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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 12583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12583 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 38607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SI ON spirati i termini assegnati - fino al 3.12.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Botta, ed elettivamente RTe_1 domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Arno 38
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia Ciccopiedi per procura allegata alla memoria difensiva ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via
Della Fonte Di Fauno n. 25
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 24.10.2024 infermiera RTe_1 in servizio presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria S. AN di Roma, premesso che sulla scorta della disciplina vigente all'epoca in relazione all'obbligo vaccinale per
1 la prevenzione dell'infezione da SRS-CoV 2, “non veniva fatta entrare al lavoro dal 1
Dicembre 2021 in assenza di legittima comunicazione, successivamente veniva sospesa dall'ordine professionale in data 28/4/2022, in quanto il proprio datore di lavoro dichiarava che nulla sapeva in merito alla sospensione…” senza che nessun'altra comunicazione le fosse in precedenza pervenuta, dedotta la illegittimità del detto provvedimento di sospensione, conveniva in giudizio l'Azienda datrice di lavoro chiedendo al Tribunale di voler “…accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in premessa , che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, l'illegittimità della sospensione della ricorrente
, e per l'effetto condannare controparte alla corresponsione delle mensilità retributive non pagate dal 1 dicembre 2021, sino al 1 novembre 2022, o alla diversa data stabilita dal Tribunale anche in seguito all'istruttoria, oltre gli oneri contributivi, gli scatti di anzianità, il premio di produttività ed i buoni pasto e a qualsiasi altro emolumento connesso e conseguenziale alla sospensione de qua, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla sospensione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari…”
A sostegno della propria domanda deduceva “1) illegittimità del provvedimento di sospensione unilaterale dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione per violazione del d.l. n.44 del 1.4.2021 convertito in l. n.76 del 28.5.2021 e successive modifiche ed integrazioni” per non essere stato rispettato il procedimento volto all'accertamento dell'obbligo vaccinale e non avendo RT il datore di lavoro il potere di procedere in assenza delle indicazioni dell' (unico soggetto competente all'accertamento dell'inosservanza dello stesso, deputato a dare immediata comunicazione scritta all'interessato ed al datore di lavoro); “2) errata interpretazione della legge applicativa della vaccinazione, anche con riferimento all'art. 12 delle preleggi”, essendovi una discrasia tra l'intenzione del legislatore e l'efficacia dei farmaci immessi in commercio per fronteggiare l'emergenza Covid, dal momento che “i cosiddetti farmaci usati per la vaccinazione non rispondevano al dettato legislativo”;
“3) illogicita' della normativa emergenziale anche sotto il profilo di discriminazione tra non vaccinati ed esentati- interpretazione sull'obbligo di repêchage applicazione analogica della norma”, per l'illogicità dell'inserimento della “mancata sospensione degli esentati poiché gli stessi per vari motivi non potevano sottoporsi a vaccinazione”, ritenendoli in qualche modo
2 immuni dalla trasmissione del virus, non essendo ragionevole “la possibilità di riconoscere lavoro e retribuzione solo ai soggetti esentati e non anche a coloro che, come questi ultimi, non hanno assunto il farmaco”; “4) trasmissione del virus in egual modo tra vaccinati e non vaccinati”, stante le contrastanti evidenze scientifiche al riguardo;
“5) per la non vincolatività della pronuncia della Corte Costituzionale nei riguardi del
Giudice, che dovrebbe rilevare “come siano stati ingiustificatamente travalicati i limiti dei poteri decisionali e delle statuizioni motivazionali che la Corte Costituzionale può affrontare”; “6) violazione dell'obbligo sul consenso informato”, essendo “La scelta di non vaccinarsi …l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito di autodeterminazione nella scelta di sottoporsi o meno a un trattamento sanitario, che si evince dall'articolo
13 della Costituzione…” e sulla scorta della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, con le previsioni della quale incompatibile la circostanza che “i dati sul vaccino erano secretati”; “7) violazione regolamento europeo 953/2021 e principio di discriminazione. Violazione della carta di Nizza e di Oviedo”, che vietano la discriminazione della certificazione da tampone rapido antigenico rispetto a quella da vaccinazione sul presupposto che non debbano e non possano essere discriminati i cittadini europei
(tanto più se minori) che hanno scelto di non vaccinarsi;
“8) illegittimità dell'introduzione dello stato di emergenza e della proroga dello stato di emergenza e ultrattività delle norme sull'obbligo vaccinale – principio tempus regit actum”, essendo stata emanata la dichiarazione del
Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 “in assenza dei presupposti legislativi… in quanto nessuna fonte costituzionale o di legge ordinaria attribuisce al Consiglio dei
Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario”; “9) violazione dei dati sanitari” non essendo nella competenze del datore di lavoro – ma solo in quelle del Titolare del trattamento nominato dal Ministero della Salute – “la verifica del green pass e di tutte le certificazioni sanitarie equipollenti (tra cui anche la vaccinazione”;
“10) eventi avversi – mancanza di informazione sul vaccino” essendo la sperimentazione dello stesso ancora in corso;
“11) illegittimita' della proroga della sospensione riferita all'elemento
3 temporale – discriminazione tra le varie categorie – discriminazione tra medici ucraini ed italiani”, non essendo stata richiesta la vaccinazione ai medici ucraini assunti sulla scorta del
Decreto Energia la vaccinazione.
L'azienda costituendosi in giudizio, ripercorsa la Controparte_1 normativa applicabile alla fattispecie e dedotto il puntuale rispetto della procedura ivi prevista (“con nota prot. OPI Roma n. 15403 del 22/11/2021 (cfr all.2) - acquisito al protocollo dell'Azienda Ospedaliera con n. 978 del 20/01/2022 - l'Ordine notificava all'
[...]
la sospensione dall'esercizio della professione infermieristica Controparte_2 della Dott.ssa - ai sensi dell'art. 4 del D.L. 44/2021, convertito con modificazioni RTe_1 dalla Legge 76/2021 - a seguito dell'accertamento da parte dell' con prot. 42928 del RTe_3
22/11/2021, con durata fino all'adempimento dell'obbligo, e comunque non oltre il
31/12/2021…”) per la sospensione dal servizio della ricorrente, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente;
rinviata per la decisione con assegnazione di termini per note conclusionali, una volta spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc, era dunque decisa con la presente sentenza, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
L'art. 4 del detto decreto (d.l.
1.4.2021 n. 44 conv. in l. 28.5.2021 n. 76), nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 1 lett. b) d.l. 26.11.2021 n. 172 conv. in l. 21.1.2022 n. 3 (e applicabile ratione temporis nel caso in esame), stabilisce per quanto qui interessa: “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Sars-
Cov-2” e “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (…) che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie (…) sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati” (co. 1); “Solo in caso di accertato pericolo per la salute,
4 in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al co. 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita” (co. 2); “Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano (co. 3). Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati. (co. 4). Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'Azienda
Sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del co. 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al co.
1. In caso di mancata presentazione RT della documentazione di cui al primo periodo, l successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al co.
1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta RT di vaccinazione, l invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale” (co.
5); “Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al co. 5, l'Asl
5 competente, accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, e previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione RT dell'atto di accertamento da parte de determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da
Sars-Cov-2” (co. 6); “La sospensione di cui al co. 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine di appartenenza” (co. 7); “Ricevuta la comunicazione di cui al co. 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche diverse da quelle indicate al co. 6 (…) e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al co. 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” (co.8).
Dall'esame dei documenti versati in atti si evince che il datore di lavoro ebbe a ricevere, da parte dell'OPI Roma, la missiva datata 22.11.2021, con la quale si comunicava la sospensione della ricorrente dall'esercizio della professione infermieristica, del seguente tenore (cfr. all. 2 fascicolo resistente):
La ricorrente deduce di non aver ricevuto alcuna comunicazione de parte del proprio datore di lavoro, se non la nota prot. 9815 del 14.4.2022 con la quale il S. AN le
6 richiedeva notizie urgenti (cfr. doc 2 fascicolo ricorrente) in ordine all'adempimento, da parte sua, all'obbligo vaccinale e la nota prot. 15752 datata 28.4.2022 con la quale le era comunicata, da parte dell'OPI Roma, la sospensione dall'Albo Professionale con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine di Roma n. 4623/2022, per intervenuto accertamento dell'inadempimento, da parte sua, all'obbligo vaccinale.
Nega, invero, la ricorrente (cfr. verbale di udienza 8.5.2025) di aver ricevuto la nota
OPI Roma n. 15403 del 22.11.2021 nella quale si dava atto, tra l'altro, RT dell'accertamento da parte dell' del suo inadempimento all'obbligo vaccinale, così come la nota OPI Roma prot. 79 del 3.1.2022 di formalizzazione della sospensione e la nota, del datore di lavoro, prot. DG n. 1637 del 21/01/2022, con la quale il
Direttore Generale comunicava alla Dott.ssa che la stessa veniva dichiarata Pt_1
“...assente ingiustificata a decorrere dal 01/01/2022 fino al 31/03/2022, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.
9-quinquies del D.L. n. 52 del 22/04/2021, convertito con Legge n. 87 del
17/06/2021 e modificato dall'art. 8 del D.L. n, 221 del 24/12/2021”.
La difesa dell' convenuta, dal canto suo, nulla ha dimostrato in ordine alla CP_1 ricezione, da parte della ricorrente, delle missive in parola, né, del resto, è sufficiente affermare – così come nelle note depositate in data 30.10.2025 – l'avvenuta trasmissione delle stesse tramite canali ufficiali o con “modalità idonea a garantire la ricezione” o “strumenti idonei a garantire la tracciabilità e la ricezione da parte del destinatario”, non essendo in atti la prova della conoscenza legale, da parte della di tali comunicazioni. Pt_1
Orbene, la ricorrente ha espressamente lamentato che il provvedimento di sospensione sia stato adottato dal datore di lavoro “in assenza di alcuna indicazione proveniente dall'ATS e ovviamente senza l'atto di accertamento da parte di quest'ultima, da comunicare anche al dipendente, cui la norma richiamata …ricollega la sospensione al diritto di svolgere la prestazione lavorativa”.
7 È evidente, dunque, nel caso di specie - nel quale la previsione della sospensione derivante dalla legge è una ipotesi di sospensione obbligatoria, per la quale la valutazione sulla gravità dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore - la lamentata violazione della norma di cui all'art. art.4 comma 6 del DL. RT 44/2021, la quale prevede - come visto - che la sospensione sia disposta dall che il datore di lavoro (nonché l'Ordine di appartenenza) sia tenuto prendere atto della stessa e dare comunicazione all'interessato degli effetti dell'atto di accertamento della
Autorità sanitaria. RT In sostanza, è l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell' che determina la sospensione: il provvedimento adottato dal datore di lavoro in assenza di tale presupposto deve ritenersi pertanto del tutto illegittimo.
Ora è che, nel caso in esame, l' convenuta non ha dato prova dell'avvenuta CP_1 comunicazione alla ricorrente di aver ottemperato neppure al preliminare adempimento relativo all'invio all'Ordine professionale dell'elenco dei dipendenti con qualifica di operatori di interesse sanitario: pur volendo ipotizzare l'avvenuta comunicazione in parola, manca del tutto la prova del fatto che la convenuta abbia seguito, poi, l'iter previsto dalla norma per giungere alla sospensione della lavoratrice RT (e, in particolare, aver atteso l'esito dell'accertamento dell' mai comunicato alla
. Pt_1
La fondatezza delle argomentazioni spese dalla ricorrente in ordine alla violazione della normativa a fondamento (e presupposto) per l'adozione dell'impugnato provvedimento di sospensione, è idonea ad assorbire l'intero merito del ricorso, il quale va accolto con la declaratoria di illegittimità del provvedimento di sospensione medesimo e la condanna dell' al Controparte_1 pagamento, in favore della delle mensilità di retribuzione non corrisposte nel Pt_1 periodo di sospensione, in una con ogni altro elemento connesso e consequenziale alla retribuzione medesima.
8 La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione della ricorrente dall'esercizio della professione infermieristica dall'1.12.2021 all'1.11.2022;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore di delle mensilità di retribuzione non RTe_1 corrisposte nel periodo di sospensione, in una con ogni altro elemento connesso e consequenziale alla retribuzione medesima;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., alla Controparte_1 rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - nei confronti della ricorrente.
Roma, 4.12.2025
Il Giudice
SI ON
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SI ON spirati i termini assegnati - fino al 3.12.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Botta, ed elettivamente RTe_1 domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Arno 38
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia Ciccopiedi per procura allegata alla memoria difensiva ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via
Della Fonte Di Fauno n. 25
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 24.10.2024 infermiera RTe_1 in servizio presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria S. AN di Roma, premesso che sulla scorta della disciplina vigente all'epoca in relazione all'obbligo vaccinale per
1 la prevenzione dell'infezione da SRS-CoV 2, “non veniva fatta entrare al lavoro dal 1
Dicembre 2021 in assenza di legittima comunicazione, successivamente veniva sospesa dall'ordine professionale in data 28/4/2022, in quanto il proprio datore di lavoro dichiarava che nulla sapeva in merito alla sospensione…” senza che nessun'altra comunicazione le fosse in precedenza pervenuta, dedotta la illegittimità del detto provvedimento di sospensione, conveniva in giudizio l'Azienda datrice di lavoro chiedendo al Tribunale di voler “…accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in premessa , che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, l'illegittimità della sospensione della ricorrente
, e per l'effetto condannare controparte alla corresponsione delle mensilità retributive non pagate dal 1 dicembre 2021, sino al 1 novembre 2022, o alla diversa data stabilita dal Tribunale anche in seguito all'istruttoria, oltre gli oneri contributivi, gli scatti di anzianità, il premio di produttività ed i buoni pasto e a qualsiasi altro emolumento connesso e conseguenziale alla sospensione de qua, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla sospensione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari…”
A sostegno della propria domanda deduceva “1) illegittimità del provvedimento di sospensione unilaterale dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione per violazione del d.l. n.44 del 1.4.2021 convertito in l. n.76 del 28.5.2021 e successive modifiche ed integrazioni” per non essere stato rispettato il procedimento volto all'accertamento dell'obbligo vaccinale e non avendo RT il datore di lavoro il potere di procedere in assenza delle indicazioni dell' (unico soggetto competente all'accertamento dell'inosservanza dello stesso, deputato a dare immediata comunicazione scritta all'interessato ed al datore di lavoro); “2) errata interpretazione della legge applicativa della vaccinazione, anche con riferimento all'art. 12 delle preleggi”, essendovi una discrasia tra l'intenzione del legislatore e l'efficacia dei farmaci immessi in commercio per fronteggiare l'emergenza Covid, dal momento che “i cosiddetti farmaci usati per la vaccinazione non rispondevano al dettato legislativo”;
“3) illogicita' della normativa emergenziale anche sotto il profilo di discriminazione tra non vaccinati ed esentati- interpretazione sull'obbligo di repêchage applicazione analogica della norma”, per l'illogicità dell'inserimento della “mancata sospensione degli esentati poiché gli stessi per vari motivi non potevano sottoporsi a vaccinazione”, ritenendoli in qualche modo
2 immuni dalla trasmissione del virus, non essendo ragionevole “la possibilità di riconoscere lavoro e retribuzione solo ai soggetti esentati e non anche a coloro che, come questi ultimi, non hanno assunto il farmaco”; “4) trasmissione del virus in egual modo tra vaccinati e non vaccinati”, stante le contrastanti evidenze scientifiche al riguardo;
“5) per la non vincolatività della pronuncia della Corte Costituzionale nei riguardi del
Giudice, che dovrebbe rilevare “come siano stati ingiustificatamente travalicati i limiti dei poteri decisionali e delle statuizioni motivazionali che la Corte Costituzionale può affrontare”; “6) violazione dell'obbligo sul consenso informato”, essendo “La scelta di non vaccinarsi …l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito di autodeterminazione nella scelta di sottoporsi o meno a un trattamento sanitario, che si evince dall'articolo
13 della Costituzione…” e sulla scorta della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, con le previsioni della quale incompatibile la circostanza che “i dati sul vaccino erano secretati”; “7) violazione regolamento europeo 953/2021 e principio di discriminazione. Violazione della carta di Nizza e di Oviedo”, che vietano la discriminazione della certificazione da tampone rapido antigenico rispetto a quella da vaccinazione sul presupposto che non debbano e non possano essere discriminati i cittadini europei
(tanto più se minori) che hanno scelto di non vaccinarsi;
“8) illegittimità dell'introduzione dello stato di emergenza e della proroga dello stato di emergenza e ultrattività delle norme sull'obbligo vaccinale – principio tempus regit actum”, essendo stata emanata la dichiarazione del
Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 “in assenza dei presupposti legislativi… in quanto nessuna fonte costituzionale o di legge ordinaria attribuisce al Consiglio dei
Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario”; “9) violazione dei dati sanitari” non essendo nella competenze del datore di lavoro – ma solo in quelle del Titolare del trattamento nominato dal Ministero della Salute – “la verifica del green pass e di tutte le certificazioni sanitarie equipollenti (tra cui anche la vaccinazione”;
“10) eventi avversi – mancanza di informazione sul vaccino” essendo la sperimentazione dello stesso ancora in corso;
“11) illegittimita' della proroga della sospensione riferita all'elemento
3 temporale – discriminazione tra le varie categorie – discriminazione tra medici ucraini ed italiani”, non essendo stata richiesta la vaccinazione ai medici ucraini assunti sulla scorta del
Decreto Energia la vaccinazione.
L'azienda costituendosi in giudizio, ripercorsa la Controparte_1 normativa applicabile alla fattispecie e dedotto il puntuale rispetto della procedura ivi prevista (“con nota prot. OPI Roma n. 15403 del 22/11/2021 (cfr all.2) - acquisito al protocollo dell'Azienda Ospedaliera con n. 978 del 20/01/2022 - l'Ordine notificava all'
[...]
la sospensione dall'esercizio della professione infermieristica Controparte_2 della Dott.ssa - ai sensi dell'art. 4 del D.L. 44/2021, convertito con modificazioni RTe_1 dalla Legge 76/2021 - a seguito dell'accertamento da parte dell' con prot. 42928 del RTe_3
22/11/2021, con durata fino all'adempimento dell'obbligo, e comunque non oltre il
31/12/2021…”) per la sospensione dal servizio della ricorrente, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente;
rinviata per la decisione con assegnazione di termini per note conclusionali, una volta spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc, era dunque decisa con la presente sentenza, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
L'art. 4 del detto decreto (d.l.
1.4.2021 n. 44 conv. in l. 28.5.2021 n. 76), nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 1 lett. b) d.l. 26.11.2021 n. 172 conv. in l. 21.1.2022 n. 3 (e applicabile ratione temporis nel caso in esame), stabilisce per quanto qui interessa: “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Sars-
Cov-2” e “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (…) che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie (…) sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati” (co. 1); “Solo in caso di accertato pericolo per la salute,
4 in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al co. 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita” (co. 2); “Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano (co. 3). Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati. (co. 4). Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'Azienda
Sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del co. 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al co.
1. In caso di mancata presentazione RT della documentazione di cui al primo periodo, l successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al co.
1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta RT di vaccinazione, l invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale” (co.
5); “Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al co. 5, l'Asl
5 competente, accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, e previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione RT dell'atto di accertamento da parte de determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da
Sars-Cov-2” (co. 6); “La sospensione di cui al co. 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine di appartenenza” (co. 7); “Ricevuta la comunicazione di cui al co. 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche diverse da quelle indicate al co. 6 (…) e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al co. 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” (co.8).
Dall'esame dei documenti versati in atti si evince che il datore di lavoro ebbe a ricevere, da parte dell'OPI Roma, la missiva datata 22.11.2021, con la quale si comunicava la sospensione della ricorrente dall'esercizio della professione infermieristica, del seguente tenore (cfr. all. 2 fascicolo resistente):
La ricorrente deduce di non aver ricevuto alcuna comunicazione de parte del proprio datore di lavoro, se non la nota prot. 9815 del 14.4.2022 con la quale il S. AN le
6 richiedeva notizie urgenti (cfr. doc 2 fascicolo ricorrente) in ordine all'adempimento, da parte sua, all'obbligo vaccinale e la nota prot. 15752 datata 28.4.2022 con la quale le era comunicata, da parte dell'OPI Roma, la sospensione dall'Albo Professionale con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine di Roma n. 4623/2022, per intervenuto accertamento dell'inadempimento, da parte sua, all'obbligo vaccinale.
Nega, invero, la ricorrente (cfr. verbale di udienza 8.5.2025) di aver ricevuto la nota
OPI Roma n. 15403 del 22.11.2021 nella quale si dava atto, tra l'altro, RT dell'accertamento da parte dell' del suo inadempimento all'obbligo vaccinale, così come la nota OPI Roma prot. 79 del 3.1.2022 di formalizzazione della sospensione e la nota, del datore di lavoro, prot. DG n. 1637 del 21/01/2022, con la quale il
Direttore Generale comunicava alla Dott.ssa che la stessa veniva dichiarata Pt_1
“...assente ingiustificata a decorrere dal 01/01/2022 fino al 31/03/2022, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.
9-quinquies del D.L. n. 52 del 22/04/2021, convertito con Legge n. 87 del
17/06/2021 e modificato dall'art. 8 del D.L. n, 221 del 24/12/2021”.
La difesa dell' convenuta, dal canto suo, nulla ha dimostrato in ordine alla CP_1 ricezione, da parte della ricorrente, delle missive in parola, né, del resto, è sufficiente affermare – così come nelle note depositate in data 30.10.2025 – l'avvenuta trasmissione delle stesse tramite canali ufficiali o con “modalità idonea a garantire la ricezione” o “strumenti idonei a garantire la tracciabilità e la ricezione da parte del destinatario”, non essendo in atti la prova della conoscenza legale, da parte della di tali comunicazioni. Pt_1
Orbene, la ricorrente ha espressamente lamentato che il provvedimento di sospensione sia stato adottato dal datore di lavoro “in assenza di alcuna indicazione proveniente dall'ATS e ovviamente senza l'atto di accertamento da parte di quest'ultima, da comunicare anche al dipendente, cui la norma richiamata …ricollega la sospensione al diritto di svolgere la prestazione lavorativa”.
7 È evidente, dunque, nel caso di specie - nel quale la previsione della sospensione derivante dalla legge è una ipotesi di sospensione obbligatoria, per la quale la valutazione sulla gravità dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore - la lamentata violazione della norma di cui all'art. art.4 comma 6 del DL. RT 44/2021, la quale prevede - come visto - che la sospensione sia disposta dall che il datore di lavoro (nonché l'Ordine di appartenenza) sia tenuto prendere atto della stessa e dare comunicazione all'interessato degli effetti dell'atto di accertamento della
Autorità sanitaria. RT In sostanza, è l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell' che determina la sospensione: il provvedimento adottato dal datore di lavoro in assenza di tale presupposto deve ritenersi pertanto del tutto illegittimo.
Ora è che, nel caso in esame, l' convenuta non ha dato prova dell'avvenuta CP_1 comunicazione alla ricorrente di aver ottemperato neppure al preliminare adempimento relativo all'invio all'Ordine professionale dell'elenco dei dipendenti con qualifica di operatori di interesse sanitario: pur volendo ipotizzare l'avvenuta comunicazione in parola, manca del tutto la prova del fatto che la convenuta abbia seguito, poi, l'iter previsto dalla norma per giungere alla sospensione della lavoratrice RT (e, in particolare, aver atteso l'esito dell'accertamento dell' mai comunicato alla
. Pt_1
La fondatezza delle argomentazioni spese dalla ricorrente in ordine alla violazione della normativa a fondamento (e presupposto) per l'adozione dell'impugnato provvedimento di sospensione, è idonea ad assorbire l'intero merito del ricorso, il quale va accolto con la declaratoria di illegittimità del provvedimento di sospensione medesimo e la condanna dell' al Controparte_1 pagamento, in favore della delle mensilità di retribuzione non corrisposte nel Pt_1 periodo di sospensione, in una con ogni altro elemento connesso e consequenziale alla retribuzione medesima.
8 La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione della ricorrente dall'esercizio della professione infermieristica dall'1.12.2021 all'1.11.2022;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore di delle mensilità di retribuzione non RTe_1 corrisposte nel periodo di sospensione, in una con ogni altro elemento connesso e consequenziale alla retribuzione medesima;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., alla Controparte_1 rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - nei confronti della ricorrente.
Roma, 4.12.2025
Il Giudice
SI ON
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