2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo ))
6 dicembre 2017
2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo ))
Commentari • 15
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- 2. Le società ad azionariato diffuso: disciplina e trasparenzaEmanuele De Stefano · https://www.iusinitinere.it/
Il fenomeno delle società ad azionariato diffuso tra il pubblico in maniera rilevante (Public Companies) è stato preso in considerazione relativamente di recente dal nostro legislatore, a causa della scarsa presenza nel nostro panorama di tali persone giuridiche, a differenza degli ordinamenti anglosassoni in cui ve ne è una rilevante presenza. L'impianto originario del nostro codice civile infatti non prendeva in considerazione tali figure, fino al 2003, anno in cui viene introdotto l'articolo 2325-bis, che riconosce tali figure, estendendovi la disciplina delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, alle quali quindi si applicherà il titolo V del codice. Ma qual …
Leggi di più… - 3. Dichiarazione IVA 2025. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2024 e benefici premiali soggetti ISA e CPBhttps://www.finanzaefisco.com/
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- 5. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO 1. La vicenda controversa trae origine dalla licenza edilizia n. 114/67 dell'8 agosto 1968 del Comune di Boscoreale, con la quale veniva autorizzava la realizzazione in via Mario Pagano di un fabbricato per civili abitazioni composto da cinque piani fuori terra (per complessivi vani utili 60 ed accessori 42 e 10 negozi), oggi costituito nel condominio odierno appellante. 2. Accadeva tuttavia che il titolo ad edificare era revocato, con atto comunale in data 15 luglio 1969, prot. n. 6240, e nondimeno nell'ottobre dello stesso anno i lavori venivano avviati e poi portati a conclusione nel 1971. L'amministrazione comunale chiedeva pertanto al competente Provveditorato alle opere …
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Giurisprudenza • 26
- 1. TAR Firenze, sez. I, sentenza 14/05/2026, n. 908Provvedimento: Pubblicato il 14/05/2026 N. 00908/2026 REG.PROV.COLL. N. 01709/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Società Modern 2009 di CO NI & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante p ro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolini, CO Giustiniani e Samuel Panizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della …Leggi di più...
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- 2. TAR Firenze, sez. I, sentenza 14/05/2026, n. 907Provvedimento: Pubblicato il 14/05/2026 N. 00907/2026 REG.PROV.COLL. N. 01480/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Apartments Florence S.r.l., Caruso Immobili S.r.l., Easylife S.p.a., Fair Winds Property Management S.r.l., Five Senses di Antonella Maria Baga, Flo Apartments S.r.l., Florence Fashion Apartments S.r.l., Gohomes S.r.l., H2b S.r.l., Ma Maison Vacation Rentals S.r.l., Newtopique S.r.l., Officina 360 S.r.l.s., Revmind S.r.l., in persona dei rispettivi …Leggi di più...
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