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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 13/10/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 946/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RI
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR RA Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. NA IT Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 946/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI LA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA TRIESTE, 20/B SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BANFI CP_1 C.F._3
NA (C.F. , elettivamente domiciliata in VIA C.F._4
LAVIZZARI, 16 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 06.08.2011 in RI (SO) e contraevano CP_1 Parte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
RI (SO), atto n. 13, p. II, s. A, anno 2011).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (03.09.2009) e (28.03.2014). Per_1 Per_2
1.2 Con decreto n. 5091/2022 del 20.07.2022, il Tribunale di RI omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 18.06.2025, e CP_1 Parte_1
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e materiale tra loro e domandavano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 19.06.2025.
3. All'udienza del 01.10.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto dei figli minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 20.07.2022 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
pagina 2 di 5 rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a CP_1
RI (SO) il 07.02.1985 e nato a [...] il [...], Parte_1
celebrato il 06.08.2011 a RI (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 13, p. II, s. A, anno 2011; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di RI (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, che si assumono l'onere e il compito di prendersi cura del loro benessere materiale e psicofisico;
essi resteranno collocati prevalentemente presso la madre presso l'abitazione coniugale, di proprietà della madre, sita in RI, Via
Grumello, 6, ove è stabilita la loro residenza anagrafica;
2) i figli trascorreranno i fine settimana, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21,00, in via alternata con ciascun genitore (quindi due fine settimane al mese con ciascun genitore); all'occorrenza, in caso di sua necessità lavorativa, il week end di pertinenza del padre potrà iniziare il sabato dall'uscita di scuola e concludersi il lunedì mattina quando riaccompagnerà i figli a scuola.
Durante la settimana che si conclude con il week end paterno, i figli staranno con il padre un giorno alla settimana, da individuarsi di volta in volta in base agli impegni lavorativi del genitore e scolastici dei figli, indicativamente o il pagina 3 di 5 mercoledì o il giovedì, dalle ore 15 alle ore 21,00; durante la settimana che si conclude con il week end materno, i figli staranno dal padre anche per il pernottamento;
3) nel periodo di vacanza estivo il padre potrà tenere con sé i figli per 15 giorni, di cui almeno una settimana consecutiva, accordandosi in tal senso con la madre entro la fine maggio di ogni anno;
4) i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua verranno trascorsi dai figli ad anni alternati con ciascun genitore e il relativo periodo di vacanza sarà suddiviso equamente tra i genitori stessi;
5) il Sig. verserà a titolo di concorso al mantenimento per i figli Parte_1
e la somma di € 1.300,00 = mensile, (€ 650,00 per ciascun figlio), Per_1 Per_2
entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante bonifico periodico sul c/c della signora oltre aggiornamento ISTAT, fino a quando percepirà i CP_1
benefici delle detrazioni/agevolazioni fiscali sull'abitazione, sita a RI, Via
Grumello, 6, di proprietà della moglie e questo sino a tutto l'anno 2028; successivamente, quindi a decorrere dall'anno 2029, terminati i benefici di cui sopra, il signor verserà la somma pari ad € 1.000,00. = (€ 500,00 per Parte_1
ciascun figlio) e questo finché gli stessi non saranno economicamente autosufficienti;
6) il padre contribuirà nella misura del 60% alle spese straordinarie dei figli, come definite dal Protocollo adottato dal Tribunale di RI in data 12 luglio 2024.
7) l'assegno unico verrà percepito dalla madre;
8) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare quindi a qualsiasi reciproco contributo, di aver già regolato ogni e qualsivoglia rapporto di natura patrimoniale/economica con reciproca soddisfazione, di aver provveduto a dividere amichevolmente quant'altro acquistato insieme e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo;
pagina 4 di 5 9) le parti si rilasciano reciprocamente il consenso al rinnovo ed alla richiesta dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori;
dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di RI in data 09/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
NA IT AR RA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RI
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR RA Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. NA IT Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 946/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI LA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA TRIESTE, 20/B SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BANFI CP_1 C.F._3
NA (C.F. , elettivamente domiciliata in VIA C.F._4
LAVIZZARI, 16 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 06.08.2011 in RI (SO) e contraevano CP_1 Parte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
RI (SO), atto n. 13, p. II, s. A, anno 2011).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (03.09.2009) e (28.03.2014). Per_1 Per_2
1.2 Con decreto n. 5091/2022 del 20.07.2022, il Tribunale di RI omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 18.06.2025, e CP_1 Parte_1
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e materiale tra loro e domandavano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 19.06.2025.
3. All'udienza del 01.10.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto dei figli minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 20.07.2022 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
pagina 2 di 5 rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a CP_1
RI (SO) il 07.02.1985 e nato a [...] il [...], Parte_1
celebrato il 06.08.2011 a RI (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 13, p. II, s. A, anno 2011; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di RI (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, che si assumono l'onere e il compito di prendersi cura del loro benessere materiale e psicofisico;
essi resteranno collocati prevalentemente presso la madre presso l'abitazione coniugale, di proprietà della madre, sita in RI, Via
Grumello, 6, ove è stabilita la loro residenza anagrafica;
2) i figli trascorreranno i fine settimana, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21,00, in via alternata con ciascun genitore (quindi due fine settimane al mese con ciascun genitore); all'occorrenza, in caso di sua necessità lavorativa, il week end di pertinenza del padre potrà iniziare il sabato dall'uscita di scuola e concludersi il lunedì mattina quando riaccompagnerà i figli a scuola.
Durante la settimana che si conclude con il week end paterno, i figli staranno con il padre un giorno alla settimana, da individuarsi di volta in volta in base agli impegni lavorativi del genitore e scolastici dei figli, indicativamente o il pagina 3 di 5 mercoledì o il giovedì, dalle ore 15 alle ore 21,00; durante la settimana che si conclude con il week end materno, i figli staranno dal padre anche per il pernottamento;
3) nel periodo di vacanza estivo il padre potrà tenere con sé i figli per 15 giorni, di cui almeno una settimana consecutiva, accordandosi in tal senso con la madre entro la fine maggio di ogni anno;
4) i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua verranno trascorsi dai figli ad anni alternati con ciascun genitore e il relativo periodo di vacanza sarà suddiviso equamente tra i genitori stessi;
5) il Sig. verserà a titolo di concorso al mantenimento per i figli Parte_1
e la somma di € 1.300,00 = mensile, (€ 650,00 per ciascun figlio), Per_1 Per_2
entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante bonifico periodico sul c/c della signora oltre aggiornamento ISTAT, fino a quando percepirà i CP_1
benefici delle detrazioni/agevolazioni fiscali sull'abitazione, sita a RI, Via
Grumello, 6, di proprietà della moglie e questo sino a tutto l'anno 2028; successivamente, quindi a decorrere dall'anno 2029, terminati i benefici di cui sopra, il signor verserà la somma pari ad € 1.000,00. = (€ 500,00 per Parte_1
ciascun figlio) e questo finché gli stessi non saranno economicamente autosufficienti;
6) il padre contribuirà nella misura del 60% alle spese straordinarie dei figli, come definite dal Protocollo adottato dal Tribunale di RI in data 12 luglio 2024.
7) l'assegno unico verrà percepito dalla madre;
8) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare quindi a qualsiasi reciproco contributo, di aver già regolato ogni e qualsivoglia rapporto di natura patrimoniale/economica con reciproca soddisfazione, di aver provveduto a dividere amichevolmente quant'altro acquistato insieme e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo;
pagina 4 di 5 9) le parti si rilasciano reciprocamente il consenso al rinnovo ed alla richiesta dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori;
dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di RI in data 09/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
NA IT AR RA
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