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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/10/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IA NA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , tutti con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. DARIO MASALA ATTORI contro
ol patrocinio dell'avv. MATTEO MUNGARI Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: “assicurazione sulla vita”
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “1. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, 2. accertare e dichiarare l'inadempimento imputabile alla relativo alla Controparte_1 polizza n. 380242426 di data 9.11.2018 con il Prof. ;
3. per l'effetto, condannare Persona_1 la in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento in Controparte_2 favore dei Sigg. , e della somma di € 400.000,00, Parte_1 Parte_2 Parte_3 pari al massimale previsto dalla polizza, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del decesso e quelli ex art. 1284, comma 4 c.c. dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale, nonché alla rivalutazione monetaria;
4. condannare in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, al pagamento di € 1.683,89, a titolo di compensi per l'attività di mediazione ed € 97,00 relativi al pagamento dell'organismo di Mediazione-101 Mediatori di Sassari;
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”. PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge: - in via principale, rigettare ogni domanda avanzata nei confronti di in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto e, comunque, non provata;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che è Controparte_1 tenuta a garantire la parte attrice entro i limiti del dettato contrattuale nel suo complesso, del massimale e dell'eventuale franchigia e/o scoperto previsti dalla polizza inter partes, con esclusione delle spese pagina 1 di 4 non espressamente previste in contratto, tra le quali evidentemente le non provate spese di mediazione;
- sempre in via subordinata, defalcare dall'indennizzo che risultasse dovuto gli importi delle prestazioni indennitarie eventualmente erogate dall'INAIL o da altra copertura assicurativa del datore di lavoro;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'8 gennaio 2024 , e , Parte_4 Parte_2 Parte_3 tutti eredi di , convenivano davanti a questo tribunale Persona_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo che assumevano dovuto loro in adempimento di un contratto di assicurazione.
Assumevano che il loro dante causa, già coniuge di e padre degli altri due attori, Parte_4 aveva stipulato il 9 novembre 2018 con la compagnia convenuta la polizza n. 380242426, di durata decennale, in forza della quale l'assicuratrice era obbligata a corrispondere la somma di €400.000,00, oltre interessi e spese, pari al massimale ivi previsto per la morte dell'assicurato dovuta ad infortunio sul lavoro.
Esponevano che il loro congiunto, medico in servizio come libero professionista presso il reparto di chirurgia generale del Policlinico Sassarese, era deceduto il 15 aprile 2020 a causa di una violenta infezione da Sars-Cov-2, qualificabile come infortunio e non quale malattia, come sostenuto dalla convenuta. Precisavano che il contagio era riconducibile ad un paziente che, positivo al virus, era stato ricoverato nella struttura sanitaria il 2 marzo 2020 e sottoposto a ben tre interventi chirurgici tutti condotti dallo che, avvertiti i primi sintomi dell'infezione il 12 marzo, era deceduto a causa di Pt_2
“shock irreversibile in soggetto affetto da insufficienza respiratoria secondaria a Covid-19, con insufficienza multi organo terminale”. Infezione che era stata accertata sulla persona del sanitario in data 18 marzo 2020.
Esponevano quindi che l'assicuratrice aveva rifiutato il pagamento dell'indennizzo ritenendo che l'evento fosse escluso dalla copertura perché annoverabile fra le malattie e non qualificabile propriamente come infortunio, quale definito dalle condizioni generali di polizza. Richiamavano al riguardo i costanti orientamenti giurisprudenziali, maturati sia in materia di assicurazione obbligatoria inerente agli infortuni sul lavoro che nel settore delle assicurazioni private.
Sulla base di tali assunti, concludevano come riportato in epigrafe.
Si costituiva l'assicuratrice convenuta e contestava la domanda, negando l'operatività della polizza in relazione alla malattia che aveva colpito l'assicurato, siccome estranea alla nozione di infortunio sul lavoro. Richiamava al riguardo le clausole 1.1 e 2.1 delle condizioni generali di assicurazione che specificavano come anche le malattie conseguenti ad infezioni non fossero indennizzabili, dovendo ritenersi propriamente “malattia” la condizione derivante dal contagio da Covid 19.
Concludeva in via principale per il rigetto della domanda e, in subordine, come sopra trascritto.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 19 giugno 2025 sulle riferite conclusioni che le parti confermavano.
pagina 2 di 4 ***
La domanda attrice non può trovare accoglimento, per le seguenti considerazioni.
Deve premettersi che gli attori hanno documentato e adeguatamente dimostrato, in difetto di contestazioni in fatto da parte di che il dott. , deceduto il 15 aprile 2020 (doc.1) a causa CP_2 Pt_2 di un'infezione da Sars-Covid 19 per cui era stato ricoverato il 19 marzo 2020 nel reparto di malattie infettive (successivamente in quello di pneumologia, quindi in terapia intensiva) della struttura ospedaliera dell'A.O.U. di Sassari (v. cartelle cliniche e referti, all. 5), era stato verosimilmente contagiato in occasione di un intervento chirurgico eseguito su un paziente poi risultato a sua volta positivo al virus, quindi nell'esercizio della sua attività sanitaria, svolta in regime libero professionale.
La polizza assicurativa stipulata dal dante causa degli odierni attori copriva il rischio derivante da infortunio inteso, nella sua accezione più comune e fatta propria dalla copiosa giurisprudenza in materia, formatasi per lo più nel settore delle assicurazioni sociali, quale causa fortuita, violenta ed esterna, determinante la lesione o la condizione patologica dell'assicurato. La stessa definizione è riportata nelle condizioni generali del contratto (doc. 4 A).
Ora, in materia di assicurazioni sociali la causa virulenta della patologia viene equiparata a quella violenta e le relative affezioni sono state ricondotte, dal legislatore nonché dalla giurisprudenza nettamente prevalente, alla categoria degli infortuni sul lavoro. In realtà, le due nozioni non appaiono del tutto incompatibili, differenziandosi essenzialmente nell'aspetto eziologico, dato che la patologia derivante dall'infortunio si caratterizza essenzialmente, sotto il profilo causale, per essere riconducibile a un evento esterno improvviso e violento, mentre la “malattia” è conseguenza di un'esposizione a fattori di rischio non violenti che col tempo danno luogo all'insorgere della condizione patologica.
Posto che nella specie la clausola richiamata delle condizioni generali di assicurazione esclude dalle patologie indennizzabili la “malattia” in senso proprio, mentre vi ricomprende gli infortuni, si tratta di interpretare detta previsione testuale, anche alla stregua del principio generale che impone, in caso di dubbio, di preferire la lettura meno favorevole al predisponente (art. 1370, cc).
Ora, la giurisprudenza di legittimità (v. la recente Cass. civ. sentenza 3016/2025) esclude nettamente che i principi dettati (anche dal DL n.18/2020, cosiddetto “salva Italia”) ed elaborati dagli interpreti in materia di assicurazione obbligatoria siano esportabili in quella dell'assicurazione privata, in cui la nozione di infortunio trova una sua specifica definizione nelle richiamate condizioni di polizza concordate, rammentando come l'inquadramento nell'una o nell'altra categoria influenzi la struttura del rischio, la sua rilevazione e frequenza statistica, quindi la stessa determinazione dell'ammontare del premio di polizza.
Le condizioni contrattuali non possono che essere interpretate quindi, e in primo luogo, secondo il loro testuale significato e nella loro correlazione, avuto riguardo al testo complessivo del contratto.
Nella specie, la polizza stipulata dallo IS definiva come infortunio “ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte…”, mentre la malattia come “ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio”. La “sezione infortuni” del contratto prevede come l'assicurazione operi “per pagina 3 di 4 gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività professionali dichiarate in polizza…” e precisa, con la clausola 2.1, che la garanzia si estende a tutti gli eventi aventi le caratteristiche di infortunio e, segnatamente (lettera F) “alle conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, escluse in ogni caso le malattie (…)”.
Il testo della previsione contrattuale è chiaro, e non sembra consentire differenti interpretazioni, essendovi, invero, espressamente previsto che anche un'infezione possa derivare da infortunio indennizzabile (si pensi all'infezione conseguente a contatto con cose infette o a morsi di animale), ma che resta in ogni caso esclusa la malattia quale conseguenza dell'infezione. Sebbene, dunque, nella specie sia pacifico che il decesso del dottor sia stato conseguente a un'infezione cagionata dal Pt_2 coronavirus, verosimilmente contratto nel corso della sua attività professionale di medico chirurgo, e posto che anche le infezioni dovute ad infortunio risultano indennizzabili, resta comunque esclusa la malattia non derivante da infortunio che nella specie, quale condizione patologica protratta nel tempo e che aveva determinato il decesso dell'assicurato, non è coperta, palesemente, dalla polizza, non essendo propriamente riconducibile ad un fattore violento.
Non possono che condividersi, infatti, al riguardo, i rilievi della convenuta laddove osserva come la nozione di causa “violenta” appaia incompatibile con la nozione di malattia derivante da infezione virale che, per le modalità di propagazione del contagio (che per quanto rapide, non appaiono violente in senso proprio), non è equiparabile ai fattori esterni e violenti espressamente disciplinati dalle condizioni di polizza che fanno riferimento a cause propriamente violente, quali l'assideramento, l'avvelenamento, l'ingestione o l'assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita. Tutti eventi che presentano le caratteristiche di infortuni e non di malattie, derivando la malattia da un'alterazione patologica non determinata da un fattore aggressivo esterno. La domanda dev'essere pertanto disattesa, ma ricorrono giusti motivi, avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale in materia (si richiamano le numerose pronunce menzionate da parte attrice, motivate mutuando i principi propri dell'assicurazione obbligatoria), per compensare fra le parti la metà delle spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste per la metà residua a carico di parte attrice, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta la domanda e condanna gli attori , e alla rifusione in favore della Parte_4 Parte_2 Parte_3 convenuta della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi Controparte_1
€ 12.000,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, e compensate fra le parti per la metà residua.
Sassari, 23/10/2025 Il giudice
IA NA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IA NA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , tutti con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. DARIO MASALA ATTORI contro
ol patrocinio dell'avv. MATTEO MUNGARI Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: “assicurazione sulla vita”
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “1. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, 2. accertare e dichiarare l'inadempimento imputabile alla relativo alla Controparte_1 polizza n. 380242426 di data 9.11.2018 con il Prof. ;
3. per l'effetto, condannare Persona_1 la in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento in Controparte_2 favore dei Sigg. , e della somma di € 400.000,00, Parte_1 Parte_2 Parte_3 pari al massimale previsto dalla polizza, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del decesso e quelli ex art. 1284, comma 4 c.c. dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale, nonché alla rivalutazione monetaria;
4. condannare in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, al pagamento di € 1.683,89, a titolo di compensi per l'attività di mediazione ed € 97,00 relativi al pagamento dell'organismo di Mediazione-101 Mediatori di Sassari;
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”. PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge: - in via principale, rigettare ogni domanda avanzata nei confronti di in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto e, comunque, non provata;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che è Controparte_1 tenuta a garantire la parte attrice entro i limiti del dettato contrattuale nel suo complesso, del massimale e dell'eventuale franchigia e/o scoperto previsti dalla polizza inter partes, con esclusione delle spese pagina 1 di 4 non espressamente previste in contratto, tra le quali evidentemente le non provate spese di mediazione;
- sempre in via subordinata, defalcare dall'indennizzo che risultasse dovuto gli importi delle prestazioni indennitarie eventualmente erogate dall'INAIL o da altra copertura assicurativa del datore di lavoro;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'8 gennaio 2024 , e , Parte_4 Parte_2 Parte_3 tutti eredi di , convenivano davanti a questo tribunale Persona_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo che assumevano dovuto loro in adempimento di un contratto di assicurazione.
Assumevano che il loro dante causa, già coniuge di e padre degli altri due attori, Parte_4 aveva stipulato il 9 novembre 2018 con la compagnia convenuta la polizza n. 380242426, di durata decennale, in forza della quale l'assicuratrice era obbligata a corrispondere la somma di €400.000,00, oltre interessi e spese, pari al massimale ivi previsto per la morte dell'assicurato dovuta ad infortunio sul lavoro.
Esponevano che il loro congiunto, medico in servizio come libero professionista presso il reparto di chirurgia generale del Policlinico Sassarese, era deceduto il 15 aprile 2020 a causa di una violenta infezione da Sars-Cov-2, qualificabile come infortunio e non quale malattia, come sostenuto dalla convenuta. Precisavano che il contagio era riconducibile ad un paziente che, positivo al virus, era stato ricoverato nella struttura sanitaria il 2 marzo 2020 e sottoposto a ben tre interventi chirurgici tutti condotti dallo che, avvertiti i primi sintomi dell'infezione il 12 marzo, era deceduto a causa di Pt_2
“shock irreversibile in soggetto affetto da insufficienza respiratoria secondaria a Covid-19, con insufficienza multi organo terminale”. Infezione che era stata accertata sulla persona del sanitario in data 18 marzo 2020.
Esponevano quindi che l'assicuratrice aveva rifiutato il pagamento dell'indennizzo ritenendo che l'evento fosse escluso dalla copertura perché annoverabile fra le malattie e non qualificabile propriamente come infortunio, quale definito dalle condizioni generali di polizza. Richiamavano al riguardo i costanti orientamenti giurisprudenziali, maturati sia in materia di assicurazione obbligatoria inerente agli infortuni sul lavoro che nel settore delle assicurazioni private.
Sulla base di tali assunti, concludevano come riportato in epigrafe.
Si costituiva l'assicuratrice convenuta e contestava la domanda, negando l'operatività della polizza in relazione alla malattia che aveva colpito l'assicurato, siccome estranea alla nozione di infortunio sul lavoro. Richiamava al riguardo le clausole 1.1 e 2.1 delle condizioni generali di assicurazione che specificavano come anche le malattie conseguenti ad infezioni non fossero indennizzabili, dovendo ritenersi propriamente “malattia” la condizione derivante dal contagio da Covid 19.
Concludeva in via principale per il rigetto della domanda e, in subordine, come sopra trascritto.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 19 giugno 2025 sulle riferite conclusioni che le parti confermavano.
pagina 2 di 4 ***
La domanda attrice non può trovare accoglimento, per le seguenti considerazioni.
Deve premettersi che gli attori hanno documentato e adeguatamente dimostrato, in difetto di contestazioni in fatto da parte di che il dott. , deceduto il 15 aprile 2020 (doc.1) a causa CP_2 Pt_2 di un'infezione da Sars-Covid 19 per cui era stato ricoverato il 19 marzo 2020 nel reparto di malattie infettive (successivamente in quello di pneumologia, quindi in terapia intensiva) della struttura ospedaliera dell'A.O.U. di Sassari (v. cartelle cliniche e referti, all. 5), era stato verosimilmente contagiato in occasione di un intervento chirurgico eseguito su un paziente poi risultato a sua volta positivo al virus, quindi nell'esercizio della sua attività sanitaria, svolta in regime libero professionale.
La polizza assicurativa stipulata dal dante causa degli odierni attori copriva il rischio derivante da infortunio inteso, nella sua accezione più comune e fatta propria dalla copiosa giurisprudenza in materia, formatasi per lo più nel settore delle assicurazioni sociali, quale causa fortuita, violenta ed esterna, determinante la lesione o la condizione patologica dell'assicurato. La stessa definizione è riportata nelle condizioni generali del contratto (doc. 4 A).
Ora, in materia di assicurazioni sociali la causa virulenta della patologia viene equiparata a quella violenta e le relative affezioni sono state ricondotte, dal legislatore nonché dalla giurisprudenza nettamente prevalente, alla categoria degli infortuni sul lavoro. In realtà, le due nozioni non appaiono del tutto incompatibili, differenziandosi essenzialmente nell'aspetto eziologico, dato che la patologia derivante dall'infortunio si caratterizza essenzialmente, sotto il profilo causale, per essere riconducibile a un evento esterno improvviso e violento, mentre la “malattia” è conseguenza di un'esposizione a fattori di rischio non violenti che col tempo danno luogo all'insorgere della condizione patologica.
Posto che nella specie la clausola richiamata delle condizioni generali di assicurazione esclude dalle patologie indennizzabili la “malattia” in senso proprio, mentre vi ricomprende gli infortuni, si tratta di interpretare detta previsione testuale, anche alla stregua del principio generale che impone, in caso di dubbio, di preferire la lettura meno favorevole al predisponente (art. 1370, cc).
Ora, la giurisprudenza di legittimità (v. la recente Cass. civ. sentenza 3016/2025) esclude nettamente che i principi dettati (anche dal DL n.18/2020, cosiddetto “salva Italia”) ed elaborati dagli interpreti in materia di assicurazione obbligatoria siano esportabili in quella dell'assicurazione privata, in cui la nozione di infortunio trova una sua specifica definizione nelle richiamate condizioni di polizza concordate, rammentando come l'inquadramento nell'una o nell'altra categoria influenzi la struttura del rischio, la sua rilevazione e frequenza statistica, quindi la stessa determinazione dell'ammontare del premio di polizza.
Le condizioni contrattuali non possono che essere interpretate quindi, e in primo luogo, secondo il loro testuale significato e nella loro correlazione, avuto riguardo al testo complessivo del contratto.
Nella specie, la polizza stipulata dallo IS definiva come infortunio “ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte…”, mentre la malattia come “ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio”. La “sezione infortuni” del contratto prevede come l'assicurazione operi “per pagina 3 di 4 gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività professionali dichiarate in polizza…” e precisa, con la clausola 2.1, che la garanzia si estende a tutti gli eventi aventi le caratteristiche di infortunio e, segnatamente (lettera F) “alle conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, escluse in ogni caso le malattie (…)”.
Il testo della previsione contrattuale è chiaro, e non sembra consentire differenti interpretazioni, essendovi, invero, espressamente previsto che anche un'infezione possa derivare da infortunio indennizzabile (si pensi all'infezione conseguente a contatto con cose infette o a morsi di animale), ma che resta in ogni caso esclusa la malattia quale conseguenza dell'infezione. Sebbene, dunque, nella specie sia pacifico che il decesso del dottor sia stato conseguente a un'infezione cagionata dal Pt_2 coronavirus, verosimilmente contratto nel corso della sua attività professionale di medico chirurgo, e posto che anche le infezioni dovute ad infortunio risultano indennizzabili, resta comunque esclusa la malattia non derivante da infortunio che nella specie, quale condizione patologica protratta nel tempo e che aveva determinato il decesso dell'assicurato, non è coperta, palesemente, dalla polizza, non essendo propriamente riconducibile ad un fattore violento.
Non possono che condividersi, infatti, al riguardo, i rilievi della convenuta laddove osserva come la nozione di causa “violenta” appaia incompatibile con la nozione di malattia derivante da infezione virale che, per le modalità di propagazione del contagio (che per quanto rapide, non appaiono violente in senso proprio), non è equiparabile ai fattori esterni e violenti espressamente disciplinati dalle condizioni di polizza che fanno riferimento a cause propriamente violente, quali l'assideramento, l'avvelenamento, l'ingestione o l'assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita. Tutti eventi che presentano le caratteristiche di infortuni e non di malattie, derivando la malattia da un'alterazione patologica non determinata da un fattore aggressivo esterno. La domanda dev'essere pertanto disattesa, ma ricorrono giusti motivi, avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale in materia (si richiamano le numerose pronunce menzionate da parte attrice, motivate mutuando i principi propri dell'assicurazione obbligatoria), per compensare fra le parti la metà delle spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste per la metà residua a carico di parte attrice, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta la domanda e condanna gli attori , e alla rifusione in favore della Parte_4 Parte_2 Parte_3 convenuta della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi Controparte_1
€ 12.000,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, e compensate fra le parti per la metà residua.
Sassari, 23/10/2025 Il giudice
IA NA
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