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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 23/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesca Marchese Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 708/2024 promossa da c.f. , con il patrocinio delle avv. Ilaria Claudia Zecchini Parte_1 C.F._1
e Domitilla Rossi, con elezione di domicilio in Biella, via Nazario Sauro 2,
parte attrice
nei confronti di
, c.f. con il patrocinio degli avv. Eden Veronese e Controparte_1 C.F._2
Francesca Giordano, con domicilio in Biella, via Bengasi 6,
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 19 maggio 2025 per i seguenti
MOTIVI
FATTO
contraevano matrimonio civile in Cavaglià il 22 giugno Parte_1 Controparte_1
2019, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
Cavaglià, anno 2019, parte I, numero 5.
Dall'unione nasceva, a Ponderano il 17 settembre 2018, la figlia . Persona_1 con ricorso depositato il 04/07/2024 chiedeva dichiararsi la separazione dal Parte_1 coniuge, formulando inoltre domande di addebito della separazione al marito, di affido c.d. super esclusivo della figlia alla madre, con collocamento della stessa presso la madre, con fissazione di un contributo al mantenimento a carico del padre e con assegnazione alla madre della casa coniugale. A sostegno delle proprie richieste riferiva che a causa di difficoltà economiche e lavorative CP_1
aveva avuto una grave ricaduta nella tossicodipendenza e nell'alcol dipendenza e non
[...] risultava più in grado di comportarsi in modo adeguato nei confronti della moglie e della figlia.
Formulava analoghe richieste anche ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. All'udienza cautelare del 23 luglio 2024 le parti raggiungevano il seguente accordo parziale e provvisorio: “Assegnazione della casa di famiglia alla madre, con consenso del padre sin da ora alla consegna delle chiavi, che in effetti consegna dinanzi al giudice, e consenso al cambio del nottolino da parte della madre;
il padre si impegna a versare € 500,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% spese straordinarie come da protocollo. Le parti concordano che il padre possa ritirare i propri effetti personali entro dieci giorni, senza la presenza dei legali, previo accordo in ordine alla data. Le parti sono d'accordo a far vedere il padre e la figlia una sera a settimana dalle 18.30 alle 21, cena compresa, oltre a 4/5 ore o al sabato o alla domenica, previo accordo con la madre, alla presenza di persona di fiducia della mamma, di cui si reperirà il consenso,
o, in difetto, al fine di garantire il diritto alla frequentazione tra padre e figlia, della madre. Le parti si impegnano, come già accade, a far proseguire le videochiamate”.
con memoria depositata il 20/09/2024 si associava alla domanda di Controparte_1 separazione dal coniuge, chiedendo tuttavia che la minore fosse affidata a entrambi i genitori, che fosse regolamentato il diritto di visita padre – figlia e che il contributo paterno al mantenimento della minore fosse parametrato agli effettivi redditi paterni.
All'udienza del 22 ottobre 2024 le parti non si conciliavano e la giudice assumeva i seguenti provvedimenti: “autorizza [...] i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
dispone che la pubblicazione di foto e video della minore sui social media e sui siti internet possa avvenire solo col consenso di entrambi i genitori;
dispone che, salvo consenso di entrambi i genitori, foto e video della minore eventualmente già pubblicati vengano rimossi”; disponeva inoltre alcune integrazioni documentali e si riservava all'esito delle stesse per l'adozione di ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. Con ordinanza del 19 novembre 2024 la giudice assumeva i seguenti provvedimenti: “conferma i provvedimenti temporanei e/o urgenti assunti all'udienza del 22 ottobre 2024 ed esorta le parti ad adempiervi;
dispone che la minore sia collocata presso la madre e assegna la casa familiare a quest'ultima; dispone – allo stato – che il padre continui a frequentare la figlia due volte alla settimana, indicativamente il mercoledì dalle 18.30 alle 21.00 e il sabato o la domenica per circa cinque ore, in presenza di persona di fiducia della madre o della madre stessa;
dà altresì atto dell'impegno assunto dalle parti di favorire videochiamate fra il padre e la minore;
dispone – allo stato – che il padre contribuisca al mantenimento della figlia con un assegno mensile rivalutabile di
€ 450,00, oltre che con il pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Biella, da intendersi qui interamente richiamato;
assegno unico come per legge;”; disponeva inoltre alcune integrazioni documentali, ammetteva la prova testimoniale e disponeva una consulenza tecnica – nominando quale proprio consulente il dott. . Persona_2
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 19 maggio 2025 le parti formulavano le proprie conclusioni. La madre chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale, che la minore fosse a lei affidata in modo esclusivo e che il padre contribuisse al suo mantenimento come da ordinanza del 19 novembre 2024, assegno unico come per legge;
aderiva nel resto alle conclusioni del consulente tecnico. Il padre chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale, che la minore fosse affidata a entrambi i genitori e che il contributo paterno al suo mantenimento ordinario fosse ridotto a € 200,00 mensili rivalutabili annualmente, assegno unico al 50%; aderiva nel resto alle conclusioni del consulente tecnico.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti vivono separate da più di un anno e concordano nell'affermare che la prosecuzione della convivenza risulterebbe intollerabile per sé e pregiudizievole per la figlia
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la separazione giudiziale. La domanda di Per_1 addebito della separazione, formulata dalla moglie in sede di ricorso e non riproposta in sede di conclusioni, deve invece intendersi rinunciata.
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., e in particolare dell'art. 337 quater c.c., il Tribunale osserva che all'esito della consulenza tecnica la madre è risultata essere una figura pienamente adeguata a esercitare la propria funzione genitoriale e non ostacolante nei confronti dell'altro genitore;
il padre
è risultato sinceramente affezionato e interessato alla minore, ma ha mostrato alcune fragilità: nel corso degli anni ha spesso evitato di assumere decisioni concernenti la minore, delegando tale compito alla madre;
inoltre, egli risulta ancora parzialmente dipendente da stupefacenti e da alcol
(cfr. anche testimonianza del medico curante dott. ) e potrebbe risultare Testimone_1 temporaneamente indisponibile a occuparsi della minore. Alla luce di tali circostanze, il Tribunale ritiene che l'affido esclusivo di alla madre risulti essere la soluzione più tutelante per la Per_1 minore. Rammenta in ogni caso che le decisioni concernenti la straordinaria amministrazione continueranno a essere assunte di comune accordo fra i genitori.
Per quanto riguarda le condizioni di collocamento della minore, di visita con il genitore non collocatario e gli altri interventi a sostegno del nucleo familiare, il Tribunale osserva che la proposta del consulente tecnico ha trovato la piena adesione delle parti. Detta proposta può senz'altro essere recepita nel presente provvedimento, in quanto risulta rispettosa del principio di bigenitorialità e tutelante per la minore. L'intervento dei Servizi Sociali e della NPI nei termini indicati dal consulente risulta opportuno, attese le difficoltà dei genitori e il malessere manifestato dalla minore a causa della conflittualità familiare. Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare dovrà restare assegnata alla madre in quanto genitore collocatario della minore.
Per quanto poi riguarda le condizioni di mantenimento della minore, il Tribunale osserva che la madre guadagna circa € 1.000,00 mensili netti, vive in una casa di proprietà e versa una rata del mutuo di circa € 250,00 mensili;
da novembre 2024 e per motivi indipendenti dal suo volere (cfr. testimonianza della datrice di lavoro sig. ) il padre guadagna circa € 700,00 mensili netti, vive presso Tes_2 la casa dei genitori e non sostiene costi locatizi;
infine, il padre frequenta la minore due volte alla settimana, senza pernottamento. Alla luce delle predette circostanze, il Tribunale ritiene di rideterminare il contributo paterno al mantenimento ordinario della minore in € 250,00 mensili rivalutabili, con decorrenza dalla data del presente provvedimento.
Stante l'accordo delle parti, le spese straordinarie saranno ripartite fra i genitori nella misura della metà, come da Protocollo del Tribunale. In assenza di accordo delle parti, l'assegno unico sarà attribuito come per legge in caso di affido esclusivo della minore a un solo genitore.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., attesa la soccombenza del padre sull'affidamento, la soccombenza prevalente della madre sul mantenimento e la convergenza delle parti sul collocamento e su ogni ulteriore aspetto, il Tribunale ritiene che sussistano fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite e la ripartizione delle spese di consulenza fra le parti (liquidate separatamente) nella misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 708/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Cavaglià il 22 giugno 2019, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cavaglià, anno 2019, parte
I, numero 5.
2) Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre;
Persona_1
3) Dispone che la minore resti collocata presso la madre;
4) Assegna la casa familiare alla madre;
5) Dispone che – salvo diverso accordo delle parti – la minore possa frequentare il padre due volte alla settimana, senza pernottamento, e sentirlo telefonicamente ogni giorno;
6) Dispone che il nucleo familiare sia preso in carico dai Servizi Sociali, i quali monitoreranno il benessere della minore e attiveranno ogni più opportuno intervento a sua tutela;
7) Dispone che la minore sia presa in carico dal servizio di NPI, il quale attiverà fin d'ora un percorso di sostegno psicologico a sua tutela;
8) Invita il padre a completare il proprio percorso presso il SerD;
9) Invita i genitori a frequentare percorsi di sostegno psicologico e di supporto alla genitorialità;
10) Dispone che le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Biella siano ripartite fra i genitori nella misura della metà;
11) Dispone che l'assegno unico sia attribuito come per legge;
12) Compensa le spese di lite;
13) Pone le spese di consulenza a carico di ciascuna parte nella misura della metà;
14) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cavaglià, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 21/05/2025
la giudice rel. la Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Francesca Marchese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesca Marchese Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 708/2024 promossa da c.f. , con il patrocinio delle avv. Ilaria Claudia Zecchini Parte_1 C.F._1
e Domitilla Rossi, con elezione di domicilio in Biella, via Nazario Sauro 2,
parte attrice
nei confronti di
, c.f. con il patrocinio degli avv. Eden Veronese e Controparte_1 C.F._2
Francesca Giordano, con domicilio in Biella, via Bengasi 6,
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 19 maggio 2025 per i seguenti
MOTIVI
FATTO
contraevano matrimonio civile in Cavaglià il 22 giugno Parte_1 Controparte_1
2019, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
Cavaglià, anno 2019, parte I, numero 5.
Dall'unione nasceva, a Ponderano il 17 settembre 2018, la figlia . Persona_1 con ricorso depositato il 04/07/2024 chiedeva dichiararsi la separazione dal Parte_1 coniuge, formulando inoltre domande di addebito della separazione al marito, di affido c.d. super esclusivo della figlia alla madre, con collocamento della stessa presso la madre, con fissazione di un contributo al mantenimento a carico del padre e con assegnazione alla madre della casa coniugale. A sostegno delle proprie richieste riferiva che a causa di difficoltà economiche e lavorative CP_1
aveva avuto una grave ricaduta nella tossicodipendenza e nell'alcol dipendenza e non
[...] risultava più in grado di comportarsi in modo adeguato nei confronti della moglie e della figlia.
Formulava analoghe richieste anche ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. All'udienza cautelare del 23 luglio 2024 le parti raggiungevano il seguente accordo parziale e provvisorio: “Assegnazione della casa di famiglia alla madre, con consenso del padre sin da ora alla consegna delle chiavi, che in effetti consegna dinanzi al giudice, e consenso al cambio del nottolino da parte della madre;
il padre si impegna a versare € 500,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% spese straordinarie come da protocollo. Le parti concordano che il padre possa ritirare i propri effetti personali entro dieci giorni, senza la presenza dei legali, previo accordo in ordine alla data. Le parti sono d'accordo a far vedere il padre e la figlia una sera a settimana dalle 18.30 alle 21, cena compresa, oltre a 4/5 ore o al sabato o alla domenica, previo accordo con la madre, alla presenza di persona di fiducia della mamma, di cui si reperirà il consenso,
o, in difetto, al fine di garantire il diritto alla frequentazione tra padre e figlia, della madre. Le parti si impegnano, come già accade, a far proseguire le videochiamate”.
con memoria depositata il 20/09/2024 si associava alla domanda di Controparte_1 separazione dal coniuge, chiedendo tuttavia che la minore fosse affidata a entrambi i genitori, che fosse regolamentato il diritto di visita padre – figlia e che il contributo paterno al mantenimento della minore fosse parametrato agli effettivi redditi paterni.
All'udienza del 22 ottobre 2024 le parti non si conciliavano e la giudice assumeva i seguenti provvedimenti: “autorizza [...] i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
dispone che la pubblicazione di foto e video della minore sui social media e sui siti internet possa avvenire solo col consenso di entrambi i genitori;
dispone che, salvo consenso di entrambi i genitori, foto e video della minore eventualmente già pubblicati vengano rimossi”; disponeva inoltre alcune integrazioni documentali e si riservava all'esito delle stesse per l'adozione di ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. Con ordinanza del 19 novembre 2024 la giudice assumeva i seguenti provvedimenti: “conferma i provvedimenti temporanei e/o urgenti assunti all'udienza del 22 ottobre 2024 ed esorta le parti ad adempiervi;
dispone che la minore sia collocata presso la madre e assegna la casa familiare a quest'ultima; dispone – allo stato – che il padre continui a frequentare la figlia due volte alla settimana, indicativamente il mercoledì dalle 18.30 alle 21.00 e il sabato o la domenica per circa cinque ore, in presenza di persona di fiducia della madre o della madre stessa;
dà altresì atto dell'impegno assunto dalle parti di favorire videochiamate fra il padre e la minore;
dispone – allo stato – che il padre contribuisca al mantenimento della figlia con un assegno mensile rivalutabile di
€ 450,00, oltre che con il pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Biella, da intendersi qui interamente richiamato;
assegno unico come per legge;”; disponeva inoltre alcune integrazioni documentali, ammetteva la prova testimoniale e disponeva una consulenza tecnica – nominando quale proprio consulente il dott. . Persona_2
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 19 maggio 2025 le parti formulavano le proprie conclusioni. La madre chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale, che la minore fosse a lei affidata in modo esclusivo e che il padre contribuisse al suo mantenimento come da ordinanza del 19 novembre 2024, assegno unico come per legge;
aderiva nel resto alle conclusioni del consulente tecnico. Il padre chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale, che la minore fosse affidata a entrambi i genitori e che il contributo paterno al suo mantenimento ordinario fosse ridotto a € 200,00 mensili rivalutabili annualmente, assegno unico al 50%; aderiva nel resto alle conclusioni del consulente tecnico.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti vivono separate da più di un anno e concordano nell'affermare che la prosecuzione della convivenza risulterebbe intollerabile per sé e pregiudizievole per la figlia
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la separazione giudiziale. La domanda di Per_1 addebito della separazione, formulata dalla moglie in sede di ricorso e non riproposta in sede di conclusioni, deve invece intendersi rinunciata.
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., e in particolare dell'art. 337 quater c.c., il Tribunale osserva che all'esito della consulenza tecnica la madre è risultata essere una figura pienamente adeguata a esercitare la propria funzione genitoriale e non ostacolante nei confronti dell'altro genitore;
il padre
è risultato sinceramente affezionato e interessato alla minore, ma ha mostrato alcune fragilità: nel corso degli anni ha spesso evitato di assumere decisioni concernenti la minore, delegando tale compito alla madre;
inoltre, egli risulta ancora parzialmente dipendente da stupefacenti e da alcol
(cfr. anche testimonianza del medico curante dott. ) e potrebbe risultare Testimone_1 temporaneamente indisponibile a occuparsi della minore. Alla luce di tali circostanze, il Tribunale ritiene che l'affido esclusivo di alla madre risulti essere la soluzione più tutelante per la Per_1 minore. Rammenta in ogni caso che le decisioni concernenti la straordinaria amministrazione continueranno a essere assunte di comune accordo fra i genitori.
Per quanto riguarda le condizioni di collocamento della minore, di visita con il genitore non collocatario e gli altri interventi a sostegno del nucleo familiare, il Tribunale osserva che la proposta del consulente tecnico ha trovato la piena adesione delle parti. Detta proposta può senz'altro essere recepita nel presente provvedimento, in quanto risulta rispettosa del principio di bigenitorialità e tutelante per la minore. L'intervento dei Servizi Sociali e della NPI nei termini indicati dal consulente risulta opportuno, attese le difficoltà dei genitori e il malessere manifestato dalla minore a causa della conflittualità familiare. Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare dovrà restare assegnata alla madre in quanto genitore collocatario della minore.
Per quanto poi riguarda le condizioni di mantenimento della minore, il Tribunale osserva che la madre guadagna circa € 1.000,00 mensili netti, vive in una casa di proprietà e versa una rata del mutuo di circa € 250,00 mensili;
da novembre 2024 e per motivi indipendenti dal suo volere (cfr. testimonianza della datrice di lavoro sig. ) il padre guadagna circa € 700,00 mensili netti, vive presso Tes_2 la casa dei genitori e non sostiene costi locatizi;
infine, il padre frequenta la minore due volte alla settimana, senza pernottamento. Alla luce delle predette circostanze, il Tribunale ritiene di rideterminare il contributo paterno al mantenimento ordinario della minore in € 250,00 mensili rivalutabili, con decorrenza dalla data del presente provvedimento.
Stante l'accordo delle parti, le spese straordinarie saranno ripartite fra i genitori nella misura della metà, come da Protocollo del Tribunale. In assenza di accordo delle parti, l'assegno unico sarà attribuito come per legge in caso di affido esclusivo della minore a un solo genitore.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., attesa la soccombenza del padre sull'affidamento, la soccombenza prevalente della madre sul mantenimento e la convergenza delle parti sul collocamento e su ogni ulteriore aspetto, il Tribunale ritiene che sussistano fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite e la ripartizione delle spese di consulenza fra le parti (liquidate separatamente) nella misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 708/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Cavaglià il 22 giugno 2019, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cavaglià, anno 2019, parte
I, numero 5.
2) Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre;
Persona_1
3) Dispone che la minore resti collocata presso la madre;
4) Assegna la casa familiare alla madre;
5) Dispone che – salvo diverso accordo delle parti – la minore possa frequentare il padre due volte alla settimana, senza pernottamento, e sentirlo telefonicamente ogni giorno;
6) Dispone che il nucleo familiare sia preso in carico dai Servizi Sociali, i quali monitoreranno il benessere della minore e attiveranno ogni più opportuno intervento a sua tutela;
7) Dispone che la minore sia presa in carico dal servizio di NPI, il quale attiverà fin d'ora un percorso di sostegno psicologico a sua tutela;
8) Invita il padre a completare il proprio percorso presso il SerD;
9) Invita i genitori a frequentare percorsi di sostegno psicologico e di supporto alla genitorialità;
10) Dispone che le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Biella siano ripartite fra i genitori nella misura della metà;
11) Dispone che l'assegno unico sia attribuito come per legge;
12) Compensa le spese di lite;
13) Pone le spese di consulenza a carico di ciascuna parte nella misura della metà;
14) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cavaglià, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 21/05/2025
la giudice rel. la Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Francesca Marchese