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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1367/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. N. 1367 /2021 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Buondonno, giusta mandato Parte_1 allegato all'atto di citazione
Attore contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Paita, giusta mandato allegato CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, 1. accertare e dichiarare il diritto dell'attore a riottenere dalla convenuta l'importo di €
CP_1 116.114,51 di cui alla parte narrativa, in ragione e forza dell'art. 1950, cod. civ. e, per l'effetto, condannare la a
CP_1 pagare l'indicata somma al maggiorata degli interessi legali fino al dì del soddisfo;
Parte_1 2. accertare e dichiarare il diritto dell'attore a riottenere dalla convenuta l'importo di €
CP_1 67.557,00 in ragione delle causali espresse nel presente atto e, per l'effetto, condannare la a pagare l'indicata
CP_1 somma, con eventuale rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al dì del soddisfo;
3. comunque, accertare e dichiarare il diritto dell'attore a riottenere dalla convenuta la somma
CP_1 complessiva di € 183.671,51, versata in favore della convenuta stessa, in forza e ragione dei motivi dedotti in parte narrativa e dalla medesima convenuta indebitamente trattenuta, e/o, e, per l'effetto, condannare la convenuta
CP_1 a restituire all'attore la stessa somma come sopra determinata e ad oggi indebitamente dalla stessa trattenuta.
[...] Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze difensive distraende.”
Parte convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile ed opportuna declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis, rigettare tutte le richieste di parte attrice a qualsiasi titolo avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o compensate ex lege e/o giusta remissione di debito;
con vittoria delle spese di lite.”
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, conveniva in giudizio Parte_1 al fine di ottenere la restituzione della somma complessiva di Euro 183.671,51 versata CP_1 alla convenuta tra il 2008 e il 2018.
A sostegno della domanda avanzata, l'attore allegava di avere intrattenuto con la sig.ra una CP_1 stabile relazione sentimentale, sfociata sin da subito in una convivenza more uxorio dal 2008 al 2015 e nell'ambito della quale avrebbe corrisposto alla propria compagna la somma complessiva di Euro
183.671,51, secondo le seguenti modalità:
a) quanto ad Euro 116.144,51, versati nel 2013 per l'estinzione anticipata del mutuo ipotecario contratto dalla sig.ra per l'acquisto dell'abitazione alla medesima intestata e in cui il nucleo CP_1 familiare viveva, oltre ad Euro 23.762,19 quali rate del mutuo corrisposte in precedenza dall'attore dal
2008 al 2013;
b) quanto ad Euro 25.000,00 per un prelievo eseguito da controparte in data 3.6.2013 quali somme utilizzate dalla convenuta per saldare interventi edili eseguiti all'interno dell'immobile citato, nonché
l'ulteriore importo di Euro 11.450,81 per illegittimi prelievi eseguiti tra il gennaio 2016 e l'agosto 2018 dalla dal c/c n. 27798494 acceso presso Poste Italiane S.p.a. e cointestato tra i due conviventi, CP_1 nonostante la relazione sentimentale si fosse già interrotta e in quanto riguardanti somme riferibili esclusivamente all'attore; c) quanto ad Euro 7.344,00 quali rate versate per il finanziamento concesso alla per l'acquisto CP_1 nel 2011 dell'autovettura Alfa Romeo- Giulietta tg EH 752CK, eseguito tramite addebito delle relative rate sul conto corrente cointestato citato e riconducibile – pro quota- ai risparmi di pertinenza esclusiva dell'attore.
In diritto il sig. allegava che tali somme non potevano rientrare nell'ambito delle Parte_1 obbligazioni naturali previste dall'art. 2034 c.c. in quanto non proporzionate né alle proprie condizioni economiche né ai bisogni dell'ex compagna e in ogni caso non strettamente necessarie a far fronte alle spese del ménage familiare, già sostenute quotidianamente dall'attore attingendo ai propri risparmi ed essendo addebitate direttamente sul conto corrente cointestato tra i conviventi.
L'attore infine allegava corrispondenza telefonica da cui sarebbe emerso quanto meno la non contestazione di controparte riguardo ad un credito per l'importo di Euro 60.000,00 che la si CP_1 era resa disponibile a versare al a saldo e stralcio e tacitazione di ogni pretesa. Parte_1
Sulla base di tali premesse l'attore formulava domanda di condanna di regresso ai sensi dell'art 1950
c.c. per la somma di Euro 116.144,51, avendo prestato fideiussione in favore dell'ex compagna per il contratto di mutuo ipotecario ed avendo estinto tale mutuo nell'esclusivo interesse della medesima, nonché domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. per i restanti importi, oltre a interessi e rivalutazione. L'attore presentava altresì ricorso per sequestro conservativo nel corso del presente giudizio, ma con ordinanza del 17.12.2021 il GI rigettava la domanda cautelare, non ritenendo integrato il requisito del periculum in mora.
Costituitasi in giudizio, contestava integralmente le domande avversarie, evidenziando CP_1 come i pagamenti eseguiti da controparte per il mutuo ipotecario gravante sull'immobile costituente abitazione dell'intero nucleo familiare non fossero ripetibili, ai sensi dell'art. 2034 c.c.
Il mutuo gravava infatti- alla data in cui la convivenza era iniziata- su un immobile di esclusiva pagina 2 di 8 proprietà della in cui il aveva vissuto per otto anni (dal 2008 al 2015), senza CP_1 Parte_1 sostenerne le spese, interamente a carico della compagna.
L'estinzione del mutuo non poteva quindi considerarsi come un mero prestito, ma frutto della libera volontà dell'attore di contribuire ai bisogni della nuova famiglia e, a conferma di tali circostanze, veniva depositata una scrittura privata, sottoscritta dallo stesso nel Natale 2019, in cui egli Parte_1 rinuncia espressamente alla restituzione del denaro utilizzato per il mutuo.
In relazione alle domande riferibili ai prelievi eseguiti sul conto cointestato, contestava che la somma di
Euro 25.000,00 fosse stata da lei prelevata per le causali indicate da controparte e rilevava che i successivi prelievi eseguiti anche dopo la rottura del rapporto sentimentale, erano stati eseguiti con il consenso dell'attore. Diversamente da quanto evidenziato da controparte, inoltre, l'autovettura Alfa Romeo- Giulietta tg EH
752CK era stata formalmente intestata alla convenuta, al solo fine di godere di agevolazioni legate all'alluvione del 2010, in quanto residente all'interno di uno dei Comuni colpiti dall'evento, per essere tuttavia utilizzata esclusivamente dal sicché doveva ritenersi infondata anche la domanda di Parte_1 ripetizione delle somme depositate sul conto corrente cointestato e utilizzate per estinguere il relativo finanziamento.
La evidenziava in ogni caso di aver contribuito economicamente alla vita della coppia e di CP_1 aver effettuato pagamenti anche a favore dell'attore, dimostrando una reciproca gestione delle finanze.
Richiamava l'art. 2034 c.c., in tema di obbligazioni naturali, rilevando che il contributo economico di uno dei conviventi non sarebbe stato ripetibile, in quanto rientrante nelle spese di gestione del ménage familiare.
La convenuta ribadiva in ogni caso l'intervenuta remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c. contenuta nel documento sottoscritto dall'ex compagno nel dicembre 2019, in cui egli dichiarava di rinunciare espressamente alla restituzione delle somme utilizzate per l'estinzione del mutuo.
In conclusione, le domande avversarie avrebbero dovuto essere rigettate, in quanto infondate e comunque non essendo ripetibili le somme versate da controparte, ai sensi dell'art. 2034 c.c. e dell'art. 1236 c.c.
La causa veniva istruita mediante escussione dei testi indicati dalle parti e CTU calligrafica sul documento n. 3 allegato dalla convenuta, per poi essere trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande svolte dall'attore sono solo parzialmente fondate e devono quindi essere accolte nei limiti di seguito indicati.
A tal fine occorre distinguere, da un lato, (a) le domande di condanna alla restituzione delle somme versate dal per estinguere il contratto di mutuo intestato alla convenuta/per il finanziamento Parte_1 relativo all'autovettura e, dall'altro, (b), le domande riguardanti la richiesta di condanna alla restituzione (rectius risarcimento del danno in misura pari alle) delle somme illegittimamente prelevate dalla convenuta dal conto corrente cointestato tra le parti, ma riferibili al solo attore.
a. Sulle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c.
Nella giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai consolidato l'orientamento per cui le attribuzioni patrimoniali intervenute tra conviventi more uxorio, nell'ambito dello svolgimento della vita familiare, vanno qualificate alla stregua di adempimento di obbligazioni naturali, con conseguente impossibilità pagina 3 di 8 di ripetere quanto corrisposto ex art. 2034 c.c., con l'unico limite della sproporzione tra l'entità dell'attribuzione patrimoniale e la situazione concreta in cui si svolge la convivenza more uxorio.
Opera, dunque, la soluti retentio a condizione che la prestazione patrimoniale risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (si veda, ex multis, Cass. n. 3713/2003).
La sussistenza di un rapporto di convivenza tra le parti non quindi è sufficiente a fondare e rendere plausibile la tesi secondo la quale si tratterebbe di una attribuzione patrimoniale adempitiva di un'obbligazione naturale: quest'ultima, infatti, consiste in una elargizione fatta con riguardo al particolare legame esistente tra le parti e, proprio perché non costituisce una donazione in senso stretto soggetta al requisito di forma prescritto dalla legge, deve rispettare il carattere della proporzionalità, da determinarsi in considerazione della posizione sociale delle parti e delle potenzialità economiche di colui che la pone in essere.
Parimenti, per quanto rilevante in parte qua, la giurisprudenza di legittimità ha confermato che “in tema di regolazione dei rapporti patrimoniali in una convivenza more uxorio, la parte che risulta disporre di un reddito elevato e che compie una dazione di denaro al convivente che risulti privo di reddito proprio, adempie a un dovere morale e sociale ai sensi dell'art. 2034 c.c. in quanto, in tema di convivenza fuori dal vincolo di coniugio, la nozione di famiglia non deve limitarsi alle sole nozioni basate sul matrimonio, ma può comprendere anche altri legami familiari di fatto (quali, come nel caso di specie, una stabile convivenza tra due persone) che devono essere compresi tra le formazioni sociali nelle quali si deve ricondurre ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire, ex art. 2 Cost., il libero sviluppo della persona umana” (Cass. n. 1277/2014). Ciò in quanto “le unioni di fatto, nelle quali alla presenza di significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale si associa l'assenza di una completa e specifica regolamentazione giuridica…costituiscano il terreno fecondo sul quale possono germogliare e svilupparsi quei doveri dettati dalla morale sociale, dalla cui inosservanza discende un giudizio di riprovazione ed al cui spontaneo adempimento consegue l'effetto della "soluti retentio", così come previsto dall'art. 2034 c.c.” (Cass. cit.).
I doveri morali e sociali trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio e refluiscono quindi sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza (Cass. n. 60/1969; Cass. n. 285/1989; Cass. n. 3713/2003; Cass. n.11330/2009).
Ricostruite in tali termini le premesse in diritto, applicando tali principi al caso di specie e per quanto attiene alla qualificazione dei pagamenti eseguiti dall'attore e riferibili al contratto di mutuo ipotecario gravante sull'abitazione in cui la coppia ha vissuto durante l'intera storia sentimentale, non può prescindersi, nell'esaminare la ricorrenza o meno di un adempimento effettuato in virtù di doveri sociali e morali, dall'ambiente socio economico cui appartengono le parti, nonché da un esame della concreta situazione in cui i pretesi adempimenti risultano effettuati.
Ebbene, si osserva come nel caso di specie non possa essere condivisa la tesi sostenuta dalla convenuta riguardo alla natura di tali pagamenti come irripetibili in quanto riconducibili all'art. 2034 c.c.
A tal fine non è stato in alcun modo provata la proporzionalità di tali elargizioni, atteso che la provvista utilizzata dal per estinguere il mutuo derivava dalla cessione di un immobile al medesimo Parte_1 intestato, mentre lo stipendio mensile risultante dagli estratti conto versati in atti è pari a circa Euro
2.500,00 mensili, sicché appare arduo sostenere che il pagamento in unica soluzione di Euro pagina 4 di 8 116.144,51 nel 2013 (a distanza di sei anni dall'inizio della convivenza) fosse proporzionato alle condizioni economiche dell'attore, il quale solo grazie alla cessione di un immobile di sua proprietà è stato in grado di ottenere la provvista necessaria a tale operazione.
Ferme tali precisazioni, deve tuttavia rilevarsi come tali somme siano oggetto di specifica dichiarazione sottoscritta dall'attore, con cui il medesimo ha espressamente “rinunciato alla restituzione dei soldi del mutuo estinto in favore di e dichiaro di non avere nulla a pretendere da CP_1 CP_1
(cfr. doc. 3 convenuta).
[...]
Come noto, ai sensi dell'art. 1236 c.c. la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligo quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare”
Si tratta di un istituto che consente al creditore di rinunciare al proprio diritto di credito, determinando così l'estinzione dell'obbligazione, mediante un atto unilaterale avente natura negoziale recettizia e neutro quoad causam (con conseguente irrilevanza dell'assenza di vantaggi per il creditore) e non soggetto a particolari requisiti di forma nemmeno ad probationem, che non richiede alcuna accettazione da parte del debitore.
E' cioè sufficiente che il creditore comunichi la sua volontà di rimettere il debito perché questa diventi efficace, a meno che il debitore stesso non dichiari, entro un termine ragionevole, di non voler approfittare della rinuncia e tuttavia, una volta comunicata al debitore, la remissione non può essere revocata unilateralmente dal creditore: il debito si estingue definitivamente, salvo il caso in cui il debitore stesso dichiari di non voler approfittare della rinuncia.
Tanto premesso, il doc. 3 allegato dalla convenuta in sede di comparsa di risposta costituisce a tutti gli effetti una remissione espressa del debito con conseguente estinzione dell'obbligazione.
Tale documento– in disparte gli esiti della CTU grafologica disposta in corso di causa al fine precipuo di tentare la conciliazione tra le parti e che ha confermato la genuinità della firma ivi apposta- non è stato tempestivamente disconosciuto, né quanto al contenuto, né quanto alla sottoscrizione, dal alla prima difesa utile (udienza del 16.12.2021, pur a fronte della produzione in giudizio Parte_1 risalente al 14.10.2021).
Anche nel corso dell'udienza fissata al 16.12.2021 per provvedere sulla richiesta di sequestro conservativo, nonostante la difesa della convenuta si sia opposta alla concessione della misura cautelare in ragione del doc. 3 (si veda verbale di udienza), la difesa dell'attore non ha in alcun modo preso posizione su un documento tanto importante ai fini della decisione della causa.
Sul punto, deve ribadirsi che il disconoscimento della scrittura privata costituisce un onere per la parte contro cui tale scrittura venga prodotta, atteso che l'effetto del mancato adempimento di questo onere è il riconoscimento tacito della scrittura: pertanto, il termine della prima udienza o della prima risposta successiva alla produzione, entro cui il disconoscimento può essere effettuato a norma dell'art. 215, n.
2) c.p.c., ha carattere perentorio e non è, quindi, prorogabile da parte del giudice (Cass. n. 9159/2002).
L'eccezione di tardività del disconoscimento è in ogni caso rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura.
Essa, di conseguenza, è logicamente incompatibile con l'istanza di verificazione che ne costituisce implicita rinuncia (Cass. n. 23636/2019; Cass. n. 10147/2011).
pagina 5 di 8 In tale contesto, considerata l'istanza di verificazione proveniente dalla convenuta, è stata disposta la
CTU grafologica, i cui esiti hanno poi confermato la riconducibilità della sottoscrizione al Parte_1 sebbene il medesimo in sede di I memoria ne abbia contestato anche la genuinità.
Le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte attrice sono state puntualmente oggetto di riscontro da parte dell'ausiliario, che ha precisato come non sia possibile dimostrare se sia o meno intervenuto l'abusivo riempimento del foglio.
Prive di pregio si sono inoltre rivelate le contestazioni riguardanti l'ipotetico abusivo riempimento del foglio (bianco segno) da parte di terzi, che avrebbero provveduto a utilizzare la sottoscrizione del già presente sul foglio per poi apporvi la dichiarazione di remissione del debito scritta con Parte_1
l'ausilio di un computer.
Come di seguito sarà approfondito, infatti, anche a seguito della rottura del rapporto sentimentale nel dicembre 2015, l'istruttoria orale, oltre ad aver specificato le circostanze in cui la scrittura privata sarebbe pervenuta alla convenuta (crf. udienza del 29.6.2023), ha confermato che i due ex conviventi abbiano continuato a mantenere i contatti telefonici stabilmente e che da entrambi le parti siano intervenuti tentativi di mantenere fermo tale legame.
Circostanze che trovano conferma peraltro nell' (altrimenti) ingiustificabile scelta dell'attore di mantenere acceso il conto corrente cointestato con la controparte, su cui mensilmente veniva accreditato il proprio stipendio anche a distanza di oltre due anni dalla rottura e nei continui contatti telefonici e richieste di assistenza quotidiana provenienti dalla convenuta, nonostante il Parte_1 avesse nel frattempo intrattenuto una relazione sentimentale con un'altra donna (si veda deposizione teste , udienza del 29.6.2023). Testimone_1
La domanda di restituzione delle somme versate a titolo di estinzione anticipata del mutuo ipotecario e delle rate versate tra il 2008 e il 2013 deve quindi essere respinta, avendo il espressamente Parte_1 rinunciato alla loro restituzione.
In tale contesto, l'istruttoria orale ha solo confermato che la fosse consapevole dell'obbligo di CP_1 restituzione delle somme ricevute dall'ex compagno per estinguere il mutuo, ma ciò accadeva in un momento antecedente la data in cui la dichiarazione dell'attore sarebbe pervenuta all'attrice, al pari delle conversazioni telefoniche prodotte in atti.
Parimenti da rigettare è l'ulteriore domanda di restituzione dell'importo di Euro 7.344,00, quali rate addebitate sul c/c postale n 81333643 cointestato tra le parti e utilizzato per il pagamento delle rate del finanziamento acceso nel 2011 e sino al novembre 2015 per l'acquisto dell'autovettura Alfa Romeo-
Giulietta tg EH 752CK.
In disparte la riconducibilità di tali pagamenti alle obbligazioni naturali nascenti dalla convivenza in corso con la convenuta, nei termini già espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, in quanto somme destinate al ménage familiare (e a cui, evidentemente, ha partecipato la stessa CP_1 risultando le rate addebitate sul conto cointestato su cui venivano accreditati gli stipendi di entrambi i conviventi), si osserva comunque come l'istruttoria orale abbia confermato che, sebbene formalmente intestato alla convenuta, il veicolo sia sempre stato nell'esclusiva disponibilità dell'attore, mentre nel periodo della convivenza la convenuta aveva in uso l'autovettura Fiat Panda di proprietà del compagno. L'acquisto del veicolo in definitiva rientra nell'ambito delle spese sostenute per i bisogni della famiglia e le relative somme devono considerarsi irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c. in quanto proporzionate alle condizioni economiche dell'attore e dei bisogni del nucleo familiare.
La richiesta di restituzione di tale somma deve quindi parimenti essere respinta. pagina 6 di 8 b. Sui prelievi eseguiti dalla convenuta dal conto corrente cointestato.
La domanda attorea trae origine dal rapporto di conto corrente postale n. 81333643 cointestato tra gli ex conviventi sino all'agosto 2018 ed estinto nel dicembre dello stesso anno.
A tal fine si rende opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298 co. 2 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente.
Ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo e gli eventuali prelievi integrano gli estremi di un illecito aquiliano (cfr. tra le altre Cass. n.
77/2018; Cass. n. 26991/2013; Cass. n. 4066/2009), salva l'ipotesi di donazione indiretta.
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto gli estratti conto del rapporto cointestato acceso presso
Poste Italiane S.p.a. dall'inizio della relazione, sino all'estinzione, avvenuta al 20.12.2018.
Ebbene, quanto all'illegittimo prelievo della somma di Euro 25.000,00 dal conto corrente in esame, avvenuto in data 3.6.2013, si osserva come dagli estratti conto allegati sia possibile confermare che il prelievo è stato eseguito con la carta n. 27798494, intestata esclusivamente alla (doc. 10). CP_1
Secondo l'attore, tali somme sarebbero state utilizzate dalla per “i lavori edili per le rifiniture CP_1
e la pavimentazione della sua abitazione nonché per l'acquisto e l'installazione dei pilastri per il cancello automatico, oltre al cancello stesso”. La convenuta, d'altro canto, non ha contestato il prelievo, ma l'utilizzo di tali somme, che sarebbero state destinate a saldare debiti del compagno e non per coprire spese personali.
Ebbene, anzitutto, nonostante la cointestazione del conto corrente su cui sono depositate, le somme in questione sono integralmente riconducibili all'attore, il quale in data 24.5.2013 ha eseguito il versamento della somma di Euro 145.000,00 quale corrispettivo incassato per la vendita di un immobile di sua proprietà, per poi provvedere all'estinzione del mutuo ipotecario intestato alla convenuta in data 3.6.2013 attraverso giroconto di Euro 116.114,51, sicché il residuo importo di Euro
25.000,00 è certamente riferibile al Parte_1
Ferme tali premesse, il prelievo di somme di tale entità da parte della convenuta non può giustificarsi né ai sensi dell'art. 2034 c.c. (anche ritenendo provato l'impiego per i lavori indicati dall'attore, in quanto non proporzionate alle condizioni economiche del medesimo) né in ragione delle circostanze meramente allegate (e non provate) dalla convenuta, secondo cui il prelievo sarebbe avvenuto esclusivamente al fine di estinguere debiti del compagno, sicché la convenuta dovrà dirsi tenuta alla restituzione di tali importi, oltre a interessi e rivalutazione, trattandosi di responsabilità aquiliana, nei termini di seguito esposti.
A partire dal gennaio 2016, inoltre, risulta pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato dal
“doc. 11tris” allegato dall'attore, che su tale conto corrente non siano più pervenuti accrediti riferibili alla convenuta, essendosi la relazione interrotta a dicembre del 2015. Deve quindi, ancora una volta, ritenersi provata (oltre che non contestata) la riconducibilità delle somme ivi depositate dal gennaio
2016 all'agosto 2018 al solo attore, il cui stipendio veniva ancora accreditato sul conto corrente cointestato tra le parti. pagina 7 di 8 La domanda di condanna alla restituzione delle ulteriori somme prelevate dalla convenuta in tale periodo, nonostante l'interruzione (almeno formale) della relazione affettiva, in misura pari ad Euro11.450,81, deve essere accolta, risultando provata l'illiceità della condotta tenuta dalla convenuta e non risultando- per
contro
- alcun animus donandi che giustifichi i citati prelievi e li qualifichi in termini di donazioni indirette (cfr. Cass. n. 4682/2018).
Le spese di lite– tenuto conto della parziale fondatezza della domanda attorea- devono essere compensate per 1/3, mentre per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i., dell'attività difensiva effettivamente svolta e del valore della causa.
Le spese di CTU, già liquidate, sono da porre definitivamente e integralmente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
Accoglie parzialmente le domande svolte da e conseguentemente condanna Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno in misura pari ad Euro 36.450,81 oltre a interessi e rivalutazione dalla
[...] data dei singoli prelievi sino alla data di deposito della sentenza e interessi compensativi dalla sentenza al saldo effettivo;
Rigetta le ulteriori domande svolte da nei confronti di Parte_1 CP_1
Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che si Parte_1 CP_1 liquidano in Euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta, compensando tra le parti le restanti spese di lite;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in La Spezia, in data 22.3.2025
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. N. 1367 /2021 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Buondonno, giusta mandato Parte_1 allegato all'atto di citazione
Attore contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Paita, giusta mandato allegato CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, 1. accertare e dichiarare il diritto dell'attore a riottenere dalla convenuta l'importo di €
CP_1 116.114,51 di cui alla parte narrativa, in ragione e forza dell'art. 1950, cod. civ. e, per l'effetto, condannare la a
CP_1 pagare l'indicata somma al maggiorata degli interessi legali fino al dì del soddisfo;
Parte_1 2. accertare e dichiarare il diritto dell'attore a riottenere dalla convenuta l'importo di €
CP_1 67.557,00 in ragione delle causali espresse nel presente atto e, per l'effetto, condannare la a pagare l'indicata
CP_1 somma, con eventuale rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al dì del soddisfo;
3. comunque, accertare e dichiarare il diritto dell'attore a riottenere dalla convenuta la somma
CP_1 complessiva di € 183.671,51, versata in favore della convenuta stessa, in forza e ragione dei motivi dedotti in parte narrativa e dalla medesima convenuta indebitamente trattenuta, e/o, e, per l'effetto, condannare la convenuta
CP_1 a restituire all'attore la stessa somma come sopra determinata e ad oggi indebitamente dalla stessa trattenuta.
[...] Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze difensive distraende.”
Parte convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile ed opportuna declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis, rigettare tutte le richieste di parte attrice a qualsiasi titolo avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o compensate ex lege e/o giusta remissione di debito;
con vittoria delle spese di lite.”
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, conveniva in giudizio Parte_1 al fine di ottenere la restituzione della somma complessiva di Euro 183.671,51 versata CP_1 alla convenuta tra il 2008 e il 2018.
A sostegno della domanda avanzata, l'attore allegava di avere intrattenuto con la sig.ra una CP_1 stabile relazione sentimentale, sfociata sin da subito in una convivenza more uxorio dal 2008 al 2015 e nell'ambito della quale avrebbe corrisposto alla propria compagna la somma complessiva di Euro
183.671,51, secondo le seguenti modalità:
a) quanto ad Euro 116.144,51, versati nel 2013 per l'estinzione anticipata del mutuo ipotecario contratto dalla sig.ra per l'acquisto dell'abitazione alla medesima intestata e in cui il nucleo CP_1 familiare viveva, oltre ad Euro 23.762,19 quali rate del mutuo corrisposte in precedenza dall'attore dal
2008 al 2013;
b) quanto ad Euro 25.000,00 per un prelievo eseguito da controparte in data 3.6.2013 quali somme utilizzate dalla convenuta per saldare interventi edili eseguiti all'interno dell'immobile citato, nonché
l'ulteriore importo di Euro 11.450,81 per illegittimi prelievi eseguiti tra il gennaio 2016 e l'agosto 2018 dalla dal c/c n. 27798494 acceso presso Poste Italiane S.p.a. e cointestato tra i due conviventi, CP_1 nonostante la relazione sentimentale si fosse già interrotta e in quanto riguardanti somme riferibili esclusivamente all'attore; c) quanto ad Euro 7.344,00 quali rate versate per il finanziamento concesso alla per l'acquisto CP_1 nel 2011 dell'autovettura Alfa Romeo- Giulietta tg EH 752CK, eseguito tramite addebito delle relative rate sul conto corrente cointestato citato e riconducibile – pro quota- ai risparmi di pertinenza esclusiva dell'attore.
In diritto il sig. allegava che tali somme non potevano rientrare nell'ambito delle Parte_1 obbligazioni naturali previste dall'art. 2034 c.c. in quanto non proporzionate né alle proprie condizioni economiche né ai bisogni dell'ex compagna e in ogni caso non strettamente necessarie a far fronte alle spese del ménage familiare, già sostenute quotidianamente dall'attore attingendo ai propri risparmi ed essendo addebitate direttamente sul conto corrente cointestato tra i conviventi.
L'attore infine allegava corrispondenza telefonica da cui sarebbe emerso quanto meno la non contestazione di controparte riguardo ad un credito per l'importo di Euro 60.000,00 che la si CP_1 era resa disponibile a versare al a saldo e stralcio e tacitazione di ogni pretesa. Parte_1
Sulla base di tali premesse l'attore formulava domanda di condanna di regresso ai sensi dell'art 1950
c.c. per la somma di Euro 116.144,51, avendo prestato fideiussione in favore dell'ex compagna per il contratto di mutuo ipotecario ed avendo estinto tale mutuo nell'esclusivo interesse della medesima, nonché domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. per i restanti importi, oltre a interessi e rivalutazione. L'attore presentava altresì ricorso per sequestro conservativo nel corso del presente giudizio, ma con ordinanza del 17.12.2021 il GI rigettava la domanda cautelare, non ritenendo integrato il requisito del periculum in mora.
Costituitasi in giudizio, contestava integralmente le domande avversarie, evidenziando CP_1 come i pagamenti eseguiti da controparte per il mutuo ipotecario gravante sull'immobile costituente abitazione dell'intero nucleo familiare non fossero ripetibili, ai sensi dell'art. 2034 c.c.
Il mutuo gravava infatti- alla data in cui la convivenza era iniziata- su un immobile di esclusiva pagina 2 di 8 proprietà della in cui il aveva vissuto per otto anni (dal 2008 al 2015), senza CP_1 Parte_1 sostenerne le spese, interamente a carico della compagna.
L'estinzione del mutuo non poteva quindi considerarsi come un mero prestito, ma frutto della libera volontà dell'attore di contribuire ai bisogni della nuova famiglia e, a conferma di tali circostanze, veniva depositata una scrittura privata, sottoscritta dallo stesso nel Natale 2019, in cui egli Parte_1 rinuncia espressamente alla restituzione del denaro utilizzato per il mutuo.
In relazione alle domande riferibili ai prelievi eseguiti sul conto cointestato, contestava che la somma di
Euro 25.000,00 fosse stata da lei prelevata per le causali indicate da controparte e rilevava che i successivi prelievi eseguiti anche dopo la rottura del rapporto sentimentale, erano stati eseguiti con il consenso dell'attore. Diversamente da quanto evidenziato da controparte, inoltre, l'autovettura Alfa Romeo- Giulietta tg EH
752CK era stata formalmente intestata alla convenuta, al solo fine di godere di agevolazioni legate all'alluvione del 2010, in quanto residente all'interno di uno dei Comuni colpiti dall'evento, per essere tuttavia utilizzata esclusivamente dal sicché doveva ritenersi infondata anche la domanda di Parte_1 ripetizione delle somme depositate sul conto corrente cointestato e utilizzate per estinguere il relativo finanziamento.
La evidenziava in ogni caso di aver contribuito economicamente alla vita della coppia e di CP_1 aver effettuato pagamenti anche a favore dell'attore, dimostrando una reciproca gestione delle finanze.
Richiamava l'art. 2034 c.c., in tema di obbligazioni naturali, rilevando che il contributo economico di uno dei conviventi non sarebbe stato ripetibile, in quanto rientrante nelle spese di gestione del ménage familiare.
La convenuta ribadiva in ogni caso l'intervenuta remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c. contenuta nel documento sottoscritto dall'ex compagno nel dicembre 2019, in cui egli dichiarava di rinunciare espressamente alla restituzione delle somme utilizzate per l'estinzione del mutuo.
In conclusione, le domande avversarie avrebbero dovuto essere rigettate, in quanto infondate e comunque non essendo ripetibili le somme versate da controparte, ai sensi dell'art. 2034 c.c. e dell'art. 1236 c.c.
La causa veniva istruita mediante escussione dei testi indicati dalle parti e CTU calligrafica sul documento n. 3 allegato dalla convenuta, per poi essere trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande svolte dall'attore sono solo parzialmente fondate e devono quindi essere accolte nei limiti di seguito indicati.
A tal fine occorre distinguere, da un lato, (a) le domande di condanna alla restituzione delle somme versate dal per estinguere il contratto di mutuo intestato alla convenuta/per il finanziamento Parte_1 relativo all'autovettura e, dall'altro, (b), le domande riguardanti la richiesta di condanna alla restituzione (rectius risarcimento del danno in misura pari alle) delle somme illegittimamente prelevate dalla convenuta dal conto corrente cointestato tra le parti, ma riferibili al solo attore.
a. Sulle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c.
Nella giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai consolidato l'orientamento per cui le attribuzioni patrimoniali intervenute tra conviventi more uxorio, nell'ambito dello svolgimento della vita familiare, vanno qualificate alla stregua di adempimento di obbligazioni naturali, con conseguente impossibilità pagina 3 di 8 di ripetere quanto corrisposto ex art. 2034 c.c., con l'unico limite della sproporzione tra l'entità dell'attribuzione patrimoniale e la situazione concreta in cui si svolge la convivenza more uxorio.
Opera, dunque, la soluti retentio a condizione che la prestazione patrimoniale risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (si veda, ex multis, Cass. n. 3713/2003).
La sussistenza di un rapporto di convivenza tra le parti non quindi è sufficiente a fondare e rendere plausibile la tesi secondo la quale si tratterebbe di una attribuzione patrimoniale adempitiva di un'obbligazione naturale: quest'ultima, infatti, consiste in una elargizione fatta con riguardo al particolare legame esistente tra le parti e, proprio perché non costituisce una donazione in senso stretto soggetta al requisito di forma prescritto dalla legge, deve rispettare il carattere della proporzionalità, da determinarsi in considerazione della posizione sociale delle parti e delle potenzialità economiche di colui che la pone in essere.
Parimenti, per quanto rilevante in parte qua, la giurisprudenza di legittimità ha confermato che “in tema di regolazione dei rapporti patrimoniali in una convivenza more uxorio, la parte che risulta disporre di un reddito elevato e che compie una dazione di denaro al convivente che risulti privo di reddito proprio, adempie a un dovere morale e sociale ai sensi dell'art. 2034 c.c. in quanto, in tema di convivenza fuori dal vincolo di coniugio, la nozione di famiglia non deve limitarsi alle sole nozioni basate sul matrimonio, ma può comprendere anche altri legami familiari di fatto (quali, come nel caso di specie, una stabile convivenza tra due persone) che devono essere compresi tra le formazioni sociali nelle quali si deve ricondurre ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire, ex art. 2 Cost., il libero sviluppo della persona umana” (Cass. n. 1277/2014). Ciò in quanto “le unioni di fatto, nelle quali alla presenza di significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale si associa l'assenza di una completa e specifica regolamentazione giuridica…costituiscano il terreno fecondo sul quale possono germogliare e svilupparsi quei doveri dettati dalla morale sociale, dalla cui inosservanza discende un giudizio di riprovazione ed al cui spontaneo adempimento consegue l'effetto della "soluti retentio", così come previsto dall'art. 2034 c.c.” (Cass. cit.).
I doveri morali e sociali trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio e refluiscono quindi sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza (Cass. n. 60/1969; Cass. n. 285/1989; Cass. n. 3713/2003; Cass. n.11330/2009).
Ricostruite in tali termini le premesse in diritto, applicando tali principi al caso di specie e per quanto attiene alla qualificazione dei pagamenti eseguiti dall'attore e riferibili al contratto di mutuo ipotecario gravante sull'abitazione in cui la coppia ha vissuto durante l'intera storia sentimentale, non può prescindersi, nell'esaminare la ricorrenza o meno di un adempimento effettuato in virtù di doveri sociali e morali, dall'ambiente socio economico cui appartengono le parti, nonché da un esame della concreta situazione in cui i pretesi adempimenti risultano effettuati.
Ebbene, si osserva come nel caso di specie non possa essere condivisa la tesi sostenuta dalla convenuta riguardo alla natura di tali pagamenti come irripetibili in quanto riconducibili all'art. 2034 c.c.
A tal fine non è stato in alcun modo provata la proporzionalità di tali elargizioni, atteso che la provvista utilizzata dal per estinguere il mutuo derivava dalla cessione di un immobile al medesimo Parte_1 intestato, mentre lo stipendio mensile risultante dagli estratti conto versati in atti è pari a circa Euro
2.500,00 mensili, sicché appare arduo sostenere che il pagamento in unica soluzione di Euro pagina 4 di 8 116.144,51 nel 2013 (a distanza di sei anni dall'inizio della convivenza) fosse proporzionato alle condizioni economiche dell'attore, il quale solo grazie alla cessione di un immobile di sua proprietà è stato in grado di ottenere la provvista necessaria a tale operazione.
Ferme tali precisazioni, deve tuttavia rilevarsi come tali somme siano oggetto di specifica dichiarazione sottoscritta dall'attore, con cui il medesimo ha espressamente “rinunciato alla restituzione dei soldi del mutuo estinto in favore di e dichiaro di non avere nulla a pretendere da CP_1 CP_1
(cfr. doc. 3 convenuta).
[...]
Come noto, ai sensi dell'art. 1236 c.c. la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligo quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare”
Si tratta di un istituto che consente al creditore di rinunciare al proprio diritto di credito, determinando così l'estinzione dell'obbligazione, mediante un atto unilaterale avente natura negoziale recettizia e neutro quoad causam (con conseguente irrilevanza dell'assenza di vantaggi per il creditore) e non soggetto a particolari requisiti di forma nemmeno ad probationem, che non richiede alcuna accettazione da parte del debitore.
E' cioè sufficiente che il creditore comunichi la sua volontà di rimettere il debito perché questa diventi efficace, a meno che il debitore stesso non dichiari, entro un termine ragionevole, di non voler approfittare della rinuncia e tuttavia, una volta comunicata al debitore, la remissione non può essere revocata unilateralmente dal creditore: il debito si estingue definitivamente, salvo il caso in cui il debitore stesso dichiari di non voler approfittare della rinuncia.
Tanto premesso, il doc. 3 allegato dalla convenuta in sede di comparsa di risposta costituisce a tutti gli effetti una remissione espressa del debito con conseguente estinzione dell'obbligazione.
Tale documento– in disparte gli esiti della CTU grafologica disposta in corso di causa al fine precipuo di tentare la conciliazione tra le parti e che ha confermato la genuinità della firma ivi apposta- non è stato tempestivamente disconosciuto, né quanto al contenuto, né quanto alla sottoscrizione, dal alla prima difesa utile (udienza del 16.12.2021, pur a fronte della produzione in giudizio Parte_1 risalente al 14.10.2021).
Anche nel corso dell'udienza fissata al 16.12.2021 per provvedere sulla richiesta di sequestro conservativo, nonostante la difesa della convenuta si sia opposta alla concessione della misura cautelare in ragione del doc. 3 (si veda verbale di udienza), la difesa dell'attore non ha in alcun modo preso posizione su un documento tanto importante ai fini della decisione della causa.
Sul punto, deve ribadirsi che il disconoscimento della scrittura privata costituisce un onere per la parte contro cui tale scrittura venga prodotta, atteso che l'effetto del mancato adempimento di questo onere è il riconoscimento tacito della scrittura: pertanto, il termine della prima udienza o della prima risposta successiva alla produzione, entro cui il disconoscimento può essere effettuato a norma dell'art. 215, n.
2) c.p.c., ha carattere perentorio e non è, quindi, prorogabile da parte del giudice (Cass. n. 9159/2002).
L'eccezione di tardività del disconoscimento è in ogni caso rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura.
Essa, di conseguenza, è logicamente incompatibile con l'istanza di verificazione che ne costituisce implicita rinuncia (Cass. n. 23636/2019; Cass. n. 10147/2011).
pagina 5 di 8 In tale contesto, considerata l'istanza di verificazione proveniente dalla convenuta, è stata disposta la
CTU grafologica, i cui esiti hanno poi confermato la riconducibilità della sottoscrizione al Parte_1 sebbene il medesimo in sede di I memoria ne abbia contestato anche la genuinità.
Le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte attrice sono state puntualmente oggetto di riscontro da parte dell'ausiliario, che ha precisato come non sia possibile dimostrare se sia o meno intervenuto l'abusivo riempimento del foglio.
Prive di pregio si sono inoltre rivelate le contestazioni riguardanti l'ipotetico abusivo riempimento del foglio (bianco segno) da parte di terzi, che avrebbero provveduto a utilizzare la sottoscrizione del già presente sul foglio per poi apporvi la dichiarazione di remissione del debito scritta con Parte_1
l'ausilio di un computer.
Come di seguito sarà approfondito, infatti, anche a seguito della rottura del rapporto sentimentale nel dicembre 2015, l'istruttoria orale, oltre ad aver specificato le circostanze in cui la scrittura privata sarebbe pervenuta alla convenuta (crf. udienza del 29.6.2023), ha confermato che i due ex conviventi abbiano continuato a mantenere i contatti telefonici stabilmente e che da entrambi le parti siano intervenuti tentativi di mantenere fermo tale legame.
Circostanze che trovano conferma peraltro nell' (altrimenti) ingiustificabile scelta dell'attore di mantenere acceso il conto corrente cointestato con la controparte, su cui mensilmente veniva accreditato il proprio stipendio anche a distanza di oltre due anni dalla rottura e nei continui contatti telefonici e richieste di assistenza quotidiana provenienti dalla convenuta, nonostante il Parte_1 avesse nel frattempo intrattenuto una relazione sentimentale con un'altra donna (si veda deposizione teste , udienza del 29.6.2023). Testimone_1
La domanda di restituzione delle somme versate a titolo di estinzione anticipata del mutuo ipotecario e delle rate versate tra il 2008 e il 2013 deve quindi essere respinta, avendo il espressamente Parte_1 rinunciato alla loro restituzione.
In tale contesto, l'istruttoria orale ha solo confermato che la fosse consapevole dell'obbligo di CP_1 restituzione delle somme ricevute dall'ex compagno per estinguere il mutuo, ma ciò accadeva in un momento antecedente la data in cui la dichiarazione dell'attore sarebbe pervenuta all'attrice, al pari delle conversazioni telefoniche prodotte in atti.
Parimenti da rigettare è l'ulteriore domanda di restituzione dell'importo di Euro 7.344,00, quali rate addebitate sul c/c postale n 81333643 cointestato tra le parti e utilizzato per il pagamento delle rate del finanziamento acceso nel 2011 e sino al novembre 2015 per l'acquisto dell'autovettura Alfa Romeo-
Giulietta tg EH 752CK.
In disparte la riconducibilità di tali pagamenti alle obbligazioni naturali nascenti dalla convivenza in corso con la convenuta, nei termini già espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, in quanto somme destinate al ménage familiare (e a cui, evidentemente, ha partecipato la stessa CP_1 risultando le rate addebitate sul conto cointestato su cui venivano accreditati gli stipendi di entrambi i conviventi), si osserva comunque come l'istruttoria orale abbia confermato che, sebbene formalmente intestato alla convenuta, il veicolo sia sempre stato nell'esclusiva disponibilità dell'attore, mentre nel periodo della convivenza la convenuta aveva in uso l'autovettura Fiat Panda di proprietà del compagno. L'acquisto del veicolo in definitiva rientra nell'ambito delle spese sostenute per i bisogni della famiglia e le relative somme devono considerarsi irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c. in quanto proporzionate alle condizioni economiche dell'attore e dei bisogni del nucleo familiare.
La richiesta di restituzione di tale somma deve quindi parimenti essere respinta. pagina 6 di 8 b. Sui prelievi eseguiti dalla convenuta dal conto corrente cointestato.
La domanda attorea trae origine dal rapporto di conto corrente postale n. 81333643 cointestato tra gli ex conviventi sino all'agosto 2018 ed estinto nel dicembre dello stesso anno.
A tal fine si rende opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298 co. 2 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente.
Ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo e gli eventuali prelievi integrano gli estremi di un illecito aquiliano (cfr. tra le altre Cass. n.
77/2018; Cass. n. 26991/2013; Cass. n. 4066/2009), salva l'ipotesi di donazione indiretta.
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto gli estratti conto del rapporto cointestato acceso presso
Poste Italiane S.p.a. dall'inizio della relazione, sino all'estinzione, avvenuta al 20.12.2018.
Ebbene, quanto all'illegittimo prelievo della somma di Euro 25.000,00 dal conto corrente in esame, avvenuto in data 3.6.2013, si osserva come dagli estratti conto allegati sia possibile confermare che il prelievo è stato eseguito con la carta n. 27798494, intestata esclusivamente alla (doc. 10). CP_1
Secondo l'attore, tali somme sarebbero state utilizzate dalla per “i lavori edili per le rifiniture CP_1
e la pavimentazione della sua abitazione nonché per l'acquisto e l'installazione dei pilastri per il cancello automatico, oltre al cancello stesso”. La convenuta, d'altro canto, non ha contestato il prelievo, ma l'utilizzo di tali somme, che sarebbero state destinate a saldare debiti del compagno e non per coprire spese personali.
Ebbene, anzitutto, nonostante la cointestazione del conto corrente su cui sono depositate, le somme in questione sono integralmente riconducibili all'attore, il quale in data 24.5.2013 ha eseguito il versamento della somma di Euro 145.000,00 quale corrispettivo incassato per la vendita di un immobile di sua proprietà, per poi provvedere all'estinzione del mutuo ipotecario intestato alla convenuta in data 3.6.2013 attraverso giroconto di Euro 116.114,51, sicché il residuo importo di Euro
25.000,00 è certamente riferibile al Parte_1
Ferme tali premesse, il prelievo di somme di tale entità da parte della convenuta non può giustificarsi né ai sensi dell'art. 2034 c.c. (anche ritenendo provato l'impiego per i lavori indicati dall'attore, in quanto non proporzionate alle condizioni economiche del medesimo) né in ragione delle circostanze meramente allegate (e non provate) dalla convenuta, secondo cui il prelievo sarebbe avvenuto esclusivamente al fine di estinguere debiti del compagno, sicché la convenuta dovrà dirsi tenuta alla restituzione di tali importi, oltre a interessi e rivalutazione, trattandosi di responsabilità aquiliana, nei termini di seguito esposti.
A partire dal gennaio 2016, inoltre, risulta pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato dal
“doc. 11tris” allegato dall'attore, che su tale conto corrente non siano più pervenuti accrediti riferibili alla convenuta, essendosi la relazione interrotta a dicembre del 2015. Deve quindi, ancora una volta, ritenersi provata (oltre che non contestata) la riconducibilità delle somme ivi depositate dal gennaio
2016 all'agosto 2018 al solo attore, il cui stipendio veniva ancora accreditato sul conto corrente cointestato tra le parti. pagina 7 di 8 La domanda di condanna alla restituzione delle ulteriori somme prelevate dalla convenuta in tale periodo, nonostante l'interruzione (almeno formale) della relazione affettiva, in misura pari ad Euro11.450,81, deve essere accolta, risultando provata l'illiceità della condotta tenuta dalla convenuta e non risultando- per
contro
- alcun animus donandi che giustifichi i citati prelievi e li qualifichi in termini di donazioni indirette (cfr. Cass. n. 4682/2018).
Le spese di lite– tenuto conto della parziale fondatezza della domanda attorea- devono essere compensate per 1/3, mentre per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i., dell'attività difensiva effettivamente svolta e del valore della causa.
Le spese di CTU, già liquidate, sono da porre definitivamente e integralmente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
Accoglie parzialmente le domande svolte da e conseguentemente condanna Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno in misura pari ad Euro 36.450,81 oltre a interessi e rivalutazione dalla
[...] data dei singoli prelievi sino alla data di deposito della sentenza e interessi compensativi dalla sentenza al saldo effettivo;
Rigetta le ulteriori domande svolte da nei confronti di Parte_1 CP_1
Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che si Parte_1 CP_1 liquidano in Euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta, compensando tra le parti le restanti spese di lite;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in La Spezia, in data 22.3.2025
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
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