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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/05/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14350/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MANZILLO Parte_1 C.F._1
WERNER
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. CASTELLUCCIO GRAZIA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/05/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso il padre secondo il calendario di cui alle pp. 12-13 della comparsa di risposta;
- residenza formale dei figli presso l'abitazione della madre sita in Brione, via Riviere n. 3;
- iscrizione scolastica in GU, ist. comprensivo primario Don Milani, plesso di Ronco;
- il mantenimento dei figli è previsto in via diretta a carico di ciascun genitore quando li avrà con sé, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo;
- a titolo conciliativo, l'assegno unico è di spettanza per l'intero della madre, la quale dichiara di non avere più nulla a pretendere a titolo di mantenimento dei figli anche per il futuro;
- spese di lite compensate;
pagina 1 di 2 - rinuncia ai termini conclusivi e alle impugnazioni;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.11.2024, , premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio con a GU (Bs) in data 16.6.2018, dalla cui unione erano CP_1
nati i figli il 6.1.2016 e il 30.6.2018, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai Per_1 Per_2
divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 13.6.2025 le parti e i rispettivi procuratori raggiungevano un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GU (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2018, parte I, n. 13;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 15.5.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14350/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MANZILLO Parte_1 C.F._1
WERNER
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. CASTELLUCCIO GRAZIA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/05/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso il padre secondo il calendario di cui alle pp. 12-13 della comparsa di risposta;
- residenza formale dei figli presso l'abitazione della madre sita in Brione, via Riviere n. 3;
- iscrizione scolastica in GU, ist. comprensivo primario Don Milani, plesso di Ronco;
- il mantenimento dei figli è previsto in via diretta a carico di ciascun genitore quando li avrà con sé, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo;
- a titolo conciliativo, l'assegno unico è di spettanza per l'intero della madre, la quale dichiara di non avere più nulla a pretendere a titolo di mantenimento dei figli anche per il futuro;
- spese di lite compensate;
pagina 1 di 2 - rinuncia ai termini conclusivi e alle impugnazioni;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.11.2024, , premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio con a GU (Bs) in data 16.6.2018, dalla cui unione erano CP_1
nati i figli il 6.1.2016 e il 30.6.2018, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai Per_1 Per_2
divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 13.6.2025 le parti e i rispettivi procuratori raggiungevano un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GU (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2018, parte I, n. 13;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 15.5.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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