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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 3785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3785 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2592/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente relatore Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nata a Tula (Federazione Russa), il 24.02.1985 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Melisa Sofia Penedo del Foro di Pavia presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Torre del Greco (NA), l'8.02.1988 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Melisa Sofia Penedo del Foro di Pavia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sorrento (NA), il 5.08.2015 (anno 2015 atto n. 62 reg. parte II serie C)
□ separati con sentenza n. 1568/2025 pubblicata il 24.04.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli:
(C.F.: , nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3 C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. la figlia minore verrà affidata in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Parte_3 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I coniugi concordano che la figlia minore, pur nell'ambito dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, sia collocata prevalentemente presso la madre. Le parti danno atto che attualmente madre e figlia risiedono in Milano, Via Farini Carlo n. 5, riconoscendo che tale collocazione potrà subire modifiche in futuro. In caso di trasferimento, la madre si impegna a darne comunicazione preventiva all'altro genitore con un preavviso di almeno 30 giorni, come previsto dall'art. 337-sexies c.c., al fine di consentire l'adeguamento delle modalità di frequentazione padre-figlia, garantendo sempre il diritto della minore alla bigenitorialità. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2. a seguito dell'omologa della separazione ciascun coniuge sarà libero di coltivare nuovi rapporti affettivi, purché venga tutelato l'interesse primario della figlia ad un rapporto civile tra i genitori e tali nuovi legami siano coltivati all'esterno della casa familiare;
3. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento in loro favore, essendo entrambi economicamente indipendenti, e di aver regolato tra loro ogni rapporto di carattere patrimoniale e di non aver pertanto più nulla a pretendere per qualsivoglia causa o ragione dedotta o deducibile dal rapporto di coniugo;
4. regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia come a seguire: Il padre potrà trascorrere del tempo con la figlia nei giorni infrasettimanali dopo l'orario scolastico, previo accordo con la madre da comunicarsi con congruo anticipo. Tale flessibilità è volta a garantire il mantenimento dell'ottimo rapporto padre-figlia, consentendo incontri spontanei che tengano conto sia delle esigenze lavorative del padre che degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. In considerazione del solido legame affettivo esistente, la minore potrà pernottare presso l'abitazione paterna anche durante la settimana, previo accordo tra i genitori e nel rispetto della volontà della figlia. I week-end saranno organizzati in regime di alternanza tra i genitori. Nelle settimane di competenza paterna, il padre preleverà la figlia il venerdì al termine delle attività scolastiche (o in orario da concordare) e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna la domenica sera entro le ore 21:00. Durante il periodo delle vacanze estive, ferma restando l'alternanza dei fine settimana, il padre avrà diritto di trascorrere con la figlia almeno 7 (sette) giorni di ferie estive anche non consecutive. I genitori si daranno comunicazione reciproca relativa al periodo di vacanze estive entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno. In caso di viaggi all'estero il genitore interessato ne darà comunicazione con almeno 30 giorni di preavviso, fornendo tutti i dettagli relativi a destinazione, modalità di viaggio, sistemazione e recapiti di reperibilità. Le parti, riconoscendo l'importanza del rapporto tra la minore e i nonni paterni e materni, concordano che la figlia possa trascorrere periodi di vacanza con i nonni sia a Napoli che in Russia. I periodi di permanenza presso i nonni dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori con adeguato preavviso, tenendo in considerazione gli impegni scolastici della minore e le esigenze organizzative di entrambe le famiglie. Durante la permanenza della minore presso i nonni, sia a Napoli che in Russia, dovrà essere garantita la possibilità di comunicazioni quotidiane con entrambi i genitori attraverso videochiamate o altri mezzi di comunicazione concordati. Le Festività maggiormente sentite quali il Natale, Capodanno e la Pasqua saranno festeggiate con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza. In particolare, la minore trascorrerà una settimana consecutiva con ciascun genitore, alternando di anno in anno la prima e la seconda settimana, salvo diverso accordo tra le parti;
5. il padre provvederà al mantenimento della figlia, in via indiretta, mediante versamento all'altro genitore dell'importo di Euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 27 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo;
6. l'importo dell'assegno unico e universale per la figlia verrà percepito dalla Parte_3 signora;
Parte_1
7. il padre provvederà al pagamento del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8. i coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sorrento (NA), il 5.08.2015 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorrento perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 26.11.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente relatore Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nata a Tula (Federazione Russa), il 24.02.1985 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Melisa Sofia Penedo del Foro di Pavia presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Torre del Greco (NA), l'8.02.1988 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Melisa Sofia Penedo del Foro di Pavia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sorrento (NA), il 5.08.2015 (anno 2015 atto n. 62 reg. parte II serie C)
□ separati con sentenza n. 1568/2025 pubblicata il 24.04.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli:
(C.F.: , nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3 C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. la figlia minore verrà affidata in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Parte_3 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I coniugi concordano che la figlia minore, pur nell'ambito dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, sia collocata prevalentemente presso la madre. Le parti danno atto che attualmente madre e figlia risiedono in Milano, Via Farini Carlo n. 5, riconoscendo che tale collocazione potrà subire modifiche in futuro. In caso di trasferimento, la madre si impegna a darne comunicazione preventiva all'altro genitore con un preavviso di almeno 30 giorni, come previsto dall'art. 337-sexies c.c., al fine di consentire l'adeguamento delle modalità di frequentazione padre-figlia, garantendo sempre il diritto della minore alla bigenitorialità. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2. a seguito dell'omologa della separazione ciascun coniuge sarà libero di coltivare nuovi rapporti affettivi, purché venga tutelato l'interesse primario della figlia ad un rapporto civile tra i genitori e tali nuovi legami siano coltivati all'esterno della casa familiare;
3. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento in loro favore, essendo entrambi economicamente indipendenti, e di aver regolato tra loro ogni rapporto di carattere patrimoniale e di non aver pertanto più nulla a pretendere per qualsivoglia causa o ragione dedotta o deducibile dal rapporto di coniugo;
4. regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia come a seguire: Il padre potrà trascorrere del tempo con la figlia nei giorni infrasettimanali dopo l'orario scolastico, previo accordo con la madre da comunicarsi con congruo anticipo. Tale flessibilità è volta a garantire il mantenimento dell'ottimo rapporto padre-figlia, consentendo incontri spontanei che tengano conto sia delle esigenze lavorative del padre che degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. In considerazione del solido legame affettivo esistente, la minore potrà pernottare presso l'abitazione paterna anche durante la settimana, previo accordo tra i genitori e nel rispetto della volontà della figlia. I week-end saranno organizzati in regime di alternanza tra i genitori. Nelle settimane di competenza paterna, il padre preleverà la figlia il venerdì al termine delle attività scolastiche (o in orario da concordare) e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna la domenica sera entro le ore 21:00. Durante il periodo delle vacanze estive, ferma restando l'alternanza dei fine settimana, il padre avrà diritto di trascorrere con la figlia almeno 7 (sette) giorni di ferie estive anche non consecutive. I genitori si daranno comunicazione reciproca relativa al periodo di vacanze estive entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno. In caso di viaggi all'estero il genitore interessato ne darà comunicazione con almeno 30 giorni di preavviso, fornendo tutti i dettagli relativi a destinazione, modalità di viaggio, sistemazione e recapiti di reperibilità. Le parti, riconoscendo l'importanza del rapporto tra la minore e i nonni paterni e materni, concordano che la figlia possa trascorrere periodi di vacanza con i nonni sia a Napoli che in Russia. I periodi di permanenza presso i nonni dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori con adeguato preavviso, tenendo in considerazione gli impegni scolastici della minore e le esigenze organizzative di entrambe le famiglie. Durante la permanenza della minore presso i nonni, sia a Napoli che in Russia, dovrà essere garantita la possibilità di comunicazioni quotidiane con entrambi i genitori attraverso videochiamate o altri mezzi di comunicazione concordati. Le Festività maggiormente sentite quali il Natale, Capodanno e la Pasqua saranno festeggiate con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza. In particolare, la minore trascorrerà una settimana consecutiva con ciascun genitore, alternando di anno in anno la prima e la seconda settimana, salvo diverso accordo tra le parti;
5. il padre provvederà al mantenimento della figlia, in via indiretta, mediante versamento all'altro genitore dell'importo di Euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 27 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo;
6. l'importo dell'assegno unico e universale per la figlia verrà percepito dalla Parte_3 signora;
Parte_1
7. il padre provvederà al pagamento del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8. i coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sorrento (NA), il 5.08.2015 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorrento perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 26.11.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG