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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/07/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n.749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: leasing
Fra:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nella persona di CP
, in qualità di Deliberante con funzione “Credito
[...]
Problematico rappresentato e difeso da dell'Avv. Giordano
Balossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.Gianluca Vio sito in Genova, Viale Sauli 39/4 è, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
Controparte_2
-Appellata contumace -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“ Nel merito:
1 - accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Tribunale di La Spezia nella persona del Giudice Unico
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto, ritenuto correttamente provato nel suo ammontare il credito in capo alla allora Controparte_3
ma lo ha erroneamente considerato quale non esigibile in
[...]
quanto non è stata preliminarmente effettuatala stima dell'immobile e la sua allocazione come, a suo dire, indicato nella Legge 124 del
2017 (cfr. sentenza impugnata pagg. 10 e 11);
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Tribunale di La Spezia nella persona del Giudice Unico
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto quantificato la condanna alle spese di lite da considerarsi eccessiva se sol si considera oltre alla mancanza di qualsivoglia attività di istruttoria anche le stauizioni favorevoli alla odierna parte appellante in punto di fondatezza del credito e prova del suo ammontare (cfr. sentenza impugnata pag. 11);
- per l'effetto, e come già chiesto da ultimo in sede di note di trattazione scritta depositate in data 31 agosto 2023: condannare
(P. IV , in persona del legale Controparte_2 P.IV_1
rappresentante pro tempore, con sede in 19038 Sarzana (SP), Via
Murello Snc Angolo Via Variante Aurelia, per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore della parte appellante della somma di Euro 132.509,00, come risulta dalla Certificazione del Credito
ex art. 50 T.U.B., oltre interessi di mora dalla domanda al saldo,
o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo in via equitativa;
- alla luce di quanto statuito con la sentenza di primo grado di giudizio impugnata, condannare la parte appellata alla ripetizione
2 e restituzione in favore della parte appellante di tutte le somme versate e versande nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado vista la condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di in Euro Controparte_2
11.268,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario, CPA e IV, se dovuta e, comunque, di tutte le somme eventualmente ed ulteriormente a questo titolo versate o versande, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge, ma nella denegata soccombenza nel presente giudizio di appello voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita diminuire il quantum della condanna alle spese processuali di primo grado di giudizio per tutti i motivi sopra indicati nel secondo motivo di appello.”
IN FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il Controparte_4
[...] Parte_1
esponeva di avere stipulato in data 21.11.2014 con
[...] [...]
un contratto di leasing immobiliare avente ad Controparte_2
oggetto un immobile sito in Comune di La Spezia (SP), in Viale
Italia n. 381.
Il successivo 28 novembre 2014 era autorizzata la sublocazione dell'immobile a , e a CP_5 Controparte_6 Parte_2
condizione che in caso di risoluzione o scioglimento del contratto di leasing venisse meno anche il contratto di sublocazione.
Poiché la era rimasta inadempiente nel Controparte_2
pagamento dei canoni di leasing, la Monte dei Paschi con pec del 18
settembre 2019 aveva dichiarato risolto il contratto di leasing
3 avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17
del contratto di leasing.
L'attrice chiamava pertanto in giudizio sia la Controparte_2
sia , e perché,
[...] CP_5 Controparte_6 Parte_2
accertata l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing per inadempimento della stessa, i convenuti fossero condannati a restituire l'immobile e la fosse Controparte_2
condannata a corrispondere la somma di Euro 132.509,00 oltre interessi di mora dalla domanda al saldo.
2.La contestava l'ammissibilità della Controparte_2
richiesta di condanna ai sensi dell'art. 1 commi 138 e 139 della L.
n. 124/2017, che prevedeva che il concedente recuperato l'immobile prima lo vendesse e dedotto il prezzo ottenuto da quanto a lui dovuto, solo allora potesse chiedere all'utilizzatore la differenza a suo favore .
Nel presente caso la ricorrente non aveva azionato la procedura di vendita.
Era poi vero che avesse interrotto i pagamenti dei canoni ma solo per l'inadempimento della Monte dei Paschi in quanto in occasione di un lavoro di ristrutturazione condominiale nell'appartamento dato in leasing si erano verificate gravi lesioni e la Monte dei Paschi
si era rifiutata di intervenire.
3.I subconduttori , e intervenivano chiedendo Pt_2 CP_5 CP_6
di dichiararsi improcedibile la domanda nei loro confronti.
Con ordinanza in data 11 novembre 2021 era dichiarata improcedibile la domanda verso i subconduttori per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
In corso di causa era restituito l'immobile.
4 4.Il Tribunale di La Spezia con sentenza 197 del 27 febbraio 2024 respingeva la domanda della Monte dei Paschi S.p.A..
Il Tribunale osservava che la ricorrente aveva domandato il pagamento di :
a) Euro 29.061,21 a titolo di canoni di leasing e spese insolute fatturate al 13.11.2019, nonché Euro
3.874,99 a titolo di interessi di mora;
b) Euro 99.572,80 per credito residuo in linea capitale ed Euro
34.735,27 a titolo di opzione di riscatto.
Riteneva tale credito provato essendo onere della resistente contestare in dettaglio le somme richieste.
Era invece fondata la tesi della inesigibilità del credito fino a che non fosse stato ricollocato l'immobile.
Il patto di deduzione secondo la giurisprudenza ante riforma del
2017 doveva essere interpretato secondo buona fede per cui se l'immobile era già stato venduto doveva essere portato in deduzione il ricavato della vendita, se doveva essere ancora venduto doveva essere dedotto il valore del bene stimato secondo un equo calcolo del valore di mercato.
La normativa di cui alla Legge 124 del 2017, pacificamente applicabile alle risoluzioni successive alla entrata in vigore della norma, non faceva che recepire questa elaborazione giurisprudenziale.
In caso contrario la società concedente avrebbe ottenuto un ingiusto profitto in quanto avrebbe ottenuto di più di quello che avrebbe ottenuto con la regolare esecuzione del contratto.
5.La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. , che nel frattempo aveva incorporato la , Banca Controparte_4
[...] proponeva appello contro Parte_3
la sentenza.
Richiamate in via preliminare tutte le argomentazioni dedotte in primo grado, l'appellante osservava che la previa vendita dell'immobile non costituiva una condizione sospensiva dell'efficacia del diritto della concedente ad ottenere il pagamento dei canoni arretrati e del capitale a scadere.
Quello che era importante era che il concedente non ne ricavasse un ingiusto vantaggio come del resto prevedeva l'art. 18 del contratto di leasing per cui:
“ai sensi del quale “dal totale delle somme dovute dall'utilizzatore,
verrà dedotto quanto eventualmente ricavato dalla vendita dei beni
(Al netto d'IV), o il diverso importo assunto a base di calcolo per
la loro diversa ricollocazione e quanto eventualmente ricevuto a
titolo di risarcimento e/o di indennizzo assicurativo … ove poi la
Concedente, per effetto dei pagamenti ricevuti e della vendita dei beni oggetto del contratto o della loro riallocazione, ricavi un
importo superiore a quanto dovutole così come previsto dal presente
contratto, tale eccedenza verrà riconosciuta all'Utilizzatore”.
Citava due sentenze del Tribunale di Siena 29 settembre 2021 e 11
marzo 2024, ed una sentenza della Corte di Appello di Milano, sent.
n. 3495 del 01 dicembre 2021.
Sottolineava come la appellata non avesse avanzato nessuna richiesta estimativa.
Il credito dell'appellante era pertanto esigibile e l'appellata non aveva data alcuna prova di averlo estinto.
Con un secondo motivo di appello l'appellante contestava le spese di lite che aveva applicato i valori medi limitandosi ai minimi per la fase istruttoria che non c'era stata.
6 La causa non era affatto complessa e chiedeva la diminuzione del quantum.
6.La benché ritualmente citata non si Controparte_2
costituiva ed era dichiarata contumace.
Le parti depositavano le loro conclusioni , le comparse conclusionale e le repliche e la causa era rimessa al collegio all'udienza del 22
maggio 2025 ed era decisa in camera di consiglio.
7.L'appello è infondato.
Circa il primo motivo di appello la valutazione fatta dal Tribunale
di La Spezia risulta corretta.
La risoluzione del contratto di leasing risale al 2019 (pec del 18
settembre 2019) quindi dopo l'entrata in vigore della Legge 124/2017.
E' pacifico in giurisprudenza che la legge si applica alle risoluzioni di contratti di leasing che si verificano dopo l'entrata in vigore della Legge, quindi anche alla risoluzione oggetto di causa. (cfr. Cassazione civile , sez. III , 06/11/2024 , n. 28546,
Cassazione civile , sez. I , 08/07/2024 , n. 18507; Cassazione civile
, sez. III , 21/03/2024 , n. 7527 ).
I commi 138 e 139 di tale legge prevedono quanto segue:
“COMMA 138
138. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento
dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto
alla restituzione del bene ed e' tenuto a corrispondere
all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra
collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la
somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla
data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale,
e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di
7 acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la
stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente
nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la
vendita o altra collocazione del bene e' inferiore all'ammontare
dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo
precedente.
COMMA 139
139. Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita
o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da
pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti
specializzati. Quando non e' possibile far riferimento ai predetti
valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da
un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni
successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato
accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente
comunicati all'utilizzatore, che puo' esprimere la sua preferenza
vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione. Il perito e' indipendente quando non
e' legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro
tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di
vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di
celerita', trasparenza e pubblicita' adottando modalita' tali da
consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con
obbligo di informazione dell'utilizzatore. “
Parte appellante sostiene che il concedente può fin da subito recuperare l'intera somma per canoni scaduti e non pagati, da scadere ed il prezzo di opzione finale.
8 Successivamente quando il concedente avrà venduto l'immobile a suo tempo dato in leasing e poi restituito potrà richiedere l'importo versate in eccesso.
Quasi una specie di “solve et repete”.
Parte appellante cita come precedente una sentenza della Corte di
Appello di Milano (Corte di Appello di Milano, sent. n. 3495 del 01
dicembre 2021 ) relativa però, se la si va a leggere, ad una fattispecie in cui la risoluzione del contratto si era verificata sì nel 2017 ma in data anteriore all'entrata in vigore della Legge
124/2017; nella sentenza l'estensore aggiunge un obiter dictum sostenendo che in ogni caso la norma non prevede alcuna espressa condizione che bisogna prima vendere e poi chiedere al concedente l'eventuale differenza ma senza però analizzare minimamente come la norma è costruita dal punto di vista logico ed operativo.
Questa ricostruzione di parte appellante infatti confligge con la chiara procedimentalizzazione della vendita dell'immobile a suo tempo dato in leasing fatta dalla norma che prevede anche una tempistica piuttosto stretta per le operazioni di vendita,
procedimentalizzazioni e tempistiche che hanno senso solo se prima viene la vendita del bene dato in leasing e solo dopo, fatto il calcolo fra prezzo ottenuto e somme dovute al concedente, avviene il pagamento ad opera di chi fra concedente ed utilizzatore risulta debitore.
Nel momento in cui il testo della norma prevede che la determinazione di chi sia debitore e quanto debba avvenga tenendo conto del prezzo a cui si riesce a vendere il bene immobile oggetto del contratto di leasing, mancando uno dei termini del calcolo non è possibile procedere ad un pagamento anticipato che quasi sicuramente dovrà
9 essere in parte restituito a meno che l'immobile sia venduto a prezzo prossimo allo zero.
Del resto nel testo della norma nulla indica che sia possibile questo pagamento anticipato e la norma non costruisce un debito certo del conduttore a cui si contrappone un debito futuro del concedente ma delinea una situazione in cui non si sa ancora chi sia il debitore e che si determinerà con un calcolo matematico dopo la vendita dell'immobile.
Circa il secondo motivo di appello il Tribunale ha liquidato le spese legali utilizzando i valori medi tranne che per la fase istruttoria e trattazione, in cui sono stati liquidate al minimo
Questa liquidazione risulta corretta in quanto la causa, relativa alla risoluzione del contratto di leasing, non si può definire di particolare facilità ma è di ordinaria difficoltà che corrisponde al valore medio.
Inoltre per quanto riguarda la fase istruttoria e di trattazione questa sussiste in ogni caso anche se non vi è stata attività
istruttoria ma solo di trattazione (cfr. Cass. Sez. II 9 luglio
2024 n. 18.723, Cass. Sez. II 20 ottobre 2023 n. 29184).
Nulla sulle spese di secondo grado essendo l'appellata rimasta contumace.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
10
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. contro la sentenza del Tribunale di La Spezia 197 del 27
febbraio 2024 respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Nulla sulle spese del giudizio di appello.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: leasing
Fra:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nella persona di CP
, in qualità di Deliberante con funzione “Credito
[...]
Problematico rappresentato e difeso da dell'Avv. Giordano
Balossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.Gianluca Vio sito in Genova, Viale Sauli 39/4 è, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
Controparte_2
-Appellata contumace -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“ Nel merito:
1 - accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Tribunale di La Spezia nella persona del Giudice Unico
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto, ritenuto correttamente provato nel suo ammontare il credito in capo alla allora Controparte_3
ma lo ha erroneamente considerato quale non esigibile in
[...]
quanto non è stata preliminarmente effettuatala stima dell'immobile e la sua allocazione come, a suo dire, indicato nella Legge 124 del
2017 (cfr. sentenza impugnata pagg. 10 e 11);
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Tribunale di La Spezia nella persona del Giudice Unico
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto quantificato la condanna alle spese di lite da considerarsi eccessiva se sol si considera oltre alla mancanza di qualsivoglia attività di istruttoria anche le stauizioni favorevoli alla odierna parte appellante in punto di fondatezza del credito e prova del suo ammontare (cfr. sentenza impugnata pag. 11);
- per l'effetto, e come già chiesto da ultimo in sede di note di trattazione scritta depositate in data 31 agosto 2023: condannare
(P. IV , in persona del legale Controparte_2 P.IV_1
rappresentante pro tempore, con sede in 19038 Sarzana (SP), Via
Murello Snc Angolo Via Variante Aurelia, per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore della parte appellante della somma di Euro 132.509,00, come risulta dalla Certificazione del Credito
ex art. 50 T.U.B., oltre interessi di mora dalla domanda al saldo,
o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo in via equitativa;
- alla luce di quanto statuito con la sentenza di primo grado di giudizio impugnata, condannare la parte appellata alla ripetizione
2 e restituzione in favore della parte appellante di tutte le somme versate e versande nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado vista la condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di in Euro Controparte_2
11.268,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario, CPA e IV, se dovuta e, comunque, di tutte le somme eventualmente ed ulteriormente a questo titolo versate o versande, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge, ma nella denegata soccombenza nel presente giudizio di appello voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita diminuire il quantum della condanna alle spese processuali di primo grado di giudizio per tutti i motivi sopra indicati nel secondo motivo di appello.”
IN FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il Controparte_4
[...] Parte_1
esponeva di avere stipulato in data 21.11.2014 con
[...] [...]
un contratto di leasing immobiliare avente ad Controparte_2
oggetto un immobile sito in Comune di La Spezia (SP), in Viale
Italia n. 381.
Il successivo 28 novembre 2014 era autorizzata la sublocazione dell'immobile a , e a CP_5 Controparte_6 Parte_2
condizione che in caso di risoluzione o scioglimento del contratto di leasing venisse meno anche il contratto di sublocazione.
Poiché la era rimasta inadempiente nel Controparte_2
pagamento dei canoni di leasing, la Monte dei Paschi con pec del 18
settembre 2019 aveva dichiarato risolto il contratto di leasing
3 avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17
del contratto di leasing.
L'attrice chiamava pertanto in giudizio sia la Controparte_2
sia , e perché,
[...] CP_5 Controparte_6 Parte_2
accertata l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing per inadempimento della stessa, i convenuti fossero condannati a restituire l'immobile e la fosse Controparte_2
condannata a corrispondere la somma di Euro 132.509,00 oltre interessi di mora dalla domanda al saldo.
2.La contestava l'ammissibilità della Controparte_2
richiesta di condanna ai sensi dell'art. 1 commi 138 e 139 della L.
n. 124/2017, che prevedeva che il concedente recuperato l'immobile prima lo vendesse e dedotto il prezzo ottenuto da quanto a lui dovuto, solo allora potesse chiedere all'utilizzatore la differenza a suo favore .
Nel presente caso la ricorrente non aveva azionato la procedura di vendita.
Era poi vero che avesse interrotto i pagamenti dei canoni ma solo per l'inadempimento della Monte dei Paschi in quanto in occasione di un lavoro di ristrutturazione condominiale nell'appartamento dato in leasing si erano verificate gravi lesioni e la Monte dei Paschi
si era rifiutata di intervenire.
3.I subconduttori , e intervenivano chiedendo Pt_2 CP_5 CP_6
di dichiararsi improcedibile la domanda nei loro confronti.
Con ordinanza in data 11 novembre 2021 era dichiarata improcedibile la domanda verso i subconduttori per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
In corso di causa era restituito l'immobile.
4 4.Il Tribunale di La Spezia con sentenza 197 del 27 febbraio 2024 respingeva la domanda della Monte dei Paschi S.p.A..
Il Tribunale osservava che la ricorrente aveva domandato il pagamento di :
a) Euro 29.061,21 a titolo di canoni di leasing e spese insolute fatturate al 13.11.2019, nonché Euro
3.874,99 a titolo di interessi di mora;
b) Euro 99.572,80 per credito residuo in linea capitale ed Euro
34.735,27 a titolo di opzione di riscatto.
Riteneva tale credito provato essendo onere della resistente contestare in dettaglio le somme richieste.
Era invece fondata la tesi della inesigibilità del credito fino a che non fosse stato ricollocato l'immobile.
Il patto di deduzione secondo la giurisprudenza ante riforma del
2017 doveva essere interpretato secondo buona fede per cui se l'immobile era già stato venduto doveva essere portato in deduzione il ricavato della vendita, se doveva essere ancora venduto doveva essere dedotto il valore del bene stimato secondo un equo calcolo del valore di mercato.
La normativa di cui alla Legge 124 del 2017, pacificamente applicabile alle risoluzioni successive alla entrata in vigore della norma, non faceva che recepire questa elaborazione giurisprudenziale.
In caso contrario la società concedente avrebbe ottenuto un ingiusto profitto in quanto avrebbe ottenuto di più di quello che avrebbe ottenuto con la regolare esecuzione del contratto.
5.La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. , che nel frattempo aveva incorporato la , Banca Controparte_4
[...] proponeva appello contro Parte_3
la sentenza.
Richiamate in via preliminare tutte le argomentazioni dedotte in primo grado, l'appellante osservava che la previa vendita dell'immobile non costituiva una condizione sospensiva dell'efficacia del diritto della concedente ad ottenere il pagamento dei canoni arretrati e del capitale a scadere.
Quello che era importante era che il concedente non ne ricavasse un ingiusto vantaggio come del resto prevedeva l'art. 18 del contratto di leasing per cui:
“ai sensi del quale “dal totale delle somme dovute dall'utilizzatore,
verrà dedotto quanto eventualmente ricavato dalla vendita dei beni
(Al netto d'IV), o il diverso importo assunto a base di calcolo per
la loro diversa ricollocazione e quanto eventualmente ricevuto a
titolo di risarcimento e/o di indennizzo assicurativo … ove poi la
Concedente, per effetto dei pagamenti ricevuti e della vendita dei beni oggetto del contratto o della loro riallocazione, ricavi un
importo superiore a quanto dovutole così come previsto dal presente
contratto, tale eccedenza verrà riconosciuta all'Utilizzatore”.
Citava due sentenze del Tribunale di Siena 29 settembre 2021 e 11
marzo 2024, ed una sentenza della Corte di Appello di Milano, sent.
n. 3495 del 01 dicembre 2021.
Sottolineava come la appellata non avesse avanzato nessuna richiesta estimativa.
Il credito dell'appellante era pertanto esigibile e l'appellata non aveva data alcuna prova di averlo estinto.
Con un secondo motivo di appello l'appellante contestava le spese di lite che aveva applicato i valori medi limitandosi ai minimi per la fase istruttoria che non c'era stata.
6 La causa non era affatto complessa e chiedeva la diminuzione del quantum.
6.La benché ritualmente citata non si Controparte_2
costituiva ed era dichiarata contumace.
Le parti depositavano le loro conclusioni , le comparse conclusionale e le repliche e la causa era rimessa al collegio all'udienza del 22
maggio 2025 ed era decisa in camera di consiglio.
7.L'appello è infondato.
Circa il primo motivo di appello la valutazione fatta dal Tribunale
di La Spezia risulta corretta.
La risoluzione del contratto di leasing risale al 2019 (pec del 18
settembre 2019) quindi dopo l'entrata in vigore della Legge 124/2017.
E' pacifico in giurisprudenza che la legge si applica alle risoluzioni di contratti di leasing che si verificano dopo l'entrata in vigore della Legge, quindi anche alla risoluzione oggetto di causa. (cfr. Cassazione civile , sez. III , 06/11/2024 , n. 28546,
Cassazione civile , sez. I , 08/07/2024 , n. 18507; Cassazione civile
, sez. III , 21/03/2024 , n. 7527 ).
I commi 138 e 139 di tale legge prevedono quanto segue:
“COMMA 138
138. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento
dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto
alla restituzione del bene ed e' tenuto a corrispondere
all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra
collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la
somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla
data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale,
e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di
7 acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la
stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente
nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la
vendita o altra collocazione del bene e' inferiore all'ammontare
dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo
precedente.
COMMA 139
139. Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita
o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da
pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti
specializzati. Quando non e' possibile far riferimento ai predetti
valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da
un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni
successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato
accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente
comunicati all'utilizzatore, che puo' esprimere la sua preferenza
vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione. Il perito e' indipendente quando non
e' legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro
tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di
vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di
celerita', trasparenza e pubblicita' adottando modalita' tali da
consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con
obbligo di informazione dell'utilizzatore. “
Parte appellante sostiene che il concedente può fin da subito recuperare l'intera somma per canoni scaduti e non pagati, da scadere ed il prezzo di opzione finale.
8 Successivamente quando il concedente avrà venduto l'immobile a suo tempo dato in leasing e poi restituito potrà richiedere l'importo versate in eccesso.
Quasi una specie di “solve et repete”.
Parte appellante cita come precedente una sentenza della Corte di
Appello di Milano (Corte di Appello di Milano, sent. n. 3495 del 01
dicembre 2021 ) relativa però, se la si va a leggere, ad una fattispecie in cui la risoluzione del contratto si era verificata sì nel 2017 ma in data anteriore all'entrata in vigore della Legge
124/2017; nella sentenza l'estensore aggiunge un obiter dictum sostenendo che in ogni caso la norma non prevede alcuna espressa condizione che bisogna prima vendere e poi chiedere al concedente l'eventuale differenza ma senza però analizzare minimamente come la norma è costruita dal punto di vista logico ed operativo.
Questa ricostruzione di parte appellante infatti confligge con la chiara procedimentalizzazione della vendita dell'immobile a suo tempo dato in leasing fatta dalla norma che prevede anche una tempistica piuttosto stretta per le operazioni di vendita,
procedimentalizzazioni e tempistiche che hanno senso solo se prima viene la vendita del bene dato in leasing e solo dopo, fatto il calcolo fra prezzo ottenuto e somme dovute al concedente, avviene il pagamento ad opera di chi fra concedente ed utilizzatore risulta debitore.
Nel momento in cui il testo della norma prevede che la determinazione di chi sia debitore e quanto debba avvenga tenendo conto del prezzo a cui si riesce a vendere il bene immobile oggetto del contratto di leasing, mancando uno dei termini del calcolo non è possibile procedere ad un pagamento anticipato che quasi sicuramente dovrà
9 essere in parte restituito a meno che l'immobile sia venduto a prezzo prossimo allo zero.
Del resto nel testo della norma nulla indica che sia possibile questo pagamento anticipato e la norma non costruisce un debito certo del conduttore a cui si contrappone un debito futuro del concedente ma delinea una situazione in cui non si sa ancora chi sia il debitore e che si determinerà con un calcolo matematico dopo la vendita dell'immobile.
Circa il secondo motivo di appello il Tribunale ha liquidato le spese legali utilizzando i valori medi tranne che per la fase istruttoria e trattazione, in cui sono stati liquidate al minimo
Questa liquidazione risulta corretta in quanto la causa, relativa alla risoluzione del contratto di leasing, non si può definire di particolare facilità ma è di ordinaria difficoltà che corrisponde al valore medio.
Inoltre per quanto riguarda la fase istruttoria e di trattazione questa sussiste in ogni caso anche se non vi è stata attività
istruttoria ma solo di trattazione (cfr. Cass. Sez. II 9 luglio
2024 n. 18.723, Cass. Sez. II 20 ottobre 2023 n. 29184).
Nulla sulle spese di secondo grado essendo l'appellata rimasta contumace.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. contro la sentenza del Tribunale di La Spezia 197 del 27
febbraio 2024 respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Nulla sulle spese del giudizio di appello.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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