Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente agli articoli X e VIII delle convenzioni stesse.
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente agli articoli X e VIII delle convenzioni stesse.