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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 13145 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. con sede legale in Parte_1 Parte_2
Roma, alla Via Alessandro Farnese n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Quattrocchi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo studio dell'avv. Luca Moscardino;
pec: C.F._1
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- Appellante;
E
, (c.f. ) nata a Giugliano in [...] il [...], ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 alla via Traversa Ponte Riccio, 69, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Nunziata (C.F.: ), C.F._3 elettivamente domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37/1934, presso la cancelleria del Tribunale di
Napoli nord,
- Appellata;
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti all'udienza cartolare del 19 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata in data 7 dicembre 2022 e tempestivamente iscritta a ruolo il successivo 14 dicembre, la proponeva appello avverso la sentenza n. 4259/2022 resa dal Giudice di Pace di Parte_1 Marano di Napoli in persona del Giudice Avv. Vincenzo Richiello nel procedimento R.G. n. 7920/2020, e depositata in cancelleria il 13 maggio 2022.
Con tale sentenza l'appellante veniva condannata a pagare in favore dell'attrice, parte appellata, Controparte_1
l'importo di euro 639,50, oltre interessi legali dalla domanda, per somme indebitamente percepite nell'ambito del contratto di finanziamento n. 1987, rimborsabile mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio, stipulato fra le parti in data 9 ottobre 2015 ed estinto anticipatamente dalla . CP_1
Il contratto di finanziamento in questione prevedeva la corresponsione della complessiva somma di euro 14.760,00, quale importo netto erogato al cliente, da rimborsarsi tramite n. 120 rate mensili da euro 123,00 cadauna.
Il 30 novembre 2019, la provvedeva ad estinguere anticipatamente il finanziamento e l'istituto di credito CP_1 procedeva a liquidare in favore della controparte l'importo di euro 300,83 a titolo di rimborso come si evince dal prospetto del conteggio estintivo prodotto.
La avviava pertanto giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli per vedersi riconoscere il rimborso CP_1 di ulteriori somme da corrispondersi a titolo di equo indennizzo per l'estinzione anticipata.
Il giudizio si concludeva con la sentenza impugnata, che, come precedentemente accennato, accoglieva la domanda proposta dalla e per l'effetto condannava la al pagamento dell'importo di euro 639,50 oltre CP_1 Parte_1 interessi e spese di lite.
***
Avverso tale sentenza l'istituto di credito proponeva i seguenti motivi di appello:
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 125 sexies TUB, in quanto la pronuncia Lexitor della CGUE che ne ha chiarito la portata, incontrerebbe il limite, non superabile della normativa nazionale. In questo senso andrebbe letto l'art. l'art. 11-octies, comma II, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, secondo il quale «Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125- sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della CA d'AL vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. In virtù di ciò, l'istituto di credito riteneva non condivisibile la ricostruzione del Giudice di prime cure per il quale il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in sede di anticipata estinzione dovrebbe necessariamente includere tutti i costi versati a qualunque titolo dal consumatore e quindi anche quelli relativi alle commissioni che remuneravano attività completamente espletate al momento della conclusione del negozio;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 125 sexies TUB, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe fatto arbitrariamente ricorso al criterio di rimborso pro rata temporis, Secondo parte appellante andrebbero distinti i costi da retrocedere al cliente in caso di estinzione anticipata, in quanto riferiti a prestazioni soggette a maturazione nel tempo
(costi c.d. reccurring), da quelli al contrario non retrocedibili in quanto riferiti a prestazioni che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase preliminare e di stipula (costi c.d. upfront). Secondo tale impostazione, infatti, soltanto i costi recurring sarebbero soggetti a restituzione, per la porzione dovuta per la vita residua del contratto.
***
Con comparsa del 29 marzo 2023 si costituiva nel presente giudizio di appello , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed attribuzione al legale dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
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Acquisito il fascicolo di primo grado e verificata la procedibilità e l'ammissibilità dell'appello, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 settembre 2024. Le parti rassegnavano le proprie conclusioni ed il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Entrambe depositavano le rispettive comparse conclusionali nei termini.
***
1. Come visto, parte appellante ha censurato la sentenza oggetto di impugnazione, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe correttamente applicato alla fattispecie in esame il disposto di cui all'art. 125 sexies TUB, ratione temporis vigente.
Come visto, infatti, la posizione dell'istituto di credito, odierno appellante, muove dal presupposto che, secondo la vigente normativa, vanno distinti i costi da retrocedere al cliente in caso di estinzione anticipata, in quanto riferiti a prestazioni soggette a maturazione nel tempo (costi c.d. reccurring), da quelli al contrario non retrocedibili in quanto riferiti a prestazioni che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase preliminare e di stipula (costi c.d. upfront). Secondo tale impostazione, infatti, soltanto i costi recurring sarebbero soggetti a restituzione, per la porzione dovuta per la vita residua del contratto.
Tale ricostruzione, tuttavia, è stata superata dalla evoluzione giurisprudenziale più recente, che, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la pronuncia “Lexitor” dell'11 settembre 2019, ha, di fatto, accantonato la tradizionale distinzione tra costi upfront e costi recurring, optando per la integrale retrocedibilità, in caso di estinzione anticipata, dei costi sostenuti nell'ambito di una operazione di finanziamento.
Con tale pronuncia la Corte di Giustizia, infatti, nella causa C-383, in sede di rinvio pregiudiziale di interpretazione ha enunciato il seguente principio di diritto “L'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. La versione originaria dell'art. 125 sexies TUB, sostanzialmente riproduttivo dell'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE, dovrà, quindi essere interpretato nel senso della integrale rimborsabilità dei costi posti a carico del consumatore, senza che sia consentito al soggetto finanziatore di individuare, in via preventiva, la componente di tali costi non soggetta a maturazione nel corso del rapporto. 2. La Corte di Giustizia è pervenuta a tale conclusione sulla base di una ricostruzione ermeneutica che si cercherà brevemente di ripercorrere.
L'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE prevede che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto
o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Rilevante è anche la definizione di “costo totale del credito”, presente all'art. 3 della direttiva, a norma del quale “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito
e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili”.
La Corte di Giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, è stata chiamata a rendere la corretta interpretazione della espressione “costi dovuti per la restante durata del contratto”, proprio ai fini della loro individuazione, a fronte di una richiesta di rimborso effettuata a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento.
In tale circostanza la Corte ha riconosciuto che si tratta di una espressione polisenso, perché essa può riferirsi sia ai costi che maturano solo in relazione alla durata contrattuale, sia al metodo di calcolo da utilizzare per procedere alla riduzione, consistente nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto. La Corte ha, quindi, opportunamente valorizzato il contesto della disposizione - che è volto ad assicurare la riduzione del costo totale del credito – e il suo obiettivo, cioè quello di garantire in modo effettivo un'elevata protezione del consumatore. Ha pertanto affermato in modo chiaro che l'art. 16.1 della direttiva citata deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del credito, include tutti i costi posti a carico del consumatore (CGUE, sentenza 11.9.2019, C-383/18).
3. Ciò posto in ordine all'interpretazione, vincolante, fornita dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, in relazione all'art. 16 par. 1 della direttiva, occorre chiedersi come la pronuncia in oggetto va ad impattare con il sistema interno. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo.
Sul punto si richiama quella giurisprudenza europea che ha condivisibilmente osservato che “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva …, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (così ex multis CGUE
10.4.1984, causa 14/83, e . Per_1 Per_2
Come è stato efficacemente rilevato da parte della giurisprudenza di merito, “nel caso di specie l'operazione ermeneutica è assai semplice dal momento che l'art. 125sexies, comma 1, TUB ha dato attuazione alla direttiva in termini quasi letteralmente sovrapponibili al citato art. 16 par.1” (così Tribunale di Savona, 16 settembre 2021).
Pertanto, in virtù di quanto sinora evidenziato, l'originaria versione dell'art. 125 sexies TUB, ratione temporis applicabile, deve essere interpretata nel senso che “il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente” (così Trib. Milano, 11.5.2021; ma in termini analoghi anche:
Trib. Milano, 9.4.2021; Trib. Torino, 21.3.2020; Trib. Palermo, 29.12.2020).
4. Né può assumere rilievo la circostanza che la sentenza della Corte di Giustizia sia stata adottata dopo la stipula del contratto di finanziamento in questione, dal momento che “… le sentenze della CGUE hanno natura interpretativa e quindi devono essere applicate a tutti i rapporti sorti nella vigenza della norma interpretata, come nella fattispecie, salvi gli effetti della prescrizione. … La Corte ha chiarito il significato della direttiva eurounitaria, cui anche l'interpretazione della norma italiana di recepimento deve adeguarsi” (così il Tribunale di Milano, 11 maggio 2021). Le pronunce della Corte di Giustizia, dunque, hanno effetto retroattivo, in quanto dichiarative e di interpretazione autentica. Soltanto la Corte, nel rendere le proprie decisioni, ha il potere eventualmente di modulare gli effetti delle proprie pronunce, attribuendo, se del caso, alle stesse una efficacia ex nunc.
5. In questo contesto normativo e giurisprudenziale ha fatto il proprio ingresso, a partire dal 25 luglio 2021, la nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB.
Il D.L. n. 73/2021, conv. con la l. n. 106/2021, art.11 octies, commi 1, lettera b), e 2, ha introdotto la seguente disposizione normativa “
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.
Il primo comma positivizza in maniera espressa l'interpretazione che del precedente art. 125 sexies TUB era stata fornita in seguito alla sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia. Il secondo comma, invece, introduce un elemento di novità, dal momento che indica chiaramente quale metodo di calcolo residuale dell'indennizzo dovuto in caso di estinzione anticipata, quello del “costo ammortizzato”, in luogo del criterio “pro rata temporis” utilizzato in giurisprudenza.
L'art. 11 octies D.L. n. 73/2021, poi, al secondo comma ha altresì previsto che “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della CA d'AL vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Questa disciplina transitoria è stata, da alcuni, interpretata nel senso di ritenere che il legislatore abbia voluto, con essa, surrettiziamente ripristinare la distinzione tra costi upfront e costi recurring per tutti i contratti di finanziamento stipulati antecedentemente alla adozione del nuovo art. 125 sexies TUB. In particolar modo si è osservato che sarebbe decisivo, in questo senso, il richiamo che la disposizione fa alle norme secondarie, le Istruzioni di Vigilanza emanate dalla CA d'AL, vigenti al momento della sottoscrizione dei contratti.
Tale ricostruzione viene, peraltro, riproposta anche dall'istituto di credito appellante nell'atto di citazione.
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, tale esito interpretativo non appare corretto. La volontà del legislatore, nella misura in cui richiama l'applicabilità della precedente formulazione del 125 sexies TUB, appare indirizzata ad escludere l'applicazione retroattiva degli elementi di novità della nuova disciplina, quali ad esempio quelli contenuti nel secondo comma (nel quale, come visto, si individua quale criterio residuale di calcolo dell'indennizzo quello del “costo ammortizzato”), e non ad imporre una diversa interpretazione della previgente disciplina.
Del resto ove si ritenesse il contrario, non può farsi a meno di rilevare che la disposizione in oggetto si porrebbe in netto contrasto col diritto dell'Unione e con l'interpretazione autentica dello stesso, fornita dalla sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia, sicché ad ogni modo se ne imporrebbe comunque la disapplicazione (in questi termini:
Tribunale di Savona 16 settembre 2021, già citato;
ma anche Tribunale di Napoli Nord, 23 settembre 2021; Tribunale di Napoli, 26 novembre 2021).
Quindi la disciplina transitoria prevista dall'art. 11 octies, secondo comma, D.L. n. 73/2021 deve essere interpretata in modo conforme al diritto europeo. Ne consegue che troverà applicazione, nel caso di specie, la precedente formulazione del 125 sexies TUB, così come interpretato nell'ambito della evoluzione giurisprudenziale poc'anzi descritta.
In definitiva, a parere di questo giudicante, le ragioni esposte sono sufficienti per superare la bipartizione tra le diverse voci di costo anche nel caso di specie e per riconoscere il diritto del mutuatario al rimborso di una somma che includa tutte le commissioni applicate, ivi compresi i costi che il contratto considerava irripetibili, in relazione alla residua durata del contratto.
Ciò appare con evidenza anche maggiore, all'esito della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022, con la quale il giudice delle leggi ha chiarito che “È costituzionalmente illegittimo l'art. 11-octies, comma 2,
d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv., con modif., in l. 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della CA d'AL . La disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125- sexies t.u., bancario in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor, modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi
c.d. up-front). Tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della CA d'AL, le quali avallano l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma 1,
Cost.”.
6. Quanto alle censure mosse dall'appellante all'applicazione del criterio di calcolo dell'indennizzo pro rata temporis, le stesse non possono trovare accoglimento. In difetto di una scelta espressa del legislatore per una determinata modalità di calcolo (scelta ad oggi compiuta per i soli contratti di finanziamento di nuova stipulazione, con il nuovo art. 125 sexies TUB, con il quale, come detto, si è optato per il criterio del “costo ammortizzato”, come metodo residuale), va condivisa la decisione del Giudice di primo grado di applicare il criterio pro rata temporis, in quanto tale criterio ha il pregio di individuare l'importo oggetto di restituzione in modo direttamente proporzionale al tempo residuo previsto per l'estinzione del finanziamento, tenendo conto sia del costo complessivo del credito e delle rate già versate che di quelle ancora da versare.
I motivi di appello relativi alla violazione ed alla falsa applicazione dell'art. 125 sexies TUB sono pertanto infondati e vanno, dunque, respinti.
7. In conclusione, si impone il rigetto integrale dell'appello proposto dalla la avverso la Parte_1 sentenza n. 4529/2022 emessa dal Giudice di Pace di Marano.
Le spese del presente giudizio, alla stregua delle statuizioni che precedono, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in conformità allo scaglione di riferimento ed ai relativi valori minimi, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che, secondo quanto condivisibilmente precisato da Cass. Sez. Un. n. 4315 del
2020, l'accertamento se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo è rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, nella persona del dott. Luciano Ferrara, in ordine al procedimento iscritto al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 13145/2022, così provvede:
- rigetta l'appello, con conferma della sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4529/2022;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata, con attribuzione all'Avv. Cinzia Nunziata, quale antistatario, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 337,00, oltre spese generali nella misura del
15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Aversa, 13 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara