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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22088/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22088/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. PAOLO FIGARI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. con l'avv. ROSSELLA REPETTI Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento Parte_1 Controparte_1 della stessa (assegno divorzile), la somma mensile di 1.000,00 €. (mille//00). Detta somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente della sig.ra e Controparte_1 sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat (con prima rivalutazione nel mese di gennaio 2027);
2) quanto alla casa coniugale sita a OG (BS) alla Via Castellazzo 28, meglio identificata nel doc. 04) allegato al presente ricorso: alla sig.ra resta assegnato ed in uso esclusivo l'appartamento posto al piano terra della casa Controparte_1 coniugale, sita a OG (BS) alla Via Castellazzo 28, dalla stessa abitato sia in costanza di matrimonio che dall'intervenuta separazione personale dei coniugi del 06.11.2014;
1 al sig. resta assegnato ed in uso esclusivo l'appartamento posto al piano primo Parte_1 della casa coniugale, sita a OG (BS) alla Via Castellazzo 28, oggi al rustico. Il sig. Parte_1
sarà libero di proseguire i lavori di ristrutturazione dell'appartamento posto al piano primo, ed oggi
[...] al rustico, in relazione ai quali la sig.ra non sarà onerata di spese di sorta. La sig.ra Controparte_1 [...]
per l'effetto, autorizza espressamente il sig. ad eseguire i lavori di CP_1 Parte_1 ristrutturazione di cui trattasi, impegnandosi a sottoscrivere eventuale documentazione di natura tecnico/burocratica, laddove richiesta;
Le Parti concordano che le spese di gestione/manutenzione della casa coniugale saranno, prima di essere sostenute, previamente condivise e concordate tra loro;
3) il sig. corrisponderà, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione Parte_1 della sentenza di divorzio, alla sig.ra la somma di 1.703,50 €. quale rimborso pro quota di Controparte_1 spese sostenute dalla moglie (spese relative alla casa e bancarie);
4) le parti dichiarano, fatto salvo il rispetto delle condizioni di divorzio di cui ai precedenti nn. 1, 2, 3, di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, da un punto di vista economico, per qualsivoglia titolo o ragione comunque legato/connesso alla loro vita matrimoniale;
5) spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/01/1977, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PISOGNE, BS (atto n. 8, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Controparte_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
2 Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
IC IO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22088/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. PAOLO FIGARI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. con l'avv. ROSSELLA REPETTI Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento Parte_1 Controparte_1 della stessa (assegno divorzile), la somma mensile di 1.000,00 €. (mille//00). Detta somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente della sig.ra e Controparte_1 sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat (con prima rivalutazione nel mese di gennaio 2027);
2) quanto alla casa coniugale sita a OG (BS) alla Via Castellazzo 28, meglio identificata nel doc. 04) allegato al presente ricorso: alla sig.ra resta assegnato ed in uso esclusivo l'appartamento posto al piano terra della casa Controparte_1 coniugale, sita a OG (BS) alla Via Castellazzo 28, dalla stessa abitato sia in costanza di matrimonio che dall'intervenuta separazione personale dei coniugi del 06.11.2014;
1 al sig. resta assegnato ed in uso esclusivo l'appartamento posto al piano primo Parte_1 della casa coniugale, sita a OG (BS) alla Via Castellazzo 28, oggi al rustico. Il sig. Parte_1
sarà libero di proseguire i lavori di ristrutturazione dell'appartamento posto al piano primo, ed oggi
[...] al rustico, in relazione ai quali la sig.ra non sarà onerata di spese di sorta. La sig.ra Controparte_1 [...]
per l'effetto, autorizza espressamente il sig. ad eseguire i lavori di CP_1 Parte_1 ristrutturazione di cui trattasi, impegnandosi a sottoscrivere eventuale documentazione di natura tecnico/burocratica, laddove richiesta;
Le Parti concordano che le spese di gestione/manutenzione della casa coniugale saranno, prima di essere sostenute, previamente condivise e concordate tra loro;
3) il sig. corrisponderà, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione Parte_1 della sentenza di divorzio, alla sig.ra la somma di 1.703,50 €. quale rimborso pro quota di Controparte_1 spese sostenute dalla moglie (spese relative alla casa e bancarie);
4) le parti dichiarano, fatto salvo il rispetto delle condizioni di divorzio di cui ai precedenti nn. 1, 2, 3, di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, da un punto di vista economico, per qualsivoglia titolo o ragione comunque legato/connesso alla loro vita matrimoniale;
5) spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/01/1977, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PISOGNE, BS (atto n. 8, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Controparte_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
2 Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
IC IO
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