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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 24/06/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 22-1/2025 PROCED. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Paola Rava Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice rel. est. dott. Enrico Chemollo Giudice nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
C.F. ) residente in [...] C.F._1
n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Faré del Foro di Vercelli, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso e nel suo studio in Casale Monferrato (AL), via A, Savio, n. 19; udita la relazione del Giudice relatore;
esaminata la documentazione allegata al ricorso e, in particolar modo, la relazione redatta dall'OCC;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.5.2025 dal Giudice relatore, delegato alla trattazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che, con ricorso depositato il 2.4.2025, il debitore hanno chiesto dichiararsi l'apertura della procedura di Liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta sussistente la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett e) e 269 CCII in quanto il debitore riveste pacificamente la qualità di “consumatore”, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
ritenuta ex art 27, commi 2 e 3 C.C.I.I. la competenza per materia e per territorio del Tribunale adito, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dal comma 2 cit. ed essendo il centro degli interessi principali dei debitori (che si presume, ai sensi del comma 3 lett. b) cit., coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in Verrone (BI), Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2 C.C.I.I., il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto compatibile;
ritenuto che detto richiamo si pone altresì in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5 C.C.I.I. a mente del quale: “per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III”, compresa quella di cui all'art. 39, co. 1 e 2 CCII;
considerato, a tale ultimo riguardo, che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consiste in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, co. 4 lett. b), CCII); considerato che rispetto alla domanda di cui tratta la completezza ed attendibilità di tale documentazione
è stata oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2 CCII all'OCC e tale valutazione risulta corretta, rilevato che risulta versata agli atti tutta la documentazione sopra elencata;
considerato che nella propria relazione l'OCC è tenuto anche ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché ad indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
considerato che anche con riferimento a tali ulteriori profili la relazione dell'OCC risulta completa;
rilevato, infine, che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 269, co.2 CCII dal D. lgs. 136/2024, la ridetta relazione deve altresì contenere l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3 quarto periodo CCII, ovverosia quella relativa alla possibilità per la procedura “[…] di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziali”; rilevato che detta attestazione manchi nella relazione redatta e depositata dall'OCC; rilevato, quanto all'origine del sovraindebitamento, che la stessa è da rinvenirsi nelle fideiussioni rilasciate
(unitamente ai sig.ri e dall'odierno ricorrente a garanzia delle obbligazioni Persona_1 Persona_2 assunte dalla (cfr. doc. 6 ricorso), di cui lo stesso era socio (insieme agli due fideiussori). Controparte_2
Detta società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vercelli n. 42 del 25.8.2015 e la procedura è stata dichiarata chiusa con decreto del 15-18.10.2018 (cfr. doc. 7 e 8 ricorso); ritenuta sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c)
CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi – per un verso – grava sul medesimo un debito (in via solidale con gli altri due fideiussori) verso
2 banche ed istituti finanziari per un importo complessivo di €. 261.650,87 e – per altro verso – il ricorrente:
i. non è proprietario di beni immobili o di beni mobili registrati;
ii. percepisce un reddito mensile lordo da lavoro dipendente di circa €. 2.165,50 (per tredici mensilità); ritenuto, quindi, che il patrimonio disponibile non consente la soddisfazione dei debiti sullo stesso gravanti;
rilevato che l'OCC ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze dell'accesso ai dati contenuti nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e nel sistema CRIF di informazioni creditizie;
considerato quanto alla determinazione della quota stipendiale non ricompresa nella liquidazione a norma dell'art. 268, co. 4 lett. b) CCII che va premesso che l'assegnazione di crediti da stipendio disposta nella procedura di pignoramento presso terzi pendente dinanzi questo Tribunale (n. 245/2023 R.G.E.) è inopponibile alla procedura di liquidazione dopo la sua apertura. Con considerazioni analoghe a quelle che sono state svolte relativamente all'ipotesi di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, anche in questo caso il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o di pensione che matureranno in futuro a favore del debitore.
Pertanto, le quote che matureranno dopo l'apertura della liquidazione – caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori secondo quanto previsto dagli artt. 268, 270 e 271 CCII – in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto delle cause di prelazione. Se, viceversa, si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di pensione o di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 CCII, espressamente richiamati dall'art. 270, co. 5 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con altri creditori;
considerato che il debitore, in base ad un elenco ritenuto congruo dall'OCC, ha stimato l'importo delle spese mensili necessarie al mantenimento proprio e della figlia in complessivi €. 1.710,00, dettagliando in apposita tabella i relativi importi (cfr. pag. 9 relazione gestore); ritenuto, una volta esclusa la persistente operatività dell'assegnazione a seguito di procedura esecutiva individuale, che la quota di reddito mensile da escludersi dalla liquidazione possa essere determinata nella somma netta di €. 1.710,00 mensili (inclusa la tredicesima mensilità), con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori;
rilevato che risultano già pendenti dinanzi questo Tribunale le procedure di liquidazione controllata del patrimonio degli altri due debitori solidali, i sig.ri e Persona_1 Persona_2 ritenuto che ragioni di opportunità e di più celere ed efficiente gestione della presente procedura, nonché di coordinamento con le ridette già pendenti, in considerazione altresì della natura solidale del debito da soddisfare, depongano nel senso di non confermare quale Liquidatore il gestore della crisi già nominato
3 dall'OCC, nominando piuttosto lo stesso professionista, già Liquidatore nelle ridette procedure di liquidazione controllata già dichiarate;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 co. 2 lett c) C.C.I.I., poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 co. 5 e 150 C.C.I.I.; visti gli artt. 268 e ss. C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. CP_1
) residente in [...] C.F._1
NOMINA quale Giudice delegato la dott.ssa Maria Donata Garambone e quale Liquidatore l'avv. Domenico
Monteleone;
ASSEGNA in relazione a ciascuna procedura di liquidazione ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo PEC all'indirizzo che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
DISPONE che risulti escluso dalla liquidazione il reddito percepito mensilmente (compresa altresì la tredicesima mensilità) a titolo di stipendio dal ricorrente nella misura determinata nella parte motiva della presente sentenza;
che il debitore versi al Liquidatore ogni altra entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Biella;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 C.C.I.I. (ed ove il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, a mezzo Ufficiale giudiziario, da documentarsi mediante deposito nel fascicolo telematico);
- provveda entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII (ed ove il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, a mezzo Ufficiale giudiziario), indicando il proprio indirizzo PEC presso il quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
4 - entro 90 giorni dall'apertura della Liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in Cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno a depositare in Cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente di ciascuna procedura, da comunicarsi, una volta vistato dal Giudice, dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C., con cui venga indicato anche:
a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I.I. e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Liquidatore e al ricorrente presso il domicilio eletto.
Così deciso in Biella, all'esito della camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone dott.ssa Paola Rava
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Paola Rava Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice rel. est. dott. Enrico Chemollo Giudice nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
C.F. ) residente in [...] C.F._1
n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Faré del Foro di Vercelli, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso e nel suo studio in Casale Monferrato (AL), via A, Savio, n. 19; udita la relazione del Giudice relatore;
esaminata la documentazione allegata al ricorso e, in particolar modo, la relazione redatta dall'OCC;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.5.2025 dal Giudice relatore, delegato alla trattazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che, con ricorso depositato il 2.4.2025, il debitore hanno chiesto dichiararsi l'apertura della procedura di Liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta sussistente la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett e) e 269 CCII in quanto il debitore riveste pacificamente la qualità di “consumatore”, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
ritenuta ex art 27, commi 2 e 3 C.C.I.I. la competenza per materia e per territorio del Tribunale adito, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dal comma 2 cit. ed essendo il centro degli interessi principali dei debitori (che si presume, ai sensi del comma 3 lett. b) cit., coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in Verrone (BI), Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2 C.C.I.I., il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto compatibile;
ritenuto che detto richiamo si pone altresì in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5 C.C.I.I. a mente del quale: “per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III”, compresa quella di cui all'art. 39, co. 1 e 2 CCII;
considerato, a tale ultimo riguardo, che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consiste in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, co. 4 lett. b), CCII); considerato che rispetto alla domanda di cui tratta la completezza ed attendibilità di tale documentazione
è stata oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2 CCII all'OCC e tale valutazione risulta corretta, rilevato che risulta versata agli atti tutta la documentazione sopra elencata;
considerato che nella propria relazione l'OCC è tenuto anche ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché ad indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
considerato che anche con riferimento a tali ulteriori profili la relazione dell'OCC risulta completa;
rilevato, infine, che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 269, co.2 CCII dal D. lgs. 136/2024, la ridetta relazione deve altresì contenere l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3 quarto periodo CCII, ovverosia quella relativa alla possibilità per la procedura “[…] di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziali”; rilevato che detta attestazione manchi nella relazione redatta e depositata dall'OCC; rilevato, quanto all'origine del sovraindebitamento, che la stessa è da rinvenirsi nelle fideiussioni rilasciate
(unitamente ai sig.ri e dall'odierno ricorrente a garanzia delle obbligazioni Persona_1 Persona_2 assunte dalla (cfr. doc. 6 ricorso), di cui lo stesso era socio (insieme agli due fideiussori). Controparte_2
Detta società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vercelli n. 42 del 25.8.2015 e la procedura è stata dichiarata chiusa con decreto del 15-18.10.2018 (cfr. doc. 7 e 8 ricorso); ritenuta sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c)
CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi – per un verso – grava sul medesimo un debito (in via solidale con gli altri due fideiussori) verso
2 banche ed istituti finanziari per un importo complessivo di €. 261.650,87 e – per altro verso – il ricorrente:
i. non è proprietario di beni immobili o di beni mobili registrati;
ii. percepisce un reddito mensile lordo da lavoro dipendente di circa €. 2.165,50 (per tredici mensilità); ritenuto, quindi, che il patrimonio disponibile non consente la soddisfazione dei debiti sullo stesso gravanti;
rilevato che l'OCC ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze dell'accesso ai dati contenuti nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e nel sistema CRIF di informazioni creditizie;
considerato quanto alla determinazione della quota stipendiale non ricompresa nella liquidazione a norma dell'art. 268, co. 4 lett. b) CCII che va premesso che l'assegnazione di crediti da stipendio disposta nella procedura di pignoramento presso terzi pendente dinanzi questo Tribunale (n. 245/2023 R.G.E.) è inopponibile alla procedura di liquidazione dopo la sua apertura. Con considerazioni analoghe a quelle che sono state svolte relativamente all'ipotesi di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, anche in questo caso il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o di pensione che matureranno in futuro a favore del debitore.
Pertanto, le quote che matureranno dopo l'apertura della liquidazione – caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori secondo quanto previsto dagli artt. 268, 270 e 271 CCII – in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto delle cause di prelazione. Se, viceversa, si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di pensione o di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 CCII, espressamente richiamati dall'art. 270, co. 5 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con altri creditori;
considerato che il debitore, in base ad un elenco ritenuto congruo dall'OCC, ha stimato l'importo delle spese mensili necessarie al mantenimento proprio e della figlia in complessivi €. 1.710,00, dettagliando in apposita tabella i relativi importi (cfr. pag. 9 relazione gestore); ritenuto, una volta esclusa la persistente operatività dell'assegnazione a seguito di procedura esecutiva individuale, che la quota di reddito mensile da escludersi dalla liquidazione possa essere determinata nella somma netta di €. 1.710,00 mensili (inclusa la tredicesima mensilità), con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori;
rilevato che risultano già pendenti dinanzi questo Tribunale le procedure di liquidazione controllata del patrimonio degli altri due debitori solidali, i sig.ri e Persona_1 Persona_2 ritenuto che ragioni di opportunità e di più celere ed efficiente gestione della presente procedura, nonché di coordinamento con le ridette già pendenti, in considerazione altresì della natura solidale del debito da soddisfare, depongano nel senso di non confermare quale Liquidatore il gestore della crisi già nominato
3 dall'OCC, nominando piuttosto lo stesso professionista, già Liquidatore nelle ridette procedure di liquidazione controllata già dichiarate;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 co. 2 lett c) C.C.I.I., poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 co. 5 e 150 C.C.I.I.; visti gli artt. 268 e ss. C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. CP_1
) residente in [...] C.F._1
NOMINA quale Giudice delegato la dott.ssa Maria Donata Garambone e quale Liquidatore l'avv. Domenico
Monteleone;
ASSEGNA in relazione a ciascuna procedura di liquidazione ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo PEC all'indirizzo che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
DISPONE che risulti escluso dalla liquidazione il reddito percepito mensilmente (compresa altresì la tredicesima mensilità) a titolo di stipendio dal ricorrente nella misura determinata nella parte motiva della presente sentenza;
che il debitore versi al Liquidatore ogni altra entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Biella;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 C.C.I.I. (ed ove il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, a mezzo Ufficiale giudiziario, da documentarsi mediante deposito nel fascicolo telematico);
- provveda entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII (ed ove il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, a mezzo Ufficiale giudiziario), indicando il proprio indirizzo PEC presso il quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
4 - entro 90 giorni dall'apertura della Liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in Cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno a depositare in Cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente di ciascuna procedura, da comunicarsi, una volta vistato dal Giudice, dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C., con cui venga indicato anche:
a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I.I. e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Liquidatore e al ricorrente presso il domicilio eletto.
Così deciso in Biella, all'esito della camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone dott.ssa Paola Rava
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