Art. 10. Rimodernamenti e trasferimenti 1. Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio o di costruzione di nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, anche su area diversa, purche' di capienza non superiore agli ottocento posti e gia' autorizzato all'espletamento dell'attivita' da almeno otto anni, intendendo in tal modo aumentare la capacita' ricettiva del cinema allo scopo di renderlo piu' funzionale per meglio corrispondere alle esigenze del pubblico, la relativa autorizzazione viene rilasciata, in deroga ai normali criteri, di cui agli articoli 2, 4 e 5 fino ad un aumento di posti nella misura del 40% del numero dei posti gia' esistenti nel cinema stesso.
2. E' consentito l'aumento dei posti gia' esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura del 60% se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non superiore agli ottocento posti e sia previsto l'allestimento del palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali.
3. In ogni caso puo' autorizzarsi una capienza complessiva del cin- ema da rimodernare o da sostituire non inferiore a cinquecento posti.
4. Sia nel caso di rimodernamenti o rifacimenti, sia nel caso di sostituzioni o trasferimenti di sale cinematografiche rimaste inattive da oltre un biennio, e' consentito - sempre che non siano state adibite ad altro uso - il rilascio di autorizzazione a condizione che agli interessati, indipendentemente dalla richiesta dell'aumento dei posti, comprovino che l'inattivita' sia in dipendenza di cause di forza maggiore.
5. Nei casi di ristrutturazione funzionale di una sala cinematografica che non sia finalizzata alla trasformazione in multisala, prevista dagli articoli 2 e 11 del regolamento, e non implichi ampliamento del numero dei posti, non necessita alcuna autorizzazione ministeriale.
6. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il trasferimento di esercizi cinematografici, fatta salva l'applicazione delle deroghe dal presente decreto, e' comunque consentito in altre zone, prescindendo dal concetto dello stesso quartiere, ripartizione o circoscrizione comunale.
2. E' consentito l'aumento dei posti gia' esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura del 60% se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non superiore agli ottocento posti e sia previsto l'allestimento del palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali.
3. In ogni caso puo' autorizzarsi una capienza complessiva del cin- ema da rimodernare o da sostituire non inferiore a cinquecento posti.
4. Sia nel caso di rimodernamenti o rifacimenti, sia nel caso di sostituzioni o trasferimenti di sale cinematografiche rimaste inattive da oltre un biennio, e' consentito - sempre che non siano state adibite ad altro uso - il rilascio di autorizzazione a condizione che agli interessati, indipendentemente dalla richiesta dell'aumento dei posti, comprovino che l'inattivita' sia in dipendenza di cause di forza maggiore.
5. Nei casi di ristrutturazione funzionale di una sala cinematografica che non sia finalizzata alla trasformazione in multisala, prevista dagli articoli 2 e 11 del regolamento, e non implichi ampliamento del numero dei posti, non necessita alcuna autorizzazione ministeriale.
6. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il trasferimento di esercizi cinematografici, fatta salva l'applicazione delle deroghe dal presente decreto, e' comunque consentito in altre zone, prescindendo dal concetto dello stesso quartiere, ripartizione o circoscrizione comunale.