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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/09/2025, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14759/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE UDIENZA CARTOLARE DELLA CAUSA n. r.g. 14759/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Il Giudice dott. Sabrina Luperini, lette le note di trattazione depositate co riguardo all'udienza cartolare del 10.09.2025; rilevato che la parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi alla comparsa conclusionale in realtà mai depositata e ritento pertanto confermate le conclusioni come rassegnate in ricorso;
preso atto delle conclusioni rassegnate dalla banca resistente;
letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
18.09.2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14759/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1 ANDREA (C.F. ), con elezione di domicilio in VIA LUSTRO 29 71121 C.F._2 FOGGIA, presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA
PARTE ATTRICE-RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARCALI Controparte_1 P.IVA_1 SANDRO, elettivamente domiciliato in VIA PELLICCERIA 8 50123 FIRENZE presso il difensore avv. BARCALI SANDRO
PARTE CONVENUTA-RESISTENTE
Oggetto: Nullità finanziamento revolving
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite
Parte resistente: conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale voglia:
- in via pregiudiziale, ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata l'eccezione pregiudiziale di illegittimità costituzionale dell'art.3 D.Lsg. 374/99 per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, pagina 2 di 10 rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzione della detta norma dettando i consequenziali provvedimenti di ragione e di legge;
- nel merito, respingere tutte le domande del ricorrente nei confronti di in quanto Controparte_1 inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni illustrate. Con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del contendere e svolgimento del giudizio
1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc, il sig. , ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 di Firenze, al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento concluso nell'anno 2005 tramite un esercente convenzionato di cui si era rivolta per CP_1
l'acquisto di “Informatica Compy 0311” ed accertare il conseguente diritto alla sola restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284 co. III, c.c.
2 Il ricorrente ha ha eccepito la violazione delle norme, di natura imperativa, sul collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari, secondo cui, per la promozione e per la conclusioni dei contratti di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 3 D.Lgs. 374/1999, evidenziando che un siffatto accordo contrattuale,
è altresì nullo in quanto contrario al disposto di cui all'art. 1355 c.c., poiché la parte proponente assume un obbligo sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa, dipendente dal proprio arbitrio, nonchè per violazione dell'art. 117 TUB, poiché la mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente ad oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso dalla carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non soddisfa il requisito della forma scritta imposta dall'art. 117 TUB, a salvaguardia dell'esigenze informative del cliente.
3 si è costituita in giudizio al fine di contestare l'infondatezza del ricorso, Controparte_1 del quale ha domandato il rigetto.
4 Nel resistere in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità, per CP_1
l'irrituale esperimento in via cumulativa della mediazione, e, l'inammissibilità della domanda, per decadenza dall'azione per approvazione tacita del rapporto e prescrizione della domanda di ripetizione delle somme erogate e malafede.
pagina 3 di 10 5 La resistente ha in particolare eccepito: la violazione della buona fede da parte della ricorrente, avendo quest'ultimo usufruito della linea di credito senza aver mai mosso alcuna contestazione;
la decadenza dell'esercizio dell'azione, avendo il ricorrente ricevuto nel corso degli anni gli estratti conto della senza mai aver sollevato alcuna contestazione, come imposto dall'art CP_1
1832 c.c. e dall'art 119 del Dlgs 385/1993 e pertanto da considerarsi approvati;
la prescrizione dell'azione di ripetizione conseguente a nullità, essendo trascorsi più di dieci anni dai movimenti e gli addebiti sul conto;
che tra le materie riservate agli agenti in attività finanziaria non rientrava quella di apertura della linea di credito con carta revolving e che infine la presunta nullità per violazione della normativa richiamata dal ricorrente non comporterebbe la declaratoria di nullità dell'intero contratto ma solo delle singole clausole.
6 La causa, di natura prettamente documentale, viene ora in decisione, stante l'inammissibilità della questione d'incostituzionalità sollevata in limine litis dalla resistente.
Inammissibilità della questione di incostituzionalità dell'art. 3 D.Lgs. 375/1999
7 La banca resistente in via pregiudiziale ha rilevato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs.
n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione nella parte in cui subdelega il
Ministro del Tesoro a determinare il contenuto sotto il profilo oggettivo e soggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, osservando che la delega come esercitata nel D.lgs. n. 374/1999 configura una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di subdelega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma.
9 Nel caso di specie, la Legge Delega (L. 52/1996, art. 15) non è priva di criteri direttivi ed anzi indica chiaramente l'obiettivo di una più efficace trasparenza e tutela dell'utenza nell'ambito del settore del credito, riservando alla fonte secondaria la disciplina degli aspetti tecnici attuativi. pagina 4 di 10 10 L'art. 3 D.Lgs. 374/1999 non eccede la delega, ma la specifica in modo tecnicamente congruo, stabilendo che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservata a soggetti iscritti all'UIC, rimandando ad appositi decreti MEF il perimetro soggettivo ed oggettivo di detta attività.
11 Detta questione, in quanto infondatamente posta è inammissibile.
Sulla condizione di procedibilità del giudizio
12 Secondo la più recente giurisprudenza, i contratti, quali quello per cui è causa, rientranti nel genus del credito al consumo, come inquadrato dalla normativa di settore, non sono soggetti alla mediazione obbligatoria, in quanto non ricompresi nel novero dei “contratti bancari”, soggetti alla predetta condizione di procedibilità (cfr. Trib. Milano ordinanza 10.02.2022;
Tribunale Roma 10.11.2021)
13 A tal proposito, si è in particolare sostenuto che il credito al consumo, seppur regolato all'interno del Testo Unico Bancario, è una materia autonoma del diritto che si distingue in modo netto dai contratti “bancari e finanziari”, richiamati dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010 (cfr. Trib. Milano ordinanza 10.02.2022; Tribunale Roma 10.11.2021).
14 Detto innovativo orientamento giurisprudenziale, merita apprezzamento e condivisione, tenuto di conto dei superiori principi comunitari e, in particolare del disposto di cui all'art. 13 della
CEDU, secondo cui, “ogni persona i cui diritti o le cui libertà sono stati violati, ha diritto di presentare un ricorso effettivo avanti ad una magistratura nazionale, …”, e, tenuto pertanto di conto che, diversamente, il relativo esercizio non va condizionato al ricorso della media- conciliazione.
15 Nel caso, peraltro, anche ove ritenuto l'obbligatorietà della mediazione nell'ambito del credito al consumo, va osservato che la parte ricorrente ha avuto cura di avviare ben due procedimenti di mediazione, il che vale a rendere procedibile il presente giudizio.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento
16 Le questioni agitate nel presente giudizio, sono state oggetto di svariate decisioni favorevoli al ricorrente di questo Tribunale (ex multis: Tribunale di Firenze n. 2717/2024, Trib. di Firenze n.
1562/2024, Trib. di Firenze ordinanza del 15/11/2023), che hanno ricevuto ampio conforto, nella pagina 5 di 10 recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12838/2025, emessa su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc della Corte di Appello di Firenze.
17 Detta pronuncia, alla quale questo decidente intende uniformarsi, ha puntualmente disatteso le eccezioni, sovrapponibili a quelle sollevate dal nel presente giudizio. CP_1
18 In detta pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione, per l'ipotesi come nel caso di finanziamento concluso prima del 2010 per il tramite di soggetto non iscritto all'U.I.C, ha sancito il principio secondo cui, “nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3
d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n.
485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”.
19 La Corte ha smentito ogni rilievo alla supposta mancanza di un divieto espresso, affermando che la natura pubblicistica della normativa – tesa a evitare fenomeni di abusivismo e di riciclaggio – rendeva indisponibile la possibilità di deroga da parte delle parti private.
20 In particolare la Cassazione ha affermato che l'art. 3 D.Lgs. 374/1999 e dunque la previsione di specifiche modalità di esercizio dell'attività finanziaria, attenendo a interessi generali della collettività, “connota la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista” (cfr. Cass. n.
12838/2025).
21 Nell'affermare detto principio, la Corte ha escluso la possibilità, qui prospettata dalla resistente, di applicare la deroga prevista dal D.M. 485/2001 per i fornitori di beni e servizi, chiarendo che essa non può in alcun modo estendersi alle carte revolving, trattandosi di uno strumento di credito complesso e autonomo, con funzione propriamente finanziaria e non meramente strumentale all'acquisto del bene. pagina 6 di 10 22 La Corte ha osservato che la carta di credito c.d. revolving, non può infatti essere assimilata alla carta di pagamento ex art. 2, comma II, lett. a) D.M. 485/2001 e che l'attività di promozione e conclusione di finanziamento tramite carta revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo cd. finalizzato ex art. 2, comma II, lett. b) D,M, 485/2001, osservando che il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento tramite l'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non è parte del finanziamento.
Venendo al caso in esame, alla luce dei summenzionati principi, va rilevato quanto segue.
Sull'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda
Secondo costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1832 c.c., l'approvazione tacita dell'estratto conto bancario rende inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti via via annotati sul conto sotto il profilo meramente contabile ma non preclude eventuali censure di validità del rapporto obbligatorio da cui tali operazioni discendono (Cass. n. 20221/2015, Cass. n 26318/2008, Cass. n. 17679/2009).
23 Va rilevato che nella fattispecie la ricorrente non ha svolto alcuna domanda ripetitoria, avendo chiesto unicamente una pronuncia dichiarativa della nullità del contratto e la misura dovuta degli interessi, quale riflesso contabile della dedotta nullità.
24 A mente di quanto disposto dall'art. 1422 c.c., l'azione volta a far valere la nullità del contratto,
è imprescrittibile e, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito,
l'inammissibilità della domanda di ripetizione preclude la sola condanna alla restituzione delle somme illegittimamente annotate sul conto, ma non preclude la domanda di nullità volta ad accertare l'illegittimità delle clausole e la conseguente quantificazione dell'importo dovuto dal correntista alla banca.
25 Si è detto infatti che con riferimento la domanda di nullità, l'interesse ad agire da parte dei contraenti è in re ipsa, dato l'attitudine del contratto ad incidere nella loro sfera giuridica (Corte
Cassazione 1897/2023; Cass. n. 4066/2021).
26 Come meglio argomentato da questo Tribunale di Firenze, “L'eccezione di prescrizione è infondata in quanto il dies a quo del termine di prescrizione non può farsi decorrere dalla stipula contrattuale, né dalla contabilizzazione degli interessi periodicamente addebitati dalla
a giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in relazione ai contratti di mutuo, che il dies CP_1
a quo, coincide con il termine previsto per il pagamento dell'ultima rata (cfr. Cass. 4232/2023;
Cass. 17798/2011) o, se antecedente, con il passaggio a sofferenza della relativa posizione a seguito di decadenza dal beneficio del termine. Allo stesso modo, in relazione ai rapporti di conto corrente, di natura continuativa, l'annotazione in conto comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma -in presenza di pagina 7 di 10 una apertura di credito- in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Il credito revolving è una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all'utilizzatore di effettuare ulteriori spese per cui i pagamenti effettuati hanno natura ripristinatoria e non solutoria. Posto quindi che non può ritenersi prescritto il diritto a ripetere gli interessi ultralegali versati, essendo l'ultima operazione registrata nell'estratto conto risalente al 2016, sussiste l'interesse di parte ricorrente ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto e, in particolare, della clausola che prevede l'applicazione di interessi passivi ultralegali” (Tribunale di Firenze – Dott. Castagnini, ordinanza del
30.10.23).
Sulla violazione del principio di buona fede
27 La parte resistente non coglie nel segno neppure a sostenere che il contratto impugnato spiegherebbe comunque i propri effetti, in virtù della violazione da parte della ricorrente del principio di buona fede, per aver dato corso al rapporto, nonostante inficiato da nullità. Secondo la Cassazione, è ininfluente il fatto che il ricorrente abbia utilizzato per anni la carta revolving prima di eccepire la nullità del contratto, considerato che, trattandosi di nullità assoluta, la sua deduzione non è preclusa da comportamenti concludenti successivi, né dalla tardività dell'azione.
28 Invero al ricorrente non può essere recriminata la violazione del canone della buona fede, sia in senso soggettivo che oggettivo, atteso che per il tecnicismo della materia, sarebbe semmai stato onere dell'istituto finanziario, quale soggetto professionale, quindi con – conseguenziale – obbligo di conoscere, ovvero di prendere informazione, della legislazione concernente l'attività ed il settore in cui opera, di astenersi dalla conclusione di contratti di credito stipulato con la collaborazione di soggetti non legittimati.
29 Secondo la Cassazione, la responsabilità ex 1338 c.c. deve difatti in ogni caso essere esclusa qualora la nullità derivi dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambi i contraenti (Cass. 03/09/2021, n.23887; Cass. 26/06/2020, n.12836;
Trib. Firenze, decisione 17.05.2023 Dott. Ghelardini).
30 Conclusivamente, va pronunciata la nullità del finanziamento per cui è causa, in quanto concluso tramite rivenditore convenzionato, non iscritto nell'albo degli agenti di attività finanziaria, che, illegittimamente, non si è limitato a distribuire una carta di pagamento per l'acquisizione di un proprio prodotto, ma ha contestualmente stipulato un contratto di credito rotativo, utilizzato dal ricorrente anche per l'acquisto di altri svariati prodotti. pagina 8 di 10 31 Atteso che come noto il contratto nullo è improduttivo di effetti, ne deriva la conseguenza che al finanziamento per cui è causa non è applicabile il tasso debitore contrattualmente previsto.
32 Pertanto a è dovuto solo il rimborso del capitale utilizzato dal oltre gli Controparte_1 Pt_1 interessi secondo il tasso legale vigente all'epoca degli acquisti, ex art 1284 comma III c.c., quale corrispettivo minimo dovuto da colui che ha goduto delle somme mutuate, a far data dal primo utilizzo della linea di credito.
33 Non vale difatti ad escludere la nullità, la circostanza che il venditore di causa sia un semplice
“passacarte” di dato che, in ogni caso, proprio per i rischi cui soggiace il CP_1 consumatore con questo tipo di finanziamento e gli interessi generali sottesi alla norma, tale prodotto finanziario non poteva essere sottoscritto -se pur per mero tramite- da un soggetto non iscritto all'UIC che, di per sé, non ha quelle competenze tecniche per dare al consumatore le informazioni necessarie per una scelta -autonoma- nella stipula di tale tipo di finanziamento.
34 La nullità per contrasto con norme imperative rende superfluo l'esame degli ulteriori profili di nullità, pure sollevati dal ricorrente, del contrasto del contratto in esame con le disposizioni di cui all'art 117 Tub e il 1355 c.c.
Spese di lite
35 Nonostante la totale soccombenza della parte resistente, le spese vengono regolate a mente di quanto disposto dall'art. 92, co. II, cpc, dato che le questioni oggetto di lite sono state caratterizzate, fino al recente intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, da un contrasto giurisprudenziale di non agevole soluzione, che giustifica la compensazione parziale delle stesse nella misura del 50% (cfr. C.Cost. 77/2018; Cassazione n. 3977/2020 e 11861/2022).
36 Le spese vengono dunque liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto di conto della natura seriale del giudizio e dell'assenza della fase istruttoria.
37 La resistente soccombente va dunque condannata a rifondere alla ricorrente la metà delle spese del presente giudizio quantificate per intero nella misura di €. 1.700,00.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni contraria istanza ed eccezione reietta o assorbita, così provvede:
-Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
-Dichiara il diritto di parte ricorrente a restituire le somme in capitale ricevute con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale di volta in volta vigente;
pagina 9 di 10 -Compensa nella misura della metà le spese del presente giudizio e per l'effetto condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la residua metà, quantificata in €. 850,00 per compensi, €.
72,75 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, Iva e Cap
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in seguito a discussione orale sostituita dal deposito di note di trattazione scritte ed allegazione al verbale.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, 18 settembre 2025
Il Giudice Onorario dott. Sabrina Luperini
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 La questione tuttavia pare infondatamente posta, considerato che la Corte Costituzionale, in merito all'istituto della delegazione legislativa previsto nel combinato disposto dagli artt. 76 e 77 della Costituzione, in più occasioni ha affermato che è sufficiente che la legge delega contenga criteri idonei ad indirizzare l'intervento della fonte secondaria, non essendo necessaria una puntuale determinazione delle norme delegate (C.Cost. 426/2006), e che il Governo, al quale il
Parlamento ha delegato l'esercizio della funzione legislativa, può a sua volta delegare all'autorità amministrativa la determinazione di una normativa regolamentare, qualora tale potere rientri nei limiti del potere del legislatore delegato (C.Cost. 79/1966).
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE UDIENZA CARTOLARE DELLA CAUSA n. r.g. 14759/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Il Giudice dott. Sabrina Luperini, lette le note di trattazione depositate co riguardo all'udienza cartolare del 10.09.2025; rilevato che la parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi alla comparsa conclusionale in realtà mai depositata e ritento pertanto confermate le conclusioni come rassegnate in ricorso;
preso atto delle conclusioni rassegnate dalla banca resistente;
letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
18.09.2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14759/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1 ANDREA (C.F. ), con elezione di domicilio in VIA LUSTRO 29 71121 C.F._2 FOGGIA, presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA
PARTE ATTRICE-RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARCALI Controparte_1 P.IVA_1 SANDRO, elettivamente domiciliato in VIA PELLICCERIA 8 50123 FIRENZE presso il difensore avv. BARCALI SANDRO
PARTE CONVENUTA-RESISTENTE
Oggetto: Nullità finanziamento revolving
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite
Parte resistente: conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale voglia:
- in via pregiudiziale, ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata l'eccezione pregiudiziale di illegittimità costituzionale dell'art.3 D.Lsg. 374/99 per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, pagina 2 di 10 rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzione della detta norma dettando i consequenziali provvedimenti di ragione e di legge;
- nel merito, respingere tutte le domande del ricorrente nei confronti di in quanto Controparte_1 inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni illustrate. Con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del contendere e svolgimento del giudizio
1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc, il sig. , ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 di Firenze, al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento concluso nell'anno 2005 tramite un esercente convenzionato di cui si era rivolta per CP_1
l'acquisto di “Informatica Compy 0311” ed accertare il conseguente diritto alla sola restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284 co. III, c.c.
2 Il ricorrente ha ha eccepito la violazione delle norme, di natura imperativa, sul collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari, secondo cui, per la promozione e per la conclusioni dei contratti di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 3 D.Lgs. 374/1999, evidenziando che un siffatto accordo contrattuale,
è altresì nullo in quanto contrario al disposto di cui all'art. 1355 c.c., poiché la parte proponente assume un obbligo sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa, dipendente dal proprio arbitrio, nonchè per violazione dell'art. 117 TUB, poiché la mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente ad oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso dalla carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non soddisfa il requisito della forma scritta imposta dall'art. 117 TUB, a salvaguardia dell'esigenze informative del cliente.
3 si è costituita in giudizio al fine di contestare l'infondatezza del ricorso, Controparte_1 del quale ha domandato il rigetto.
4 Nel resistere in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità, per CP_1
l'irrituale esperimento in via cumulativa della mediazione, e, l'inammissibilità della domanda, per decadenza dall'azione per approvazione tacita del rapporto e prescrizione della domanda di ripetizione delle somme erogate e malafede.
pagina 3 di 10 5 La resistente ha in particolare eccepito: la violazione della buona fede da parte della ricorrente, avendo quest'ultimo usufruito della linea di credito senza aver mai mosso alcuna contestazione;
la decadenza dell'esercizio dell'azione, avendo il ricorrente ricevuto nel corso degli anni gli estratti conto della senza mai aver sollevato alcuna contestazione, come imposto dall'art CP_1
1832 c.c. e dall'art 119 del Dlgs 385/1993 e pertanto da considerarsi approvati;
la prescrizione dell'azione di ripetizione conseguente a nullità, essendo trascorsi più di dieci anni dai movimenti e gli addebiti sul conto;
che tra le materie riservate agli agenti in attività finanziaria non rientrava quella di apertura della linea di credito con carta revolving e che infine la presunta nullità per violazione della normativa richiamata dal ricorrente non comporterebbe la declaratoria di nullità dell'intero contratto ma solo delle singole clausole.
6 La causa, di natura prettamente documentale, viene ora in decisione, stante l'inammissibilità della questione d'incostituzionalità sollevata in limine litis dalla resistente.
Inammissibilità della questione di incostituzionalità dell'art. 3 D.Lgs. 375/1999
7 La banca resistente in via pregiudiziale ha rilevato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs.
n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione nella parte in cui subdelega il
Ministro del Tesoro a determinare il contenuto sotto il profilo oggettivo e soggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, osservando che la delega come esercitata nel D.lgs. n. 374/1999 configura una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di subdelega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma.
9 Nel caso di specie, la Legge Delega (L. 52/1996, art. 15) non è priva di criteri direttivi ed anzi indica chiaramente l'obiettivo di una più efficace trasparenza e tutela dell'utenza nell'ambito del settore del credito, riservando alla fonte secondaria la disciplina degli aspetti tecnici attuativi. pagina 4 di 10 10 L'art. 3 D.Lgs. 374/1999 non eccede la delega, ma la specifica in modo tecnicamente congruo, stabilendo che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservata a soggetti iscritti all'UIC, rimandando ad appositi decreti MEF il perimetro soggettivo ed oggettivo di detta attività.
11 Detta questione, in quanto infondatamente posta è inammissibile.
Sulla condizione di procedibilità del giudizio
12 Secondo la più recente giurisprudenza, i contratti, quali quello per cui è causa, rientranti nel genus del credito al consumo, come inquadrato dalla normativa di settore, non sono soggetti alla mediazione obbligatoria, in quanto non ricompresi nel novero dei “contratti bancari”, soggetti alla predetta condizione di procedibilità (cfr. Trib. Milano ordinanza 10.02.2022;
Tribunale Roma 10.11.2021)
13 A tal proposito, si è in particolare sostenuto che il credito al consumo, seppur regolato all'interno del Testo Unico Bancario, è una materia autonoma del diritto che si distingue in modo netto dai contratti “bancari e finanziari”, richiamati dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010 (cfr. Trib. Milano ordinanza 10.02.2022; Tribunale Roma 10.11.2021).
14 Detto innovativo orientamento giurisprudenziale, merita apprezzamento e condivisione, tenuto di conto dei superiori principi comunitari e, in particolare del disposto di cui all'art. 13 della
CEDU, secondo cui, “ogni persona i cui diritti o le cui libertà sono stati violati, ha diritto di presentare un ricorso effettivo avanti ad una magistratura nazionale, …”, e, tenuto pertanto di conto che, diversamente, il relativo esercizio non va condizionato al ricorso della media- conciliazione.
15 Nel caso, peraltro, anche ove ritenuto l'obbligatorietà della mediazione nell'ambito del credito al consumo, va osservato che la parte ricorrente ha avuto cura di avviare ben due procedimenti di mediazione, il che vale a rendere procedibile il presente giudizio.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento
16 Le questioni agitate nel presente giudizio, sono state oggetto di svariate decisioni favorevoli al ricorrente di questo Tribunale (ex multis: Tribunale di Firenze n. 2717/2024, Trib. di Firenze n.
1562/2024, Trib. di Firenze ordinanza del 15/11/2023), che hanno ricevuto ampio conforto, nella pagina 5 di 10 recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12838/2025, emessa su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc della Corte di Appello di Firenze.
17 Detta pronuncia, alla quale questo decidente intende uniformarsi, ha puntualmente disatteso le eccezioni, sovrapponibili a quelle sollevate dal nel presente giudizio. CP_1
18 In detta pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione, per l'ipotesi come nel caso di finanziamento concluso prima del 2010 per il tramite di soggetto non iscritto all'U.I.C, ha sancito il principio secondo cui, “nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3
d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n.
485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”.
19 La Corte ha smentito ogni rilievo alla supposta mancanza di un divieto espresso, affermando che la natura pubblicistica della normativa – tesa a evitare fenomeni di abusivismo e di riciclaggio – rendeva indisponibile la possibilità di deroga da parte delle parti private.
20 In particolare la Cassazione ha affermato che l'art. 3 D.Lgs. 374/1999 e dunque la previsione di specifiche modalità di esercizio dell'attività finanziaria, attenendo a interessi generali della collettività, “connota la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista” (cfr. Cass. n.
12838/2025).
21 Nell'affermare detto principio, la Corte ha escluso la possibilità, qui prospettata dalla resistente, di applicare la deroga prevista dal D.M. 485/2001 per i fornitori di beni e servizi, chiarendo che essa non può in alcun modo estendersi alle carte revolving, trattandosi di uno strumento di credito complesso e autonomo, con funzione propriamente finanziaria e non meramente strumentale all'acquisto del bene. pagina 6 di 10 22 La Corte ha osservato che la carta di credito c.d. revolving, non può infatti essere assimilata alla carta di pagamento ex art. 2, comma II, lett. a) D.M. 485/2001 e che l'attività di promozione e conclusione di finanziamento tramite carta revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo cd. finalizzato ex art. 2, comma II, lett. b) D,M, 485/2001, osservando che il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento tramite l'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non è parte del finanziamento.
Venendo al caso in esame, alla luce dei summenzionati principi, va rilevato quanto segue.
Sull'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda
Secondo costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1832 c.c., l'approvazione tacita dell'estratto conto bancario rende inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti via via annotati sul conto sotto il profilo meramente contabile ma non preclude eventuali censure di validità del rapporto obbligatorio da cui tali operazioni discendono (Cass. n. 20221/2015, Cass. n 26318/2008, Cass. n. 17679/2009).
23 Va rilevato che nella fattispecie la ricorrente non ha svolto alcuna domanda ripetitoria, avendo chiesto unicamente una pronuncia dichiarativa della nullità del contratto e la misura dovuta degli interessi, quale riflesso contabile della dedotta nullità.
24 A mente di quanto disposto dall'art. 1422 c.c., l'azione volta a far valere la nullità del contratto,
è imprescrittibile e, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito,
l'inammissibilità della domanda di ripetizione preclude la sola condanna alla restituzione delle somme illegittimamente annotate sul conto, ma non preclude la domanda di nullità volta ad accertare l'illegittimità delle clausole e la conseguente quantificazione dell'importo dovuto dal correntista alla banca.
25 Si è detto infatti che con riferimento la domanda di nullità, l'interesse ad agire da parte dei contraenti è in re ipsa, dato l'attitudine del contratto ad incidere nella loro sfera giuridica (Corte
Cassazione 1897/2023; Cass. n. 4066/2021).
26 Come meglio argomentato da questo Tribunale di Firenze, “L'eccezione di prescrizione è infondata in quanto il dies a quo del termine di prescrizione non può farsi decorrere dalla stipula contrattuale, né dalla contabilizzazione degli interessi periodicamente addebitati dalla
a giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in relazione ai contratti di mutuo, che il dies CP_1
a quo, coincide con il termine previsto per il pagamento dell'ultima rata (cfr. Cass. 4232/2023;
Cass. 17798/2011) o, se antecedente, con il passaggio a sofferenza della relativa posizione a seguito di decadenza dal beneficio del termine. Allo stesso modo, in relazione ai rapporti di conto corrente, di natura continuativa, l'annotazione in conto comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma -in presenza di pagina 7 di 10 una apertura di credito- in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Il credito revolving è una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all'utilizzatore di effettuare ulteriori spese per cui i pagamenti effettuati hanno natura ripristinatoria e non solutoria. Posto quindi che non può ritenersi prescritto il diritto a ripetere gli interessi ultralegali versati, essendo l'ultima operazione registrata nell'estratto conto risalente al 2016, sussiste l'interesse di parte ricorrente ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto e, in particolare, della clausola che prevede l'applicazione di interessi passivi ultralegali” (Tribunale di Firenze – Dott. Castagnini, ordinanza del
30.10.23).
Sulla violazione del principio di buona fede
27 La parte resistente non coglie nel segno neppure a sostenere che il contratto impugnato spiegherebbe comunque i propri effetti, in virtù della violazione da parte della ricorrente del principio di buona fede, per aver dato corso al rapporto, nonostante inficiato da nullità. Secondo la Cassazione, è ininfluente il fatto che il ricorrente abbia utilizzato per anni la carta revolving prima di eccepire la nullità del contratto, considerato che, trattandosi di nullità assoluta, la sua deduzione non è preclusa da comportamenti concludenti successivi, né dalla tardività dell'azione.
28 Invero al ricorrente non può essere recriminata la violazione del canone della buona fede, sia in senso soggettivo che oggettivo, atteso che per il tecnicismo della materia, sarebbe semmai stato onere dell'istituto finanziario, quale soggetto professionale, quindi con – conseguenziale – obbligo di conoscere, ovvero di prendere informazione, della legislazione concernente l'attività ed il settore in cui opera, di astenersi dalla conclusione di contratti di credito stipulato con la collaborazione di soggetti non legittimati.
29 Secondo la Cassazione, la responsabilità ex 1338 c.c. deve difatti in ogni caso essere esclusa qualora la nullità derivi dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambi i contraenti (Cass. 03/09/2021, n.23887; Cass. 26/06/2020, n.12836;
Trib. Firenze, decisione 17.05.2023 Dott. Ghelardini).
30 Conclusivamente, va pronunciata la nullità del finanziamento per cui è causa, in quanto concluso tramite rivenditore convenzionato, non iscritto nell'albo degli agenti di attività finanziaria, che, illegittimamente, non si è limitato a distribuire una carta di pagamento per l'acquisizione di un proprio prodotto, ma ha contestualmente stipulato un contratto di credito rotativo, utilizzato dal ricorrente anche per l'acquisto di altri svariati prodotti. pagina 8 di 10 31 Atteso che come noto il contratto nullo è improduttivo di effetti, ne deriva la conseguenza che al finanziamento per cui è causa non è applicabile il tasso debitore contrattualmente previsto.
32 Pertanto a è dovuto solo il rimborso del capitale utilizzato dal oltre gli Controparte_1 Pt_1 interessi secondo il tasso legale vigente all'epoca degli acquisti, ex art 1284 comma III c.c., quale corrispettivo minimo dovuto da colui che ha goduto delle somme mutuate, a far data dal primo utilizzo della linea di credito.
33 Non vale difatti ad escludere la nullità, la circostanza che il venditore di causa sia un semplice
“passacarte” di dato che, in ogni caso, proprio per i rischi cui soggiace il CP_1 consumatore con questo tipo di finanziamento e gli interessi generali sottesi alla norma, tale prodotto finanziario non poteva essere sottoscritto -se pur per mero tramite- da un soggetto non iscritto all'UIC che, di per sé, non ha quelle competenze tecniche per dare al consumatore le informazioni necessarie per una scelta -autonoma- nella stipula di tale tipo di finanziamento.
34 La nullità per contrasto con norme imperative rende superfluo l'esame degli ulteriori profili di nullità, pure sollevati dal ricorrente, del contrasto del contratto in esame con le disposizioni di cui all'art 117 Tub e il 1355 c.c.
Spese di lite
35 Nonostante la totale soccombenza della parte resistente, le spese vengono regolate a mente di quanto disposto dall'art. 92, co. II, cpc, dato che le questioni oggetto di lite sono state caratterizzate, fino al recente intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, da un contrasto giurisprudenziale di non agevole soluzione, che giustifica la compensazione parziale delle stesse nella misura del 50% (cfr. C.Cost. 77/2018; Cassazione n. 3977/2020 e 11861/2022).
36 Le spese vengono dunque liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto di conto della natura seriale del giudizio e dell'assenza della fase istruttoria.
37 La resistente soccombente va dunque condannata a rifondere alla ricorrente la metà delle spese del presente giudizio quantificate per intero nella misura di €. 1.700,00.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni contraria istanza ed eccezione reietta o assorbita, così provvede:
-Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
-Dichiara il diritto di parte ricorrente a restituire le somme in capitale ricevute con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale di volta in volta vigente;
pagina 9 di 10 -Compensa nella misura della metà le spese del presente giudizio e per l'effetto condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la residua metà, quantificata in €. 850,00 per compensi, €.
72,75 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, Iva e Cap
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in seguito a discussione orale sostituita dal deposito di note di trattazione scritte ed allegazione al verbale.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, 18 settembre 2025
Il Giudice Onorario dott. Sabrina Luperini
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8 La questione tuttavia pare infondatamente posta, considerato che la Corte Costituzionale, in merito all'istituto della delegazione legislativa previsto nel combinato disposto dagli artt. 76 e 77 della Costituzione, in più occasioni ha affermato che è sufficiente che la legge delega contenga criteri idonei ad indirizzare l'intervento della fonte secondaria, non essendo necessaria una puntuale determinazione delle norme delegate (C.Cost. 426/2006), e che il Governo, al quale il
Parlamento ha delegato l'esercizio della funzione legislativa, può a sua volta delegare all'autorità amministrativa la determinazione di una normativa regolamentare, qualora tale potere rientri nei limiti del potere del legislatore delegato (C.Cost. 79/1966).