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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 4 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. US GL, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
25/2025 R.G.
È comparso, per l'opponente, l'avv. GIUSEPPE OTTAVIO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Chiede un rinvio per trattative.
È comparso, per l'opposta, l'avv. IVAN SEGRETO in sostituzione dell'avv.
DR BA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. US GL, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
) rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. C.F._1
US VI, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1 (c.f. e p. iva CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di P.IVA_1 società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV) (c.f. Controparte_2
e p. iva ), giusta procura ai rogiti del Notaio , in P.IVA_2 Persona_1
Pordenone, dell' 11 gennaio 2021 al n. Rep. 306494 e n. 37531 Racc., registrata il 13 gennaio 2021 al n. 614 serie 1T, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Mario Anzà e Alessandro Barbaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del secondo
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – Con citazione del 10 gennaio 2025 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 327/2024 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 16.622,50 – oltre interessi e spese – in favore di nella CP_1 qualità di procuratrice di che era cessionaria di con Controparte_2 CP_3 riferimento ai crediti derivati dal contratto di conto corrente n. 0713934826e dal contratto di prestito personale n. 06512620558.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 16 aprile 2025 venivano depositate memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c. ed era formulata una proposta transattivo-conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che veniva rifiutata dall'opponente e su cui l'opposta non si esprimeva formalmente.
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Sennonché nel caso di specie con le note ex art. 127 ter c.p.c. del 1° Parte_1 luglio 2025 ha contestato la titolarità del credito in capo a (“La Controparte_2 pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare l'esistenza dell'avvenuta cessione poiché una cosa è l'avviso un'altra la prova della sua esistenza e del suo contenuto”, cfr. pag. 1); titolarità che può essere anche verificata d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass., S.U, n. 2951/2016).
È pacifico che “[l]e contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass.,
S.U., n. 2951 cit.). Ancora più di recente il Supremo Collegio ha ribadito che “[l]a contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere” (Cass., n. 16814/2024).
Come pure è evidente che n.q. di procuratrice di CP_1 Controparte_2 nulla mai ha argomentato o provato sul punto.
Premesso che la questione in esame attiene non già alla legittimazione processuale, ma alla titolarità del rapporto giuridico controverso (v. Cass., S.U., n. 2951/2016), la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 d. lgs. n. 385/1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass., n. 5857/2022; Cass., n. 24798/2020).
L'art. 58 cit. ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio.
Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente (Cass., n. 20495/2020).
Muovendo da tali premesse, la Corte di cassazione ha affermato che, in linea di principio, ai fini della dimostrazione della cessione di un credito, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può, però, ritenersi di per sé sufficiente la mera notificazione della stessa effettuata ex art. 1264 c.c. né, tantomeno, ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco,
l'avviso di pubblicazione ex art. 58 cit.
Ha, infatti, precisato che “una cosa è l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass., n. 22151/2019). Sulla base di tali puntualizzazione, il Giudice di legittimità ha affermato che, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., laddove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ben può costituire prova adeguata dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, qualora tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete. In mancanza di contestazioni specifiche in ordine all'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, essendo il fatto da provare costituito solo dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Ne consegue che, sotto tale profilo, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione di cessione non contestata e da ritenersi, pertanto, esistente, possono essere valutate al fine di verificare se esse consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario e solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza sarà necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione e dei suoi allegati (v. Cass., n. 9412/2023).
Diverso è il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione, che deve necessariamente essere oggetto di prova.
A tal fine, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e, quindi, come tale, la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.
È stato, però, precisato che tale avviso, unitamente ad altri elementi, può essere valutato come indizio dal giudice di merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: “[c]iò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa cedente o di quest'ultima unitamente alla cessionaria ovvero vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione”. In tali casi, ha aggiunto la Corte, “la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
e tale accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà censurabile in sede di legittimità”
(Cass., n. 17944/2023).
In altre parole, in presenza di censure come quelle avanzate dall'opponente, la società che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e assume di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altri soggetti ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, dovendo fornire prova documentale della propria legittimazione a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., n. 10518/2016 e Cass. n. 4116/2016).
Nella specie, pur potendosi servire delle note scritte in vista dell'udienza del 27 novembre 2025, parte opposta non ha preso posizione in merito né ha prodotto documentazione – evidentemente sottratta al regime di preclusioni istruttorie in ragione del momento in cui l'opponente ha formulato le mere difese – idonea a infirmare la contestazione di controparte.
Il Tribunale deve dunque esaminare il compendio probatorio in atti e dedurre che l'allegato 7 “stralcio ceduti” è una mera proposta da cui non si evince il testo dell'accordo, la lista allegata è di formazione unilaterale e l'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale non è sufficientemente specifico perché si riferisce a “taluni crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose da finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca cedente a sofferenza (...) come individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di cessione (...) In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1998 ed il 30/07/2020” (enfasi aggiunta).
In questo contesto il possesso della documentazione relativa al contratto originario costituisce mero elemento indiziario inidoneo nel complesso a sostituire il documento attestante l'intervenuta cessione del credito (Cass., n. 2780/2019).
Né d'altra parte può affermarsi che l'impostazione difensiva dell'opponente integri gli estremi di argomentazioni incompatibili con la contestazione della titolarità, essendo stato evidenziato come “[l]'eccezione di prescrizione del credito vantato (...), e quella di erronea quantificazione dello stesso” – entrambe spiegate in questo giudizio – “non comportano, di per sé, implicito riconoscimento della titolarità, dal lato passivo, del rapporto e non ostano, pertanto, alla possibilità di contestarne la sussistenza nel successivo corso del giudizio di primo grado, integrando una mera difesa, come tale sottratta al regime delle preclusioni” (Cass., n. 10188/2023).
L'opposizione va dunque accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato con assorbimento delle altre censure.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse, pertanto, vanno poste a carico di n.q. di procuratore di CP_1 [...]
e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal CP_2
D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause fino a € 26.000 tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 25/2025 R.G., ogni contraria istanza eccezione difesa respinta, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 327/2024;
2) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in €
2.685,50 (di cui € 145,50 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 4 dicembre 2025
Il Giudice
US GL
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 4 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. US GL, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
25/2025 R.G.
È comparso, per l'opponente, l'avv. GIUSEPPE OTTAVIO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Chiede un rinvio per trattative.
È comparso, per l'opposta, l'avv. IVAN SEGRETO in sostituzione dell'avv.
DR BA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. US GL, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
) rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. C.F._1
US VI, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1 (c.f. e p. iva CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di P.IVA_1 società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV) (c.f. Controparte_2
e p. iva ), giusta procura ai rogiti del Notaio , in P.IVA_2 Persona_1
Pordenone, dell' 11 gennaio 2021 al n. Rep. 306494 e n. 37531 Racc., registrata il 13 gennaio 2021 al n. 614 serie 1T, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Mario Anzà e Alessandro Barbaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del secondo
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – Con citazione del 10 gennaio 2025 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 327/2024 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 16.622,50 – oltre interessi e spese – in favore di nella CP_1 qualità di procuratrice di che era cessionaria di con Controparte_2 CP_3 riferimento ai crediti derivati dal contratto di conto corrente n. 0713934826e dal contratto di prestito personale n. 06512620558.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 16 aprile 2025 venivano depositate memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c. ed era formulata una proposta transattivo-conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che veniva rifiutata dall'opponente e su cui l'opposta non si esprimeva formalmente.
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Sennonché nel caso di specie con le note ex art. 127 ter c.p.c. del 1° Parte_1 luglio 2025 ha contestato la titolarità del credito in capo a (“La Controparte_2 pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare l'esistenza dell'avvenuta cessione poiché una cosa è l'avviso un'altra la prova della sua esistenza e del suo contenuto”, cfr. pag. 1); titolarità che può essere anche verificata d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass., S.U, n. 2951/2016).
È pacifico che “[l]e contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass.,
S.U., n. 2951 cit.). Ancora più di recente il Supremo Collegio ha ribadito che “[l]a contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere” (Cass., n. 16814/2024).
Come pure è evidente che n.q. di procuratrice di CP_1 Controparte_2 nulla mai ha argomentato o provato sul punto.
Premesso che la questione in esame attiene non già alla legittimazione processuale, ma alla titolarità del rapporto giuridico controverso (v. Cass., S.U., n. 2951/2016), la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 d. lgs. n. 385/1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass., n. 5857/2022; Cass., n. 24798/2020).
L'art. 58 cit. ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio.
Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente (Cass., n. 20495/2020).
Muovendo da tali premesse, la Corte di cassazione ha affermato che, in linea di principio, ai fini della dimostrazione della cessione di un credito, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può, però, ritenersi di per sé sufficiente la mera notificazione della stessa effettuata ex art. 1264 c.c. né, tantomeno, ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco,
l'avviso di pubblicazione ex art. 58 cit.
Ha, infatti, precisato che “una cosa è l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass., n. 22151/2019). Sulla base di tali puntualizzazione, il Giudice di legittimità ha affermato che, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., laddove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ben può costituire prova adeguata dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, qualora tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete. In mancanza di contestazioni specifiche in ordine all'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, essendo il fatto da provare costituito solo dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Ne consegue che, sotto tale profilo, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione di cessione non contestata e da ritenersi, pertanto, esistente, possono essere valutate al fine di verificare se esse consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario e solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza sarà necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione e dei suoi allegati (v. Cass., n. 9412/2023).
Diverso è il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione, che deve necessariamente essere oggetto di prova.
A tal fine, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e, quindi, come tale, la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.
È stato, però, precisato che tale avviso, unitamente ad altri elementi, può essere valutato come indizio dal giudice di merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: “[c]iò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa cedente o di quest'ultima unitamente alla cessionaria ovvero vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione”. In tali casi, ha aggiunto la Corte, “la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
e tale accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà censurabile in sede di legittimità”
(Cass., n. 17944/2023).
In altre parole, in presenza di censure come quelle avanzate dall'opponente, la società che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e assume di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altri soggetti ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, dovendo fornire prova documentale della propria legittimazione a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., n. 10518/2016 e Cass. n. 4116/2016).
Nella specie, pur potendosi servire delle note scritte in vista dell'udienza del 27 novembre 2025, parte opposta non ha preso posizione in merito né ha prodotto documentazione – evidentemente sottratta al regime di preclusioni istruttorie in ragione del momento in cui l'opponente ha formulato le mere difese – idonea a infirmare la contestazione di controparte.
Il Tribunale deve dunque esaminare il compendio probatorio in atti e dedurre che l'allegato 7 “stralcio ceduti” è una mera proposta da cui non si evince il testo dell'accordo, la lista allegata è di formazione unilaterale e l'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale non è sufficientemente specifico perché si riferisce a “taluni crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose da finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca cedente a sofferenza (...) come individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di cessione (...) In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1998 ed il 30/07/2020” (enfasi aggiunta).
In questo contesto il possesso della documentazione relativa al contratto originario costituisce mero elemento indiziario inidoneo nel complesso a sostituire il documento attestante l'intervenuta cessione del credito (Cass., n. 2780/2019).
Né d'altra parte può affermarsi che l'impostazione difensiva dell'opponente integri gli estremi di argomentazioni incompatibili con la contestazione della titolarità, essendo stato evidenziato come “[l]'eccezione di prescrizione del credito vantato (...), e quella di erronea quantificazione dello stesso” – entrambe spiegate in questo giudizio – “non comportano, di per sé, implicito riconoscimento della titolarità, dal lato passivo, del rapporto e non ostano, pertanto, alla possibilità di contestarne la sussistenza nel successivo corso del giudizio di primo grado, integrando una mera difesa, come tale sottratta al regime delle preclusioni” (Cass., n. 10188/2023).
L'opposizione va dunque accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato con assorbimento delle altre censure.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse, pertanto, vanno poste a carico di n.q. di procuratore di CP_1 [...]
e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal CP_2
D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause fino a € 26.000 tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 25/2025 R.G., ogni contraria istanza eccezione difesa respinta, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 327/2024;
2) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in €
2.685,50 (di cui € 145,50 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 4 dicembre 2025
Il Giudice
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