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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/09/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Verbale di udienza del 12/9/2025
RG 1125/2023
È presente per l' l'avv. Silvio Garofalo, il quale si riporta alla memoria di CP_1 costituzione e a tutto quanto dedotto e richiesto in corso di causa, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. È altresì presente per parte opponente e per delega orale dell'Avv. Bocchetti, l'Avv. Teresa Russo, la quale si riporta integralmente ed estensivamente ai propri scritti difensivi e verbali di causa e ne chiede l'integrale accoglimento. L'Avv. Russo impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e chiede che la causa venga trattenuta in decisione. È altresì presente l'Avv. Luca Cecere per delega orale dell'Avv. Marcello D'Aponte per l' il quale si riporta a tutte le proprie difese, impugna Controparte_2 tutto quanto ex adverso dedotto e conclude come da memoria difensiva.
Il GDL preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il GDL
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 12.09.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1125/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. BOCCHETTI CARMELA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. con sede Controparte_3 P.IVA_1 legale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Silvio Garofalo, per procura generale alle liti a rogito notar in Persona_1
Fiumicino del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), e con lo stesso elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (PEC indicata:
t); Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(P.Iva e C.F. indicati: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Procuratore speciale, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Marcello D'Aponte in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Napoli, Via
Toledo n. 156 (indirizzo pec indicato: ; Email_3
RESISTENTE
2 CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.04.2023 la parte in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01220229002065284000, notificatagli in data 13 marzo 2023 in relazione all'avviso di addebito n. 312 2017 00006762 40 000, dell'importo di €. 2.479,97 per omesso versamento di contributi I.V.S., spese di notifica e somme aggiuntive per l'anno 2016, precisando che i crediti di natura non previdenziale, pure sottesi alla intimazione di pagamento impugnata, non costituivano oggetto di impugnazione.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva: I) la omessa notifica dell'atto presupposto con conseguente nullità dell'atto impugnato;
II) la violazione dell'art. 25 del d.lgs. 46/1999 essendo l' incorso nella decadenza decadenza per la notifica CP_1 dell'avviso di addebito, III) la prescrizione estintiva quinquennale;
IV) la nullità dell'atto per violazione della Legge 27.7.2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, perché “l'Ufficio avversario non ha invitato il contribuente a fornire i chiarimenti o a produrre i documenti circa la dichiarazione liquidata”; V) la mancanza di prova circa gli elementi costituitivi della pretesa creditoria vantata dall'Ente; VI) la nullità degli atti per difetto di motivazione stante la omessa indicazione del calcolo nella determinazione delle sanzioni e degli interessi.
Rassegnava, sulla scorta di tali premesse, le seguenti conclusioni: “in via preliminare:
a) accertare e dichiarare la legittimità dell'opposizione ex art. 615 n.1 c.p.c. e 617
c.p.c.; - nel merito, in via principale: b) accertare e dichiarare l'illegittimità, arbitrarietà, vessatorietà ed inammissibilità della pretesa creditoria vantata dall' per tutti i motivi esposti nel presente ricorso;
c) accertare e dichiarare CP_4
l'intervenuta decadenza della pretesa creditoria;
d) accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione limitatamente della pretesa creditoria;
e per l'effetto: e) annullare l'avviso di addebito impugnato, essendo lo stesso nullo ed inefficace;
f) condannare, in ogni caso, le convenute al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre Iva e cpa in favore del sottoscritto procuratore antistatario. in via subordinata g) accertare come dovute le eventuali minor somme”.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
, evidenziando la regolarità della notifica dell'avviso di addebito sotteso alla
[...] intimazione di pagamento impugnata ed eccependo la carenza di legittimazione
3 passiva sulle questioni relative al merito della causa.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare inammissibile e/o improponibile
l'azione così come proposta da parte del ricorrente per i motivi di cui ai punti del presente atto;
2) Accertare e dichiarare ammissibile, valida e legittima la procedura intrapresa dall' in danno dell'attore; 3) Per Controparte_5
l'effetto rigettare la domanda introduttiva così come formulata nell'atto introduttivo in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente atto;
4)Condannare, altresì, parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari Contr di causa, con attribuzione in favore di ”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la inammissibilità del ricorso per CP_1 intervenuta decadenza ex art. 617 c.p.c. quanto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi ed ex art. 24 d .lgs 46/1999 quanto ai motivi afferenti al merito della pretesa contributiva.
Deduceva la regolare notifica dell'avviso di addebito oggetto di causa eseguita in data
27.10.2017 a mezzo raccomandata postale all'indirizzo di residenza del contribuente e negava la fondatezza della eccezione di prescrizione rappresentando, per un verso, che spettava esclusivamente all'Agente della Riscossione documentare in giudizio l'attività di riscossione, compiuta successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti di cui si controverte, dotata di efficacia interruttiva dei termini prescrizionali in relazione ai titoli impositivi indicati e, per altro verso, che al caso di specie trovava applicazione la disciplina in tema di sospensione della prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, rinveniente dal combinato disposto dell'art. 68 del D.L. del 17/03/2020 n. 18
(conv. in L. n. 27 del 24/04/2020) e dell'art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “a) dichiarare inammissibile ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 24 D.Lgs. n. 46/99, ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell per le
CP_1 causali spiegate;
b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva sostanziale dell' in ordine alle domande e doglianze che investono l'attività e la funzione
CP_1 dell'Agente di riscossione;
c) nel merito: rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' siccome inammissibile e infondata in fatto ed in diritto;
d)
CP_1 condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese, diritti ed
CP_1 onorari del presente giudizio”.
Effettuata l'istruttoria mediante acquisizione della documentazione prodotta, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di
4 seguito si esporranno.
4. In punto di qualificazione dell'azione proposta, appare indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio.
Si richiamano al riguardo i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015,
11338/2010, 27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di
40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99 (Cass.
18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n.
46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009,
17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira
5 puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha in realtà ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 24 D. lgs 46/1999, sia un'opposizione ex art. 617 c.p.c. sia un'opposizione all'esecuzione.
In primo luogo, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato (nullità dell'intimazione per difetto motivazione, per violazione dello Statuto del contribuente, per omessa notificazione dell'atto presupposto e decadenza ex art. 25 d. lgs. 46/1999), ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, con la precisazione che il vizio di violazione dell'art. 25 del d.lgs 46/99 configura una ipotesi di decadenza di carattere procedimentale, sicchè l'opposizione su tale vizio fondata ha natura di opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. n. 3486 del 23/02/2016; Cass., n.5963 del 12/03/2018; Cass. n.
27726 del 29/10/2019).
Inoltre, l'istante, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione degli avvisi fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato. Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
Inoltre, ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento.
Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
6 5. Va premesso, inoltre, che, quanto alle azioni volte a contestare la sussistenza dei crediti contributivi, "la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio" (Cass. civ. sez. un.,
08/03/2022, n. 7514), per cui certamente sussiste la legittimazione dell' CP_1 dovendosi al contempo affermare la legittimazione passiva dell' Controparte_2
, essendo stata proposta, contestualmente, anche azione di opposizione
[...] esecutiva preventiva.
La correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore, titolare del credito, sia dell'agente della riscossione si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per conto del titolare conduce l'attività esecutiva (cfr. Cass. Sez. CP_4
3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024).
Di talché, avendo riguardo alla censura relativa alla prescrizione eventualmente maturata dopo la notifica delle cartelle di pagamento, la peculiare posizione di
“estraneità” di rispetto alla procedura di esecuzione a mezzo ruolo -rimessa CP_1 interamente all'agente di riscossione incaricato ex lege (cfr. art. 13, co. 6, della L. n. 448 del 1998)- può incidere esclusivamente ai fini dell'eventuale compensazione delle spese di lite nei suoi confronti.
Pertanto, va ravvisata la legittimazione passiva delle resistenti costituite.
6. Deve ora esaminarsi la notificazioni del titolo sotteso all'intimazione di pagamento.
Dai documenti versati agli atti dall' è possibile evincere la regolare notificazione CP_1 dell'atto presupposto: l'avviso di addebito n. 31220170000676240000 risulta essere stato regolarmente notificato in data 27/10/2017, a mezzo raccomandata A.R. spedita presso l'indirizzo di residenza del debitore e regolarmente esitata.
Della validità e dell'efficacia di siffatta notificazione non può dubitarsi, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente;
ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982 (ex pluribus Cass., Sez. VI-5, 6.2.2017, n. 3073; Cass., Sez. III, 19.1.2017,
n. 1304); ne discende che la notifica è valida anche ove non sia seguita dall'invio di successiva raccomanda informativa (dell'avvenuta notifica, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario;
dell'avvenuto deposito, in caso di impossibilità della
7 consegna per assenza del destinatario).
Non colgono nel segno le difese spiegate dal ricorrente nel corso della udienza del
15.03.2024, secondo cui la contestazione dell'avviso di addebito per estraneità dei soggetti che hanno sottoscritto la cartolina di ricevimento con la quale l' ha CP_1 comunicato l'avviso di debito sarebbe assoggettata al procedimento di disconoscimento regolato dalla querela di falso di cui agli artt. 221 c.p.c. e seguenti.
Al riguardo rileva il Tribunale che a ben guardare l'oggetto della contestazione del ricorrente non investe la genuinità delle sottoscrizioni né le dichiarazioni apposte dall'operatore postale, quanto piuttosto attiene all'estraneità dei soggetti che hanno sottoscritto la cartolina postale alla sua sfera giuridica per mancanza di un rapporto di convivenza.
La contestazione della presunzione di conoscenza del plico postale nell'ambito di un procedimento che non ha natura di notifica, di cui vi sia una prova di consegna nella residenza del destinatario, non impone, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'instaurazione di un procedimento di querela di falso.
L'operatore postale ai sensi del regolamento postale non è, infatti, tenuto a verificare l'autenticità delle sottoscrizioni né a verificare il rapporto di colui che sottoscrive la cartolina postale con il destinatario del plico.
La raccomandata è in tal caso soggetta al regolamento postale e, ai fini della presunzione di ricezione in capo al destinatario, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che questi verifichi anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario.
L'operatore postale non è, infatti, tenuto nel caso di attività di consegna di un plico postale a controllare nè l'identità del soggetto che sottoscrive la cartolina di ritorno né
a richiedere il rapporto intercorrente con il destinatario del plico (cfr. Cassazione,
n.2323/2000).
Il valore probatorio della cartolina di ritorno nei termini descritti è limitato ad una presunzione iuris tantum di conoscibilità suscettibile di essere contrastata dal destinatario della comunicazione con qualunque mezzo istruttorio.
Nel caso di specie non è stata allegata alcuna circostanza specifica volta a superare la presunzione di conoscenza, ex art. 1335 c.c., dell'avviso giunto all'indirizzo del ricorrente (cfr Corte Cassazione sent. n. 6614/2014; "Per principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, spetta effettivamente al destinatario di una
8 raccomandata trasmessa a mezzo del servizio postale la prova della carenza di sua colpa nella percezione del contenuto della raccomandata stessa, una volta che, presumendosi la regolarità del servizio postale, essa sia giunta all'indirizzo di colui cui era destinata ed ha, quindi, ha escluso rilevanza proprio alla doglianza di illeggibilità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento”).
Acclarata, dunque, la ritualità della notifica dell'avviso di addebito alla parte ricorrente, va rilevata l'incontrovertibilità della pretesa creditoria in esso contenuta, in mancanza della tempestiva impugnazione del predetto avviso entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e, pertanto, la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su fatti antecedenti alla notificazione del titolo esecutivo.
7. Occorre, a questo punto, esaminare l'ulteriore eccezione sollevata dalla parte ricorrente, ossia quella relativa alla prescrizione quinquennale del credito contributivo successiva alla notificazione dell'avviso di addebito, opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine di decadenza.
Ritenendosi perfezionata la notifica dell'avviso di addebito in data 27.10.2017,
l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale si disvela infondata.
Occorre infatti considerare i periodi di sospensione delle attività di riscossione delle entrate tributarie e non, nonché dei termini della prescrizione stabilite con la normativa emergenziale adottata durante la pandemia da Covid 19.
Il richiamo si riferisce alla proroga, fino al 31 agosto 2021, del termine di sospensione delle attività di riscossione delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della
Riscossione.
In proposito l'art. 68 del D.L. 18/2020 ha stabilito che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, richiamato nella sua interezza dal citato art. 68, prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
9 dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (comma
1). I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (comma 2).
L'art. 68 del D.L. 18/2020 richiama espressamente gli atti di cui all'art. 30 D.L.
78/2010 e, dunque, si applica anche agli avvisi di addebito per contributi come CP_1 in specie già affidati agli agenti della riscossione (per una ricostruzione in questi termini vedasi Tribunale di Avellino, GdL dott. Luce, sent. n. 394/2024, in questa sede richiamata anche ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c., nonché Tribunale di Catania sent. n.
2696/2024).
Dunque, in base alla normativa emergenziale testé riportata: a) ove il termine di prescrizione dei contributi venga ordinariamente a scadere “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione” (id est: entro il
31.12.2020 e 31.12.2021), esso è prorogato fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (id est: al 31.12.2023), ciò ai sensi del comma 2 del richiamato art. 12 D.Lgs. 159/2015; b) ove il termine di prescrizione dei contributi venga ordinariamente a scadere dopo il 31.12.2021, va comunque tenuto conto del periodo di sospensione 8.3.2020-31.8.2021, per complessivi 542 giorni, ai
10 sensi del comma 1 della citata disposizione di legge.
Venendo al caso di specie, i contributi oggetto dell'avviso di addebito notificato in data
27.10.2017, afferiscono all'ipotesi sub b), in quanto il termine di prescrizione dei contributi veniva ordinariamente a scadere dopo il 31.12.2021, sicchè, computato il termine di sospensione nei termini sopra indicati, l'eccepita prescrizione successiva non può dirsi maturata.
8. Va, infine, rilevata la non tempestività dell'opposizione in relazione ai denunciati vizi formali dell'intimazione di pagamento, integranti motivi di opposizione agli atti esecutivi e che avrebbero dovuto essere proposti nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (13.3.2023) ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Il mancato rispetto di tale termine, essendo stato depositato il ricorso in data
21.04.2023 rende inammissibili tutti i motivi di opposizione agli atti esecutivi.
9. In conclusione, in ragione delle considerazioni di cui innanzi, complessivamente considerate, discende la decisione di cui in dispositivo.
10. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti, le quali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso depositato il 21.4.2023 e ritualmente notificato, disattesa Parte_1
e/o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti e CP_1
delle spese di lite, che vengono liquidate, per Controparte_2 ciascuno di detti resistenti in € 886,00 (euroottocentottantasei/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali, con distrazione dell'importo liquidato in favore di in favore del Controparte_2 procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, il 12/09/2025
11 Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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