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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/05/2024, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 09 maggio 2024, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 1223/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA rapp.to e difeso dall'Avv.to Guido Lambiase ed Parte_1
elett.te domiciliato in Nocera Inferiore (SA), alla via V. Russo n. 141, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno e con questa elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in riassunzione (la controversia era stata introdotta innanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore, dichiaratosi incompetente) la parte in CP_ epigrafe impugna l'avviso di addebito n. 31220190001182244000 dello
09.07.2019 notificato in data 31.07.2019 per la somma di €#4.638.86#
(quattromilaseicentotrentotto,86) a titolo di versamenti IVS in qualità di titolare di ditta individuale (gestione commercianti) per il periodo dal
01/2017 al 12/2018.
Parte resistente si è costituito. Il ricorso in riassunzione è stato tempestivamente depositato in data
19.04.2022, ovvero entro i 30 giorni previsti nell'ordinanza di incompetenza per territorio emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, notificata al ricorrente in data 30.03.2022.
Il ricorso è poi rispettoso dei termini di cui all'art. 24, comma 5, d. lgs. n.
46/99, in quanto depositato dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore in data
27.08.2019, entro i quaranta giorni dalla notifica in data 31.07.2019 dell'avviso di addebito.
Nel merito, parte ricorrente contesta la fondatezza della pretesa contributiva. CP_ Il riferimento, operato in ricorso, alla comunicazione di agosto 2015 ed alla cancellazione della ditta individuale con matricola 20606432WP dalla gestione commercianti con effetti retroattivi dal 21.01.2014 è inconferente, come riconosciuto anche dalla parte ricorrente nelle successive note di trattazione, posto che quello identificato con quella matricola è
CP_ soggetto differente da quello in relazione al quale si pone la pretesa oggetto del presente giudizio.
La missiva ricevuta in data 21/12/2017 riferisce la iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti a far data dal 19/12/2016 con riferimento al codice azienda , pacificamente attribuito alla e P.IVA_1 CP_2
l'iscrizione parte dal momento in cui il è divenuto lavoratore Parte_1
part-time, e non più full time, di altro condizione Parte_2 compatibile con l'iscrizione alla gestione commercianti per il ruolo di socio unico ed amministratore della . CP_2
CP_ Nella memoria di costituzione, individua in tali presupposti di fatto quelli che hanno portato alla iscrizione di ufficio nella gestione, con conseguente affermazione dell'obbligo contributivo pacificamente portato nell'avviso di addebito oggetto della opposizione.
Nell'ambito delle società di persone, in forza dell'art. 1, comma 203, della l.
n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo d'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti
Pag. 2 di 3 attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (cfr. per tutte
Cass. n. 5210 del 2017 e Cass. n. 2665 del 2021 con riguardo all'ipotesi, del tutto equiparabile, del socio accomandatario) (Cass. Ordinanza 30 giugno
2022, n. 20859).
La prova della sussistenza dei presupposti per la iscrizione ex officio alla CP_ gestione commercianti spetta ad che quella pretesa avanza, e che nel caso di specie nulla allega, limitandosi a valorizzare il ruolo formalmente ricoperto dal In tale parte, quindi, la domanda va accolta, e Parte_1
l'avviso di addebito va annullato, non sussistendo i presupposti per la iscrizione ex officio nella gestione commercianti.
Parte ricorrente chiede, poi, il risarcimento del danno derivante dagli effetti della mancata concessione del Durc, richiesto -così in ricorso- alla sede di
Nocera Inferiore, e da questa negato. Di tale richiesta, e del conseguente diniego, non vi è traccia nella produzione della parte, né in ricorso vi è allegazione alcuna anche quanto alla attività che sarebbe stata preclusa.
Tale domanda va quindi rigettata.
Spese compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1223/2022
CP_ R.G Lavoro, proposto da nei confronti di ogni Parte_1
contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di addebito oggetto di opposizione, ed in parte motiva ed in atti indicato;
2) Rigetta nel resto la domanda;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 09 maggio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 09 maggio 2024, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 1223/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA rapp.to e difeso dall'Avv.to Guido Lambiase ed Parte_1
elett.te domiciliato in Nocera Inferiore (SA), alla via V. Russo n. 141, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno e con questa elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in riassunzione (la controversia era stata introdotta innanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore, dichiaratosi incompetente) la parte in CP_ epigrafe impugna l'avviso di addebito n. 31220190001182244000 dello
09.07.2019 notificato in data 31.07.2019 per la somma di €#4.638.86#
(quattromilaseicentotrentotto,86) a titolo di versamenti IVS in qualità di titolare di ditta individuale (gestione commercianti) per il periodo dal
01/2017 al 12/2018.
Parte resistente si è costituito. Il ricorso in riassunzione è stato tempestivamente depositato in data
19.04.2022, ovvero entro i 30 giorni previsti nell'ordinanza di incompetenza per territorio emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, notificata al ricorrente in data 30.03.2022.
Il ricorso è poi rispettoso dei termini di cui all'art. 24, comma 5, d. lgs. n.
46/99, in quanto depositato dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore in data
27.08.2019, entro i quaranta giorni dalla notifica in data 31.07.2019 dell'avviso di addebito.
Nel merito, parte ricorrente contesta la fondatezza della pretesa contributiva. CP_ Il riferimento, operato in ricorso, alla comunicazione di agosto 2015 ed alla cancellazione della ditta individuale con matricola 20606432WP dalla gestione commercianti con effetti retroattivi dal 21.01.2014 è inconferente, come riconosciuto anche dalla parte ricorrente nelle successive note di trattazione, posto che quello identificato con quella matricola è
CP_ soggetto differente da quello in relazione al quale si pone la pretesa oggetto del presente giudizio.
La missiva ricevuta in data 21/12/2017 riferisce la iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti a far data dal 19/12/2016 con riferimento al codice azienda , pacificamente attribuito alla e P.IVA_1 CP_2
l'iscrizione parte dal momento in cui il è divenuto lavoratore Parte_1
part-time, e non più full time, di altro condizione Parte_2 compatibile con l'iscrizione alla gestione commercianti per il ruolo di socio unico ed amministratore della . CP_2
CP_ Nella memoria di costituzione, individua in tali presupposti di fatto quelli che hanno portato alla iscrizione di ufficio nella gestione, con conseguente affermazione dell'obbligo contributivo pacificamente portato nell'avviso di addebito oggetto della opposizione.
Nell'ambito delle società di persone, in forza dell'art. 1, comma 203, della l.
n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo d'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti
Pag. 2 di 3 attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (cfr. per tutte
Cass. n. 5210 del 2017 e Cass. n. 2665 del 2021 con riguardo all'ipotesi, del tutto equiparabile, del socio accomandatario) (Cass. Ordinanza 30 giugno
2022, n. 20859).
La prova della sussistenza dei presupposti per la iscrizione ex officio alla CP_ gestione commercianti spetta ad che quella pretesa avanza, e che nel caso di specie nulla allega, limitandosi a valorizzare il ruolo formalmente ricoperto dal In tale parte, quindi, la domanda va accolta, e Parte_1
l'avviso di addebito va annullato, non sussistendo i presupposti per la iscrizione ex officio nella gestione commercianti.
Parte ricorrente chiede, poi, il risarcimento del danno derivante dagli effetti della mancata concessione del Durc, richiesto -così in ricorso- alla sede di
Nocera Inferiore, e da questa negato. Di tale richiesta, e del conseguente diniego, non vi è traccia nella produzione della parte, né in ricorso vi è allegazione alcuna anche quanto alla attività che sarebbe stata preclusa.
Tale domanda va quindi rigettata.
Spese compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1223/2022
CP_ R.G Lavoro, proposto da nei confronti di ogni Parte_1
contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di addebito oggetto di opposizione, ed in parte motiva ed in atti indicato;
2) Rigetta nel resto la domanda;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 09 maggio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 3 di 3