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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 3846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3846 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7581/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7581 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
, ( ), nato a San Giorgio a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
6.7.1982, residente in [...], alla Genoino 3, elett.te dom.to in Napoli, alla Piazza G.
Bovio n. 22, presso lo studio dell'Avv. Pietro Avallone (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti, al quale è possibile inviare le comunicazioni e le notificazioni ex artt. 133, 170 e 176 c.p.c. al fax numero 081/0605959, ovvero all'indirizzo di pec
Email_1
- attore e
(C.F. e P. Iva ), in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentanti pro tempore, dott. nato a [...] il [...], e dott. Controparte_2 [...]
, nato a [...] il [...], con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla Via CP_3
Marocchesa n. 14, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico
nonché conferitaria del Ramo di Controparte_4 Controparte_5 della medesima in forza di atto di conferimento redatto Controparte_4 per Notaio dr. in Milano del 28.06.2013, rep. 18.568/5.996 (operazione Persona_1 autorizzata dall'IVASS con provvedimento prot. n. 32-13-000882 di cui alla Delibera n. 105 del
18.06.2013), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti come da atto per Notaio dr. in Milano del 26.07.2017, rep. n. 3999 - racc. 2141, dall'Avv. Luigi Tuccillo (C.F. Persona_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via San C.F._3
Tommaso D'Aquino n. 15, al quale ex artt. 133, 170 e 176 c.p.c. è possibile inviare le
1 comunicazioni e le notificazioni al numero telefax 071/7041412 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
- convenuta nonché
(P.Iva ) in persona del Controparte_6 P.IVA_3
l.r.p.t. dom.to per la carica presso la sede legale della società sita in Napoli alla via Via Marino e
Cotronei 10, pec. Email_3
- convenuto contumace
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata a mezzo pec in data 07.07.2022, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e la società nelle rispettive Controparte_6 qualità di Impresa Assicuratrice per la RCA e proprietaria dell'autocarro tg. EF755HC, al fine di sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento delle lesioni personali subite in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 09.09.2021, alle ore 9:20 circa, in RZ (NA) alla Via
Atellana.
L'attore deduceva che nelle dette circostanze di tempo e di luogo si trovava alla guida del motoveicolo X-City Yamaha tg. EH01258, di proprietà del sig. ed assicurato per Controparte_7 la RCA con la quando veniva coinvolto in un sinistro stradale con Controparte_8
l'autocarro tg. EF755 HC, il cui conducente, nel provenire dall'opposto senso di marcia e nel tentativo di effettuare una manovra di svolta a sinistra per entrare in un cancello privato nonostante la presenza della doppia striscia continua di mezzeria, non azionava l'indicatore di direzione e, invadendo la corsia occupata dal motoveicolo X-City Yamaha, lo impattava nella parte anteriore con la propria parte anteriore destra.
A seguito dell'urto, affermava il , rovinava al suolo unitamente al motociclo X-City Parte_1
Yamaha e a causa della caduta, riportava lesioni personali che rendevano necessario il suo trasporto, tramite autoambulanza, presso il P.S. dell'Ospedale “A. Cardarelli” di Napoli.
Sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia della Polizia Municipale di RZ, che redigeva relazione di servizio.
Inutilmente, deduceva, infine, l'attore aveva avanzato richiesta di risarcimento del danno nei confronti dei convenuti.
Tanto premesso l'istante rassegnava le seguenti conclusioni:
2 “Voglia l'ill.mo Giudice adito, previa ammissione delle richieste istruttorie spiegate e che si articoleranno in prosieguo, in accoglimento della domanda proposta dal sig. , per Parte_1
i motivi e per i fatti così come in atti, decidere come segue:
1) si accerti e dichiari l'esclusiva responsabilità dell'autocarro tg. EF755HC, assicurato dalla di proprietà della e condotto Controparte_1 Controparte_6 nell'occasione dal sig. , nella produzione del sinistro per cui è causa, nelle condizioni Persona_3 di tempo e di luogo indicate, che produceva lesioni fisiche al sig. ; Parte_1
2) conseguentemente si condanni, in solido tra loro la il Controparte_6 conducente sig. e la che assicurava, ratione temporis Persona_3 Controparte_1
l'autocarro tg. EF755HC, al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di € 65.012,00 come quantificata nel corpo del presente atto o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
3) il tutto con vittoria di spese e compensi con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Costituitasi in giudizio eccepiva l'improponibilità ed improcedibilità della Controparte_1 domanda e l'infondatezza delle pretese. La diversa ricostruzione dei fatti, risultante dal rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale di RZ intervenuti sul posto, dal quale emergeva un concorso di colpa dell'attore.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) rigettare la domanda proposta dall'attore, perché improponibile, inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
b) in via gradata, accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa ex art. 2054 II comma c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'entità del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
c) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre le pretese risarcitorie vantate dalla controparte, perché sperequate in eccesso e non provate;
d) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
La causa veniva istruita con la prova testimoniale e CTU ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 13.03.2025 tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la quale le parti costituite depositavano note di trattazione precisando le conclusioni e chiedendo l'assegnazione della causa in decisione con i termini di legge.
3 Il Tribunale con ordinanza del 13.05.2025 riservava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
Questioni preliminari
In via preliminare va dichiarata la contumacia di ritualmente Controparte_6 citata a mezzo atto notificato tramite p.e.c. e non costituitasi.
Sempre in via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda avendo l'attore inviato richiesta stragiudiziale a mezzo p.e.c. in data 04.10.2021, ex art. 148, comma 2 del Cod. Ass.
In merito alla legittimazione attiva in capo all'odierno attore la stessa emerge per tabulas dalla documentazione prodotta.
Risulta, altresì, provata la legittimazione dei convenuti attraverso la produzione della attestazione della Consap relativa alla società assicuratrice, il veicolo coinvolto al Controparte_1 momento del sinistro, nonché della documentazione del PRA dal quale risulta che proprietaria dell'autocarro Tg. EF755HC era la Controparte_6
Sul merito
Nel merito la domanda di parte attrice appare fondata per le ragioni e nella misura che si vanno ad illustrare.
I risultati dell'istruzione testimoniale svolta e la allegazione del “Prontuario di rilevazione di incidente” n. 42 del 2021, redatto dagli agenti della Polizia Municipale di RZ, hanno dato conto del verificarsi del sinistro nel tempo e nel luogo indicati da parte attrice. In merito alle modalità del verificarsi del sinistro sono stati escussi i testi di parte attrice e Testimone_1 Parte_2 all'udienza del 01.02.2024.
Il teste ha dichiarato: “se ricordo bene all'inizio di settembre dell'anno 2021 verso le Testimone_1 nove e 10 circa è stato coinvolto in un sinistro. Io ero con in un bar Parte_1 Pt_1 che si chiama che si trova sulla strada che da Casandrino porta ad RZ, non ricordo il Pt_3 nome della strada, io dovevo andare da Mida Sport. Dopo aver preso il caffè ha preso lo Pt_1 scooter per andare al lavoro, ( lavorava in un call center lungo la detta strada in una Pt_1 traversa) ed io l'auto per andare da Mida Sport, percorrevamo la strada nello stesso senso di marcia ed io lo seguivo in auto poco distante. A un certo punto dopo qualche centinaio di metri, un furgone proveniente dall'opposto senso di marcia improvvisamente pose in essere una manovra di svolta a sinistra andando a tagliare la strada al motociclo sul quale viaggiava ”. “Io non Parte_1 ho visto l'indicatore di direzione azionato dall'autocarro, l'impatto tra l'autocarro ed il motociclo è avvenuto all'altezza di un negozio di arredamento”. A.D. sul capo 3) Vi è la doppia striscia
4 continua che divide le carreggiate nel punto della via Atellana ove si verificava il sinistro? “R: Non ricordo”; “A.D. sul capo 4) L'autocarro tg. EF755HC invadeva la corsia di marcia opposta, sbarrando la strada al motorino condotto dal che non riusciva ad evitare Parte_1
l'impatto? R: Si è vero, non c'era spazio di manovra”; “A.D. sul capo 5) Il motorino impattava con la parte anteriore frontale la parte anteriore destra dell'autocarro (prima dell'indicatore di direzione)? R: lo scooter è andato a collidere la parte laterale destra anteriore dell'autocarro con la sua parte anteriore destra. In verità mi sono accorto che il motorino aveva colliso l'autocarro con la parte anteriore destra quando ho dovuto spostarlo dalla sede stradale per consentire la circolazione veicolare”; “ è caduto rovinosamente al suolo sul suo lato sinistro, si è alzato subito ed ha Pt_1 inveito contro l'autista dell'autocarro e poi si è accasciato al suolo”. “non ricordo se sono intervenute autorità”; “è arrivata l'ambulanza chiamata da qualcuno degli astanti, io ero troppo preoccupato per chiamare”. “Ho reso dichiarazioni stragiudiziali molto tempo fa per un sinistro stradale”. “Il traffico era più intenso nella corsia opposta, in quella che percorrevamo noi, (in auto con me c'era ), non era molto intenso, avevo avuto modo di fare manovra con Parte_2 ampio margine. Ero io a guidare la mia auto”. “la strada ha due sensi di marcia una direzione
RZ e una direzione Casandrino. Il furgone andava in direzione Casandrino, noi in direzione
RZ”. “Non pioveva, non ricordo se era una bella giornata”. indossava il casco. Pt_1
nel cadere è andato a sbattere al suolo con il costato”. Viene mostrata al teste immagine Pt_1 estratta da google maps allegata da parte attrice ed il teste dichiara: riconosco nella immagine la strada in cui è avvenuto il sinistro.
Il teste di parte attrice, Sig. , ha reso le seguenti dichiarazioni: “Inizio settembre Parte_2
2021 io, e ci incontrammo al bar Blue Moon in RZ verso le Testimone_1 Parte_1 ore 9.00, e facemmo colazione insieme, io accompagnavo che doveva comprare Tes_1 indumenti sportivi da Mida Sport, finita la colazione, noi ci mettemmo in auto e sul Pt_1 motorino. si trovava a dieci/quindici metri davanti a noi, quando un furgone che Pt_1 proveniva dal senso opposto di marcia ha svoltato improvvisamente a sinistra e praticamente io ho visto il motorino che sbandava non riuscendo a fermarsi e ho visto che il motorino ha impattato il furgone e è stato sbalzato ed è caduto sull'asfalto sulla sinistra del furgone dal mio punto Pt_1 di vista. Il furgone veniva colpito dallo scooter nella sua parte destra anteriore”. “Il sinistro è avvenuto dopo un minuto che ci siamo messi in auto”; “A.D. sul capo 3) Vi è la doppia striscia continua che divide le carreggiate nel punto della via Atellana ove si verificava il sinistro? R: Non ricordo;
non guidando io l'auto non ho fatto caso”; “A.D. sul capo 4) L'autocarro tg. EF755HC invadeva la corsia di marcia opposta, sbarrando la strada al motorino condotto dal Parte_1
che non riusciva ad evitare l'impatto? R.: Si è vero;
non c'era spazio di manovra”.
[...]
5 dopo l'investimento si è subito alzato per poi accasciarsi al suolo. Noi siamo usciti Pt_1 dall'auto e ci siamo avvicinati per capire cosa si era fatto. Non ho fatto attenzione al conducente dell'autocarro”. “non ricordo se sono intervenute autorità, c'erano parecchie persone, so che è arrivata l'ambulanza”. “Non pioveva, non ricordo se c'era il sole”. “Non ricordo com'era il traffico veicolare perché non guidavo e non vi ho prestato attenzione”. “Ho reso testimonianza dinanzi al
Giudice di Pace di Napoli in una causa di sinistro stradale circa due anni fa”. “Non ricordo se il furgone aveva attivato l'indicatore di direzione”; “Non ricordo se indossava il casco. Pt_1
Siamo partiti quasi insieme dal bar, ma non ricordo questa circostanza”.
Viene mostrata al teste l'immagine estratta da google maps ed il teste risponde, noi stavamo andando verso la rotonda di RZ, con l'immagine non riesco ad orientarmi, si tratta di strade che non frequento solitamente.
Dal verbale redatto dagli agenti della Polizia Municipale di RZ si rinvengono le dichiarazioni del conducente l'autocarro, rese nell'immediatezza dell'evento, dal quale emerge una diversa dinamica del sinistro, il sig. , ha dichiarato agli agenti verbalizzanti quanto segue: Persona_3
“Transitavo Via Atellana direzione Casandrino, e giunto nei pressi dell'ingresso della ditta
, mi fermavo per dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla mia destra e, dopo aver CP_6 visto che non sopraggiungeva nessuno, svoltavo e mentre stavo per entrare nella ditta , CP_6 un motociclo a forte velocità impattava nel lato anteriore destro effettuando una lunga frenata e perdeva il controllo dello stesso”.
Nella detta relazione sono riportate anche le dichiarazioni dell'attore rese il 20.09.2021, sostanzialmente coincidenti con quanto affermato in citazione, anche se tra i soccorritori non venivano indicati gli amici e . Tes_1 Pt_2
Allegato alla relazione vi è il grafico del sinistro dal quale si rileva che il veicolo “A” (l'autocarro) già si trovava all'ingresso della fabbrica quando avveniva l'impatto. CP_6
In merito al predetto verbale redatto dagli agenti della Polizia municipale intervenuti sul posto, occorre osservare che è principio consolidato (Cfr.: Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n.
3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il verbale di sopralluogo dei vigili urbani) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Orbene, alla luce di ciò deve certamente ritenersi la responsabilità del conducente dell'autocarro tg.
EF755 HC per aver svoltato, senza porre in essere le adeguate cautele.
6 In caso di sinistro stradale la Corte di Cassazione ha affermato che, se viene accertato che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, al comportamento colpevole del conducente deve ritenersi superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 21130 del 16/09/2013; Cassazione civile, n. 9528/2012; Cass. n. 7439 del 2011,
Cass. n. 4055 del 2009). Il superamento della presunzione di cui all'art. 2054 c.c. non significa, dunque, che l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dispensi dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta, violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr.:
Cass. civ., 23 maggio 2013, n. 12667; Cass. civ., 12 giugno 2012, n. 9528).
Nella specie deve ritenersi che anche la condotta di guida dell'attore sia connotata da profili di imprudenza e ciò per non aver posto attenzione alla condizione dei luoghi e, in particolare, alla presenza dell'autocarro che aveva già impegnato la corsia per varcare il cancello della fabbrica, circostanza che avrebbe dovuto imporre al di osservare tutte le cautele del caso ad evitare Parte_1
l'impatto, considerato che si trattava di strada in cui il traffico veicolare era “normale”, la visibilità
“buona”, l'illuminazione “sufficiente” la carreggiata era a doppio senso e rettilinea, in condizioni di tempo “sereno” e che il manto stradale era asciutto;
tutti elementi che emergono dal verbale di sopralluogo.
Dal detto verbale emerge, inoltre, che l'urto tra il motociclo condotto dal e l'autocarro Parte_1 della società convenuta è stato di forte entità segno che effettivamente il motociclo non andava piano. In merito alla posizione dei veicoli al momento dell'intervento degli agenti, avvenuto poco dopo il verificarsi del sinistro, dal verbale risulta che l'autocarro aveva raggiunto l'ingresso della fabbrica, come rilevabile anche dall'ultima foto allegata alla relazione di servizio, mentre il motociclo si trovava ancora sulla strada, per essere poi, spostato da personale della IS (datrice di lavoro dell'attore).
Dall'esame complessivo del materiale probatorio acquisito, emerge, poi, il contrasto tra le dichiarazioni dei testi di parte attrice e le risultanze del verbale della P.M., difatti, il teste Tes_1 ha affermato di aver spostato il motorino “dalla sede stradale per consentire la circolazione veicolare”, mentre dal verbale risulta che il motorino veniva spostato da dipendenti dell'azienda datrice di lavoro dell'attore, dopo l'intervento dei vigili, come si evince dalla citata foto;
entrambi i testi non ricordano l'intervento di autorità sul posto, mentre gli agenti della P.M. erano sul posto già alle 9:55, unitamente all'autoambulanza ritratta nell'ultima foto allegata al rapporto.
7 Secondo il il sinistro si verificava “dopo qualche centinaio di metri” che si erano mossi Tes_1 dal bar Blue Moon, mentre per il teste “Il sinistro è avvenuto dopo un minuto che ci Parte_2 siamo messi in auto” e il aveva distanziato l'auto in cui viaggiavano i testi di Parte_1 dieci/quindici metri, quindi, aveva una velocità superiore. Inoltre, secondo il teste , “il Tes_1 traffico, non era molto intenso, avevo avuto modo di fare manovra con ampio margine” con l'auto, mentre per lo scooter, per entrambi i testi escussi “non c'era spazio di manovra”.
Orbene, le deposizioni dei testi, considerate le incongruenze rilevate che incidono sulla loro attendibilità, non scalfiscono la dichiarazione del conducente del veicolo antagonista, laddove ha affermato che stava “per entrare nella ditta ”, quindi aveva già attraversato CP_6 abbondantemente la linea di mezzeria, senza porre in essere, come invece dedotto da parte attrice, una svolta in violazione del codice della strada. Difatti, alcuna contravvenzione risulta elevata dalla
P.M. intervenuta sul posto, al conducente l'autocarro.
Deve pertanto, ritenersi una concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, in quanto lo stesso si verificava quando l'autocarro già aveva svoltato ed impegnato la corsia opposta e il , complice la velocità, non riusciva a frenare in tempo. Parte_1
Alla luce di tutti gli elementi acquisiti al processo, deve ritenersi provata la responsabilità concorrente del conducente l'autocarro VE e del nella produzione del sinistro che si Parte_1 ritiene equo determinare nella percentuale del 50% da ascrivere alla condotta di guida del , e Per_3 attribuire alla condotta del la residuale responsabilità del 50%. Parte_1
Prima di addivenire alla quantificazione dei danni, va osservato che le motivazioni opposte dalla società assicuratrice, secondo cui la domanda attorea sarebbe da rigettare a causa dell'assenza di accertamento del riconoscimento da parte dell'AI dell'infortunio in itinere, non essendo stata definita la posizione del danneggiato rispetto all'assicurazione sociale, appaiono destituite di fondamento.
Premessa la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione AI ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del
2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici, non sussiste alcuna preclusione in capo al danneggiato di esperire entrambe le azioni a sua disposizione, ferma la necessità, in caso di riconoscimento dell'indennizzo da parte dell'INAIL, di tenerne conto ai fini dell'individuazione del danno c.d. differenziale, onde evitare indebite locupletazioni in relazione allo stesso illecito.
In merito deve osservarsi che l'art. 142. Cod. Ass. disciplina il diritto di surroga dell'assicuratore sociale disponendo che “Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il
8 risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”. Detti commi prevedono a loro volta che “Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare” e che “Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato”.
Inoltre, come recentemente osservato da Cass. Sez. 3 n. 31139 del 21/10/2022 il senso del complesso ed articolato sistema delineato dall'art. 142 è quello di consentire al danneggiato un pronto ristoro anche da parte degli assicuratori sociali, con la previsione che, ove questi abbiano erogato somme, essi si surrogano al danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile.
Vengono, tuttavia, previsti degli accorgimenti al fine di evitare che l'impresa di assicurazione corra il rischio di ristorare integralmente il danno al danneggiato e di essere, altresì, tenuta a rimborsare l'assicuratore sociale di quanto da questo versato al danneggiato stesso, con conseguente duplicazione di pagamenti.
In questa prospettiva, la norma citata regola i rapporti tra l'impresa di assicurazione e l'assicuratore sociale, prevedendo che il diritto di surroga da parte dell'assicuratore sociale possa essere esercitato
“sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”, ossia “sempreché” l'impresa di assicurazione ne abbia dato comunicazione all'ente di assicurazione sociale e siano trascorsi quarantacinque giorni da detta comunicazione senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato.
La società assicuratrice convenuta, alla richiesta di risarcimento avanzata dall'attore non richiedeva l'attestazione da parte del prevista dall'art. 142 co 2 Cod. Ass., ma lo invitava a procedere Parte_1 ai sensi dell'art. 149 (indennizzo diretto) (All. 3 produzione attore).
Ciò posto, l'interpretazione dell'art. 142 fornita, non è di ostacolo alla liquidazione del danno in favore dell'attore, in quanto scopo della norma è quello di consentire al danneggiato un pronto ristoro, inoltre essa non è applicabile rispetto alla domanda svolta dall'attore, trattandosi di una norma che regola i rapporti tra l'assicuratore sociale e l'impresa di assicurazioni e la cui
9 applicazione non può riverberarsi sul diritto del danneggiato ad ottenere il ristoro del danno, trattandosi viceversa di disposizione che potrà, semmai, essere opposta da nei Controparte_1 confronti di AI qualora questa agisse in surroga verso la prima.
Infine, come autorevolmente sostenuto dalla Suprema Corte, in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere anche d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo riconosciuto dall'AI a titolo di indennizzo, (trattandosi nel caso in esame di invalidità inferiore al 16%), anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda e implicando la sola liquidazione un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale (Cass. 23529/2021; Cass. 13819/del 2017; n.
9112/2019). Nel caso specifico, deve osservarsi, che non risulta alcun elemento in atti che possa far ritenere la liquidazione da parte dell'INAIL di un indennizzo all'attore per un presunto infortunio in itinere, né la presenza di un contenzioso. In ipotesi, neppure sarebbe possibile sospendere il presente giudizio in presenza di un contenzioso pendente dinanzi a diversa autorità giudicante per la liquidazione dell'indennizzo da parte dell'INAIL, giacché la sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero, costituendo ratio dell'art. 295 c.p.c. l'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione di un'altra e l'accertamento di tale antecedente sia in questa richiesto con efficacia di giudicato. Deriva, da quanto sopra, pertanto, da un lato, che un rapporto di pregiudizialità non può configurarsi nell'ipotesi di processi pendenti tra soggetti diversi, dall'altro, che nessun rilievo può assumere – ai fini della sospensione – un possibile contrasto non tra giudicati, bensì tra gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia, come sarebbe nel caso di specie
(cfr. Cass. 798/2015). Resta, evidentemente, ferma, in caso di riconoscimento dell'indennizzo da parte dell'AI anche a seguito di contenzioso giudiziario, la possibilità per i convenuti nel presente giudizio di ripetere quanto in eccedenza versato ovvero di tenere conto dell'indennizzo, ove medio tempore riconosciuto, in sede di esecuzione della presente sentenza.
Pertanto, le istanze formulate sul punto dalla convenuta società assicuratrice vanno disattese.
Può procedersi, quindi, alla quantificazione delle poste risarcitorie spettanti alla parte attrice.
Per la quantificazione dei postumi si ritiene di poter utilizzare la CTU espletata in corso di causa a firma del Dott. , la quale appare esaustiva, logica e supportata da rigorosa analisi Persona_4 medico-legale, con esame dettagliato e articolato del danno e di tutte le sue ripercussioni sul soggetto leso.
10 Poiché la CTU ha quantificato il danno biologico in certo collegamento eziologico e di continuità fenomenica con il sinistro de quo, in misura complessivamente dell'8%, per la relativa quantificazione occorre rifarsi in definitiva, alle tabelle del Tribunale di Milano secondo l'ultimo aggiornamento.
Considerato che il sig. , nato il [...], all'epoca del sinistro (09.09.2021) Parte_1 aveva 39 anni compiuti e che il CTU ha riconosciuto una incidenza dei postumi nella misura complessiva dell'8%, l'ammontare dovuto ai valori attuali a titolo di danno, facendo riferimento alle tabelle in uso, è pari ad €. 13.838,28.
L'invalidità temporanea è stata riconosciuta dal CTU in complessivi giorni 10 al 100% € 561,80; 10 giorni al 75% € 421,35; 50 giorni al 50% € 1.404,50; 25 giorni al 25% € 351,78.
Sempre seguendo i criteri elaborati dall'Osservatorio per la Giustizia del Tribunale di Milano, con applicazione nell'ambito del range per l'invalidità giornaliera della somma di € 56,18 die, a detto titolo va riconosciuto l'importo di €. 2.738,78.
Tutte dette somme vengono calcolate all'attualità, pertanto, sulle stesse, già rivalutate perché rapportate ai valori attuali, decorreranno gli interessi al tasso legale vigente nell'arco del ritardo, dalla data del sinistro alla pubblicazione della presente decisione, calcolati annualmente sul valore della somma capitale al momento del fatto lesivo (ottenibile attraverso operazione di mero calcolo aritmetico mediante l'applicazione degli indici Istat-vita alla somma attualizzata e liquidata) rivalutata anno per anno secondo gli indici medi annuali di svalutazione Istat-vita fino alla pubblicazione della presente decisione. Inoltre, sulla somma finale liquidata, che si converte in debito di valuta, sono dovuti i normali interessi legali fino al saldo ex art. 1282 c.c.
Vanno infine liquidate le spese mediche sostenute, così come documentate, pari ad €. 101,66 sulle quali decorreranno gli interessi dai singoli esborsi al saldo.
In definitiva, il danno subito dall'attore viene quantificato nella complessiva somma di €.
16.678,72, oltre interessi e rivalutazione nella misura indicata.
Stante il riconosciuto concorso, la parte convenuta, nella qualità, dovrà rifondere all'attore l'importo pari al 50% della somma sopra determinata, per un ammontare di €. 8.339,36.
Alcuna ulteriore somma può essere liquidata, invece, all'attore a titolo di danno morale, esistenziale o di c.d. “personalizzazione”.
Invero, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato (nemmeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto che possano essere concretamente prese in considerazione per la liquidazione di somme aggiuntive per le causali innanzi indicate.
Giova, infatti, osservare in merito che, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha
11 ulteriormente precisato che, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui all'art. 2059 c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa; al contrario, anche per il danno morale (come per qualsiasi tipo di pregiudizio, patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale) “[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016). Cosa non avvenuta nel caso di specie.
In particolare, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico-relazionale, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass. 27/03/2018, n. 7513).
La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica “sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo […] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri […] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass. 27/03/2018, n. 7513;
Cass. 18/11/2014, n. 24471)” (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 19189/2020).
Ciò precisato, nella specie, alla luce di quanto innanzi già precisato, l'attore non ha dedotto né provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris non già ricompreso nella innanzi operata liquidazione del danno biologico riconosciuto, per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria potrà essere riconosciuta rispetto al danno non patrimoniale innanzi già liquidato, a meno di non voler applicare immotivati ed arbitrari automatismi risarcitori, oramai banditi dalla innanzi richiamata giurisprudenza di legittimità.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese del giudizio le stesse in ragione del ritenuto concorso di colpa sono compensate nella misura di un terzo tra le parti e per i restanti due terzi sono poste a carico dei convenuti in
12 solido e liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
Le spese di C.T.U. già liquidate come da separato decreto sono definitivamente posto a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Esposito, definitivamente provvedendo sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa concorrente dell'attore e del conducente il veicolo tg. EF755 HC di proprietà di pari al Controparte_6
50%;
– accerta e dichiara che l'attore in conseguenza del sinistro ha subito danni non patrimoniali che si quantificano per il ritenuto concorso di colpa nella misura di € 8.339,36, oltre interessi e rivalutazione nella misura indicata;
– per l'effetto, condanna la e la in Controparte_1 Controparte_6 solido al pagamento del risarcimento in misura del 50% dei danni non patrimoniali subiti dall'attore, Sig. ZO TI in conseguenza del fatto lesivo, per un importo di € 8.339,36, oltre rivalutazione ed interessi, nella misura e con i criteri indicati;
– condanna la al pagamento delle spese processuali in favore della parte Controparte_1 attrice, che compensa in ragione di 1/3 e che per i restanti 2/3 liquida in €. 3.890,66 di cui €.
3.384,66 per compensi ed €. 506,00 per spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, Avv. Pietro Avallone, dichiaratosi antistatario.
– pone definitivamente a carico della e Controparte_1 Controparte_6 le spese di CTU liquidate come in atti.
Così deciso in Aversa, 05/11/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7581 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
, ( ), nato a San Giorgio a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
6.7.1982, residente in [...], alla Genoino 3, elett.te dom.to in Napoli, alla Piazza G.
Bovio n. 22, presso lo studio dell'Avv. Pietro Avallone (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti, al quale è possibile inviare le comunicazioni e le notificazioni ex artt. 133, 170 e 176 c.p.c. al fax numero 081/0605959, ovvero all'indirizzo di pec
Email_1
- attore e
(C.F. e P. Iva ), in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentanti pro tempore, dott. nato a [...] il [...], e dott. Controparte_2 [...]
, nato a [...] il [...], con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla Via CP_3
Marocchesa n. 14, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico
nonché conferitaria del Ramo di Controparte_4 Controparte_5 della medesima in forza di atto di conferimento redatto Controparte_4 per Notaio dr. in Milano del 28.06.2013, rep. 18.568/5.996 (operazione Persona_1 autorizzata dall'IVASS con provvedimento prot. n. 32-13-000882 di cui alla Delibera n. 105 del
18.06.2013), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti come da atto per Notaio dr. in Milano del 26.07.2017, rep. n. 3999 - racc. 2141, dall'Avv. Luigi Tuccillo (C.F. Persona_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via San C.F._3
Tommaso D'Aquino n. 15, al quale ex artt. 133, 170 e 176 c.p.c. è possibile inviare le
1 comunicazioni e le notificazioni al numero telefax 071/7041412 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
- convenuta nonché
(P.Iva ) in persona del Controparte_6 P.IVA_3
l.r.p.t. dom.to per la carica presso la sede legale della società sita in Napoli alla via Via Marino e
Cotronei 10, pec. Email_3
- convenuto contumace
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata a mezzo pec in data 07.07.2022, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e la società nelle rispettive Controparte_6 qualità di Impresa Assicuratrice per la RCA e proprietaria dell'autocarro tg. EF755HC, al fine di sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento delle lesioni personali subite in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 09.09.2021, alle ore 9:20 circa, in RZ (NA) alla Via
Atellana.
L'attore deduceva che nelle dette circostanze di tempo e di luogo si trovava alla guida del motoveicolo X-City Yamaha tg. EH01258, di proprietà del sig. ed assicurato per Controparte_7 la RCA con la quando veniva coinvolto in un sinistro stradale con Controparte_8
l'autocarro tg. EF755 HC, il cui conducente, nel provenire dall'opposto senso di marcia e nel tentativo di effettuare una manovra di svolta a sinistra per entrare in un cancello privato nonostante la presenza della doppia striscia continua di mezzeria, non azionava l'indicatore di direzione e, invadendo la corsia occupata dal motoveicolo X-City Yamaha, lo impattava nella parte anteriore con la propria parte anteriore destra.
A seguito dell'urto, affermava il , rovinava al suolo unitamente al motociclo X-City Parte_1
Yamaha e a causa della caduta, riportava lesioni personali che rendevano necessario il suo trasporto, tramite autoambulanza, presso il P.S. dell'Ospedale “A. Cardarelli” di Napoli.
Sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia della Polizia Municipale di RZ, che redigeva relazione di servizio.
Inutilmente, deduceva, infine, l'attore aveva avanzato richiesta di risarcimento del danno nei confronti dei convenuti.
Tanto premesso l'istante rassegnava le seguenti conclusioni:
2 “Voglia l'ill.mo Giudice adito, previa ammissione delle richieste istruttorie spiegate e che si articoleranno in prosieguo, in accoglimento della domanda proposta dal sig. , per Parte_1
i motivi e per i fatti così come in atti, decidere come segue:
1) si accerti e dichiari l'esclusiva responsabilità dell'autocarro tg. EF755HC, assicurato dalla di proprietà della e condotto Controparte_1 Controparte_6 nell'occasione dal sig. , nella produzione del sinistro per cui è causa, nelle condizioni Persona_3 di tempo e di luogo indicate, che produceva lesioni fisiche al sig. ; Parte_1
2) conseguentemente si condanni, in solido tra loro la il Controparte_6 conducente sig. e la che assicurava, ratione temporis Persona_3 Controparte_1
l'autocarro tg. EF755HC, al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di € 65.012,00 come quantificata nel corpo del presente atto o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
3) il tutto con vittoria di spese e compensi con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Costituitasi in giudizio eccepiva l'improponibilità ed improcedibilità della Controparte_1 domanda e l'infondatezza delle pretese. La diversa ricostruzione dei fatti, risultante dal rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale di RZ intervenuti sul posto, dal quale emergeva un concorso di colpa dell'attore.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) rigettare la domanda proposta dall'attore, perché improponibile, inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
b) in via gradata, accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa ex art. 2054 II comma c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'entità del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
c) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre le pretese risarcitorie vantate dalla controparte, perché sperequate in eccesso e non provate;
d) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
La causa veniva istruita con la prova testimoniale e CTU ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 13.03.2025 tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la quale le parti costituite depositavano note di trattazione precisando le conclusioni e chiedendo l'assegnazione della causa in decisione con i termini di legge.
3 Il Tribunale con ordinanza del 13.05.2025 riservava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
Questioni preliminari
In via preliminare va dichiarata la contumacia di ritualmente Controparte_6 citata a mezzo atto notificato tramite p.e.c. e non costituitasi.
Sempre in via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda avendo l'attore inviato richiesta stragiudiziale a mezzo p.e.c. in data 04.10.2021, ex art. 148, comma 2 del Cod. Ass.
In merito alla legittimazione attiva in capo all'odierno attore la stessa emerge per tabulas dalla documentazione prodotta.
Risulta, altresì, provata la legittimazione dei convenuti attraverso la produzione della attestazione della Consap relativa alla società assicuratrice, il veicolo coinvolto al Controparte_1 momento del sinistro, nonché della documentazione del PRA dal quale risulta che proprietaria dell'autocarro Tg. EF755HC era la Controparte_6
Sul merito
Nel merito la domanda di parte attrice appare fondata per le ragioni e nella misura che si vanno ad illustrare.
I risultati dell'istruzione testimoniale svolta e la allegazione del “Prontuario di rilevazione di incidente” n. 42 del 2021, redatto dagli agenti della Polizia Municipale di RZ, hanno dato conto del verificarsi del sinistro nel tempo e nel luogo indicati da parte attrice. In merito alle modalità del verificarsi del sinistro sono stati escussi i testi di parte attrice e Testimone_1 Parte_2 all'udienza del 01.02.2024.
Il teste ha dichiarato: “se ricordo bene all'inizio di settembre dell'anno 2021 verso le Testimone_1 nove e 10 circa è stato coinvolto in un sinistro. Io ero con in un bar Parte_1 Pt_1 che si chiama che si trova sulla strada che da Casandrino porta ad RZ, non ricordo il Pt_3 nome della strada, io dovevo andare da Mida Sport. Dopo aver preso il caffè ha preso lo Pt_1 scooter per andare al lavoro, ( lavorava in un call center lungo la detta strada in una Pt_1 traversa) ed io l'auto per andare da Mida Sport, percorrevamo la strada nello stesso senso di marcia ed io lo seguivo in auto poco distante. A un certo punto dopo qualche centinaio di metri, un furgone proveniente dall'opposto senso di marcia improvvisamente pose in essere una manovra di svolta a sinistra andando a tagliare la strada al motociclo sul quale viaggiava ”. “Io non Parte_1 ho visto l'indicatore di direzione azionato dall'autocarro, l'impatto tra l'autocarro ed il motociclo è avvenuto all'altezza di un negozio di arredamento”. A.D. sul capo 3) Vi è la doppia striscia
4 continua che divide le carreggiate nel punto della via Atellana ove si verificava il sinistro? “R: Non ricordo”; “A.D. sul capo 4) L'autocarro tg. EF755HC invadeva la corsia di marcia opposta, sbarrando la strada al motorino condotto dal che non riusciva ad evitare Parte_1
l'impatto? R: Si è vero, non c'era spazio di manovra”; “A.D. sul capo 5) Il motorino impattava con la parte anteriore frontale la parte anteriore destra dell'autocarro (prima dell'indicatore di direzione)? R: lo scooter è andato a collidere la parte laterale destra anteriore dell'autocarro con la sua parte anteriore destra. In verità mi sono accorto che il motorino aveva colliso l'autocarro con la parte anteriore destra quando ho dovuto spostarlo dalla sede stradale per consentire la circolazione veicolare”; “ è caduto rovinosamente al suolo sul suo lato sinistro, si è alzato subito ed ha Pt_1 inveito contro l'autista dell'autocarro e poi si è accasciato al suolo”. “non ricordo se sono intervenute autorità”; “è arrivata l'ambulanza chiamata da qualcuno degli astanti, io ero troppo preoccupato per chiamare”. “Ho reso dichiarazioni stragiudiziali molto tempo fa per un sinistro stradale”. “Il traffico era più intenso nella corsia opposta, in quella che percorrevamo noi, (in auto con me c'era ), non era molto intenso, avevo avuto modo di fare manovra con Parte_2 ampio margine. Ero io a guidare la mia auto”. “la strada ha due sensi di marcia una direzione
RZ e una direzione Casandrino. Il furgone andava in direzione Casandrino, noi in direzione
RZ”. “Non pioveva, non ricordo se era una bella giornata”. indossava il casco. Pt_1
nel cadere è andato a sbattere al suolo con il costato”. Viene mostrata al teste immagine Pt_1 estratta da google maps allegata da parte attrice ed il teste dichiara: riconosco nella immagine la strada in cui è avvenuto il sinistro.
Il teste di parte attrice, Sig. , ha reso le seguenti dichiarazioni: “Inizio settembre Parte_2
2021 io, e ci incontrammo al bar Blue Moon in RZ verso le Testimone_1 Parte_1 ore 9.00, e facemmo colazione insieme, io accompagnavo che doveva comprare Tes_1 indumenti sportivi da Mida Sport, finita la colazione, noi ci mettemmo in auto e sul Pt_1 motorino. si trovava a dieci/quindici metri davanti a noi, quando un furgone che Pt_1 proveniva dal senso opposto di marcia ha svoltato improvvisamente a sinistra e praticamente io ho visto il motorino che sbandava non riuscendo a fermarsi e ho visto che il motorino ha impattato il furgone e è stato sbalzato ed è caduto sull'asfalto sulla sinistra del furgone dal mio punto Pt_1 di vista. Il furgone veniva colpito dallo scooter nella sua parte destra anteriore”. “Il sinistro è avvenuto dopo un minuto che ci siamo messi in auto”; “A.D. sul capo 3) Vi è la doppia striscia continua che divide le carreggiate nel punto della via Atellana ove si verificava il sinistro? R: Non ricordo;
non guidando io l'auto non ho fatto caso”; “A.D. sul capo 4) L'autocarro tg. EF755HC invadeva la corsia di marcia opposta, sbarrando la strada al motorino condotto dal Parte_1
che non riusciva ad evitare l'impatto? R.: Si è vero;
non c'era spazio di manovra”.
[...]
5 dopo l'investimento si è subito alzato per poi accasciarsi al suolo. Noi siamo usciti Pt_1 dall'auto e ci siamo avvicinati per capire cosa si era fatto. Non ho fatto attenzione al conducente dell'autocarro”. “non ricordo se sono intervenute autorità, c'erano parecchie persone, so che è arrivata l'ambulanza”. “Non pioveva, non ricordo se c'era il sole”. “Non ricordo com'era il traffico veicolare perché non guidavo e non vi ho prestato attenzione”. “Ho reso testimonianza dinanzi al
Giudice di Pace di Napoli in una causa di sinistro stradale circa due anni fa”. “Non ricordo se il furgone aveva attivato l'indicatore di direzione”; “Non ricordo se indossava il casco. Pt_1
Siamo partiti quasi insieme dal bar, ma non ricordo questa circostanza”.
Viene mostrata al teste l'immagine estratta da google maps ed il teste risponde, noi stavamo andando verso la rotonda di RZ, con l'immagine non riesco ad orientarmi, si tratta di strade che non frequento solitamente.
Dal verbale redatto dagli agenti della Polizia Municipale di RZ si rinvengono le dichiarazioni del conducente l'autocarro, rese nell'immediatezza dell'evento, dal quale emerge una diversa dinamica del sinistro, il sig. , ha dichiarato agli agenti verbalizzanti quanto segue: Persona_3
“Transitavo Via Atellana direzione Casandrino, e giunto nei pressi dell'ingresso della ditta
, mi fermavo per dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla mia destra e, dopo aver CP_6 visto che non sopraggiungeva nessuno, svoltavo e mentre stavo per entrare nella ditta , CP_6 un motociclo a forte velocità impattava nel lato anteriore destro effettuando una lunga frenata e perdeva il controllo dello stesso”.
Nella detta relazione sono riportate anche le dichiarazioni dell'attore rese il 20.09.2021, sostanzialmente coincidenti con quanto affermato in citazione, anche se tra i soccorritori non venivano indicati gli amici e . Tes_1 Pt_2
Allegato alla relazione vi è il grafico del sinistro dal quale si rileva che il veicolo “A” (l'autocarro) già si trovava all'ingresso della fabbrica quando avveniva l'impatto. CP_6
In merito al predetto verbale redatto dagli agenti della Polizia municipale intervenuti sul posto, occorre osservare che è principio consolidato (Cfr.: Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n.
3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il verbale di sopralluogo dei vigili urbani) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Orbene, alla luce di ciò deve certamente ritenersi la responsabilità del conducente dell'autocarro tg.
EF755 HC per aver svoltato, senza porre in essere le adeguate cautele.
6 In caso di sinistro stradale la Corte di Cassazione ha affermato che, se viene accertato che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, al comportamento colpevole del conducente deve ritenersi superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 21130 del 16/09/2013; Cassazione civile, n. 9528/2012; Cass. n. 7439 del 2011,
Cass. n. 4055 del 2009). Il superamento della presunzione di cui all'art. 2054 c.c. non significa, dunque, che l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dispensi dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta, violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr.:
Cass. civ., 23 maggio 2013, n. 12667; Cass. civ., 12 giugno 2012, n. 9528).
Nella specie deve ritenersi che anche la condotta di guida dell'attore sia connotata da profili di imprudenza e ciò per non aver posto attenzione alla condizione dei luoghi e, in particolare, alla presenza dell'autocarro che aveva già impegnato la corsia per varcare il cancello della fabbrica, circostanza che avrebbe dovuto imporre al di osservare tutte le cautele del caso ad evitare Parte_1
l'impatto, considerato che si trattava di strada in cui il traffico veicolare era “normale”, la visibilità
“buona”, l'illuminazione “sufficiente” la carreggiata era a doppio senso e rettilinea, in condizioni di tempo “sereno” e che il manto stradale era asciutto;
tutti elementi che emergono dal verbale di sopralluogo.
Dal detto verbale emerge, inoltre, che l'urto tra il motociclo condotto dal e l'autocarro Parte_1 della società convenuta è stato di forte entità segno che effettivamente il motociclo non andava piano. In merito alla posizione dei veicoli al momento dell'intervento degli agenti, avvenuto poco dopo il verificarsi del sinistro, dal verbale risulta che l'autocarro aveva raggiunto l'ingresso della fabbrica, come rilevabile anche dall'ultima foto allegata alla relazione di servizio, mentre il motociclo si trovava ancora sulla strada, per essere poi, spostato da personale della IS (datrice di lavoro dell'attore).
Dall'esame complessivo del materiale probatorio acquisito, emerge, poi, il contrasto tra le dichiarazioni dei testi di parte attrice e le risultanze del verbale della P.M., difatti, il teste Tes_1 ha affermato di aver spostato il motorino “dalla sede stradale per consentire la circolazione veicolare”, mentre dal verbale risulta che il motorino veniva spostato da dipendenti dell'azienda datrice di lavoro dell'attore, dopo l'intervento dei vigili, come si evince dalla citata foto;
entrambi i testi non ricordano l'intervento di autorità sul posto, mentre gli agenti della P.M. erano sul posto già alle 9:55, unitamente all'autoambulanza ritratta nell'ultima foto allegata al rapporto.
7 Secondo il il sinistro si verificava “dopo qualche centinaio di metri” che si erano mossi Tes_1 dal bar Blue Moon, mentre per il teste “Il sinistro è avvenuto dopo un minuto che ci Parte_2 siamo messi in auto” e il aveva distanziato l'auto in cui viaggiavano i testi di Parte_1 dieci/quindici metri, quindi, aveva una velocità superiore. Inoltre, secondo il teste , “il Tes_1 traffico, non era molto intenso, avevo avuto modo di fare manovra con ampio margine” con l'auto, mentre per lo scooter, per entrambi i testi escussi “non c'era spazio di manovra”.
Orbene, le deposizioni dei testi, considerate le incongruenze rilevate che incidono sulla loro attendibilità, non scalfiscono la dichiarazione del conducente del veicolo antagonista, laddove ha affermato che stava “per entrare nella ditta ”, quindi aveva già attraversato CP_6 abbondantemente la linea di mezzeria, senza porre in essere, come invece dedotto da parte attrice, una svolta in violazione del codice della strada. Difatti, alcuna contravvenzione risulta elevata dalla
P.M. intervenuta sul posto, al conducente l'autocarro.
Deve pertanto, ritenersi una concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, in quanto lo stesso si verificava quando l'autocarro già aveva svoltato ed impegnato la corsia opposta e il , complice la velocità, non riusciva a frenare in tempo. Parte_1
Alla luce di tutti gli elementi acquisiti al processo, deve ritenersi provata la responsabilità concorrente del conducente l'autocarro VE e del nella produzione del sinistro che si Parte_1 ritiene equo determinare nella percentuale del 50% da ascrivere alla condotta di guida del , e Per_3 attribuire alla condotta del la residuale responsabilità del 50%. Parte_1
Prima di addivenire alla quantificazione dei danni, va osservato che le motivazioni opposte dalla società assicuratrice, secondo cui la domanda attorea sarebbe da rigettare a causa dell'assenza di accertamento del riconoscimento da parte dell'AI dell'infortunio in itinere, non essendo stata definita la posizione del danneggiato rispetto all'assicurazione sociale, appaiono destituite di fondamento.
Premessa la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione AI ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del
2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici, non sussiste alcuna preclusione in capo al danneggiato di esperire entrambe le azioni a sua disposizione, ferma la necessità, in caso di riconoscimento dell'indennizzo da parte dell'INAIL, di tenerne conto ai fini dell'individuazione del danno c.d. differenziale, onde evitare indebite locupletazioni in relazione allo stesso illecito.
In merito deve osservarsi che l'art. 142. Cod. Ass. disciplina il diritto di surroga dell'assicuratore sociale disponendo che “Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il
8 risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”. Detti commi prevedono a loro volta che “Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare” e che “Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato”.
Inoltre, come recentemente osservato da Cass. Sez. 3 n. 31139 del 21/10/2022 il senso del complesso ed articolato sistema delineato dall'art. 142 è quello di consentire al danneggiato un pronto ristoro anche da parte degli assicuratori sociali, con la previsione che, ove questi abbiano erogato somme, essi si surrogano al danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile.
Vengono, tuttavia, previsti degli accorgimenti al fine di evitare che l'impresa di assicurazione corra il rischio di ristorare integralmente il danno al danneggiato e di essere, altresì, tenuta a rimborsare l'assicuratore sociale di quanto da questo versato al danneggiato stesso, con conseguente duplicazione di pagamenti.
In questa prospettiva, la norma citata regola i rapporti tra l'impresa di assicurazione e l'assicuratore sociale, prevedendo che il diritto di surroga da parte dell'assicuratore sociale possa essere esercitato
“sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”, ossia “sempreché” l'impresa di assicurazione ne abbia dato comunicazione all'ente di assicurazione sociale e siano trascorsi quarantacinque giorni da detta comunicazione senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato.
La società assicuratrice convenuta, alla richiesta di risarcimento avanzata dall'attore non richiedeva l'attestazione da parte del prevista dall'art. 142 co 2 Cod. Ass., ma lo invitava a procedere Parte_1 ai sensi dell'art. 149 (indennizzo diretto) (All. 3 produzione attore).
Ciò posto, l'interpretazione dell'art. 142 fornita, non è di ostacolo alla liquidazione del danno in favore dell'attore, in quanto scopo della norma è quello di consentire al danneggiato un pronto ristoro, inoltre essa non è applicabile rispetto alla domanda svolta dall'attore, trattandosi di una norma che regola i rapporti tra l'assicuratore sociale e l'impresa di assicurazioni e la cui
9 applicazione non può riverberarsi sul diritto del danneggiato ad ottenere il ristoro del danno, trattandosi viceversa di disposizione che potrà, semmai, essere opposta da nei Controparte_1 confronti di AI qualora questa agisse in surroga verso la prima.
Infine, come autorevolmente sostenuto dalla Suprema Corte, in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere anche d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo riconosciuto dall'AI a titolo di indennizzo, (trattandosi nel caso in esame di invalidità inferiore al 16%), anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda e implicando la sola liquidazione un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale (Cass. 23529/2021; Cass. 13819/del 2017; n.
9112/2019). Nel caso specifico, deve osservarsi, che non risulta alcun elemento in atti che possa far ritenere la liquidazione da parte dell'INAIL di un indennizzo all'attore per un presunto infortunio in itinere, né la presenza di un contenzioso. In ipotesi, neppure sarebbe possibile sospendere il presente giudizio in presenza di un contenzioso pendente dinanzi a diversa autorità giudicante per la liquidazione dell'indennizzo da parte dell'INAIL, giacché la sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero, costituendo ratio dell'art. 295 c.p.c. l'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione di un'altra e l'accertamento di tale antecedente sia in questa richiesto con efficacia di giudicato. Deriva, da quanto sopra, pertanto, da un lato, che un rapporto di pregiudizialità non può configurarsi nell'ipotesi di processi pendenti tra soggetti diversi, dall'altro, che nessun rilievo può assumere – ai fini della sospensione – un possibile contrasto non tra giudicati, bensì tra gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia, come sarebbe nel caso di specie
(cfr. Cass. 798/2015). Resta, evidentemente, ferma, in caso di riconoscimento dell'indennizzo da parte dell'AI anche a seguito di contenzioso giudiziario, la possibilità per i convenuti nel presente giudizio di ripetere quanto in eccedenza versato ovvero di tenere conto dell'indennizzo, ove medio tempore riconosciuto, in sede di esecuzione della presente sentenza.
Pertanto, le istanze formulate sul punto dalla convenuta società assicuratrice vanno disattese.
Può procedersi, quindi, alla quantificazione delle poste risarcitorie spettanti alla parte attrice.
Per la quantificazione dei postumi si ritiene di poter utilizzare la CTU espletata in corso di causa a firma del Dott. , la quale appare esaustiva, logica e supportata da rigorosa analisi Persona_4 medico-legale, con esame dettagliato e articolato del danno e di tutte le sue ripercussioni sul soggetto leso.
10 Poiché la CTU ha quantificato il danno biologico in certo collegamento eziologico e di continuità fenomenica con il sinistro de quo, in misura complessivamente dell'8%, per la relativa quantificazione occorre rifarsi in definitiva, alle tabelle del Tribunale di Milano secondo l'ultimo aggiornamento.
Considerato che il sig. , nato il [...], all'epoca del sinistro (09.09.2021) Parte_1 aveva 39 anni compiuti e che il CTU ha riconosciuto una incidenza dei postumi nella misura complessiva dell'8%, l'ammontare dovuto ai valori attuali a titolo di danno, facendo riferimento alle tabelle in uso, è pari ad €. 13.838,28.
L'invalidità temporanea è stata riconosciuta dal CTU in complessivi giorni 10 al 100% € 561,80; 10 giorni al 75% € 421,35; 50 giorni al 50% € 1.404,50; 25 giorni al 25% € 351,78.
Sempre seguendo i criteri elaborati dall'Osservatorio per la Giustizia del Tribunale di Milano, con applicazione nell'ambito del range per l'invalidità giornaliera della somma di € 56,18 die, a detto titolo va riconosciuto l'importo di €. 2.738,78.
Tutte dette somme vengono calcolate all'attualità, pertanto, sulle stesse, già rivalutate perché rapportate ai valori attuali, decorreranno gli interessi al tasso legale vigente nell'arco del ritardo, dalla data del sinistro alla pubblicazione della presente decisione, calcolati annualmente sul valore della somma capitale al momento del fatto lesivo (ottenibile attraverso operazione di mero calcolo aritmetico mediante l'applicazione degli indici Istat-vita alla somma attualizzata e liquidata) rivalutata anno per anno secondo gli indici medi annuali di svalutazione Istat-vita fino alla pubblicazione della presente decisione. Inoltre, sulla somma finale liquidata, che si converte in debito di valuta, sono dovuti i normali interessi legali fino al saldo ex art. 1282 c.c.
Vanno infine liquidate le spese mediche sostenute, così come documentate, pari ad €. 101,66 sulle quali decorreranno gli interessi dai singoli esborsi al saldo.
In definitiva, il danno subito dall'attore viene quantificato nella complessiva somma di €.
16.678,72, oltre interessi e rivalutazione nella misura indicata.
Stante il riconosciuto concorso, la parte convenuta, nella qualità, dovrà rifondere all'attore l'importo pari al 50% della somma sopra determinata, per un ammontare di €. 8.339,36.
Alcuna ulteriore somma può essere liquidata, invece, all'attore a titolo di danno morale, esistenziale o di c.d. “personalizzazione”.
Invero, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato (nemmeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto che possano essere concretamente prese in considerazione per la liquidazione di somme aggiuntive per le causali innanzi indicate.
Giova, infatti, osservare in merito che, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha
11 ulteriormente precisato che, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui all'art. 2059 c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa; al contrario, anche per il danno morale (come per qualsiasi tipo di pregiudizio, patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale) “[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016). Cosa non avvenuta nel caso di specie.
In particolare, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico-relazionale, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass. 27/03/2018, n. 7513).
La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica “sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo […] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri […] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass. 27/03/2018, n. 7513;
Cass. 18/11/2014, n. 24471)” (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 19189/2020).
Ciò precisato, nella specie, alla luce di quanto innanzi già precisato, l'attore non ha dedotto né provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris non già ricompreso nella innanzi operata liquidazione del danno biologico riconosciuto, per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria potrà essere riconosciuta rispetto al danno non patrimoniale innanzi già liquidato, a meno di non voler applicare immotivati ed arbitrari automatismi risarcitori, oramai banditi dalla innanzi richiamata giurisprudenza di legittimità.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese del giudizio le stesse in ragione del ritenuto concorso di colpa sono compensate nella misura di un terzo tra le parti e per i restanti due terzi sono poste a carico dei convenuti in
12 solido e liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
Le spese di C.T.U. già liquidate come da separato decreto sono definitivamente posto a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Esposito, definitivamente provvedendo sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa concorrente dell'attore e del conducente il veicolo tg. EF755 HC di proprietà di pari al Controparte_6
50%;
– accerta e dichiara che l'attore in conseguenza del sinistro ha subito danni non patrimoniali che si quantificano per il ritenuto concorso di colpa nella misura di € 8.339,36, oltre interessi e rivalutazione nella misura indicata;
– per l'effetto, condanna la e la in Controparte_1 Controparte_6 solido al pagamento del risarcimento in misura del 50% dei danni non patrimoniali subiti dall'attore, Sig. ZO TI in conseguenza del fatto lesivo, per un importo di € 8.339,36, oltre rivalutazione ed interessi, nella misura e con i criteri indicati;
– condanna la al pagamento delle spese processuali in favore della parte Controparte_1 attrice, che compensa in ragione di 1/3 e che per i restanti 2/3 liquida in €. 3.890,66 di cui €.
3.384,66 per compensi ed €. 506,00 per spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, Avv. Pietro Avallone, dichiaratosi antistatario.
– pone definitivamente a carico della e Controparte_1 Controparte_6 le spese di CTU liquidate come in atti.
Così deciso in Aversa, 05/11/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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