TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 26/09/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 173/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 173 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Tortolì presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Luca Mameli, che la rappresenta e difende, come da mandato in calce all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5
(c.f. ), (c.f. ), CP_5 C.F._6 Controparte_6 C.F._7
fu , fu fu , Controparte_7 CP_8 CP_9 Per_1 CP_10 Per_1 CP_11
, , , fu , CP_12 Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16 Per_2
fu fu , fu CP_17 CP_12 CP_18 Per_2 Controparte_19 Per_3 [...]
fu fu (c.f. ), CP_20 Per_4 CP_21 Per_4 CP_22 C.F._8
(c.f. ), (c.f. ), CP_23 C.F._9 CP_24 C.F._10
fu e fu CP_25 Controparte_26 CP_27 CP_15 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (note di precisazione delle conclusioni):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
pagina 1 di 5 1-) accertare i fatti come descritti in premessa e per l'effetto dichiarare nata a [...]
Gairo (NU), il 26.10.1966, residente a [...], codice fiscale
, proprietaria degli immobili: C.F._1
A-) terreno agricolo, pascolo, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21, Particella
329, superficie 11 are e 50 ca, reddito dominicale € 0,59, reddito agrario € 0,53;
B-) terreno agricolo, pascolo, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21, Particella
330, superficie 12 are e 50 ca, reddito dominicale € 0,65, reddito agrario € 0,58;
C-) terreno agricolo, pascolo cespugliato, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21,
Particella 332, superficie 24 are e 25 ca, reddito dominicale € 0,25 reddito agrario € 0,13;
D-) terreno agricolo, pascolo cespugliato, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21,
Particella 333, superficie 12 are e 10 ca, reddito dominicale € 0,12, reddito agrario € 0,06;
E-) terreno agricolo, pascolo cespugliato, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21,
Particella 334, superficie 08 are e 75 ca, reddito dominicale € 0,09, reddito agrario € 0,05;
F-) terreno agricolo, pascolo cespugliato, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21,
Particella 867, superficie 02 are e 26 ca, reddito dominicale € 0,02, reddito agrario € 0,01;
G-) terreno agricolo, pascolo cespugliato, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21,
Particella 869, superficie 16 are e 64 ca, reddito dominicale € 0,17, reddito agrario € 0,09;
H-) terreno agricolo, pascolo cespugliato, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21,
Particella 872, superficie 12 are e 29 ca, reddito dominicale € 0,13, reddito agrario € 0,06;
I-) terreno agricolo, pascolo cespugliato, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21,
Particella 874, superficie 11 are e 46 ca, reddito dominicale € 0,12, reddito agrario € 0,06;
L-) terreno agricolo, pascolo cespugliato, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21,
Particella 876, superficie 17 are e 16 ca, reddito dominicale € 0,18, reddito agrario € 0,09;
2-) Ordinare al Conservatore dei R.R.I.I. di Nuoro le opportune trascrizioni e volturazioni.
3-) vinte spese e gli onorari di lite, oltre accessori come per legge in caso di resistenza.
Il sottoscritto avvocato dichiara di rinunciare al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica previste dall'art. 190 c.p.c.”.
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in agro di Gairo in località “Scala e
Murtas”, e distinti al Catasto Terreni del Comune di Gairo al foglio 21, particelle 329, 330, 332, 333,
334, 867, 869, 872, 874 e 876. pagina 2 di 5 L'attrice ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre vent'anni, dal 1995 ad oggi, che la stessa ha provveduto a recintare, apponendovi dei cancelli con lucchetti, a coltivare a orto, raccogliendo i frutti di stagione, a lavorare la terra, a tagliare e raccogliere la legna.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attrice per oltre vent'anni, almeno dall'anno 1995.
pagina 3 di 5 Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini (dichiarazioni dei testi e , rese Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 15 maggio 2025).
I testi hanno riferito che, almeno da trent'anni (dall'anno 1995, teste ), l'attrice ha Testimone_2 utilizzato in via esclusiva, per scopi agricoli, un terreno sito in Gairo, in località “Scala e Murtas”, dell'estensione di circa un ettaro e mezzo o due (teste ). Tes_1
Gli stessi hanno saputo riferire che il terreno è recintato con rete agropastorale e paletti in cemento, con un cancello in ferro, chiuso con catena e lucchetto, per averla vista aprire e chiudere con le chiavi. Il teste ha riferito di avere sempre conosciuto il terreno recintato, pur non avendo visto chi ha Tes_2 materialmente collocato la recinzione. Il teste ha riferito di essere a conoscenza del fatto che il Tes_1 terreno apparteneva al padre dell'attrice, , e che, all'epoca, il terreno era recintato su Persona_5 tutti i lati e che l'attrice ha completato la recinzione da circa 15/20 anni.
Gli stessi hanno riferito di avere visto, nel periodo considerato, l'attrice coltivare il terreno, anche con l'aiuto di familiari (marito) e di operai, nonché di averla vista mettere a dimora l'orto e raccogliere i frutti, precisando che nel terreno sono presenti piante di albicocche, ulivi e peschi. Il teste ha Tes_2 riferito che l'attrice, come gli altri proprietari vicini, utilizza l'acqua proveniente da una sorgente, che la stessa raccoglie in un vascone, nonché di avere visto qualche operaio, da lei incaricato, recarsi nel terreno per curarlo, quando la stessa non si trova a Gairo, come riferito anche dal teste , per avere Tes_1 visto un trattorista preparare il terreno. Il teste ha precisato che l'attrice abita in Toscana e Tes_2 rientra tutti gli anni in Sardegna, riferendo di vederla spesso soprattutto nel periodo della raccolta delle olive.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili da parte dell'attrice e di avere visto solo lei utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con la stessa, in quanto compaesani e per la loro conoscenza dei luoghi oggetto di causa, in quanto proprietari di terreni nella stessa località (teste
, il quale ha riferito di essere proprietario di un terreno che dista circa 300 metri in linea Testimone_1
d'aria da quello dell'attrice e di frequentare la zona sin da ragazzo, dove si recava con suo padre e sua sorella presso un podere, poi, dallo stesso ereditato;
teste , il quale ha riferito che la sua Testimone_2
pagina 4 di 5 famiglia è proprietaria di un terreno, che apparteneva a sua nonna, e che dista circa 400 metri in linea d'aria da quello dell'attrice).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione per averli posseduti dall'anno
1995 ad oggi.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara che (c.f. Parte_1
) è divenuta proprietaria degli immobili siti in agro di Gairo e distinti al C.F._1
Catasto Terreni del Comune di Gairo al foglio 21, particella 329 (pascolo), 330 (seminativo), 332
(pascolo cespugliato), 333 (pascolo cespugliato), 334 (pascolo cespugliato), 867 (porzione AA seminativo;
porzione AB pascolo cespugliato), 869 (porzione AA seminativo;
porzione AB pascolo cespugliato), 872 (pascolo cespugliato), 874 (pascolo cespugliato) e 876 (pascolo cespugliato).
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 settembre 2025. CP_28
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 173 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Tortolì presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Luca Mameli, che la rappresenta e difende, come da mandato in calce all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5
(c.f. ), (c.f. ), CP_5 C.F._6 Controparte_6 C.F._7
fu , fu fu , Controparte_7 CP_8 CP_9 Per_1 CP_10 Per_1 CP_11
, , , fu , CP_12 Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16 Per_2
fu fu , fu CP_17 CP_12 CP_18 Per_2 Controparte_19 Per_3 [...]
fu fu (c.f. ), CP_20 Per_4 CP_21 Per_4 CP_22 C.F._8
(c.f. ), (c.f. ), CP_23 C.F._9 CP_24 C.F._10
fu e fu CP_25 Controparte_26 CP_27 CP_15 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (note di precisazione delle conclusioni):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
pagina 1 di 5 1-) accertare i fatti come descritti in premessa e per l'effetto dichiarare nata a [...]
Gairo (NU), il 26.10.1966, residente a [...], codice fiscale
, proprietaria degli immobili: C.F._1
A-) terreno agricolo, pascolo, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21, Particella
329, superficie 11 are e 50 ca, reddito dominicale € 0,59, reddito agrario € 0,53;
B-) terreno agricolo, pascolo, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21, Particella
330, superficie 12 are e 50 ca, reddito dominicale € 0,65, reddito agrario € 0,58;
C-) terreno agricolo, pascolo cespugliato, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21,
Particella 332, superficie 24 are e 25 ca, reddito dominicale € 0,25 reddito agrario € 0,13;
D-) terreno agricolo, pascolo cespugliato, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21,
Particella 333, superficie 12 are e 10 ca, reddito dominicale € 0,12, reddito agrario € 0,06;
E-) terreno agricolo, pascolo cespugliato, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21,
Particella 334, superficie 08 are e 75 ca, reddito dominicale € 0,09, reddito agrario € 0,05;
F-) terreno agricolo, pascolo cespugliato, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21,
Particella 867, superficie 02 are e 26 ca, reddito dominicale € 0,02, reddito agrario € 0,01;
G-) terreno agricolo, pascolo cespugliato, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21,
Particella 869, superficie 16 are e 64 ca, reddito dominicale € 0,17, reddito agrario € 0,09;
H-) terreno agricolo, pascolo cespugliato, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21,
Particella 872, superficie 12 are e 29 ca, reddito dominicale € 0,13, reddito agrario € 0,06;
I-) terreno agricolo, pascolo cespugliato, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21,
Particella 874, superficie 11 are e 46 ca, reddito dominicale € 0,12, reddito agrario € 0,06;
L-) terreno agricolo, pascolo cespugliato, distinto al catasto terreni del Comune di Gairo al Foglio 21,
Particella 876, superficie 17 are e 16 ca, reddito dominicale € 0,18, reddito agrario € 0,09;
2-) Ordinare al Conservatore dei R.R.I.I. di Nuoro le opportune trascrizioni e volturazioni.
3-) vinte spese e gli onorari di lite, oltre accessori come per legge in caso di resistenza.
Il sottoscritto avvocato dichiara di rinunciare al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica previste dall'art. 190 c.p.c.”.
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in agro di Gairo in località “Scala e
Murtas”, e distinti al Catasto Terreni del Comune di Gairo al foglio 21, particelle 329, 330, 332, 333,
334, 867, 869, 872, 874 e 876. pagina 2 di 5 L'attrice ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre vent'anni, dal 1995 ad oggi, che la stessa ha provveduto a recintare, apponendovi dei cancelli con lucchetti, a coltivare a orto, raccogliendo i frutti di stagione, a lavorare la terra, a tagliare e raccogliere la legna.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attrice per oltre vent'anni, almeno dall'anno 1995.
pagina 3 di 5 Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini (dichiarazioni dei testi e , rese Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 15 maggio 2025).
I testi hanno riferito che, almeno da trent'anni (dall'anno 1995, teste ), l'attrice ha Testimone_2 utilizzato in via esclusiva, per scopi agricoli, un terreno sito in Gairo, in località “Scala e Murtas”, dell'estensione di circa un ettaro e mezzo o due (teste ). Tes_1
Gli stessi hanno saputo riferire che il terreno è recintato con rete agropastorale e paletti in cemento, con un cancello in ferro, chiuso con catena e lucchetto, per averla vista aprire e chiudere con le chiavi. Il teste ha riferito di avere sempre conosciuto il terreno recintato, pur non avendo visto chi ha Tes_2 materialmente collocato la recinzione. Il teste ha riferito di essere a conoscenza del fatto che il Tes_1 terreno apparteneva al padre dell'attrice, , e che, all'epoca, il terreno era recintato su Persona_5 tutti i lati e che l'attrice ha completato la recinzione da circa 15/20 anni.
Gli stessi hanno riferito di avere visto, nel periodo considerato, l'attrice coltivare il terreno, anche con l'aiuto di familiari (marito) e di operai, nonché di averla vista mettere a dimora l'orto e raccogliere i frutti, precisando che nel terreno sono presenti piante di albicocche, ulivi e peschi. Il teste ha Tes_2 riferito che l'attrice, come gli altri proprietari vicini, utilizza l'acqua proveniente da una sorgente, che la stessa raccoglie in un vascone, nonché di avere visto qualche operaio, da lei incaricato, recarsi nel terreno per curarlo, quando la stessa non si trova a Gairo, come riferito anche dal teste , per avere Tes_1 visto un trattorista preparare il terreno. Il teste ha precisato che l'attrice abita in Toscana e Tes_2 rientra tutti gli anni in Sardegna, riferendo di vederla spesso soprattutto nel periodo della raccolta delle olive.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili da parte dell'attrice e di avere visto solo lei utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con la stessa, in quanto compaesani e per la loro conoscenza dei luoghi oggetto di causa, in quanto proprietari di terreni nella stessa località (teste
, il quale ha riferito di essere proprietario di un terreno che dista circa 300 metri in linea Testimone_1
d'aria da quello dell'attrice e di frequentare la zona sin da ragazzo, dove si recava con suo padre e sua sorella presso un podere, poi, dallo stesso ereditato;
teste , il quale ha riferito che la sua Testimone_2
pagina 4 di 5 famiglia è proprietaria di un terreno, che apparteneva a sua nonna, e che dista circa 400 metri in linea d'aria da quello dell'attrice).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione per averli posseduti dall'anno
1995 ad oggi.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara che (c.f. Parte_1
) è divenuta proprietaria degli immobili siti in agro di Gairo e distinti al C.F._1
Catasto Terreni del Comune di Gairo al foglio 21, particella 329 (pascolo), 330 (seminativo), 332
(pascolo cespugliato), 333 (pascolo cespugliato), 334 (pascolo cespugliato), 867 (porzione AA seminativo;
porzione AB pascolo cespugliato), 869 (porzione AA seminativo;
porzione AB pascolo cespugliato), 872 (pascolo cespugliato), 874 (pascolo cespugliato) e 876 (pascolo cespugliato).
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 settembre 2025. CP_28
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili