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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5385/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5385/2023 promossa da:
con l'Avv. Mario Fumarola (PEC: Parte_1 Email_1 contro
RICORRENTE
E-DISTRIBUZIONE in persona del suo procuratore e l.r.p.t., con l'Avv. Carmine Perrotta e l'avv. CP_1
AO ZA (PEC: Email_2 RESISTENTE
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza di trattazione scritta del 27/06/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ha convenuto in giudizio la per Parte_1 Controparte_2 ivi sentirla condannare al risarcimento in suo favore del danno patrimoniale, quantificato in €. 47.386,80 sulla base di perizia tecnica di parte, e non patrimoniale nella misura di €. 5.000,00, oltre accessori, con il favore delle spese anche per la fase stragiudiziale, previa declaratoria di responsabilità ex art. 1218 c.c. per il ritardo nel ripristino della fornitura di energia elettrica presso la propria azienda agricola, sita in Palagianello, c.da dal 10/4/2023 al 22/6/2023, interrotta a seguito del furto di cavi di rame e del trasformatore Parte_2 perpetrato da terzi ignoti.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha resistito, contestando ogni addebito ed instando Controparte_2 per il rigetto della domanda. Assume, in particolare, che, erano state adottate tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire il pronto ripristino della fornitura, interrotta da un evento imprevedibile e straordinario (furto perpetrato da terzi) e che, da parte sua, il ricorrente non aveva comunque fornito prova del danno lamentato, limitandosi a produrre perizia di parte non confermata da accertamenti oggettivi.
Il giudizio, istruito con prove documentali e testimoniali dedotte dalle parti, ivi comprese la relazione tecnica di parte prodotta dal ricorrente e le informative di servizio della società convenuta, veniva rimesso per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza di trattazione scritta del 27/06/2025, con i termini ex art. 189
c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In ordine agli assunti delle parti, si osserva quanto segue.
La valutazione della responsabilità del distributore di energia elettrica, nei casi di interruzioni determinate da furto di componenti essenziali della rete, richiede una ricostruzione del quadro regolatorio e del ruolo che l'ordinamento attribuisce al gestore della rete di distribuzione.
Ai sensi del D.Lgs. 79/1999, nonché delle successive delibere ARERA, l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica costituisce servizio di interesse economico generale reso in regime di concessione, con obbligo di terzietà rispetto alle attività di vendita (unbundling funzionale e societario).
Il distributore, infatti, non instaura alcun rapporto contrattuale con l'utente finale della fornitura di energia elettrica, intercorrente esclusivamente tra quest'ultimo e la società di vendita.
Ne discende, sul piano sistematico, che la responsabilità risarcitoria configurabile in capo al distributore verso l'utente finale può essere solo extracontrattuale, riconducibile, a seconda dei casi, allo schema dell'art. 2051
c.c. (custodia della rete) o a quello dell'art. 2043 c.c. (1), con onere dell'attore, in quest'ultimo caso, di dimostrare l'evento dannoso, la sussistenza di un comportamento colposo del distributore, l'effettivo nesso causale e l'entità del danno. (2)
Nelle ipotesi considerate, il distributore, non essendo parte del contratto di fornitura, risponde dunque verso l'utente finale esclusivamente in base ai particolari criteri di imputazione previsti rispettivamente dai citati artt. 2051 e 2043 c.c., pertanto qualsiasi richiamo all'art. 1218 c.c. (id est, responsabilità del debitore) non è predicabile, potendo essere utilizzato, al più, solo come principio generale per valutare la diligenza richiesta nella gestione di eventi straordinari. Più precisamente, la giurisprudenza ha chiarito che, in assenza di un rapporto negoziale, l'utente che subisca danni derivanti dall'interruzione del servizio può agire nei confronti del distributore solo ai sensi dell'art. 2043
c.c., mentre l'art. 2051 c.c. è applicabile solo qualora il danno sia direttamente riconducibile alla cosa in custodia e non ad un fatto esterno che ne interrompa la funzionalità. (3)
Nel caso in esame, l'evento dannoso lamentato dall'attore non discende da un vizio o da un'anomalia interna della rete elettrica, bensì da un evento criminoso esterno ovverosia il furto del trasformatore e dei cavi di rame, commesso da ignoti.
Il ricorrente ha fondato la propria pretesa sulla presunta violazione degli obblighi di protezione, - richiamando quanto affermato dalla Corte di legittimità con la citata sentenza n. 6930/2024, in tema di responsabilità ex art. 1218 c.c. del fornitore di energia elettrica, nel caso di violazione degli specifici obblighi di protezione discendenti dal contratto stesso - e sull'asserita colpa del distributore per il ritardo nella riattivazione della fornitura.
Tale impianto argomentativo, tuttavia, non può essere condiviso. L'attore, invero, attribuisce impropriamente la responsabilità (contrattuale) del debitore ex art. 1218 c.c. al distributore il quale – come detto - a differenza del venditore, non assume alcun obbligo contrattuale verso l'utente finale ma opera in regime di concessione con funzioni pubblicistiche. La figura giuridica e le responsabilità del venditore e del distributore di energia elettrica sono, dunque, distinte e non sovrapponibili.
La sentenza citata non è pertinente alla fattispecie in esame.
Le emergenze probatorie hanno confermato in modo univoco che l'interruzione dell'alimentazione elettrica ebbe origine dal furto del trasformatore MT/BT installato sulla cabina di distribuzione, mediante rimozione integrale del macchinario e tranciamento dei conduttori, con conseguente sversamento di olio minerale isolante. Risulta inoltre acquisito agli atti che, nei soli mesi antecedenti, si erano verificati 44 episodi analoghi nell'area di Palagianello e Castellaneta, circostanza che evidenzia un fenomeno criminoso diffuso, ma non prevedibile quanto al punto preciso dell'evento.
In tali condizioni, l'interruzione del servizio non è riconducibile ad alcuna condotta colposa o difetto di manutenzione imputabile al gestore della rete, ma – come detto - deriva dall'azione dolosa e repentina di terzi, dotata di autonomia causale. La giurisprudenza di legittimità è ferma nell'affermare che il distributore non risponde dei danni derivanti da “eventi esterni imprevedibili e non prevenibili con l'ordinaria diligenza”, quali atti vandalici o furti improvvisi di componenti della rete, ove dimostri – come nella specie – di essersi immediatamente attivato per il ripristino. È proprio tale prova – che grava sul debitore solo ove sussista un rapporto contrattuale, e che nella specie è stata fornita ultra petita oneris – a condurre all'esclusione dell'imputabilità del ritardo.
Il ricorrente assume che avrebbe dovuto impedire il furto mediante maggiori cautele. Controparte_2 L'assunto non è condivisibile.
La normativa tecnica (CEI, ARERA) e gli standard industriali non impongono al gestore alcun obbligo specifico agli esposti fini (vigilanza armata delle cabine;
recinzioni blindate nelle aree rurali;
controlli fisici continuativi su centinaia di chilometri di linee;
sistemi di videosorveglianza capillare, ecc.). L'attore non ha indicato quali misure ulteriori, concretamente esigibili e conformi agli standard regolatori, avrebbero potuto impedire il furto, di certo non prevenibile attraverso la “custodia”. (4) L'interruzione dell'energia elettrica in conseguenza del furto perpetrato da ignoti non è dunque imputabile al distributore. (5)
Esclusa l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. per il furto dei cavi di rame e del trasformatore, l'onere di dimostrare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del distributore per il ritardo nel ripristino della fornitura ricade pertanto sul ricorrente, il quale deve provare che la dedotta intempestività derivi da negligenza o omissione del gestore, e non semplicemente dall'evento esterno. Il distributore - come noto - è gravato da una diligenza professionale qualificata (art. 1176, co. 2, c.c.), specie in un settore a rischio elevato e con infrastrutture complesse.
Ai fini della compiuta ricostruzione del perimetro della responsabilità extracontrattuale del distributore di energia elettrica, occorre pertanto muovere dall'art. 2043 c.c., nonché dal D.lgs. n. 79/1999 e dal Testo
[.. Integrato della Qualità dei Servizi (TIQE) adottato da ARERA, oggi denominato TIQ (delib. 646/2015/R/eel
. CP_3 La disciplina regolatoria attribuisce al distributore precisi obblighi di continuità, tempestività degli interventi e ripristino in caso di interruzioni del servizio. La violazione di tali obblighi integra fonte di responsabilità tanto contrattuale verso il venditore quanto extracontrattuale verso l'utente finale.
L'ARERA ha da tempo precisato che il distributore è “gestore dell'infrastruttura” e risponde degli standard specifici e generali di qualità, inclusi i tempi massimi di ripristino per interruzioni prolungate;
i doveri di informazione;
l'adozione di idonee misure tecniche in funzione preventiva (delib. 646/2015/R/eel, All. A –
TIQE). Le delibere ARERA 200/1999, 4/2004, 333/2007 e 94/2015 ribadiscono che il distributore risponde delle interruzioni non dovute a forza maggiore, né a eventi imprevedibili o non evitabili con l'ordinaria diligenza tecnico professionale.
Nel caso in esame, la società convenuta ha documentato il tempestivo intervento di squadre tecniche, attivando procedure di emergenza secondo i manuali CEI e le direttive ARERA: CEI 0-16: standard per connessione e sicurezza della rete BT/MT; CEI 11-1: norme per esercizio, manutenzione e gestione guasti delle reti elettriche;
Delibera ARERA 646/2015/R/EEL: tempi di risposta massimi per ripristino in caso di eventi straordinari, che prevedono margini di tempo più ampi per eventi esterni o criminali.
I documenti aziendali dimostrano che le misure adottate rispettano pienamente tali standard, prevedendo interventi urgenti, approvvigionamento prioritario dei trasformatori e messa in sicurezza dei luoghi, senza alcuna omissione imputabile al distributore.
È documentalmente dimostrato che il giorno stesso del furto (12/4/2023) ha attivato la ditta Controparte_2 per la bonifica dell'area contaminata dalla fuoriuscita dal trasformatore dell'olio Controparte_4 minerale isolante;
ha eseguito gli adempimenti tecnici previsti dal D.lgs. 152/2006 e dalle norme CEI;
ha dato comunicazione alle autorità competenti;
ha provveduto alla richiesta di nuovo trasformatore mediante la piattaforma logistica nazionale;
Acquisita la disponibilità del trasformatore, ha prontamente affidato alla ditta i lavori di installazione, ultimati in data 30/6/2023. Le deposizioni testimoniali hanno Parte_3 confermato che tali attività furono svolte con immediatezza e conformità tecnica (v. dichiarazioni rese dai testi e ). Tes_1 Tes_2
La temporanea indisponibilità del trasformatore presso il magazzino aziendale (circostanza documentata) non è imputabile al distributore, che ha attivato immediatamente le procedure di approvvigionamento, ma è dipesa dalla successione di numerosi furti analoghi nelle settimane precedenti, dalla necessità di impiegare apparecchiature omologate, non reperibili sul mercato libero, dai tempi tecnici di produzione, collaudo e configurazione dei trasformatori MT/BT.
Per inciso, si osserva altresì che non è rinvenibile de iure condito a carico del distributore alcun obbligo di predisporre a favore di singoli utenti agricoli in casi di emergenza, a fronte di eventi naturali o criminali esterni o in caso di guasto, gruppi elettrogeni o impianti alternativi, trattandosi di prestazioni incompatibili con la struttura del servizio di distribuzione, non previste da normative tecniche, da accordi contrattuali specifici e/o direttive ARERA. In conclusione, non può affermarsi la responsabilità ex art. 2043 c.c. del distributore se non nelle ipotesi di violazione degli obblighi di diligenza tecnica e organizzativa. Il mero prolungarsi dell'interruzione di energia, infatti, non integra automaticamente un illecito del distributore, ove risulti che lo stesso abbia adottato le misure tecnicamente esigibili. (6)
Nello specifico, non risulta violato alcuno standard di continuità, né è documentata alcuna negligenza nella gestione dell'emergenza. Difetta dunque anche la prova della colpa del distributore.
Consegue che, la domanda del ricorrente non può essere accolta. La peculiarità della controversia, l'esistenza stessa di una polifonia interpretativa sulle questioni poste a fondamento della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda del ricorrente;
- spese compensate.
Così deciso in Taranto, il 21/11/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Foggia, Sent. n. 2783/2023; Tribunale di Bari n. 1049/2025; Tribunale Torre Annunziata n. 594/2025;) ha più volte ritenuto il distributore responsabile dei danni derivanti da interruzioni non giustificate, affermando che “il gestore della rete è tenuto ad adottare tutte le misure tecnicamente idonee a prevenire interruzioni evitabili”. 2 La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tali casi, il legittimato passivo della pretesa risarcitoria non può essere individuato nella società venditrice di energia, bensì nel soggetto che gestisce la rete di distribuzione, dotato di autonomia tecnica e organizzativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23/01/2018, n. 1581;). Le delibere ARERA, inoltre, qualificano il venditore come soggetto distinto dal distributore e privo di poteri di intervento tecnico sulla rete, con la conseguenza che la condotta materiale rilevante ai fini dell'evento dannoso è sempre e soltanto quella del distributore. Contraria Cass. Ord. del 14/3/2024, n. 6930 la quale ha affermato che, nell'ambito dei contratti di somministrazione di fornitura energetica, nell'ipotesi di interruzione del servizio, la società fornitrice è responsabile ex art. 1218 cc nel caso di violazione degli specifici obblighi di protezione discendenti dal contratto stesso. 3 Cfr. Corte di Appello di Catania Sent. n. 350/2007 4 Cfr. Corte di Appello di Catania Sent. n. 350/2007. 5 La giurisprudenza di merito, in casi analoghi, qualifica il furto di componenti essenziali della rete elettrica come evento estraneo, imprevedibile e inevitabile, idoneo a integrare il caso fortuito o la forza maggiore, con esclusione della responsabilità del distributore (cfr. Trib. Foggia, Sent. n. 2783/2023; Trib. Bari, Sent. n. 1049/2025; Trib. Milano Sent. n. 9084/2019; Tribunale di Marsala Sent. n. 378/15; Tribunale di Palermo Sent. n. 5169/13; Tribunale di Caltagirone Sent. n. 308/13). Anche il TIQE (Testo Integrato della Qualità del Servizio Elettrico) include il furto tra le cause esterne esimenti. 6 Cfr. Trib. Palermo Sent. n. 5164/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5385/2023 promossa da:
con l'Avv. Mario Fumarola (PEC: Parte_1 Email_1 contro
RICORRENTE
E-DISTRIBUZIONE in persona del suo procuratore e l.r.p.t., con l'Avv. Carmine Perrotta e l'avv. CP_1
AO ZA (PEC: Email_2 RESISTENTE
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza di trattazione scritta del 27/06/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ha convenuto in giudizio la per Parte_1 Controparte_2 ivi sentirla condannare al risarcimento in suo favore del danno patrimoniale, quantificato in €. 47.386,80 sulla base di perizia tecnica di parte, e non patrimoniale nella misura di €. 5.000,00, oltre accessori, con il favore delle spese anche per la fase stragiudiziale, previa declaratoria di responsabilità ex art. 1218 c.c. per il ritardo nel ripristino della fornitura di energia elettrica presso la propria azienda agricola, sita in Palagianello, c.da dal 10/4/2023 al 22/6/2023, interrotta a seguito del furto di cavi di rame e del trasformatore Parte_2 perpetrato da terzi ignoti.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha resistito, contestando ogni addebito ed instando Controparte_2 per il rigetto della domanda. Assume, in particolare, che, erano state adottate tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire il pronto ripristino della fornitura, interrotta da un evento imprevedibile e straordinario (furto perpetrato da terzi) e che, da parte sua, il ricorrente non aveva comunque fornito prova del danno lamentato, limitandosi a produrre perizia di parte non confermata da accertamenti oggettivi.
Il giudizio, istruito con prove documentali e testimoniali dedotte dalle parti, ivi comprese la relazione tecnica di parte prodotta dal ricorrente e le informative di servizio della società convenuta, veniva rimesso per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza di trattazione scritta del 27/06/2025, con i termini ex art. 189
c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In ordine agli assunti delle parti, si osserva quanto segue.
La valutazione della responsabilità del distributore di energia elettrica, nei casi di interruzioni determinate da furto di componenti essenziali della rete, richiede una ricostruzione del quadro regolatorio e del ruolo che l'ordinamento attribuisce al gestore della rete di distribuzione.
Ai sensi del D.Lgs. 79/1999, nonché delle successive delibere ARERA, l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica costituisce servizio di interesse economico generale reso in regime di concessione, con obbligo di terzietà rispetto alle attività di vendita (unbundling funzionale e societario).
Il distributore, infatti, non instaura alcun rapporto contrattuale con l'utente finale della fornitura di energia elettrica, intercorrente esclusivamente tra quest'ultimo e la società di vendita.
Ne discende, sul piano sistematico, che la responsabilità risarcitoria configurabile in capo al distributore verso l'utente finale può essere solo extracontrattuale, riconducibile, a seconda dei casi, allo schema dell'art. 2051
c.c. (custodia della rete) o a quello dell'art. 2043 c.c. (1), con onere dell'attore, in quest'ultimo caso, di dimostrare l'evento dannoso, la sussistenza di un comportamento colposo del distributore, l'effettivo nesso causale e l'entità del danno. (2)
Nelle ipotesi considerate, il distributore, non essendo parte del contratto di fornitura, risponde dunque verso l'utente finale esclusivamente in base ai particolari criteri di imputazione previsti rispettivamente dai citati artt. 2051 e 2043 c.c., pertanto qualsiasi richiamo all'art. 1218 c.c. (id est, responsabilità del debitore) non è predicabile, potendo essere utilizzato, al più, solo come principio generale per valutare la diligenza richiesta nella gestione di eventi straordinari. Più precisamente, la giurisprudenza ha chiarito che, in assenza di un rapporto negoziale, l'utente che subisca danni derivanti dall'interruzione del servizio può agire nei confronti del distributore solo ai sensi dell'art. 2043
c.c., mentre l'art. 2051 c.c. è applicabile solo qualora il danno sia direttamente riconducibile alla cosa in custodia e non ad un fatto esterno che ne interrompa la funzionalità. (3)
Nel caso in esame, l'evento dannoso lamentato dall'attore non discende da un vizio o da un'anomalia interna della rete elettrica, bensì da un evento criminoso esterno ovverosia il furto del trasformatore e dei cavi di rame, commesso da ignoti.
Il ricorrente ha fondato la propria pretesa sulla presunta violazione degli obblighi di protezione, - richiamando quanto affermato dalla Corte di legittimità con la citata sentenza n. 6930/2024, in tema di responsabilità ex art. 1218 c.c. del fornitore di energia elettrica, nel caso di violazione degli specifici obblighi di protezione discendenti dal contratto stesso - e sull'asserita colpa del distributore per il ritardo nella riattivazione della fornitura.
Tale impianto argomentativo, tuttavia, non può essere condiviso. L'attore, invero, attribuisce impropriamente la responsabilità (contrattuale) del debitore ex art. 1218 c.c. al distributore il quale – come detto - a differenza del venditore, non assume alcun obbligo contrattuale verso l'utente finale ma opera in regime di concessione con funzioni pubblicistiche. La figura giuridica e le responsabilità del venditore e del distributore di energia elettrica sono, dunque, distinte e non sovrapponibili.
La sentenza citata non è pertinente alla fattispecie in esame.
Le emergenze probatorie hanno confermato in modo univoco che l'interruzione dell'alimentazione elettrica ebbe origine dal furto del trasformatore MT/BT installato sulla cabina di distribuzione, mediante rimozione integrale del macchinario e tranciamento dei conduttori, con conseguente sversamento di olio minerale isolante. Risulta inoltre acquisito agli atti che, nei soli mesi antecedenti, si erano verificati 44 episodi analoghi nell'area di Palagianello e Castellaneta, circostanza che evidenzia un fenomeno criminoso diffuso, ma non prevedibile quanto al punto preciso dell'evento.
In tali condizioni, l'interruzione del servizio non è riconducibile ad alcuna condotta colposa o difetto di manutenzione imputabile al gestore della rete, ma – come detto - deriva dall'azione dolosa e repentina di terzi, dotata di autonomia causale. La giurisprudenza di legittimità è ferma nell'affermare che il distributore non risponde dei danni derivanti da “eventi esterni imprevedibili e non prevenibili con l'ordinaria diligenza”, quali atti vandalici o furti improvvisi di componenti della rete, ove dimostri – come nella specie – di essersi immediatamente attivato per il ripristino. È proprio tale prova – che grava sul debitore solo ove sussista un rapporto contrattuale, e che nella specie è stata fornita ultra petita oneris – a condurre all'esclusione dell'imputabilità del ritardo.
Il ricorrente assume che avrebbe dovuto impedire il furto mediante maggiori cautele. Controparte_2 L'assunto non è condivisibile.
La normativa tecnica (CEI, ARERA) e gli standard industriali non impongono al gestore alcun obbligo specifico agli esposti fini (vigilanza armata delle cabine;
recinzioni blindate nelle aree rurali;
controlli fisici continuativi su centinaia di chilometri di linee;
sistemi di videosorveglianza capillare, ecc.). L'attore non ha indicato quali misure ulteriori, concretamente esigibili e conformi agli standard regolatori, avrebbero potuto impedire il furto, di certo non prevenibile attraverso la “custodia”. (4) L'interruzione dell'energia elettrica in conseguenza del furto perpetrato da ignoti non è dunque imputabile al distributore. (5)
Esclusa l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. per il furto dei cavi di rame e del trasformatore, l'onere di dimostrare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del distributore per il ritardo nel ripristino della fornitura ricade pertanto sul ricorrente, il quale deve provare che la dedotta intempestività derivi da negligenza o omissione del gestore, e non semplicemente dall'evento esterno. Il distributore - come noto - è gravato da una diligenza professionale qualificata (art. 1176, co. 2, c.c.), specie in un settore a rischio elevato e con infrastrutture complesse.
Ai fini della compiuta ricostruzione del perimetro della responsabilità extracontrattuale del distributore di energia elettrica, occorre pertanto muovere dall'art. 2043 c.c., nonché dal D.lgs. n. 79/1999 e dal Testo
[.. Integrato della Qualità dei Servizi (TIQE) adottato da ARERA, oggi denominato TIQ (delib. 646/2015/R/eel
. CP_3 La disciplina regolatoria attribuisce al distributore precisi obblighi di continuità, tempestività degli interventi e ripristino in caso di interruzioni del servizio. La violazione di tali obblighi integra fonte di responsabilità tanto contrattuale verso il venditore quanto extracontrattuale verso l'utente finale.
L'ARERA ha da tempo precisato che il distributore è “gestore dell'infrastruttura” e risponde degli standard specifici e generali di qualità, inclusi i tempi massimi di ripristino per interruzioni prolungate;
i doveri di informazione;
l'adozione di idonee misure tecniche in funzione preventiva (delib. 646/2015/R/eel, All. A –
TIQE). Le delibere ARERA 200/1999, 4/2004, 333/2007 e 94/2015 ribadiscono che il distributore risponde delle interruzioni non dovute a forza maggiore, né a eventi imprevedibili o non evitabili con l'ordinaria diligenza tecnico professionale.
Nel caso in esame, la società convenuta ha documentato il tempestivo intervento di squadre tecniche, attivando procedure di emergenza secondo i manuali CEI e le direttive ARERA: CEI 0-16: standard per connessione e sicurezza della rete BT/MT; CEI 11-1: norme per esercizio, manutenzione e gestione guasti delle reti elettriche;
Delibera ARERA 646/2015/R/EEL: tempi di risposta massimi per ripristino in caso di eventi straordinari, che prevedono margini di tempo più ampi per eventi esterni o criminali.
I documenti aziendali dimostrano che le misure adottate rispettano pienamente tali standard, prevedendo interventi urgenti, approvvigionamento prioritario dei trasformatori e messa in sicurezza dei luoghi, senza alcuna omissione imputabile al distributore.
È documentalmente dimostrato che il giorno stesso del furto (12/4/2023) ha attivato la ditta Controparte_2 per la bonifica dell'area contaminata dalla fuoriuscita dal trasformatore dell'olio Controparte_4 minerale isolante;
ha eseguito gli adempimenti tecnici previsti dal D.lgs. 152/2006 e dalle norme CEI;
ha dato comunicazione alle autorità competenti;
ha provveduto alla richiesta di nuovo trasformatore mediante la piattaforma logistica nazionale;
Acquisita la disponibilità del trasformatore, ha prontamente affidato alla ditta i lavori di installazione, ultimati in data 30/6/2023. Le deposizioni testimoniali hanno Parte_3 confermato che tali attività furono svolte con immediatezza e conformità tecnica (v. dichiarazioni rese dai testi e ). Tes_1 Tes_2
La temporanea indisponibilità del trasformatore presso il magazzino aziendale (circostanza documentata) non è imputabile al distributore, che ha attivato immediatamente le procedure di approvvigionamento, ma è dipesa dalla successione di numerosi furti analoghi nelle settimane precedenti, dalla necessità di impiegare apparecchiature omologate, non reperibili sul mercato libero, dai tempi tecnici di produzione, collaudo e configurazione dei trasformatori MT/BT.
Per inciso, si osserva altresì che non è rinvenibile de iure condito a carico del distributore alcun obbligo di predisporre a favore di singoli utenti agricoli in casi di emergenza, a fronte di eventi naturali o criminali esterni o in caso di guasto, gruppi elettrogeni o impianti alternativi, trattandosi di prestazioni incompatibili con la struttura del servizio di distribuzione, non previste da normative tecniche, da accordi contrattuali specifici e/o direttive ARERA. In conclusione, non può affermarsi la responsabilità ex art. 2043 c.c. del distributore se non nelle ipotesi di violazione degli obblighi di diligenza tecnica e organizzativa. Il mero prolungarsi dell'interruzione di energia, infatti, non integra automaticamente un illecito del distributore, ove risulti che lo stesso abbia adottato le misure tecnicamente esigibili. (6)
Nello specifico, non risulta violato alcuno standard di continuità, né è documentata alcuna negligenza nella gestione dell'emergenza. Difetta dunque anche la prova della colpa del distributore.
Consegue che, la domanda del ricorrente non può essere accolta. La peculiarità della controversia, l'esistenza stessa di una polifonia interpretativa sulle questioni poste a fondamento della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda del ricorrente;
- spese compensate.
Così deciso in Taranto, il 21/11/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Foggia, Sent. n. 2783/2023; Tribunale di Bari n. 1049/2025; Tribunale Torre Annunziata n. 594/2025;) ha più volte ritenuto il distributore responsabile dei danni derivanti da interruzioni non giustificate, affermando che “il gestore della rete è tenuto ad adottare tutte le misure tecnicamente idonee a prevenire interruzioni evitabili”. 2 La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tali casi, il legittimato passivo della pretesa risarcitoria non può essere individuato nella società venditrice di energia, bensì nel soggetto che gestisce la rete di distribuzione, dotato di autonomia tecnica e organizzativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23/01/2018, n. 1581;). Le delibere ARERA, inoltre, qualificano il venditore come soggetto distinto dal distributore e privo di poteri di intervento tecnico sulla rete, con la conseguenza che la condotta materiale rilevante ai fini dell'evento dannoso è sempre e soltanto quella del distributore. Contraria Cass. Ord. del 14/3/2024, n. 6930 la quale ha affermato che, nell'ambito dei contratti di somministrazione di fornitura energetica, nell'ipotesi di interruzione del servizio, la società fornitrice è responsabile ex art. 1218 cc nel caso di violazione degli specifici obblighi di protezione discendenti dal contratto stesso. 3 Cfr. Corte di Appello di Catania Sent. n. 350/2007 4 Cfr. Corte di Appello di Catania Sent. n. 350/2007. 5 La giurisprudenza di merito, in casi analoghi, qualifica il furto di componenti essenziali della rete elettrica come evento estraneo, imprevedibile e inevitabile, idoneo a integrare il caso fortuito o la forza maggiore, con esclusione della responsabilità del distributore (cfr. Trib. Foggia, Sent. n. 2783/2023; Trib. Bari, Sent. n. 1049/2025; Trib. Milano Sent. n. 9084/2019; Tribunale di Marsala Sent. n. 378/15; Tribunale di Palermo Sent. n. 5169/13; Tribunale di Caltagirone Sent. n. 308/13). Anche il TIQE (Testo Integrato della Qualità del Servizio Elettrico) include il furto tra le cause esterne esimenti. 6 Cfr. Trib. Palermo Sent. n. 5164/2015