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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/07/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Antonio Cestone Consigliere
dr. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 624 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. GARZANITI VINCENZO Parte_1
appellante
E
, con Controparte_1
l'AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO,
appellato-appellante incidentale oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 150/2023 , pubblicata in data 23/02/2023; risarcimento danni da perdita di chance.
FATTO
1- , docente di pianoforte a tempo indeterminato presso l'Istituto scolastico “Diodato Parte_1
Borrelli” di Santa Severina, ha convenuto davanti al Giudice del Lavoro di Crotone il , CP_2 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da perdita di chance, oltre al riconoscimento del maggiore punteggio, patiti perché l'amministrazione non gli ha concesso tempestivamente l'aspettativa non retribuita della quale aveva fatto richiesta ( in data 10.03.2022 e 15.03.2022) al
1 fine di potere svolgere l'incarico annuale di docente presso il Conservatorio di Matera nel periodo dal 18.3.22 al 31.10.2022.
1.2.-In particolare, ha esposto che:
- a fronte della prima richiesta di aspettativa, in data 10.3.2022, il Preside l' ha concessa dal 18 marzo al 31.8.2022, richiamando l'art. 18 ccnl ( interpretato nel senso che ciò si potesse fare solo nell'ambito dell'anno scolastico della richiesta, che nel caso si sarebbe concluso il 31.8.22) ed escludendo che al personale docente potesse applicarsi l'art 23bis del dlgs n.165/2001);
- in data 11.3.2022 ha presentato una richiesta di revisione di tale provvedimento, insistendo sull'applicazione dell'art.23 bis cit. ma il Preside in data 14.3.2022 ha confermato il provvedimento già emesso;
- ha, dunque, rinunciato all'aspettativa che gli è stata concessa dal 18 marzo al 31 agosto 2022 e ha presentato in data 15.3.2022 una nuova istanza di autorizzazione all'aspettativa per l'intero periodo dal 18 marzo al 31 ottobre 2022 fondandola sull'art. 23 bis;
-la Preside a questo punto in data 29.3.2022 ha concesso l'aspettativa ai sensi dell'art. 23 bis dal
30/3/22 al 31.10.22;
- nelle more, tuttavia, e segnatamente in data 22 marzo, il Conservatorio di Matera ha dato termine Pa ultimo al prof. per accettare l'incarico fino al 23 marzo e ha poi concluso il contratto in data 28 marzo con tale prof. . Persona_1
2. Nella resistenza del , il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda attorea sulla base CP_1 delle seguenti considerazioni:
<<…... Ai sensi dell'art. 18 ccnl Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, rubricato “Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio” (all. 15 ric.): “1.
L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del
T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.
L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del
D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL (assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche), limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli
2 incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994. 3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare,
l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”. Secondo quanto risulta dal chiaro tenore letterale della disciplina collettiva in esame, l'aspettativa non retribuita del personale docente ed ATA, possibile per motivi personali, si famiglia, di lavoro, di studio e, ai sensi del comma 3, per realizzare una diversa esperienza professionale, resta disciplinata, per quanto ivi non derogato, dal DPR n. 3/1957 e, in particolare, dall'art. 69 secondo cui:
“1.L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.
2.L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata della aspettativa richiesta.
3.L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
4.Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. (..)”. L'Art. 70 DPR cit. prevede poi: “Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi;
due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi”.
Alla luce del combinato disposto dell'art. 18 ccnl e degli artt. 69 e 70 DPR n. 3/1957 cui il primo fa espresso rinvio per quanto non espressamente previsto, il periodo di aspettativa non retribuita per diversa attività lavorativa di cui al comma 3 può essere concesso per un periodo massimo equivalente a quello di un anno scolastico, ovvero di 12 mesi, come confermato dall'art. 69, comma
3 che fa riferimento al periodo massimo di aspettativa di “un anno”. Peraltro, risulta dalla disciplina della cumulabilità dei periodi di aspettativa di cui all'art. 70 DPR cit., che, in mancanza della previsione di un periodo di servizio intermedio fra due periodi di aspettativa non retribuita per motivi di lavoro, a differenza di quanto previsto in caso di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia e di salute d all'art. 70, nel primo caso questi possano essere cumulabili, anche se continuativi, con conseguente possibilità di fruirne anche a cavallo dell'anno scolastico in corso, come avvenuto nel caso di specie.
3 Difatti, posto il limite massimo dei 12 mesi, il ricorrente aveva diritto a fruire dell'intero periodo di aspettativa dall'11.3.2022 al 31.10.2022, richiesto con domanda del 9.3.2022, in cui era fatto erroneamente riferimento all'art. 36 ccnl (all. 2 res.), come ivi si legge, poi rettificata in pari data Cont senza alcun riferimento all'art. 36 ccnl in data 10.3.2022 (all. 3 e ciò anche se a cavallo dell'anno scolastico, contrariamente a quanto sostenuto dal nella lettera di riscontro CP_1 dell'11.3.2022 (all. 4 res.).
E' quindi illegittima la concessione parziale dell'aspettativa intervenuta con provvedimento del
14.3.2022 in cui il dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo Diodato Borrelli di Santa
Severina, erroneamente facendo riferimento alla richiesta solo fino alla fine dell'anno scolastico e mal interpretando l'art. 18,c o. 3 ccnl, accoglieva la richiesta di aspettativa per il solo periodo dall'15.3.2022 al 31.8.2022 (all. 9 res.).
Ne consegue il diritto del ricorrente al risarcimento subito per effetto della rinuncia all'incarico conseguito presso il Conservatorio del 18.3.2022 (all. 10 ric.), conseguente alla mancata concessione del periodo di aspettativa non retribuita per l'intero periodo di durata del contratto a tempo determinato (fino al 31.10.2022) e, quindi, all'impossibilità di accettare il contratto di lavoro per il periodo proposto.
A tal fine, in mancanza di specifica allegazione circa l'ordinaria diligenza esigibile dal ricorrente, utile ad evitare o diminuire il danno ex art. 1227 c.c., non sollevata dal resistente, è CP_1 irrilevante la presentazione da parte del ricorrente di istanza successiva e di rinuncia al posto di lavoro pur non essendo decorso del termine di 30 giorni previsto per l'amministrazione per evadere la richiesta di aspettativa dall'art. 69 DPR n. 3/1957, a far data dalla seconda richiesta di aspettativa del 15.3.2022 (all. 11 res.), tempestivamente accolta dal in data 29.3.2022 CP_1 per l'intero periodo richiesto (all. 14 res.), trattandosi di fatti successivi al verificarsi del danno- evento, consistito nella rinuncia all'incarico presso il conservatorio, utili se mai a diminuire o escludere il danno conseguenza, anziché ad escludere la condotta colpevole dell'ammirazione resistente, consistita nell'accoglimento parziale del 14.3.2022. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall'art. 1227, comma 2,
c.c., al giudice del merito è consentito svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore solo se sul punto vi sia stata espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, dato che il dedotto comportamento che la legge esige dal creditore costituisce autonomo dovere giuridico, espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Il debitore deve inoltre fornire la prova che il creditore avrebbe
4 potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza” (Cass.
15750/2015).
Posto il diritto del ricorrente a fruire dell'intero periodo di aspettativa richiesto con domanda del
10.3.2022 e l'illegittimità dell'accoglimento parziale di cui al provvedimento del 14.3.2022, che ha determinato la mancata accettazione del contratto di lavoro, sussiste il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno, pari alla differenza fra la retribuzione mensile percepita e quella che sarebbe spettata al ricorrente al Conservatorio di
Matera, rispettivamente pari alla somma di e 1800 ed € 1500, come dedotto dal ricorrente e non contestato dal , per la durata del contratto a tempo determinato (28.3.22-31.10.22, sette CP_1 mensilità), complessivamente pari alla somma di € 2.100.
Manca invece allegazione e prova del danno alla carriera atteso che, non avendo il ricorrente indicato la fonte e i presupposti che determinano l'inclusione nella graduatoria d'istituto del conservatorio, manca la prova che l'incarico a tempo determinato ricevuto, peraltro presso
Istituto diverso da quello di inserimento in graduatoria, avrebbe determinato un punteggio superiore.
Infine, essendo stata riconosciuta la risarcibilità del danno cagionato dalla mancata assunzione, nella specie del mancato guadagno resta assorbito, nel caso di specie, il diritto risarcimento della perdita di chances, intesa quale mera possibilità di conseguire l'assunzione e, quindi, quale speranza di un guadagno futuro che, al contrario, le sarebbe spettato in termini di ragionevole certezza in ragione della proposta contrattuale già trasmessa al ricorrente da parte del
. Invero, secondo recente giurisprudenza d legittimità: “Qualora l'evento di danno CP_4 sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal
(mancato) risultato stesso (…), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l'equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di "possibilità" possa indurre a conclusioni diverse” (Cass. 5641/2018).
Esula infine dal presente giudizio l'assenza del ricorrente dal servizio a partire dal settembre 2021, irrilevante ai fini del diritto all'aspettativa non retribuita, in mancanza di ulteriori elementi non dedotti dal . CP_1
In definitiva, il ricorso dev'essere accolto nei predetti limiti, assorbite le questioni non espressamente trattate.
5 Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (cause di lavoro fino ad € 5.200) e all'attività processuale svolta, esclusa la fase istruttoria perché non espletata, vanno poste a carico di parte resistente, ridotte del 30 % in ragione della soccombenza parziale di parte ricorrente.>>
3. La sentenza è stata impugnata da entrambe le parti, in via principale dal docente e in via incidentale dal . CP_1
In estrema sintesi:
3.1 ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui non sono stati liquidati Parte_1 interamente i danni da perdita di chance per come richiesti ( 26.000 euro) e non è stato riconosciuto il maggiore punteggio che avrebbe maturato espletando l'incarico al conservatorio.
ne ha chiesto ,invece, l'integrale riforma sostenendo: Controparte_5
-che il Tribunale ha male interpretato l'art. 18, c.3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola del 29/11/2007 e dell'art. 69 DRP n. 3/1957. E ciò in quanto l'art. 18 cit. prevede che il docente può richiedere di usufruire dell'aspettativa (per realizzare una diversa attività lavorativa) solo per “un anno scolastico”, che non va inteso come durata massima del periodo di aspettativa ( 12 mesi), ma come durata massima dell'anno scolastico in corso. Ne consegue che nella specie , essendo l'anno scolastico 2021/22 quello in cui è intervenuta la richiesta in oggetto, correttamente il Dirigente scolastico ha riconosciuto l'aspettativa fino alla conclusione dell'anno scolastico corrente e dunque fino al 31/08/2022;
-che, in ogni caso, l'insussistenza di una condotta illecita dell'Amministrazione si evincerebbe anche dall'ulteriore la circostanza che a seguito del provvedimento di concessione del 14.3.2022, il ricorrente, in data 15 marzo 2022 ha fatto pervenire un'espressa rinuncia all'aspettativa concessa, formulando una nuova richiesta di aspettativa a partire dal 18 marzo 2022. Tale rinuncia avrebbe comunque impedito al ricorrente di fruire dell'aspettativa concessa e il risarcimento del danno non sarebbe pertanto dovuto laddove gli effetti dannosi siano riferibili esclusivamente alla deliberata scelta del ricorrente medesimo.
4. La Corte ha disposto la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art.127 ter cpc e all'esito dell'acquisizione delle note scritte, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
5. Entrambi gli appelli vanno respinti.
6 6.Iniziando l'esame da quello incidentale del , per evidenti ragioni di ordine logico-giuridico, CP_2
è dirimente rilevare che se è vero che il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto che il danno lamentato dal ricorrente fosse riconducibile alla concessione parziale dell'aspettativa intervenuta con provvedimento del 14.3.2022 ( con cui il dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo
Diodato Borrelli di Santa Severina, ha accolto la richiesta di aspettativa per il solo periodo dall'15.3.2022 al 31.8.2022 (all. 9 res.); in realtà, nella prospettazione del ricorrente e in base agli esiti documentali, il provvedimento con cui è stato autorizzato il periodo di aspettativa dal 18 marzo al 31 agosto 2022, è stato sostanzialmente caducato.
Pa
Tant'è che la Preside ha provveduto in data 29 marzo 2022, sulla successiva istanza che il prof. ha presentato il 15 marzo 2022( dopo avere rinunciato all'aspettativa concessagli dal 18 marzo al
31 agosto di quell'anno) e l'ha accolta applicando l'art. 23 bis cit., con decorrenza dal 30 marzo
(anziché dal 18), tuttavia quando si era verificata la decadenza dall'accettazione dell'incarico ( 23 marzo).
Ora, non sono state allegate e tanto meno provate situazioni giustificative del ritardo con cui si è provveduto, sicchè la perdita dell'incarico non può che ascriversi all'amministrazione.
E d'altra parte, che tale allegazione e prova fosse necessaria per potere escludere la responsabilità Pa risarcitoria, emerge anche considerato che il prof. ha indicato quale inizio del periodo dell'aspettativa il 18 marzo 2022, per cui era obbligo dell'amministrazione di fornire una risposta in tempi utili che non possono che essere anteriori al termine dal quale sarebbe dovuta decorrere l'aspettativa.
7.Passando all'appello del docente, è sufficiente rilevare al fine di disattenderlo, che :
-i danni patrimoniali da perdita di chance, ossia dalla perdita dell'incarico presso il conservatorio di
Matera, sono stati già riconosciuti e liquidati nella misura corrispondente alla differenza tra quello che il ricorrente avrebbe percepito con l'incarico al conservatorio e quello che nello stesso periodo ha comunque percepito svolgendo la sua attività di docente presso l'istituto scolastico Diodato
Borrelli;
-Il punteggio maggiore non gli spetta perché presupposto indispensabile per la sua attribuzione è
l'effettivo e (non già il potenziale) espletamento dell'incarico.
8. Conclusivamente, la sentenza va confermata.
9. La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
7 10. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 16/06/2023 nonché sull'appello incidentale del , avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 150/2023 , pubblicata in data 23/02/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese del grado;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.4.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
8
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Antonio Cestone Consigliere
dr. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 624 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. GARZANITI VINCENZO Parte_1
appellante
E
, con Controparte_1
l'AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO,
appellato-appellante incidentale oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 150/2023 , pubblicata in data 23/02/2023; risarcimento danni da perdita di chance.
FATTO
1- , docente di pianoforte a tempo indeterminato presso l'Istituto scolastico “Diodato Parte_1
Borrelli” di Santa Severina, ha convenuto davanti al Giudice del Lavoro di Crotone il , CP_2 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da perdita di chance, oltre al riconoscimento del maggiore punteggio, patiti perché l'amministrazione non gli ha concesso tempestivamente l'aspettativa non retribuita della quale aveva fatto richiesta ( in data 10.03.2022 e 15.03.2022) al
1 fine di potere svolgere l'incarico annuale di docente presso il Conservatorio di Matera nel periodo dal 18.3.22 al 31.10.2022.
1.2.-In particolare, ha esposto che:
- a fronte della prima richiesta di aspettativa, in data 10.3.2022, il Preside l' ha concessa dal 18 marzo al 31.8.2022, richiamando l'art. 18 ccnl ( interpretato nel senso che ciò si potesse fare solo nell'ambito dell'anno scolastico della richiesta, che nel caso si sarebbe concluso il 31.8.22) ed escludendo che al personale docente potesse applicarsi l'art 23bis del dlgs n.165/2001);
- in data 11.3.2022 ha presentato una richiesta di revisione di tale provvedimento, insistendo sull'applicazione dell'art.23 bis cit. ma il Preside in data 14.3.2022 ha confermato il provvedimento già emesso;
- ha, dunque, rinunciato all'aspettativa che gli è stata concessa dal 18 marzo al 31 agosto 2022 e ha presentato in data 15.3.2022 una nuova istanza di autorizzazione all'aspettativa per l'intero periodo dal 18 marzo al 31 ottobre 2022 fondandola sull'art. 23 bis;
-la Preside a questo punto in data 29.3.2022 ha concesso l'aspettativa ai sensi dell'art. 23 bis dal
30/3/22 al 31.10.22;
- nelle more, tuttavia, e segnatamente in data 22 marzo, il Conservatorio di Matera ha dato termine Pa ultimo al prof. per accettare l'incarico fino al 23 marzo e ha poi concluso il contratto in data 28 marzo con tale prof. . Persona_1
2. Nella resistenza del , il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda attorea sulla base CP_1 delle seguenti considerazioni:
<<…... Ai sensi dell'art. 18 ccnl Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, rubricato “Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio” (all. 15 ric.): “1.
L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del
T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.
L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del
D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL (assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche), limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli
2 incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994. 3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare,
l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”. Secondo quanto risulta dal chiaro tenore letterale della disciplina collettiva in esame, l'aspettativa non retribuita del personale docente ed ATA, possibile per motivi personali, si famiglia, di lavoro, di studio e, ai sensi del comma 3, per realizzare una diversa esperienza professionale, resta disciplinata, per quanto ivi non derogato, dal DPR n. 3/1957 e, in particolare, dall'art. 69 secondo cui:
“1.L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.
2.L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata della aspettativa richiesta.
3.L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
4.Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. (..)”. L'Art. 70 DPR cit. prevede poi: “Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi;
due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi”.
Alla luce del combinato disposto dell'art. 18 ccnl e degli artt. 69 e 70 DPR n. 3/1957 cui il primo fa espresso rinvio per quanto non espressamente previsto, il periodo di aspettativa non retribuita per diversa attività lavorativa di cui al comma 3 può essere concesso per un periodo massimo equivalente a quello di un anno scolastico, ovvero di 12 mesi, come confermato dall'art. 69, comma
3 che fa riferimento al periodo massimo di aspettativa di “un anno”. Peraltro, risulta dalla disciplina della cumulabilità dei periodi di aspettativa di cui all'art. 70 DPR cit., che, in mancanza della previsione di un periodo di servizio intermedio fra due periodi di aspettativa non retribuita per motivi di lavoro, a differenza di quanto previsto in caso di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia e di salute d all'art. 70, nel primo caso questi possano essere cumulabili, anche se continuativi, con conseguente possibilità di fruirne anche a cavallo dell'anno scolastico in corso, come avvenuto nel caso di specie.
3 Difatti, posto il limite massimo dei 12 mesi, il ricorrente aveva diritto a fruire dell'intero periodo di aspettativa dall'11.3.2022 al 31.10.2022, richiesto con domanda del 9.3.2022, in cui era fatto erroneamente riferimento all'art. 36 ccnl (all. 2 res.), come ivi si legge, poi rettificata in pari data Cont senza alcun riferimento all'art. 36 ccnl in data 10.3.2022 (all. 3 e ciò anche se a cavallo dell'anno scolastico, contrariamente a quanto sostenuto dal nella lettera di riscontro CP_1 dell'11.3.2022 (all. 4 res.).
E' quindi illegittima la concessione parziale dell'aspettativa intervenuta con provvedimento del
14.3.2022 in cui il dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo Diodato Borrelli di Santa
Severina, erroneamente facendo riferimento alla richiesta solo fino alla fine dell'anno scolastico e mal interpretando l'art. 18,c o. 3 ccnl, accoglieva la richiesta di aspettativa per il solo periodo dall'15.3.2022 al 31.8.2022 (all. 9 res.).
Ne consegue il diritto del ricorrente al risarcimento subito per effetto della rinuncia all'incarico conseguito presso il Conservatorio del 18.3.2022 (all. 10 ric.), conseguente alla mancata concessione del periodo di aspettativa non retribuita per l'intero periodo di durata del contratto a tempo determinato (fino al 31.10.2022) e, quindi, all'impossibilità di accettare il contratto di lavoro per il periodo proposto.
A tal fine, in mancanza di specifica allegazione circa l'ordinaria diligenza esigibile dal ricorrente, utile ad evitare o diminuire il danno ex art. 1227 c.c., non sollevata dal resistente, è CP_1 irrilevante la presentazione da parte del ricorrente di istanza successiva e di rinuncia al posto di lavoro pur non essendo decorso del termine di 30 giorni previsto per l'amministrazione per evadere la richiesta di aspettativa dall'art. 69 DPR n. 3/1957, a far data dalla seconda richiesta di aspettativa del 15.3.2022 (all. 11 res.), tempestivamente accolta dal in data 29.3.2022 CP_1 per l'intero periodo richiesto (all. 14 res.), trattandosi di fatti successivi al verificarsi del danno- evento, consistito nella rinuncia all'incarico presso il conservatorio, utili se mai a diminuire o escludere il danno conseguenza, anziché ad escludere la condotta colpevole dell'ammirazione resistente, consistita nell'accoglimento parziale del 14.3.2022. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall'art. 1227, comma 2,
c.c., al giudice del merito è consentito svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore solo se sul punto vi sia stata espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, dato che il dedotto comportamento che la legge esige dal creditore costituisce autonomo dovere giuridico, espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Il debitore deve inoltre fornire la prova che il creditore avrebbe
4 potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza” (Cass.
15750/2015).
Posto il diritto del ricorrente a fruire dell'intero periodo di aspettativa richiesto con domanda del
10.3.2022 e l'illegittimità dell'accoglimento parziale di cui al provvedimento del 14.3.2022, che ha determinato la mancata accettazione del contratto di lavoro, sussiste il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno, pari alla differenza fra la retribuzione mensile percepita e quella che sarebbe spettata al ricorrente al Conservatorio di
Matera, rispettivamente pari alla somma di e 1800 ed € 1500, come dedotto dal ricorrente e non contestato dal , per la durata del contratto a tempo determinato (28.3.22-31.10.22, sette CP_1 mensilità), complessivamente pari alla somma di € 2.100.
Manca invece allegazione e prova del danno alla carriera atteso che, non avendo il ricorrente indicato la fonte e i presupposti che determinano l'inclusione nella graduatoria d'istituto del conservatorio, manca la prova che l'incarico a tempo determinato ricevuto, peraltro presso
Istituto diverso da quello di inserimento in graduatoria, avrebbe determinato un punteggio superiore.
Infine, essendo stata riconosciuta la risarcibilità del danno cagionato dalla mancata assunzione, nella specie del mancato guadagno resta assorbito, nel caso di specie, il diritto risarcimento della perdita di chances, intesa quale mera possibilità di conseguire l'assunzione e, quindi, quale speranza di un guadagno futuro che, al contrario, le sarebbe spettato in termini di ragionevole certezza in ragione della proposta contrattuale già trasmessa al ricorrente da parte del
. Invero, secondo recente giurisprudenza d legittimità: “Qualora l'evento di danno CP_4 sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal
(mancato) risultato stesso (…), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l'equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di "possibilità" possa indurre a conclusioni diverse” (Cass. 5641/2018).
Esula infine dal presente giudizio l'assenza del ricorrente dal servizio a partire dal settembre 2021, irrilevante ai fini del diritto all'aspettativa non retribuita, in mancanza di ulteriori elementi non dedotti dal . CP_1
In definitiva, il ricorso dev'essere accolto nei predetti limiti, assorbite le questioni non espressamente trattate.
5 Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (cause di lavoro fino ad € 5.200) e all'attività processuale svolta, esclusa la fase istruttoria perché non espletata, vanno poste a carico di parte resistente, ridotte del 30 % in ragione della soccombenza parziale di parte ricorrente.>>
3. La sentenza è stata impugnata da entrambe le parti, in via principale dal docente e in via incidentale dal . CP_1
In estrema sintesi:
3.1 ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui non sono stati liquidati Parte_1 interamente i danni da perdita di chance per come richiesti ( 26.000 euro) e non è stato riconosciuto il maggiore punteggio che avrebbe maturato espletando l'incarico al conservatorio.
ne ha chiesto ,invece, l'integrale riforma sostenendo: Controparte_5
-che il Tribunale ha male interpretato l'art. 18, c.3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola del 29/11/2007 e dell'art. 69 DRP n. 3/1957. E ciò in quanto l'art. 18 cit. prevede che il docente può richiedere di usufruire dell'aspettativa (per realizzare una diversa attività lavorativa) solo per “un anno scolastico”, che non va inteso come durata massima del periodo di aspettativa ( 12 mesi), ma come durata massima dell'anno scolastico in corso. Ne consegue che nella specie , essendo l'anno scolastico 2021/22 quello in cui è intervenuta la richiesta in oggetto, correttamente il Dirigente scolastico ha riconosciuto l'aspettativa fino alla conclusione dell'anno scolastico corrente e dunque fino al 31/08/2022;
-che, in ogni caso, l'insussistenza di una condotta illecita dell'Amministrazione si evincerebbe anche dall'ulteriore la circostanza che a seguito del provvedimento di concessione del 14.3.2022, il ricorrente, in data 15 marzo 2022 ha fatto pervenire un'espressa rinuncia all'aspettativa concessa, formulando una nuova richiesta di aspettativa a partire dal 18 marzo 2022. Tale rinuncia avrebbe comunque impedito al ricorrente di fruire dell'aspettativa concessa e il risarcimento del danno non sarebbe pertanto dovuto laddove gli effetti dannosi siano riferibili esclusivamente alla deliberata scelta del ricorrente medesimo.
4. La Corte ha disposto la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art.127 ter cpc e all'esito dell'acquisizione delle note scritte, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
5. Entrambi gli appelli vanno respinti.
6 6.Iniziando l'esame da quello incidentale del , per evidenti ragioni di ordine logico-giuridico, CP_2
è dirimente rilevare che se è vero che il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto che il danno lamentato dal ricorrente fosse riconducibile alla concessione parziale dell'aspettativa intervenuta con provvedimento del 14.3.2022 ( con cui il dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo
Diodato Borrelli di Santa Severina, ha accolto la richiesta di aspettativa per il solo periodo dall'15.3.2022 al 31.8.2022 (all. 9 res.); in realtà, nella prospettazione del ricorrente e in base agli esiti documentali, il provvedimento con cui è stato autorizzato il periodo di aspettativa dal 18 marzo al 31 agosto 2022, è stato sostanzialmente caducato.
Pa
Tant'è che la Preside ha provveduto in data 29 marzo 2022, sulla successiva istanza che il prof. ha presentato il 15 marzo 2022( dopo avere rinunciato all'aspettativa concessagli dal 18 marzo al
31 agosto di quell'anno) e l'ha accolta applicando l'art. 23 bis cit., con decorrenza dal 30 marzo
(anziché dal 18), tuttavia quando si era verificata la decadenza dall'accettazione dell'incarico ( 23 marzo).
Ora, non sono state allegate e tanto meno provate situazioni giustificative del ritardo con cui si è provveduto, sicchè la perdita dell'incarico non può che ascriversi all'amministrazione.
E d'altra parte, che tale allegazione e prova fosse necessaria per potere escludere la responsabilità Pa risarcitoria, emerge anche considerato che il prof. ha indicato quale inizio del periodo dell'aspettativa il 18 marzo 2022, per cui era obbligo dell'amministrazione di fornire una risposta in tempi utili che non possono che essere anteriori al termine dal quale sarebbe dovuta decorrere l'aspettativa.
7.Passando all'appello del docente, è sufficiente rilevare al fine di disattenderlo, che :
-i danni patrimoniali da perdita di chance, ossia dalla perdita dell'incarico presso il conservatorio di
Matera, sono stati già riconosciuti e liquidati nella misura corrispondente alla differenza tra quello che il ricorrente avrebbe percepito con l'incarico al conservatorio e quello che nello stesso periodo ha comunque percepito svolgendo la sua attività di docente presso l'istituto scolastico Diodato
Borrelli;
-Il punteggio maggiore non gli spetta perché presupposto indispensabile per la sua attribuzione è
l'effettivo e (non già il potenziale) espletamento dell'incarico.
8. Conclusivamente, la sentenza va confermata.
9. La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
7 10. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 16/06/2023 nonché sull'appello incidentale del , avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 150/2023 , pubblicata in data 23/02/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese del grado;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.4.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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