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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1528/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AI ANTONIO, Presidente estensore FAILLA CARMELO, Giudice relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3348/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.Entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 724/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 1 e pubblicata il 26/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180030666215000 TASSA AUTOMOB. 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 683/2024 depositato il 18/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: contribuente come in atti-ADER non costituita in giudizio
1 FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta dal sottoscritto ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992, tenuto conto che il giudice relatore avv. Failla è impegnato pure nella redazione delle sentenze introitate in altre sezioni di questa Corte di Giustizia Tributaria in cui è stato applicato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, non costituitasi in giudizio seppure ritualmente e tempestivamente Resistente_1citata, e di avverso la sentenza n. 724/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato accolto il ricorso introduttivo presentato in ordine alla cartella di pagamento n. 29320180030666215000, notificata il 17.01.2019, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di euro 205,36 per tassa auto relativa all'anno 2014 oltre accessori. L'appello è infondato e va rigettato. Ed, invero, correttamente la Corte di I grado ha ritenuto fondata la eccezione di prescrizione triennale formulata dal contribuente in relazione alla tassa auto dovuta per l'anno 2014, tenuto conto che la cartella di pagamento opposta era stata tardivamente notificata il 17.01.2019. Al riguardo devesi rilevare che non può riconoscersi la efficacia interruttiva invocata dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alla notificazione in data 5.09.2017 del presupposto atto di accertamento n. 14109728, effettuata a mezzo posta con raccomandata AR n. 2014000481259 restituita all'Ufficio mittente per compiuta giacenza, la quale è affetta da nullità in applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. unite, n. 10012/2021, Cass. n. 8895/2022, Cass. n. 29409/2023 e Cass. n. 6352/2024), dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art.
8 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" in quanto "solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario" (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021; v. anche Cass. n. 2321 del 2014 e Cass. n. 6887 del 2016).
2 Ora, nella specie, risulta solo la restituzione per compiuta giacenza della raccomandata e nessuna prova è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alla spedizione ed al ricevimento della CAD, per cui la notificazione in questione non si è perfezionata. Pertanto va confermata la sentenza appellata. Le spese giudiziali di II grado seguono la soccombenza liquidate in favore del contribuente ed a carico dell'Agenzia delle Entrate appellante come in dispositivo sulla base del valore della lite pari alla somma di euro 205,36.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge.
Catania 12 dicembre 2024
Il presidente estensore
ON NA
3
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AI ANTONIO, Presidente estensore FAILLA CARMELO, Giudice relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3348/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.Entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 724/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 1 e pubblicata il 26/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180030666215000 TASSA AUTOMOB. 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 683/2024 depositato il 18/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: contribuente come in atti-ADER non costituita in giudizio
1 FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta dal sottoscritto ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992, tenuto conto che il giudice relatore avv. Failla è impegnato pure nella redazione delle sentenze introitate in altre sezioni di questa Corte di Giustizia Tributaria in cui è stato applicato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, non costituitasi in giudizio seppure ritualmente e tempestivamente Resistente_1citata, e di avverso la sentenza n. 724/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato accolto il ricorso introduttivo presentato in ordine alla cartella di pagamento n. 29320180030666215000, notificata il 17.01.2019, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di euro 205,36 per tassa auto relativa all'anno 2014 oltre accessori. L'appello è infondato e va rigettato. Ed, invero, correttamente la Corte di I grado ha ritenuto fondata la eccezione di prescrizione triennale formulata dal contribuente in relazione alla tassa auto dovuta per l'anno 2014, tenuto conto che la cartella di pagamento opposta era stata tardivamente notificata il 17.01.2019. Al riguardo devesi rilevare che non può riconoscersi la efficacia interruttiva invocata dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alla notificazione in data 5.09.2017 del presupposto atto di accertamento n. 14109728, effettuata a mezzo posta con raccomandata AR n. 2014000481259 restituita all'Ufficio mittente per compiuta giacenza, la quale è affetta da nullità in applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. unite, n. 10012/2021, Cass. n. 8895/2022, Cass. n. 29409/2023 e Cass. n. 6352/2024), dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art.
8 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" in quanto "solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario" (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021; v. anche Cass. n. 2321 del 2014 e Cass. n. 6887 del 2016).
2 Ora, nella specie, risulta solo la restituzione per compiuta giacenza della raccomandata e nessuna prova è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alla spedizione ed al ricevimento della CAD, per cui la notificazione in questione non si è perfezionata. Pertanto va confermata la sentenza appellata. Le spese giudiziali di II grado seguono la soccombenza liquidate in favore del contribuente ed a carico dell'Agenzia delle Entrate appellante come in dispositivo sulla base del valore della lite pari alla somma di euro 205,36.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge.
Catania 12 dicembre 2024
Il presidente estensore
ON NA
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