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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2024, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
1534/2016 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima sezione civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1534/2016 R.G., avente ad oggetto scioglimento comunione, vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Filippo Torrente ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Sant'Antonio Abate alla via Casa
D'Antuono n. 32
ATTORE
E
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Salvatore C.F._2
Giordano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Sant'Antonio Abate alla via Dante Alighieri n. 1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 3.07.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva procedersi allo Parte_1
scioglimento della comunione legale esistente con il coniuge In particolare, Controparte_1
deduceva di aver contratto matrimonio con la convenuta in data 14.10.1972 in regime di comunione legale dei beni e che, in data 19.01.2015, era intervenuta sentenza di separazione giudiziale n. 347/2015 avverso la quale non era stata proposta impugnazione nei termini di legge.
Dunque, chiedeva procedersi alla divisione dei beni acquistati in regime di comunione legale, mediante la formazione di due quote di eguale valore e precisamente dei seguenti beni immobili: fabbricato sito in Sant'Antonio Abate alla via Nocera n. 130 F, composto da appartamento sito al
1 piano terra identificato al catasto al foglio 5 p.lla 623 sub 1, locale al piano terra identificato al catasto al foglio 5 p.lla 623 sub. 2, locale al piano seminterrato identificato al foglio 5 p.lla 623 sub 3 e appartamento al primo piano identificato al foglio 5 p.lla 623 sub. 101; piccolo appezzamento di terreno sito nel comune di Sant'Antonio Abate identificato al foglio 2 p.lla 453; appartamento sito nel comune di Castellammare del Golfo identificato al foglio 57 p.lla 948.
Deduceva, inoltre, che il fabbricato sito in Sant'Antonio Abate alla via Nocera n. 130 era nel possesso esclusivo della convenuta che aveva impedito all'attore di poter usufruire della sua quota.
Pertanto, sulla scorta di tali premesse, chiedeva di 1) dichiarare la divisione degli immobili descritti, attribuendo a ciascun condividente la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà; 2) condannare la convenuta alla corresponsione delle rendite percepite per il godimento esclusivo dell'immobile di via Nocera, previa determinazione delle stesse;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale, premesso che era intervenuta sentenza di Controparte_1
separazione non impugnata nei termini di legge, non si opponeva alla domanda di divisione ma, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento di tutte le imposte, tasse e spese effettuate dalla convenuta sui beni oggetto di divisione oltre che al pagamento delle spese di manutenzione dalla stessa sostenute, con rimborso altresì delle somme sottratte alla comunione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletata c.t.u., le parti deducevano di aver raggiunto un accordo depositando agli atti scrittura privata datata 22.09.2021; disposta la riassegnazione del fascicolo allo scrivente magistrato in attuazione del decreto presidenziale n. 372/21 del
27.09.2021, la causa veniva rinviata su richiesta concorde delle parti essendo in atto trattative di bonario componimento;
all'udienza del 15.02.2023, veniva disposta la comparizione personale delle parti e si dava atto del rifiuto dell'attore di dare attuazione alla scrittura privata sottoscritta;
disposta l'integrazione della consulenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.07.2024 veniva assunta in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
2. Così descritti i fatti di causa, deve preliminarmente darsi atto che entrambe le parti hanno espressamente ammesso che la sentenza di separazione giudiziale n. 347/2015 depositata in data
19.01.2025, versata in atti, risulta passata in giudicato.
Risulta dunque irrilevante stabilire se alla fattispecie in esame possa o meno applicarsi il novellato disposto dell'art. 191, comma 2, c.c., introdotto dall'art. 2 della legge n.55 del 2015, che ha previsto che lo scioglimento della comunione si verifica non più con effetto dal passaggio in
2 giudicato della sentenza che pronuncia la separazione - come era pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. n. 3808/2014; Cass. n. 5972/2012) - ma “nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato”, introducendo una norma transitoria (art. 3), secondo cui “tali disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge [11 maggio
2015], anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data”.
2.1. Dunque, occorre individuare i beni oggetto della comunione legale.
Come si evince dalla documentazione in atti, essi sono costituiti da:
1) fabbricato sito in S. Antonio Abate (NA) alla via Padre Dehon n. 5 (già via Nocera n. 130), riportato nel N.C.E.U. del detto comune al foglio 4, p.lla 623, composto da:
- appartamento al piano terra, sub 1, cat. A/2, vani 3;
- locale al piano terra, sub 2, cat. C/3, 114,00 mq;
- locale al piano seminterrato, sub 3, cat. C/2, 40,00 mq;
- appartamento al piano primo, sub 101, cat. A/2, vani 8,5; edificato su terreno (p.lla 623, ex 22/d di are 7,11) pervenuto ai coniugi da _2
, nato a S. Abate il [...], in [...] atto di compravendita per notar Controparte_3 Per_1
del 03 dicembre 1973, trascritto il 03 gennaio 1974 ai n. 26/23.
2) Terreno sito in S. Antonio Abate, riportato nel N.C.T. del detto comune al foglio 2, p.lla 453, seminativo irriguo, are 5,30, pervenuto ai coniugi in forza di atto di _2
compravendita per notar del 18 maggio 1995, Rep. 90244, trascritto il 26 maggio 1995 ai Per_2
n. 14593/10513.
3) Fabbricato terraneo sito in Castellammare del Golfo (TP) al viale Capitano Paolo Ficalora n.
19, riportato nel N.C.E.U. del detto comune al foglio 57, p.lla 948, cat. A/4, 4,5 vani, edificato su terreno (p.lla 948, ex 138/b di are 5,80), pervenuto ai coniugi in forza di atto _2
di divisione per notar del 16 marzo 1984, Rep.36921/Racc. 13924, trascritto il 10 aprile Per_3
1984 ai n. 8054/7096.
4) Quota indivisa di 1/6 dei terreni siti in Castellammare del Golfo (TP) al viale Capitano Paolo
Ficalora, riportate nel N.C.T. del detto Comune al foglio 57, p.lla 138 (di are 9,85) e p.lla 954 (di are 1,90), pervenuta ai coniugi in forza di atto di compravendita per notar _2
datato 11 gennaio 1980, trascritto il 4 febbraio 1980 ai n. 2632/2377. Persona_4
Va precisato, con riguardo ai beni siti nel comune di Castellammare del Golfo, che con tale atto di compravendita per notar datato 11 gennaio 1980, trascritto il 4 febbraio 1980 Persona_4
3 ai n. 2632/2377, veniva acquistato il terreno sito in Castellammare del Golfo Contrada Bocca della
Carrubba di are 46,55 in catasto al foglio 57 p.lla 138, per la quota di 1/6; con l'atto di divisione per notar del 16 marzo 1984, Rep.36921/Racc. 13924, trascritto il 10 aprile 1984 ai n. Per_3
8054/7096, ai coniugi veniva assegnata la porzione di detto terreno di are _2
5,80 distinta in catasto dalla p.lla 948 (ex 138/b), sulla quale è stato costruito il fabbricato terraneo in oggetto. Con tale atto, inoltre, le parti convenivano che due porzioni di tale terreno restassero in comunione con gli altri acquirenti, ovvero particelle 138 e 954, di cui le parti sono pertanto titolari nella misura di 1/6.
2.2. Ciò detto, per quanto concerne la divisibilità degli immobili e il valore degli stessi, è possibile fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. all'esito della consulenza e dell'integrazione espletate in corso di causa, tra l'altro non oggetto di contestazione.
In particolare, per quanto concerne il cespite sito in Sant'Antonio Abate alla via Padre Dehon n.
5, compiutamente descritto dall'ausiliario alle pagg.
7-24 della consulenza, esso è stato stimato complessivamente nell'importo di euro 553.600,00 come risulta dalla perizia integrativa
(immobile piano terra -sub 1 euro 75.000,00; immobile piano terra - sub 2 euro 104.000,00; immobile piano seminterrato - sub 3 euro 6.600,00; immobile piano primo - sub 101 euro
295.000,00; terrazza di copertura euro 22.000,00; spazi esterni euro 28.000,00; orto euro
23.000,00), tenuto conto tanto delle caratteristiche relative alla zona geografica di interesse quanto delle caratteristiche intrinseche del bene, che versa in uno stato manutentivo buono all'esterno e all'interno per quanto concerne l'appartamento al primo piano, mentre risulta mediocre per quanto concerne gli immobili siti al piano terra.
Il terreno sito in Sant'Antonio Abate alla via Paludicella, come si evince dalla relazione in atti, è stato stimato per un valore pari ad euro 16.000,00.
Infine, per quanto concerne il fabbricato sito in Castellammare del Golfo al viale capitano Paolo
Ficalora n. 19 riportato nel N.C.E.U. al f. 57 p.lla 138, in ragione della tipologia dell'immobile e della sua collocazione in zona territoriale a prevalenza agricola, è stato stimato in euro 120.000,00; per quanto, poi, concerne il valore della quota di 1/6 sulle particelle 138 e 954, esso è complessivamente pari ad euro 23.500,00, come dettagliatamente esplicato dal consulente.
Il valore totale dei beni da dividere è, dunque, pari ad euro 713.100,00.
A ciascun condividente spetta una quota pari al 50% ovvero una quota avente un valore di euro
356.550,00.
2.3. Così individuati e stimati i beni del compendio da dividere, occorre soffermarsi sulla legittimità urbanistica degli stessi.
4 In punto di diritto va premesso che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, sicché la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”
(Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021). Ancora, nella medesima sentenza, è stato affermato che
“gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge medesima ove dagli atti stessi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967” (Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
Ancora, la Corte di Cassazione civile sez. un., 22/03/2019, n. 8230, aderendo alla tesi della nullità formale, ha statuito che “la sanzione della incommerciabilità degli immobili abusivi e, dunque, la nullità degli atti di trasferimento che abbiano ad oggetto immobili abusivi, si ha solo quando manca completamente la concessione edilizia (o il permesso in sanatoria); non rileva quindi che la costruzione non sia conforme al titolo abilitativo essendo l'atto valido a prescindere dalla conformità o meno dell'opera realizzata al titolo abilitativo, non assumendo quindi alcun rilievo, sotto il profilo strettamente civilistico, che l'opera sia stata realizzata una variazione essenziale rispetto al titolo edilizio”.
Nella specie, sulla scorta delle risultanze degli accertamenti demandati al c.t.u. architetto Per_5
, si rileva che, in merito al fondo rustico sito in Sant'Antonio Abate alla via Paludicella,
[...]
alcun abuso è stato riscontrato e che esso ricade nella zona omogenea E3 – Aree agricole a insediamenti edilizi radi del piano urbanistico comunale adottato dal Comune di Sant'Antonio
Abate sebbene non ancora approvato.
Per quanto concerne, invece, il fabbricato sito in Sant'Antonio Abate alla via Padre Dehon n. 5, dalle verifiche espletate dal c.t.u., è emerso che il fabbricato è stato costruito in assenza di licenza edilizia nell'anno 1977 e completato nel 1989; al contempo, però, l'ausiliario ha evidenziato che,
5 a seguito delle istanze di concessione edilizia in sanatoria del 21.05.1986 ai sensi della L. 47/1985
(Prot. n.7312, per la parte realizzata nel 1977) e del 28.02.1995 ai sensi della L. 724/1994 (Prot.
3664, per la parte edificata nel 1989), è stato rilasciato permesso di costruire in sanatoria in data
22.09.2016 n. 47/46/2016, previa acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza di
Napoli e idoneo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica n.88 del 26.07.2012, con nota prot.
10265 del 05.07.2012 (Allegato M alla consulenza).
Con riguardo al cespite sito in Castellammare del Golfo, pur essendo stato edificato in assenza di idoneo titolo edilizio, per lo stesso risultano presentate due istanze di condono edilizio, e precisamente:
- pratica n. 1664, acquisita al prot. n. 15188 del 29.09.1986, presentata dalla convenuta CP_1
ai sensi della L. 47/1985 per abusi consistenti nella realizzazione dell'intero fabbricato
[...]
terraneo di superficie di mq 40,14 di superficie utile residenziale e mq 9,80 di superficie non residenziale per un totale di mq 46,02 di superficie complessiva ed un volume di mc 188,60.
Per tali abusi è stata regolarmente versata l'oblazione, ma restano insoluti euro 326,40 per gli oneri concessori.
- Pratica n. 216, acquisita al prot. n. 8528 del 13.12.2004, presentata dalla convenuta CP_1
ai sensi della L. 326/2003 per abusi consistenti nell'ampliamento del fabbricato terraneo
[...]
della consistenza di mq 11,16 di superficie utile residenziale e mq 25,69 di superficie non residenziale per un totale di mq 26,55 di superficie complessiva ed un volume di mc 117,86. Al riguardo è stata versata un'oblazione pari ad euro 1.740,00 residuando quale somma dovuta a titolo di conguaglio euro 1.098,84 e per oneri concessori euro 330,56.
Per quanto concerne i terreni siti in Castellammare del Golfo (TP) al viale Capitano Paolo Ficalora, riportate nel N.C.T. del detto Comune al foglio 57, p.lla 138 (di are 9,85) e p.lla 954 (di are 1,90), di cui le parti sono comproprietarie per la quota di 1/6:
- sul terreno identificato al catasto del predetto Comune al foglio 57, p.lla 138 (cfr. Figure 1, 2 e 4 della c.t.u. integrativa), e sito alla contrada Bocca della Carruba, insiste un fabbricato oggetto di domanda di condono edilizio prot. 15187 del 29.09.1986, presentata ai sensi della L. 47/1985 dal sig. , nato a [...] il [...], con ricevute di versamento Persona_6 dell'oblazione e nulla osta alla Sovrintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani del
11.07.199. Il cespite in argomento, dunque, è oggetto di domanda di condono edilizio prot. 15187 del 29.09.1986 ex L. 47/1985, per la quale è stato, dapprima, emesso un provvedimento di archiviazione con esito negativo per intervenuta improcedibilità (atto n. 71/2016 del 28.07.2016), successivamente annullato, con atto n. 38/2018 del 04.04.2018, per erronea notificazione della richiesta di integrazione documentale precedentemente inviata;
6 - in merito al terreno identificato al catasto del predetto Comune al foglio 57, p.lla 954 (cfr. Figure
1, 2, 5 e 6 della consulenza integrativa), dalla visura catastale (Allegato D c.t.u.) emerge che trattasi di terreno agricolo del tipo “vigneto” sul quale, come si evince anche dall'esame delle foto satellitari, non insiste alcun manufatto edilizio.
Dunque, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra espressi, gli immobili devono ritenersi commerciabili.
2.4. A questo punto, al fine di determinare le modalità con cui addivenire allo scioglimento della comunione, occorre considerare che in corso di causa le parti hanno sottoscritto, in data
22.09.2021, una scrittura privata avente ad oggetto la divisione del compendio mediante la formazione di due quote con cui le parti, aderendo sostanzialmente al primo progetto del c.t.u., concordavano di attribuire a gli immobili in Castellammare del Golfo foglio 57 Controparte_1
p.lle 138 – 954 e 948 e gli immobili in Sant'Antonio Abate sub 1 e sub 2; nonché di attribuire a gli immobili siti in Sant'Antonio Abate foglio 4 p.lla 623, abitazione al primo Parte_1
piano sub 101, terrazza di copertura, locale santina sub 3 e terreno foglio 2 p.lla 453.
Al contempo, le parti concordavano di lasciare in comune taluni beni siti in Sant'Antonio Abate alla via Padre Dehon secondo le indicazioni fornite dal medesimo consulente.
Alcun rilievo può assumere il rifiuto, tra l'altro immotivato, dell'attore di dare attuazione a detta scrittura, come risulta dal verbale di udienza del 15.02.2023.
Si evidenzia, infatti, che gli accordi c.d. “paradivisori” - e tale può essere definita la scrittura intervenuta nel caso di specie - volti alla formazione di porzioni dei beni da assegnare a determinate condizioni, pur non producendo l'effetto distributivo dei beni stessi, tipico del contratto di divisione, hanno finalità preparatoria di quest'ultimo, ovvero - ove insorgano successivi contrasti su punti non risolti col negozio stesso - del provvedimento del giudice.
Tali accordi secondo la giurisprudenza di legittimità, una volta perfezionati, possono essere revocati o risolti solo col consenso unanime delle parti contraenti e possono essere impugnati con i mezzi di annullamento previsti per i contratti in genere, ma dagli stessi non si può recedere unilateralmente. Dunque, deve ammettersi anche la loro rescindibilità ex artt. 763 e 764 c.c., per lesione oltre il quarto (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/03/2019, n. 8240).
Premesse tali direttive ermeneutiche, è evidente che la revoca del consenso da parte dell'attore, che ha sottoscritto una scrittura contenente la soluzione elaborata dal c.t.u., sia inefficace, considerato che la divisione dei beni secondo il progetto già condiviso - dopo molteplici udienze, numerosi sopralluoghi e integrazioni peritali effettuate per eliminare qualunque residua incertezza
- risponde al criterio privilegiato dalla legge, che è quello della divisione in natura in presenza di
7 comoda divisibilità (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 14577 del 21/08/2012), sussistente, nella fattispecie.
Dunque, sulla scorta di tutte le sopra illustrate premesse di fatto e diritto, va necessariamente adottato il progetto divisionale n. 1 indicato a pag. 13 della relazione integrativa del c.t.u. architetto depositata il 19.01.2024, con talune precisazioni che consentono di rispettare Persona_5
integralmente il contenuto della scrittura privata.
Infatti, dalla quota 1 descritta a pag. 13 della relazione integrativa, da assegnare alla convenuta, occorre estrapolare il locale seminterrato in Sant'Antonio Abate sub 3, assegnandolo al marito (in ragione degli accordi già intercorsi e di cui la convenuta medesima chiede l'esecuzione) del valore di euro 6.600,00, includendo, invece, le quote di 1/6 del fabbricato terraneo e del vigneto sito in
Castellammare del Golfo (foglio 57 p.lle 138 e 954) del valore di euro 23.500,00.
Dalla quota 2 descritta a pag. 13 della relazione integrativa, da assegnare all'attore, occorrerà estrapolare i beni siti in Castellammare del Golfo (foglio 57 p.lle 138 e 954) ed inserire il locale seminterrato in Sant'Antonio Abate sub 3, come da accordi già intercorsi tra le parti.
All'assegnazione delle quote, pur avendo esse valore eguale, ben può addivenirsi anche senza procedere all'estrazione a sorte. Infatti, si precisa che “in tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art.
729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base
a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n.11857).
Nel caso di specie, l'assegnazione dei lotti come di seguito indicata non è altro che la conseguenza della volontà manifestata dagli stessi condividenti, cristallizzata nella menzionata scrittura privata rispetto alla quale, come detto, non assume rilievo la successiva revoca del consenso da parte dell'attore.
Pertanto, la quota 1, da assegnare a del complessivo valore di euro 359.500,00, Controparte_1
avrà ad oggetto:
1) gli immobili in S. Antonio Abate, foglio 4, p.lla 623:
- abitazione piano terra - sub 1: euro 75.000,00;
- officina piano terra - sub 2: euro 104.000,00;
- vialetto esterno carrabile lato sud euro 14.000,00;
- orto pertinenziale euro 23.000,00;
8 2) immobili in Castellammare del Golfo, foglio 57, p.lla 948:
- fabbricato terraneo euro 120.000,00;
3) immobili siti in Castellammare del Golfo, foglio 57, p.lle 138 e 954:
- quota 1/6 fabbricato terraneo euro 21.500,00;
- quota 1/6 terreno vigneto euro 2.000,00.
La quota 2, da assegnare a , del complessivo valore di euro 339.600,00, avrà ad Parte_1
oggetto:
1) gli immobili in S. Antonio Abate, foglio 4, p.lla 623:
- abitazione piano primo - sub 101 euro 295.000,00;
- terrazza di copertura euro 22.000,00;
- locale seminterrato - sub 3 euro 6.600,00;
2) gli immobili in S. Antonio Abate, foglio 2, p.lla 453
- terreno seminativo irriguo euro 16.000,00.
Tale progetto, in conformità a quanto già stabilito dal consulente nella prima relazione e recepito dalle parti nella scrittura privata, prevede che, con riferimento ai beni siti in Sant'Antonio Abate alla via Padre Dehon, vengano lasciati comuni l'area antistante il fabbricato, il vialetto lato nord, il portico di ingresso ed il vano scala, come indicato nel grafico di figura 7 pag. 14 della c.t.u. integrativa (valore euro 14.000,00).
Essendo i condividenti titolari di quote eguali e spettando, dunque, a ciascuno una quota di valore pari ad euro 349.550,00 - escludendo il valore dei beni che restano in comune - a carico dell'assegnatario della quota 1 (del valore di euro 359.500,00), ovvero a carico di CP_1
andrà previsto l'obbligo di corrispondere in favore di , assegnatario della
[...] Parte_1
quota 2 (del valore di euro 339.600,00) un conguaglio di euro 9.950,00.
Infatti, “la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'articolo 728 del codice civile, a carico di colui cui viene attribuita la porzione in natura di maggior valore e a favore del condividente al quale è attribuita la porzione di minor valore, prescinde dalle singole domande delle parti, atteso che essa attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice e la sentenza di scioglimento della comunione persegue il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote” (cfr. Cassazione civile sez. II,
12/12/2017, n. 29733). Sull'importo determinato a titolo di conguaglio (euro 9.950,00) devono essere corrisposti gli interessi legali (Cass. 2000/9659; 2004/2483; 2004/12818), a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
3. Occorre, poi, analizzare la domanda con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle rendite percepite per aver occupato in maniera esclusiva gli immobili.
9 Giova premettere, in primo luogo, che l'azione esercitata dall'attore ha natura risarcitoria e si fonda sulla lesione del diritto, di cui è titolare ciascun comunista, di concorrere nei vantaggi della comunione in proporzione della rispettiva quota (art. 1101 c.c.) e di utilizzare al pari degli altri la cosa comune (art. 1102 c.c.), facendo propri i frutti nei limiti della quota di spettanza.
E' stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n.
2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036). La Cassazione ha, quindi, evidenziato che, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (cfr. Cass. civ., sez. II;
sentenza n. 24647 del 3/12/2010. Cfr., in senso analogo, Cass. civ., sez. II, sentenza n. 13036 del 4/12/1991). Ove egli abbia utilizzato ed amministrato il bene comune e i condividenti si siano astenuti da analoghe attività, sussiste pur sempre la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri.
Nella fattispecie in esame, non risulta dimostrato né che la convenuta abbia avuto il possesso esclusivo dei beni comuni, né tantomeno risulta dagli atti alcuna prova che l'attore abbia mai manifestato l'intenzione di utilizzare in modo diretto i beni comuni e che ciò non gli sia stato concesso.
4. Parzialmente fondata è, invece, la domanda riconvenzionale della convenuta.
Si premette che, a differenza di quanto argomentato dall'attore in sede di memoria di replica, la comparsa di costituzione della convenuta è certamente tempestiva, in quanto intervenuta in data
19.05.2016 (risulta, infatti, depositata in detta data anche se acquisita dalla Cancelleria nel fascicolo telematico in data successiva) per la prima udienza di trattazione fissata in citazione per il giorno 08.06.2016; né tantomeno può ritenersi abbandonata perché non reiterata in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in
10 data 02.07.2024 in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.07.2024, la convenuta ha espressamente reiterato le conclusioni in atti tra cui, appunto, anche quella di
“Condannare il signor al pagamento della giusta metà di tutte le spese sostenute Parte_1 esclusivamente dalla signora e riferentesi ai beni oggetto di divisione”. CP_1
Tanto premesso, non può trovare accoglimento la domanda rispetto alle presunte spese che la convenuta avrebbe sostenuto per la manutenzione degli immobili e per le migliorie apportate al compendio immobiliare, in quanto non è stata fornita alcuna prova in merito. Così come destituita di prova è la domanda volta a conseguire il rimborso delle somme sottratte alla comunione.
Infondata è anche la domanda volta ad ottenere il pagamento, per la quota di spettanza dell'attore, delle spese sostenute integralmente dalla per le imposte e tasse. In particolare, dalla CP_1
documentazione allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. II termine, risulta che CP_1 ha corrisposto l'importo complessivo di euro 2.979,00 a titolo di imposte di cui euro
[...]
648,00 per IMU e altri tributi locali per l'anno 2014, euro 541,00 per tributi per l'anno 2017, euro
560,00 per tributi per l'anno 2017, euro 128,00 per tributi relativi all'anno 2014, euro 559,00 per tributi relativi all'anno 2016 nonché euro 543,00 per tributi relativi sempre all'anno 2016. Si tratta, però, di pagamenti effettuati nei limiti della sua quota, non essendovi la prova dei pagamenti effettuati anche per la quota del contitolare. Lo stesso dicasi per le ricevute di pagamento relative ai tributi versati per l'anno 2014 e per l'anno 2015 allegati alla comparsa di costituzione.
Non può rilevare in senso contrario il documento con cui la convenuta comunicava al comune di
Sant'Antonio Abate la contitolarità dei beni, n. protocollo 3008 del 5.02.2013, chiedendo di pagare anche per il contitolare dei fabbricati e del terreno ivi indicati. Ciò sia perché si tratta di una mera richiesta inoltrata al comune, rispetto alla quale non è stata offerta prova del relativo accoglimento;
sia perché essa comunque riguarderebbe l'IMU per l'anno 2013, come chiaramente si evince dall'intestazione della richiesta (indirizzata al Responsabile Ufficio IMU 2013), le cui ricevute di pagamento non sono neppure allegate.
Va, invece, disposto il rimborso della metà dell'importo di euro 1.500,00 relativo al compenso versato al geometra per la pratica relativa alla concessione edilizia di uno degli CP_4
immobili in comunione. Sono stati allegati alla comparsa sia la fattura n. 5 del 4.03.2013 intestata a sia l'assegno non trasferibile n. 8106750784 del 26.02.2013, per cui deve CP_5
presumersi, in assenza di prova contraria, che il pagamento sia stato effettuato interamente dalla convenuta. Va, altresì, rimborsato il 50% dell'importo di euro 800,00 di cui alla fattura n. 24 del
5.09.2017 a titolo di corrispettivo delle prestazioni professionali svolte dall'ingegnere Per_7
per le partiche relative alla sanatoria di uno degli immobili oggetto di comunione.
[...]
11 Va, altresì rimborsato alla convenuta il 50% degli importi versati per il pagamento degli oneri concessori in relazione all'istanza di condono edilizio. Dalla documentazione allegata alla comparsa risulta, infatti, la prova del versamento del complessivo importo di euro 3.488,00, per cui l'attore va condannato al pagamento di euro 1.744,00 in favore della convenuta.
Pertanto, a fronte del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, l'attore va condannato a imborsare alla convenuta l'importo complessivo di euro 2.894,00 (euro 750,00 per compenso versato al geometra euro 400,00 per il compenso versato all'ingegnere CP_4 Per_7
euro 1.744,00 per gli oneri concessori), oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al
[...]
sodisfo.
5. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, si premette che in tema di divisione ereditaria, vige il principio secondo cui vanno poste a carico della massa solo le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Cass. civ., Sez. II, 13/2/2006, n. 3083; Cass. civ., Sez. II, 15/5/2002,
n. 7059; Cass. civ., Sez. II, 22/11/1999, n. 12949; Cass. civ., 7/10/1971, n. 2754).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della complessiva vicenda processuale nonché del rigetto della domanda avanzata dall'attore avente ad oggetto il pagamento dei frutti per l'occupazione degli immobili e dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, le spese sono poste a carico dell'attore nella misura del 40% dell'importo complessivamente liquidato tenendo conto anche delle spese di giudizio strettamente inerenti al giudizio di divisione che, invece, vengono poste a carico della massa pro quota.
Esse si liquidano come da dispositivo che segue facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.
147/22 e dello scaglione tariffario corrispondente al valore della quota.
Le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, essendo servite a condurre il giudizio allo scioglimento della comunione e dunque essendo necessarie per perseguire il comune intento delle parti, nei rapporti interni tra le parti vanno poste a carico della massa in proporzione alle rispettive quote.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento della comunione tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) dispone che il patrimonio oggetto di comunione sia diviso secondo le modalità indicate nel primo progetto della c.t.u. a firma della dott.ssa (pag. 13 e ss. della relazione Persona_5
12 integrativa depositata in data 19.01.2024) come parzialmente modificato e integrato secondo quanto indicato in parte motiva e, per l'effetto, assegna in piena proprietà:
a) a : 1) gli immobili siti in Sant'Antonio Abate alla via Padre Dehon Controparte_1
n. 5, identificati al N.C.E.U. di detto comune al foglio 4, p.lla 623: abitazione piano terra - sub
1; officina piano terra - sub 2; vialetto esterno carrabile lato sud;
orto pertinenziale. Restano in comunione l'area antistante il fabbricato, il vialetto lato nord, il portico di ingresso ed il vano scala, come indicato nel grafico di figura 7 pag. 14 della c.t.u. integrativa;
2) il fabbricato terraneo sito in Castellammare del Golfo alla via Capitano Paolo Ficalora n. 19, riportato al
N.C.E.U. di detto comune al foglio 57, p.lla 948; 3) la quota di 1/6 del fabbricato terraneo e la quota di 1/6 del terreno vigneto siti in Castellammare del Golfo al viale Capitano Paolo
Ficalora, riportate nel N.C.T. del detto comune al foglio 57, p.lla 138 (di are 9,85) e p.lla 954
(di are 1,90);
b) a : 1) gli immobili siti in Sant'Antonio Abate alla via Padre Dehon n. Parte_1
5, identificati al N.C.E.U. di detto comune al foglio 4, p.lla 623: abitazione piano primo - sub
101; terrazza di copertura;
locale seminterrato - sub 3. Restano in comunione l'area antistante il fabbricato, il vialetto lato nord, il portico di ingresso ed il vano scala, come indicato nel grafico di figura 7 pag. 14 della c.t.u. integrativa;
2) il terreno seminativo irriguo sito in
Sant'Antonio Abate riportato nel N.C.T. di detto comune al foglio 2, p.lla 453, are 5,30;
3) condanna al pagamento a favore di della somma di euro CP_6 Parte_1
9.950,00 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
4) rigetta la domanda di pagamento dei frutti per l'occupazione dei beni avanzata dall'attore;
5) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da e per l'effetto Controparte_1 condanna al pagamento in favore della convenuta di euro 2.894,00 a titolo di Parte_1
rimborso, pro quota, delle spese anticipate dalla medesima, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al sodisfo;
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di nella Parte_1 Controparte_1
misura del 40% e in detta misura quantificate in euro 4.491,60 per compensi professionali oltre
Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge nonché al pagamento di euro 264,00 per spese, con attribuzione all'avv. Salvatore Giordano dichiaratosi antistatario.
7) pone a carico della massa e in proposizione alle rispettive quote le spese processuali di ciascuna delle parti condividenti liquidate in euro 576,61 a titolo di spese vive anticipate da parte attrice ed euro 11.229,00 per compensi professionali del procuratore dell'attore, oltre iva e cpa e
13 rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Filippo Torrente dichiaratosi antistatario;
euro 6.737,40 per compensi professionali del procuratore della convenuta, oltre iva e cpa e rimborso spese generali al 15% (tenuto conto dell'importo di euro 4.491,60 già posto a carico dell'attore), con attribuzione all'avv. Salvatore Giordano dichiaratosi antistatario;
8) pone le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni tra le parti, a carico della massa e dunque delle parti nella misura di ciascuna quota;
9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari.
Torre Annunziata, 04.11.2024
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima sezione civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1534/2016 R.G., avente ad oggetto scioglimento comunione, vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Filippo Torrente ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Sant'Antonio Abate alla via Casa
D'Antuono n. 32
ATTORE
E
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Salvatore C.F._2
Giordano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Sant'Antonio Abate alla via Dante Alighieri n. 1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 3.07.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva procedersi allo Parte_1
scioglimento della comunione legale esistente con il coniuge In particolare, Controparte_1
deduceva di aver contratto matrimonio con la convenuta in data 14.10.1972 in regime di comunione legale dei beni e che, in data 19.01.2015, era intervenuta sentenza di separazione giudiziale n. 347/2015 avverso la quale non era stata proposta impugnazione nei termini di legge.
Dunque, chiedeva procedersi alla divisione dei beni acquistati in regime di comunione legale, mediante la formazione di due quote di eguale valore e precisamente dei seguenti beni immobili: fabbricato sito in Sant'Antonio Abate alla via Nocera n. 130 F, composto da appartamento sito al
1 piano terra identificato al catasto al foglio 5 p.lla 623 sub 1, locale al piano terra identificato al catasto al foglio 5 p.lla 623 sub. 2, locale al piano seminterrato identificato al foglio 5 p.lla 623 sub 3 e appartamento al primo piano identificato al foglio 5 p.lla 623 sub. 101; piccolo appezzamento di terreno sito nel comune di Sant'Antonio Abate identificato al foglio 2 p.lla 453; appartamento sito nel comune di Castellammare del Golfo identificato al foglio 57 p.lla 948.
Deduceva, inoltre, che il fabbricato sito in Sant'Antonio Abate alla via Nocera n. 130 era nel possesso esclusivo della convenuta che aveva impedito all'attore di poter usufruire della sua quota.
Pertanto, sulla scorta di tali premesse, chiedeva di 1) dichiarare la divisione degli immobili descritti, attribuendo a ciascun condividente la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà; 2) condannare la convenuta alla corresponsione delle rendite percepite per il godimento esclusivo dell'immobile di via Nocera, previa determinazione delle stesse;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale, premesso che era intervenuta sentenza di Controparte_1
separazione non impugnata nei termini di legge, non si opponeva alla domanda di divisione ma, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento di tutte le imposte, tasse e spese effettuate dalla convenuta sui beni oggetto di divisione oltre che al pagamento delle spese di manutenzione dalla stessa sostenute, con rimborso altresì delle somme sottratte alla comunione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletata c.t.u., le parti deducevano di aver raggiunto un accordo depositando agli atti scrittura privata datata 22.09.2021; disposta la riassegnazione del fascicolo allo scrivente magistrato in attuazione del decreto presidenziale n. 372/21 del
27.09.2021, la causa veniva rinviata su richiesta concorde delle parti essendo in atto trattative di bonario componimento;
all'udienza del 15.02.2023, veniva disposta la comparizione personale delle parti e si dava atto del rifiuto dell'attore di dare attuazione alla scrittura privata sottoscritta;
disposta l'integrazione della consulenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.07.2024 veniva assunta in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
2. Così descritti i fatti di causa, deve preliminarmente darsi atto che entrambe le parti hanno espressamente ammesso che la sentenza di separazione giudiziale n. 347/2015 depositata in data
19.01.2025, versata in atti, risulta passata in giudicato.
Risulta dunque irrilevante stabilire se alla fattispecie in esame possa o meno applicarsi il novellato disposto dell'art. 191, comma 2, c.c., introdotto dall'art. 2 della legge n.55 del 2015, che ha previsto che lo scioglimento della comunione si verifica non più con effetto dal passaggio in
2 giudicato della sentenza che pronuncia la separazione - come era pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. n. 3808/2014; Cass. n. 5972/2012) - ma “nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato”, introducendo una norma transitoria (art. 3), secondo cui “tali disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge [11 maggio
2015], anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data”.
2.1. Dunque, occorre individuare i beni oggetto della comunione legale.
Come si evince dalla documentazione in atti, essi sono costituiti da:
1) fabbricato sito in S. Antonio Abate (NA) alla via Padre Dehon n. 5 (già via Nocera n. 130), riportato nel N.C.E.U. del detto comune al foglio 4, p.lla 623, composto da:
- appartamento al piano terra, sub 1, cat. A/2, vani 3;
- locale al piano terra, sub 2, cat. C/3, 114,00 mq;
- locale al piano seminterrato, sub 3, cat. C/2, 40,00 mq;
- appartamento al piano primo, sub 101, cat. A/2, vani 8,5; edificato su terreno (p.lla 623, ex 22/d di are 7,11) pervenuto ai coniugi da _2
, nato a S. Abate il [...], in [...] atto di compravendita per notar Controparte_3 Per_1
del 03 dicembre 1973, trascritto il 03 gennaio 1974 ai n. 26/23.
2) Terreno sito in S. Antonio Abate, riportato nel N.C.T. del detto comune al foglio 2, p.lla 453, seminativo irriguo, are 5,30, pervenuto ai coniugi in forza di atto di _2
compravendita per notar del 18 maggio 1995, Rep. 90244, trascritto il 26 maggio 1995 ai Per_2
n. 14593/10513.
3) Fabbricato terraneo sito in Castellammare del Golfo (TP) al viale Capitano Paolo Ficalora n.
19, riportato nel N.C.E.U. del detto comune al foglio 57, p.lla 948, cat. A/4, 4,5 vani, edificato su terreno (p.lla 948, ex 138/b di are 5,80), pervenuto ai coniugi in forza di atto _2
di divisione per notar del 16 marzo 1984, Rep.36921/Racc. 13924, trascritto il 10 aprile Per_3
1984 ai n. 8054/7096.
4) Quota indivisa di 1/6 dei terreni siti in Castellammare del Golfo (TP) al viale Capitano Paolo
Ficalora, riportate nel N.C.T. del detto Comune al foglio 57, p.lla 138 (di are 9,85) e p.lla 954 (di are 1,90), pervenuta ai coniugi in forza di atto di compravendita per notar _2
datato 11 gennaio 1980, trascritto il 4 febbraio 1980 ai n. 2632/2377. Persona_4
Va precisato, con riguardo ai beni siti nel comune di Castellammare del Golfo, che con tale atto di compravendita per notar datato 11 gennaio 1980, trascritto il 4 febbraio 1980 Persona_4
3 ai n. 2632/2377, veniva acquistato il terreno sito in Castellammare del Golfo Contrada Bocca della
Carrubba di are 46,55 in catasto al foglio 57 p.lla 138, per la quota di 1/6; con l'atto di divisione per notar del 16 marzo 1984, Rep.36921/Racc. 13924, trascritto il 10 aprile 1984 ai n. Per_3
8054/7096, ai coniugi veniva assegnata la porzione di detto terreno di are _2
5,80 distinta in catasto dalla p.lla 948 (ex 138/b), sulla quale è stato costruito il fabbricato terraneo in oggetto. Con tale atto, inoltre, le parti convenivano che due porzioni di tale terreno restassero in comunione con gli altri acquirenti, ovvero particelle 138 e 954, di cui le parti sono pertanto titolari nella misura di 1/6.
2.2. Ciò detto, per quanto concerne la divisibilità degli immobili e il valore degli stessi, è possibile fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. all'esito della consulenza e dell'integrazione espletate in corso di causa, tra l'altro non oggetto di contestazione.
In particolare, per quanto concerne il cespite sito in Sant'Antonio Abate alla via Padre Dehon n.
5, compiutamente descritto dall'ausiliario alle pagg.
7-24 della consulenza, esso è stato stimato complessivamente nell'importo di euro 553.600,00 come risulta dalla perizia integrativa
(immobile piano terra -sub 1 euro 75.000,00; immobile piano terra - sub 2 euro 104.000,00; immobile piano seminterrato - sub 3 euro 6.600,00; immobile piano primo - sub 101 euro
295.000,00; terrazza di copertura euro 22.000,00; spazi esterni euro 28.000,00; orto euro
23.000,00), tenuto conto tanto delle caratteristiche relative alla zona geografica di interesse quanto delle caratteristiche intrinseche del bene, che versa in uno stato manutentivo buono all'esterno e all'interno per quanto concerne l'appartamento al primo piano, mentre risulta mediocre per quanto concerne gli immobili siti al piano terra.
Il terreno sito in Sant'Antonio Abate alla via Paludicella, come si evince dalla relazione in atti, è stato stimato per un valore pari ad euro 16.000,00.
Infine, per quanto concerne il fabbricato sito in Castellammare del Golfo al viale capitano Paolo
Ficalora n. 19 riportato nel N.C.E.U. al f. 57 p.lla 138, in ragione della tipologia dell'immobile e della sua collocazione in zona territoriale a prevalenza agricola, è stato stimato in euro 120.000,00; per quanto, poi, concerne il valore della quota di 1/6 sulle particelle 138 e 954, esso è complessivamente pari ad euro 23.500,00, come dettagliatamente esplicato dal consulente.
Il valore totale dei beni da dividere è, dunque, pari ad euro 713.100,00.
A ciascun condividente spetta una quota pari al 50% ovvero una quota avente un valore di euro
356.550,00.
2.3. Così individuati e stimati i beni del compendio da dividere, occorre soffermarsi sulla legittimità urbanistica degli stessi.
4 In punto di diritto va premesso che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, sicché la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”
(Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021). Ancora, nella medesima sentenza, è stato affermato che
“gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge medesima ove dagli atti stessi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967” (Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
Ancora, la Corte di Cassazione civile sez. un., 22/03/2019, n. 8230, aderendo alla tesi della nullità formale, ha statuito che “la sanzione della incommerciabilità degli immobili abusivi e, dunque, la nullità degli atti di trasferimento che abbiano ad oggetto immobili abusivi, si ha solo quando manca completamente la concessione edilizia (o il permesso in sanatoria); non rileva quindi che la costruzione non sia conforme al titolo abilitativo essendo l'atto valido a prescindere dalla conformità o meno dell'opera realizzata al titolo abilitativo, non assumendo quindi alcun rilievo, sotto il profilo strettamente civilistico, che l'opera sia stata realizzata una variazione essenziale rispetto al titolo edilizio”.
Nella specie, sulla scorta delle risultanze degli accertamenti demandati al c.t.u. architetto Per_5
, si rileva che, in merito al fondo rustico sito in Sant'Antonio Abate alla via Paludicella,
[...]
alcun abuso è stato riscontrato e che esso ricade nella zona omogenea E3 – Aree agricole a insediamenti edilizi radi del piano urbanistico comunale adottato dal Comune di Sant'Antonio
Abate sebbene non ancora approvato.
Per quanto concerne, invece, il fabbricato sito in Sant'Antonio Abate alla via Padre Dehon n. 5, dalle verifiche espletate dal c.t.u., è emerso che il fabbricato è stato costruito in assenza di licenza edilizia nell'anno 1977 e completato nel 1989; al contempo, però, l'ausiliario ha evidenziato che,
5 a seguito delle istanze di concessione edilizia in sanatoria del 21.05.1986 ai sensi della L. 47/1985
(Prot. n.7312, per la parte realizzata nel 1977) e del 28.02.1995 ai sensi della L. 724/1994 (Prot.
3664, per la parte edificata nel 1989), è stato rilasciato permesso di costruire in sanatoria in data
22.09.2016 n. 47/46/2016, previa acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza di
Napoli e idoneo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica n.88 del 26.07.2012, con nota prot.
10265 del 05.07.2012 (Allegato M alla consulenza).
Con riguardo al cespite sito in Castellammare del Golfo, pur essendo stato edificato in assenza di idoneo titolo edilizio, per lo stesso risultano presentate due istanze di condono edilizio, e precisamente:
- pratica n. 1664, acquisita al prot. n. 15188 del 29.09.1986, presentata dalla convenuta CP_1
ai sensi della L. 47/1985 per abusi consistenti nella realizzazione dell'intero fabbricato
[...]
terraneo di superficie di mq 40,14 di superficie utile residenziale e mq 9,80 di superficie non residenziale per un totale di mq 46,02 di superficie complessiva ed un volume di mc 188,60.
Per tali abusi è stata regolarmente versata l'oblazione, ma restano insoluti euro 326,40 per gli oneri concessori.
- Pratica n. 216, acquisita al prot. n. 8528 del 13.12.2004, presentata dalla convenuta CP_1
ai sensi della L. 326/2003 per abusi consistenti nell'ampliamento del fabbricato terraneo
[...]
della consistenza di mq 11,16 di superficie utile residenziale e mq 25,69 di superficie non residenziale per un totale di mq 26,55 di superficie complessiva ed un volume di mc 117,86. Al riguardo è stata versata un'oblazione pari ad euro 1.740,00 residuando quale somma dovuta a titolo di conguaglio euro 1.098,84 e per oneri concessori euro 330,56.
Per quanto concerne i terreni siti in Castellammare del Golfo (TP) al viale Capitano Paolo Ficalora, riportate nel N.C.T. del detto Comune al foglio 57, p.lla 138 (di are 9,85) e p.lla 954 (di are 1,90), di cui le parti sono comproprietarie per la quota di 1/6:
- sul terreno identificato al catasto del predetto Comune al foglio 57, p.lla 138 (cfr. Figure 1, 2 e 4 della c.t.u. integrativa), e sito alla contrada Bocca della Carruba, insiste un fabbricato oggetto di domanda di condono edilizio prot. 15187 del 29.09.1986, presentata ai sensi della L. 47/1985 dal sig. , nato a [...] il [...], con ricevute di versamento Persona_6 dell'oblazione e nulla osta alla Sovrintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani del
11.07.199. Il cespite in argomento, dunque, è oggetto di domanda di condono edilizio prot. 15187 del 29.09.1986 ex L. 47/1985, per la quale è stato, dapprima, emesso un provvedimento di archiviazione con esito negativo per intervenuta improcedibilità (atto n. 71/2016 del 28.07.2016), successivamente annullato, con atto n. 38/2018 del 04.04.2018, per erronea notificazione della richiesta di integrazione documentale precedentemente inviata;
6 - in merito al terreno identificato al catasto del predetto Comune al foglio 57, p.lla 954 (cfr. Figure
1, 2, 5 e 6 della consulenza integrativa), dalla visura catastale (Allegato D c.t.u.) emerge che trattasi di terreno agricolo del tipo “vigneto” sul quale, come si evince anche dall'esame delle foto satellitari, non insiste alcun manufatto edilizio.
Dunque, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra espressi, gli immobili devono ritenersi commerciabili.
2.4. A questo punto, al fine di determinare le modalità con cui addivenire allo scioglimento della comunione, occorre considerare che in corso di causa le parti hanno sottoscritto, in data
22.09.2021, una scrittura privata avente ad oggetto la divisione del compendio mediante la formazione di due quote con cui le parti, aderendo sostanzialmente al primo progetto del c.t.u., concordavano di attribuire a gli immobili in Castellammare del Golfo foglio 57 Controparte_1
p.lle 138 – 954 e 948 e gli immobili in Sant'Antonio Abate sub 1 e sub 2; nonché di attribuire a gli immobili siti in Sant'Antonio Abate foglio 4 p.lla 623, abitazione al primo Parte_1
piano sub 101, terrazza di copertura, locale santina sub 3 e terreno foglio 2 p.lla 453.
Al contempo, le parti concordavano di lasciare in comune taluni beni siti in Sant'Antonio Abate alla via Padre Dehon secondo le indicazioni fornite dal medesimo consulente.
Alcun rilievo può assumere il rifiuto, tra l'altro immotivato, dell'attore di dare attuazione a detta scrittura, come risulta dal verbale di udienza del 15.02.2023.
Si evidenzia, infatti, che gli accordi c.d. “paradivisori” - e tale può essere definita la scrittura intervenuta nel caso di specie - volti alla formazione di porzioni dei beni da assegnare a determinate condizioni, pur non producendo l'effetto distributivo dei beni stessi, tipico del contratto di divisione, hanno finalità preparatoria di quest'ultimo, ovvero - ove insorgano successivi contrasti su punti non risolti col negozio stesso - del provvedimento del giudice.
Tali accordi secondo la giurisprudenza di legittimità, una volta perfezionati, possono essere revocati o risolti solo col consenso unanime delle parti contraenti e possono essere impugnati con i mezzi di annullamento previsti per i contratti in genere, ma dagli stessi non si può recedere unilateralmente. Dunque, deve ammettersi anche la loro rescindibilità ex artt. 763 e 764 c.c., per lesione oltre il quarto (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/03/2019, n. 8240).
Premesse tali direttive ermeneutiche, è evidente che la revoca del consenso da parte dell'attore, che ha sottoscritto una scrittura contenente la soluzione elaborata dal c.t.u., sia inefficace, considerato che la divisione dei beni secondo il progetto già condiviso - dopo molteplici udienze, numerosi sopralluoghi e integrazioni peritali effettuate per eliminare qualunque residua incertezza
- risponde al criterio privilegiato dalla legge, che è quello della divisione in natura in presenza di
7 comoda divisibilità (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 14577 del 21/08/2012), sussistente, nella fattispecie.
Dunque, sulla scorta di tutte le sopra illustrate premesse di fatto e diritto, va necessariamente adottato il progetto divisionale n. 1 indicato a pag. 13 della relazione integrativa del c.t.u. architetto depositata il 19.01.2024, con talune precisazioni che consentono di rispettare Persona_5
integralmente il contenuto della scrittura privata.
Infatti, dalla quota 1 descritta a pag. 13 della relazione integrativa, da assegnare alla convenuta, occorre estrapolare il locale seminterrato in Sant'Antonio Abate sub 3, assegnandolo al marito (in ragione degli accordi già intercorsi e di cui la convenuta medesima chiede l'esecuzione) del valore di euro 6.600,00, includendo, invece, le quote di 1/6 del fabbricato terraneo e del vigneto sito in
Castellammare del Golfo (foglio 57 p.lle 138 e 954) del valore di euro 23.500,00.
Dalla quota 2 descritta a pag. 13 della relazione integrativa, da assegnare all'attore, occorrerà estrapolare i beni siti in Castellammare del Golfo (foglio 57 p.lle 138 e 954) ed inserire il locale seminterrato in Sant'Antonio Abate sub 3, come da accordi già intercorsi tra le parti.
All'assegnazione delle quote, pur avendo esse valore eguale, ben può addivenirsi anche senza procedere all'estrazione a sorte. Infatti, si precisa che “in tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art.
729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base
a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n.11857).
Nel caso di specie, l'assegnazione dei lotti come di seguito indicata non è altro che la conseguenza della volontà manifestata dagli stessi condividenti, cristallizzata nella menzionata scrittura privata rispetto alla quale, come detto, non assume rilievo la successiva revoca del consenso da parte dell'attore.
Pertanto, la quota 1, da assegnare a del complessivo valore di euro 359.500,00, Controparte_1
avrà ad oggetto:
1) gli immobili in S. Antonio Abate, foglio 4, p.lla 623:
- abitazione piano terra - sub 1: euro 75.000,00;
- officina piano terra - sub 2: euro 104.000,00;
- vialetto esterno carrabile lato sud euro 14.000,00;
- orto pertinenziale euro 23.000,00;
8 2) immobili in Castellammare del Golfo, foglio 57, p.lla 948:
- fabbricato terraneo euro 120.000,00;
3) immobili siti in Castellammare del Golfo, foglio 57, p.lle 138 e 954:
- quota 1/6 fabbricato terraneo euro 21.500,00;
- quota 1/6 terreno vigneto euro 2.000,00.
La quota 2, da assegnare a , del complessivo valore di euro 339.600,00, avrà ad Parte_1
oggetto:
1) gli immobili in S. Antonio Abate, foglio 4, p.lla 623:
- abitazione piano primo - sub 101 euro 295.000,00;
- terrazza di copertura euro 22.000,00;
- locale seminterrato - sub 3 euro 6.600,00;
2) gli immobili in S. Antonio Abate, foglio 2, p.lla 453
- terreno seminativo irriguo euro 16.000,00.
Tale progetto, in conformità a quanto già stabilito dal consulente nella prima relazione e recepito dalle parti nella scrittura privata, prevede che, con riferimento ai beni siti in Sant'Antonio Abate alla via Padre Dehon, vengano lasciati comuni l'area antistante il fabbricato, il vialetto lato nord, il portico di ingresso ed il vano scala, come indicato nel grafico di figura 7 pag. 14 della c.t.u. integrativa (valore euro 14.000,00).
Essendo i condividenti titolari di quote eguali e spettando, dunque, a ciascuno una quota di valore pari ad euro 349.550,00 - escludendo il valore dei beni che restano in comune - a carico dell'assegnatario della quota 1 (del valore di euro 359.500,00), ovvero a carico di CP_1
andrà previsto l'obbligo di corrispondere in favore di , assegnatario della
[...] Parte_1
quota 2 (del valore di euro 339.600,00) un conguaglio di euro 9.950,00.
Infatti, “la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'articolo 728 del codice civile, a carico di colui cui viene attribuita la porzione in natura di maggior valore e a favore del condividente al quale è attribuita la porzione di minor valore, prescinde dalle singole domande delle parti, atteso che essa attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice e la sentenza di scioglimento della comunione persegue il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote” (cfr. Cassazione civile sez. II,
12/12/2017, n. 29733). Sull'importo determinato a titolo di conguaglio (euro 9.950,00) devono essere corrisposti gli interessi legali (Cass. 2000/9659; 2004/2483; 2004/12818), a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
3. Occorre, poi, analizzare la domanda con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle rendite percepite per aver occupato in maniera esclusiva gli immobili.
9 Giova premettere, in primo luogo, che l'azione esercitata dall'attore ha natura risarcitoria e si fonda sulla lesione del diritto, di cui è titolare ciascun comunista, di concorrere nei vantaggi della comunione in proporzione della rispettiva quota (art. 1101 c.c.) e di utilizzare al pari degli altri la cosa comune (art. 1102 c.c.), facendo propri i frutti nei limiti della quota di spettanza.
E' stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n.
2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036). La Cassazione ha, quindi, evidenziato che, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (cfr. Cass. civ., sez. II;
sentenza n. 24647 del 3/12/2010. Cfr., in senso analogo, Cass. civ., sez. II, sentenza n. 13036 del 4/12/1991). Ove egli abbia utilizzato ed amministrato il bene comune e i condividenti si siano astenuti da analoghe attività, sussiste pur sempre la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri.
Nella fattispecie in esame, non risulta dimostrato né che la convenuta abbia avuto il possesso esclusivo dei beni comuni, né tantomeno risulta dagli atti alcuna prova che l'attore abbia mai manifestato l'intenzione di utilizzare in modo diretto i beni comuni e che ciò non gli sia stato concesso.
4. Parzialmente fondata è, invece, la domanda riconvenzionale della convenuta.
Si premette che, a differenza di quanto argomentato dall'attore in sede di memoria di replica, la comparsa di costituzione della convenuta è certamente tempestiva, in quanto intervenuta in data
19.05.2016 (risulta, infatti, depositata in detta data anche se acquisita dalla Cancelleria nel fascicolo telematico in data successiva) per la prima udienza di trattazione fissata in citazione per il giorno 08.06.2016; né tantomeno può ritenersi abbandonata perché non reiterata in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in
10 data 02.07.2024 in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.07.2024, la convenuta ha espressamente reiterato le conclusioni in atti tra cui, appunto, anche quella di
“Condannare il signor al pagamento della giusta metà di tutte le spese sostenute Parte_1 esclusivamente dalla signora e riferentesi ai beni oggetto di divisione”. CP_1
Tanto premesso, non può trovare accoglimento la domanda rispetto alle presunte spese che la convenuta avrebbe sostenuto per la manutenzione degli immobili e per le migliorie apportate al compendio immobiliare, in quanto non è stata fornita alcuna prova in merito. Così come destituita di prova è la domanda volta a conseguire il rimborso delle somme sottratte alla comunione.
Infondata è anche la domanda volta ad ottenere il pagamento, per la quota di spettanza dell'attore, delle spese sostenute integralmente dalla per le imposte e tasse. In particolare, dalla CP_1
documentazione allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. II termine, risulta che CP_1 ha corrisposto l'importo complessivo di euro 2.979,00 a titolo di imposte di cui euro
[...]
648,00 per IMU e altri tributi locali per l'anno 2014, euro 541,00 per tributi per l'anno 2017, euro
560,00 per tributi per l'anno 2017, euro 128,00 per tributi relativi all'anno 2014, euro 559,00 per tributi relativi all'anno 2016 nonché euro 543,00 per tributi relativi sempre all'anno 2016. Si tratta, però, di pagamenti effettuati nei limiti della sua quota, non essendovi la prova dei pagamenti effettuati anche per la quota del contitolare. Lo stesso dicasi per le ricevute di pagamento relative ai tributi versati per l'anno 2014 e per l'anno 2015 allegati alla comparsa di costituzione.
Non può rilevare in senso contrario il documento con cui la convenuta comunicava al comune di
Sant'Antonio Abate la contitolarità dei beni, n. protocollo 3008 del 5.02.2013, chiedendo di pagare anche per il contitolare dei fabbricati e del terreno ivi indicati. Ciò sia perché si tratta di una mera richiesta inoltrata al comune, rispetto alla quale non è stata offerta prova del relativo accoglimento;
sia perché essa comunque riguarderebbe l'IMU per l'anno 2013, come chiaramente si evince dall'intestazione della richiesta (indirizzata al Responsabile Ufficio IMU 2013), le cui ricevute di pagamento non sono neppure allegate.
Va, invece, disposto il rimborso della metà dell'importo di euro 1.500,00 relativo al compenso versato al geometra per la pratica relativa alla concessione edilizia di uno degli CP_4
immobili in comunione. Sono stati allegati alla comparsa sia la fattura n. 5 del 4.03.2013 intestata a sia l'assegno non trasferibile n. 8106750784 del 26.02.2013, per cui deve CP_5
presumersi, in assenza di prova contraria, che il pagamento sia stato effettuato interamente dalla convenuta. Va, altresì, rimborsato il 50% dell'importo di euro 800,00 di cui alla fattura n. 24 del
5.09.2017 a titolo di corrispettivo delle prestazioni professionali svolte dall'ingegnere Per_7
per le partiche relative alla sanatoria di uno degli immobili oggetto di comunione.
[...]
11 Va, altresì rimborsato alla convenuta il 50% degli importi versati per il pagamento degli oneri concessori in relazione all'istanza di condono edilizio. Dalla documentazione allegata alla comparsa risulta, infatti, la prova del versamento del complessivo importo di euro 3.488,00, per cui l'attore va condannato al pagamento di euro 1.744,00 in favore della convenuta.
Pertanto, a fronte del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, l'attore va condannato a imborsare alla convenuta l'importo complessivo di euro 2.894,00 (euro 750,00 per compenso versato al geometra euro 400,00 per il compenso versato all'ingegnere CP_4 Per_7
euro 1.744,00 per gli oneri concessori), oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al
[...]
sodisfo.
5. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, si premette che in tema di divisione ereditaria, vige il principio secondo cui vanno poste a carico della massa solo le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Cass. civ., Sez. II, 13/2/2006, n. 3083; Cass. civ., Sez. II, 15/5/2002,
n. 7059; Cass. civ., Sez. II, 22/11/1999, n. 12949; Cass. civ., 7/10/1971, n. 2754).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della complessiva vicenda processuale nonché del rigetto della domanda avanzata dall'attore avente ad oggetto il pagamento dei frutti per l'occupazione degli immobili e dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, le spese sono poste a carico dell'attore nella misura del 40% dell'importo complessivamente liquidato tenendo conto anche delle spese di giudizio strettamente inerenti al giudizio di divisione che, invece, vengono poste a carico della massa pro quota.
Esse si liquidano come da dispositivo che segue facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.
147/22 e dello scaglione tariffario corrispondente al valore della quota.
Le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, essendo servite a condurre il giudizio allo scioglimento della comunione e dunque essendo necessarie per perseguire il comune intento delle parti, nei rapporti interni tra le parti vanno poste a carico della massa in proporzione alle rispettive quote.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento della comunione tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) dispone che il patrimonio oggetto di comunione sia diviso secondo le modalità indicate nel primo progetto della c.t.u. a firma della dott.ssa (pag. 13 e ss. della relazione Persona_5
12 integrativa depositata in data 19.01.2024) come parzialmente modificato e integrato secondo quanto indicato in parte motiva e, per l'effetto, assegna in piena proprietà:
a) a : 1) gli immobili siti in Sant'Antonio Abate alla via Padre Dehon Controparte_1
n. 5, identificati al N.C.E.U. di detto comune al foglio 4, p.lla 623: abitazione piano terra - sub
1; officina piano terra - sub 2; vialetto esterno carrabile lato sud;
orto pertinenziale. Restano in comunione l'area antistante il fabbricato, il vialetto lato nord, il portico di ingresso ed il vano scala, come indicato nel grafico di figura 7 pag. 14 della c.t.u. integrativa;
2) il fabbricato terraneo sito in Castellammare del Golfo alla via Capitano Paolo Ficalora n. 19, riportato al
N.C.E.U. di detto comune al foglio 57, p.lla 948; 3) la quota di 1/6 del fabbricato terraneo e la quota di 1/6 del terreno vigneto siti in Castellammare del Golfo al viale Capitano Paolo
Ficalora, riportate nel N.C.T. del detto comune al foglio 57, p.lla 138 (di are 9,85) e p.lla 954
(di are 1,90);
b) a : 1) gli immobili siti in Sant'Antonio Abate alla via Padre Dehon n. Parte_1
5, identificati al N.C.E.U. di detto comune al foglio 4, p.lla 623: abitazione piano primo - sub
101; terrazza di copertura;
locale seminterrato - sub 3. Restano in comunione l'area antistante il fabbricato, il vialetto lato nord, il portico di ingresso ed il vano scala, come indicato nel grafico di figura 7 pag. 14 della c.t.u. integrativa;
2) il terreno seminativo irriguo sito in
Sant'Antonio Abate riportato nel N.C.T. di detto comune al foglio 2, p.lla 453, are 5,30;
3) condanna al pagamento a favore di della somma di euro CP_6 Parte_1
9.950,00 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
4) rigetta la domanda di pagamento dei frutti per l'occupazione dei beni avanzata dall'attore;
5) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da e per l'effetto Controparte_1 condanna al pagamento in favore della convenuta di euro 2.894,00 a titolo di Parte_1
rimborso, pro quota, delle spese anticipate dalla medesima, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al sodisfo;
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di nella Parte_1 Controparte_1
misura del 40% e in detta misura quantificate in euro 4.491,60 per compensi professionali oltre
Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge nonché al pagamento di euro 264,00 per spese, con attribuzione all'avv. Salvatore Giordano dichiaratosi antistatario.
7) pone a carico della massa e in proposizione alle rispettive quote le spese processuali di ciascuna delle parti condividenti liquidate in euro 576,61 a titolo di spese vive anticipate da parte attrice ed euro 11.229,00 per compensi professionali del procuratore dell'attore, oltre iva e cpa e
13 rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Filippo Torrente dichiaratosi antistatario;
euro 6.737,40 per compensi professionali del procuratore della convenuta, oltre iva e cpa e rimborso spese generali al 15% (tenuto conto dell'importo di euro 4.491,60 già posto a carico dell'attore), con attribuzione all'avv. Salvatore Giordano dichiaratosi antistatario;
8) pone le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni tra le parti, a carico della massa e dunque delle parti nella misura di ciascuna quota;
9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari.
Torre Annunziata, 04.11.2024
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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