TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/07/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 10.6.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 899/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso per mandato in atti dall' Parte_1
avv.to Pasquale Guastafierro;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.2.2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' onde ottenere il ripristino della indennità di CP_1
accompagnamento a decorrere dal novembre 2023 (data di sospensione della prestazione) fino al 22.11.2024 (cfr. note del
7.6.2025) e la consequenziale condanna dell' al pagamento CP_1
in favore del ricorrente dell'indennità di accompagnamento per il predetto periodo o da quella diversa data ritenuta di giustizia e /o che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto pagamento e fino all'effettivo soddisfo.
1 L' , costituitosi eccepisce l'inammissibilità ed infondatezza CP_1
della domanda e ne chiede il rigetto .
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti della motivazione che segue .
Ed invero, è da ritenere illegittima la sospensione della provvidenza che ha disposto l' in danno del ricorrente per CP_1
l'assenza alla visita di revisione. E' vero che quest'ultima ipotesi provoca il venir meno delle condizioni di legge per ottenere la prestazione assistenziale, ma la mancata comunicazione della convocazione a visita di revisione dell'assistito, riconosciuta peraltro dall comporta che il verbale sanitario del 17.6.2022 CP_1
di riconoscimento in capo all delle condizioni per Parte_1
percepire l'indennità di accompagnamento costituisca l'unico accertamento ancora valido in ordine alla situazione sanitaria del ricorrente fino al verbale del 22.11.2024 a seguito del quale al ricorrente non è stato riconosciuto il requisito sanitario dell'accompagnamento.
Di conseguenza, allo stato degli atti, l'istante ha diritto al ripristino dell'erogazione in suo favore della provvidenza ed al pagamento delle mensilità dell'indennità di accompagnamento dal momento della sospensione fino al 22.11.2024, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo anche in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
2 a) in accoglimento della domanda, ordina all' il ripristino CP_1
dell'indennità di accompagnamento in favore di Parte_1
;
[...]
b) condanna l'ente al pagamento in favore del ricorrente dei ratei spettanti nel periodo intercorrente tra la sospensione della provvidenza ed il 22.11.2024, oltre accessori come per legge;
c) condanna l' al pagamento in favore della controparte CP_1
delle spese di lite, liquidate in € 2.700,00, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 14.7.2025 Il Giudice
Antonella Paparo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 10.6.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 899/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso per mandato in atti dall' Parte_1
avv.to Pasquale Guastafierro;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.2.2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' onde ottenere il ripristino della indennità di CP_1
accompagnamento a decorrere dal novembre 2023 (data di sospensione della prestazione) fino al 22.11.2024 (cfr. note del
7.6.2025) e la consequenziale condanna dell' al pagamento CP_1
in favore del ricorrente dell'indennità di accompagnamento per il predetto periodo o da quella diversa data ritenuta di giustizia e /o che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto pagamento e fino all'effettivo soddisfo.
1 L' , costituitosi eccepisce l'inammissibilità ed infondatezza CP_1
della domanda e ne chiede il rigetto .
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti della motivazione che segue .
Ed invero, è da ritenere illegittima la sospensione della provvidenza che ha disposto l' in danno del ricorrente per CP_1
l'assenza alla visita di revisione. E' vero che quest'ultima ipotesi provoca il venir meno delle condizioni di legge per ottenere la prestazione assistenziale, ma la mancata comunicazione della convocazione a visita di revisione dell'assistito, riconosciuta peraltro dall comporta che il verbale sanitario del 17.6.2022 CP_1
di riconoscimento in capo all delle condizioni per Parte_1
percepire l'indennità di accompagnamento costituisca l'unico accertamento ancora valido in ordine alla situazione sanitaria del ricorrente fino al verbale del 22.11.2024 a seguito del quale al ricorrente non è stato riconosciuto il requisito sanitario dell'accompagnamento.
Di conseguenza, allo stato degli atti, l'istante ha diritto al ripristino dell'erogazione in suo favore della provvidenza ed al pagamento delle mensilità dell'indennità di accompagnamento dal momento della sospensione fino al 22.11.2024, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo anche in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
2 a) in accoglimento della domanda, ordina all' il ripristino CP_1
dell'indennità di accompagnamento in favore di Parte_1
;
[...]
b) condanna l'ente al pagamento in favore del ricorrente dei ratei spettanti nel periodo intercorrente tra la sospensione della provvidenza ed il 22.11.2024, oltre accessori come per legge;
c) condanna l' al pagamento in favore della controparte CP_1
delle spese di lite, liquidate in € 2.700,00, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 14.7.2025 Il Giudice
Antonella Paparo
3