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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/09/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4676/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4676/2024 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FORLIANO RAFFAELLA
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ARENA DOMENICO e dell'avv. SODANO ANNA MARIA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda contenziosa per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio (con emissione di ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del
8/5/2025), poi trasformata in congiunta all'udienza del 23/09/2025;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M.;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 3 1) La signora tornerà a Modena entro il mese di Gennaio 2026 ed il trasloco sarà effettuato da CP_1 un amico del signor che sopporterà le spese relative. Pt_1
2) L'affidamento del figlio è condiviso da entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 con la madre a Modena in via Pacchioni n. 40, presso l'abitazione di proprietà di che Persona_2 la mette a disposizione del nipote con atto del dieci settembre 2024 depositato nel fascicolo telematico e la signora pagherà tutte le utenze. La stessa sig.ra viene sin d'ora autorizzata al CP_1 CP_1 cambio di residenza, sua e del figlio , presso la suddetta abitazione. Per_1
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter 3° comma cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé.
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio: due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore
17,30 all'ora di cena del bambino che, attualmente, è alle ore 19,30; due fine settimana al mese a settimane alterne dalle ore 10,00 (o all'uscita dalla scuola) del sabato fino alle ore 8 del lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola o dalla madre;
per le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre e l'anno successivo dal 27 dicembre al 2 gennaio;
per le vacanze pasquali dal giovedì santo alla domenica di Pasqua e l'anno successivo dal lunedì in Albis fino al mercoledì; per le vacanze estive, dieci giorni nel mese di luglio o settembre e dieci giorni nel mese di agosto, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
compresenza di entrambi i genitori nelle festività attinenti strettamente al minore quali battesimo, comunione e simili.
5) Il padre, compatibilmente con gli impegni della madre, potrà effettuare video chiamate al figlio ogni giorno nella fascia oraria tra le 18.30-19.00 e le 19.30-20.00 e lo stesso potrà fare la madre quando il figlio sta con il padre.
6) Il signor verserà alla signora , il giorno 15 di ogni mese, a titolo di mantenimento del Pt_1 CP_1 figlio, la somma di € 250,00, da rivalutare anno per anno secondo gli indici ISTAT, il 50% delle spese condominiali dell'abitazione di via Pacchioni n. 40 e la TARI del medesimo immobile, il 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie da concordarsi preventivamente;
da Febbraio a Giugno 2026 pagherà il costo dell'asilo nido. L'assegno unico per il figlio sarà percepito integralmente dalla signora
. CP_1
7) Le competenze legali sono compensate.
8) Le condizioni sopra elencate entreranno in vigore tra le parti a far corso dalla data di trasferimento della sig.ra presso l'abitazione di proprietà del sig. sita in Modena alla via CP_1 Persona_2
pagina 2 di 3 Pacchioni 40, mentre fino a quel momento resteranno valide ed efficaci le condizioni provvisorie, tuttora in vigore, così come stabilite dal Presidente del Tribunale di Modena, Giud. Dott. Riccardo Di
Pasquale, in forza di ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. del 08.05.2025.
L'accordo è stato firmato dai difensori e procuratori delle parti Avv. Raffaela Forliano e Avv.
Domenico Arena per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che
nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Controparte_1
RO (RC) il 09/07/1997 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4676/2024 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FORLIANO RAFFAELLA
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ARENA DOMENICO e dell'avv. SODANO ANNA MARIA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda contenziosa per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio (con emissione di ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del
8/5/2025), poi trasformata in congiunta all'udienza del 23/09/2025;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M.;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 3 1) La signora tornerà a Modena entro il mese di Gennaio 2026 ed il trasloco sarà effettuato da CP_1 un amico del signor che sopporterà le spese relative. Pt_1
2) L'affidamento del figlio è condiviso da entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 con la madre a Modena in via Pacchioni n. 40, presso l'abitazione di proprietà di che Persona_2 la mette a disposizione del nipote con atto del dieci settembre 2024 depositato nel fascicolo telematico e la signora pagherà tutte le utenze. La stessa sig.ra viene sin d'ora autorizzata al CP_1 CP_1 cambio di residenza, sua e del figlio , presso la suddetta abitazione. Per_1
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter 3° comma cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé.
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio: due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore
17,30 all'ora di cena del bambino che, attualmente, è alle ore 19,30; due fine settimana al mese a settimane alterne dalle ore 10,00 (o all'uscita dalla scuola) del sabato fino alle ore 8 del lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola o dalla madre;
per le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre e l'anno successivo dal 27 dicembre al 2 gennaio;
per le vacanze pasquali dal giovedì santo alla domenica di Pasqua e l'anno successivo dal lunedì in Albis fino al mercoledì; per le vacanze estive, dieci giorni nel mese di luglio o settembre e dieci giorni nel mese di agosto, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
compresenza di entrambi i genitori nelle festività attinenti strettamente al minore quali battesimo, comunione e simili.
5) Il padre, compatibilmente con gli impegni della madre, potrà effettuare video chiamate al figlio ogni giorno nella fascia oraria tra le 18.30-19.00 e le 19.30-20.00 e lo stesso potrà fare la madre quando il figlio sta con il padre.
6) Il signor verserà alla signora , il giorno 15 di ogni mese, a titolo di mantenimento del Pt_1 CP_1 figlio, la somma di € 250,00, da rivalutare anno per anno secondo gli indici ISTAT, il 50% delle spese condominiali dell'abitazione di via Pacchioni n. 40 e la TARI del medesimo immobile, il 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie da concordarsi preventivamente;
da Febbraio a Giugno 2026 pagherà il costo dell'asilo nido. L'assegno unico per il figlio sarà percepito integralmente dalla signora
. CP_1
7) Le competenze legali sono compensate.
8) Le condizioni sopra elencate entreranno in vigore tra le parti a far corso dalla data di trasferimento della sig.ra presso l'abitazione di proprietà del sig. sita in Modena alla via CP_1 Persona_2
pagina 2 di 3 Pacchioni 40, mentre fino a quel momento resteranno valide ed efficaci le condizioni provvisorie, tuttora in vigore, così come stabilite dal Presidente del Tribunale di Modena, Giud. Dott. Riccardo Di
Pasquale, in forza di ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. del 08.05.2025.
L'accordo è stato firmato dai difensori e procuratori delle parti Avv. Raffaela Forliano e Avv.
Domenico Arena per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che
nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Controparte_1
RO (RC) il 09/07/1997 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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