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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/09/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 978/2025 RG promosso da
(C.F.: , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Diego Michieli del Foro di Padova (c.f.: ), fax 049/660825, pec: C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1
Padova, via Morgagni 44, attore contro
(C.F.: e P.IVA: in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Parte_2 C.F._3
Forattini, C.F.: , pec: fax: C.F._4 Email_2
049/666170, e presso il di lei studio in Padova, Piazza De Gasperi n. 12, elettivamente domiciliato convenuto
OGGETTO: avvocato – azione generale di arricchimento (art. 2041 c.c.)
MOTIVAZIONE
1. L'avv. ha chiesto la condanna del al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di euro 27.186,11 esperendo l'azione generale di arricchimento in quanto all'esito dei giudizi n. 40375/2008 R.G. di questo tribunale, n. 1273/2006 R.G. e n.
337/2011 R.G. della Corte d'appello di Venezia, da lui vittoriosamente patrocinati, detto ente locale ha incassato la complessiva somma di euro 55.446,56 da parte della soccombente Pt_3
[...
somma liquidata da detti giudici a titolo di spese giudiziali, mentre invece lui, che all'atto delle delibere di incarico aveva indicato compensi di molto inferiori ai minimi tariffari per non gravare sul bilancio del piccolissimo che contava solo 600 abitanti, da detto CP_1 CP_1
1 aveva percepito solo la minor somma di euro 28.260,45. Secondo l'avv. , egli avrebbe Pt_1 diritto a percepire la differenza tra quanto incassato dal da a titolo di spese CP_1 Pt_3 giudiziali e quanto invece percepito da lui da parte del , e ciò a titolo di Controparte_1 indennizzo ex art. 2041 c.c..
Il resiste. Controparte_1
2. Precisate le conclusioni, al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Ciò premesso, questo tribunale ritiene che la domanda sia infondata.
Va infatti ricordato che, come statuito da Cass., sez. un., 8.07.2021, n. 19.427, “4. La norma architrave è data dall'art. 2233 c.c., a tenore del quale il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. La disposizione pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti (la quale deve essere redatta per gli avvocati in forma scritta, a pena di nullità), e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi (della cui sopravvivenza è peraltro legittimo dubitare, in ragione dell'eliminazione del sistema tariffario avviata con il D.L. 4 luglio 2006
n.223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248) e, infine, alla determinazione del giudice, previo parere dell'associazione professionale. Il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è così precluso al giudice quando esiste uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. 29 novembre 2019, n. 31311; Cass. 25 gennaio 2017, n. 1900; Cass. 29 dicembre 2011, n. 29837;
Cass. 29 gennaio 2003, n. 1317; Cass. 23 maggio 2000, n.6732). In questo assetto normativo, non è dubitabile che le tariffe svolgano una funzione integrativa della norma e suppletiva per il giudice, il quale se ne avvale quale criterio di riferimento nella determinazione del compenso al professionista, se ed in quanto manchi un accordo tra professionista e cliente sulla sua misura, ovvero non esistano tariffe obbligatorie”.
Nello stesso senso, Cass., sez. I, 17.04.2020, n. 7904, ha precisato che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto il cit. art. 2233
c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti, e solo in mancanza di quest'ultima, in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice;
non rilevano, in ipotesi di libera pattuizione del compenso, neppure i minimi tariffari, giacché la previsione di codesti non si traduce in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, visto che risponde
2 all'interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali e non a quello generale dell'intera collettività, che è il solo idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto con la conseguente sanzione della nullità delle convenzioni ove a esso contrarie
(ancora Cass. n. 17222-11, Cass. 1900-17). I profili della locupletazione e della violazione delle norme sulla dignità del lavoro non sono coerenti con l'avvenuta stipulazione di un valido patto sul compenso, che ha natura negoziale e che quindi suppone doversi fare riferimento, quale base della regolamentazione dei livelli di interesse, alla sola volontà delle parti stipulanti, secondo l'interesse economico di ciascuno: in una parola, all'autonomia contrattuale;
la pattuizione non risulta esser stata oggetto di impugnativa con riguardo a eventuali vizi della volontà negoziale;
in considerazione dell'esistenza di una valida convenzione sul compenso, non può affermarsi che la condanna alle spese contenuta nella sentenza che ha definito la causa di merito (e afferente al distinto rapporto tra la parte soccombente e la parte vittoriosa) vada a costituire un titolo ulteriore, non antitetico a quello derivante dalla pattuizione negoziale, come tale spendibile, al posto della pattuizione, nel distinto rapporto tra la parte vittoriosa e il proprio difensore.
Alla luce di ciò, l'azione di arricchimento proposta dall'avv. va senz'altro Pt_1 respinta poiché non può ritenersi che il si sia arricchito ai danni del legale Controparte_1 senza una giusta causa. La convenzione liberamente stipulata dalle parti in merito al compenso professionale, lo esclude.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta la domanda.
Condanna a rifondere al le spese di giudizio, Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 4.358,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 11 settembre 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
3
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 978/2025 RG promosso da
(C.F.: , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Diego Michieli del Foro di Padova (c.f.: ), fax 049/660825, pec: C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1
Padova, via Morgagni 44, attore contro
(C.F.: e P.IVA: in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Parte_2 C.F._3
Forattini, C.F.: , pec: fax: C.F._4 Email_2
049/666170, e presso il di lei studio in Padova, Piazza De Gasperi n. 12, elettivamente domiciliato convenuto
OGGETTO: avvocato – azione generale di arricchimento (art. 2041 c.c.)
MOTIVAZIONE
1. L'avv. ha chiesto la condanna del al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di euro 27.186,11 esperendo l'azione generale di arricchimento in quanto all'esito dei giudizi n. 40375/2008 R.G. di questo tribunale, n. 1273/2006 R.G. e n.
337/2011 R.G. della Corte d'appello di Venezia, da lui vittoriosamente patrocinati, detto ente locale ha incassato la complessiva somma di euro 55.446,56 da parte della soccombente Pt_3
[...
somma liquidata da detti giudici a titolo di spese giudiziali, mentre invece lui, che all'atto delle delibere di incarico aveva indicato compensi di molto inferiori ai minimi tariffari per non gravare sul bilancio del piccolissimo che contava solo 600 abitanti, da detto CP_1 CP_1
1 aveva percepito solo la minor somma di euro 28.260,45. Secondo l'avv. , egli avrebbe Pt_1 diritto a percepire la differenza tra quanto incassato dal da a titolo di spese CP_1 Pt_3 giudiziali e quanto invece percepito da lui da parte del , e ciò a titolo di Controparte_1 indennizzo ex art. 2041 c.c..
Il resiste. Controparte_1
2. Precisate le conclusioni, al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Ciò premesso, questo tribunale ritiene che la domanda sia infondata.
Va infatti ricordato che, come statuito da Cass., sez. un., 8.07.2021, n. 19.427, “4. La norma architrave è data dall'art. 2233 c.c., a tenore del quale il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. La disposizione pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti (la quale deve essere redatta per gli avvocati in forma scritta, a pena di nullità), e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi (della cui sopravvivenza è peraltro legittimo dubitare, in ragione dell'eliminazione del sistema tariffario avviata con il D.L. 4 luglio 2006
n.223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248) e, infine, alla determinazione del giudice, previo parere dell'associazione professionale. Il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è così precluso al giudice quando esiste uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. 29 novembre 2019, n. 31311; Cass. 25 gennaio 2017, n. 1900; Cass. 29 dicembre 2011, n. 29837;
Cass. 29 gennaio 2003, n. 1317; Cass. 23 maggio 2000, n.6732). In questo assetto normativo, non è dubitabile che le tariffe svolgano una funzione integrativa della norma e suppletiva per il giudice, il quale se ne avvale quale criterio di riferimento nella determinazione del compenso al professionista, se ed in quanto manchi un accordo tra professionista e cliente sulla sua misura, ovvero non esistano tariffe obbligatorie”.
Nello stesso senso, Cass., sez. I, 17.04.2020, n. 7904, ha precisato che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto il cit. art. 2233
c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti, e solo in mancanza di quest'ultima, in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice;
non rilevano, in ipotesi di libera pattuizione del compenso, neppure i minimi tariffari, giacché la previsione di codesti non si traduce in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, visto che risponde
2 all'interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali e non a quello generale dell'intera collettività, che è il solo idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto con la conseguente sanzione della nullità delle convenzioni ove a esso contrarie
(ancora Cass. n. 17222-11, Cass. 1900-17). I profili della locupletazione e della violazione delle norme sulla dignità del lavoro non sono coerenti con l'avvenuta stipulazione di un valido patto sul compenso, che ha natura negoziale e che quindi suppone doversi fare riferimento, quale base della regolamentazione dei livelli di interesse, alla sola volontà delle parti stipulanti, secondo l'interesse economico di ciascuno: in una parola, all'autonomia contrattuale;
la pattuizione non risulta esser stata oggetto di impugnativa con riguardo a eventuali vizi della volontà negoziale;
in considerazione dell'esistenza di una valida convenzione sul compenso, non può affermarsi che la condanna alle spese contenuta nella sentenza che ha definito la causa di merito (e afferente al distinto rapporto tra la parte soccombente e la parte vittoriosa) vada a costituire un titolo ulteriore, non antitetico a quello derivante dalla pattuizione negoziale, come tale spendibile, al posto della pattuizione, nel distinto rapporto tra la parte vittoriosa e il proprio difensore.
Alla luce di ciò, l'azione di arricchimento proposta dall'avv. va senz'altro Pt_1 respinta poiché non può ritenersi che il si sia arricchito ai danni del legale Controparte_1 senza una giusta causa. La convenzione liberamente stipulata dalle parti in merito al compenso professionale, lo esclude.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta la domanda.
Condanna a rifondere al le spese di giudizio, Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 4.358,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 11 settembre 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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