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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12591 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.12591/2023 promossa da:
e altri, con il patrocinio dell'avv. LORITO ANTONIO;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo
Con ricorso depositato il 05/11/2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (o Persona_1
, figlio di e nato a [...] il Persona_2 Persona_3 Persona_4
10.04.1892, poi emigrato in Brasile, dove era deceduto (all. 2) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della
Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 3).
In particolare, i ricorrenti deducevano che l'avo, una volta emigrato in Brasile, si sposò a
[...]
(Stato di AN PA in Brasile) il 21.02.1914 con Dal Persona_5 Persona_6 matrimonio nacque a (Stato di AN PA in Brasile) il Persona_7 Persona_5
01.02.1927. Quest'ultimo si sposò a da (Stato di AN PA in Brasile) il Per_5 Per_5
02.09.1950 con (all. 4). Dal matrimonio è nato a [...] CP_4 Persona_8 (Stato di AN PA in Brasile) il 02.01.1954. Quest'ultimo si è sposato a TO AN (Stato di AN
PA in Brasile) il 23.10.1975 con (che dopo sposata ha preso a chiamarsi Persona_9 [...]
(all. 5). Dal matrimonio è nata la ricorrente a TO AN Persona_10 Parte_2
(Stato di AN PA in Brasile) il 22.08.1979. Quest'ultima si è sposata a TO AN (Stato di AN
PA in Brasile) il 05.10.2001 con (all. 6). Dal matrimonio di e Persona_11 Persona_7
è nata anche a TO AN (Stato di AN Controparte_5 Persona_12
PA in Brasile) il 19.07.1951. Quest'ultima si è sposata a TO AN (Stato di AN PA in Brasile) il 14.11.1970 con (e dopo sposata ha preso a chiamarsi Persona_13 [...]
(all. 7). Dal matrimonio è nato il ricorrente a SA RN Persona_14 Parte_3 do MP (Stato di AN PA in Brasile) il 10.04.1985 (all. 8); nonché il ricorrente Parte_4
a TO AN (Stato di AN PA in Brasile) il 03.05.1977. Quest'ultimo si è sposato a
[...]
TO AN (Stato di AN PA in Brasile) il 08.02.1996 con dalla quale ha Persona_15 divorziato il 10.06.1999, per risposarsi a TO AN (Stato di AN PA in Brasile) il 08.11.2003 con (all. 9). Dal matrimonio di e Persona_16 Parte_4 CP_6
è nato il ricorrente a TU (Stato di AN PA in Brasile)
[...] Parte_5 il 13.04.2006 (all. 10); nonché il ricorrente a TO AN (Stato di AN Parte_6
PA in Brasile) il 05.01.2011 (all. 11).
Dal matrimonio di e è nato anche il Persona_14 Persona_13 ricorrente a TO AN (Stato di AN PA in Brasile) il 05.12.1971 Parte_1
(all. 12). Dall'unione di e è nato il ricorrente Parte_1 Parte_7 [...]
a TO AN (Stato di AN PA in Brasile) il 16.10.1999 (all. 13). Parte_8
Dal matrimonio di e nacque anche Persona_1 Persona_6 Persona_17
a (Stato di AN PA in Brasile) il 01.11.1924. Quest'ultimo si sposò
[...] Persona_5 Pers a da VI (Stato di AN PA in Brasile) il 15.06.1946 con (all. Per_5 CP_7
14). Da questo matrimonio nacque a (Stato di AN Persona_18 Persona_5
PA in Brasile) il 01.04.1947. Quest'ultimo si sposò a TO AN (Stato di AN PA in Brasile) il 29.07.1972 con (all. 15). Dal matrimonio di e Persona_19 Persona_18
è nato anche a TO AN (Stato di AN Parte_9 Persona_20
PA in Brasile) il 11.12.1972. Quest'ultimo si è sposato a TO AN (Stato di AN PA in Brasile) il 03.09.1994 con (all. 16). Da questo matrimonio è nato il ricorrente Controparte_8
a SA RN do MP (Stato di AN PA in Brasile) il Parte_10
04.09.1997 (all. 17).
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia. Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 06 maggio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo
La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. La decisione
1. Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti.
Riassuntivamente, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992.
2. E' opportuno sottolineare che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti.
Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti,
i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_9
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo
Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”), prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna. Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , i CP_1 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
2. Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato al Consolato Generale d'Italia di
AN PA la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendente, in linea diretta, di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione (docc.18-19). In particolare, parte ricorrente ha dedotto che il procedimento da seguire, espressamente previsto dal sito istituzionale, prevede l'invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato, ottenendo così la conferma, mediante un sistema di risposta automatica, dell'avvenuta ricezione della richiesta e dell'inserimento della stessa nella lista di attesa, senza la comunicazione di un numero d'ordine assegnato alla domanda che possa consentire una verifica dei tempi di esame della pratica. Le successive richieste, effettuate con apposite credenziali dopo registrazione al sistema telematico di prenotazione di richiesta appuntamento, cosiddetto Prenot@mi, non avevano alcun esito. Nonostante la dedotta procedura, risulta senza smentita che, ad oggi, il Parte_11
in AN PA versi, dato l'elevato numero di richieste di cittadinanza iure sanguinis, in una
[...] situazione di quasi paralisi dei propri uffici ed, invero, come si legge dal sito istituzionale, prodotto da parte ricorrente (doc. 20), sono in corso di convocazione i richiedenti che hanno presentato la loro richiesta nell'anno 2011, mentre risultano in lista di attesa, fino a tutto il 2022, il numero complessivo di 121.829 richieste. Ciò comporta, al ritmo di evasione attuale, una proiezione di circa 12-13 anni per l'inserimento nella lista di convocazione, oltre l'ulteriore termine per il completamento della pratica. Tale situazione è stata resa nota proprio dal , atteso che, nel sito istituzionale, si Pt_11 legge che la lista di attesa stimata al momento è di circa 12 anni
(https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_ANPA/it/i_servizi/per_i_ cittadini/cittadinanza/cittadinanza-iure-sanguinis-fase.html ) e che “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata” (https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i cittadini/cittadinanza/importanti-note-introduttive.html).
Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a un diniego del diritto in questione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del provvedimenti conseguenti. CP_10
4. Le spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM
147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità e quasi serialità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che nato il [...] a TO AN (Stato di AN PA in [...]) Parte_1 residente in [...], n. 365, interno 41, Vila Bastos, TO AN
(Stato di AN PA in Brasile);
nata il [...] a TO AN (Stato di AN PA in [...]) Parte_2 residente in [...], n. 365, interno 181, Vila Bastos, TO AN
(Stato di AN PA in Brasile);
nato il [...] a [...] Parte_10
PA in Brasile) residente in [...], interno 132, Vila Assunçao, TO
AN (Stato di AN PA in Brasile);
nato il [...] a [...] in Parte_3
Brasile) residente in [...], n. 365, interno 91, Vila Bastos, TO
AN (Stato di AN PA in Brasile);
nato il [...] a TO AN (Stato di AN PA in [...]), Parte_4 residente in [...], n. 136, Jardim Residencial Helvetia Park 3, TU
(Stato di AN PA in Brasile), e il di lui figlio minore nato il [...] a TO AN (Stato di AN PA in [...]); Parte_6
, nato il [...] a TU (Stato di AN PA in [...]), Parte_5 residente in [...], n. 136, Jardim Residencial Helvetia Park 3, TU
(Stato di AN PA in Brasile);
nato il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]) Parte_8 residente in [...], n. 365, interno 41, Vila Bastos, TO AN
(Stato di AN PA in Brasile); sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio LORITO che si è dichiarato antistatario.
Firenze, 06/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Fabbrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.12591/2023 promossa da:
e altri, con il patrocinio dell'avv. LORITO ANTONIO;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo
Con ricorso depositato il 05/11/2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (o Persona_1
, figlio di e nato a [...] il Persona_2 Persona_3 Persona_4
10.04.1892, poi emigrato in Brasile, dove era deceduto (all. 2) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della
Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 3).
In particolare, i ricorrenti deducevano che l'avo, una volta emigrato in Brasile, si sposò a
[...]
(Stato di AN PA in Brasile) il 21.02.1914 con Dal Persona_5 Persona_6 matrimonio nacque a (Stato di AN PA in Brasile) il Persona_7 Persona_5
01.02.1927. Quest'ultimo si sposò a da (Stato di AN PA in Brasile) il Per_5 Per_5
02.09.1950 con (all. 4). Dal matrimonio è nato a [...] CP_4 Persona_8 (Stato di AN PA in Brasile) il 02.01.1954. Quest'ultimo si è sposato a TO AN (Stato di AN
PA in Brasile) il 23.10.1975 con (che dopo sposata ha preso a chiamarsi Persona_9 [...]
(all. 5). Dal matrimonio è nata la ricorrente a TO AN Persona_10 Parte_2
(Stato di AN PA in Brasile) il 22.08.1979. Quest'ultima si è sposata a TO AN (Stato di AN
PA in Brasile) il 05.10.2001 con (all. 6). Dal matrimonio di e Persona_11 Persona_7
è nata anche a TO AN (Stato di AN Controparte_5 Persona_12
PA in Brasile) il 19.07.1951. Quest'ultima si è sposata a TO AN (Stato di AN PA in Brasile) il 14.11.1970 con (e dopo sposata ha preso a chiamarsi Persona_13 [...]
(all. 7). Dal matrimonio è nato il ricorrente a SA RN Persona_14 Parte_3 do MP (Stato di AN PA in Brasile) il 10.04.1985 (all. 8); nonché il ricorrente Parte_4
a TO AN (Stato di AN PA in Brasile) il 03.05.1977. Quest'ultimo si è sposato a
[...]
TO AN (Stato di AN PA in Brasile) il 08.02.1996 con dalla quale ha Persona_15 divorziato il 10.06.1999, per risposarsi a TO AN (Stato di AN PA in Brasile) il 08.11.2003 con (all. 9). Dal matrimonio di e Persona_16 Parte_4 CP_6
è nato il ricorrente a TU (Stato di AN PA in Brasile)
[...] Parte_5 il 13.04.2006 (all. 10); nonché il ricorrente a TO AN (Stato di AN Parte_6
PA in Brasile) il 05.01.2011 (all. 11).
Dal matrimonio di e è nato anche il Persona_14 Persona_13 ricorrente a TO AN (Stato di AN PA in Brasile) il 05.12.1971 Parte_1
(all. 12). Dall'unione di e è nato il ricorrente Parte_1 Parte_7 [...]
a TO AN (Stato di AN PA in Brasile) il 16.10.1999 (all. 13). Parte_8
Dal matrimonio di e nacque anche Persona_1 Persona_6 Persona_17
a (Stato di AN PA in Brasile) il 01.11.1924. Quest'ultimo si sposò
[...] Persona_5 Pers a da VI (Stato di AN PA in Brasile) il 15.06.1946 con (all. Per_5 CP_7
14). Da questo matrimonio nacque a (Stato di AN Persona_18 Persona_5
PA in Brasile) il 01.04.1947. Quest'ultimo si sposò a TO AN (Stato di AN PA in Brasile) il 29.07.1972 con (all. 15). Dal matrimonio di e Persona_19 Persona_18
è nato anche a TO AN (Stato di AN Parte_9 Persona_20
PA in Brasile) il 11.12.1972. Quest'ultimo si è sposato a TO AN (Stato di AN PA in Brasile) il 03.09.1994 con (all. 16). Da questo matrimonio è nato il ricorrente Controparte_8
a SA RN do MP (Stato di AN PA in Brasile) il Parte_10
04.09.1997 (all. 17).
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia. Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 06 maggio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo
La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. La decisione
1. Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti.
Riassuntivamente, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992.
2. E' opportuno sottolineare che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti.
Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti,
i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_9
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo
Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”), prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna. Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , i CP_1 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
2. Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato al Consolato Generale d'Italia di
AN PA la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendente, in linea diretta, di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione (docc.18-19). In particolare, parte ricorrente ha dedotto che il procedimento da seguire, espressamente previsto dal sito istituzionale, prevede l'invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato, ottenendo così la conferma, mediante un sistema di risposta automatica, dell'avvenuta ricezione della richiesta e dell'inserimento della stessa nella lista di attesa, senza la comunicazione di un numero d'ordine assegnato alla domanda che possa consentire una verifica dei tempi di esame della pratica. Le successive richieste, effettuate con apposite credenziali dopo registrazione al sistema telematico di prenotazione di richiesta appuntamento, cosiddetto Prenot@mi, non avevano alcun esito. Nonostante la dedotta procedura, risulta senza smentita che, ad oggi, il Parte_11
in AN PA versi, dato l'elevato numero di richieste di cittadinanza iure sanguinis, in una
[...] situazione di quasi paralisi dei propri uffici ed, invero, come si legge dal sito istituzionale, prodotto da parte ricorrente (doc. 20), sono in corso di convocazione i richiedenti che hanno presentato la loro richiesta nell'anno 2011, mentre risultano in lista di attesa, fino a tutto il 2022, il numero complessivo di 121.829 richieste. Ciò comporta, al ritmo di evasione attuale, una proiezione di circa 12-13 anni per l'inserimento nella lista di convocazione, oltre l'ulteriore termine per il completamento della pratica. Tale situazione è stata resa nota proprio dal , atteso che, nel sito istituzionale, si Pt_11 legge che la lista di attesa stimata al momento è di circa 12 anni
(https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_ANPA/it/i_servizi/per_i_ cittadini/cittadinanza/cittadinanza-iure-sanguinis-fase.html ) e che “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata” (https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i cittadini/cittadinanza/importanti-note-introduttive.html).
Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a un diniego del diritto in questione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del provvedimenti conseguenti. CP_10
4. Le spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM
147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità e quasi serialità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che nato il [...] a TO AN (Stato di AN PA in [...]) Parte_1 residente in [...], n. 365, interno 41, Vila Bastos, TO AN
(Stato di AN PA in Brasile);
nata il [...] a TO AN (Stato di AN PA in [...]) Parte_2 residente in [...], n. 365, interno 181, Vila Bastos, TO AN
(Stato di AN PA in Brasile);
nato il [...] a [...] Parte_10
PA in Brasile) residente in [...], interno 132, Vila Assunçao, TO
AN (Stato di AN PA in Brasile);
nato il [...] a [...] in Parte_3
Brasile) residente in [...], n. 365, interno 91, Vila Bastos, TO
AN (Stato di AN PA in Brasile);
nato il [...] a TO AN (Stato di AN PA in [...]), Parte_4 residente in [...], n. 136, Jardim Residencial Helvetia Park 3, TU
(Stato di AN PA in Brasile), e il di lui figlio minore nato il [...] a TO AN (Stato di AN PA in [...]); Parte_6
, nato il [...] a TU (Stato di AN PA in [...]), Parte_5 residente in [...], n. 136, Jardim Residencial Helvetia Park 3, TU
(Stato di AN PA in Brasile);
nato il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]) Parte_8 residente in [...], n. 365, interno 41, Vila Bastos, TO AN
(Stato di AN PA in Brasile); sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio LORITO che si è dichiarato antistatario.
Firenze, 06/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Fabbrini