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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/06/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
n. R.G. 1667 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del giudizio in epigrafe indicato, introdotto a seguito del parere contrario espresso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 6 D.L. 132/2014 con riferimento all'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in materia di divorzio da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CECCACCI MANUELA
IONELA (CF ), nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. DOMENICO FERRARO con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
“A seguito dell'udienza in data 3.06.2025, facendo riferimento al decreto del Tribunale minorile di Firenze in data 22.03.2022 (R.G. n. 1141/2019 VG) che conferma l'affidamento del minore
al Servizio Sociale dell'Area Minorile territorialmente competente, a modifica di Persona_1
quanto risulta nell'accordo di negoziazione assistita del 4 aprile 2025, … insiste nelle conclusioni già rassegnate (in particolare, sul collocamento del minore presso il domicilio paterno), fermo restando l'affidamento del minore ai servizi sociali, anziché ai genitori, come erroneamente dichiarato nell'accordo, che deve pertanto intendersi così modificato”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 7.4.2025, i signori e hanno trasmesso alla locale Parte_1 Parte_3
Procura della Repubblica l'accordo a seguito di negoziazione assistita in materia familiare redatto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.l. 162/2014, conv. in legge n. 162/2014.
Con provvedimento del 15.4.2025, il pubblico ministero non ha autorizzato l'accordo, in ragione della mancata allegazione dell'assenso degli assistenti sociali di Firenze (pure prospettato) e della necessità di un approfondimento sulla condizione del minore e sul suo prevalente interesse.
Con decreto del 28.4.2025, il Presidente dalla Prima Sezione ha nominato se stessa quale giudice relatore, fissando l'udienza per la comparizione delle parti.
L'udienza è stata celebrata il 3.6.2025 e le parti sono comparse personalmente.
Va premesso che il rigetto dell'autorizzazione da parte del pubblico ministero, apre nella procedura di negoziazione un “incidente giurisdizionale”, nell'ambito del quale il Tribunale è chiamato a decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta dalle parti, tenendo conto dei rilievi mossi dal pubblico ministero, ma non essendo in alcun modo vincolato dagli stessi.
Nel caso di specie, esaminata la documentazione depositata dalle parti e tenuto conto dei chiarimenti forniti, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti siano recepibili, come di seguito precisato. Per_ Il nucleo familiare in esame – i genitori sigg.ri e e il figlio minore – è stato Pt_1 Pt_2
oggetto di un procedimento davanti al Tribunale di Firenze per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, all'esito del quale, con decreto del 11.9.2015, è stato disposto l'affidamento condiviso del minore e il suo collocamento a Firenze presso la madre, con diritto di visita del padre e con la previsione a carico di quest'ultimo di un contributo al mantenimento del figlio.
In seguito, con decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze, il minore è stato affidato ai servizi sociali del comune di Firenze;
il procedimento già pendente davanti al TM di Firenze risulta definito con provvedimento del 22.3.2022.
L'accordo attuale dei genitori prevede il trasferimento del minore, ormai quattordicenne, a
Chiaravalle ed il suo collocamento presso l'abitazione del padre, con diritto di visita della madre a settimane alterne, nel weekend e durante le vacanze estive, natalizie e pasquali nonché con il trasferimento a carico della madre del contributo al mantenimento (nello stesso importo) prima a carico del padre e con attribuzione al sig. del diritto a percepire l'assegno unico familiare. Pt_1
La modifica è volta, a detta delle parti, a consentire al ragazzo un rapporto più stretto con il padre e la creazione di rapporti diversi dalle amicizie fiorentine che avrebbero potuto essere pregiudizievoli (un amico è stato coinvolto in un procedimento penale). Tale modifica non risulta pregiudizievole per il minore, e anzi è conforme al suo superiore interesse.
Il Servizio sociale del comune di Firenze ha comunicato di aver dato parere favorevole al trasferimento – di fatto già avvenuto – del minore a Chiaravalle, riferendo che in questa città lo stesso ha frequentato regolarmente l'istituto superiore con esiti discreti, impegno e partecipazione, con frequenza di attività sportiva e buona integrazione sociale.
Poiché l'affidamento al servizio sociale era stato disposto nella forma del c.d. mandato di vigilanza e supporto, senza alcuna limitazione della responsabilità genitoriale, questa deve ritenersi mantenuta in capo ai genitori.
Di conseguenza, può autorizzarsi la modifica richiesta, in quanto attinente esclusivamente al collocamento del minore.
Il mandato di vigilanza e supporto deve intendersi ora trasferito, in ragione del nuovo domicilio del minore, al Servizio sociale del comune di Chiaravalle.
Anche le ulteriori condizioni concordate dalle parti, relative al regime di visita del minore con il genitore non collocatario e al mantenimento dello stesso, appaiono conformi ai suoi interessi.
Si può, pertanto, affermare che l'accordo raggiunto dalle parti sia assolutamente adeguato e Per_ conforme agli interessi del figlio .
Non appare necessario provvedere al suo ascolto, tenuto conto del fatto che i suoi interessi risultano pienamente tutelati e che non vi è controversia tra le parti.
Le spese del presente procedimento restano compensate tra le parti in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO delle nuove condizioni concordate dalle parti per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nell'ambito dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 3-
4 aprile 2025, fermo restando l'affidamento del minore ai servizi sociali, da intendersi, allo stato, quelli del comune di Chiaravalle.
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 18/06/2025
Il Presidente rel. dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del giudizio in epigrafe indicato, introdotto a seguito del parere contrario espresso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 6 D.L. 132/2014 con riferimento all'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in materia di divorzio da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CECCACCI MANUELA
IONELA (CF ), nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. DOMENICO FERRARO con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
“A seguito dell'udienza in data 3.06.2025, facendo riferimento al decreto del Tribunale minorile di Firenze in data 22.03.2022 (R.G. n. 1141/2019 VG) che conferma l'affidamento del minore
al Servizio Sociale dell'Area Minorile territorialmente competente, a modifica di Persona_1
quanto risulta nell'accordo di negoziazione assistita del 4 aprile 2025, … insiste nelle conclusioni già rassegnate (in particolare, sul collocamento del minore presso il domicilio paterno), fermo restando l'affidamento del minore ai servizi sociali, anziché ai genitori, come erroneamente dichiarato nell'accordo, che deve pertanto intendersi così modificato”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 7.4.2025, i signori e hanno trasmesso alla locale Parte_1 Parte_3
Procura della Repubblica l'accordo a seguito di negoziazione assistita in materia familiare redatto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.l. 162/2014, conv. in legge n. 162/2014.
Con provvedimento del 15.4.2025, il pubblico ministero non ha autorizzato l'accordo, in ragione della mancata allegazione dell'assenso degli assistenti sociali di Firenze (pure prospettato) e della necessità di un approfondimento sulla condizione del minore e sul suo prevalente interesse.
Con decreto del 28.4.2025, il Presidente dalla Prima Sezione ha nominato se stessa quale giudice relatore, fissando l'udienza per la comparizione delle parti.
L'udienza è stata celebrata il 3.6.2025 e le parti sono comparse personalmente.
Va premesso che il rigetto dell'autorizzazione da parte del pubblico ministero, apre nella procedura di negoziazione un “incidente giurisdizionale”, nell'ambito del quale il Tribunale è chiamato a decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta dalle parti, tenendo conto dei rilievi mossi dal pubblico ministero, ma non essendo in alcun modo vincolato dagli stessi.
Nel caso di specie, esaminata la documentazione depositata dalle parti e tenuto conto dei chiarimenti forniti, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti siano recepibili, come di seguito precisato. Per_ Il nucleo familiare in esame – i genitori sigg.ri e e il figlio minore – è stato Pt_1 Pt_2
oggetto di un procedimento davanti al Tribunale di Firenze per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, all'esito del quale, con decreto del 11.9.2015, è stato disposto l'affidamento condiviso del minore e il suo collocamento a Firenze presso la madre, con diritto di visita del padre e con la previsione a carico di quest'ultimo di un contributo al mantenimento del figlio.
In seguito, con decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze, il minore è stato affidato ai servizi sociali del comune di Firenze;
il procedimento già pendente davanti al TM di Firenze risulta definito con provvedimento del 22.3.2022.
L'accordo attuale dei genitori prevede il trasferimento del minore, ormai quattordicenne, a
Chiaravalle ed il suo collocamento presso l'abitazione del padre, con diritto di visita della madre a settimane alterne, nel weekend e durante le vacanze estive, natalizie e pasquali nonché con il trasferimento a carico della madre del contributo al mantenimento (nello stesso importo) prima a carico del padre e con attribuzione al sig. del diritto a percepire l'assegno unico familiare. Pt_1
La modifica è volta, a detta delle parti, a consentire al ragazzo un rapporto più stretto con il padre e la creazione di rapporti diversi dalle amicizie fiorentine che avrebbero potuto essere pregiudizievoli (un amico è stato coinvolto in un procedimento penale). Tale modifica non risulta pregiudizievole per il minore, e anzi è conforme al suo superiore interesse.
Il Servizio sociale del comune di Firenze ha comunicato di aver dato parere favorevole al trasferimento – di fatto già avvenuto – del minore a Chiaravalle, riferendo che in questa città lo stesso ha frequentato regolarmente l'istituto superiore con esiti discreti, impegno e partecipazione, con frequenza di attività sportiva e buona integrazione sociale.
Poiché l'affidamento al servizio sociale era stato disposto nella forma del c.d. mandato di vigilanza e supporto, senza alcuna limitazione della responsabilità genitoriale, questa deve ritenersi mantenuta in capo ai genitori.
Di conseguenza, può autorizzarsi la modifica richiesta, in quanto attinente esclusivamente al collocamento del minore.
Il mandato di vigilanza e supporto deve intendersi ora trasferito, in ragione del nuovo domicilio del minore, al Servizio sociale del comune di Chiaravalle.
Anche le ulteriori condizioni concordate dalle parti, relative al regime di visita del minore con il genitore non collocatario e al mantenimento dello stesso, appaiono conformi ai suoi interessi.
Si può, pertanto, affermare che l'accordo raggiunto dalle parti sia assolutamente adeguato e Per_ conforme agli interessi del figlio .
Non appare necessario provvedere al suo ascolto, tenuto conto del fatto che i suoi interessi risultano pienamente tutelati e che non vi è controversia tra le parti.
Le spese del presente procedimento restano compensate tra le parti in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO delle nuove condizioni concordate dalle parti per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nell'ambito dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 3-
4 aprile 2025, fermo restando l'affidamento del minore ai servizi sociali, da intendersi, allo stato, quelli del comune di Chiaravalle.
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 18/06/2025
Il Presidente rel. dott. Silvia Corinaldesi