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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 5008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5008 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr. 3833/2020
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.to Valerio Minucci Parte_1 C.F._1
(C.F. ), giusta delega in atti;
C.F._2
APPELLANTE E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Caramiello CP_1 C.F._3
(C.F. ) e OS De EN (C.F. ), giusta C.F._4 C.F._5 delega in atti;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4015/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 12.06.2020;
Conclusioni di parte appellante:
“L'appellante conclude per l'accoglimento dell'appello e, quindi, per la declaratoria di inadempimento della appellata al pagamento dei 7 assegni bancari per complessivi euro 31.000,00 con conseguente sua condanna al pagamento della somma di euro 31.000,00 oltre interessi legali che, dal momento della domanda giudiziale, dovranno essere corrisposti ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c.; infine, si ritiene che ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.
In subordine, si chiede che la causa venga rimessa sul ruolo istruttorio e venga ordinato alla banca
Monte dei Paschi di Siena di esibire la contabile di pagamento dell'assegno circolare di cui sopra.
Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA ed
IVA, con attribuzione al sottoscritto difensore che dichiara di anticipare le spese e di non aver riscosso gli onorari”.
Conclusioni di parte appellata:
“IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal sig. e per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi Parte_1 dell'art. 348 bis c.p.c. l'impugnazione di , Parte_1
NEL MERITO,
-rigettare, in quanto inammissibile e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal sig.
[...]
, confermando la sen-tenza n. 4015/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data Pt_1
10.06.2020 e pubblicata in data 12.06.2020, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenuta;
-respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro la sig. , CP_1 per i motivi esposti in narrativa.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
⸹1. Il giudizio di primo grado:
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la nipote Parte_1 CP_1 affermando che, con atto di compravendita stipulato in data 23.12.2010, le aveva venduto, per un importo di euro 37.000,00, il diritto di comproprietà pari a complessivi 2/8 dell'unità immobiliare sita in Napoli, alla via Ponte dei Granili n. 57.
Il affermava che il pagamento del prezzo era avvenuto tramite assegno circolare Pt_1 consegnatogli al momento del rogito notarile dalla acquirente, ma che quest'ultima, immediatamente dopo la stipula del contratto, in un locale commerciale (bar) nei pressi dello studio notarile dove aveva avuto luogo la stipula, lo aveva invitato a non incassarlo chiedendogli di poter rateizzare il pagamento, richiesta a cui egli aveva acconsentito. Pertanto, trascorso un anno, secondo quanto riferito, le due parti avevano raggiunto un accordo per il pagamento dilazionato della intera somma in dieci rate, e la convenuta gli aveva consegnato 10 assegni bancari per un importo complessivo di euro 37.000,00. Tuttavia, poiché alle scadenze pattuite egli era riuscito ad incassare solo i primi 3 assegni per l'importo totale di € 6.000,00, ed invece gli altri titoli erano stati respinti dalla banca per mancanza di fondi, occorreva che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'inadempimento della convenuta al pagamento della residua somma di euro 31.000,00 e, per l'effetto, la condannasse al pagamento di tale importo, oltre interessi dalla scadenza dei singoli titoli e dalla domanda.
La convenuta, costituitasi, deduceva l'infondatezza della domanda sostenendo di aver correttamente pagato l'importo dovuto allo zio, come attestato nell'atto di compravendita.
Con sentenza n. 4015/2020, pubblicata in data 12.06.2020, il Tribunale di Napoli rigettava le domande proposte dall'attore condannandolo, altresì, al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, in sintesi e per quanto di interesse ai fini del presente giudizio di appello, specificava che dall'atto pubblico di compravendita – stipulato dal notaio in data 23.12.2010 Persona_1
– risultava in modo certo che il corrispettivo dei diritti di comproprietà venduti da a Parte_1
, determinato in euro 37.000,00, fosse stato interamente corrisposto mediante la CP_1 consegna di un assegno circolare non trasferibile di cui l'attore, in qualità di parte venditrice, aveva espressamente ammesso la ricezione, rilasciando quietanza definitiva e finale per l'intero prezzo, senza alcuna riserva.
Il giudice specificava, inoltre, che il mancato pagamento di alcuni degli assegni bancari che sarebbero stati asseritamente consegnati al in cambio dell'assegno circolare di euro Pt_1
37.000,00, non era circostanza legata all'atto di compravendita stipulato il 23.12.2010, poiché il prezzo di tale operazione era stato già completamente e definitivamente pagato dalla Pt_1 mediante la consegna del menzionato assegno circolare, con conseguente estinzione della sua obbligazione.
Sulla base delle argomentazioni esposte, il giudice di prime cure rigettava la domanda proposta dall'attore condannandolo, altresì, al pagamento delle spese processuali.
⸹ 2. Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 sentenza censurando - secondo quanto si dirà in seguito più diffusamente - la motivazione con cui il giudice di prime cure ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari a dichiarare l'inadempimento della convenuta.
Quest'ultima, costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, l'appellata ha evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ella aveva adempiuto all'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita consegnando, in sede di stipula, a tre diversi venditori ( , e Parte_1 CP_2 CP_3 ), un assegno circolare ciascuno di cui tutti avevano ammesso la ricezione rilasciando
[...] quietanza definitiva e finale per l'intero prezzo.
Quanto agli altri assegni di importo inferiore e sui quali si era incentrato il giudizio di primo grado,
l'appellata ha specificato che tali titoli, emessi a partire dal 2013 e dunque tre anni dopo l'atto di compravendita stipulato il 23.12.2010, avevano causa in differenti rapporti relativi alla società commerciale da lei gestita, la Ventidieci Logistica s.r.l., avente sede legale presso l'indirizzo di residenza dell'appellante.
All'udienza del 2.07.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
⸹Analisi dei motivi di appello:
In via del tutto preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Come precisato, infatti, dalla Suprema Corte, la norma in questione deve essere interpretata nel senso che l'atto d'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. Un. n. 27199/17).
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto d'appello, è possibile desumere, per quanto si dirà in seguito, quali sono i capi della sentenza che la società appellante ha inteso impugnare individuando, con sufficiente precisione, le questioni contestate.
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata dovendo, dunque, essere rigettata.
Ciò posto, va ora esaminato il merito dei motivi di gravame, per i quali valgono le considerazioni che seguono.
Con il primo motivo di appello, il ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui Pt_1 il Tribunale ha ritenuto che la convenuta abbia adempiuto al suo obbligo di pagare il prezzo della compravendita sulla base della quietanza di pagamento a mezzo assegno circolare, contenuta nel rogito.
L'appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ha infatti evidenziato che, a suo dire, la dichiarazione di quietanza in oggetto avrebbe la natura di una mera “clausola di stile” volta ad attestare solo la ricezione dell'assegno da parte del venditore e, conseguentemente, sarebbe invece priva della capacità di produrre l'effetto estintivo dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo che, al contrario, si avrebbe solo con l'effettivo incasso della somma di denaro da parte del venditore. Ciò posto in linea generale, ad avviso del , in realtà, il pagamento dell'intero prezzo della Pt_1 compravendita da parte della acquirente non avrebbe mai avuto luogo poiché, dopo aver riconsegnato alla stessa, su sua esplicita richiesta, l'assegno circolare non trasferibile menzionato nell'atto di compravendita, egli aveva effettivamente acconsentito alla sua richiesta di pagare l'importo della vendita in singole rate ed a mezzo di 10 assegni, di cui, però, solo una parte era stata incassata, rimanendo, invece, insoluta la somma residua pari ad euro 31.000,00.
L'appellante ha inoltre evidenziato come, dalla lettura delle testimonianze dei testi e CP_2
(entrambi presenti nel bar dove l'attore e la convenuta si sarebbero recati subito Testimone_1 dopo la stipula dinanzi al notaio), si aveva diretto riscontro di quanto affermato atteso che essi avevano riferito di aver assistito alla riconsegna dell'assegno circolare di euro 37.000,00 in favore della convenuta.
Pertanto, ad avviso dell'appellante, avendo allegato l'inadempimento della convenuta, quest'ultima avrebbe dovuto provare di avere, in realtà, adempiuto integralmente all'obbligazione di pagamento su di lei gravante per effetto del contratto stipulato, circostanza tuttavia non avvenuta nel corso del giudizio di primo grado.
Il motivo di gravame è infondato.
In primo luogo, va evidenziato che, nell'atto di compravendita in questione, si legge che “il pagamento del relativo prezzo viene integralmente effettuato alla presenza di me Notaio a mezzo dei seguenti assegni circolari emessi dalla Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENE S.P.A. Agenzia
14 di Napoli alla via Ferrante Imparato, tutti in data 22 Dicembre 2010 e tutti con clausola non trasferibile e precisamente:
-assegno n. 706 6055975532-09 di Euro 37.000,00 (trentasettemila/00) all'ordine di
[...]
; Pt_1
[…] I venditori accusano ricezione dei predetti assegni e rilasciano quietanza definitiva e finale per
l'intero prezzo”.
Ebbene, dalla lettura dell'atto in questione e come correttamente osservato dal giudice di prime cure, è possibile evincere che l'obbligazione di pagamento del prezzo risulta essere stata pienamente adempiuta dalla come, tra l'altro, attestato, dal Notaio nell'atto di compravendita Pt_1
e come, nei fatti, ammesso dallo stesso appellante, il quale ha riconosciuto di aver ricevuto la consegna dell'assegno circolare di euro 37.000,00 rilasciando espressa e definitiva quietanza senza alcuna riserva.
È, infatti evidente, nel caso di specie - stante la dinamica di quanto accaduto e in adesione a quanto prospettato dalla difesa della parte appellata e non, invece, nel senso invocato a motivo di appello dal – che, anche se successivamente l'appellante avesse effettivamente acconsentito a Pt_1 restituire alla nipote acquirente l'assegno circolare indicato nell'atto di compravendita, ottenendo in cambio la consegna di altri titoli, tale accordo negoziale non avrebbe potuto essere causalmente ricollegato alla compravendita, poiché quest'ultima era stata già definitivamente conclusa mediante il reciproco adempimento delle rispettive obbligazioni (trasferimento dei diritti di comproprietà - pagamento del prezzo), attestate dal pubblico ufficiale nell'atto di compravendita che fa fede fino a querela di falso.
Ed, infatti, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, nel contratto di compravendita immobiliare, in via generale, la clausola con cui il venditore dichiara di aver ricevuto il pagamento del prezzo, rilasciando quietanza liberatoria, riveste natura pregnante non essendo affatto una mera
“clausola di stile” con cui il venditore afferma di aver ricevuto l'assegno dal compratore, ma rappresentando una confessione stragiudiziale sul fatto estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art. 2732 c.c., liberando, dunque, il debitore - in questo caso l'appellata - dall'onere probatorio dell'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., ord. del 2.02.2024, n. 3122).
Conseguentemente, per poter invalidare tale confessione stragiudiziale, la parte che l'ha resa, nel caso di specie l'appellante , avrebbe potuto contestarla solo con mezzi specifici, Parte_1 come una querela di falso oppure dimostrando che tale dichiarazione era stata determinata da errore di fatto o violenza (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. del 17.07.2025, n. 19900).
La quietanza di pagamento, dunque, costituisce in linea generale una dichiarazione con cui il creditore confessa di aver ricevuto dall'acquirente, al momento della firma della compravendita, il pagamento dell'intero prezzo pattuito, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“la dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, e cioè che il pagamento non è in effetti avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall'art. 2732 c.c., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza” (cfr. Cass. civ., Sez. Un. del 22.09.2014, n. 19888).
Tale orientamento giurisprudenziale va, poi, integrato con quello più specifico in relazione al pagamento mediante assegno circolare (come avvenuto nel caso di specie) ed al valore della relativa quietanza. Anche in questo caso, la Corte ha coerentemente stabilito che, a differenza del pagamento che avviene con assegno bancario, laddove la quietanza abbia ad oggetto il pagamento avvenuto con la consegna di un assegno circolare, a tale evento consegue una efficacia estintiva dell'obbligazione, atteso che “Nelle obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il pagamento effettuato mediante corresponsione di un assegno circolare, secondo gli usi negoziali, come è prassi per i pagamenti delle società di assicurazione o comunque ove accettato dal creditore, è idoneo a estinguere l'obbligazione, senza che occorra un preventivo accordo delle parti in tal senso o il rilascio di una quietanza liberatoria e senza che un tale effetto possa farsi discendere dal giorno dell'incasso del titolo, ossia dalla volontà del creditore, atteso che detto assegno costituisce un mezzo di pagamento e non sussiste alcun pericolo di mancanza della provvista presso la banca obbligata al pagamento, in quanto gli istituti autorizzati ad emettere gli assegni circolari ex art. 82 r.d. n. 1736 del 1933 devono costituire per legge idonea cauzione a garanzia degli stessi.”
Nel caso di specie, dunque, il mediante la quietanza contenuta nell'atto pubblico di Pt_1 compravendita, ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento a mezzo di assegno circolare e per l'intero importo pattuito, ragion per cui tale dichiarazione ha immediata efficacia estintiva della obbligazione di pagamento gravante sull'acquirente.
Conseguentemente, come correttamente indicato dal Tribunale, l'azione del – fondata sulla Pt_1 causa petendi del mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento di cui al contratto di compravendita in questione - è irrimediabilmente minata, ab origine, nel suo fondamento in fatto, essendo raggiunta in modo incontrovertibile e documentale, la prova dell'avvenuto pagamento dell'obbligazione di cui a tale titolo a carico della acquirente debitrice, e non potendosi, dunque, identificare alcuna condotta inadempiente a suo carico rispetto agli obblighi nascenti dal contratto di compravendita.
Proprio sulla base di tale considerazione, assumono pertanto poco rilievo tutte le circostanze successive alla stipula – per come descritte dal e invero negate dalla controparte – relative Pt_1 alla dedotta restituzione dell'assegno circolare in cambio della dazione di 10 assegni bancari di analogo importo, e a distanza di oltre un anno di tempo, atteso che tali eventi non sono idonei a inficiare l'effetto estintivo della obbligazione di cui al contratto di compravendita, connesso alla consegna dell'assegno circolare, ma sarebbero invece potuti essere posti a fondamento – ove concretamente provati – di una diversa azione, non fondata sul presunto mancato adempimento del contratto di compravendita, ma di un differente rapporto successivo che, pur prendendo le mosse dal primo, ne rimaneva formalmente distinto, come correttamente considerato dal Tribunale.
A ciò deve poi aggiungersi, ferma la assoluta efficacia delle argomentazioni sin qui espresse ai fini della conferma della decisione impugnata, la carenza istruttoria relativa al dedotto inadempimento della convenuta, atteso che nessun riscontro è mai stato fornito (neanche a mezzo delle prove testimoniali) della “sostituzione” dell'assegno circolare, riconsegnato alla pochi istanti dopo Pt_1 la stipula del rogito, con altri assegni bancari – e dunque per il medesimo titolo – da lei consegnati al venditore a distanza di oltre un anno dal rogito. Nessuno dei testi escussi ha riferito della dazione di tali assegni al medesimo titolo, e tale circostanza, oltre che non provata, è rimasta ulteriormente inficiata dalle allegazioni di parte convenuta la quale ha riferito di avere rapporti commerciali essendo titolare di un'azienda commerciale, prospettando la riconducibilità di tali assegni bancari a diversi rapporti di altra natura intrattenuti con lo zio, nel cui immobile vi era la sede legale della società da lei gestita.
Il motivo di appello in esame è dunque infondato e va rigettato, rimanendo assorbita ogni altra censura mossa rispetto alle argomentazioni sin qui esplicitate a conferma della motivazione in fatto ed in diritto proposta dal Tribunale.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la sua condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, ritenendo che il Tribunale avrebbe dovuto compensarle.
Ebbene, sul punto va osservato che, al contrario di quando asserito dal , essendo egli Pt_1 soccombente in via integrale, il giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 91 c.p.c. il quale prevede che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Le doglianze dell'appellante appaiono, dunque, prive di pregio e alla luce di quanto esposto, deve, pertanto, confermarsi l'integrale correttezza della sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'appello proposto.
Le spese di lite:
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte d'Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte appellata.
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1-quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 per la proposta impugnazione integralmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 4015/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 12/06/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello; 2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata , delle Parte_1 CP_1 spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 5.809,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c.
17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione integralmente respinta a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, l'8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Stefano Celentano Dott. Giulio Cataldi