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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.798/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2024, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi congiuntamente e/o Parte_1 Parte_2 disgiuntamente, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall' Avv. Daniela Quintieri e dall'Avv.
Carmine Santamaria, domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Daniela Quintieri sito in Cosenza – C.so
Luigi Fera n. 72;
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Catanzaro alla Via Madonna dei Cieli n. 40, presso lo studio dell'avv. Fabio Alviggi, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Cosenza, alla Via Scola N° 3, presso lo Studio Legale associazione tra Pt_3 professionisti, e rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Giovanni
Clausi e dall'Avv. Francesco Clausi, in forza di procura allegata nel fascicolo telematico;
APPELLATA
1 E
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata nel fascicolo telematico, RO dall'Avv. Samantha Mendicino e dall'Avv. Alessandro Farina, e domiciliato presso lo studio in Viale della Repubblica, 110, Cosenza;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
E
IL in persona dell'amministratore pro tempore, ON
, per questo giudizio rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa RO
di costituzione di primo grado, dall'avv. Massimo Ferraro, nel cui studio, in Cosenza, via della
Repubblica 110, ha eletto domicilio;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti e “Voglia Ecc.ma Corte di Appello accogliere il Parte_1 Parte_2 presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata:
1) Dichiarare il “ ” in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore Amministratore sig. , con in Cosenza via Tripodi 2/A e il sig. RO CP_6
in proprio, nella qualità di Amministratore del RO Controparte_5
con Studio in Cosenza via Tripodi 2/A rappresentante pro tempore, in solido responsabili,
[...]
quanto al primo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. dei danni subiti alle porzioni di proprietà esclusiva dei condomini e a causa della omessa custodia dei beni Parte_2 Parte_1 condominiali la cui cattiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio Condominiale via
Roma 73-Via Cattaneo 74, appaltati inizialmente nel 2003 e proseguiti fino a tutto 2010, è stata causa di notevoli infiltrazioni di acqua nelle loro abitazioni.
2) Consequenzialmente, condannare, il “ ” in persona del Controparte_5
Contr legale rappresentante pro tempore Amministratore sig. , con Studio in RO
Cosenza via Tripodi 2/A e il sig. in proprio, nella qualità di Amministratore del RO
, con Studio in Cosenza via Tripodi 2/A in solido, al Controparte_5
risarcimento dei danni subiti a causa della cattiva esecuzione dei lavori effettuati nel
[...]
, che ha causato notevoli infiltrazioni di acqua nelle abitazioni degli appellanti con Controparte_7 ulteriore esborso documentato di € 3.534,00 da parte del condomino e di € Parte_1
3.282,00 da parte della sig.ra e così per un totale di € 6.816,00 oltre interessi. Parte_2
3) Dichiarare, sempre e in ogni caso, il sig. , in proprio, nella qualità di RO
Amministratore del con Studio in Cosenza via Tripodi 2/A Controparte_8
2 tenuto al risarcimento dei danni da “mala gestio”, in favore degli attori, da liquidare in via equitativa in € 5.000,00 o a quella maggiore o minore che l'adita Corte vorrà stabilire, per avere omesso ex art
1130 I comma n.1 c.c. di esperire l'azione nei confronti della per il Controparte_9
risarcimento dei danni da infiltrazione e di cui alle delibere assembleari in atti.
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Per l'appellata “confermarsi integralmente la sentenza n. 725/2021 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Cosenza. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, Controparte_2
contrariis reiectis,
Rigettare l'infondato e temerario gravame proposto dai Sigg. e Parte_1 Pt_2
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza,
[...]
in persona della Dott.ssa Carmen Misasi, del 29 marzo 2021, n. 725/2021, notificata dalla in pari data. Controparte_2
Dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa per cui è causa e quindi respingere la domanda di manleva spiegata nei confronti della concludente dal Sig. Controparte_10
; CP_3
Accertare che tra il giudizio recante il n. 2790/2014 e il processo recante il n. 3517/2009 esiste un rapporto di identità per come rilevato nella sentenza impugnata;
Dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere dal Sig. , non essendo intervenuto CP_3
alcun atto da qualificarsi come validamente interruttivo dei termini prescrizionali previsti dal disposto di cui all'art. 2952 c.c;
Dichiarare la decadenza del diritto del Sig. per mancata denuncia del sinistro nei CP_3
tre giorni dalla sua verificazione
Assolvere la da qualsiasi domanda nei suoi confronti, stante Controparte_2
l'assenza di un danno e di una responsabilità addebitabili al Sig. ; RO
In ogni caso contenere la domanda nei termini di contratto con applicazione di quanto contrattualmente previsto per scoperto e franchigia contrattuale.
Il tutto sempre con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”
Per l'appellato e appellante incidentale : “Voglia la Corte d'appello adita, contrariis RO
reiectis:
3 1) In via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello, per tutti i motivi rappresentati;
2) In subordine e nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) in via ulteriormente gradata e nella non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale del gravame, dichiarare tenuti a risarcire gli attori solo i terzi, con integrale manleva del qui appellato,
e, precisamente, la o la in persona dei Controparte_2 Controparte_11
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a seconda della collocazione temporale della eventuale responsabilità e, per l'effetto, condannare queste ultime, ciascuna per le posizioni di garanzia assunte, al risarcimento dei danni per l'importo che sarà ritenuto di Giustizia;
4) con vittoria di spese e compensi del grado di lite e, in accoglimento dell'appello incidentale, con riconoscimento di quelle di primo grado.”
Per l'appellato “La domanda va dunque respinta e si insta in ON
particolare affinché la Corte di Appello voglia condannare parti attrici – anche alla luce della palese infondatezza del gravame – alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Cosenza, il , nonché Controparte_12
, in proprio, quale amministratore del predetto condominio, al fine di accertare la RO
responsabilità di questi ultimi e ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento occorso.
In particolare, gli attori, premesso di essere proprietari degli appartamenti situati al IV e V piano dello stabile condominiale di via Roma 73-via Cattaneo 74, oggetto di ristrutturazione da parte della ditta hanno dedotto: Controparte_9
- che alla fine dei lavori menzionati emergevano infiltrazioni a carico dei detti immobili, da imputarsi alla cattiva esecuzione degli interventi di isolamento e coibentazione dei terrazzi ed alla mancata apposizione delle scossaline ai balconi del cortile;
- che a seguito di reiterate sollecitazioni al da parte di e della nomina CP_5 Parte_1 di un tecnico – l'Ing. – finalizzata alla constatazione dei danni, l'assemblea condominiale, in Per_1
data 10.6.2010, autorizzava i lavori di ripristino dei terrazzi e non anche i lavori interni all'appartamento, incaricando la ditta;
CP_13
4 - che decideva di effettuare i lavori di eliminazione delle infiltrazioni, a proprie Testimone_1
spese, interessando la stessa ditta;
CP_13
- che l'assemblea condominiale del 13.9.2011 dava altresì mandato all'avv. Ferraro di agire giudizialmente in confronto della ditta per il ripristino o il risarcimento di Controparte_9
tutti i danni causati;
- che ciò nonostante l'Avv. Ferraro intraprendeva un giudizio solo per ottenere la condanna per i danni derivanti dalla cattiva esecuzione della pitturazione del fabbricato, senza menzione alcuna delle spese affrontate per il rifacimento dei terrazzi interessati dalle infiltrazioni e dei danni causati negli alloggi;
- che tale comportamento evidenziava a tutti gli effetti una cattiva gestione da parte dell'Amministratore ex art. 1130 c.c. per la palese inosservanza delle deliberazioni assembleari
- che era stato costretto ad abitare in ambiente insalubre e poco igienico, con Parte_1
conseguente danno alla salute.
Alla luce di ciò, gli attori hanno, dunque, agito in giudizio, assumendo la responsabilità solidale del e dell'amministratore convenuto ex art. 2051 c.c., per i danni provocati dalle infiltrazioni CP_5
e non azionati nel giudizio intrapreso contro la ditta e chiedendo la condanna Controparte_9
degli stessi alla rifusione delle spese pro quota ed in proprio affrontate per i lavori di ripristino sopra indicati, pari a complessivi euro 6.816,00, oltre interessi.
Gli attori hanno inoltre dedotto la responsabilità dell'amministratore in proprio per mala CP_3
gestio, costituita dall'omesso esperimento dell'azione deliberata dall'assemblea, e ne hanno chiesto la condanna all'ulteriore risarcimento del danno conseguitone, da liquidarsi in via equitativa in euro
5.000,00.
Instaurato correttamente il contraddittorio, i convenuti si sono autonomamente costituiti in giudizio, preliminarmente eccependo l'inammissibilità delle domande per la violazione del principio del ne bis in idem, in ragione della esistenza di altro giudizio, iscritto nell'anno 2009 presso il Tribunale Civile di Cosenza su iniziativa di entrambi gli attori, identificato con R.G.A.C. n. 3517/2009, con il quale veniva chiesta la condanna del ” al risarcimento dei Controparte_5 danni asseritamente subìti, nei medesimi appartamenti menzionati nell'odierno atto di citazione, in conseguenza dei lavori di ristrutturazione eseguiti sul fabbricato. I convenuti hanno, dunque, chiesto, ai sensi dell'art. 39 comma 1 c.p.c., la declaratoria di litispendenza, per l'identità di petitum, di causa petendi e di soggetti del giudizio, e, nel merito, hanno contestato la fondatezza delle domande avverse, chiedendone il rigetto.
Il ha inoltre chiesto l'autorizzazione a chiamare in giudizio le compagnie assicuratrici CP_3 [...]
e Unipol, ai fini dell'eventuale manleva. CP_2
5 Autorizzata la chiamata, è rimasta contumace, mentre si è Controparte_14 Controparte_10
costituita eccependo preliminarmente l'inoperatività della polizza e la prescrizione del diritto, ma aderendo, nel merito, alle difese del chiamante in relazione alla domanda attrice.
Disposta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., questo è stato riassunto dagli attori a seguito della conclusione della causa R.G. 3517/2009 avvenuta con l'emissione della sentenza n. 1834/2016.
Istruita la causa mediante prova per testi e chiarimenti peritali disposti con il consulente d'ufficio incaricato nel giudizio antecedente, all'udienza del 21 settembre 2020 essa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 725/2021, pubblicata e notificata il 29 marzo 2021, ha dichiarato improponibile la domanda di risarcimento danni proposta avverso il e CP_5
l'amministratore, rigettando per il resto e dichiarando assorbite le domande di manleva del convenuto
. CP_3
In estrema sintesi, secondo il Giudice di prime cure l'indagine conclusasi con la sentenza di condanna n.1834/2016 ha investito tutti i danni da infiltrazione ricadenti nel periodo di verifica 2003/2012, con la conseguenza che l'esame della domanda attorea dev'essere in tale sede considerata preclusa poiché, diversamente, comporterebbe una ingiustificata reiterazione dell'accertamento ed una inammissibile duplicazione del risarcimento. Quanto poi alla posizione dell'amministratore il Giudice ha ulteriormente osservato che in capo allo stesso non è configurabile né una responsabilità per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. - la qualità di custode essendo imputabile al solo - né CP_5 un'autonoma responsabilità, dal momento che l'ulteriore pregiudizio imputato a tale soggetto per mala gestio non è stato meglio specificato né adeguatamente provato. Rimaste, dunque, assorbite le domande di manleva proposte dal , il Tribunale ha compensato le spese di lite data la CP_3
peculiarità della vertenza.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 26 aprile 2021, e Parte_1
hanno proposto appello avverso la sentenza in parola per i motivi che si esamineranno. Parte_2
Si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta depositata, Controparte_1
telematicamente, il 28 maggio 2021, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e l'inoperatività della polizza, associandosi, nel merito, alle difese del , CP_3
proprio assicurato.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente il 5 luglio 2021, si è costituita
[...]
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis Controparte_2
c.p.c., l'inoperatività della polizza, la prescrizione del diritto e la decadenza del diritto per mancata
6 denuncia del sinistro nei tre giorni dalla sua verificazione. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello stante l'assenza di responsabilità in capo al , e, in subordine, il contenimento della domanda CP_3
nei termini di contratto relativamente allo scoperto e alla franchigia.
In data 9 luglio 2021, si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel RO merito, la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto. Al contempo, ha spiegato appello incidentale, impugnando il solo capo della sentenza relativo alle spese di lite, ed in particolare lamentando la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. avendo il Giudice disposto la compensazione pur in presenza di una soccombenza totale di parte appellante.
Infine, con comparsa di costituzione depositata, telematicamente, in data 8 settembre 2021, si è costituito il in persona dell'amministratore pro tempore ON
, chiedendo il rigetto del gravame attesa la sua infondatezza. RO
Disposta una serie di rinvii, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni, infine, l'udienza del 9 ottobre 2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Indi – viste le note scritte – con ordinanza di data 15 ottobre 2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione di suddetta ordinanza, avvenuta il 17 ottobre 2024.
Tutte le parti hanno depositato la comparsa conclusionale.
Gli appellanti principali e la PA hanno depositato la memoria di Pt_1 Controparte_10
replica.
§ 3. Le questioni preliminari
3.1 Preliminarmente va rigettata, poiché infondata, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da . RO
Invero, nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/20171. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: gli appellanti hanno specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
3.2 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018, n. 19333).
3.3 Va infine dato atto della tardività del deposito della comparsa conclusionale del ON
presentata, telematicamente, il 17 dicembre 2025, allorquando il termine dei
[...]
sessanta giorni era già trascorso, essendo venuto a scadere lunedì 16 dicembre 2025.
§ 4. L'appello principale
4.1 Con il primo motivo di appello gli appellanti lamentano una “Errata valutazione della Pt_1
domanda e della documentazione allegata”.
In particolare, secondo gli appellanti il Giudice di prime cure avrebbe sbagliato nel valutare la domanda come un duplicato del giudizio avente R.G. 3517/2009, in quanto quest'ultimo ha ricompreso il periodo che va dal 2003 al 2009 e in esso è stato chiesto il risarcimento dei danni alla CP_15
e al , responsabili in solido per la “maldestra esecuzione dei lavori da parte della ditta CP_5 appaltatrice…..nonché il ristoro dell'ulteriore danno verificatosi dal 2003 ad oggi e quello per il mancato utilizzo di alcuni ambienti degli appartamenti, a causa delle infiltrazioni di acqua piovana….”, mentre il successivo giudizio, conclusosi con la sentenza qui impugnata, ricomprende il periodo che va dal 2009 alla decisione della causa, ed è volto all'accertamento della responsabilità del e dell'Amministratore in proprio, poiché nonostante i reiterati solleciti e diffide ad CP_5
adempiere, entrambi sarebbero rimasti inermi e non avrebbero posto in essere attività consone ad eliminare definitivamente il problema dell'infiltrazione dell'acqua negli appartamenti di proprietà degli attori.
Invero, al Giudice di prime cure sarebbe bastato confrontare le fotografie a corredo della perizia redatta dall'Arch. Quintieri, allegate dagli attori alla memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1 c.p.c., che acclaravano e certificavano i danni prodotti dalle infiltrazioni per la cattiva esecuzione dei lavori ad opera della
, con quelle allegate alla perizia redatta dal Prof. Ing. , la quale, non solo CP_15 Persona_2
acclarava e certificava i danni prodotti dalla , ma evidenziava come le stesse infiltrazioni CP_9
si erano verificate in punti diversi, rispetto ai primi, del Soggiorno, delle camere da letto, cucina e bagno degli appartamenti di proprietà degli attori.
Ancora, secondo gli appellanti, il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere, relativamente ai danni subiti, che “…parte attrice non ne ha adeguatamente specificato e riscontrato l'autonomia ed
8 ultroneità” per due ordini di motivi: il primo perché il CTU della prima vertenza, l'Ing. , ha Per_2
evidenziato che gli accertamenti effettuati si fermano al 18 dicembre 2012, non comprendendo eventuali danni che possono essersi manifestati successivamente;
il secondo motivo è che dai verbali di mediazione del 12 febbraio 2014 e del 9 aprile 2014 risulta chiara ed incontestabile l'ammissione di colpa sia dell'Amministratore che del in quanto altrimenti non avrebbero offerto CP_5 un'irrisoria somma a tacitazione di ogni pretesa degli istanti.
Infine, il Giudice di prime cure ha altresì omesso di valutare le circostanziate ed inoppugnabili prove fornite con le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. primo e secondo termine.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti lamentano la “Illogicità manifesta e carenza delle motivazioni”.
In particolare, il Tribunale, muovendo dal presupposto che la fattispecie sottoposta al suo esame fosse
“…una ingiustificata reiterazione dell'accertamento ed una inammissibile duplicazione del risarcimento”, è giunto erroneamente ad escludere la responsabilità del Condominio e dell'Amministratore. Invero, secondo gli appellanti, la loro responsabilità si poteva facilmente dedurre dal comportamento tenuto dagli stessi dal 2003 al 2009 e consistito nel fatto che solo a seguito della citazione in giudizio del 2009, gli stessi hanno iniziato ad occuparsi del rifacimento dei lavori di pavimentazione del terrazzo a causa delle infiltrazioni, pervenendo ad Agosto 2010, ossia dopo circa dieci anni dall'inizio delle infiltrazioni, a stipulare un contratto con l'Impresa di costruzioni CP_13
D'altra parte, la responsabilità del e dell'Amministratore trova la sua fonte nel verbale di CP_5
assemblea del condominio redatto in data 15 febbraio 2010, in cui era stato conferito ampio mandato all'Amministratore al fine di agire in giudizio avverso la ditta appaltatrice per il risarcimento dei danni subiti e, nonostante ciò, egli si era limitato a citare in giudizio la per la sola cattiva CP_9
esecuzione dei lavori di tinteggiatura di una parte delle pareti esterne.
4.2 I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Le censure degli appellanti non sembrano cogliere nel segno laddove, in estrema sintesi, sono volte all'accertamento della responsabilità del e del relativo amministratore in merito ai danni CP_5
asseritamente subiti e presuntivamente ulteriori rispetto a quelli già liquidati con la sentenza n.
1834/2016. Invero, con il giudizio recante R.G. n.3517/2009, definito con la predetta sentenza, già passata in giudicato, e hanno già chiesto ed ottenuto il risarcimento dei danni Parte_1 Parte_2
derivanti dalle infiltrazioni, consistiti non solo nel ristoro delle spese autonomamente sostenute ai fini del ripristino degli appartamenti, ma anche negli ulteriori danni verificatisi successivamente all'anno
2003. Preme, tuttavia, precisare che gli accertamenti effettuati, e di conseguenza i danni riscontrati, non attengono, come sostenuto dagli appellanti, al periodo che va dal 2003 al 2009, bensì al più lungo
9 arco di tempo ricompreso tra il 2003 ed il 18 dicembre 2012, giorno in cui è stato effettuato l'ultimo sopralluogo peritale. Pertanto, a fronte di un tale accertamento, gli attori, odierni appellanti, avrebbero potuto ottenere un risarcimento ulteriore solamente dimostrando di aver subito successivamente dei danni diversi rispetto a quelli già oggetto di indagine.
Al riguardo, appare condivisibile quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, il quale, a seguito di un'attenta analisi del materiale probatorio, ha ritenuto che nella documentazione in atti non è emerso alcun elemento, nemmeno indiziario, che potesse consentire di sostenere la presenza di danni ulteriori rispetto alla collocazione temporale e soggettiva coperta dal giudicato.
Più in particolare, per rispondere alle censure mosse dagli appellanti, a nulla rileva il confronto tra le fotografie a corredo della perizia redatta dall'Arch. Quintieri con quelle allegate alla c.t.u. del Prof.
Ing. , in quanto entrambe risalgono comunque al periodo antecedente al dicembre 2012. Ancora, Per_2 nonostante sia vero che il CTU, chiamato a chiarimenti, ha osservato che “i fenomeni di danno conseguenti da infiltrazioni da acqua piovana all'epoca della CTU espletata nel 2012 erano ancora in atto e, pertanto, è altamente probabile che i danni ad oggi riscontrabili siano differenti per entità e localizzazione rispetto a quelli già oggetto di perizia”, tuttavia, ciò non vale a considerare esistenti e provati ulteriori danni, stante il fatto che si tratta di un'affermazione basata su una mera ipotesi non corroborata da ulteriori elementi da parte degli appellanti. Infine, non può certamente rilevare in termini di ammissione di colpa il contenuto dei verbali di mediazione presenti in atti, rispetto ai quali
è più logico ritenere che un'offerta sia stata formulata solamente al fine di evitare un contenzioso che sarebbe stato in ogni caso fonte di costi e fastidi per il condominio. Ciò è confermato anche dall'irrisorietà della somma offerta, posto che, se davvero il e l'Amministratore avessero CP_5
pensato di aver gestito in maniera errata la situazione, avrebbero logicamente dovuto proporre un importo più consono.
Alla luce di quanto sopra, non può che essere confermato l'esito a cui è giunto il Tribunale, secondo cui l'esame della domanda avverso il convenuto rimane preclusa poiché, diversamente, CP_5 comporterebbe una reiterazione dell'accertamento e un'inammissibile duplicazione del risarcimento.
Quanto, infine, alla dedotta responsabilità dell'amministratore, va evidenziato come la mala gestio si configuri ogni qualvolta l'amministratore svolga la propria attività ponendo in essere condotte non rispondenti all'interesse comune dei rappresentati, dando così origine alla violazione del dovere di diligenza del buon padre di famiglia, il quale va precipuamente dimostrato insieme ai danni da questa scaturiti.
10 Ebbene, anche in questo caso, prescindendo dall'accertamento circa il comportamento negligente del
, gli appellanti non hanno però fornito prova alcuna del concreto pregiudizio subito, anche ai CP_3
fini della determinazione quantitativa e della liquidazione di esso per equivalente pecuniario.
In conclusione, dunque, l'appello si dichiara infondato e, come tale, dev'essere rigettato.
§ 5. L'appello incidentale
Con unico motivo di appello incidentale impugna il capo della sentenza di primo RO
grado relativo alle spese di giudizio, contestando la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui il Giudice ha disposto la compensazione pur in presenza di una soccombenza totale dei Sig.ri Pt_1
La censura non è meritevole di accoglimento.
La controversia che ci occupa è stata introdotta con citazione notificata nel giugno 2014. Di conseguenza, si applica l'art. 92 c.p.c. nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 13, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre
2014, n. 162, che così recita: “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Ebbene, nell'impugnata sentenza il Tribunale ha ampiamente motivato in merito alle eccezionali ragioni che lo hanno portato a dichiarare la compensazione delle spese, specificando che “Le spese legali possono essere però compensate, tenuto conto della peculiarità della vertenza, con particolare riferimento alla incontroversa persistenza dei fenomeni infiltrativi, del suo andamento ante causam, che ha ingenerato negli attori le aspettative di condotta condominiale illustrate in citazione, nonché delle questioni tecniche affrontate e del contegno processuale osservato dagli attori al fine di acclarare l'interferenza della precedente domanda giudiziale su quella oggetto del presente in via principale”.
Pertanto, l'appello incidentale dev'essere rigettato.
§ 6. Le spese processuali
6.1 Nei rapporti processuali tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale, le spese di lite possono essere compensate stante la reciproca soccombenza.
Cont Nei rapporti processuali tra gli appellanti principali e gli appellati e le CP_5 CP_1 spese di lite si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €5.201,00
e €26.000,00 e alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 in vigore dal 23 ottobre
2022 per tutte le fasi della controversia.
11 6.2 Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da E nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, e Controparte_5 RO Controparte_2
on atto di citazione notificato il 26 aprile 2021, nonché sull'appello Controparte_11
incidentale spiegato da , avverso la sentenza n. n. 725/2021, del Tribunale RO
di Cosenza, pubblicata e notificata il 29.03.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2) Condanna e al pagamento nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, e delle spese di Controparte_16 Controparte_2 Controparte_11 lite quantificate in € 3.966 oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3) Dichiara compensate le spese di lite tra e appellanti Parte_1 Parte_2
principali, e , appellante incidentale;
RO
4) Dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
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