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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2732/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
AR GI, Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8107/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCR. IPOTECARI n. 09776202500001474000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3066401540 2022 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1337/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 S.r.l.
ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09776202500001474000, emessa dall'Agente della riscossione in relazione al credito derivante dall'avviso di accertamento n. TK3066401540/2022 (IVA anno 2016), chiedendone l'annullamento unitamente all'atto impositivo presupposto.
La ricorrente ha dedotto, in via preliminare, la litispendenza e la violazione del principio del ne bis in idem, rappresentando di aver già impugnato precedenti atti riscossivi afferenti al medesimo avviso di accertamento (pignoramento presso terzi e precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), con giudizi tuttora pendenti in grado di appello e/o in sede di legittimità. Nel merito, ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, eccependo l'inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
All'udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem e per preclusione derivante dalla pendenza di giudizi aventi identità di parti, petitum e causa petendi.
È documentalmente emerso che la ricorrente ha già instaurato: un giudizio avverso precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria afferente al medesimo avviso di accertamento, attualmente pendente in grado di appello;
un giudizio avverso atto di pignoramento presso terzi, anch'esso fondato sul medesimo titolo impositivo, definito in secondo grado con sentenza oggetto di ricorso per cassazione.
In entrambi i procedimenti la società ha dedotto i medesimi vizi oggi riproposti, ed in particolare l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e l'illegittimità della pretesa tributaria. Sussiste pertanto identità soggettiva (stesse parti), oggettiva (medesimo avviso di accertamento e medesima pretesa tributaria) e causale (identici motivi di impugnazione), con conseguente duplicazione del thema decidendum.
Il principio del ne bis in idem, espressione dei canoni di economia processuale e di certezza dei rapporti giuridici, impedisce la reiterazione di giudizi aventi ad oggetto la medesima pretesa impositiva tra le stesse parti, onde evitare il rischio di contrasto tra giudicati e di indebita moltiplicazione delle iniziative processuali.
Nel processo tributario, tale principio opera in combinato disposto con l'art. 39 c.p.c. e con l'art. 19 D.Lgs.
546/1992, atteso che l'impugnazione di atti consequenziali non può tradursi nella riproposizione delle medesime censure già oggetto di altro giudizio. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata costituisce sviluppo procedimentale della medesima pretesa già contestata in precedenti giudizi;
le doglianze dedotte attengono nuovamente alla validità dell'avviso di accertamento e alla sussistenza del credito erariale. Ne consegue che l'odierno ricorso si pone in rapporto di sovrapposizione con giudizi già instaurati, determinando una indebita reiterazione dell'azione.
Tale situazione impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, restando assorbite le ulteriori questioni di merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per violazione del divieto di "bis in idem". Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.500,00 in favore della Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
AR GI, Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8107/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCR. IPOTECARI n. 09776202500001474000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3066401540 2022 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1337/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 S.r.l.
ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09776202500001474000, emessa dall'Agente della riscossione in relazione al credito derivante dall'avviso di accertamento n. TK3066401540/2022 (IVA anno 2016), chiedendone l'annullamento unitamente all'atto impositivo presupposto.
La ricorrente ha dedotto, in via preliminare, la litispendenza e la violazione del principio del ne bis in idem, rappresentando di aver già impugnato precedenti atti riscossivi afferenti al medesimo avviso di accertamento (pignoramento presso terzi e precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), con giudizi tuttora pendenti in grado di appello e/o in sede di legittimità. Nel merito, ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, eccependo l'inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
All'udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem e per preclusione derivante dalla pendenza di giudizi aventi identità di parti, petitum e causa petendi.
È documentalmente emerso che la ricorrente ha già instaurato: un giudizio avverso precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria afferente al medesimo avviso di accertamento, attualmente pendente in grado di appello;
un giudizio avverso atto di pignoramento presso terzi, anch'esso fondato sul medesimo titolo impositivo, definito in secondo grado con sentenza oggetto di ricorso per cassazione.
In entrambi i procedimenti la società ha dedotto i medesimi vizi oggi riproposti, ed in particolare l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e l'illegittimità della pretesa tributaria. Sussiste pertanto identità soggettiva (stesse parti), oggettiva (medesimo avviso di accertamento e medesima pretesa tributaria) e causale (identici motivi di impugnazione), con conseguente duplicazione del thema decidendum.
Il principio del ne bis in idem, espressione dei canoni di economia processuale e di certezza dei rapporti giuridici, impedisce la reiterazione di giudizi aventi ad oggetto la medesima pretesa impositiva tra le stesse parti, onde evitare il rischio di contrasto tra giudicati e di indebita moltiplicazione delle iniziative processuali.
Nel processo tributario, tale principio opera in combinato disposto con l'art. 39 c.p.c. e con l'art. 19 D.Lgs.
546/1992, atteso che l'impugnazione di atti consequenziali non può tradursi nella riproposizione delle medesime censure già oggetto di altro giudizio. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata costituisce sviluppo procedimentale della medesima pretesa già contestata in precedenti giudizi;
le doglianze dedotte attengono nuovamente alla validità dell'avviso di accertamento e alla sussistenza del credito erariale. Ne consegue che l'odierno ricorso si pone in rapporto di sovrapposizione con giudizi già instaurati, determinando una indebita reiterazione dell'azione.
Tale situazione impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, restando assorbite le ulteriori questioni di merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per violazione del divieto di "bis in idem". Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.500,00 in favore della Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma.