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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5683/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Seminara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 202500016270 IMU 2016
- SOLLECITO n. 202500016270 IMU 2017
- SOLLECITO n. 202500016270 IMU 2018
- SOLLECITO n. 202500016270 TASI 2016
- SOLLECITO n. 202500016270 TASI 2017
- SOLLECITO n. 202500016270 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7639/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso ipugnando il Sollecito Precoattivo di Pagamento n. 202500016270 emesso e notificato dal Comune di Seminara in data 24/06/2025 per la riscossione della complessiva somma di € 1.236,77.
L'Ente ha rilevato l'omesso pagamento TASI anno 2016, 2017, 2018 e IMU anno 2016, 2017, 2018 come da dettaglio che segue:
1. Ente 6071 A 1 COMUNE DI SEMINARA UFFICIO TRIBUTI, Numero 20250607100001848, Anno
2016, tasse e servizi indivisibili L. n. 147/2013, di €63,04, notificato il 24/03/2021;
2. Ente 6071 A 1 COMUNE DI SEMINARA UFFICIO TRIBUTI, Numero 20250607100001849, Anno
2017, tasse e servizi indivisibili L. n. 147/2013, di € 62,27, notificato il 22/03/2023;
3. Ente 6071 A 1 COMUNE DI SEMINARA UFFICIO TRIBUTI, Numero 20250607100001850, Anno
2018, tasse e servizi indivisibili L. n. 147/2013, di € 64,97, notificato il 11/03/2024;
4. Ente 6071 A 1 COMUNE DI SEMINARA UFFICIO TRIBUTI, Numero 20250607100002955, Anno
2017, Imposta Municipale Unica, di € 345,28, notificato il 21/03/2023;
5. Ente 6071 A 1 COMUNE DI SEMINARA UFFICIO TRIBUTI, Numero 20250607100002956, Anno
2016, Imposta Municipale Unica, di € 350,06, notificato il 24/03/2023;
6. Ente 6071 A 1 COMUNE DI SEMINARA UFFICIO TRIBUTI, Numero 20250607100002957, Anno
2018, Imposta Municipale Unica, di € 351,15, notificato il 08/03/2024.
Il Comune di Seminara non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per le ragioni che si espongono.
Il ricorrente ha dedotto, preliminarmente, la nullità della procedura esattiva per omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti nn. 20250607100001848, 20250607100001849, 20250607100001850,
20250607100002955, 20250607100002956, 20250607100002957.
Di conseguenza, secondo l'ordito difensivo del ricorrente, l'Ente è decaduto decadenza dal potere di riscossione.
Tala assunto difensivo non risulta contestato dal Comune di Seminara, rimasto assente nel giudizio.
Non essendo stati acquisiti in atti elementi idonei a contrastare l'assunto del ricorrente, il ricorso va accolto con conseguente condanna del Comune di Seminara al pagamento delle competenze e spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Seminara al pagamento delle competenze legali e spese di lite che liquida in euro 600,00 (seicento) complessive, oltre oneri accessori se dovuti, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5683/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Seminara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 202500016270 IMU 2016
- SOLLECITO n. 202500016270 IMU 2017
- SOLLECITO n. 202500016270 IMU 2018
- SOLLECITO n. 202500016270 TASI 2016
- SOLLECITO n. 202500016270 TASI 2017
- SOLLECITO n. 202500016270 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7639/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso ipugnando il Sollecito Precoattivo di Pagamento n. 202500016270 emesso e notificato dal Comune di Seminara in data 24/06/2025 per la riscossione della complessiva somma di € 1.236,77.
L'Ente ha rilevato l'omesso pagamento TASI anno 2016, 2017, 2018 e IMU anno 2016, 2017, 2018 come da dettaglio che segue:
1. Ente 6071 A 1 COMUNE DI SEMINARA UFFICIO TRIBUTI, Numero 20250607100001848, Anno
2016, tasse e servizi indivisibili L. n. 147/2013, di €63,04, notificato il 24/03/2021;
2. Ente 6071 A 1 COMUNE DI SEMINARA UFFICIO TRIBUTI, Numero 20250607100001849, Anno
2017, tasse e servizi indivisibili L. n. 147/2013, di € 62,27, notificato il 22/03/2023;
3. Ente 6071 A 1 COMUNE DI SEMINARA UFFICIO TRIBUTI, Numero 20250607100001850, Anno
2018, tasse e servizi indivisibili L. n. 147/2013, di € 64,97, notificato il 11/03/2024;
4. Ente 6071 A 1 COMUNE DI SEMINARA UFFICIO TRIBUTI, Numero 20250607100002955, Anno
2017, Imposta Municipale Unica, di € 345,28, notificato il 21/03/2023;
5. Ente 6071 A 1 COMUNE DI SEMINARA UFFICIO TRIBUTI, Numero 20250607100002956, Anno
2016, Imposta Municipale Unica, di € 350,06, notificato il 24/03/2023;
6. Ente 6071 A 1 COMUNE DI SEMINARA UFFICIO TRIBUTI, Numero 20250607100002957, Anno
2018, Imposta Municipale Unica, di € 351,15, notificato il 08/03/2024.
Il Comune di Seminara non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per le ragioni che si espongono.
Il ricorrente ha dedotto, preliminarmente, la nullità della procedura esattiva per omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti nn. 20250607100001848, 20250607100001849, 20250607100001850,
20250607100002955, 20250607100002956, 20250607100002957.
Di conseguenza, secondo l'ordito difensivo del ricorrente, l'Ente è decaduto decadenza dal potere di riscossione.
Tala assunto difensivo non risulta contestato dal Comune di Seminara, rimasto assente nel giudizio.
Non essendo stati acquisiti in atti elementi idonei a contrastare l'assunto del ricorrente, il ricorso va accolto con conseguente condanna del Comune di Seminara al pagamento delle competenze e spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Seminara al pagamento delle competenze legali e spese di lite che liquida in euro 600,00 (seicento) complessive, oltre oneri accessori se dovuti, da distrarsi a favore del difensore antistatario.