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Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01545/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01157/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di Lecce – Seconda Sezione Civile, pubblicata il 6.4.2023, emessa a seguito del giudizio iscritto al n.r.g. -OMISSIS-, passata in giudicato a seguito del decorso del termine lungo, come da attestazione della Cancelleria in data 13/11/2023, a seguito del giudizio promosso da -OMISSIS- e -OMISSIS- nei confronti del Ministero della Difesa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2025 il dott. AO RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 112 e 114 c.p.a., notificato e depositato in data 18.11.2023, parte ricorrente ha agito innanzi a questo Tribunale ai fini dell’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- emessa dalla Corte di Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, nei confronti del Ministero della Difesa nell’ambito del procedimento iscritto al n. -OMISSIS- R.G.
L’odierna istante, deducendo la mancata ottemperanza dell’Amministrazione statale rispetto al pronunciamento giurisdizionale sopra richiamato, ha chiesto in questa sede, in particolare:
a) la condanna del Ministero della Difesa al pagamento dell’importo di € 296.158,93 in favore di -OMISSIS-, oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo;
b) la condanna del medesimo Ministero al pagamento di identico importo in favore di -OMISSIS-, sempre oltre interessi;
c) la condanna, infine, del Ministero al pagamento della somma di € 18.055,00 a titolo di competenze legali liquidate in sentenza in favore dell’Avv. -OMISSIS-.
2. Il Ministero della Difesa si è costituito nel presente giudizio in data 12.12.2023 con atto di mero rito.
3. All’esito dell’udienza camerale del 27.6.2024, il Tribunale, adottando l’ordinanza istruttoria n. 833 del 1.7.2024, ha chiesto all’Amministrazione resistente una “ documentata e dettagliata relazione sui fatti di causa da parte del Ministero resistente, con particolare riferimento all’eventuale intervenuto pagamento, in favore delle controparti, degli importi indicati nella sentenza per cui è chiesta l’ottemperanza in questa sede ovvero, in caso di mancata corresponsione ad opera dell’Amministrazione, delle ragioni per le quali non si è provveduto a dare esecuzione al medesimo provvedimento giurisdizionale ”.
4. A fronte dell’inerzia serbata dal Ministero rispetto a tale sollecitazione, il Collegio ha reiterato il medesimo incombente istruttorio con successiva ordinanza n. 74 del 17.1.2025, al quale l’Amministrazione statale non ha comunque dato alcun seguito.
5. Con ulteriore provvedimento collegiale n. 1003 del 28.5.2025, il Tribunale ha poi onerato parte ricorrente di depositare agli atti del giudizio prova in formato digitale dell’avvenuta notificazione in data 7.4.2023 della sentenza ottemperanda in favore dell’Amministrazione.
6. All’esito dell’udienza camerale del 20.10.2025, previamente dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di possibili profili di inammissibilità del ricorso per mancata prova dell’avvenuta notificazione del titolo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione in data antecedente all’introduzione del giudizio, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento alla luce delle argomentazioni che seguono.
7.1. È anzitutto agli atti la copia autentica della pronuncia di cui viene chiesta l’ottemperanza in questa sede - ossia la sentenza n. -OMISSIS- emessa dalla Corte di Appello di Lecce e pubblicata in data 6.4.2023 (cfr. doc. 1, fascicolo di parte ricorrente) - sentenza con cui la predetta Corte, pronunciando sull’appello promosso da -OMISSIS- ed -OMISSIS-, nella loro qualità di eredi di -OMISSIS-, nei confronti del Ministero della Difesa avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. -OMISSIS-, pubblicata il 18.3.2021, ha così statuito: “ a) Accoglie l’appello e per l’effetto condanna il Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t. al pagamento in favore di -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di eredi del de cuius -OMISSIS-, della somma di euro € 232.185,00, per ciascuna, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione indicato, a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale; b) Compensa per ¼ del spese del doppio grado, e condanna la parte appellata Ministero della difesa in persona del Ministro p.t. alla refusione in favore di -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di eredi del de cuius -OMISSIS-, dei restanti ¾ delle spese, che - per l’intero - liquida, per il primo grado, nella misura di € 1.214,00 per spese, incluse quelle di CU, e € 6400,00 per competenze e, per il presente grado del giudizio, in € 1848, per spese, incluse quelle di CU, e in € 8000, per competenze, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %, disponendone il pagamento con distrazione in favore dell’Avv. M. Del Vecchio, procuratore delle appellanti ” ( ibidem ).
7.2. Parte ricorrente ha, inoltre, allegato di aver notificato a mezzo PEC in data 7.4.2023 nei confronti del Ministero della Difesa la sentenza in questione a fini esecutivi e tale circostanza, oltre a non essere stata contestata dall’Amministrazione costituita - dovendosi, dunque, ritenere pacifica in questa sede ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. - trova, in ogni caso, conferma nella documentazione in atti, avendo parte ricorrente provveduto a depositare una copia dell’effettuata notifica telematica in favore del Ministero (cfr. il doc. 3, fascicolo di parte ricorrente, che, pur non costituito da un documento informatico in formato “.msg” o “.eml”, risulta comunque conforme alle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 3- bis e 9, commi 1- bis e 1- ter , della L. n. 53/1994, applicabile anche alle notifiche di atti stragiudiziali), con conseguente positiva dimostrazione anche del decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con Legge n. 30/1997.
7.3. L’odierna istante ha ancora versato in atti, secondo quanto richiesto dall’art. 114, comma 2, c.p.a., l’attestazione del passaggio in giudicato della pronuncia di cui si discute (cfr. doc. 2, ibidem , recante l’attestazione resa in data 13.11.2023 dal Funzionario Giudiziario della predetta Corte di Appello circa l’omessa proposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza de qua ), nonché l’atto di precetto, notificato in data 7.11.2023 presso il Ministero della Difesa, con cui veniva richiesto il pagamento degli importi aggiornati e non ancora corrisposti in favore degli odierni ricorrenti, con allegazione dei conteggi analitici relativi al calcolo degli interessi maturati e della relativa rivalutazione monetaria di ciascun credito (doc. 4, ibidem ).
7.4. A fronte delle prospettazioni e della documentazione offerte da parte attrice, il Ministero della Difesa, costituitosi in via di mero rito, nulla ha contestato sulla totale inerzia serbata in riferimento al mancato pagamento dei crediti fatti valere dalla controparte, né sull’eventuali ragioni di tale mancata ottemperanza a fronte del titolo giudiziale, né sulla correttezza del quantum debitorio maturato anche in ragione di interessi e rivalutazioni, omettendo di svolgere qualsiasi deduzione difensiva e senza dare alcun seguito, altresì, alle richieste istruttorie avanzate dal Tribunale con le ordinanze nn. 833 del 1.7.2024 e 74 del 17.1.2025 (comportamento, questo, da valutarsi ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.).
8. Alla luce di tutto quanto precede, il Collegio ritiene che il ricorso in ottemperanza debba essere accolto, non risultando agli atti l’avvenuto adempimento e non essendoci alcuna contestazione sul punto da parte del Ministero resistente al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe.
Per l’effetto, il Tribunale adito ordina al Ministero della Difesa di provvedere entro il termine di 90 (novanta) giorni - decorrenti dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza - al pagamento, in favore di ciascuno degli odierni ricorrenti, degli importi portati dalla sentenza n. -OMISSIS- emessa dalla Corte di Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, di cui in epigrafe, come attualizzati secondo la quantificazione di ricorso - € 296.158,93 in favore di -OMISSIS-, € 296.158,93 in favore di -OMISSIS-, nonché € 18.055,00 in favore dell’Avv. -OMISSIS- – il tutto oltre ulteriori interessi dalla sentenza sino all’effettivo pagamento.
9. Va fin d’ora disposta la nomina di un commissario ad acta , nella persona del dott. Ignazio AO De Tommasi, Commercialista e Revisore Contabile, con studio in Novoli (Lecce) alla via Veglie n.16, affinché provveda – in sostituzione dell’Amministrazione intimata, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero per provvedere al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti – a dare corso al pagamento medesimo, compiendo tutti gli atti necessari, compresa l’emissione di speciali ordini di pagamento in conto sospeso, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
10. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina al Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, n. -OMISSIS- pubblicata il 6.4.2023, di cui in epigrafe, nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza;
b) dispone che, in caso di ulteriore inottemperanza, oltre il termine di novanta giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza predetta provveda, nel termine di ulteriori novanta giorni, in qualità di commissario ad acta , il dott. Ignazio AO De Tommasi, Commercialista e Revisore Contabile, con studio in Novoli (Lecce) alla via Veglie n.16;
c) condanna il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Del Vecchio Massimiliano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NI DE TE, Presidente FF
AO RO, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO RO | NI DE TE |
IL SEGRETARIO