Sentenza 22 maggio 2003
Massime • 1
In tema di effetti della dichiarazione giudiziale di paternità, pronunciata dal giudice su istanza del figlio divenuto maggiorenne, la decorrenza dell'assegno di mantenimento posto a carico del genitore naturale va riferita alla data di proposizione del ricorso per l'ammissibilità dell'accertamento di paternità, atteso che il giudizio sull'ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità (o maternità) naturale, ed il successivo giudizio di merito, pur essendo autonomi sono tra di loro strettamente collegati, articolato com'è in una prima fase procedimentale, in cui il giudice adito è tenuto ad esaminare, con pienezza di cognizione, le questioni preliminari (di rito e di merito), capaci anche di risolvere immediatamente la controversia, e una eventuale successiva, collegata senza soluzione di continuità alla prima, che conduce alla pronuncia sullo stato della persona.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2003, n. 8037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8037 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANTEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
VI CC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 48, presso l'avvocato ANTONIO LANZILLOTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELA PUCCI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IC NN AR US, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 169, presso l'avvocato ITALA MANNIAS, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPA GRASSO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 651/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 12/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2003 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato LANZILLOTTA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato GRASSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5.9.1995, IC AN IA SE, premesso che aveva saputo di essere nato dalla relazione della madre IC AD con il dott. RO GA e che aveva esperito con esito positivo il procedimento di ammissibilità dell'azione, promuoveva giudizio di accertamento giudiziale della paternità convenendo davanti al Tribunale di Catania il GA e chiedendo di dichiarare che questi era il suo padre naturale e di condannarlo a corrispondergli un assegno mensile di L.
2.000.000. Il GA, costituitosi, contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Veniva assunta prova testimoniale e veniva esperita consulenza ematologica.
Con sentenza del 20.6.1997, il Tribunale adito dichiarava che il IC era figlio naturale del GA e poneva a carico del convenuto un assegno di mantenimento di L. 500.000 con decorrenza dalla domanda.
Con atto di citazione notificato il 15.10.1997 il GA proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
Il IC resisteva al gravame e impugnava in via incidentale la sentenza.
Con ordinanza del 13.10.1999 la Corte invitava il consulente tecnico d'ufficio e rispondere alle osservazione del consulente di parte appellante e, acquisiva la relazione suppletiva, con sentenza del 28.6.00 rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, aumentava l'assegno di mantenimento in favore del IC in lire 800 mila mensili.
Ricorre per Cassazione il GA sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il IC.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame il ricorrente sostiene che la Corte territoriale è incorsa in violazione di legge nell'interpretare la valenza probatoria delle deposizioni testimoniali della madre, della sorella e dello zio dell'attore circa l'esistenza di rapporti tra la madre e il ricorrente medesimo all'epoca del concepimento. Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in ordine alla condotta di IC AD che lasciò che il di lei coniuge si addossasse la paternità del figlio AN IA rendendo così con il proprio comportamento scarsamente attendibile la successiva denunciata paternità nei confronti di esso ricorrente. Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di violazione di legge e quello motivazionale in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nel ritenere corretta ed esaustiva la consulenza tecnica d'ufficio nonostante le contestazioni mosse a quest'ultima circa la sua attendibilità in ordine all'accertamento della filiazione naturale nel corso del giudizio di appello.
Con il quarto motivo di ricorso lamenta l'eccessività dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico di esso ricorrente nonché l'erronea decorrenza dell'assegno stesso a far corso dalla domanda in sede camerale anziché di quella in sede di merito. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Con lo stesso, nonostante sia proposto sotto il profilo della violazione di legge, si avanzano in realtà delle censure attinenti alla valutazione della prova testimoniale fatta dalla Corte territoriale con le quali si tende ad avvalorare una diversa interpretazione delle deposizioni stesse.
In particolare, per quanto riguarda la deposizione di IC LI, fratello della madre del resistente, la Corte territoriale ha rilevato come questi abbia dichiarato che, all'epoca del concepimento, la sorella gli aveva riferito di essere rimasta incinta ad opera del ricorrente ed ha ritenuto tale circostanza, e, cioè, l'avvenuta confidenza, come credibile in ragione del rapporto familiare esistente tra i due.
Tale valutazione appare del tutto conforme ad ogni parametro logico essendo del tutto naturale che una sorella confidi al fratello circostanze intime.
Quanto alla circostanza ulteriore dedotta dal ricorrente che, cioè, la IC AD aveva cercato di addossare all'epoca la paternità del figlio al proprio marito, essa costituisce un elemento di valutazione cui la Corte territoriale non era tenuta a dare riscontro in quanto il giudice di merito deve inserire nella motivazione soltanto gli elementi che ritiene necessari al fine di argomentare la propria decisione trascurando quelli che ritiene superflui anche se prospettati dalle parti. Tale elemento, oltre a non rivestire carattere di decisività, poiché non è in grado di poter far affermare che la IC abbia mentito anche nell'attribuire la paternità al ricorrente, costituisce in realtà una diversa prospettazione interpretativa delle risultanze probatoria non consentita in sede di legittimità.
Analogamente deve dirsi in ordine alla deposizione di La IT AL, che all'epoca del concepimento aveva cinque anni e che ha riferito di aver visto la madre in compagnia del GA in alcune circostanze.
La Corte d'appello si è posta il problema della attendibilità di siffatte dichiarazioni in ragione della tenera età della testimone all'epoca ed ha, con valutazione logicamente plausibile in ragione dei dati della comune esperienza, ritenuto che certe impressioni e certi ricordi relativi alla propria genitrice possono certamente restare impressi nella memoria di una bambina con carattere duraturo.
Il ricorrente tende a smentire tale valutazione prospettando una tesi contrapposta ma anche in tal caso costituisce una censura di merito non proponibile in questa sede.
Anche per quanto concerne la deposizione della stessa IC AD, madre del resistente, che ha attribuito la paternità al GA, la corte d'appello ha correttamente precisato che tale deposizione, ancorché inidonea a costituire da sola fonte di prova, può, tuttavia, ai sensi dell'art. 269 c.c., essere valutata unitamente alle altre fonti di prova.
Alla luce di dette valutazioni, appare pertanto del tutto rispettosa del dato normativo la conclusione finale cui è giunta la Corte d'appello, secondo un prudente apprezzamento conforme al dettato di cui all'art. 116 cpc, che, rilevata la concordanza delle tre deposizioni, ha ritenuto che le stesse, considerate nel loro insieme, erano idonee a far ritenere provata l'esistenza di rapporti intimi tra il GA e la IC.
Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Con tale motivo, in particolare, si ripropone la mancata considerazione da parte della Corte d'appello della condotta della IC che aveva tentato di attribuire la paternità del figlio AN al proprio marito.
Vale per tale censura quanto in precedenza esposto sull'argomento così come per l'analoga doglianza di non aver valutato il giudice di merito l'attendibilità del teste IC LI fratello della IC AD in ragione del fatto che quest'ultimo aveva all'epoca del concepimento aiutato la sorella nell'attribuire la paternità al marito di questa.
Il terzo motivo di ricorso è anch'esso da disattendere. Occorre preliminarmente osservare che la Corte d'appello ha adeguatamente tenuto conto delle istanze istruttorie del ricorrente, tanto è vero che ha convocato il consulente tecnico d'ufficio a chiarimenti della consulenza e questi ha risposto alle le critiche mosse dal consulente tecnico di parte.
Quanto al resto, la sentenza impugnata ha correttamente ed adeguatamente motivato l'attendibilità della consulenza tecnica d'ufficio dando altresì conto delle ragioni per cui dovevano essere disattese le deduzioni della consulenza tecnica di parte. A tale proposito ha precisato che la CTU aveva correttamente dato un calcolo di probabilità della paternità al 99,75% perché aveva tenuto conto anche degli alleli che il IC ha in comune con la madre circostanza questa non tenuta in conto dalla consulenza tecnica di parte. Inoltre ha specificato che per effettuare l'accertamento erano stati usati 26 sistemi, dotati tutti di sufficiente grado di polimorfismo, che si rivelava, in particolare, molto elevato nei sei sistemi riguardanti i polimorfismi del Dna che da soli sono in grado di dare una percentuale di paternità del 99,92. Ha, infine, chiarito che non si è fatto uso del calcolo biostatico del sistema Xg poiché trattasi di un sistema che da informazioni sulla paternità di una figlia femmina, mentre l'esclusione di altri sistemi polimorfici era giustificata dal fatto che questi avrebbero potuto elevare soltanto in modo irrisorio la elevatissima percentuale di probabilità già riscontrata. Tale motivazione fornisce un esame logico e coerente di tutte le censure avanzate con i motivi di appello dal resistente per cui le ulteriori lamentele da questi avanzate con il ricorso per Cassazione altro non sono che delle censure che, tendendo a prospettare diverse valutazioni in ordine all'adeguatezza degli accertamenti effettuati, impingono nel merito della decisione e, come tali, non sono proponibili in questa sede di legittimità.
Infondato è infine anche il quarto motivo di ricorso. Per quanto riguarda l'ammontare dell'assegno di mantenimento, la determinazione appare correttamente effettuata tenendo conto del modesto reddito della madre del ricorrente, bisognosa di cure mediche, valutato in lire un milione seicentomila in comparazione con il reddito del GA costituito dalla pensione di medico nonché delle ulteriori capacità economiche di quest'ultimo desunte dalla esistenza di un patrimonio immobiliare costituito da cinque appartamenti.
Per quanto concerne infine la decorrenza dell'assegno, questa è stata correttamente posta dalla data di proposizione del ricorso per l'ammissibilità dell'accertamento di paternità.
Premesso che nella fattispecie la domanda di accertamento è stata proposta dal figlio divenuto maggiorenne, per cui l'assegno di mantenimento non può che essere riconosciuto dal momento della proposizione della domanda, ai fini dell'individuazione del momento in cui questa viene proposta occorre rammentare che questa Corte ha già osservato che il giudizio sull'ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità (o maternità) naturale ed il successivo giudizio di merito, pur essendo autonomi sono tra loro tra loro strettamente collegati (Cass. 11035/96) tanto è vero che l'espletamento del procedimento delibatorio, diretto non già ad accertare la filiazione naturale, bensì solo a riscontrare un "fumus boni iuris" in ordine alla sua esistenza, costituisce, rispetto al giudizio di merito, un presupposto processuale assimilabile agli altri requisiti processuali che attengono alla costituzione ed allo svolgimento del rapporto processuale. (Cass. 13408/99). Ciò ha indotto questa Corte ad affermare che il giudizio instaurato per la dichiarazione della paternità o maternità naturale ha inizio con l'accertamento della previa ammissibilità della relativa domanda e prevede una prima fase procedimentale (collegata, senza soluzione di continuità sul piano processuale, a quella, eventuale e successiva, che conduce alla pronuncia sullo stato della persona) in cui il giudice adito è tenuto ad esaminare, con pienezza di cognizione, le questioni preliminari non soltanto di rito, ma anche di merito, e, tra esse, la esistenza di motivi di improponibilità della domanda che possano già, "ex se", risolvere immediatamente la controversia (Cass. 8190/98). Alla luce di questa considerazioni appare di tutta evidenza che l'azione di accertamento di paternità viene necessariamente proposta con il ricorso volto a verificare l'ammissibilità della domanda a carattere prodromicamente necessario rispetto alla successiva fase di merito, con la conseguenza che la decorrenza dell'assegno di mantenimento non può che farsi decorrere dalla data di proposizione del ricorso in questione.
Il ricorso per Cassazione va in conclusione rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro duemila/00 per onorari oltre euro cento/00 per esborsi cui vanno aggiunti accessori come per legge e spese generali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro duemila/00 per onorari oltre euro cento/00 per esborsi nonché spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2003