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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, nell'udienza del 28/01/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 30399 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
C.F. , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
e C.F. , rappresentati C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
e difesi, giusta mandato in atti, dall'Avv. Mario Trezza, presso il cui studio sito in Roma, Via Appia Nuova n. 425, sono elettivamente domiciliati
ATTORI CONTRO
, nato a [...] il giorno 20.11.1970 ed ivi Controparte_1 residente a[...], Cod.Fisc.
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._4
Fabrizio Moriconi (C.F.: ) in Roma alla Piazza dei C.F._5
Prati degli Strozzi n. 22, che lo rappresenta e difende in virtù della procura in atti
CONVENUTO NONCHÉ
nata in [...] (U.S.A) il 16.03.1958 e Controparte_2 residente in [...] (C.F.
), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Arcadi C.F._6 del Foro di Civitavecchia (C.F.: ) ed elett.te C.F._7 domiciliata in Roma al Lungotevere della Vittoria n°11 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lorè giusta procura in atti INTERVENUTA CONCLUSIONI: come in atti FATTO E DIRITTO
1 2
In data 17.11.2023 i sigg.ri , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 comproprietari ciascuno per il 25% del locale commerciale sito alla Via Aurelia n. 48 (RM), proponevano intimazione di sfratto per morosità e contestuale atto di citazione per la relativa convalida nei confronti dell'odierno convenuto , il quale, in qualità titolare del Controparte_1
e conduttore del predetto locale, aveva Controparte_1 omesso di pagare diversi canoni di locazione (da luglio a novembre 2023), accumulando una somma di arretrati pari ad euro 5.100,00, oltre a interessi ed oneri accessori medio tempore maturati e maturandi. Parte attrice chiedeva la convalida dello sfratto. Con atto di intervento depositato il 13.12.2023, interveniva nel giudizio anche la sig.ra quale proprietaria dell'ulteriore Controparte_2
25% dell'immobile citato, che aderiva alle difese ed osservazioni avanzate dagli attori nell'atto di citazione. A fronte della richiesta di liberazione dell'immobile, il sig. si CP_1 costituiva in giudizio deducendo che tra le parti era in corso una trattativa per il bonario componimento della lite e chiedeva quindi un rinvio della prima udienza di comparizione. In data 19.07.2024 il Giudice negava l'ordinanza di rilascio, chiudeva la fase sommaria e disponendo la conversione del rito invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione previsto dalla legge come obbligatorio nella causa in oggetto. Infine, all'udienza del 28.01.2025, il Giudice, preso atto dell'intervenuta convalida dello sfratto con provvedimento a firma della dott.ssa Per_1 relativamente al procedimento R.G. 46309/24, dichiarava la cessata materia del contendere e si riservava in giorni 30 il deposito della motivazione. Va premesso in diritto che la materia del contendere può ritenersi cessata allorché sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice precedentemente richiesta (cfr. da ultimo Cass. n. 13217 del 2013).
Si osserva che la declaratoria di cessata della materia del contendere, allo stesso modo, pur costituendo una fattispecie di estinzione del processo, impone la prosecuzione del giudizio in funzione della decisione da assumere circa la ripartizione delle spese processuali, alle quali il giudice - previa valutazione di fondatezza della originaria domanda instaurata dalle parti, e resasi necessaria per il comportamento di una di esse – deve decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. tra le molte Cass. n. 17334 del 2005). Un principio, questo, che impone al giudice di liquidare le spese del giudizio ormai estinto, secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta, da apprezzarsi secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
2 3
Dovendo, quindi delibare in ordine alal c.d. soccombenza virtuale si osserva quanto segue. Preso atto che l'intervenuta convalida dello sfratto del locale di Via Aurelia n. 48 ha determinato il venir meno della necessità per questo giudice di emettere analoga pronuncia residua fra le parti il contrasto circa il pagamento delle spese di lite. Nello specifico, a fronte della posizione dei proprietari dell'immobile, i quali, pur ammettendo che vi sia stato parziale adempimento, ritengono che parte delle spese siano ancora dovute, lo sostiene di aver pagato persino più di quanto in CP_1 effetti dovuto. La questione va risolta circa l'individuazione del soggetto che ha determinato la necessità dell'instaurarsi del presente giudizio e le conseguenti spese. Non vi è dubbio che al momento della notifica dell'intimazione il convenuto era inadempiente avendolo lo stesso ammesso concordando con il creditore un piano di rientro solo nel dicembre 2023 a giudizio ormai iniziato. Tanto rilevato in applicazione del citato principio di soccombenza virtuale, questo Giudice non può che disporre a carico dello il CP_1 pagamento delle spese di lite maturate e maturande, da liquidarsi – nel rispetto delle disposizioni vigenti detratto quanto già eventualmente corrisposto allo stesso titolo e da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Tribunale di Roma, sez. VI civile, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Parte_3
e con l'intervento di Controparte_1 Controparte_2
così decide:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il , alla refusione in favore delle Controparte_1 altre parti delle spese di lite che si liquidano per gli attori in euro 2100,00 compensi ed euro 76,00 per esborsi e in favore della intervenuta in euro 2100,00 per compensi, oltre, per tutti, accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Roma, 28/01/2025
Il giudice Dott.ssa Roberta Nardone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Valerio Frosi
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, nell'udienza del 28/01/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 30399 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
C.F. , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
e C.F. , rappresentati C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
e difesi, giusta mandato in atti, dall'Avv. Mario Trezza, presso il cui studio sito in Roma, Via Appia Nuova n. 425, sono elettivamente domiciliati
ATTORI CONTRO
, nato a [...] il giorno 20.11.1970 ed ivi Controparte_1 residente a[...], Cod.Fisc.
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._4
Fabrizio Moriconi (C.F.: ) in Roma alla Piazza dei C.F._5
Prati degli Strozzi n. 22, che lo rappresenta e difende in virtù della procura in atti
CONVENUTO NONCHÉ
nata in [...] (U.S.A) il 16.03.1958 e Controparte_2 residente in [...] (C.F.
), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Arcadi C.F._6 del Foro di Civitavecchia (C.F.: ) ed elett.te C.F._7 domiciliata in Roma al Lungotevere della Vittoria n°11 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lorè giusta procura in atti INTERVENUTA CONCLUSIONI: come in atti FATTO E DIRITTO
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In data 17.11.2023 i sigg.ri , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 comproprietari ciascuno per il 25% del locale commerciale sito alla Via Aurelia n. 48 (RM), proponevano intimazione di sfratto per morosità e contestuale atto di citazione per la relativa convalida nei confronti dell'odierno convenuto , il quale, in qualità titolare del Controparte_1
e conduttore del predetto locale, aveva Controparte_1 omesso di pagare diversi canoni di locazione (da luglio a novembre 2023), accumulando una somma di arretrati pari ad euro 5.100,00, oltre a interessi ed oneri accessori medio tempore maturati e maturandi. Parte attrice chiedeva la convalida dello sfratto. Con atto di intervento depositato il 13.12.2023, interveniva nel giudizio anche la sig.ra quale proprietaria dell'ulteriore Controparte_2
25% dell'immobile citato, che aderiva alle difese ed osservazioni avanzate dagli attori nell'atto di citazione. A fronte della richiesta di liberazione dell'immobile, il sig. si CP_1 costituiva in giudizio deducendo che tra le parti era in corso una trattativa per il bonario componimento della lite e chiedeva quindi un rinvio della prima udienza di comparizione. In data 19.07.2024 il Giudice negava l'ordinanza di rilascio, chiudeva la fase sommaria e disponendo la conversione del rito invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione previsto dalla legge come obbligatorio nella causa in oggetto. Infine, all'udienza del 28.01.2025, il Giudice, preso atto dell'intervenuta convalida dello sfratto con provvedimento a firma della dott.ssa Per_1 relativamente al procedimento R.G. 46309/24, dichiarava la cessata materia del contendere e si riservava in giorni 30 il deposito della motivazione. Va premesso in diritto che la materia del contendere può ritenersi cessata allorché sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice precedentemente richiesta (cfr. da ultimo Cass. n. 13217 del 2013).
Si osserva che la declaratoria di cessata della materia del contendere, allo stesso modo, pur costituendo una fattispecie di estinzione del processo, impone la prosecuzione del giudizio in funzione della decisione da assumere circa la ripartizione delle spese processuali, alle quali il giudice - previa valutazione di fondatezza della originaria domanda instaurata dalle parti, e resasi necessaria per il comportamento di una di esse – deve decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. tra le molte Cass. n. 17334 del 2005). Un principio, questo, che impone al giudice di liquidare le spese del giudizio ormai estinto, secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta, da apprezzarsi secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
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Dovendo, quindi delibare in ordine alal c.d. soccombenza virtuale si osserva quanto segue. Preso atto che l'intervenuta convalida dello sfratto del locale di Via Aurelia n. 48 ha determinato il venir meno della necessità per questo giudice di emettere analoga pronuncia residua fra le parti il contrasto circa il pagamento delle spese di lite. Nello specifico, a fronte della posizione dei proprietari dell'immobile, i quali, pur ammettendo che vi sia stato parziale adempimento, ritengono che parte delle spese siano ancora dovute, lo sostiene di aver pagato persino più di quanto in CP_1 effetti dovuto. La questione va risolta circa l'individuazione del soggetto che ha determinato la necessità dell'instaurarsi del presente giudizio e le conseguenti spese. Non vi è dubbio che al momento della notifica dell'intimazione il convenuto era inadempiente avendolo lo stesso ammesso concordando con il creditore un piano di rientro solo nel dicembre 2023 a giudizio ormai iniziato. Tanto rilevato in applicazione del citato principio di soccombenza virtuale, questo Giudice non può che disporre a carico dello il CP_1 pagamento delle spese di lite maturate e maturande, da liquidarsi – nel rispetto delle disposizioni vigenti detratto quanto già eventualmente corrisposto allo stesso titolo e da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Tribunale di Roma, sez. VI civile, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Parte_3
e con l'intervento di Controparte_1 Controparte_2
così decide:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il , alla refusione in favore delle Controparte_1 altre parti delle spese di lite che si liquidano per gli attori in euro 2100,00 compensi ed euro 76,00 per esborsi e in favore della intervenuta in euro 2100,00 per compensi, oltre, per tutti, accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Roma, 28/01/2025
Il giudice Dott.ssa Roberta Nardone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Valerio Frosi
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