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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/10/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa EL LE Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 697 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, anche quale mandatario ) , con Pt_1 Parte_2 gli avv.ti MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, RENZETTI GIULIA ( , CP_1
NO AR, RR MB,
appellante
E
, Controparte_2
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n.
58/2023, pubblicata in data 17/01/2023; opposizione avviso di addebito.
FATTO.
1.Il Giudice del lavoro di Castrovillari, adito da con opposizione avverso l' avviso di Controparte_2 addebito n. 334 2017 0004262500000, notificatogli il 13.12.2017 per il pagamento di contributi a percentuale dovuti alla gestione commercianti a seguito di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate di un maggior reddito non dichiarato nell'anno 2010, con sentenza del 17.1.2023, ha accolto il ricorso: -rilevando l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, in quanto effettuata in pendenza dell'impugnazione dell'avviso di accertamento dinanzi al giudice tributario e dunque in violazione dell' art. 24 del
D.Lgs. n. 46 del 1999;
- ritenendo nel merito infondata la domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, non avendo quest'ultimo prodotto né il verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, quale atto presupposto della pretesa contributiva, nè i documenti contabili attestanti il maggior reddito dell'anno in contesa.
2. L' ha appellato tale decisione sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
(1) il primo giudice non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della e il Parte_2 difetto dell'interesse dell'opponente ad agire nei confronti della medesima società di cartolarizzazione;
(2)il primo giudice avrebbe dovuto rilevare che per i vizi formali l'opposizione andava proposta entro i venti giorni dalla notifica dell'AVA e, in assenza di ogni altra contestazione della pretesa da parte del avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso;
CP_2
(3) in ogni caso, nel merito la domanda di esso istituto è fondata giacchè, alla luce di principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'accertamento fiscale, che costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori, può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario;
(4) il primo giudice avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori d'ufficio per acquisire l'accertamento fiscale, in presenza della pista probatoria emersa nel corso del giudizio nel quale, infatti, l'atto in discussione era menzionato nell'AVA , nella comparsa costitutiva di esso ed era stato CP_3 espressamente indicato dallo stesso opponente.
3.L'appellato non si è costituito sebbene ritualmente evocato in giudizio.
4.La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e decisa dal collegio in camera di consiglio come segue.
DIRITTO.
5. Il primo motivo dell'appello è inammissibile perché nessuna pronuncia sfavorevole alla
[...]
è stata resa dal tribunale. Sicché della sua mancata estromissione né l' , né la società di Pt_2 Pt_1 cui è mandatario, hanno interesse e ragione di dolersi.
6. Il secondo motivo di gravame è in parte inammissibile e in parte infondato. E ciò in quanto:
a) la violazione del termine di giorni 20 prescritto per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, così pacificamente qualificata la domanda del nella parte in cui denuncia CP_2
l'illegittima iscrizione a ruolo, non è deducibile in questa sede perché , in base all'art.618, c. 3,
c.p.c., le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 617, c. 1, c.p.c. non sono appellabili;
b) avendo l'opponente lamentato non solo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo ma anche la mancanza di prova del credito contributivo, la verifica della fondatezza della pretesa contributiva condotta dal Tribunale risulta pienamente conforme all'insegnamento della Suprema Corte,
(espressamente richiamato: Cass. 19/1/2015, n. 774; Cass. 26/11/2011, n. 26395).) secondo cui i vizi formali dell'avviso di addebito (o della cartella esattoriale) comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non anche la decadenza dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
7. I residui motivi sono, invece, meritevoli di accoglimento.
L'accertamento fiscale TD3010603274 notificato al il 4.1.2016 è, invero, sufficiente a CP_2 fondare la pretesa dell' di pagamento dei contributi c.d. a percentuale, per le ragioni che si Pt_1 vanno ad esporre.
7.1-Occorre rilevare che l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità
( nell'esaminare il profilo della decorrenza della prescrizione) ha affermato in materia di contributi c.d. a percentuale i seguenti principi:
- il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è l'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990 ( ex multis
Cass.13463/2017);
- il procedimento amministrativo intrapreso dagli uffici competenti (dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta) per verificare la correttezza dell'importo pagato costituisce < elemento condizionante l'efficacia del fatto costitutivo dell'obbligazione> (Cass.13463 cit.);
-In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n.
462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia Pt_1 accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, …….>.(Cass.17769/2015)
- la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggior reddito, con la Pt_1 conseguenza che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario,
e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva (Cass.24774/2019.).
7.2-Passando ad esaminare la presente fattispecie nell'ottica dei principi esposti, ritiene questo
Collegio di potere concludere, difformemente dal Tribunale, che l'accertamento fiscale effettuato dall'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2010, acquisibile d'ufficio in considerazione della sua indispensabilità e decisività per la definizione della controversia, dimostra l'avveramento della condizione ( maggiore reddito non dichiarato per quell'anno) cui è subordinata l'efficacia del fatto costitutivo dei contributi a percentuale dovuti dal lavoratore autonomo alla gestione commercianti e richiesti dall' con l'avviso di addebito. Pt_1
L'accertamento contenuto nell' atto amministrativo fiscale deve, infatti, reputarsi consolidato sia perché non contrastato in alcun modo dall'appellato, che non ha fornito nell'odierno procedimento, com'era suo onere, alcuna prova contraria, e sia perché ha superato positivamente il vaglio della giurisdizione amministrativa (la Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso proposto dal avverso l'avviso di accertamento fiscale de quo con sentenza n.3424/2019, confermata CP_2 dalla Commissione Tributaria Regionale con sentenza n.2935/2021 del 24.5.2021 che non risulta essere stata impugnata).
8-Ne consegue che in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va accolta la domanda dell' e Pt_1 il va condannato al pagamento dei contributi nell'ammontare per come quantificato CP_2 nell'avviso di addebito, inclusivo degli accessori, pari a euro 20.769,34.
9.In considerazione della reciproca parziale soccombenza le spese del giudizio vanno compensate in ragione di un terzo;
i restanti due terzi vanno posti a carico dell'appellato e liquidate come da dispositivo mediante applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 e succ.modif. per le cause di valore fino a 26.000 euro e tenuto delle fasi di studio studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato Pt_1 il 11/07/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 58/2023 , pubblicata in data 17/01/2023 , così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento della somma di euro 20.769,34, a titolo di Controparte_2 contributi, sanzioni e interessi, dovuti alla gestione commercianti per l'anno 2010;
conferma nel resto;
-compensa le spese del giudizio per un terzo;
condanna l'appellato al pagamento dei restanti due terzi liquidati per il primo grado in euro 1.800,00 e per il secondo grado in euro 1938,00 oltre accessori di legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 28/7/2025
La Presidente est.
EL LE
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa EL LE Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 697 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, anche quale mandatario ) , con Pt_1 Parte_2 gli avv.ti MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, RENZETTI GIULIA ( , CP_1
NO AR, RR MB,
appellante
E
, Controparte_2
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n.
58/2023, pubblicata in data 17/01/2023; opposizione avviso di addebito.
FATTO.
1.Il Giudice del lavoro di Castrovillari, adito da con opposizione avverso l' avviso di Controparte_2 addebito n. 334 2017 0004262500000, notificatogli il 13.12.2017 per il pagamento di contributi a percentuale dovuti alla gestione commercianti a seguito di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate di un maggior reddito non dichiarato nell'anno 2010, con sentenza del 17.1.2023, ha accolto il ricorso: -rilevando l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, in quanto effettuata in pendenza dell'impugnazione dell'avviso di accertamento dinanzi al giudice tributario e dunque in violazione dell' art. 24 del
D.Lgs. n. 46 del 1999;
- ritenendo nel merito infondata la domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, non avendo quest'ultimo prodotto né il verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, quale atto presupposto della pretesa contributiva, nè i documenti contabili attestanti il maggior reddito dell'anno in contesa.
2. L' ha appellato tale decisione sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
(1) il primo giudice non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della e il Parte_2 difetto dell'interesse dell'opponente ad agire nei confronti della medesima società di cartolarizzazione;
(2)il primo giudice avrebbe dovuto rilevare che per i vizi formali l'opposizione andava proposta entro i venti giorni dalla notifica dell'AVA e, in assenza di ogni altra contestazione della pretesa da parte del avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso;
CP_2
(3) in ogni caso, nel merito la domanda di esso istituto è fondata giacchè, alla luce di principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'accertamento fiscale, che costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori, può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario;
(4) il primo giudice avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori d'ufficio per acquisire l'accertamento fiscale, in presenza della pista probatoria emersa nel corso del giudizio nel quale, infatti, l'atto in discussione era menzionato nell'AVA , nella comparsa costitutiva di esso ed era stato CP_3 espressamente indicato dallo stesso opponente.
3.L'appellato non si è costituito sebbene ritualmente evocato in giudizio.
4.La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e decisa dal collegio in camera di consiglio come segue.
DIRITTO.
5. Il primo motivo dell'appello è inammissibile perché nessuna pronuncia sfavorevole alla
[...]
è stata resa dal tribunale. Sicché della sua mancata estromissione né l' , né la società di Pt_2 Pt_1 cui è mandatario, hanno interesse e ragione di dolersi.
6. Il secondo motivo di gravame è in parte inammissibile e in parte infondato. E ciò in quanto:
a) la violazione del termine di giorni 20 prescritto per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, così pacificamente qualificata la domanda del nella parte in cui denuncia CP_2
l'illegittima iscrizione a ruolo, non è deducibile in questa sede perché , in base all'art.618, c. 3,
c.p.c., le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 617, c. 1, c.p.c. non sono appellabili;
b) avendo l'opponente lamentato non solo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo ma anche la mancanza di prova del credito contributivo, la verifica della fondatezza della pretesa contributiva condotta dal Tribunale risulta pienamente conforme all'insegnamento della Suprema Corte,
(espressamente richiamato: Cass. 19/1/2015, n. 774; Cass. 26/11/2011, n. 26395).) secondo cui i vizi formali dell'avviso di addebito (o della cartella esattoriale) comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non anche la decadenza dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
7. I residui motivi sono, invece, meritevoli di accoglimento.
L'accertamento fiscale TD3010603274 notificato al il 4.1.2016 è, invero, sufficiente a CP_2 fondare la pretesa dell' di pagamento dei contributi c.d. a percentuale, per le ragioni che si Pt_1 vanno ad esporre.
7.1-Occorre rilevare che l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità
( nell'esaminare il profilo della decorrenza della prescrizione) ha affermato in materia di contributi c.d. a percentuale i seguenti principi:
- il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è l'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990 ( ex multis
Cass.13463/2017);
- il procedimento amministrativo intrapreso dagli uffici competenti (dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta) per verificare la correttezza dell'importo pagato costituisce < elemento condizionante l'efficacia del fatto costitutivo dell'obbligazione> (Cass.13463 cit.);
-In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n.
462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia Pt_1 accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, …….>.(Cass.17769/2015)
- la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggior reddito, con la Pt_1 conseguenza che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario,
e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva (Cass.24774/2019.).
7.2-Passando ad esaminare la presente fattispecie nell'ottica dei principi esposti, ritiene questo
Collegio di potere concludere, difformemente dal Tribunale, che l'accertamento fiscale effettuato dall'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2010, acquisibile d'ufficio in considerazione della sua indispensabilità e decisività per la definizione della controversia, dimostra l'avveramento della condizione ( maggiore reddito non dichiarato per quell'anno) cui è subordinata l'efficacia del fatto costitutivo dei contributi a percentuale dovuti dal lavoratore autonomo alla gestione commercianti e richiesti dall' con l'avviso di addebito. Pt_1
L'accertamento contenuto nell' atto amministrativo fiscale deve, infatti, reputarsi consolidato sia perché non contrastato in alcun modo dall'appellato, che non ha fornito nell'odierno procedimento, com'era suo onere, alcuna prova contraria, e sia perché ha superato positivamente il vaglio della giurisdizione amministrativa (la Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso proposto dal avverso l'avviso di accertamento fiscale de quo con sentenza n.3424/2019, confermata CP_2 dalla Commissione Tributaria Regionale con sentenza n.2935/2021 del 24.5.2021 che non risulta essere stata impugnata).
8-Ne consegue che in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va accolta la domanda dell' e Pt_1 il va condannato al pagamento dei contributi nell'ammontare per come quantificato CP_2 nell'avviso di addebito, inclusivo degli accessori, pari a euro 20.769,34.
9.In considerazione della reciproca parziale soccombenza le spese del giudizio vanno compensate in ragione di un terzo;
i restanti due terzi vanno posti a carico dell'appellato e liquidate come da dispositivo mediante applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 e succ.modif. per le cause di valore fino a 26.000 euro e tenuto delle fasi di studio studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato Pt_1 il 11/07/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 58/2023 , pubblicata in data 17/01/2023 , così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento della somma di euro 20.769,34, a titolo di Controparte_2 contributi, sanzioni e interessi, dovuti alla gestione commercianti per l'anno 2010;
conferma nel resto;
-compensa le spese del giudizio per un terzo;
condanna l'appellato al pagamento dei restanti due terzi liquidati per il primo grado in euro 1.800,00 e per il secondo grado in euro 1938,00 oltre accessori di legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 28/7/2025
La Presidente est.
EL LE