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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2024, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. v.g. 11720/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11720/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Tinti Carolina Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Perlasca Cristiano Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) Affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1
madre, con facoltà del padre di tenere la figlia con sé con le seguenti modalità:
Frequentazione settimanale così suddivisa:
a) nel corso della settimana in cui segue il fine settimana di competenza paterna il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.30 ed il sabato successivo dalle 13.00 fino alla sera della domenica alle ore 20.30;
b) nel corso della settimana in cui non segue il fine settimana di competenza paterna, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 20.30.
La minore trascorrerà con il padre (a prescindere dalla coincidenza o meno con altra regolamentazione del medesimo giorno) anche il giorno della festa del papà e del compleanno del sig. (e Parte_1
pagina 1 di 5 analogamente avverrà per la festa della mamma e il compleanno della signora in cui starà, CP_1
appunto, con questa);
Durante le vacanze pasquali la figlia starà col padre tre giorni consecutivi e i genitori avranno cura di alternare annualmente i seguenti periodi:
a) dalle ore 09.30 del venerdì santo sino alle ore 21.00 del giorno di Pasqua;
b) dalle ore 21.00 del giorno di Pasqua sino alle 21.00 del successivo martedì;
Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi alternando annualmente i seguenti periodi:
a) dalle ore 09.30 del 23 dicembre alle ore 21.00 del 30 dicembre;
b) dalle ore 21.00 del 30 dicembre sino alle 21.00 del 6 gennaio.
I genitori avranno altresì cura di alternare i periodi anzidetti in maniera tale che se la minore trascorrerà la Pasqua con il padre debba trascorrere con la madre il giorno di Natale in modo che le principali festività siano equamente trascorse con entrambi i genitori. Analogamente dovrà avvenire per le altre festività dell'anno (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festività del patrono) e per i compleanni della piccola, giorni che trascorrerà con i genitori sempre secondo il principio dell'alternanza, salvo diversi accordi e salvo che il giorno non cada all'interno di un più ampio periodo che renda difficoltoso il rispetto del calendario;
Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia due settimane (anche non consecutive) in periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
Le parti convengono che qualora uno dei genitori per motivi di lavoro, salute, villeggiatura e/o altro, si dovesse temporaneamente allontanare per più di un giorno consecutivo dalla propria abitazione, la figlia starà con e presso l'altro genitore per l'intero periodo in questione.
2) I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse inerenti l'istruzione, l'educazione, la religione e la salute e separatamente le decisioni relative all'ordinaria amministrazione degli stessi.
3) La sig.ra è impiegata con contratto part time a tempo indeterminato presso Baratti di eredi CP_1
- Via Padova n. 07 – 25125 Brescia e percepisce uno stipendio mensile di € 1.600,00# circa. Parte_2
4) Il sig. è commerciante titolare di una tabaccheria con un reddito mensile di € 1.800,00# circa. Pt_1
5) La casa di proprietà esclusiva del signor ove attualmente la coppia vive con la figlia, verrà Pt_1
restituita nella piena disponibilità del signor mentre gli arredi e i corredi di proprietà della Sig.ra Pt_1
verranno prelevati dalla stessa nel momento del suo trasferimento. CP_1
pagina 2 di 5 6) La sig.ra si trasferirà con la figlia presso l'immobile di cui essa è cointestataria sito in CP_1
Travagliato via S. Maria dei Campi dove gli odierni ricorrenti hanno convissuto prima di trasferirsi a
Trenzano.
7) Il signor al fine di definire qualsiasi pendenza economico-patrimoniale, si impegna a Parte_1 procurare la proprietà alla Sig.ra dell'abitazione posta in Castrezzato cosi descritta: Controparte_1
via Finiletto Piano 1 sez.Urb. NCT Foglio 2 Particella 694 sub.3 con pertinenza in Via Finiletto piano S1 sez.Urb. NCT Foglio 2 Particella 694 sub.11, attualmente di proprietà della Sig.ra Parte_3
nata a [...] il [...] C.F.: , madre del sig.
[...] CodiceFiscale_3 Pt_1
che per l'effetto rilascia, unitamente al marito sig. nato a [...] il
[...] Persona_2
30.08.1954 C.F. , dichiarazione di conferma della disponibilità alla cessione. Le C.F._4
spese notarili per il passaggio di proprietà sono a totale carico della sig.ra Le parti si danno atto CP_1
reciprocamente che tale accordo non implica una donazione della madre di a Parte_1 [...]
bensì l'adempimento da parte della madre di un debito dell'unico figlio, da concludere con la CP_1
sottoscrizione ed il consenso anche del padre del sig. . (doc. 4 e 5) Parte_1
8) L'immobile di cui al precedente punto 7) al momento è locato con contratto sottoscritto in data
30.09.2021 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Chiari (BS) in data 04.10.2021 al n. 004340-serie 3T cod. identificativo (doc. 6). Pertanto, all'atto del trasferimento dell'immobile CodiceFiscale_5 alla sig.ra quest'ultima provvederà altresì, a propria cura e spese, ad effettuare le dovute CP_1 comunicazioni anche all'Agenzia delle Entrate per il subentro a suo nome quale locatore, dando prova al sig. dell'avvenuto adempimento di tale formalità; Pt_1
9) La Sig.ra trasferirà la residenza e comunque lascerà l'attuale abitazione entro 30 giorni dal CP_1 perfezionamento dell'atto notarile di cessione dell'immobile predetto, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla definizione del presente procedimento.
10) Sino al rilascio effettivo dell'immobile dove la coppia oggi vive, tutte le spese delle utenze e il mantenimento ordinario e straordinario della figlia, verranno sostenute daisig.ri e nella Pt_1 CP_1
misura del 50% ciascuno.
11) Dal momento in cui la sig.ra trasferirà la residenza a Travagliato unitamente alla figlia, il CP_1
sig. provvederà al mantenimento ordinario indiretto della figlia corrispondendo mensilmente Parte_1
alla madre, sig.ra la somma mensile di totali € 600,00# mediante bonifico bancario Controparte_1 da effettuarsi entro il giorno 10 d'ogni mese, oltre rivalutazione Istat annuale.
pagina 3 di 5 12) I genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia come regolamentate dal Protocollo 14/07/16 adottato dal Tribunale di Brescia qui da intendersi ritrascritto in ogni sua parte;
13) A far data dal passaggio di proprietà dell'immobile di Castrezzato di cui al precedente punto 7), e fino a quando la signora percepirà il canone di locazione del predetto immobile, il sig. non CP_1 Pt_1
corrisponderà alcunchè alla sig.ra a titolo dispese straordinarie per la minore in quanto le somme CP_1
dalla sig.ra percepite a titolo di locazione verranno utilizzate per far fronte a tali esborsi. CP_1
14) Tuttavia i mesi che per qualsiasi motivo le spese straordinarie eccedessero la somma di € 700,00#, la quota eccedente detto importo verrà corrisposta al 50% dal sig. Allo stesso modo qualora la Pt_1
Sig.ra vendesse l'immobile o decidesse di non locarlo più a terzi, risorgerà l'obbligo del Sig. CP_1
di corrispondere la metà delle spese straordinarie per la minore. Pt_1
15) L'assegno unico, ricorrendone i presupposti, sarà percepito dalla signora ed il Sig. si CP_1 Pt_1 impegna a sottoscrivere la documentazione che dovesse rendersi all'uopo necessaria.
16) Il conto corrente cointestato aperto presso BTL filiale di Trenzano col quale venivano pagate le utenze dell'abitazione verrà chiuso ed eventuali somme ivi presenti rimarranno nella disponibilità del sig. Pt_1
17) I signori e rinunciano sin d'ora all'udienza di comparizione”. Parte_1 Controparte_1
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 25.06.2024, e , premesso Parte_1 Controparte_1
di essere genitori di nata il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti Persona_3
personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio.
All'udienza del 26.11.2024 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della figlia minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà altresì atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
pagina 4 di 5
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 26/11/2024
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11720/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Tinti Carolina Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Perlasca Cristiano Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) Affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1
madre, con facoltà del padre di tenere la figlia con sé con le seguenti modalità:
Frequentazione settimanale così suddivisa:
a) nel corso della settimana in cui segue il fine settimana di competenza paterna il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.30 ed il sabato successivo dalle 13.00 fino alla sera della domenica alle ore 20.30;
b) nel corso della settimana in cui non segue il fine settimana di competenza paterna, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 20.30.
La minore trascorrerà con il padre (a prescindere dalla coincidenza o meno con altra regolamentazione del medesimo giorno) anche il giorno della festa del papà e del compleanno del sig. (e Parte_1
pagina 1 di 5 analogamente avverrà per la festa della mamma e il compleanno della signora in cui starà, CP_1
appunto, con questa);
Durante le vacanze pasquali la figlia starà col padre tre giorni consecutivi e i genitori avranno cura di alternare annualmente i seguenti periodi:
a) dalle ore 09.30 del venerdì santo sino alle ore 21.00 del giorno di Pasqua;
b) dalle ore 21.00 del giorno di Pasqua sino alle 21.00 del successivo martedì;
Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi alternando annualmente i seguenti periodi:
a) dalle ore 09.30 del 23 dicembre alle ore 21.00 del 30 dicembre;
b) dalle ore 21.00 del 30 dicembre sino alle 21.00 del 6 gennaio.
I genitori avranno altresì cura di alternare i periodi anzidetti in maniera tale che se la minore trascorrerà la Pasqua con il padre debba trascorrere con la madre il giorno di Natale in modo che le principali festività siano equamente trascorse con entrambi i genitori. Analogamente dovrà avvenire per le altre festività dell'anno (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festività del patrono) e per i compleanni della piccola, giorni che trascorrerà con i genitori sempre secondo il principio dell'alternanza, salvo diversi accordi e salvo che il giorno non cada all'interno di un più ampio periodo che renda difficoltoso il rispetto del calendario;
Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia due settimane (anche non consecutive) in periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
Le parti convengono che qualora uno dei genitori per motivi di lavoro, salute, villeggiatura e/o altro, si dovesse temporaneamente allontanare per più di un giorno consecutivo dalla propria abitazione, la figlia starà con e presso l'altro genitore per l'intero periodo in questione.
2) I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse inerenti l'istruzione, l'educazione, la religione e la salute e separatamente le decisioni relative all'ordinaria amministrazione degli stessi.
3) La sig.ra è impiegata con contratto part time a tempo indeterminato presso Baratti di eredi CP_1
- Via Padova n. 07 – 25125 Brescia e percepisce uno stipendio mensile di € 1.600,00# circa. Parte_2
4) Il sig. è commerciante titolare di una tabaccheria con un reddito mensile di € 1.800,00# circa. Pt_1
5) La casa di proprietà esclusiva del signor ove attualmente la coppia vive con la figlia, verrà Pt_1
restituita nella piena disponibilità del signor mentre gli arredi e i corredi di proprietà della Sig.ra Pt_1
verranno prelevati dalla stessa nel momento del suo trasferimento. CP_1
pagina 2 di 5 6) La sig.ra si trasferirà con la figlia presso l'immobile di cui essa è cointestataria sito in CP_1
Travagliato via S. Maria dei Campi dove gli odierni ricorrenti hanno convissuto prima di trasferirsi a
Trenzano.
7) Il signor al fine di definire qualsiasi pendenza economico-patrimoniale, si impegna a Parte_1 procurare la proprietà alla Sig.ra dell'abitazione posta in Castrezzato cosi descritta: Controparte_1
via Finiletto Piano 1 sez.Urb. NCT Foglio 2 Particella 694 sub.3 con pertinenza in Via Finiletto piano S1 sez.Urb. NCT Foglio 2 Particella 694 sub.11, attualmente di proprietà della Sig.ra Parte_3
nata a [...] il [...] C.F.: , madre del sig.
[...] CodiceFiscale_3 Pt_1
che per l'effetto rilascia, unitamente al marito sig. nato a [...] il
[...] Persona_2
30.08.1954 C.F. , dichiarazione di conferma della disponibilità alla cessione. Le C.F._4
spese notarili per il passaggio di proprietà sono a totale carico della sig.ra Le parti si danno atto CP_1
reciprocamente che tale accordo non implica una donazione della madre di a Parte_1 [...]
bensì l'adempimento da parte della madre di un debito dell'unico figlio, da concludere con la CP_1
sottoscrizione ed il consenso anche del padre del sig. . (doc. 4 e 5) Parte_1
8) L'immobile di cui al precedente punto 7) al momento è locato con contratto sottoscritto in data
30.09.2021 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Chiari (BS) in data 04.10.2021 al n. 004340-serie 3T cod. identificativo (doc. 6). Pertanto, all'atto del trasferimento dell'immobile CodiceFiscale_5 alla sig.ra quest'ultima provvederà altresì, a propria cura e spese, ad effettuare le dovute CP_1 comunicazioni anche all'Agenzia delle Entrate per il subentro a suo nome quale locatore, dando prova al sig. dell'avvenuto adempimento di tale formalità; Pt_1
9) La Sig.ra trasferirà la residenza e comunque lascerà l'attuale abitazione entro 30 giorni dal CP_1 perfezionamento dell'atto notarile di cessione dell'immobile predetto, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla definizione del presente procedimento.
10) Sino al rilascio effettivo dell'immobile dove la coppia oggi vive, tutte le spese delle utenze e il mantenimento ordinario e straordinario della figlia, verranno sostenute daisig.ri e nella Pt_1 CP_1
misura del 50% ciascuno.
11) Dal momento in cui la sig.ra trasferirà la residenza a Travagliato unitamente alla figlia, il CP_1
sig. provvederà al mantenimento ordinario indiretto della figlia corrispondendo mensilmente Parte_1
alla madre, sig.ra la somma mensile di totali € 600,00# mediante bonifico bancario Controparte_1 da effettuarsi entro il giorno 10 d'ogni mese, oltre rivalutazione Istat annuale.
pagina 3 di 5 12) I genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia come regolamentate dal Protocollo 14/07/16 adottato dal Tribunale di Brescia qui da intendersi ritrascritto in ogni sua parte;
13) A far data dal passaggio di proprietà dell'immobile di Castrezzato di cui al precedente punto 7), e fino a quando la signora percepirà il canone di locazione del predetto immobile, il sig. non CP_1 Pt_1
corrisponderà alcunchè alla sig.ra a titolo dispese straordinarie per la minore in quanto le somme CP_1
dalla sig.ra percepite a titolo di locazione verranno utilizzate per far fronte a tali esborsi. CP_1
14) Tuttavia i mesi che per qualsiasi motivo le spese straordinarie eccedessero la somma di € 700,00#, la quota eccedente detto importo verrà corrisposta al 50% dal sig. Allo stesso modo qualora la Pt_1
Sig.ra vendesse l'immobile o decidesse di non locarlo più a terzi, risorgerà l'obbligo del Sig. CP_1
di corrispondere la metà delle spese straordinarie per la minore. Pt_1
15) L'assegno unico, ricorrendone i presupposti, sarà percepito dalla signora ed il Sig. si CP_1 Pt_1 impegna a sottoscrivere la documentazione che dovesse rendersi all'uopo necessaria.
16) Il conto corrente cointestato aperto presso BTL filiale di Trenzano col quale venivano pagate le utenze dell'abitazione verrà chiuso ed eventuali somme ivi presenti rimarranno nella disponibilità del sig. Pt_1
17) I signori e rinunciano sin d'ora all'udienza di comparizione”. Parte_1 Controparte_1
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 25.06.2024, e , premesso Parte_1 Controparte_1
di essere genitori di nata il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti Persona_3
personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio.
All'udienza del 26.11.2024 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della figlia minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà altresì atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
pagina 4 di 5
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 26/11/2024
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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