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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/08/2025, n. 3849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3849 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 4928/2023 tra:
(c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. Parte_2 C.F._2 in qualità di eredi di Persona_1 rappresentate e difese dall'avvocato Stefano Aldo Barra del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Orbassano (TO) alla via Parini n. 2 parte attrice
e
(c.f. CP_1 Parte_3 C.F._3
(c.f. Parte_4 C.F._4 in qualità di eredi di _2 rappresentati e difesi dall'avvocato Giulio Fumero del Foro di Cuneo nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Saluzzo (CN) alla via Bagni n. 1/A parte convenuta
OGGETTO: riconoscimento di debito ex art. 1988 del cod. civ.; contratto di mutuo ex art. 1813 e seguenti del cod. civ.; domanda di restituzione somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, senza accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove dei convenuti. Previe le declaratorie del caso. In via istruttoria: (...) Nel merito:
- Dichiarare tenuti e condannare e Parte_5
in qualità di eredi ex lege di Parte_4
a restituire e/o a corrispondere, in _2 solido tra di loro, a favore di e di Parte_1
in qualità di eredi ex lege di Parte_2 Per_1
, la somma di €. 307.122,27 o quell'altra veriore
[...] somma accertanda in corso di causa oltre interessi dal dovuto sino al saldo e rivalutazione monetaria.
- Con vittoria di spese e compensi di causa oltre rimborso spese generali nonché IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del legale sottoscritto dichiaratosi antistatario, oltre al rimborso integrale delle spese sostenute per il C.T.U. nell'ambito del CP_2 procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. instaurato avanti al Tribunale di Pinerolo R.G. n. 2340/2008 pari a €. 4.060,75 come liquidate dal Tribunale (doc.ti nn. 96 e 97).”.
Parte convenuta e Parte_5 Parte_4 :
[...]
“Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare e processuale:
- disporre la chiamata in causa della società “
[...]
, con sede Controparte_3 in Orbassano, Via Caduti sul lavoro n° 12, C.F.:
, per le ragioni esposte al punto “6” della P.IVA_1 Comparsa di Costituzione e Risposta;
In via istruttoria: (…) nel merito: in via principale:
- respingere ogni domanda dispiegata nei confronti dei conchiudenti, siccome infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata, nonché, occorrendo, per l'effetto dell'eccezione di annullamento delle scritture private 22 luglio 2006 e 28 settembre 2006 per essere il consenso di
2 dato per errore o carpito con dolo, _2 ovvero per l'accoglimento della domanda di nullità proposta in via riconvenzionale;
in via riconvenzionale:
- dichiarare nulle per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 C.C. le due scritture private 22 luglio 2006 e 28 settembre 2006, siccome stipulate per effetto del reato di cui all'art. 643 C.P. consumato in danno di _2 ;
[...] in via subordinata:
- contenere le pretese attoree a quanto rigorosamente provato all'esito del Giudizio, fermi i limiti di cui al beneficio d'inventario invocato in punto capitale ed interessi ex art. 490 C.C., posto che i conchiudenti e hanno Parte_5 Parte_4 accettato con beneficio d'inventario l'eredità morendo dismessa dal padre come documentato in _2 atti, limitando in ogni caso gli interessi al quinquennio antecedente alla domanda;
nei confronti della terza chiamata:
- dichiarare tenuta e condannare la società “
[...]
, con sede Controparte_3 in Orbassano, Via Caduti sul lavoro n° 12, C.F.:
, in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, a garantire e/o manlevare i convenuti delle somme dovute, in denegata ipotesi, a favore delle attrici, riconducibili ad obbligazioni gravanti sulla società conduttrice ai sensi del contratto di locazione commerciale 24.07.2005 a rogito Notaio Rep. 54548/21560, Per_3 nonché accertare, anche in confronto di detta società, che i crediti azionati o parte di essi fanno in realtà capo alla stessa società terza chiamata. Con vittoria di spese e onorari, oltre a rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. di legge".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
Con ricorso ex art. 702 bis del c.p.c.
[...]
e - in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
- hanno instaurato il presente giudizio chiedendo di
[...] condannare i resistenti e Parte_5
– a loro volta quali eredi di Parte_4
- a restituire a favore di esse _2
3 ricorrenti la somma di € 307.122,27 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Secondo la prospettazione offerta, tale somma sarebbe stata prestata dalla loro madre a Persona_1
padre dei resistenti, per oneri di _2 urbanizzazione, opere e prestazioni professionali eseguite sull'immobile di proprietà di quest'ultimo sito in
Orbassano (TO) alla strada Stupinigi n. 79, e ciò in forza di due scritture private:
- la scrittura privata del 22 luglio 2006 con la quale il de cuius si è riconosciuto debitore, _2 in favore di , della somma di € 125.147,66; Persona_1
- la scrittura privata del 28 settembre 2006 in cui il de cuius si è altresì riconosciuto _2 debitore, nei confronti di della somma di Persona_1
€ 246.000,00, oltre i.v.a. al 20%, in relazione ai lavori edili eseguiti e da eseguirsi, di cui quest'ultima avrebbe versato solamente € 116.518,77, oltre ad € 65.455,84 pagati successivamente alla morte dell'asserito debitore, per spese necessarie all'immobile di proprietà di quest'ultimo, come anche accertato nel procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis del c.p.c. del Tribunale di
Pinerolo (rubricato al R.G. n. 2340/2008).
I convenuti e Parte_5 Parte_4
, dal canto loro, in qualità di eredi di
[...] _2
, dopo essersi ritualmente costituiti in giudizio,
[...]
e aver argomentato in fatto e in diritto, hanno fra l'altro dichiarato ex art. 214 comma 2 del c.p.c. di non essere in grado di riconoscere la sottoscrizione del de cuius apposta alle due cennate scritture _2 private.
I resistenti hanno poi chiesto di respingere ogni domanda ex adverso formulata per effetto dell'eccezione di annullamento delle scritture private del 22 luglio 2006 e del 28 giugno 2006 poiché il consenso di Per_2
4 è comunque stato dato per errore o carpito con Per_2 dolo.
In particolare, i resistenti hanno evidenziato come il proprio padre nel periodo temporale di cui alle date delle scritture prodotte in atti, e qui ex adverso azionate, era affetto da gravi problemi di salute, aveva subito diversi ricoveri, non era lucido ed era soggiogato dalla Per_1
, succubo della sua volontà e delle sue
[...] determinazioni e imposizioni volitive.
In via riconvenzionale, parte convenuta ha poi altresì chiesto al Tribunale di dichiarare nulle le predette scritture private, per contrarietà alla norma imperativa di cui all'articolo 1418 del cod. civ., asserendo che esse sono state comunque stipulate per effetto del reato di circonvenzione di incapace cui all'art. 643 del c.p. consumato a danno di _2
.
[...]
2. L'istruttoria svolta.
Con ordinanza ex art. 702 ter comma 3 del c.p.c. del 9 novembre 2023 è stato mutato il rito da sommario a ordinario.
L'odierna causa è stata poi istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
Le domande di parte attrice non sono fondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Oggetto del presente giudizio è la domanda di pagamento somme (pari ad € 307.122,27) a titolo di restituzione avanzata dalle ricorrenti attrici
[...]
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 nei confronti dei resistenti convenuti Parte_5
e quali eredi di
[...] Parte_4 _2
.
[...]
5 In particolare, il diritto vantato si fonda sulle risultanze documentali di cui alla due scritture private sopra cennate del 22 luglio 2006 e del 28 settembre 2006 qui azionate.
Gli articoli 214, 215 e 216 del c.p.c. dispongono testualmente quanto segue:
Art. 214. (Disconoscimento della scrittura privata)
Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.
Art. 215. (Riconoscimento tacito della scrittura privata)
La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:
1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.
Art. 216. (Istanza di verificazione)
La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione. L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse;
ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore.
I resistenti, costituendosi in giudizio, hanno ritualmente disconosciuto ai sensi dell'articolo 214 comma
2 del c.p.c. le sopra cennate scritture private qui azionate.
6 In comparsa di costituzione e risposta si legge invero quanto segue:
(v. pagg. 2 e 3 della comparsa di costituzione e risposta).
7 La parte attrice, a sua volta, nella prima difesa utile ha dedotto quanto segue:
(v. la nota autorizzata depositata in via telematica dalla SA attrice in data 6 dicembre 2023).
Parte attrice ha dunque omesso di chiedere la verificazione delle scritture private come pure era suo chiaro onere sulla base della previsione di cui all'articolo 216 del c.p.c..
A fronte di ciò devono altresì richiamarsi i seguenti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia:
a) la fattispecie del riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'art. 215 del c.p.c., opera esclusivamente nel processo in cui
8 essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova, sicché la parte interessata, qualora il documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui - per quanto evincibile anche dal disposto di cui all'art. 217 comma 2 del c.p.c. - si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può, però, configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima ovvero mediante il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta (v. Cass., Sez. 3, sent. n. 7634/2016; cfr., anche in senso conforme, Cass.,
Sez. 3, sent. n. 11460/2007);
b) la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto (v. Cass.,
Sez. Unite, sent. n. 3086/2022);
c) la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata
9 proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (v. Cass., Sez. 1, sent. n.
27506/2017).
Nel caso in esame dunque:
- da un lato, è indifferente il fatto che in altri procedimenti le cennate scritture erano già state prodotte, poiché la disciplina di cui agli articoli 214, 215 e 216 del c.p.c. va partitamente applicata ed esplica i suoi effetti nel solo processo in cui la scrittura viene considerata e prodotta;
peraltro, il procedimento R.G.
2340/2008 era un mero procedimento cautelare per c.t.u. preventiva ai fini conciliativi ex art. 696 bis del c.p.c.
(svoltosi presso il soppresso Tribunale Ordinario di
Pinerolo) senza alcuna attitudine al giudicato, né avente collegamento funzionale e processuale con l'odierno giudizio (v. i docc. nn. 43 e 45 del fascicolo di parte attrice), mentre il processo di cui al R.G. 7073/2010
(anch'esso avviato presso il soppresso Tribunale Ordinario di Pinerolo) aveva ad oggetto una mera azione di accertamento di nullità dell'iscrizione di ipoteca e dunque un tema estraneo al presente giudizio (v. il doc. n. 6 del fascicolo di parte convenuta); quindi, il disconoscimento qui operato dalla parte convenuta ai sensi dell'articolo
214 comma 2 del c.p.c. è perfettamente valido ed idoneo ad esplicare i suoi effetti processuali in conformità alle sopra richiamate disposizioni del codice di rito;
- dall'altro lato, è pacifico che la parte attrice, a fronte del valido e rituale disconoscimento di controparte, non ha svolto nel presente giudizio alcuna istanza di verificazione ex art. 216 del c.p.c..
10 Quanto affermato in atti dalla SA attrice
(v. pagina 8 della comparsa conclusionale di parte attrice) non è esatto né condivisibile.
Invero, la circostanza che in precedenza non siano state disconosciute le cennate scritture in due procedimenti (di cui uno, peraltro, non di merito), in cui non si è compiuto alcun accertamento su di esse e dove non erano considerate quale fatto costitutivo del diritto ivi azionato, non preclude in alcun modo alla parte convenuta di procedere nell'odierno giudizio al loro disconoscimento ex art. 214 del c.p.c., ciò che è ritualmente e validamente avvenuto nella prima difesa utile in conformità al disposto di cui all'articolo 215 del c.p.c. (v. le ultime tre righe della pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta ove si legge testualmente: “I Sig.ri e Parte_5 Parte_4
, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 214 C.p.c. dichiarano di non
[...]
essere in grado di riconoscere la sottoscrizione del loro genitore”) con conseguente effetto preclusivo del meccanismo del riconoscimento tacito ex art. 215 del c.p.c..
11 Ciò posto, va allora evidenziato che la parte attrice svolge nel presente giudizio una domanda di restituzione di somme date a mutuo.
E' noto che per provare l'esistenza di un contratto di mutuo, che venga dedotto a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, non basta dimostrare l'avvenuta consegna di danaro o altre cose fungibili, ma occorre altresì dimostrare che la consegna è stata effettuata per un titolo che implichi l'obbligo della restituzione: solo quando risultino accertati sia l'uno che l'altro elemento può dirsi adempiuto l'onere della prova del fatto costitutivo, a norma dell'art 2697 cod civ. (v. Cass., Sez.
3, sent. n. 267/1977).
Una parte che chieda la condanna del convenuto all'adempimento di un contratto è infatti tenuta a provare i requisiti e gli elementi che determinano la giuridica esistenza del contratto stesso, e di conseguenza, ove a fondamento della pretesa venga dedotto un contratto di mutuo, non basta provare l'avvenuta consegna del denaro (o di altre cose fungibili), ma occorre altresì dimostrare che la consegna è stata effettuata per quel titolo che implichi l'obbligo della restituzione, solo in tal modo potendo ritenersi adempiuto l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria fatta valere in giudizio (v. Cass. Sez. 3, sent. n. 3056/1982).
Nella fattispecie qui delibata va allora evidenziato come, escluse le due sopra richiamate scritture (qui non utilizzabili per le ragioni suddette), non vi sia alcuna prova dell'intervenuta stipulazione di un contratto o accordo di mutuo fra gli eredi degli odierni contendenti.
12 Né parte attrice ha formulato precipue istanze istruttorie volte ad accertare l'effettiva stipulazione di un contratto di mutuo fra i due de cuius delle odierne parti contendenti (le istanze istruttorie svolte in atti riguardano altre circostanze attenenti alle opere svolte, alla loro quantità, al loro pagamento, non già all'asserito accordo di mutuo).
Atteso che il solo titolo qui azionato dalla parte attrice è quello del riconoscimento del debito ex art. 1988 del codice civile conseguente all'asserito contratto di mutuo intercorso fra i defunti e Persona_1 [...]
, va allora concluso nel senso dell'integrale Per_2 rigetto delle domande qui avanzate dalla parte attrice per palese difetto di prova non essendo in alcun modo provato il fatto costitutivo delle domande predette (ovverosia l'avvenuta stipulazione di un contratto di mutuo).
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e domande rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti dalla parte attrice giacché non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rigettarsi le domande attoree.
13 Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non sussiste alcuna delle ipotesi previste dalla legge all'articolo 92 del c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 260.000,01 a € 520.000,00), opportunamente diminuiti nella misura massima consentita in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.772,00
b) fase introduttiva → € 1.169,00
c) fase istruttoria → € 5.206,00
d) fase decisionale → € 3.082,00
- per un totale di € 11.229,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande avanzate dalle attrici e nei confronti dei Parte_1 Parte_2 convenuti e Parte_5 Parte_4
14 2) Condanna le attrici e Parte_1 Pt_2
alla rifusione, in favore dei convenuti
[...] [...]
e delle spese di Parte_5 Parte_4 giudizio che liquida in € 11.229,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 14 agosto 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 4928/2023 tra:
(c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. Parte_2 C.F._2 in qualità di eredi di Persona_1 rappresentate e difese dall'avvocato Stefano Aldo Barra del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Orbassano (TO) alla via Parini n. 2 parte attrice
e
(c.f. CP_1 Parte_3 C.F._3
(c.f. Parte_4 C.F._4 in qualità di eredi di _2 rappresentati e difesi dall'avvocato Giulio Fumero del Foro di Cuneo nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Saluzzo (CN) alla via Bagni n. 1/A parte convenuta
OGGETTO: riconoscimento di debito ex art. 1988 del cod. civ.; contratto di mutuo ex art. 1813 e seguenti del cod. civ.; domanda di restituzione somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, senza accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove dei convenuti. Previe le declaratorie del caso. In via istruttoria: (...) Nel merito:
- Dichiarare tenuti e condannare e Parte_5
in qualità di eredi ex lege di Parte_4
a restituire e/o a corrispondere, in _2 solido tra di loro, a favore di e di Parte_1
in qualità di eredi ex lege di Parte_2 Per_1
, la somma di €. 307.122,27 o quell'altra veriore
[...] somma accertanda in corso di causa oltre interessi dal dovuto sino al saldo e rivalutazione monetaria.
- Con vittoria di spese e compensi di causa oltre rimborso spese generali nonché IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del legale sottoscritto dichiaratosi antistatario, oltre al rimborso integrale delle spese sostenute per il C.T.U. nell'ambito del CP_2 procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. instaurato avanti al Tribunale di Pinerolo R.G. n. 2340/2008 pari a €. 4.060,75 come liquidate dal Tribunale (doc.ti nn. 96 e 97).”.
Parte convenuta e Parte_5 Parte_4 :
[...]
“Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare e processuale:
- disporre la chiamata in causa della società “
[...]
, con sede Controparte_3 in Orbassano, Via Caduti sul lavoro n° 12, C.F.:
, per le ragioni esposte al punto “6” della P.IVA_1 Comparsa di Costituzione e Risposta;
In via istruttoria: (…) nel merito: in via principale:
- respingere ogni domanda dispiegata nei confronti dei conchiudenti, siccome infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata, nonché, occorrendo, per l'effetto dell'eccezione di annullamento delle scritture private 22 luglio 2006 e 28 settembre 2006 per essere il consenso di
2 dato per errore o carpito con dolo, _2 ovvero per l'accoglimento della domanda di nullità proposta in via riconvenzionale;
in via riconvenzionale:
- dichiarare nulle per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 C.C. le due scritture private 22 luglio 2006 e 28 settembre 2006, siccome stipulate per effetto del reato di cui all'art. 643 C.P. consumato in danno di _2 ;
[...] in via subordinata:
- contenere le pretese attoree a quanto rigorosamente provato all'esito del Giudizio, fermi i limiti di cui al beneficio d'inventario invocato in punto capitale ed interessi ex art. 490 C.C., posto che i conchiudenti e hanno Parte_5 Parte_4 accettato con beneficio d'inventario l'eredità morendo dismessa dal padre come documentato in _2 atti, limitando in ogni caso gli interessi al quinquennio antecedente alla domanda;
nei confronti della terza chiamata:
- dichiarare tenuta e condannare la società “
[...]
, con sede Controparte_3 in Orbassano, Via Caduti sul lavoro n° 12, C.F.:
, in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, a garantire e/o manlevare i convenuti delle somme dovute, in denegata ipotesi, a favore delle attrici, riconducibili ad obbligazioni gravanti sulla società conduttrice ai sensi del contratto di locazione commerciale 24.07.2005 a rogito Notaio Rep. 54548/21560, Per_3 nonché accertare, anche in confronto di detta società, che i crediti azionati o parte di essi fanno in realtà capo alla stessa società terza chiamata. Con vittoria di spese e onorari, oltre a rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. di legge".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
Con ricorso ex art. 702 bis del c.p.c.
[...]
e - in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
- hanno instaurato il presente giudizio chiedendo di
[...] condannare i resistenti e Parte_5
– a loro volta quali eredi di Parte_4
- a restituire a favore di esse _2
3 ricorrenti la somma di € 307.122,27 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Secondo la prospettazione offerta, tale somma sarebbe stata prestata dalla loro madre a Persona_1
padre dei resistenti, per oneri di _2 urbanizzazione, opere e prestazioni professionali eseguite sull'immobile di proprietà di quest'ultimo sito in
Orbassano (TO) alla strada Stupinigi n. 79, e ciò in forza di due scritture private:
- la scrittura privata del 22 luglio 2006 con la quale il de cuius si è riconosciuto debitore, _2 in favore di , della somma di € 125.147,66; Persona_1
- la scrittura privata del 28 settembre 2006 in cui il de cuius si è altresì riconosciuto _2 debitore, nei confronti di della somma di Persona_1
€ 246.000,00, oltre i.v.a. al 20%, in relazione ai lavori edili eseguiti e da eseguirsi, di cui quest'ultima avrebbe versato solamente € 116.518,77, oltre ad € 65.455,84 pagati successivamente alla morte dell'asserito debitore, per spese necessarie all'immobile di proprietà di quest'ultimo, come anche accertato nel procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis del c.p.c. del Tribunale di
Pinerolo (rubricato al R.G. n. 2340/2008).
I convenuti e Parte_5 Parte_4
, dal canto loro, in qualità di eredi di
[...] _2
, dopo essersi ritualmente costituiti in giudizio,
[...]
e aver argomentato in fatto e in diritto, hanno fra l'altro dichiarato ex art. 214 comma 2 del c.p.c. di non essere in grado di riconoscere la sottoscrizione del de cuius apposta alle due cennate scritture _2 private.
I resistenti hanno poi chiesto di respingere ogni domanda ex adverso formulata per effetto dell'eccezione di annullamento delle scritture private del 22 luglio 2006 e del 28 giugno 2006 poiché il consenso di Per_2
4 è comunque stato dato per errore o carpito con Per_2 dolo.
In particolare, i resistenti hanno evidenziato come il proprio padre nel periodo temporale di cui alle date delle scritture prodotte in atti, e qui ex adverso azionate, era affetto da gravi problemi di salute, aveva subito diversi ricoveri, non era lucido ed era soggiogato dalla Per_1
, succubo della sua volontà e delle sue
[...] determinazioni e imposizioni volitive.
In via riconvenzionale, parte convenuta ha poi altresì chiesto al Tribunale di dichiarare nulle le predette scritture private, per contrarietà alla norma imperativa di cui all'articolo 1418 del cod. civ., asserendo che esse sono state comunque stipulate per effetto del reato di circonvenzione di incapace cui all'art. 643 del c.p. consumato a danno di _2
.
[...]
2. L'istruttoria svolta.
Con ordinanza ex art. 702 ter comma 3 del c.p.c. del 9 novembre 2023 è stato mutato il rito da sommario a ordinario.
L'odierna causa è stata poi istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
Le domande di parte attrice non sono fondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Oggetto del presente giudizio è la domanda di pagamento somme (pari ad € 307.122,27) a titolo di restituzione avanzata dalle ricorrenti attrici
[...]
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 nei confronti dei resistenti convenuti Parte_5
e quali eredi di
[...] Parte_4 _2
.
[...]
5 In particolare, il diritto vantato si fonda sulle risultanze documentali di cui alla due scritture private sopra cennate del 22 luglio 2006 e del 28 settembre 2006 qui azionate.
Gli articoli 214, 215 e 216 del c.p.c. dispongono testualmente quanto segue:
Art. 214. (Disconoscimento della scrittura privata)
Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.
Art. 215. (Riconoscimento tacito della scrittura privata)
La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:
1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.
Art. 216. (Istanza di verificazione)
La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione. L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse;
ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore.
I resistenti, costituendosi in giudizio, hanno ritualmente disconosciuto ai sensi dell'articolo 214 comma
2 del c.p.c. le sopra cennate scritture private qui azionate.
6 In comparsa di costituzione e risposta si legge invero quanto segue:
(v. pagg. 2 e 3 della comparsa di costituzione e risposta).
7 La parte attrice, a sua volta, nella prima difesa utile ha dedotto quanto segue:
(v. la nota autorizzata depositata in via telematica dalla SA attrice in data 6 dicembre 2023).
Parte attrice ha dunque omesso di chiedere la verificazione delle scritture private come pure era suo chiaro onere sulla base della previsione di cui all'articolo 216 del c.p.c..
A fronte di ciò devono altresì richiamarsi i seguenti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia:
a) la fattispecie del riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'art. 215 del c.p.c., opera esclusivamente nel processo in cui
8 essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova, sicché la parte interessata, qualora il documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui - per quanto evincibile anche dal disposto di cui all'art. 217 comma 2 del c.p.c. - si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può, però, configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima ovvero mediante il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta (v. Cass., Sez. 3, sent. n. 7634/2016; cfr., anche in senso conforme, Cass.,
Sez. 3, sent. n. 11460/2007);
b) la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto (v. Cass.,
Sez. Unite, sent. n. 3086/2022);
c) la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata
9 proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (v. Cass., Sez. 1, sent. n.
27506/2017).
Nel caso in esame dunque:
- da un lato, è indifferente il fatto che in altri procedimenti le cennate scritture erano già state prodotte, poiché la disciplina di cui agli articoli 214, 215 e 216 del c.p.c. va partitamente applicata ed esplica i suoi effetti nel solo processo in cui la scrittura viene considerata e prodotta;
peraltro, il procedimento R.G.
2340/2008 era un mero procedimento cautelare per c.t.u. preventiva ai fini conciliativi ex art. 696 bis del c.p.c.
(svoltosi presso il soppresso Tribunale Ordinario di
Pinerolo) senza alcuna attitudine al giudicato, né avente collegamento funzionale e processuale con l'odierno giudizio (v. i docc. nn. 43 e 45 del fascicolo di parte attrice), mentre il processo di cui al R.G. 7073/2010
(anch'esso avviato presso il soppresso Tribunale Ordinario di Pinerolo) aveva ad oggetto una mera azione di accertamento di nullità dell'iscrizione di ipoteca e dunque un tema estraneo al presente giudizio (v. il doc. n. 6 del fascicolo di parte convenuta); quindi, il disconoscimento qui operato dalla parte convenuta ai sensi dell'articolo
214 comma 2 del c.p.c. è perfettamente valido ed idoneo ad esplicare i suoi effetti processuali in conformità alle sopra richiamate disposizioni del codice di rito;
- dall'altro lato, è pacifico che la parte attrice, a fronte del valido e rituale disconoscimento di controparte, non ha svolto nel presente giudizio alcuna istanza di verificazione ex art. 216 del c.p.c..
10 Quanto affermato in atti dalla SA attrice
(v. pagina 8 della comparsa conclusionale di parte attrice) non è esatto né condivisibile.
Invero, la circostanza che in precedenza non siano state disconosciute le cennate scritture in due procedimenti (di cui uno, peraltro, non di merito), in cui non si è compiuto alcun accertamento su di esse e dove non erano considerate quale fatto costitutivo del diritto ivi azionato, non preclude in alcun modo alla parte convenuta di procedere nell'odierno giudizio al loro disconoscimento ex art. 214 del c.p.c., ciò che è ritualmente e validamente avvenuto nella prima difesa utile in conformità al disposto di cui all'articolo 215 del c.p.c. (v. le ultime tre righe della pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta ove si legge testualmente: “I Sig.ri e Parte_5 Parte_4
, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 214 C.p.c. dichiarano di non
[...]
essere in grado di riconoscere la sottoscrizione del loro genitore”) con conseguente effetto preclusivo del meccanismo del riconoscimento tacito ex art. 215 del c.p.c..
11 Ciò posto, va allora evidenziato che la parte attrice svolge nel presente giudizio una domanda di restituzione di somme date a mutuo.
E' noto che per provare l'esistenza di un contratto di mutuo, che venga dedotto a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, non basta dimostrare l'avvenuta consegna di danaro o altre cose fungibili, ma occorre altresì dimostrare che la consegna è stata effettuata per un titolo che implichi l'obbligo della restituzione: solo quando risultino accertati sia l'uno che l'altro elemento può dirsi adempiuto l'onere della prova del fatto costitutivo, a norma dell'art 2697 cod civ. (v. Cass., Sez.
3, sent. n. 267/1977).
Una parte che chieda la condanna del convenuto all'adempimento di un contratto è infatti tenuta a provare i requisiti e gli elementi che determinano la giuridica esistenza del contratto stesso, e di conseguenza, ove a fondamento della pretesa venga dedotto un contratto di mutuo, non basta provare l'avvenuta consegna del denaro (o di altre cose fungibili), ma occorre altresì dimostrare che la consegna è stata effettuata per quel titolo che implichi l'obbligo della restituzione, solo in tal modo potendo ritenersi adempiuto l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria fatta valere in giudizio (v. Cass. Sez. 3, sent. n. 3056/1982).
Nella fattispecie qui delibata va allora evidenziato come, escluse le due sopra richiamate scritture (qui non utilizzabili per le ragioni suddette), non vi sia alcuna prova dell'intervenuta stipulazione di un contratto o accordo di mutuo fra gli eredi degli odierni contendenti.
12 Né parte attrice ha formulato precipue istanze istruttorie volte ad accertare l'effettiva stipulazione di un contratto di mutuo fra i due de cuius delle odierne parti contendenti (le istanze istruttorie svolte in atti riguardano altre circostanze attenenti alle opere svolte, alla loro quantità, al loro pagamento, non già all'asserito accordo di mutuo).
Atteso che il solo titolo qui azionato dalla parte attrice è quello del riconoscimento del debito ex art. 1988 del codice civile conseguente all'asserito contratto di mutuo intercorso fra i defunti e Persona_1 [...]
, va allora concluso nel senso dell'integrale Per_2 rigetto delle domande qui avanzate dalla parte attrice per palese difetto di prova non essendo in alcun modo provato il fatto costitutivo delle domande predette (ovverosia l'avvenuta stipulazione di un contratto di mutuo).
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e domande rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti dalla parte attrice giacché non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rigettarsi le domande attoree.
13 Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non sussiste alcuna delle ipotesi previste dalla legge all'articolo 92 del c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 260.000,01 a € 520.000,00), opportunamente diminuiti nella misura massima consentita in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.772,00
b) fase introduttiva → € 1.169,00
c) fase istruttoria → € 5.206,00
d) fase decisionale → € 3.082,00
- per un totale di € 11.229,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande avanzate dalle attrici e nei confronti dei Parte_1 Parte_2 convenuti e Parte_5 Parte_4
14 2) Condanna le attrici e Parte_1 Pt_2
alla rifusione, in favore dei convenuti
[...] [...]
e delle spese di Parte_5 Parte_4 giudizio che liquida in € 11.229,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 14 agosto 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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