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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 3.6.2025, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1925/2022 R.G. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall' Avv. Michele Parte_1
Marra ed elett.te dom.to in Caserta alla Via G. Dorso n. 16, giusto mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante p.t., avv. Valter Militi, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Merola e con lo stesso elettivamente domiciliata in S. Maria C.V. (CE) alla via De Michele, 39, pal.
Pinto, giusta procura in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.3.2022, l'istante in epigrafe indicato ha evocato in giudizio dinanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la Controparte_2
chiedendo di accertare la non debenza delle somme di cui all'atto di
[...] accertamento comunicato il 14.4.2022 per intervenuta prescrizione.
Costituitosi il contraddittorio, la si è opposta alla domanda. CP_1
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa viene decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e dei motivi ex art. 429 c.p.c..
La parte ricorrente ha rappresentato di aver assunto il debito e di aver richiesto ed ottenuto la rateizzazione del credito vantato dalla Cassa forense, come provato dalla documentazione
1 in atti, e quindi ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, rinunciando così all'azione.
Deve dichiararsi dunque la cessazione della materia del contendere in ragione della sostanziale rinuncia all'azione formulata dalla parte ricorrente.
Quanto alla rinuncia all'azione, si osserva che la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale e preclude ogni ulteriore tutela.
Secondo la Suprema Corte, la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito
(art. 306), preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata).
Ne consegue la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria
2 nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87,
n. 4126).
Orbene, nel caso di specie, si ribadisce che il ricorrente ha assunto il debito e presentato istanza di rateizzo ordinario all'Agenzia delle Entrate e corrisposto allo stato una le rate in scadenza. È venuto meno, pertanto, ogni interesse ad una pronuncia di carattere contenzioso.
Con riferimento alle spese di lite, nel caso di specie, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., per procedere alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione del comportamento processuale tenuto dalla parte ricorrente che ha assunto il debito in via stragiudiziale, consentendo la deflazione del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese
Santa Maria Capua Vetere, 3.6.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 3.6.2025, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1925/2022 R.G. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall' Avv. Michele Parte_1
Marra ed elett.te dom.to in Caserta alla Via G. Dorso n. 16, giusto mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante p.t., avv. Valter Militi, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Merola e con lo stesso elettivamente domiciliata in S. Maria C.V. (CE) alla via De Michele, 39, pal.
Pinto, giusta procura in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.3.2022, l'istante in epigrafe indicato ha evocato in giudizio dinanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la Controparte_2
chiedendo di accertare la non debenza delle somme di cui all'atto di
[...] accertamento comunicato il 14.4.2022 per intervenuta prescrizione.
Costituitosi il contraddittorio, la si è opposta alla domanda. CP_1
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa viene decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e dei motivi ex art. 429 c.p.c..
La parte ricorrente ha rappresentato di aver assunto il debito e di aver richiesto ed ottenuto la rateizzazione del credito vantato dalla Cassa forense, come provato dalla documentazione
1 in atti, e quindi ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, rinunciando così all'azione.
Deve dichiararsi dunque la cessazione della materia del contendere in ragione della sostanziale rinuncia all'azione formulata dalla parte ricorrente.
Quanto alla rinuncia all'azione, si osserva che la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale e preclude ogni ulteriore tutela.
Secondo la Suprema Corte, la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito
(art. 306), preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata).
Ne consegue la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria
2 nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87,
n. 4126).
Orbene, nel caso di specie, si ribadisce che il ricorrente ha assunto il debito e presentato istanza di rateizzo ordinario all'Agenzia delle Entrate e corrisposto allo stato una le rate in scadenza. È venuto meno, pertanto, ogni interesse ad una pronuncia di carattere contenzioso.
Con riferimento alle spese di lite, nel caso di specie, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., per procedere alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione del comportamento processuale tenuto dalla parte ricorrente che ha assunto il debito in via stragiudiziale, consentendo la deflazione del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese
Santa Maria Capua Vetere, 3.6.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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