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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 20/06/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SENTENZA
nel procedimento civile r.g.n. 268/2021 promosso da
, p.i. , con sede Parte_1 P.IVA_1
in Belluno, Località Visomelle 53/A, rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Battista Simula, presso lo studio domiciliato
attrice
contro
1) C.F. , 08040 Baunei, Controparte_1 CodiceFiscale_1
via Salbene 10,
2) C.F. , 08040 Baunei, via CP_2 CodiceFiscale_2
Roma 119,
3) C.F. , 08040 Baunei, CP_3 CodiceFiscale_3
Località Osulai,
4) , C.F. , 08040 Baunei, Controparte_4 CodiceFiscale_4
Località Osulai,
5) , C.F. , 08040 Girasole, via Controparte_5 CodiceFiscale_5
Case Sparse,
6) , C.F. , 08040 Baunei, via Controparte_6 CodiceFiscale_6
Palermo 41, 7) , C.F. , 08040 Baunei, Località CP_7 CodiceFiscale_7
Osulai,
8) , C.F. , 10045 Piossasco (TO) CP_8 CodiceFiscale_8
via del Convento Vecchio 3,
9) , C.F. , 10045 Piossasco Controparte_9 CodiceFiscale_9
(TO), via Del Cam1petto 21,
10) , C.F. , 09010 Domus De CP_10 CodiceFiscale_10
Maria, via Fontana 5,
11) C.F. , 09010 Domus De CP_11 CodiceFiscale_11
Maria, via Fontana 7,
12) , C.F. , 08040 Baunei, via CP_12 CodiceFiscale_12
Quintino Sella 5,
13) C.F. , 08040 Baunei, CP_13 CodiceFiscale_13
frazione Santa Maria Na1varrese, via Giliè 2,
14) , C.F. , 08040 Baunei, via CP_14 CodiceFiscale_14
Quintino Sella 5,
15) Maria, C.F. , 08049 Villagrande CP_15 CodiceFiscale_15
Strisaili, via Sandro Pertini 9,
16) , C.F. , 16167 Genova, via Del CP_16 CodiceFiscale_16
Commercio 48/B,
17) C.F. , 08040 Baunei, via CP_17 CodiceFiscale_17
Nizza 2,
18) , C.F. , 08040 Baunei, via CP_18 CodiceFiscale_18
Supramonte snc,
19) C.F. , 08040 Controparte_19 CodiceFiscale_19
Baunei, via Orientale Sarda 41, 20) , C.F. , 08040 Baunei, frazione CP_20 CodiceFiscale_20
Santa Maria Navarrese, Viale Pedras 36,
21) , C.F. 08040 Baunei, Controparte_21 CodiceFiscale_21
frazione Santa Ma1ria Navarrese, via Planargia 1,
22) , C.F. , 08040 Baunei, Controparte_22 CodiceFiscale_22
frazione Santa Maria Navarrese, via Planargia 1,
23) , C.F. , 08040 Controparte_23 CodiceFiscale_23
Baunei, frazione Santa Maria Navarrese, via Surrele 12,
24) , C.F. , 09170 Oristano, via CP_24 CodiceFiscale_24
Tempio 96
Quinto Tegas, e CP_25 CP_26
convenuti contumaci
Avente ad oggetto: usucapione
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice adiva l'intestato
Tribunale, affinché disattesa ogni contraria istanza, volesse dichiararla proprietaria per intervenuta usucapione ultraventennale del fabbricato in Comune
di Baunei, sito alla via Quintino Sella civico 7, censito al NCT del nominato comune censuario al Foglio 61, Mappali 3417, 3418 e Mappale 1811nonchè del terreno in Comune di Baunei, sito alla via Quintino Sella snc, censito al NCT del nominato comune censuario al Foglio 61, Mappali 3420 e 3422.
La società attrice ha in particolare allegato di avere acuistato gli immobili in forza di contratto di compravendita del 19 ottobre 2020 per scrittura privata, registrato il 9.11.2020, da (fabbricato) e (terreni), Controparte_1 CP_2
che, a loro volta, ne avevano l'utilizzo, la disponibilità ed il possesso incontestato, pubblico e continuato rispettivamente dalla fine degli anni settanta (quanto al e dagli anni novanta (quanto alla , ossia Controparte_1 CP_2
da oltre venti anni
Gli immobili oggetto di causa sono catastalmente intestati ai convenuti, mentre dalle visure ipotecarie non emerge alcuna trascrizione.
L'attrice, pertanto, non potendo formalizzare un titolo d'acquisto suscettibile di trascrizione e opponibile ai terzi, ha interesse ad ottenere un titolo giudiziale di accertamento dell'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione del diritto di proprietà sul bene trascrivibile ad ogni effetto di legge e pertanto ha concluso chiedendo l'accertamento e la conseguente declaratoria della intervenuta usucapione ventennale del dedotto diritto di proprietà.
Il procedimento è stato istruito mediante esame testimoniale e produzioni documentali.
All'udienza del 4.2.2025 tenuta a trattazione scritta la causa è stata presa a decisione.
***
La domanda è fondata.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali
di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per
venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si
manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro
diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11
maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico,
pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus
rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il
possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia
posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II,
c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del
suo autore per goderne gli effetti”. Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena riportata, consente al possessore attuale
- nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c.,
comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene”
(ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto,
operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
Tanto premesso in diritto, si rileva che l'affermazione - resa da parte attrice - circa l'esercizio sull'immobile in questione di un possesso continuativo, ininterrotto,
pacifico e pubblico, debba essere ritenuta fondata e provata alla luce sia della documentazione prodotta che delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso della espletata istruttoria che hanno confermato pienamente il contenuto dei capitoli di prova dedotti dall'attore.
***
Quanto alla prova dell'esercizio del possesso esercitato i testi escussi, hanno confermato tutte le deduzioni attoree, riferendo con precisione l'esatta ubicazione e la consistenza dell'immobile oggetto del presente giudizio. In particolare, e testi Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
nati e residenti nel comune di Baunei nei pressi degli immobili in oggetto, hanno dichiarato che, prima i danti causa e fino ad oggi, l'attrice hanno utilizzato in via esclusiva gli immobili in oggetto.
Per quanto concerne il fabbricato, ha ricordato che Testimone_3
“quando passavo da bambino vedevo il signor nell'immobile, CP_1
crescendo sono diventato anche suo amico, è capitato di averlo visto mentre
realizzava il vino, mi aveva anche qualche bicchiere, una volta, in particolare,
ricordo che, dopo il 1991, ero già sposato, mi aveva prestato la macchina per
macinare l'uva che avevo prelevato dal suo fabbricato. Confermo che l'immobile
era sempre chiuso da una porta dotata di serratura. Ho visto personalmente che
ha effettuato sull'immobile dei lavori di manutenzione alla porta, ha CP_1
aggiustato qualche finestra, sentivo che lavorava anche dentro l'immobile,
sentivo i rumori provenire dall'ingresso. Una volta ho visto che Tes_1
effettuava dei piccoli interventi di manutenzione”.
Dichiarazioni analoghe sono state rese da (“ andava in Tes_1 CP_1
detto fabbricato per controllarlo, ci andavamo anche insieme, sempre nel periodo
che va dal 1990 al 2020 mi chiamava per realizzare dei piccoli CP_1
interventi da effettuare nell'immobile: sistemazione di qualche tegola, ripristino
dell'intonaco, ricordo la sistemazione di un infisso che il vento aveva
danneggiato. Ricordo che il fabbricato era sempre chiuso con una porta dotata di
serratura) e da (“Ricordo la presenza periodica di Testimone_2 CP_1
in detto fabbricato, lo ho visto qualche volta raccogliere dei calcinacci e
[...]
sistemare forse qualche finestra, lo vedevo entrare e uscire dal fabbricato, c'era
una porta dotata di serratura quando è capitato di averlo visto ho notato che il
aveva le chiavi per entrare”). CP_1 Anche per quanto concerne i terreni, costituenti una corte, i testi hanno confermato che tra gli anni novante ed il 2020 essi fossero in uso Ad CP_2
che adeporava la corte per ricovero della legna da ardere e per coltivare
[...]
un piccolo orto. ha ricordato che “il terreno era recintato con Testimone_2
rete metallica e pali in ferro e cemento, ancora oggi è recintato, dalla parte
confinante con la proprietà e il confine è rappresentato dal muro CP_14 CP_1
delle rispettive abitazioni, all'ingresso del fondo vi è un piccolo cancello in ferro
chiuso con un passante, negli anni sono intervenuto più volte a sistemare la
recinzione, aiutavo mio suocero, insieme nel periodo dal 1994 al 2020
provvedevamo anche a sistemare la legna e a pulire periodicamente il fondo dalle
erbacce”.
Dichiarazioni analoghe sono state rese dal figlio della e da Tes_3 CP_2
Tes_1
Tutti i tesi hanno poi dichiarato che dal 2020, il possesso degli immobili è passato in capo alla società attrice, la quale, tramite i suoi soci, ha commissionato i lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza e pulizia degli immobili. Tes_1
imprenditore edile, ha dichiarato: “ho demolito 3 solai in quanto fatiscenti e ne ho
rifatto per adesso due, ho rifatto la cabina scale e la stuccatura in pietra delle
due pareti esterne, ho montato le soglie su quasi tutti i davanzali e fatto anche
una parte dell'intonaco interno”, lavori che il teste ha affermato che sono stati interrotti su indicazione della socia Tali circostanze sono state Per_1
confermate anche dagli altri due testi.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione,
nonché la conoscenza specifica dei luoghi in causa. Tali dichiarazioni trovano peraltro conferma nella documentazione acquisita.
Infatti, l'attrice risulta avere presentato il progetto per la ristrutturazione del fabbricato, autorizzato dal Suap in data 19.12.2022, affidato all'ing. che Per_2
ha redatto il progetto depositato in atti.
Inoltre, dalle ispezioni ipotecarie non risulta alcuna vicenda trascritta che possa riportare a conclusioni diverse da quelle assunte.
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta, è stata fornita la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi – desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi – della signoria di fatto esercitata uti dominus in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, dai danti causa e dalla società attrice per oltre vent'anni, sugli immobili oggetto del presente giudizio,
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta,
deve di conseguenza ritenersi perfezionata la fattispecie acquisitiva a titolo originario dell'immobile per cui è causa, in virtù del possesso continuato per vent'anni anche per effetto dell'avvenuta accessione, ai sensi degli artt. 1158,
1146, II comma, e 1140 c.c.
Le spese del presente giudizio, stante la mancata contestazione della domanda da parte dei predetti convenuti, possono essere fra le parti odierne interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
, con sede in Belluno, Località Visomelle 53/A proprietaria
[...]
esclusiva delle unità immobiliari così descritte: fabbricato in Comune di Baunei, sito alla via Quintino Sella civico 7, censito al
NCT al Foglio 61, Mappali 3417, 3418 e Mappale 1811;
terreno in Comune di Baunei, sito alla via Quintino Sella snc, censito al NCT al
Foglio 61, Mappali 3420 e 3422;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Lanusei, 20.6.2025
Il giudice
Nicola Caschili