Decreto cautelare 17 gennaio 2026
Accoglimento
Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 13/02/2026, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01158/2026REG.PROV.COLL.
N. 00441/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2026, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Catanzaro, Questura Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 02217/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro e della Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. GI SC e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza qui appellata il ricorrente ha avversato il provvedimento prefettizio che gli ha negato il rilascio del titolo di guardia particolare giurata ai sensi degli artt. 134 e 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e della licenza di porto d’armi per difesa personale.
2. La prognosi di inaffidabilità espressa nel provvedimento trae argomento dalla querela sporta in suo danno in data 22 luglio 2022.
La querela riferiva che un avventore della discoteca “-OMISSIS-”, sita nel Comune di -OMISSIS-, aveva riportato lesioni (come da refertazione medica) cagionategli dal ricorrente, incaricato della funzione di guardia privata addetta alla sicurezza del locale.
3. Pur dando atto del fatto che il procedimento penale scaturito dalla querela si era concluso con sentenza di “non doversi procedere” per intervenuta remissione della querela – pronunciata il 10 maggio 2024 dal Giudice di Pace di Catanzaro - il Prefetto ha ritenuto che l’esito della vicenda giudiziaria non fosse idoneo “ad escludere il verificarsi dei fatti oggetto di imputazione” , rappresentando al contrario “indice di un quadro che incrina fortemente i necessari presupposti di affidabilità e buona condotta posti a garanzia del rispetto delle rigorose e specifiche norme in materia di armi” .
4. Con le censure svolte in primo grado il ricorrente ha al contrario sostenuto:
(i) l’insussistenza del fatto contestatogli, stante quanto evincibile sia dalla pronuncia di proscioglimento innanzi menzionata, sia dalle dichiarazioni rese dall’unico soggetto escusso a sommarie informazioni;
(ii) la carenza motivazionale del provvedimento di rigetto, in quanto privo di autonome valutazioni e di riferimenti ulteriori e specifici in grado di supportare il giudizio di inaffidabilità;
(iii) la mancata considerazione delle controdeduzioni presentate in sede procedimentale ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
5. Il T.A.R. ha respinto l’impugnativa osservando:
-- che le garanzie procedimentali erano state rispettate, avendo l’Amministrazione richiamato, pur ritenendole non condivisibili, le osservazioni della parte;
-- che la motivazione del provvedimento sfuggiva a rilievi in quanto:
(a) la remissione della querela non incide sul disvalore in sé del fatto contestato, né ne preclude una autonoma valutazione da parte dell’autorità amministrativa;
(b) nel caso specifico non assumevano rilievo dirimente le dichiarazioni del soggetto sentito a sommarie informazioni, essendosi questi limitato ad affermare di non avere assistito ad un episodio di rissa e di non avere percepito l’uso di violenza;
(c) restava invece “incontestata la circostanza che la vittima ha riportato lesioni gravi che, in assenza di una diversa alternativa e credibile ricostruzione, sono eziologicamente riconducibili all’evento accaduto all’interno della discoteca e che ha visto tra gli autori l’odierno ricorrente” .
6. L’appello qui all’esame – giunto in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a. all’esito dell’udienza camerale del 12 febbraio 2026, svoltasi nel contraddittorio con il Ministero dell’Interno, UTG Questura di Catanzaro – è fondato in relazione ai profili qui di seguito evidenziati.
7. In modo condivisibile l’appellante reitera la doglianza di carenza istruttoria e motivazionale dell’atto impugnato eccependo, in aggiunta ai rilievi già svolti in primo grado, l’assenza a suo carico - o comunque la mancata segnalazione nell’atto impugnato in primo grado - di fatti ulteriori controindicanti, quali quelli in ipotesi desumibili da eventuali frequentazioni sconvenienti, precedenti penali, profili comportamentali.
8. La sostanza del costrutto critico dell’impugnativa ruota, dunque, intorno alla forzata valorizzazione da parte della Prefettura di un indizio isolato e intrinsecamente debole - rinvenuto nella querela poi rimessa - sul quale tuttavia l’Autorità competente avrebbe potuto e dovuto svolgere più ponderati approfondimenti e valutazioni al fine di chiarire:
(i) anzitutto, l’esatta dinamica dei fatti e, quindi, l’effettiva sussistenza di una aggressione riconducibile in termini plausibili ad un’iniziativa gratuita e impropria del ricorrente, e non di altri;
(ii) in seconda battuta, il quadro di contesto nel quale quella vicenda si è svolta e che, riguardando l’esercizio di attività di vigilanza privata, avrebbe potuto assumere un peso specifico ai fini del giudizio di rilevanza e gravità dei fatti contestati;
(iii) in assenza di riscontri sufficientemente chiari e obiettivi sui profili innanzi menzionati, l’esistenza di risultanze di altro genere, desumibili dal più ampio profilo soggettivo dell’interessato, in grado di corroborare o contraddire la valutazione di affidabilità. Ciò tanto più in relazione agli effetti che il diniego ha prodotto sull’attività lavorativa alla quale il ricorrente ambiva (v. Cons. Stato, sez. III, n. 6243/2025).
9. Al netto di questi ulteriori elementi, il giudizio di inaffidabilità espresso dalla Prefettura appare effettivamente essersi venuto ad estrinsecare in un mero “sospetto”, poggiante sulla scorta dei soli e fragili riflessi della vicenda penale, rispetto ai quali a buon diritto il ricorrente segnala due elementi oggettivamente contraddittori rispetto all’inziale querela e cioè: la sua sopravvenuta remissione e le favorevoli risultanze dell’escussione dell’unico testimone dei fatti.
10. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va quindi accolto in relazione al difetto di motivazione dell’atto impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
11. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado nei limiti indicati in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA De TO, Presidente
GI SC, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
GI Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI SC | NA De TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.