 e, per essa, la mandataria Controparte_4
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe P.IVA_4
Stanzione ed elettivamente domiciliata in Salerno alla via Renato De Martino n.33/C;
INTERVENUTA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 193/2019 del Tribunale di Lagonegro;
opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, , Parte_1 Pt_2
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Sala Consilina, la
[...] Parte_3
quale mandataria della Controparte_5 Controparte_2
al fine di, in via principale e nel merito: - riconoscere e dichiarare insussistente
[...]
e/o non provato il credito della;
- revocare e/o dichiarare nullo Controparte_5
ovvero annullare il decreto ingiuntivo n. 318/12; - accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità dei tassi di interesse ultralegali ed ultraconvenzionali e delle commissioni di massimo scoperto e degli altri oneri di spesa che la banca convenuta applicava ai rapporti dedotti in giudizio con il ricorso per decreto ingiuntivo e quindi, dichiarare non dovuti gli interessi addebitati ovvero dovuti al tasso legale o al tasso modulare Bot;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità dei predetti rapporti nella parte in cui contemplavano l'anatocismo e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle commissioni di massimo scoperto e degli altri oneri di spesa, e dichiarare l'inapplicabilità di qualsiasi forma di capitalizzazione in luogo a quella trimestrale o, in subordine, l'applicabilità della sola capitalizzazione annuale;
- per l'effetto, accertare e dichiarare l'effettivo saldo finale dei predetti rapporti, con eliminazione degli effetti dell'anatocismo e della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle cms e degli altri oneri di spesa, nonché dei tassi usurai;
in via riconvenzionale e per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse e/o addebitate;
- con vittoria di spese;
in via istruttoria: - disporsi ctu tecnico contabile sui rapporti in questione;
- ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti gli estratti conto, trimestrali e scalari, relativi ai rapporti in questione non già depositati.
Sostenevano:
- che mancava o era insufficiente la prova del credito vantato, in quanto la banca chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 365.746,60, derivante da rate insolute del finanziamento n.
3112740,10, del saldo debitore del conto anticipi n. 21837604,91, e del saldo debitore del conto corrente n. 14392.10, allegando come prova il saldaconto autenticato ex art. 50 D.lgs. 385/93;
- che venivano illegittimamente applicati gli interessi ultralegali, in mancanza di una specifica pattuizione scritta del tasso di interesse ed era dunque necessario operare un ricalcolo degli interessi nella misura legale ovvero al cd. tasso modulare BOT;
- che veniva illegittimamente applicata la commissione di massimo scoperto, in assenza di una specifica pattuizione;
- che vi era una illegittima applicazione dei giorni valuta, risultando che la banca aveva applicato valute posteriori nell'accredito degli assegni versati e dei bonifici ricevuti e valute anteriori nell'addebito di assegni pagati e bonifici emessi, conseguendo ingiustificate e maggiori competenze in proprio favore;
- che era stata applicata una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, con conseguente parziale nullità del contratto;
- che vi era stata una illegittima applicazione degli interessi usurari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.5.2013 si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo: in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione Controparte_2
del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via gradata, di concedersi l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme rinvenienti dal finanziamento n. 3112740,10 e dalle fatture anticipate e rimaste insolute;
in via pregiudiziale eccepiva: - l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito per carenza dei presupposti;
- la prescrizione quinquennale ovvero decennale;
-
l'adempimento spontaneo dei presunti maggiori oneri;
- la buona fede della banca nel percepire le somme di cui si chiedeva la ripetizione;
sempre in via pregiudiziale, verificata l'esistenza del vincolo di garanzia, di dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ai garanti, stante l'autonomia della obbligazione di garanzia assunta;
in via principale, di rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto impugnato;
in via gradata, di compensare quanto eventualmente dovuto con il maggior credito della banca.
In particolare, sosteneva:
- che la era creditrice della società della somma Controparte_2 Parte_4 complessiva di € 365.746,60 rinveniente da: € 129.785,67 per rate insolute, alla data di chiusura dell'8.2.2012, del finanziamento n. 311274,10 sottoscritto in data 8.4.2004; € 39.756,58 per saldo allo 8.2.2012 del rapporto anticipi n. 21837604,91 concesso in data 31.8.2005 e prorogato fino al
28.2.2006; € 196.204,35 per scoperto del c/c n. 14392,10 aperto con contratto sottoscritto in data
14.7.1999;
- che, per lo stesso importo, erano coobbligati in solido , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , giuste fideiussioni sottoscritte in data 8.4.2004, 8.8.2005
[...] CP_6 Parte_5
e 18.6.2003, ai quali era stata inoltrata copia della lettera di revoca della del 12.1.2012 e CP_5
formale diffida di pagamento da parte di del 14.2.2012; Controparte_5 Contr
- che, per le causali descritte, la a mezzo della propria mandataria estione crediti banca, CP_2
chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento che il Tribunale adito accoglieva, ingiungendo al debitore principale e ai garanti, il pagamento in solido delle somme come richieste;
- che, dalla disamina della documentazione, emergeva che: riguardo al finanziamento n. 3112740,10, veniva previsto il tasso di interesse del 4,422% nominale annuo, nella misura di tre punti in più del tasso annuo contrattualmente convenuto;
riguardo al rapporto di anticipo su fattura, nella relativa lettera contratto veniva convenuto il tasso nominale annuo del 7% oltre commissioni unitarie €15,00+ commissione utilizzo 0,125%; riguardo al rapporto di conto corrente n. 14392, venivano previsti interessi al tasso nominale annuo del 7,95% + CMS del 0,375% ed o nominale annuo del 10,75% +
CMS dell'1,25% per eventuali sconfinamenti;
negli atti di fideiussione veniva disciplinata autonomia causale della obbligazione di garanzia;
- che tale disamina consentiva di superare i rilievi avanzati dalla parte opponente, sussistendo i requisiti di cui all'art 633 c.p.c. per la concessione dell'ingiunzione;
- che gli interessi venivano tutti preventivamente convenuti come per legge, così come le spese, le valute e la commissione di massimo scoperto;
riguardo la capitalizzazione, limitatamente al conto corrente, pur essendo originariamente prevista la diversa decorrenza delle capitalizzazioni a debito ed a credito, la stessa veniva successivamente sostituita dalla condizione di reciprocità; invero, la si adeguava a quanto disposto dalla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, Controparte_2
rendendo la capitalizzazione trimestrale pienamente legittima a decorrere dall'1.7.2000; ai sensi della citata delibera, la procedeva all'adeguamento delle clausole Controparte_2 contrattuali sull'anatocismo prevedendo una analoga periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, non superando mai i tassi di soglia di cui alla legge 108/1996;
- che la si opponeva alle richieste istruttorie avanzate da controparte, frutto di intento dilatorio CP_2
o comunque superflue;
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nonché l'inammissibilità della perizia contabile in quanto di chiara natura esplorativa;
sotto il profilo del merito, la tacita approvazione del conto corrente poteva essere valutata non per supplire ad una carenza di requisiti formali del preventivo consenso scritto, ma in funzione della corretta applicazione dei tassi vigenti nei periodi cui si riferivano gli estratti conto non contestati;
l'approvazione ripetuta degli estratti poteva valere a far ritenere che il concreto ammontare degli interessi computati dalla banca era avvenuto in conformità con il criterio dettato in via preventiva con la clausola, pertanto la mancata contestazione degli estratti conto gli attribuiva efficacia di prova sostanziale, impedendo ai correntisti ed ai fideiussori di muovere eccezioni riguardo l'ammontare del debito;
- che, essendo la fideiussione a garanzia di una apertura di credito in conto corrente, le risultanze degli estratti conto non impugnati dal debitore principale divenivano automaticamente vincolanti anche per il fideiussore.
Con separato atto di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, chiedeva la revoca del CP_1 decreto ingiuntivo opposto, per gli stessi motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo notificato dai fideiussori, nonché in via riconvenzionale, la restituzione delle somme indebitamente corrisposte all'istituto di credito.
Con comparsa depositata il 24.6.2013 si costituiva Controparte_2
contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto.
I due giudizi venivano riuniti.
Nelle more del giudizio, il Tribunale di Sala Consilina veniva accorpato al Tribunale di Lagonegro.
All'udienza del 20.11.2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Con sentenza n. 193/2019 pubblicata in data 20.11.2019, il Tribunale di Lagonegro rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 318/2012 emesso dal Tribunale di
Sala Consilina in data 11.10.2012, dichiarandolo esecutivo;
condannava gli opponenti, in solido, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in Euro 12.678,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) in via preliminare, non sussisteva l'invocata carenza di legittimazione eccepita dall'opponente in quanto, la si era fusa per incorporazione nella Controparte_5 [...]
; Controparte_2
b) nel merito, la aveva prodotto in atti tutta la documentazione afferente ai rapporti, a CP_2
fronte della quale gli opponenti non muovevano obiezioni specifiche, né indicavano per quale ragione tale documentazione risultavano insufficienti a dimostrare la sussistenza dei crediti;
c) inoltre, apparivano generiche le contestazioni circa la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, essendo pacificamente ammessa con la sola condizione di reciprocità, che nel caso specifico non era contestato esserci;
d) che non veniva spiegato il motivo per il quale non potevano considerarsi validi gli interessi ultralegali, risultandone l'applicazione conforme alle previsioni contrattuali, ovvero perché erano illegittime le altre condizioni contrattuali praticate dalla banca sui rapporti;
e) che non veniva documentato il paventato superamento della soglia ex lege n. 108/96, gravando l'onere sull'opponente; la mancata allegazione dei periodi in cui venivano applicati i tassi usurai e l'omessa produzione dei decreti ministeriali comportava l'assenza di elementi dai quali poteva emergere la dedotta usurarietà dell'interesse applicato;
f) che, per le medesime ragioni, non poteva essere accolta la domanda di consulenza tecnica contabile avanzata in atti, di natura meramente esplorativa;
g) che il contratto di fideiussione, sottoscritto da ciascun fideiussore, indicava espressamente, all'art. 5, l'obbligo di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della debitrice, ma anche di informarsi circa i rapporti tra la stessa e la Banca.
3. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21.7.2020, , in proprio e quale Parte_1
legale rappresentante della società e , proponevano Controparte_1 Parte_2 Parte_3
appello avverso la sentenza n. 193/2019 del Tribunale di Lagonegro pubblicata il 20.11.2019, chiedendo di:
- dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia ovvero annullare e/o revocare la sentenza impugnata e, per l'effetto, revocare ovvero annullare il decreto ingiuntivo n. 318/2012; in via principale e nel merito, riconoscere e dichiarare insussistente e/o non provato il credito reclamato in sede monitoria;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità dei tassi di interesse ultralegali e ultraconvenzionali e delle commissioni di massimo scoperto e degli altri oneri di spesa, che la banca convenuta applicava ai rapporti dedotti in giudizio con il ricorso per decreto ingiuntivo, per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi addebitati ovvero dovuti al tasso legale o al tasso modulare Bot, a mezzo della CTU di cui chiedeva l'ammissione;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità dei predetti rapporti nella parte in cui contemplavano l'anatocismo e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle commissioni di massimo scoperto e degli altri oneri di spesa, quindi di dichiarare l'inapplicabilità di qualsiasi forma di capitalizzazione in luogo di quella trimestrale, o in subordine, l'applicabilità della sola capitalizzazione annuale;
- per l'effetto, accertare e dichiarare, previo ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. di tutti gli estratti conto e degli scalari non depositati, l'effettivo saldo finale dei predetti rapporti, mediante applicazione del tasso di interesse legale ovvero del tasso ex art. 117 d.lgs. 385/93, comunque con eliminazione degli effetti dell'anatocismo e della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle cms e degli altri oneri di spesa, nonché dei tassi usurai, e con applicazione dei criteri e metodi di ricalcolo indicati dalla giurisprudenza;
- in via riconvenzionale, condannare l'appellata alla restituzione delle somme indebitamente riscosse e /o addebitate, nella misura ritenuta di giustizia ed accertata mediante ctu contabile;
- in via istruttoria, reiterando tutte le istanze istruttorie, ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti gli estratti conto, trimestrali e scalari, relativi ai rapporti in questione non già depositati, ed in particolare relativi al conto anticipi su fatture n. 21837604,91 e finanziamento n. 3112740.10; disporsi ctu tecnico contabile sui rapporti in questione;
- in via cautelare, sospendere l'efficacia della sentenza impugnata.
In particolare, gli appellanti sostenevano:
3.1. che la sentenza impugnata era viziata per vizio motivazionale nella parte in cui il giudice non aveva ritenuto meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della banca
Contr e del consequenziale difetto di jus postulandi del difensore costituito;
era infatti evidente che il provvedimento monitorio era stato richiesto e ottenuto dalla che Controparte_5
aveva conferito procura al difensore, mentre nella fase di merito si era costituita la
[...]
con lo stesso difensore che aveva agito in sede monitoria;
che solo con la terza Controparte_2
memoria ex art. 183 c.p.c. la aveva depositato l'atto di fusione Controparte_2 attestante l'avvenuta fusione tra le due società coinvolte nel procedimento, ma non aveva prodotto alcuna procura rilasciata dalla al difensore che aveva agito in Controparte_2
sede monitoria;
3.2. che la sentenza era viziata ab origine per un vizio genetico che coinvolgeva i rapporti bancari dedotti dalla banca;
che né il contratto di finanziamento n. 3112740,10, né i rapporti di c/c n. 14392,10
e di conto anticipi n. 21837604,91, facevano infatti menzione del TAEG/ISC introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, che doveva essere inserito obbligatoriamente in ottemperanza delle nuove disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza, comportando la nullità dei contratti e dei titoli difformi ai sensi dell'art. 117 c.8 TUB;
3.3. che la sentenza era viziata per l'omessa pronuncia del giudice monocratico su una eccezione ritualmente sollevata dai fideiussori, riguardante la violazione della normativa antitrust;
che la Corte di Cassazione aveva stabilito la nullità di tutte le fideiussioni omnibus stipulate in conformità allo schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana;
3.4. che la sentenza era viziata anche sul punto del rigetto delle istanze istruttorie formulate, avendo puntualizzato la Corte di Cassazione l'esistenza dell'obbligo, in capo alla di esibizione CP_2
documentale, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a prescindere da una preventiva richiesta di documentazione ex art. 119 TUB, in ragione della natura sostanziale del diritto del cliente ad avere copia della documentazione e avendo altresì ritenuto la Corte di Cassazione la possibilità di far ricorso alla CTU anche in caso di incompletezza degli estratti conto, per ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza;
3.5. che la sentenza andava riformata anche sul punto delle spese processuali, perché, anche in ipotesi di mancato accoglimento dell'appello, occorreva disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.11.2020 si costituiva la
[...]
chiedendo: - di disattendere l'istanza di sospensione dell'esecutività della Controparte_2
sentenza impugnata e le istanze istruttore;
-di rigettare l'appello in quanto destituito di fondamento in fatto e diritto, ovvero dichiararlo inammissibile, e conseguentemente, confermare la sentenza del
Tribunale di Lagonegro n. 193/2019; - con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, evidenziava: che l'appellante circoscriveva il gravame a specifici capi della sentenza, rendendo le altre statuizioni definitive ed intangibili in quanto coperte dal giudicato;
che le conclusioni rassegnate dalle parti erano avulse dal contenuto dell'atto di appello, dal quale emergeva l'intenzione di controparte di censurare solo alcuni capi della sentenza del Tribunale;
che era infondata la censura riguardante la carenza di legittimità ad agire della Controparte_2
, in quanto il procedimento monitorio e quello di opposizione a decreto ingiuntivo erano
[...]
autonomi, ed il secondo non rappresentava il proseguimento del primo che, invece, si esauriva con l'emissione dell'ingiunzione; che era inammissibile la censura in cui si deduceva la violazione dell'art. 117 c. 8 TUB per mancata indicazione del TAEG/ISC, perché trattavasi di una domanda nuova, mai proposta nel giudizio di primo grado;
che l'appellante era in errore laddove considerava l' alla stregua di un tasso di interesse, comportando l'erronea indicazione nel contratto di Pt_6
Par finanziamento dell' , in quanto vizio genetico, la nullità del contratto stesso;
che, essendo l'ISC/TAEG l'indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, diretto a consentire al cliente la conoscenza preventiva dell'onere effettivo del credito concesso, l'omessa/erronea Par indicazione dell' non comportava la mancata pattuizione dei tassi di interesse, delle commissioni e delle spese, laddove risultavano le stesse analiticamente determinate ed espressamente accettate dalla mutuataria;
che destituita di fondamento era anche l'eccepita nullità dei contratti di fideiussione e, in particolare, delle clausole contrattuali presenti nello schema tipo di condizioni generali di contratto elaborato dall'ABI, ritenuto in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) l.287/1990, non riportando l'accordo pedissequamente le indicazioni ABI e non estendendosi la nullità prevista ai contratti che, sulla base delle intese, le imprese concludevano con terzi e non potendosi, inoltre, ipotizzare il ricorrere di una peculiare ipotesi di invalidità derivata, essendo in ogni caso necessario accertare preliminarmente l'esistenza di un nesso di indissolubile dipendenza con l'intesa a monte;
che l'eccezione di nullità doveva in ogni caso essere sostenuta da allegazioni e prove a cura della parte attrice/appellante e con la precisazione della conseguenza che tale vizio produceva su uno specifico diritto;
che, pur volendo ritenere la nullità delle clausole nn.2, 6, 8 dello schema uniforme ABI sanzionate dall'autorità competente, occorreva sempre l'allegazione e la prova o del fatto che una di tali clausole trovava applicazione della fattispecie, con conseguente produzione di danni ex art. 2043
c.c., o del fatto che le parti, conoscendo la nullità di tali clausole non avrebbero concluso il contratto;
che in ogni caso, l'eccezione di nullità di una fideiussione non era idonea a determinare la liberazione del fideiussore.
All'udienza del 12.01.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione e le istanze istruttorie.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. interveniva la Controparte_3
in persona della mandataria uale
[...] Controparte_4
attuale titolare del credito per cui era causa, riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni formulate dalla chiedendo alla Corte di rigettare l'appello proposto e Controparte_2
dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in riferimento alle domande di CP_3
risarcimento dei danni e /o restitutorie.
All'udienza del 15.10.2024 la causa veniva assegnata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Occorre in primo luogo prendere atto del fatto che, con comparsa depositata in data 10.10.2022 è intervenuta volontariamente in giudizio la e, per essa, la Controparte_3
mandataria in qualità di soggetto subentrato nella titolarità dei Controparte_4
crediti oggetto di causa, in forza di un contratto di scissione stipulato con Controparte_2
in data 25.11.2020, di cui la società si è resa beneficiaria, riportandosi a tutte le
[...] CP_3
difese in precedenza svolte da detto intervento deve essere CP_2 CP_2 Controparte_2 qualificato come intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 terzo comma c.p.c. e, considerato che non è stato manifestato il consenso delle altre parti alla estromissione dal giudizio di il giudizio deve proseguire tra Controparte_2
le parti originarie, pur avendo chiaramente la sentenza efficacia, oltre che nei confronti di
[...] anche nei confronti del soggetto successivamente intervenuto quale Controparte_2
cessionario del diritto controverso.
Sul punto, la parte appellante ha eccepito, nella prima difesa utile successiva al deposito della comparsa di costituzione della società ovverosia nelle note depositate il 14.10.2024, il difetto CP_3
di legittimazione attiva della predetta società, sostenendo la mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'inclusione del credito oggetto del presente giudizio nell'operazione di cessione del credito.
Ebbene, evidenziato che la parte appellante non ha contestato l'esistenza del contratto di scissione, si deve poi prendere atto del fatto che la società ha depositato, al fine di fornire la prova della sua CP_3
legittimazione, una copia della G.U., parte seconda, n. 151 del 29.12.2020.
Dalla lettura della detta G.U. risulta che in forza dell'atto Controparte_3
di scissione, stipulato con il 25.11.2020 innanzi al Notaio Controparte_2
si è resa beneficiaria di “un compendio di attività e passività, identificato nell'atto di scissione Per_1
e del quale è fornita una sintetica descrizione nel prosieguo. In particolare, sono stati assegnati alla beneficiaria: crediti classificati come “sofferenze” ai sensi delle circolari della Banca d'Italia nr.
139/1991 e nr. 272/2008 (i “Crediti NPL”)…. ”.
La descrizione, contenuta nella G.U., dei crediti di cui la società è divenuta titolare a seguito CP_3 dell'atto di scissione, risulta sufficiente a dimostrare l'inclusione dei crediti oggetto di causa tra quelli rientranti nella titolarità di ed infatti, dall'esame della documentazione prodotta dalla parte CP_3
appellata -già allegata al fascicolo monitorio- emerge che i crediti oggetto di causa -finanziamento n.
3112740, conto anticipi n. 21837604 e conto corrente n. 14392- rientrano tra quelli classificati come
“sofferenze” -si veda, in particolare, il contenuto della missiva datata 14.2.2012 indirizzata alla debitrice da incaricata da Controparte_1 Controparte_5 Controparte_2
del recupero del credito, e poi comunicata anche ai fideiussori, nella quale è contenuto
[...]
un esplicito riferimento al trasferimento a sofferenza della posizione debitoria-.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione in capo ad
[...]
Controparte_3
6. Si deve ora passare ad esaminare i motivi di appello.
6.1. Col primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della e del consequenziale CP_5
difetto di ius postulandi del difensore costituito. Ha sostenuto la parte appellante che il provvedimento monitorio era stato richiesto e ottenuto dalla che aveva conferito procura al difensore, mentre nella fase di Controparte_5
merito si era costituita la con lo stesso difensore che aveva Controparte_2
agito in sede monitoria;
ha aggiunto che solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. la
[...] aveva depositato l'atto di fusione attestante l'avvenuta fusione tra le due Controparte_2
società coinvolte nel procedimento, ma non aveva prodotto alcuna procura rilasciata dalla
[...]
al difensore che aveva agito in sede monitoria. Controparte_2
Il motivo è infondato.
In primo luogo, non sussiste l'eccepito difetto di legittimazione in capo a Controparte_2
costituitasi in primo grado nella qualità di parte opposta, con comparse depositate, nei
[...]
due giudizi di opposizione, successivamente riuniti, rispettivamente in data 16.5.2013 e 24.6.2013.
Ed invero, il ricorso monitorio è stato proposto da per mezzo Controparte_2
della mandataria mentre nel giudizio di opposizione si è costituita, quale Controparte_5
parte opposta, la Controparte_2
E' pertanto evidente che la parte costituitasi nel giudizio di opposizione è la parte titolare del credito per la cui tutela la predetta, per mezzo di una mandataria, ha agito in sede monitoria e, dunque, nessun difetto di legittimazione può risultare configurabile;
peraltro, come evidenziato dal Tribunale, la parte opposta aveva provato che, in forza di atto stipulato il 6.5.2013 innanzi al Notaio la Per_1 [...]
si era fusa per incorporazione nella . Controparte_5 Controparte_2
Né sussiste l'eccepito difetto di ius postulandi in capo al difensore costituito nel giudizio di opposizione di primo grado per Controparte_2
Ed invero, il ricorso monitorio è stato proposto da per mezzo Controparte_2 della mandataria difesa dall'avv. Alessandro Pasca in forza di Controparte_5
procura rilasciata il 10.9.2012 in calce al ricorso monitorio, la quale otteneva il decreto ingiuntivo n.
813/2012.
Nel giudizio di opposizione introdotto dalle parti ingiunte, si è costituita l'opposta Controparte_2
, difesa dall'avv. Alessandro Pasca, in forza di mandato rilasciato in calce alla copia
[...] notificata dell'atto di opposizione;
ed invero, dai fascicoli di parte dei due giudizi di opposizione riuniti, depositati dall'appellata anche in secondo grado, risulta che la Controparte_2
si è costituita, in uno dei giudizi di opposizione, in forza di procura rilasciata il 14.5.2013 in
[...] calce alla copia dell'atto di opposizione notificato il 18.1.2012 -benchè dalla pag. 1 della comparsa di costituzione della risulti che la predetta si sia costituita in giudizio Controparte_2 in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 813/2012- e, nell'altro giudizio di opposizione, in forza di procura rilasciata il 19.6.2013 in calce alla copia dell'atto di opposizione notificato il 18.2.2013.
Pertanto, l'avv. Alessandro Pasca, costituitosi nei giudizi di opposizione riuniti, era munito di procura rilasciata da Controparte_2
6.2. Col secondo motivo di appello, la parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva tenuto conto di un vizio genetico che coinvolgeva i rapporti bancari dedotti dalla banca.
Ha sostenuto che né il contratto di finanziamento n. 3112740,10, né i rapporti di c/c n. 14392,10 e di conto anticipi n. 21837604,91, facevano infatti menzione del TAEG/ISC introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, che doveva essere inserito obbligatoriamente in ottemperanza delle nuove disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza, comportando la nullità dei contratti.
Il motivo è inammissibile.
Ed invero, occorre in primo luogo rilevare che la questione della nullità dei contratti per omessa indicazione del TAEG/ISC non risulta formulata in primo grado, né erano stati dedotti tempestivamente nel giudizio di opposizione i fatti costitutivi dell'eccezione -omessa indicazione del
TAEG/ISC nei contratti oggetto di causa-, al fine di legittimare una successiva rilevazione officiosa della questione di nullità, pur in assenza di una tempestiva domanda formulata in tal senso e previa sottoposizione della questione alla controparte ex art. 101, secondo comma, c.p.c..
Ne consegue l'inammissibilità del motivo di appello, considerato che la questione della nullità dei contratti per omessa indicazione del TAEG/ISC è stata per la prima volta proposta quale motivo di appello, senza che in primo grado siano state tempestivamente introdotte in giudizio le circostanze di fatto fondanti la questione di nullità.
Non appare, in ogni caso, superfluo aggiungere che, nel merito, la questione di nullità non avrebbe potuto trovare accoglimento, in ossequio al chiaro orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. Civ., n. 4597/2023 e, nello stesso senso, n. 39169/2021).
6.3. Col terzo motivo di appello, la parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi su una eccezione ritualmente sollevata dai fideiussori, riguardante la violazione della normativa antitrust.
Ha sostenuto che la Corte di Cassazione aveva stabilito la nullità di tutte le fideiussioni omnibus stipulate in conformità allo schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana.
Il motivo è inammissibile.
Ed invero, occorre in primo luogo evidenziare che l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust è stata per la prima volta proposta dagli opponenti in primo grado
-attuali appellanti- nelle note depositate in data 2.11.2018, quando ormai erano già decorsi i termini concessi dal Giudice ai sensi dell'art. 183 c.p.c.; peraltro, non risulta che alcuna documentazione sia stata prodotta in quella sede dagli opponenti.
In sede di appello la questione è stata riproposta e all'atto di appello le parti appellanti hanno allegato
-pur senza farne menzione nell'atto di appello- il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca
d'Italia e il modello di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2003.
Ciò posto, è evidente che in primo grado l'eccezione sia stata tardivamente formulata e non era rilevabile d'ufficio dal Giudice, considerato che le parti opponenti non avevano, prima della formulazione della detta eccezione, dedotto e documentato le circostanze di fatto -conformità delle fideiussioni al “modello ABI” e produzione del relativo “modello”, nonché della delibera della Banca
d'Italia- poste a fondamento della detta eccezione, pur trattandosi di circostanze che dette parti, sin dall'inizio del giudizio di opposizione -introdotto nel 2012- avrebbero potuto e dovuto introdurre nel thema decidendum e probandum.
In altre parole, la questione di nullità proposta tardivamente dagli opponenti in primo grado nelle note depositate il 2.11.2018, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe obbligato il Giudice ad esaminarne l'eventuale fondatezza, previa sottoposizione della questione alla controparte ex art. 101, secondo comma, c.p.c., solo se i fatti costitutivi del vizio negoziale -già noti alle parti- e i documenti fondanti il vizio -già nella disponibilità delle parti- fossero stati tempestivamente introdotti in primo grado.
Ne consegue l'inammissibilità del motivo di appello, considerato che l'accertamento sulla fondatezza o meno dell'eccezione di nullità delle fideiussioni, proposta quale motivo di appello e supportata per la prima volta da produzione documentale -provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia e modello di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2003- nella disponibilità delle parti sin da Pt_8
prima della scadenza delle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado, si fonda su circostanze di fatto che le parti avrebbero dovuto tempestivamente introdurre già in primo grado (cfr. sul punto
Cass. Civ., n. 20713/2023 secondo cui “Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo”).
6.4. Col quarto motivo di appello, la parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto il rigetto delle istanze istruttorie formulate.
Ha sostenuto che la Corte di Cassazione aveva statuito l'obbligo, in capo alla di esibizione CP_2 documentale, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a prescindere da una preventiva richiesta di documentazione ex art. 119 TUB, in ragione della natura sostanziale del diritto del cliente ad avere copia della documentazione e aveva altresì riconosciuto la possibilità di far ricorso alla CTU anche in caso di incompletezza degli estratti conto, per ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza.
Il motivo è infondato.
Ed invero -premesso che l'emanazione dell'ordine di esibizione di documenti è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione (Cass. Civ., n.
24188/2013) e che la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio e non una prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, cosicchè la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass. Civ., n. 4660/2006)– si deve, nel caso di specie, rilevare che la parte appellante non ha indicato in che modo i mezzi istruttori non ammessi dal Tribunale -ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ed espletamento di una CTU contabile- avrebbero potuto incidere sulla decisione impugnata, determinandone la riforma in senso favorevole all'appellante.
Osserva, sul punto, la Corte che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha affermato che la CP_2
aveva prodotto, sin dalla fase monitoria, tutta la documentazione afferente i rapporti oggetto di causa e che gli opponenti non avevano mosso obiezioni specifiche nei confronti della documentazione depositata dalla parte creditrice, ha poi dato atto di aver verificato che gli interessi applicati erano conformi alle previsioni contrattuali e ha rilevato che l'asserito superamento dei tassi soglia non era stato documentato, né dedotto in modo specifico.
Dette statuizioni non sono state impugnate dalla parte appellante e, pertanto, neanche l'espletamento dell'attività istruttoria richiesta avrebbe potuto condurre ad una modifica delle dette statuizioni.
6.5. Col quinto motivo di appello, la parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte relativa alla statuizione delle spese di lite.
Ha sostenuto che occorreva disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Il motivo è infondato.
Ed invero, la evidente soccombenza della parte opponente determinava, in ossequio al disposto di cui all'art. 91 primo comma c.p.c., la condanna della parte opponente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte opposta.
Né sussistevano ragioni -invero neanche indicate dalla parte appellante- per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti e derogare al principio secondo cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (Cass. Civ., n. 19613/2017).
7. Si deve da ultimo precisare che non risultano ammissibili le ulteriori questioni poste dalla parte appellante per la prima volta nelle note di trattazione scritta depositate in data 14.10.2024 e ribadite nella comparsa conclusionale, relative alla asserita “assoluta nullità, illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per abusività/vessatorietà delle clausole contenute nel contratto esibito, rilevabile anche di ufficio in qualsiasi stato e grado”, trattandosi di questioni non introdotte con l'atto di appello e non entrate a far parte del thema decidendum del giudizio di primo grado;
né, in relazione ad esse, la parte appellante ha dedotto che gli elementi costitutivi dell'eccepita nullità siano stati tempestivamente dedotti in primo grado.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00) e dei parametri minimi-. Appare utile evidenziare che e Controparte_2 Controparte_3
rappresentata dalla mandataria si sono costituite
[...] Controparte_4
con il medesimo difensore ed hanno svolto le medesime difese;
pertanto, sussistono i presupposti per la liquidazione di un compenso unico;
non si ritiene, nel caso di specie, applicabile alcun aumento per la difesa del secondo soggetto, tenuto conto della circostanza che le difese delle due parti non si sono sovrapposte per tutto il corso del giudizio di appello, avendo invece il medesimo difensore assistito, nella prima fase del giudizio, e, nella seconda fase Controparte_2
del giudizio, rappresentata dalla mandataria Controparte_3 [...]
Controparte_4
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 193/2019 emessa dal Tribunale di Lagonegro e pubblicata in data 20.11.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2
cui è succeduta rappresentata dalla
[...] Controparte_3
mandataria liquidate in euro 10.060,00 per compensi, oltre spese Controparte_4
generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto dell'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 6.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta