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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/07/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2165/2022
tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Rinaldi e Riccardo Rocca ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in Padova, viale Navigazione Interna n.
51
- attori -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Controparte_1 C.F._3
Cristina Zampollo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Ferrara, in
Corso della Giovecca n. 3
-convenuto- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Aloma Piazza Controparte_2 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Conegliano (TV), Via Marco
Polo n. 8
-convenuta-
e con l'intervento di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Controparte_3 P.IVA_2
Biasin ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Rovigo, via Celio n. 1
-interveniente-
In punto: responsabilità extracontrattuale – lesioni personali.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 23 PARTE RICORRENTE
“In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'intervento volontario di Controparte_4
(cod. fisc. ), già in persona del legale
[...] P.IVA_3 Controparte_3 rappresentante pro tempore, p.e.c. e pertanto disporne l'esclusione dalla Email_1 presente causa.
Nel merito: accertata la piena ed esclusiva responsabilità del sig. nella causazione Controparte_1 del sinistro stradale di cui è causa, accaduto il 13.5.2018 alle ore 11,45 circa lungo la Strada statale
S.S. 16 nel tratto di strada extraurbana del Comune di Canaro (RO), condannarsi il medesimo sig.
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], e la sua Controparte_1 C.F._3
Compagnia assicuratrice della r.c.a. (cod. fisc. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, p.e.c. in solido tra loro, a Email_2 pagare a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che da tale sinistro sono conseguiti agli attori, già detratti gli acconti da questi ricevuti, le seguenti somme:
• all'avv. , la somma di euro 2.493.757,81 o, in subordine, di euro 1.192.538,21 Parte_1 ovvero, in ogni caso, quella diversa anche maggiore che risulterà giusta e/o equa, oltre a rivalutazione
e interessi, anche ex art. 1248, quarto comma, c.c., dal sinistro al saldo;
• alla dr.ssa , la somma di euro 2.265.176,53 o, in subordine, di euro 979.255,50 Parte_2 ovvero, in ogni caso, quella diversa anche maggiore che risulterà giusta e/o equa, oltre a rivalutazione
e interessi, anche ex art. 1248, quarto comma, c.c., dal sinistro al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m.
55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, atteso che il presente atto è stato predisposto in modo da consentire la ricerca ipertestuale dei numerosi documenti ad esso allegati, oltre a spese generali, I.v.a.
e C.p.a e rimborso spese di C.T.U. e di C.T.P., nonché le spese per la procedura di negoziazione assistita espletata prima del presente giudizio, tutte da distrarsi a favore dei sottoscritti Avvocati, che a tal fine si dichiarano antistatari”.
PARTE IS ( ) Controparte_1
“In via pregiudiziale- che il Giudice disponga la conversione del rito incardinato in favore del rito ordinario, poiché dalle prove prodotte, sono diversi gli aspetti da appurare in sede civile, e la procedura sommaria non pare idonea a tale scopo;
in via preliminare - si eccepisce ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014 , l'improcedibilità della domanda giudiziale, poiché non ha MAI ricevuto comunicazione dell'invito a stipulare una Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita, a differenza di quanto prodotto ed indicato doc. 53;
pagina 2 di 23 In via principale - Rigettare la domanda dei ricorrenti e , così come formulata Pt_1 Parte_3 poiché infondata in fatto ed in diritto, anche nelle richieste abnormi di compensi, poiché immotivate e pretestuose, con le consequenziali statuizioni di legge;
In via subordinata - in ipotesi di accoglimento, solo in seguito di CTU stabilire l'esatto importo dei danni patrimoniali e non, in nesso causale diretto con l'evento sinistroso;
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
PARTE IS (AXA ASS.NI)
“Nel merito in via principale: accertata la sussistenza di un concorso di colpa prevalente o quanto meno equivalente in capo a nel determinismo dell'evento dannoso a fronte delle Parte_1 plurime violazioni del Codice della Strada poste in essere dallo stesso come rilevato in comparsa Con costitutiva dalla resistente, accertato altresì che ha corrisposto offerte reali per complessivi €
800.000 in favore del ricorrente , con detrazione dalla summa risarcitoria dell'importo di euro Pt_1
110.000,00 già percepito al 20.4.2020 da parte della in favore del ricorrente Controparte_5
(e comunque degli ulteriori importi come dichiarati e riassunti dal a pag. 15 Parte_1 Pt_1 delle proprie note conclusive) e che l'intervenuta ha erogato in favore della ricorrente CP_3 [...]
l'importo di € 900.000, dichiararsi che gli attori null'altro hanno a pretendere nei confronti dei Pt_2 convenuti e, per l'effetto rigettarsi le domande di controparte perché infondate in fatto ed in diritto.
Rigettarsi in ogni caso le domande risarcitorie relative alle protesi in quanto somme non dovute. Spese di lite rifuse.
Nel merito in via subordinata: accertata la sussistenza di un concorso di colpa prevalente o quanto meno equivalente in capo a nel determinismo dell'evento dannoso a fronte delle Parte_1 plurime violazioni del Codice della Strada poste in essere dallo stesso come rilevato in comparsa Con costitutiva da , accertato altresì che ha corrisposto offerte reali per Controparte_2 complessivi € 800.000 in favore del ricorrente , con detrazione dalla summa risarcitoria Pt_1 dell'importo di euro 110.000,00 già percepito al 20.4.2020 da parte della in Controparte_5 favore del ricorrente (e comunque degli ulteriori importi come dichiarati e riassunti Parte_1 dal a pag. 15 delle proprie note conclusive) e che l'intervenuta ha erogato in favore Pt_1 CP_3 della ricorrente l'importo di € 900.000, ridursi le domande di parte ricorrente al quantum Parte_2 di giustizia e di ciò che verrà dimostrato in corso di causa. Rigettarsi in ogni caso le domande risarcitorie relative alle protesi in quanto somme non dovute. Spese di lite compensate a fronte dell'abnormità delle pretese risarcitorie azionate dai ricorrenti che hanno omesso di riferire in causa circostanze assolutamente rilevanti”.
PARTE INTERVENUTA Controparte_6
pagina 3 di 23 “Nel merito in via principale: accertarsi e dichiararsi che con la corresponsione ad opera di della somma di Euro 900.000,00, di cui Euro 100.000,00 con bonifico Controparte_3 bancario in data 27.09.2018, Euro 100.000,00 con bonifico bancario in data 08.02.2019 ed Euro
700.000,00 in data 12.09.2019, è stata tacitata ogni legittima pretesa risarcitoria della dr.ssa
[...]
per i fatti per cui è causa e, per l'effetto, respingersi la domanda. Parte_2
Nel merito in via subordinata: accertarsi e dichiararsi di giustizia l'ammontare del risarcimento dovuto alla dr.ssa per i fatti per cui è causa previa decurtazione della somma di Parte_2
Euro 900.000,00, di cui Euro 100.000,00 con bonifico bancario in data 27.09.2018, Euro 100.000,00 con bonifico bancario in data 08.02.2019 ed Euro 700.000,00 in data 12.09.2019, già corrisposta da
riducendo la sperequata richiesta formulata in ricorso, da contenersi Controparte_3 comunque entro il massimale minimo di legge ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private.
Con vittoria di spese e competenze di patrocinio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato in data 28.10.2022 i signori e Parte_1 [...]
hanno formulato, nei confronti di e in Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data
13.05.2018, verso le ore 11,45 circa.
In tale occasione, gli attori, in sella alla motocicletta Harley Davidson condotta dal , Pt_1 percorrevano la SS16 nel Comune di Canaro (RO) con direzione Rovigo-Ferrara, quando, nel compiere la manovra di svolta a sinistra per entrare nell'area di parcheggio del locale “Karma Kafè”, venivano travolti dall'automobile Alfa Romeo Giulietta 2.0 TDI condotta da che sopraggiungeva CP_1 dalla medesima direzione a forte velocità in sorpasso continuo di più veicoli.
I ricorrenti, soccorsi dall'eliambulanza e trasportati, il all'Ospedale di Verona e la Pt_1 [...]
in quello di Padova, hanno riportato gravissime lesioni esitate per entrambi nell'amputazione Pt_2 dell'arto inferiore sinistro a livello della coscia, peraltro per la dopo essere stata Parte_2 sottoposta a vari tentativi chirurgici per salvarlo.
Ne è seguito il procedimento penale n. 1886/18 RG, conclusosi con la sentenza n. 1581 dell'11.12.2019 di condanna di per il reato di cui all'art. 590 bis c.p., perché, viaggiando ad Controparte_1 una velocità non inferiore a 100 Km/h e superando il limite massimo di velocità vigente di 90 Km/h, omettendo di regolare la velocità del veicolo ed effettuando la manovra di sorpasso del motoveicolo che lo precedeva a sinistra anziché a destra, collideva con lo stesso cagionando gravissime lesioni agli pagina 4 di 23 odierni ricorrenti.
Riconosciuta la esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, il Tribunale lo ha CP_1 condannato, in solido con la responsabile civile AXA ASS.NI, al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio civile ed ha concesso, per l'intanto, una provvisionale di € 300.000 a favore del
. Pt_1
La sentenza è stata confermata in secondo grado dalla Corte d'appello di Venezia (procedimento n.
8/2021 RG) con la sentenza n. 3303 del 21.09.2021, non impugnata e pertanto passata in giudicato il
5.01.2022.
Con il presente giudizio, i ricorrenti chiedono la condanna del danneggiante e del responsabile civile, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai ricorrenti nella misura complessiva di € 4.760.000,00 circa, al netto delle somme versate da in favore CP_7 del e da n favore della . Pt_1 CP_3 Parte_2
Si è costituito eccependo l'improcedibilità per mancato invito a stipulare una Controparte_1 convenzione di negoziazione e comunque instando per il rigetto della domanda, previo mutamento di rito.
Anche la responsabile civile nel costituirsi ha chiesto il mutamento del rito contestando CP_7 non solo il quantum richiesto dai ricorrenti, ma anche dell'an debeatur, sostenendo, e quindi chiedendone il riconoscimento, una concorrente colpa del danneggiato nella causazione del Pt_1 sinistro.
Nel procedimento è altresì intervenuta impresa assicuratrice del Controparte_3 ricorrente , in qualità di mandataria di AXA per la gestione del sinistro relativamente alla Pt_1 posizione della , terza trasportata, contestando l'ammontare della pretesa risarcitoria Parte_2 avanzata da quest'ultima.
Con ordinanza dell'11.05.2023 è stato disposto il mutamento di rito e fissata udienza ex art. 183 cpc al
28.09.2023 nella quale i ricorrenti si sono opposti all'intervento volontario di contestandone CP_3 la legittimazione ed hanno chiesto di disporre la cancellazione di talune espressioni ritenute offensive nella costituzione della resistente AXA.
Con ordinanza dell'11.12.2023 sono stati concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 cpc e, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 18.04.2024, è stata disposta CTU medico legale sui ricorrenti con quesito successivamente integrato con provvedimento dell'11.09.2024.
Tenutasi l'udienza di discussione il 20.06.2025, previo deposito di note conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione a norma dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
In diritto pagina 5 di 23 La domanda dei ricorrenti va accolta nei termini che seguono.
Sull'intervento di CP_4
Deve essere primariamente affrontata e risolta la questione relativa all'intervento di CP_3
La Compagnia si è costituita con atto denominato “comparsa di intervento volontario”, deducendo di essere mandataria di affinché, relativamente alla pretesa risarcitoria formulata Controparte_2 dalla ricorrente terza trasportata , abbia a compiere ogni attività, nessuna esclusa, sia in Parte_2 fase stragiudiziale sia in fase giudiziale che si renda necessaria per la gestione e liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 Cod. ass. e del DPR
254/2006 (c.d. ). CP_8 ha quindi prodotto, al doc. n. 1, il mandato irrevocabile conferitole da AXA, al doc. n. 4 la CP_4 convenzione e al doc. n. 5 la mail con cui AXA le ha chiesto di costituirsi per resistere alle CP_8 domande della terza trasportata come da convenzione card. Parte_2
tuttavia, al fine di sostenere la legittimità del proprio intervento ha fatto ricorso anche CP_4 all'istituto dell'interesse ad agire (o, meglio, contraddire) di cui all'art. 105 cpc, fondato sull'art. 141 D.
Lgs 209/2005, secondo cui “il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge”.
È necessario, invece, non confondere i ruoli in linea teorica assumibili da l'uno in qualità CP_3 di rappresentante di AXA, in virtù del mandato irrevocabile ad essa conferito e prodotto in giudizio (in attuazione delle disposizioni previste dalla citata convenzione CARD, ex art. 1 BIS), l'altra in qualità di impresa assicuratrice responsabile ai sensi dell'art. 141 CdA e quindi dotato di un proprio interesse ad intervenire nel processo.
Intervento, quest'ultimo, che, come correttamente eccepito dai ricorrenti, si porrebbe in contrasto con il diritto del terzo trasportato di decidere se agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato o far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso, legittimazioni del tutto alternative, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale (ordinanze n. 205/08, n. 441/08, n.85/10).
Come invece riconosciuto dalla recente giurisprudenza, è ben ammissibile la costituzione in giudizio della Compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 77 c.p.c. in virtù di un mandato irrevocabile di rappresentanza stipulato in forza dell'adesione alla convenzione CP_8
La predetta convenzione - la cui sottoscrizione da parte di ed AXA, e pertanto l'efficacia CP_3 vincolante, non è stata contestata - prevede all'art. 1BIS che ogni impresa assicuratrice, oltre alla rappresentanza sostanziale, conferisca (per tutti i casi in cui si troverà ad assumere la veste di debitrice) pagina 6 di 23 ad ogni altra impresa aderente (la quale verrà correlativamente ad acquisire il ruolo di gestionaria), il potere di rappresentarla in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 c.p.c., in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati, periti e arbitri;
inoltre è previsto che l'impresa gestionaria accetti il conferimento della rappresentanza processuale e si obblighi a costituirsi in giudizio in nome e per conto della debitrice.
In virtù di tale accordo, quindi, la mandataria è legittimata a resistere all'azione CP_9 proposta dagli odierni ricorrenti, facendo valere tutte le eccezioni relative al rapporto risarcitorio dedotto in giudizio.
Vale precisare che la rappresentanza (negoziale o processuale) non attribuisce al rappresentante la qualità di parte sostanziale del giudizio e la sua legittimazione non vale ad escludere od assorbire quella del rappresentato, capace di stare autonomamente in giudizio, configurandosi come un potere contingente e di secondo grado rispetto a quello del titolare degli interessi oggetto della controversia
(cfr.: Cass. civ., n. 9319 del 2009 e Cass. civ. sez. un., sent. 21 novembre 1983, n. 6918); né, tanto meno, tale intervento volontario pregiudica il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti far valere la propria pretesa (cfr. ex multis Cass. civ. 31965/2018 ove viene affermato che
"Nell'ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal D.Lgs. n. 209 del 2005, è ben possibile che la compagnia di assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest'ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante").
E' quindi in veste di mandataria di AXA che deve ammettersi la legittimazione di ad CP_4 intervenire e resistere nel presente giudizio.
Sull'efficacia del giudicato penale
La convenuta AXA, fermo il riconoscimento dell'efficacia vincolante delle sentenze emesse in sede penale, per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, chiede che questo giudice civile, nell'esercitare liberamente il proprio potere di valutazione e qualificazione giuridica dei medesimi fatti accertati, riconosca il concorso di colpa del nella causazione del sinistro. Pt_1
In particolare, AXA assume che, “quello che è mancato nelle due sentenze penali, è una disamina attenta del fatto che il motociclista avrebbe dovuto effettuare, prima di accingersi ad Pt_1 effettuare quella manovra di svolta, un rigoroso esame di posizione, distanza e velocità del veicolo proveniente da tergo”, e ciò sulla base della considerazione in virtù della quale “l'autovettura condotta dall' potesse e dovesse essere visibile al motociclista negli attimi che CP_1 Pt_1
pagina 7 di 23 precedettero la di lui decisione di effettuare la pericolosa manovra di svolta a sinistra” (comparsa
AXA, pagine 15-16).
Orbene, si ritiene che l'aspetto dedotto non sia stato affatto trascurato in sede penale.
Aderendo al rilievo secondo cui la questione è di stretta valutazione dei fatti emersi ed accertati in sede penale e come tale liberamente apprezzabile in sede civile, questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni cui è giunto prima il Tribunale di Rovigo e poi la Corte d'Appello di Venezia.
E infatti:
i) Il ha dichiarato che, a circa 150 mt dal locale, prima di azionare l'indicatore di direzione, Pt_1
e quindi di portarsi al centro della carreggiata, aveva verificato, dallo specchietto retrovisore, due fari di una macchina molto lontana, a circa 200 mt, tanto da ritenere di poter eseguire in tutta sicurezza la manovra di svolta. Ha poi riferito che, una volta al centro della carreggiata, prima di intraprendere la manovra si era anche girato con la testa e non vedendo alcun veicolo ha iniziato la svolta;
tale versione
è stata anche confermata dalla (doc. 1 fascicolo AXA- verbale stenotipico). Parte_2
ii) Dai documenti dimessi dalle parti, risulta come l'urto abbia interessato la parte anteriore destra dell'autovettura e che la moto sia stata urtata sul lato sinistro, in posizione mediana.
iii) Emerge altresì che, al momento dell'impatto, il motociclo stesse terminando la svolta a sinistra, trovandosi in posizione obliqua e più vicina al ciglio della carreggiata opposta piuttosto che alla linea di mezzeria. iv) Dagli accertamenti eseguiti, inoltre, risulta che la moto avesse presegnalato la svolta a sinistra, azionando l'indicatore di direzione.
v) A tali dati obiettivi, si aggiunge la testimonianza della conducente e del passeggero della Seat Ibiza, superata dall' a circa 200/250 mt dal locale Karma Kafè, i quali hanno affermato di non CP_1 essersi accorti, durante la guida, della presenza della motocicletta avanti a loro.
Ebbene tali elementi, accertati e non contestabili - costituendo l'ossatura della ricostruzione dinamica del sinistro coperta dal giudicato - devono condurre alla medesima conclusione di escludere una responsabilità del , anche alla luce dei principi che regolano l'illecito aquiliano. Pt_1
A norma dell'art. 154 Cds, il conducente, prima di eseguire una manovra, deve assicurarsi di poterla effettuare senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi, e segnalare con sufficiente anticipo tale intenzione.
Le dichiarazioni dei testimoni a bordo della Seat Ibiza corroborano la dichiarazione di di Pt_1 aver accertato la presenza di veicoli sopraggiungenti da tergo, prima di iniziare la manovra di svolta a sinistra, e di aver visto dietro di sé solo due fari in lontananza.
E' vero che non vi è una rigorosa dimostrazione che l'indicatore di direzione sia stato azionato “con pagina 8 di 23 sufficiente anticipo”, ma non si può non dare rilievo alla circostanza che, a differenza delle dichiarazioni delle parti offese, e , che hanno trovato il conforto dei riscontri Pt_1 Parte_2 oggettivi (riguardo all'aver azionato la freccia e all'aver compiuto la manovra in modo non repentino ed improvviso) le dichiarazioni dell'imputato si sono rivelate non attendibili, smentite dai CP_1 medesimi dati oggettivi.
Infatti, mentre il convenuto , riferendosi alla moto su cui viaggiavano i ricorrenti, ha CP_1 dichiarato di non aver visto alcun indicatore di direzione acceso e di non aver potuto effettuare alcuna manovra di emergenza atteso che la moto gli era praticamente piombata addosso, a sorpasso completamente ultimato, tagliandogli la strada (cfr. verbale stenotipico), nel corso del procedimento penale è stato accertato i) che il filamento dell'indicatore di direzione sinistro della moto era deformato per aver ricevuto un urto a caldo, e quindi con certezza lo stesso era in azione al momento dell'impatto;
ii) che la vettura è stata danneggiata nella parte anteriore destra e l'urto è avvenuto mentre la moto, colpita sul lato sinistro in posizione mediana, era completamente oltre la linea di mezzeria, ciò comportando che lo spostamento della moto non fu affatto repentino ed improvviso e che era la manovra di svolta della moto ad essere stata quasi completata al momento dell'impatto.
Non ultime le misure indicate dall' , riferendosi alla distanza percepita tra i veicoli, si sono CP_1 dimostrate ben lontane da quelle reali.
Valutando, quindi, come maggiormente attendibili le dichiarazioni del ricorrente , si ritiene Pt_1 verosimile che lo stesso avesse azionato per tempo l'indicatore di direzione.
Alla luce di ciò, può concludersi che il abbia posto in essere tutti gli obblighi che le norme Pt_1 sulla circolazione e quelle di comune prudenza gli facevano carico, e ciò anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo” (Cass. 30070/2022,
Cass. 13380/2012, Corte app. Venezia 862/2022).
Il , quindi, una volta regolarmente iniziata la svolta, doveva solo conservare il controllo del Pt_1 normale campo visivo e nulla poteva fare per evitare di essere tamponato da tergo dall'automobilista che sopraggiungeva ad elevata velocità.
Facendo quindi applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui “l'accertamento in concreto pagina 9 di 23 della colpa di uno dei conducenti, di norma, non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza”
(Cass. 154/2004), si deve ritenere che tale prova liberatoria del sia stata acquisita e che le Pt_1 violazioni poste in essere dall' abbiano determinato in via esclusiva la causa del sinistro. CP_1
Sul risarcimento del danno non patrimoniale
Accertata la responsabilità esclusiva del convenuto , devono prendersi in esame le richieste CP_1 risarcitorie.
I ricorrenti hanno chiesto, quantificandoli in diversa misura, il risarcimento dei danni non patrimoniale
– sub specie del danno biologico e del danno morale – e patrimoniali, sia nella misura del danno emergente che in quella del lucro cessante per la diminuita capacità lavorativa.
Ebbene, i pregiudizi patiti e patiendi dai ricorrenti devono ritenersi provati e risarcibili nei limiti che seguono.
Nel valutare il danno non patrimoniale, si deve muovere dal consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse
o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (Cass. 23469/2018).
Con riferimento al danno biologico/dinamico-relazionale, inteso come lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale ex art. 138 Cod. ass., vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto espressione di un percorso logico ed argomentativo immune da vizi logici o lacune.
Sulla persona di è stato accertato: Parte_1
Un danno biologico permanente del 58%; pagina 10 di 23 Un danno biologico temporaneo di 75 giorni di danno biologico totale al 100% e 200 giorni di danno biologico parziale al 75%;
Sulla persona di è stato accertato: Parte_2
Un danno biologico permanente del 56%;
Un danno biologico temporaneo di 105 giorni di danno biologico totale al 100% e 200 giorni di danno biologico parziale al 75%;
Con riferimento alle osservazioni svolte dai ricorrenti alla CTU in merito alla quantificazione del danno permanente, il Consulente d'Ufficio ha confermato di aver tenuto conto delle altre menomazioni citate
(cicatrice, arto fantasma ecc.) tanto da far valutare entrambi i soggetti con una percentuale pressoché pari al massimo del valore prevedibile per la specifica menomazione.
Il Consulente precisa, a tal proposito, che per la perdita anatomica di un arto inferiore, a qualsiasi livello di coscia, in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace, il punteggio è compreso nella forbice 45% - 60%, e che proprio in considerazione di tutte le ulteriori patologie, attesa la buona protesizzazione dei ricorrenti, ha ritenuto di riconoscere il punteggio quasi massimo.
Quanto invece alla personalizzazione del danno biologico, è necessario premettere alcune precisazioni.
A norma dell'art. 138 Cod ass., comma 3, “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati,
l'ammontare del risarcimento del danno …, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento”.
Costituisce ormai principio consolidato che la misura standard del risarcimento, attinente alla sfera dinamico-relazionale del danneggiato, e quindi interessante l'esplicarsi della sua vita nel quotidiano e nel sociale, possa essere aumentato laddove venga allegato e provato che la lesione non solo ha comportato una compromissione delle ordinarie attività esistenziali, ovvero comuni a tutti coloro che hanno subito la medesima invalidità, ma anche di quelle particolari proprie del tipo di vita condotto dal danneggiato prima dell'evento.
È costante la giurisprudenza nel richiedere, per tale aumento, “conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescano da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerunque accidit entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass.
23469/2018).
In tale prospettiva quindi, a venire in rilievo, al fine di procedere alla citata personalizzazione, sono le perdite e le rinunce riguardanti quelle attività che il danneggiato svolgeva in modo non saltuario, come un'attività sportiva o un impegno sociale/politico e che, a causa delle lesioni, non può più svolgere.
In tale contesto viene pure valorizzato il danno c.d. da cenestesi lavorativa, intesa quale maggiore fatica pagina 11 di 23 e difficoltà a svolgere la propria attività lavorativa, una sorta di “usura” supplementare delle proprie energie di riserva.
Questo danno è configurabile quale danno non patrimoniale, incidendo sulla capacità lavorativa generica e non incide, neanche sotto il profilo delle chances, sul reddito della persona.
IL CTU ha riconosciuto solo per il un riverbero delle lesioni sulle attività lavorative, Pt_1 comportando queste “non tanto una impossibilità ad eseguire le proprie attività- stante la presenza di una protesi e di una adeguata capacità nella mobilizzazione- ma un oggettivo impaccio o comunque maggiore sforzo e attenzione negli spostamenti…nel mantenimento della posizione eretta per lungo tempo, nel portare carichi come faldoni ecc.”.
Se può condividersi tale considerazione, non si può non considerare che anche la ricorrente
[...]
, al momento del sinistro, svolgeva l'attività di educatrice in una comunità di minori. Pt_2
Sebbene la ricorrente non svolga più tale attività, dopo essere stata licenziata (per ragioni di carattere oggettivo, non per superamento del periodo di comporto come invece dedotto cfr. doc. 42), si ritiene di poter comunque dare rilievo alla circostanza che, il lavoro per il quale la ricorrente ha dedicato un apposito percorso di studi, non potrebbe essere più svolto nello stesso modo;
l'attività a contatto con i minori richiede energie e resistenza che indubbiamente la lesione riportata ha reso meno performanti, e tale ridotta capacità deve poter trovare ristoro quantomeno nell'ambito del danno biologico, attraverso una sua personalizzazione che si ritiene adeguato quantificarla nel 20%.
Su altro fronte, può ritenersi acquisito e non contestato che i ricorrenti svolgessero con regolarità varie attività sportive ed è stata data prova, in questa sede, che dopo l'evento, entrambi siano riusciti a rientrare nel mondo sportivo (sino a divenire atleti paraolimpici, di handbike, ciclismo, nuoto e soprattutto apnea), impegnati anche in competizioni nazionali e internazionali con risultati di successo.
Secondo AXA, che ha introdotto nel giudizio tale circostanza mediante la produzione di vari articoli di stampa, di tale condizione dei ricorrenti occorrerebbe tener conto, incidendo inevitabilmente sulla misura del danno risarcibile.
L'obiezione è fondata.
Dagli articoli di stampa prodotti, emerge che nel 2020 i ricorrenti hanno conosciuto un nuovo modo di fare sport, compatibile con la nuova condizione fisica.
In ragione di ciò, si ritiene equo, adeguato e proporzionato riconoscere una personalizzazione del danno per la sola c.d. cenestesi lavorativa nella misura del 20% per entrambi i ricorrenti.
Infine, sempre nell'ambito del danno non patrimoniale, deve trovare indubbio riconoscimento la componente del danno morale, quale sofferenza eminentemente soggettiva e interiore che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali dei danneggiati. pagina 12 di 23 Secondo un consolidato orientamento, “la dimensione del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponda sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento” (Cass. 20661/2024).
E ancora, “il danno morale, inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa può essere accertato e provato anche solo mediante presunzioni: un elevato grado di attendibilità di tale criterio logico-inferenziale è rappresentato della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più sarà consentito presumere l'esistenza di un correlato danno morale” (Cass.
25164/2020).
La Cassazione, precisa poi, che la sua liquidazione, pur conservando piena autonomia rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza, ed è quindi ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato (Cass.
20661/2024).
Sul punto, il CTU ha descritto, per entrambi i danneggiati, un grado di sofferenza elevatissimo nel periodo di temporanea ed elevato nella fase cronica.
Tenendo conto delle circostanze del caso concreto e quindi dando rilievo sia alla particolare sofferenza fisica causata dall'infortunio e dal suo lungo e doloroso decorso, sia alle limitazioni imposte alla vita personale dei danneggiati, può riconoscersi un danno alla sfera intima dei danneggiati e quantificarlo nel grado massimo per il periodo di invalidità temporanea.
Nella fase di cronicizzazione del danno permanente, invece, si quantifica il danno nella misura del 35% per il sig. e nel 40% per la sig.ra dovendo, per quest'ultima dare il Pt_1 Parte_2 necessario rilievo anche alle inevitabili ripercussioni sulla visione di sé come donna e madre.
Posto che la Tabella Unica ex art. 138 Cod. ass., introdotta con DPR 13/02/2025 n. 12, è applicabile ai soli sinistri successivi alla sua entrata in vigore, avvenuta il 5 marzo 2025, per la liquidazione del danno si deve far applicazione delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, sulla scorta delle quali il danno non patrimoniale può così quantificarsi:
Parte_4
I.P. 58% (età 46) € 369.427,00 pagina 13 di 23 Personalizzazione 20% € 73.885,40
Sofferenza 35% € 129.299,45
Valore base ITP € 173,00 die
ITP 75 gg al 100% € 12.975,00
ITP 200 gg al 75% € 25.950,00
E così in totale € 611,536,85
Parte_2
I.P. 56% (età 46) € 364.580,00
Personalizzazione 20% € 72.916,00
Sofferenza 40% € 145.832,00
Valore base ITP € 173,00 die
ITP 75 gg al 100% € 18.165,00
ITP 200 gg al 75% € 25.950,00
E così in totale € 627.443,00
Sugli importi così liquidati devono essere riconosciuti -secondo l'insegnamento della Suprema Corte in materia di danno da ritardo nella corresponsione dell'indennizzo (Cass. SS.UU. n. 1712/95)- gli interessi calcolati al tasso legale sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT sino alla data dell'insorgenza del credito (13.05.2018) e via via mensilmente rivalutata -sempre secondo gli indici
ISTAT- sino al tempo della liquidazione. Dal giorno della liquidazione (pubblicazione della sentenza di primo grado) all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulle somme così determinate.
Danno parentale
Entrambi i ricorrenti hanno chiesto la liquidazione anche del c.d. danno parentale, quale danno personalmente subito a causa della (macro) lesione del compagno-convivente.
Secondo la Cassazione, il danno parentale, configurabile anche in presenza di una lesione (e non perdita) del congiunto, rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, oltre che nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass. 28/09/2018, n. 23469).
Esso può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. 4571/2023, Cass. 25541/2022, Cass. 9010/2022; Cass. 11212/2019, ex multis). pagina 14 di 23 La controparte conserva comunque il potere di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008;
Cass. n. 25541 del 2022).
Il danno parentale è pacificamente riconosciuto anche ai conviventi more uxorio, dovendo tuttavia, in tale caso, dare dimostrazione della comunanza di vita e di affetti, ovvero della stabilità del rapporto (ex multis Cass. 12278/2011).
A tale proposito deve condividersi la considerazione secondo cui “per parlare di famiglia di fatto, non
è sufficiente la semplice coabitazione, essendo necessario che ricorra una relazione interpersonale, con carattere di tendenziale stabilità, di natura affettiva e parafamiliare, che, come nell'ambito di qualsiasi famiglia, si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale” (Trib. Milano 449/2009).
Nel caso dei ricorrenti e , si ritiene quindi di dover superare il dato formale Pt_1 Parte_2 della residenza anagrafica, la quale peraltro secondo i ricorrenti non è neppure coincidente con lo stato di fatto, e valorizzare maggiormente, invece, il dato inequivocabile della stabilità del loro rapporto affettivo, ancora in essere a distanza di 7 anni dal tragico evento.
Quanto ai criteri da adottare per la quantificazione di tale danno alle vittime cd riflesse, si deve fare riferimento alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.13540 del 17/05/2023).
Facendo quindi applicazione delle richiamate tabelle nella versione esistente alla data della presente pronuncia, considerato il rapporto esistente fra il danneggiato e il convivente, l'età del danneggiato e l'età del convivente da risarcire si ottiene il punteggio di 32 per entrambi:
20 (convivente) + 7 (età danneggiato ) + 5 (età )= 32 Pt_1 Parte_2 Pt_1
20 (convivente) + 6 (età danneggiato ) + 6 (età )= 32. Parte_2 Pt_1 Parte_2
Detto punteggio va quindi prima moltiplicato per il coefficiente 1 (n. familiari da risarcire), poi moltiplicato per il valore del punto base determinato nel caso di specie ed infine per il grado di invalidità riconosciuta al danneggiato. pagina 15 di 23 Esclusa dal valore del punto base la componente variabile per assistenza, non essendo stato dedotto alcun impegno in tal senso delle parti, l'una nei confronti dell'altra, va riconosciuta la sola componente interiore del danno. In danno spettante è quindi pari a:
a € 62.254,08 (32 x 1 x 3.474 x 56%) per il Pt_1
a € 64.477,44 (32 x 1 x 3.474 x 58%) per la Parte_2
Oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi annualmente rivalutata fino al saldo.
Sul risarcimento del danno patrimoniale
Rimborso spese e spese future:
Il CTU ha ritenuto congrue e documentate le spese sostenute dai ricorrenti nella misura di € 119.032,30 per il ed € 135.890,00 per la . Pt_1 Parte_2
In tale misura devono quindi essere riconosciute con l'aggiunta di rivalutazione monetaria, dalla data in cui la spesa è stata sostenuta alla data della presente sentenza, e di interessi legali sulle somme via via rivalutate annualmente.
Con riferimento alle spese future, la Consulenza Tecnica ha ritenuto di riconoscere:
- Le spese per i futuri rinnovi della protesi “per uso quotidiano” - del tipo scelto dai ricorrenti (con ginocchio Genium X3) - calcolate sulla base dell'aspettativa di vita media dei ricorrenti e sulla durata della garanzia della protesi e quindi per n. 5 rinnovi per il e n. 6 rinnovi per la Pt_1 [...]
, per un costo a protesi di € 98.981,38. Pt_2
- Le spese future per cosmesi, manutenzione e prodotti consumabili per € 3.000 annuali per ciascun ricorrente;
I ricorrenti hanno svolto osservazioni critiche sul mancato riconoscimento delle ulteriori tipologie di protesi, di riserva e per uso sportivo, e sulla misura delle spese di manutenzione e riparazione future, osservazioni che in parte devono condividersi.
Deve anzitutto condividersi la considerazione secondo cui l'utilizzatore abituale di una protesi a controllo elettronico, farebbe fatica ad abituarsi all'uso di una protesi meccanica e comunque si esporrebbe al rischio di rovinose cadute.
Non è certo poi che l'uso della protesi di riserva sia solo sporadico e di breve durata (variando in funzione del tipo di intervento di riparazione da eseguire su quella quotidiana) e pertanto negare il riconoscimento di una protesi di riserva dotata di una tecnologia similare a quella già in uso, si tradurrebbe in una diminuzione di quella efficacia in termini di recupero, per quanto possibile, della qualità di vita ante sinistro comportando una sorta di “interruzione” dell'effetto risarcitorio cui è finalizzato il rimborso del costo della protesi stessa. pagina 16 di 23 Al fine di consentire, con tutti gli ovvi limiti del caso, uno stile di vita il più possibile vicino a quella ante sinistro senza soluzione di continuità, si ritiene di dover accogliere la richiesta di parte ricorrente e quindi considerare tra le spese future anche quelle per una protesi di riserva per ciascun ricorrente, per un costo a protesi di € 71.486,17.
Da riconoscere, di conseguenza, anche la presumibile spesa per manutenzioni e riparazioni future delle protesi di riserva, quantificabili in via equitativa nella misura di un terzo di quelli indicati dal CTU per le protesi quotidiane, ovvero in € 1.000 annui.
Non si ritiene invece di poter riconoscere le protesi per uso sportivo, considerato da una parte che già la protesi di uso quotidiano risulta avere caratteristiche performanti non comuni, potendo essere usata anche in acqua, per attività balneo-termali (come indicato nella stessa relazione ottobock prodotta dai ricorrenti, sub doc. 35) dall'altra, che l'attività sportiva a livello competitivo, anche se non professionale, è praticata dai ricorrenti solo da epoca successiva al sinistro.
Contributi SSN
La relazione ottobock prodotta dai ricorrenti (sub doc 35), indica le quote “potenzialmente sostenibili” dal SSN relativamente alle forniture di nuove protesi, riparazioni e prodotti soggetti ad usura.
Il consulente tecnico di ha rilevato che dal 30.12.2024 è entrato in vigore il nuovo CP_3
Nomenclatore, precisando che “il (nuovo) provvedimento legislativo incrementa sensibilmente
l'intervento pubblico nella riabilitazione protesica in caso di amputazioni traumatiche di arto”.
Anche in sede di comparsa conclusionale a ribadito la necessità di tenere conto del nuovo CP_3 testo, senza tuttavia produrlo e comunque senza precisare quali sarebbero le prestazioni o i contributi aggiuntivi, rispetto al precedente, a carico del SSN.
Conta sottolineare, a tal proposito, che gli atti amministrativi, tra cui rientrano i decreti ministeriali, non sono soggetti al principio iura novit curia, e che, a maggior ragione trattandosi di materia tecnica e particolare specificità, è onere della parte che ne invoca l'applicazione depositarli in giudizio per permetterne l'esame e la conseguente decisione di farne uso.
Per tali ragioni, attesa la mancanza di contestazioni in ordine alla veridicità dei dati ivi riportati, ci si deve basare sulle indicazioni contenute nella tabella L della relazione ottobock (pag. 17).
Ebbene, mentre deve ritenersi che nel quantificare le spese annue per manutenzioni e riparazioni (€
3.000 per ciascun danneggiato) il CTU abbia tenuto conto dei contributi erogabili dal SSN (sia per il tenore della risposta data all'osservazione del CTP di sia per l'entità della somma riconosciuta CP_4
e comunque non avendo i convenuti eccepito nulla al riguardo), nel procedere alla conclusiva quantificazione del capitolo di spesa relativo a quelle per future protesi, occorre invece procedere in questa sede a detrarre, dai rispettivi costi di acquisto, i contributi erogabili dal SSN per le nuove protesi pagina 17 di 23 e quindi:
Per ogni protesi di uso quotidiano (compresi i rinnovi) € 4.564,13 + iva 4% = 4.746,70
Per una sola protesi di riserva € 4.564,13 + iva 4%= 4.746,70
Quantificazione danno patrimoniale
È principio consolidato della Corte di Cassazione (per tutte, Cass. 7774/2016), quello secondo cui, quando la liquidazione d'un danno permanente avvenga a distanza di tempo dal momento in cui è insorto, la corretta stima di esso deve avvenire: i) sommando e rivalutando, avuto riguardo al momento della liquidazione, le spese già sostenute;
ii) capitalizzando, al momento delle liquidazioni, le spese che si dovranno ragionevolmente sostenere in futuro.
Con particolare riferimento a tale secondo punto - che nel caso in decisione rileva con riferimento alle spese per i futuri rinnovi delle protesi (quotidiana e di riserva) nonché alle spese per manutenzioni future- la Cassazione ha affermato: “Per compensare il decalage temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria (oggi) e il momento di avveramento del danno, quando non si opti per la liquidazione in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sono possibili teoricamente due sistemi. Il primo consiste nel sommare tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato (nel nostro caso, la morte naturale per vecchiaia), e moltiplicare il risultato per un saggio di sconto, al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del c.d. "montante di anticipazione". Il secondo criterio consiste nel moltiplicare il danno annuo patito dalla vittima (debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un "numero" che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo "numero" è detto coefficiente di capitalizzazione, semplifica l'operazione di liquidazione consentendo un solo passaggio anziché due”.
Considerato che, di recente, la Cassazione ha chiarito come i coefficienti di cui al R.D. 9 ottobre 1922,
n. 1403 non consentono l'integrale ristoro del danno prescritto dall'art. 1223 c.c. (da ultimo, Cass.
13727/2022, Cass. 18093/2020), si ritiene di poter fare applicazione dei coefficienti delle Tabelle di capitalizzazione anticipata del Tribunale di Milano del 2023.
Ebbene, dalla loro applicazione deriva il seguente calcolo:
Spese per protesi (quotidiana e di riserva)
- € 98.981,38 (quotidiana) + € 71.486,17 (di riserva)= € 170.467,55 = spesa da sostenere ogni sei anni.
Detratto il contributo del SSN erogabile per ciascuna protesi ad uso quotidiano (quindi sempre ogni sei anni) pari € 4.746,70 (€ 4.564,13 + iva 4%), si ottiene la somma di € 165.720,85 (€ 170.467,55 - €
4.746,70), pari a € 27.640,14 all'anno (=€ 165.720,85 : 6).
Applicando per il il coefficiente di capitalizzazione a 30 anni (=5 rinnovi) e per la Pt_1 Parte
pagina 18 di 23 quello a 36 anni (= 6 rinnovi) e quindi i coefficienti 29,03 e 39,63, risulta un montante di € Pt_2
801.812,66 per il ed € 1.094.586,15 per la . Pt_1 Parte_2
Da tali somme deve poi detrarsi il contributo SSN per la fornitura di una sola protesi di riserva per €
4.746,70 (4.564,13+ iva 4%), ottenendo così la somma di € 797.065,96 per il ed € Pt_1
1.089.839,45 per la . Parte_2
Spese per manutenzione
Applicando i medesimi coefficienti, la capitalizzazione delle spese future a titolo di riparazione/cosmesi/manutenzione risulta pari a € 116.120,00 (4.000 x 29,03) per il e a € Pt_1
158.520,00 (4000 x 39,63) per la . Parte_2
Mancato guadagno
I ricorrenti hanno richiesto il risarcimento del danno patrimoniale per la diminuzione permanente e temporanea della capacità lavorativa.
Ebbene, il CTU ha escluso, per entrambi i ricorrenti, la sussistenza di un danno permanente alla capacità lavorativa e avverso tale conclusione non sono stati dedotti dalle parti fatti rilevanti non considerati in sede peritale o valutati non correttamente.
Si ritiene pertanto di poter condividere la predetta esclusione.
Con riguardo, invece, al danno temporaneo, sebbene il CTU non affronti la questione, stante la fondatezza della domanda del ricorrente deve riconoscersi l'indubbio danno patrimoniale patito dal per il mancato esercizio della propria attività quanto meno per tutta la durata dell'invalidità Pt_1 temporanea. La quantificazione, tuttavia, diversamente da come richiesto, deve da una parte tenere conto dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi depositate e dall'altra alla misura rilevata dal
CTU, che riconosce una temporanea di 75 giorni al 100% e di 200 giorni al 75%.
A norma del primo comma dell'art. 137 Cod ass., quando, agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro autonomo, tale reddito si determina sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni.
Il ha depositato le dichiarazioni dei redditi dall'anno di imposta dal 2016 in avanti. Pt_1
Essendo avvenuto il sinistro nel maggio 2018, manca la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2015
(terzo anno antecedente) e quindi non è possibile procedere nel senso indicato dalla norma in commento. Ciò non impedisce di fare comunque ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. sebbene con il criterio (meno favorevole) della media del reddito mensile netto dichiarato per gli anni
2016 e 2017, da cui risulta € 1.700,00.
Parametrando tale reddito ai giorni e alle percentuali di invalidità di cui sopra, può quantificarsi un pagina 19 di 23 danno patrimoniale di € 12.750,00 (di cui € 4.250 per i primi 75 giorni ed € 8.500 per i successivi 200).
Quanto invece alla , non essendo stato dedotto se l'indennità di malattia percepita abbia Parte_2 coperto interamente il reddito e se, a seguito del licenziamento, ella abbia percepito l'indennità NASPI
e, nel caso, la sua misura.
Dal difetto di tali elementi non è possibile procedere ad alcun conteggio e quindi la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Danni alla motocicletta
La richiesta risarcitoria ammonta a € 15.000,00, ma non risulta depositato il preventivo di spesa della riparazione sebbene indicato quale allegato doc. n. 13.
Il ha poi dedotto, in sede di note di udienza dell'11.05.2023, dell'avvenuta liquidazione da Pt_1 parte di della somma di € 7.000,00. CP_3
Fermo che non risulta che detta somma sia stata trattenuta dal a titolo di mero acconto, si Pt_1 osserva che non essendo noto il valore del motociclo al momento del sinistro, al fine di valutare l'economicità della riparazione, la richiesta non può trovare accoglimento.
Rimborso canone locazione e spese acquisto nuove autovetture
Non possono trovare accoglimento nemmeno le domande di rimborso formulate con riferimento ai canoni di locazione pagati dai ricorrenti per la conduzione dell'immobile presso cui, secondo quanto riferito, gli stessi si sarebbero trasferiti a causa della sopravvenuta inidoneità della precedente abitazione (non dotata di ascensore).
Supposta l'effettiva inidoneità dell'immobile abitato al momento del sinistro, il non deduce Pt_1
e non documenta di averlo messo a reddito al fine di contenere o compensare gli esborsi per il canone di locazione.
E la medesima osservazione vale riguardo l'acquisto delle nuove autovetture, che quand'anche effettivamente sfornite di cambio automatico (il che peraltro viene documentato per il , ma Pt_1 non anche per la ) avrebbero comunque potuto essere vendute per limitare l'esborso Parte_2 economico per il nuovo acquisto.
Posto che il danneggiato ha comunque l'onere di contenere, nei limiti del possibile e senza pretendere sforzi che vadano oltre l'ordinaria diligenza, le conseguenze dannose del fatto illecito, deve negarsi un diritto al rimborso per tali voci di spesa.
Compensatio lucri cum damno
Costituisce principio immanente nel nostro sistema risarcitorio, anzi, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, costituente la caratteristica stessa della responsabilità civile da illecito, che è per sua natura ripristinatoria, quello di vietare che il danneggiato possa conseguire, a titolo di risarcimento, pagina 20 di 23 qualcosa di più di quanto gli è stato sottratto a causa del fatto dannoso. CP_1 Dall'applicazione di questo principio deriva che, mentre le indennità/pensioni erogate dall' , fondandosi tutte sul presupposto dell'esistenza d'un pregiudizio patrimoniale - rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno- non devono essere sottratte dal credito risarcitorio per il danno non patrimoniale alla salute, il risarcimento dovuto a causa delle lesioni personali deve essere invece diminuito dell'importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni.
In questo senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, disponendo che “..detta indennità (dell'assicurazione contro i danni, e quindi anche contro gli infortuni, nds) è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito”
(Cass. 12565/2018).
Al risarcimento complessivamente dovuto al ricorrente , dovrà pertanto detrarsi la somma di Pt_1
€ 110.000 liquidati da unica indennità, tra quelle elencate nelle note d'udienza CP_11 dell'11.05.2023 depositate dai ricorrenti, avente ad oggetto il danno alla salute.
In conclusione, riepilogando il danno risarcibile ai ricorrenti è così composto:
Parte_1
Danno non patrimoniale Oltre rivalutazione e interessi € 611.536,85
Danno cd parentale € 62.254,08
Rimborso spese documentate Oltre rivalutazione e interessi € 119.032,30
Capitalizzazione spese protesi al netto dei contributi SSN € 797.065,96
Capitalizzazione spese manutenzione al netto contributo SSN € 116.120,00
Mancato guadagno € 12.750,00
Cui vanno detratti l'indennizzo di di € 110.000,00 nonché gli acconti versati da CP_12 [...] per € 800.000. CP_7
Parte_2
Danno non patrimoniale Oltre rivalutazione e interessi € 627.443,00
Danno cd parentale € 64.477,44
pagina 21 di 23 Rimborso spese documentate Oltre rivalutazione e interessi € 135.890,00
Capitalizzazione spese protesi al netto dei contributi SSN €1.089.839,45
Capitalizzazione spese manutenzione al netto contributo SSN € 158.520,00
Cui vanno detratti gli acconti ricevuti da di € 900.000. CP_9
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore degli attori in solido e a carico dei convenuti e in solido in euro 49.336,30 (valori medi scaglione 1.000.000 – 2.000.000, CP_1 CP_7 con aumento del 30% per l'assistenza di più parti), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e alla rifusione spese esenti (contributo unificato e notifiche).
A carico dei convenuti in solido e in favore degli attori in solido anche le spese per CTU CP_7
(€ 2.642,40 oltre accessori), nulla per il CTP data l'assenza di documentazione di supporto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesi:
-DICHIARA ammissibile l'intervento di in qualità di mandataria di Controparte_4
Controparte_2
-ACCERTA E DICHIARA l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_1 determinazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto,
DA , in solido con , al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento in favore di delle seguenti somme: Parte_1
€ 563.790,93, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, a titolo di danno alla persona comprensivo di danno parentale, già al netto dell'indennità di € 110.000 incassata su polizza CP_13
[...]
€ 119.032,30, oltre rivalutazione e interessi dalla data delle singole spese al saldo, a titolo di rimborso spese mediche;
€ 113.185,96 a titolo di spese per protesi e manutenzioni/riparazioni/cosmesi future, al netto delle somme versate da pari a € 800.000; Controparte_2
€ 12.750,00 a titolo di mancato guadagno;
- ON , in solido con , al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento in favore di delle seguenti somme: Parte_2
€ 691.920,44, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, a titolo di danno alla persona pagina 22 di 23 comprensivo del danno parentale;
€ 135.890,00, oltre rivalutazione e interessi dalla data delle singole spese al saldo, a titolo di rimborso spese mediche;
€ 348.359,45 a titolo di spese per protesi e manutenzioni/riparazioni/cosmesi future, al netto delle somme già versate da pari a € 900.000; Controparte_4
DA , in solido con , alla rifusione Controparte_1 Controparte_2 in favore degli attori delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 49.336,30, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge e alla rifusione spese esenti (contributo unificato e notifiche).
-Pone definitivamente a carico di e in solido Controparte_1 Controparte_2 le spese di CTU liquidate con decreto del 20.06.2025.
Così deciso in Rovigo, 28 luglio 2025
Il Giudice
Benedetta Barbera
pagina 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2165/2022
tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Rinaldi e Riccardo Rocca ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in Padova, viale Navigazione Interna n.
51
- attori -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Controparte_1 C.F._3
Cristina Zampollo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Ferrara, in
Corso della Giovecca n. 3
-convenuto- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Aloma Piazza Controparte_2 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Conegliano (TV), Via Marco
Polo n. 8
-convenuta-
e con l'intervento di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Controparte_3 P.IVA_2
Biasin ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Rovigo, via Celio n. 1
-interveniente-
In punto: responsabilità extracontrattuale – lesioni personali.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 23 PARTE RICORRENTE
“In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'intervento volontario di Controparte_4
(cod. fisc. ), già in persona del legale
[...] P.IVA_3 Controparte_3 rappresentante pro tempore, p.e.c. e pertanto disporne l'esclusione dalla Email_1 presente causa.
Nel merito: accertata la piena ed esclusiva responsabilità del sig. nella causazione Controparte_1 del sinistro stradale di cui è causa, accaduto il 13.5.2018 alle ore 11,45 circa lungo la Strada statale
S.S. 16 nel tratto di strada extraurbana del Comune di Canaro (RO), condannarsi il medesimo sig.
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], e la sua Controparte_1 C.F._3
Compagnia assicuratrice della r.c.a. (cod. fisc. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, p.e.c. in solido tra loro, a Email_2 pagare a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che da tale sinistro sono conseguiti agli attori, già detratti gli acconti da questi ricevuti, le seguenti somme:
• all'avv. , la somma di euro 2.493.757,81 o, in subordine, di euro 1.192.538,21 Parte_1 ovvero, in ogni caso, quella diversa anche maggiore che risulterà giusta e/o equa, oltre a rivalutazione
e interessi, anche ex art. 1248, quarto comma, c.c., dal sinistro al saldo;
• alla dr.ssa , la somma di euro 2.265.176,53 o, in subordine, di euro 979.255,50 Parte_2 ovvero, in ogni caso, quella diversa anche maggiore che risulterà giusta e/o equa, oltre a rivalutazione
e interessi, anche ex art. 1248, quarto comma, c.c., dal sinistro al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m.
55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, atteso che il presente atto è stato predisposto in modo da consentire la ricerca ipertestuale dei numerosi documenti ad esso allegati, oltre a spese generali, I.v.a.
e C.p.a e rimborso spese di C.T.U. e di C.T.P., nonché le spese per la procedura di negoziazione assistita espletata prima del presente giudizio, tutte da distrarsi a favore dei sottoscritti Avvocati, che a tal fine si dichiarano antistatari”.
PARTE IS ( ) Controparte_1
“In via pregiudiziale- che il Giudice disponga la conversione del rito incardinato in favore del rito ordinario, poiché dalle prove prodotte, sono diversi gli aspetti da appurare in sede civile, e la procedura sommaria non pare idonea a tale scopo;
in via preliminare - si eccepisce ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014 , l'improcedibilità della domanda giudiziale, poiché non ha MAI ricevuto comunicazione dell'invito a stipulare una Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita, a differenza di quanto prodotto ed indicato doc. 53;
pagina 2 di 23 In via principale - Rigettare la domanda dei ricorrenti e , così come formulata Pt_1 Parte_3 poiché infondata in fatto ed in diritto, anche nelle richieste abnormi di compensi, poiché immotivate e pretestuose, con le consequenziali statuizioni di legge;
In via subordinata - in ipotesi di accoglimento, solo in seguito di CTU stabilire l'esatto importo dei danni patrimoniali e non, in nesso causale diretto con l'evento sinistroso;
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
PARTE IS (AXA ASS.NI)
“Nel merito in via principale: accertata la sussistenza di un concorso di colpa prevalente o quanto meno equivalente in capo a nel determinismo dell'evento dannoso a fronte delle Parte_1 plurime violazioni del Codice della Strada poste in essere dallo stesso come rilevato in comparsa Con costitutiva dalla resistente, accertato altresì che ha corrisposto offerte reali per complessivi €
800.000 in favore del ricorrente , con detrazione dalla summa risarcitoria dell'importo di euro Pt_1
110.000,00 già percepito al 20.4.2020 da parte della in favore del ricorrente Controparte_5
(e comunque degli ulteriori importi come dichiarati e riassunti dal a pag. 15 Parte_1 Pt_1 delle proprie note conclusive) e che l'intervenuta ha erogato in favore della ricorrente CP_3 [...]
l'importo di € 900.000, dichiararsi che gli attori null'altro hanno a pretendere nei confronti dei Pt_2 convenuti e, per l'effetto rigettarsi le domande di controparte perché infondate in fatto ed in diritto.
Rigettarsi in ogni caso le domande risarcitorie relative alle protesi in quanto somme non dovute. Spese di lite rifuse.
Nel merito in via subordinata: accertata la sussistenza di un concorso di colpa prevalente o quanto meno equivalente in capo a nel determinismo dell'evento dannoso a fronte delle Parte_1 plurime violazioni del Codice della Strada poste in essere dallo stesso come rilevato in comparsa Con costitutiva da , accertato altresì che ha corrisposto offerte reali per Controparte_2 complessivi € 800.000 in favore del ricorrente , con detrazione dalla summa risarcitoria Pt_1 dell'importo di euro 110.000,00 già percepito al 20.4.2020 da parte della in Controparte_5 favore del ricorrente (e comunque degli ulteriori importi come dichiarati e riassunti Parte_1 dal a pag. 15 delle proprie note conclusive) e che l'intervenuta ha erogato in favore Pt_1 CP_3 della ricorrente l'importo di € 900.000, ridursi le domande di parte ricorrente al quantum Parte_2 di giustizia e di ciò che verrà dimostrato in corso di causa. Rigettarsi in ogni caso le domande risarcitorie relative alle protesi in quanto somme non dovute. Spese di lite compensate a fronte dell'abnormità delle pretese risarcitorie azionate dai ricorrenti che hanno omesso di riferire in causa circostanze assolutamente rilevanti”.
PARTE INTERVENUTA Controparte_6
pagina 3 di 23 “Nel merito in via principale: accertarsi e dichiararsi che con la corresponsione ad opera di della somma di Euro 900.000,00, di cui Euro 100.000,00 con bonifico Controparte_3 bancario in data 27.09.2018, Euro 100.000,00 con bonifico bancario in data 08.02.2019 ed Euro
700.000,00 in data 12.09.2019, è stata tacitata ogni legittima pretesa risarcitoria della dr.ssa
[...]
per i fatti per cui è causa e, per l'effetto, respingersi la domanda. Parte_2
Nel merito in via subordinata: accertarsi e dichiararsi di giustizia l'ammontare del risarcimento dovuto alla dr.ssa per i fatti per cui è causa previa decurtazione della somma di Parte_2
Euro 900.000,00, di cui Euro 100.000,00 con bonifico bancario in data 27.09.2018, Euro 100.000,00 con bonifico bancario in data 08.02.2019 ed Euro 700.000,00 in data 12.09.2019, già corrisposta da
riducendo la sperequata richiesta formulata in ricorso, da contenersi Controparte_3 comunque entro il massimale minimo di legge ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private.
Con vittoria di spese e competenze di patrocinio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato in data 28.10.2022 i signori e Parte_1 [...]
hanno formulato, nei confronti di e in Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data
13.05.2018, verso le ore 11,45 circa.
In tale occasione, gli attori, in sella alla motocicletta Harley Davidson condotta dal , Pt_1 percorrevano la SS16 nel Comune di Canaro (RO) con direzione Rovigo-Ferrara, quando, nel compiere la manovra di svolta a sinistra per entrare nell'area di parcheggio del locale “Karma Kafè”, venivano travolti dall'automobile Alfa Romeo Giulietta 2.0 TDI condotta da che sopraggiungeva CP_1 dalla medesima direzione a forte velocità in sorpasso continuo di più veicoli.
I ricorrenti, soccorsi dall'eliambulanza e trasportati, il all'Ospedale di Verona e la Pt_1 [...]
in quello di Padova, hanno riportato gravissime lesioni esitate per entrambi nell'amputazione Pt_2 dell'arto inferiore sinistro a livello della coscia, peraltro per la dopo essere stata Parte_2 sottoposta a vari tentativi chirurgici per salvarlo.
Ne è seguito il procedimento penale n. 1886/18 RG, conclusosi con la sentenza n. 1581 dell'11.12.2019 di condanna di per il reato di cui all'art. 590 bis c.p., perché, viaggiando ad Controparte_1 una velocità non inferiore a 100 Km/h e superando il limite massimo di velocità vigente di 90 Km/h, omettendo di regolare la velocità del veicolo ed effettuando la manovra di sorpasso del motoveicolo che lo precedeva a sinistra anziché a destra, collideva con lo stesso cagionando gravissime lesioni agli pagina 4 di 23 odierni ricorrenti.
Riconosciuta la esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, il Tribunale lo ha CP_1 condannato, in solido con la responsabile civile AXA ASS.NI, al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio civile ed ha concesso, per l'intanto, una provvisionale di € 300.000 a favore del
. Pt_1
La sentenza è stata confermata in secondo grado dalla Corte d'appello di Venezia (procedimento n.
8/2021 RG) con la sentenza n. 3303 del 21.09.2021, non impugnata e pertanto passata in giudicato il
5.01.2022.
Con il presente giudizio, i ricorrenti chiedono la condanna del danneggiante e del responsabile civile, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai ricorrenti nella misura complessiva di € 4.760.000,00 circa, al netto delle somme versate da in favore CP_7 del e da n favore della . Pt_1 CP_3 Parte_2
Si è costituito eccependo l'improcedibilità per mancato invito a stipulare una Controparte_1 convenzione di negoziazione e comunque instando per il rigetto della domanda, previo mutamento di rito.
Anche la responsabile civile nel costituirsi ha chiesto il mutamento del rito contestando CP_7 non solo il quantum richiesto dai ricorrenti, ma anche dell'an debeatur, sostenendo, e quindi chiedendone il riconoscimento, una concorrente colpa del danneggiato nella causazione del Pt_1 sinistro.
Nel procedimento è altresì intervenuta impresa assicuratrice del Controparte_3 ricorrente , in qualità di mandataria di AXA per la gestione del sinistro relativamente alla Pt_1 posizione della , terza trasportata, contestando l'ammontare della pretesa risarcitoria Parte_2 avanzata da quest'ultima.
Con ordinanza dell'11.05.2023 è stato disposto il mutamento di rito e fissata udienza ex art. 183 cpc al
28.09.2023 nella quale i ricorrenti si sono opposti all'intervento volontario di contestandone CP_3 la legittimazione ed hanno chiesto di disporre la cancellazione di talune espressioni ritenute offensive nella costituzione della resistente AXA.
Con ordinanza dell'11.12.2023 sono stati concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 cpc e, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 18.04.2024, è stata disposta CTU medico legale sui ricorrenti con quesito successivamente integrato con provvedimento dell'11.09.2024.
Tenutasi l'udienza di discussione il 20.06.2025, previo deposito di note conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione a norma dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
In diritto pagina 5 di 23 La domanda dei ricorrenti va accolta nei termini che seguono.
Sull'intervento di CP_4
Deve essere primariamente affrontata e risolta la questione relativa all'intervento di CP_3
La Compagnia si è costituita con atto denominato “comparsa di intervento volontario”, deducendo di essere mandataria di affinché, relativamente alla pretesa risarcitoria formulata Controparte_2 dalla ricorrente terza trasportata , abbia a compiere ogni attività, nessuna esclusa, sia in Parte_2 fase stragiudiziale sia in fase giudiziale che si renda necessaria per la gestione e liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 Cod. ass. e del DPR
254/2006 (c.d. ). CP_8 ha quindi prodotto, al doc. n. 1, il mandato irrevocabile conferitole da AXA, al doc. n. 4 la CP_4 convenzione e al doc. n. 5 la mail con cui AXA le ha chiesto di costituirsi per resistere alle CP_8 domande della terza trasportata come da convenzione card. Parte_2
tuttavia, al fine di sostenere la legittimità del proprio intervento ha fatto ricorso anche CP_4 all'istituto dell'interesse ad agire (o, meglio, contraddire) di cui all'art. 105 cpc, fondato sull'art. 141 D.
Lgs 209/2005, secondo cui “il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge”.
È necessario, invece, non confondere i ruoli in linea teorica assumibili da l'uno in qualità CP_3 di rappresentante di AXA, in virtù del mandato irrevocabile ad essa conferito e prodotto in giudizio (in attuazione delle disposizioni previste dalla citata convenzione CARD, ex art. 1 BIS), l'altra in qualità di impresa assicuratrice responsabile ai sensi dell'art. 141 CdA e quindi dotato di un proprio interesse ad intervenire nel processo.
Intervento, quest'ultimo, che, come correttamente eccepito dai ricorrenti, si porrebbe in contrasto con il diritto del terzo trasportato di decidere se agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato o far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso, legittimazioni del tutto alternative, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale (ordinanze n. 205/08, n. 441/08, n.85/10).
Come invece riconosciuto dalla recente giurisprudenza, è ben ammissibile la costituzione in giudizio della Compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 77 c.p.c. in virtù di un mandato irrevocabile di rappresentanza stipulato in forza dell'adesione alla convenzione CP_8
La predetta convenzione - la cui sottoscrizione da parte di ed AXA, e pertanto l'efficacia CP_3 vincolante, non è stata contestata - prevede all'art. 1BIS che ogni impresa assicuratrice, oltre alla rappresentanza sostanziale, conferisca (per tutti i casi in cui si troverà ad assumere la veste di debitrice) pagina 6 di 23 ad ogni altra impresa aderente (la quale verrà correlativamente ad acquisire il ruolo di gestionaria), il potere di rappresentarla in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 c.p.c., in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati, periti e arbitri;
inoltre è previsto che l'impresa gestionaria accetti il conferimento della rappresentanza processuale e si obblighi a costituirsi in giudizio in nome e per conto della debitrice.
In virtù di tale accordo, quindi, la mandataria è legittimata a resistere all'azione CP_9 proposta dagli odierni ricorrenti, facendo valere tutte le eccezioni relative al rapporto risarcitorio dedotto in giudizio.
Vale precisare che la rappresentanza (negoziale o processuale) non attribuisce al rappresentante la qualità di parte sostanziale del giudizio e la sua legittimazione non vale ad escludere od assorbire quella del rappresentato, capace di stare autonomamente in giudizio, configurandosi come un potere contingente e di secondo grado rispetto a quello del titolare degli interessi oggetto della controversia
(cfr.: Cass. civ., n. 9319 del 2009 e Cass. civ. sez. un., sent. 21 novembre 1983, n. 6918); né, tanto meno, tale intervento volontario pregiudica il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti far valere la propria pretesa (cfr. ex multis Cass. civ. 31965/2018 ove viene affermato che
"Nell'ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal D.Lgs. n. 209 del 2005, è ben possibile che la compagnia di assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest'ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante").
E' quindi in veste di mandataria di AXA che deve ammettersi la legittimazione di ad CP_4 intervenire e resistere nel presente giudizio.
Sull'efficacia del giudicato penale
La convenuta AXA, fermo il riconoscimento dell'efficacia vincolante delle sentenze emesse in sede penale, per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, chiede che questo giudice civile, nell'esercitare liberamente il proprio potere di valutazione e qualificazione giuridica dei medesimi fatti accertati, riconosca il concorso di colpa del nella causazione del sinistro. Pt_1
In particolare, AXA assume che, “quello che è mancato nelle due sentenze penali, è una disamina attenta del fatto che il motociclista avrebbe dovuto effettuare, prima di accingersi ad Pt_1 effettuare quella manovra di svolta, un rigoroso esame di posizione, distanza e velocità del veicolo proveniente da tergo”, e ciò sulla base della considerazione in virtù della quale “l'autovettura condotta dall' potesse e dovesse essere visibile al motociclista negli attimi che CP_1 Pt_1
pagina 7 di 23 precedettero la di lui decisione di effettuare la pericolosa manovra di svolta a sinistra” (comparsa
AXA, pagine 15-16).
Orbene, si ritiene che l'aspetto dedotto non sia stato affatto trascurato in sede penale.
Aderendo al rilievo secondo cui la questione è di stretta valutazione dei fatti emersi ed accertati in sede penale e come tale liberamente apprezzabile in sede civile, questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni cui è giunto prima il Tribunale di Rovigo e poi la Corte d'Appello di Venezia.
E infatti:
i) Il ha dichiarato che, a circa 150 mt dal locale, prima di azionare l'indicatore di direzione, Pt_1
e quindi di portarsi al centro della carreggiata, aveva verificato, dallo specchietto retrovisore, due fari di una macchina molto lontana, a circa 200 mt, tanto da ritenere di poter eseguire in tutta sicurezza la manovra di svolta. Ha poi riferito che, una volta al centro della carreggiata, prima di intraprendere la manovra si era anche girato con la testa e non vedendo alcun veicolo ha iniziato la svolta;
tale versione
è stata anche confermata dalla (doc. 1 fascicolo AXA- verbale stenotipico). Parte_2
ii) Dai documenti dimessi dalle parti, risulta come l'urto abbia interessato la parte anteriore destra dell'autovettura e che la moto sia stata urtata sul lato sinistro, in posizione mediana.
iii) Emerge altresì che, al momento dell'impatto, il motociclo stesse terminando la svolta a sinistra, trovandosi in posizione obliqua e più vicina al ciglio della carreggiata opposta piuttosto che alla linea di mezzeria. iv) Dagli accertamenti eseguiti, inoltre, risulta che la moto avesse presegnalato la svolta a sinistra, azionando l'indicatore di direzione.
v) A tali dati obiettivi, si aggiunge la testimonianza della conducente e del passeggero della Seat Ibiza, superata dall' a circa 200/250 mt dal locale Karma Kafè, i quali hanno affermato di non CP_1 essersi accorti, durante la guida, della presenza della motocicletta avanti a loro.
Ebbene tali elementi, accertati e non contestabili - costituendo l'ossatura della ricostruzione dinamica del sinistro coperta dal giudicato - devono condurre alla medesima conclusione di escludere una responsabilità del , anche alla luce dei principi che regolano l'illecito aquiliano. Pt_1
A norma dell'art. 154 Cds, il conducente, prima di eseguire una manovra, deve assicurarsi di poterla effettuare senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi, e segnalare con sufficiente anticipo tale intenzione.
Le dichiarazioni dei testimoni a bordo della Seat Ibiza corroborano la dichiarazione di di Pt_1 aver accertato la presenza di veicoli sopraggiungenti da tergo, prima di iniziare la manovra di svolta a sinistra, e di aver visto dietro di sé solo due fari in lontananza.
E' vero che non vi è una rigorosa dimostrazione che l'indicatore di direzione sia stato azionato “con pagina 8 di 23 sufficiente anticipo”, ma non si può non dare rilievo alla circostanza che, a differenza delle dichiarazioni delle parti offese, e , che hanno trovato il conforto dei riscontri Pt_1 Parte_2 oggettivi (riguardo all'aver azionato la freccia e all'aver compiuto la manovra in modo non repentino ed improvviso) le dichiarazioni dell'imputato si sono rivelate non attendibili, smentite dai CP_1 medesimi dati oggettivi.
Infatti, mentre il convenuto , riferendosi alla moto su cui viaggiavano i ricorrenti, ha CP_1 dichiarato di non aver visto alcun indicatore di direzione acceso e di non aver potuto effettuare alcuna manovra di emergenza atteso che la moto gli era praticamente piombata addosso, a sorpasso completamente ultimato, tagliandogli la strada (cfr. verbale stenotipico), nel corso del procedimento penale è stato accertato i) che il filamento dell'indicatore di direzione sinistro della moto era deformato per aver ricevuto un urto a caldo, e quindi con certezza lo stesso era in azione al momento dell'impatto;
ii) che la vettura è stata danneggiata nella parte anteriore destra e l'urto è avvenuto mentre la moto, colpita sul lato sinistro in posizione mediana, era completamente oltre la linea di mezzeria, ciò comportando che lo spostamento della moto non fu affatto repentino ed improvviso e che era la manovra di svolta della moto ad essere stata quasi completata al momento dell'impatto.
Non ultime le misure indicate dall' , riferendosi alla distanza percepita tra i veicoli, si sono CP_1 dimostrate ben lontane da quelle reali.
Valutando, quindi, come maggiormente attendibili le dichiarazioni del ricorrente , si ritiene Pt_1 verosimile che lo stesso avesse azionato per tempo l'indicatore di direzione.
Alla luce di ciò, può concludersi che il abbia posto in essere tutti gli obblighi che le norme Pt_1 sulla circolazione e quelle di comune prudenza gli facevano carico, e ciò anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo” (Cass. 30070/2022,
Cass. 13380/2012, Corte app. Venezia 862/2022).
Il , quindi, una volta regolarmente iniziata la svolta, doveva solo conservare il controllo del Pt_1 normale campo visivo e nulla poteva fare per evitare di essere tamponato da tergo dall'automobilista che sopraggiungeva ad elevata velocità.
Facendo quindi applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui “l'accertamento in concreto pagina 9 di 23 della colpa di uno dei conducenti, di norma, non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza”
(Cass. 154/2004), si deve ritenere che tale prova liberatoria del sia stata acquisita e che le Pt_1 violazioni poste in essere dall' abbiano determinato in via esclusiva la causa del sinistro. CP_1
Sul risarcimento del danno non patrimoniale
Accertata la responsabilità esclusiva del convenuto , devono prendersi in esame le richieste CP_1 risarcitorie.
I ricorrenti hanno chiesto, quantificandoli in diversa misura, il risarcimento dei danni non patrimoniale
– sub specie del danno biologico e del danno morale – e patrimoniali, sia nella misura del danno emergente che in quella del lucro cessante per la diminuita capacità lavorativa.
Ebbene, i pregiudizi patiti e patiendi dai ricorrenti devono ritenersi provati e risarcibili nei limiti che seguono.
Nel valutare il danno non patrimoniale, si deve muovere dal consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse
o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (Cass. 23469/2018).
Con riferimento al danno biologico/dinamico-relazionale, inteso come lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale ex art. 138 Cod. ass., vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto espressione di un percorso logico ed argomentativo immune da vizi logici o lacune.
Sulla persona di è stato accertato: Parte_1
Un danno biologico permanente del 58%; pagina 10 di 23 Un danno biologico temporaneo di 75 giorni di danno biologico totale al 100% e 200 giorni di danno biologico parziale al 75%;
Sulla persona di è stato accertato: Parte_2
Un danno biologico permanente del 56%;
Un danno biologico temporaneo di 105 giorni di danno biologico totale al 100% e 200 giorni di danno biologico parziale al 75%;
Con riferimento alle osservazioni svolte dai ricorrenti alla CTU in merito alla quantificazione del danno permanente, il Consulente d'Ufficio ha confermato di aver tenuto conto delle altre menomazioni citate
(cicatrice, arto fantasma ecc.) tanto da far valutare entrambi i soggetti con una percentuale pressoché pari al massimo del valore prevedibile per la specifica menomazione.
Il Consulente precisa, a tal proposito, che per la perdita anatomica di un arto inferiore, a qualsiasi livello di coscia, in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace, il punteggio è compreso nella forbice 45% - 60%, e che proprio in considerazione di tutte le ulteriori patologie, attesa la buona protesizzazione dei ricorrenti, ha ritenuto di riconoscere il punteggio quasi massimo.
Quanto invece alla personalizzazione del danno biologico, è necessario premettere alcune precisazioni.
A norma dell'art. 138 Cod ass., comma 3, “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati,
l'ammontare del risarcimento del danno …, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento”.
Costituisce ormai principio consolidato che la misura standard del risarcimento, attinente alla sfera dinamico-relazionale del danneggiato, e quindi interessante l'esplicarsi della sua vita nel quotidiano e nel sociale, possa essere aumentato laddove venga allegato e provato che la lesione non solo ha comportato una compromissione delle ordinarie attività esistenziali, ovvero comuni a tutti coloro che hanno subito la medesima invalidità, ma anche di quelle particolari proprie del tipo di vita condotto dal danneggiato prima dell'evento.
È costante la giurisprudenza nel richiedere, per tale aumento, “conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescano da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerunque accidit entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass.
23469/2018).
In tale prospettiva quindi, a venire in rilievo, al fine di procedere alla citata personalizzazione, sono le perdite e le rinunce riguardanti quelle attività che il danneggiato svolgeva in modo non saltuario, come un'attività sportiva o un impegno sociale/politico e che, a causa delle lesioni, non può più svolgere.
In tale contesto viene pure valorizzato il danno c.d. da cenestesi lavorativa, intesa quale maggiore fatica pagina 11 di 23 e difficoltà a svolgere la propria attività lavorativa, una sorta di “usura” supplementare delle proprie energie di riserva.
Questo danno è configurabile quale danno non patrimoniale, incidendo sulla capacità lavorativa generica e non incide, neanche sotto il profilo delle chances, sul reddito della persona.
IL CTU ha riconosciuto solo per il un riverbero delle lesioni sulle attività lavorative, Pt_1 comportando queste “non tanto una impossibilità ad eseguire le proprie attività- stante la presenza di una protesi e di una adeguata capacità nella mobilizzazione- ma un oggettivo impaccio o comunque maggiore sforzo e attenzione negli spostamenti…nel mantenimento della posizione eretta per lungo tempo, nel portare carichi come faldoni ecc.”.
Se può condividersi tale considerazione, non si può non considerare che anche la ricorrente
[...]
, al momento del sinistro, svolgeva l'attività di educatrice in una comunità di minori. Pt_2
Sebbene la ricorrente non svolga più tale attività, dopo essere stata licenziata (per ragioni di carattere oggettivo, non per superamento del periodo di comporto come invece dedotto cfr. doc. 42), si ritiene di poter comunque dare rilievo alla circostanza che, il lavoro per il quale la ricorrente ha dedicato un apposito percorso di studi, non potrebbe essere più svolto nello stesso modo;
l'attività a contatto con i minori richiede energie e resistenza che indubbiamente la lesione riportata ha reso meno performanti, e tale ridotta capacità deve poter trovare ristoro quantomeno nell'ambito del danno biologico, attraverso una sua personalizzazione che si ritiene adeguato quantificarla nel 20%.
Su altro fronte, può ritenersi acquisito e non contestato che i ricorrenti svolgessero con regolarità varie attività sportive ed è stata data prova, in questa sede, che dopo l'evento, entrambi siano riusciti a rientrare nel mondo sportivo (sino a divenire atleti paraolimpici, di handbike, ciclismo, nuoto e soprattutto apnea), impegnati anche in competizioni nazionali e internazionali con risultati di successo.
Secondo AXA, che ha introdotto nel giudizio tale circostanza mediante la produzione di vari articoli di stampa, di tale condizione dei ricorrenti occorrerebbe tener conto, incidendo inevitabilmente sulla misura del danno risarcibile.
L'obiezione è fondata.
Dagli articoli di stampa prodotti, emerge che nel 2020 i ricorrenti hanno conosciuto un nuovo modo di fare sport, compatibile con la nuova condizione fisica.
In ragione di ciò, si ritiene equo, adeguato e proporzionato riconoscere una personalizzazione del danno per la sola c.d. cenestesi lavorativa nella misura del 20% per entrambi i ricorrenti.
Infine, sempre nell'ambito del danno non patrimoniale, deve trovare indubbio riconoscimento la componente del danno morale, quale sofferenza eminentemente soggettiva e interiore che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali dei danneggiati. pagina 12 di 23 Secondo un consolidato orientamento, “la dimensione del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponda sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento” (Cass. 20661/2024).
E ancora, “il danno morale, inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa può essere accertato e provato anche solo mediante presunzioni: un elevato grado di attendibilità di tale criterio logico-inferenziale è rappresentato della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più sarà consentito presumere l'esistenza di un correlato danno morale” (Cass.
25164/2020).
La Cassazione, precisa poi, che la sua liquidazione, pur conservando piena autonomia rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza, ed è quindi ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato (Cass.
20661/2024).
Sul punto, il CTU ha descritto, per entrambi i danneggiati, un grado di sofferenza elevatissimo nel periodo di temporanea ed elevato nella fase cronica.
Tenendo conto delle circostanze del caso concreto e quindi dando rilievo sia alla particolare sofferenza fisica causata dall'infortunio e dal suo lungo e doloroso decorso, sia alle limitazioni imposte alla vita personale dei danneggiati, può riconoscersi un danno alla sfera intima dei danneggiati e quantificarlo nel grado massimo per il periodo di invalidità temporanea.
Nella fase di cronicizzazione del danno permanente, invece, si quantifica il danno nella misura del 35% per il sig. e nel 40% per la sig.ra dovendo, per quest'ultima dare il Pt_1 Parte_2 necessario rilievo anche alle inevitabili ripercussioni sulla visione di sé come donna e madre.
Posto che la Tabella Unica ex art. 138 Cod. ass., introdotta con DPR 13/02/2025 n. 12, è applicabile ai soli sinistri successivi alla sua entrata in vigore, avvenuta il 5 marzo 2025, per la liquidazione del danno si deve far applicazione delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, sulla scorta delle quali il danno non patrimoniale può così quantificarsi:
Parte_4
I.P. 58% (età 46) € 369.427,00 pagina 13 di 23 Personalizzazione 20% € 73.885,40
Sofferenza 35% € 129.299,45
Valore base ITP € 173,00 die
ITP 75 gg al 100% € 12.975,00
ITP 200 gg al 75% € 25.950,00
E così in totale € 611,536,85
Parte_2
I.P. 56% (età 46) € 364.580,00
Personalizzazione 20% € 72.916,00
Sofferenza 40% € 145.832,00
Valore base ITP € 173,00 die
ITP 75 gg al 100% € 18.165,00
ITP 200 gg al 75% € 25.950,00
E così in totale € 627.443,00
Sugli importi così liquidati devono essere riconosciuti -secondo l'insegnamento della Suprema Corte in materia di danno da ritardo nella corresponsione dell'indennizzo (Cass. SS.UU. n. 1712/95)- gli interessi calcolati al tasso legale sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT sino alla data dell'insorgenza del credito (13.05.2018) e via via mensilmente rivalutata -sempre secondo gli indici
ISTAT- sino al tempo della liquidazione. Dal giorno della liquidazione (pubblicazione della sentenza di primo grado) all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulle somme così determinate.
Danno parentale
Entrambi i ricorrenti hanno chiesto la liquidazione anche del c.d. danno parentale, quale danno personalmente subito a causa della (macro) lesione del compagno-convivente.
Secondo la Cassazione, il danno parentale, configurabile anche in presenza di una lesione (e non perdita) del congiunto, rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, oltre che nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass. 28/09/2018, n. 23469).
Esso può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. 4571/2023, Cass. 25541/2022, Cass. 9010/2022; Cass. 11212/2019, ex multis). pagina 14 di 23 La controparte conserva comunque il potere di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008;
Cass. n. 25541 del 2022).
Il danno parentale è pacificamente riconosciuto anche ai conviventi more uxorio, dovendo tuttavia, in tale caso, dare dimostrazione della comunanza di vita e di affetti, ovvero della stabilità del rapporto (ex multis Cass. 12278/2011).
A tale proposito deve condividersi la considerazione secondo cui “per parlare di famiglia di fatto, non
è sufficiente la semplice coabitazione, essendo necessario che ricorra una relazione interpersonale, con carattere di tendenziale stabilità, di natura affettiva e parafamiliare, che, come nell'ambito di qualsiasi famiglia, si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale” (Trib. Milano 449/2009).
Nel caso dei ricorrenti e , si ritiene quindi di dover superare il dato formale Pt_1 Parte_2 della residenza anagrafica, la quale peraltro secondo i ricorrenti non è neppure coincidente con lo stato di fatto, e valorizzare maggiormente, invece, il dato inequivocabile della stabilità del loro rapporto affettivo, ancora in essere a distanza di 7 anni dal tragico evento.
Quanto ai criteri da adottare per la quantificazione di tale danno alle vittime cd riflesse, si deve fare riferimento alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.13540 del 17/05/2023).
Facendo quindi applicazione delle richiamate tabelle nella versione esistente alla data della presente pronuncia, considerato il rapporto esistente fra il danneggiato e il convivente, l'età del danneggiato e l'età del convivente da risarcire si ottiene il punteggio di 32 per entrambi:
20 (convivente) + 7 (età danneggiato ) + 5 (età )= 32 Pt_1 Parte_2 Pt_1
20 (convivente) + 6 (età danneggiato ) + 6 (età )= 32. Parte_2 Pt_1 Parte_2
Detto punteggio va quindi prima moltiplicato per il coefficiente 1 (n. familiari da risarcire), poi moltiplicato per il valore del punto base determinato nel caso di specie ed infine per il grado di invalidità riconosciuta al danneggiato. pagina 15 di 23 Esclusa dal valore del punto base la componente variabile per assistenza, non essendo stato dedotto alcun impegno in tal senso delle parti, l'una nei confronti dell'altra, va riconosciuta la sola componente interiore del danno. In danno spettante è quindi pari a:
a € 62.254,08 (32 x 1 x 3.474 x 56%) per il Pt_1
a € 64.477,44 (32 x 1 x 3.474 x 58%) per la Parte_2
Oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi annualmente rivalutata fino al saldo.
Sul risarcimento del danno patrimoniale
Rimborso spese e spese future:
Il CTU ha ritenuto congrue e documentate le spese sostenute dai ricorrenti nella misura di € 119.032,30 per il ed € 135.890,00 per la . Pt_1 Parte_2
In tale misura devono quindi essere riconosciute con l'aggiunta di rivalutazione monetaria, dalla data in cui la spesa è stata sostenuta alla data della presente sentenza, e di interessi legali sulle somme via via rivalutate annualmente.
Con riferimento alle spese future, la Consulenza Tecnica ha ritenuto di riconoscere:
- Le spese per i futuri rinnovi della protesi “per uso quotidiano” - del tipo scelto dai ricorrenti (con ginocchio Genium X3) - calcolate sulla base dell'aspettativa di vita media dei ricorrenti e sulla durata della garanzia della protesi e quindi per n. 5 rinnovi per il e n. 6 rinnovi per la Pt_1 [...]
, per un costo a protesi di € 98.981,38. Pt_2
- Le spese future per cosmesi, manutenzione e prodotti consumabili per € 3.000 annuali per ciascun ricorrente;
I ricorrenti hanno svolto osservazioni critiche sul mancato riconoscimento delle ulteriori tipologie di protesi, di riserva e per uso sportivo, e sulla misura delle spese di manutenzione e riparazione future, osservazioni che in parte devono condividersi.
Deve anzitutto condividersi la considerazione secondo cui l'utilizzatore abituale di una protesi a controllo elettronico, farebbe fatica ad abituarsi all'uso di una protesi meccanica e comunque si esporrebbe al rischio di rovinose cadute.
Non è certo poi che l'uso della protesi di riserva sia solo sporadico e di breve durata (variando in funzione del tipo di intervento di riparazione da eseguire su quella quotidiana) e pertanto negare il riconoscimento di una protesi di riserva dotata di una tecnologia similare a quella già in uso, si tradurrebbe in una diminuzione di quella efficacia in termini di recupero, per quanto possibile, della qualità di vita ante sinistro comportando una sorta di “interruzione” dell'effetto risarcitorio cui è finalizzato il rimborso del costo della protesi stessa. pagina 16 di 23 Al fine di consentire, con tutti gli ovvi limiti del caso, uno stile di vita il più possibile vicino a quella ante sinistro senza soluzione di continuità, si ritiene di dover accogliere la richiesta di parte ricorrente e quindi considerare tra le spese future anche quelle per una protesi di riserva per ciascun ricorrente, per un costo a protesi di € 71.486,17.
Da riconoscere, di conseguenza, anche la presumibile spesa per manutenzioni e riparazioni future delle protesi di riserva, quantificabili in via equitativa nella misura di un terzo di quelli indicati dal CTU per le protesi quotidiane, ovvero in € 1.000 annui.
Non si ritiene invece di poter riconoscere le protesi per uso sportivo, considerato da una parte che già la protesi di uso quotidiano risulta avere caratteristiche performanti non comuni, potendo essere usata anche in acqua, per attività balneo-termali (come indicato nella stessa relazione ottobock prodotta dai ricorrenti, sub doc. 35) dall'altra, che l'attività sportiva a livello competitivo, anche se non professionale, è praticata dai ricorrenti solo da epoca successiva al sinistro.
Contributi SSN
La relazione ottobock prodotta dai ricorrenti (sub doc 35), indica le quote “potenzialmente sostenibili” dal SSN relativamente alle forniture di nuove protesi, riparazioni e prodotti soggetti ad usura.
Il consulente tecnico di ha rilevato che dal 30.12.2024 è entrato in vigore il nuovo CP_3
Nomenclatore, precisando che “il (nuovo) provvedimento legislativo incrementa sensibilmente
l'intervento pubblico nella riabilitazione protesica in caso di amputazioni traumatiche di arto”.
Anche in sede di comparsa conclusionale a ribadito la necessità di tenere conto del nuovo CP_3 testo, senza tuttavia produrlo e comunque senza precisare quali sarebbero le prestazioni o i contributi aggiuntivi, rispetto al precedente, a carico del SSN.
Conta sottolineare, a tal proposito, che gli atti amministrativi, tra cui rientrano i decreti ministeriali, non sono soggetti al principio iura novit curia, e che, a maggior ragione trattandosi di materia tecnica e particolare specificità, è onere della parte che ne invoca l'applicazione depositarli in giudizio per permetterne l'esame e la conseguente decisione di farne uso.
Per tali ragioni, attesa la mancanza di contestazioni in ordine alla veridicità dei dati ivi riportati, ci si deve basare sulle indicazioni contenute nella tabella L della relazione ottobock (pag. 17).
Ebbene, mentre deve ritenersi che nel quantificare le spese annue per manutenzioni e riparazioni (€
3.000 per ciascun danneggiato) il CTU abbia tenuto conto dei contributi erogabili dal SSN (sia per il tenore della risposta data all'osservazione del CTP di sia per l'entità della somma riconosciuta CP_4
e comunque non avendo i convenuti eccepito nulla al riguardo), nel procedere alla conclusiva quantificazione del capitolo di spesa relativo a quelle per future protesi, occorre invece procedere in questa sede a detrarre, dai rispettivi costi di acquisto, i contributi erogabili dal SSN per le nuove protesi pagina 17 di 23 e quindi:
Per ogni protesi di uso quotidiano (compresi i rinnovi) € 4.564,13 + iva 4% = 4.746,70
Per una sola protesi di riserva € 4.564,13 + iva 4%= 4.746,70
Quantificazione danno patrimoniale
È principio consolidato della Corte di Cassazione (per tutte, Cass. 7774/2016), quello secondo cui, quando la liquidazione d'un danno permanente avvenga a distanza di tempo dal momento in cui è insorto, la corretta stima di esso deve avvenire: i) sommando e rivalutando, avuto riguardo al momento della liquidazione, le spese già sostenute;
ii) capitalizzando, al momento delle liquidazioni, le spese che si dovranno ragionevolmente sostenere in futuro.
Con particolare riferimento a tale secondo punto - che nel caso in decisione rileva con riferimento alle spese per i futuri rinnovi delle protesi (quotidiana e di riserva) nonché alle spese per manutenzioni future- la Cassazione ha affermato: “Per compensare il decalage temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria (oggi) e il momento di avveramento del danno, quando non si opti per la liquidazione in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sono possibili teoricamente due sistemi. Il primo consiste nel sommare tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato (nel nostro caso, la morte naturale per vecchiaia), e moltiplicare il risultato per un saggio di sconto, al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del c.d. "montante di anticipazione". Il secondo criterio consiste nel moltiplicare il danno annuo patito dalla vittima (debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un "numero" che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo "numero" è detto coefficiente di capitalizzazione, semplifica l'operazione di liquidazione consentendo un solo passaggio anziché due”.
Considerato che, di recente, la Cassazione ha chiarito come i coefficienti di cui al R.D. 9 ottobre 1922,
n. 1403 non consentono l'integrale ristoro del danno prescritto dall'art. 1223 c.c. (da ultimo, Cass.
13727/2022, Cass. 18093/2020), si ritiene di poter fare applicazione dei coefficienti delle Tabelle di capitalizzazione anticipata del Tribunale di Milano del 2023.
Ebbene, dalla loro applicazione deriva il seguente calcolo:
Spese per protesi (quotidiana e di riserva)
- € 98.981,38 (quotidiana) + € 71.486,17 (di riserva)= € 170.467,55 = spesa da sostenere ogni sei anni.
Detratto il contributo del SSN erogabile per ciascuna protesi ad uso quotidiano (quindi sempre ogni sei anni) pari € 4.746,70 (€ 4.564,13 + iva 4%), si ottiene la somma di € 165.720,85 (€ 170.467,55 - €
4.746,70), pari a € 27.640,14 all'anno (=€ 165.720,85 : 6).
Applicando per il il coefficiente di capitalizzazione a 30 anni (=5 rinnovi) e per la Pt_1 Parte
pagina 18 di 23 quello a 36 anni (= 6 rinnovi) e quindi i coefficienti 29,03 e 39,63, risulta un montante di € Pt_2
801.812,66 per il ed € 1.094.586,15 per la . Pt_1 Parte_2
Da tali somme deve poi detrarsi il contributo SSN per la fornitura di una sola protesi di riserva per €
4.746,70 (4.564,13+ iva 4%), ottenendo così la somma di € 797.065,96 per il ed € Pt_1
1.089.839,45 per la . Parte_2
Spese per manutenzione
Applicando i medesimi coefficienti, la capitalizzazione delle spese future a titolo di riparazione/cosmesi/manutenzione risulta pari a € 116.120,00 (4.000 x 29,03) per il e a € Pt_1
158.520,00 (4000 x 39,63) per la . Parte_2
Mancato guadagno
I ricorrenti hanno richiesto il risarcimento del danno patrimoniale per la diminuzione permanente e temporanea della capacità lavorativa.
Ebbene, il CTU ha escluso, per entrambi i ricorrenti, la sussistenza di un danno permanente alla capacità lavorativa e avverso tale conclusione non sono stati dedotti dalle parti fatti rilevanti non considerati in sede peritale o valutati non correttamente.
Si ritiene pertanto di poter condividere la predetta esclusione.
Con riguardo, invece, al danno temporaneo, sebbene il CTU non affronti la questione, stante la fondatezza della domanda del ricorrente deve riconoscersi l'indubbio danno patrimoniale patito dal per il mancato esercizio della propria attività quanto meno per tutta la durata dell'invalidità Pt_1 temporanea. La quantificazione, tuttavia, diversamente da come richiesto, deve da una parte tenere conto dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi depositate e dall'altra alla misura rilevata dal
CTU, che riconosce una temporanea di 75 giorni al 100% e di 200 giorni al 75%.
A norma del primo comma dell'art. 137 Cod ass., quando, agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro autonomo, tale reddito si determina sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni.
Il ha depositato le dichiarazioni dei redditi dall'anno di imposta dal 2016 in avanti. Pt_1
Essendo avvenuto il sinistro nel maggio 2018, manca la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2015
(terzo anno antecedente) e quindi non è possibile procedere nel senso indicato dalla norma in commento. Ciò non impedisce di fare comunque ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. sebbene con il criterio (meno favorevole) della media del reddito mensile netto dichiarato per gli anni
2016 e 2017, da cui risulta € 1.700,00.
Parametrando tale reddito ai giorni e alle percentuali di invalidità di cui sopra, può quantificarsi un pagina 19 di 23 danno patrimoniale di € 12.750,00 (di cui € 4.250 per i primi 75 giorni ed € 8.500 per i successivi 200).
Quanto invece alla , non essendo stato dedotto se l'indennità di malattia percepita abbia Parte_2 coperto interamente il reddito e se, a seguito del licenziamento, ella abbia percepito l'indennità NASPI
e, nel caso, la sua misura.
Dal difetto di tali elementi non è possibile procedere ad alcun conteggio e quindi la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Danni alla motocicletta
La richiesta risarcitoria ammonta a € 15.000,00, ma non risulta depositato il preventivo di spesa della riparazione sebbene indicato quale allegato doc. n. 13.
Il ha poi dedotto, in sede di note di udienza dell'11.05.2023, dell'avvenuta liquidazione da Pt_1 parte di della somma di € 7.000,00. CP_3
Fermo che non risulta che detta somma sia stata trattenuta dal a titolo di mero acconto, si Pt_1 osserva che non essendo noto il valore del motociclo al momento del sinistro, al fine di valutare l'economicità della riparazione, la richiesta non può trovare accoglimento.
Rimborso canone locazione e spese acquisto nuove autovetture
Non possono trovare accoglimento nemmeno le domande di rimborso formulate con riferimento ai canoni di locazione pagati dai ricorrenti per la conduzione dell'immobile presso cui, secondo quanto riferito, gli stessi si sarebbero trasferiti a causa della sopravvenuta inidoneità della precedente abitazione (non dotata di ascensore).
Supposta l'effettiva inidoneità dell'immobile abitato al momento del sinistro, il non deduce Pt_1
e non documenta di averlo messo a reddito al fine di contenere o compensare gli esborsi per il canone di locazione.
E la medesima osservazione vale riguardo l'acquisto delle nuove autovetture, che quand'anche effettivamente sfornite di cambio automatico (il che peraltro viene documentato per il , ma Pt_1 non anche per la ) avrebbero comunque potuto essere vendute per limitare l'esborso Parte_2 economico per il nuovo acquisto.
Posto che il danneggiato ha comunque l'onere di contenere, nei limiti del possibile e senza pretendere sforzi che vadano oltre l'ordinaria diligenza, le conseguenze dannose del fatto illecito, deve negarsi un diritto al rimborso per tali voci di spesa.
Compensatio lucri cum damno
Costituisce principio immanente nel nostro sistema risarcitorio, anzi, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, costituente la caratteristica stessa della responsabilità civile da illecito, che è per sua natura ripristinatoria, quello di vietare che il danneggiato possa conseguire, a titolo di risarcimento, pagina 20 di 23 qualcosa di più di quanto gli è stato sottratto a causa del fatto dannoso. CP_1 Dall'applicazione di questo principio deriva che, mentre le indennità/pensioni erogate dall' , fondandosi tutte sul presupposto dell'esistenza d'un pregiudizio patrimoniale - rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno- non devono essere sottratte dal credito risarcitorio per il danno non patrimoniale alla salute, il risarcimento dovuto a causa delle lesioni personali deve essere invece diminuito dell'importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni.
In questo senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, disponendo che “..detta indennità (dell'assicurazione contro i danni, e quindi anche contro gli infortuni, nds) è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito”
(Cass. 12565/2018).
Al risarcimento complessivamente dovuto al ricorrente , dovrà pertanto detrarsi la somma di Pt_1
€ 110.000 liquidati da unica indennità, tra quelle elencate nelle note d'udienza CP_11 dell'11.05.2023 depositate dai ricorrenti, avente ad oggetto il danno alla salute.
In conclusione, riepilogando il danno risarcibile ai ricorrenti è così composto:
Parte_1
Danno non patrimoniale Oltre rivalutazione e interessi € 611.536,85
Danno cd parentale € 62.254,08
Rimborso spese documentate Oltre rivalutazione e interessi € 119.032,30
Capitalizzazione spese protesi al netto dei contributi SSN € 797.065,96
Capitalizzazione spese manutenzione al netto contributo SSN € 116.120,00
Mancato guadagno € 12.750,00
Cui vanno detratti l'indennizzo di di € 110.000,00 nonché gli acconti versati da CP_12 [...] per € 800.000. CP_7
Parte_2
Danno non patrimoniale Oltre rivalutazione e interessi € 627.443,00
Danno cd parentale € 64.477,44
pagina 21 di 23 Rimborso spese documentate Oltre rivalutazione e interessi € 135.890,00
Capitalizzazione spese protesi al netto dei contributi SSN €1.089.839,45
Capitalizzazione spese manutenzione al netto contributo SSN € 158.520,00
Cui vanno detratti gli acconti ricevuti da di € 900.000. CP_9
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore degli attori in solido e a carico dei convenuti e in solido in euro 49.336,30 (valori medi scaglione 1.000.000 – 2.000.000, CP_1 CP_7 con aumento del 30% per l'assistenza di più parti), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e alla rifusione spese esenti (contributo unificato e notifiche).
A carico dei convenuti in solido e in favore degli attori in solido anche le spese per CTU CP_7
(€ 2.642,40 oltre accessori), nulla per il CTP data l'assenza di documentazione di supporto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesi:
-DICHIARA ammissibile l'intervento di in qualità di mandataria di Controparte_4
Controparte_2
-ACCERTA E DICHIARA l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_1 determinazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto,
DA , in solido con , al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento in favore di delle seguenti somme: Parte_1
€ 563.790,93, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, a titolo di danno alla persona comprensivo di danno parentale, già al netto dell'indennità di € 110.000 incassata su polizza CP_13
[...]
€ 119.032,30, oltre rivalutazione e interessi dalla data delle singole spese al saldo, a titolo di rimborso spese mediche;
€ 113.185,96 a titolo di spese per protesi e manutenzioni/riparazioni/cosmesi future, al netto delle somme versate da pari a € 800.000; Controparte_2
€ 12.750,00 a titolo di mancato guadagno;
- ON , in solido con , al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento in favore di delle seguenti somme: Parte_2
€ 691.920,44, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, a titolo di danno alla persona pagina 22 di 23 comprensivo del danno parentale;
€ 135.890,00, oltre rivalutazione e interessi dalla data delle singole spese al saldo, a titolo di rimborso spese mediche;
€ 348.359,45 a titolo di spese per protesi e manutenzioni/riparazioni/cosmesi future, al netto delle somme già versate da pari a € 900.000; Controparte_4
DA , in solido con , alla rifusione Controparte_1 Controparte_2 in favore degli attori delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 49.336,30, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge e alla rifusione spese esenti (contributo unificato e notifiche).
-Pone definitivamente a carico di e in solido Controparte_1 Controparte_2 le spese di CTU liquidate con decreto del 20.06.2025.
Così deciso in Rovigo, 28 luglio 2025
Il Giudice
Benedetta Barbera
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