Articolo 2 della Legge 21 giugno 1971, n. 816
Articolo 1
Versione
28 ottobre 1971
Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente agli articoli X e VIII delle convenzioni stesse.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1971