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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4104/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Inglese Irene;
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Inglese Irene;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/11/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 10/11/2025. Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 10/12/2015;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 28/01/2016;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come integrato dal verbale di udienza del , che in questa sede vengono riportate:
“1. Stante le condizioni economiche in cui entrambi i coniugi versano, gli stessi rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio.
2. I coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
3. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico nè a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo il 04/07/2012 da Parte_1 nata a [...] l'[...] e da nata a [...] il Controparte_1
17/02/1977, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 23, parte I, dell'anno 2012, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4104/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Inglese Irene;
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Inglese Irene;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/11/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 10/11/2025. Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 10/12/2015;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 28/01/2016;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come integrato dal verbale di udienza del , che in questa sede vengono riportate:
“1. Stante le condizioni economiche in cui entrambi i coniugi versano, gli stessi rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio.
2. I coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
3. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico nè a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo il 04/07/2012 da Parte_1 nata a [...] l'[...] e da nata a [...] il Controparte_1
17/02/1977, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 23, parte I, dell'anno 2012, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.