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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/07/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET AR ZZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c nella causa iscritta al numero 2132 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Velletri corso della Repubblica n. 12, presso lo Parte_1 studio del procuratore Avv. Silvia Assennato, da cui è rappresentato e difeso
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del Direttore Regionale pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma Piazza delle Cinque Giornate n. 3, presso la sede dell' , rappresentato e CP_2 difeso dall'Avv. Sandra Maria Colombino
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21 aprile 2023 ha rappresentato: di aver lavorato Parte_1 alle dipendenze di imprese edili, con esposizione a movimentazione manuale carichi, con posizioni incongrue o viziate, e a vibrazioni per uso frequente di attrezzature manuali;
di aver lavorare per otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, con un'ora di pausa per il pranzo;
di aver denunciato all' in data 28 ottobre 2020, di essere affetto da “spondilodiscoartrosi in pregresse CP_1 laminectomia discale L5-S1” e “discectomia percutanea L3-L4/L4-L5”; che l' in data 20 CP_1 gennaio 2021, ha respinto la domanda di riconoscimento dell'origine professionale della patologia;
di aver presentato ricorso amministrativo, parimenti respinto. Il ricorrente ha affermato l'origine professionale della patologia denunciata e ha pertanto convenuto in giudizio l' perché il giudice accerti che la “spondilodiscoartrosi in pregresse CP_1 laminectomia discale L5-S1” e la “discectomia percutanea L3-L4/L4-L5” da cui è affetto è di origine professionale e il grado di inabilità derivante e condanni l'Istituto al pagamento in suo favore della prestazione conseguente, oltre rivalutazione ed interessi.
1.1. Si è costituito in giudizio che ha contestato quanto dedotto dal ricorrente e chiesto CP_1 il rigetto del ricorso.
2. Il procedimento è stato istruito con l'escussione di testimoni e successivamente è stata esperita una consulenza tecnica d'ufficio; con ordinanza resa all'esito dell'udienza dell'1 luglio
2025 è stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 22 luglio
2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, ciascuna insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. Il d.lgs. 38/2000, all'art. 13, ha previsto che “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in CP_1 luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità
e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
3.1. Quanto alle mansioni svolte dal lavoratore, il collega di Persona_1 Parte_1 alle dipendenze di , negli anni 2015 e 2016, ha riferito: “Il ricorrente faceva tutti i lavori CP_3 del cantiere, anche come manovale, come pittore;
spostava i calcinacci con la carriola. Caricava da solo i sacchi di cemento, da 25 kg.
Per lavoro usava il frullino e il martello penumatico e anche scalpello e mazzetta.
Lavoravamo dalle 8:00 alle 17:00, con pausa di 1 ora per il pranzo, dal lunedì al venerdì”.
Il teste , anch'egli collega di lavoro del ricorrente per 3 anni, sino al 2012, Testimone_1 ha dichiarato in udienza: “abbiamo lavorato insieme per circa 3 anni, anche se lavoravamo spesso in squadre diverse ci vedevamo tutti i giorni. […]
Il ricorrente lavorava come muratore, stuccava e rasava gli intonaci ma lavorava anche come manovale;
caricava i sacchi di cemento, di intonaco, lavorava con frullino e martello pneumatico.
Faceva tutti i lavori del cantiere.
Lavoravamo dalle 8:00 alle 17:00, con pausa pranzo di un'ora, ma non sempre, dal lunedì al venerdì, ma spesso lavoravamo anche di sabato”.
3.2. Accertate quindi le mansioni svolte dal ricorrente, quanto alla valutazione della sussistenza delle patologie denunciate e del danno lamentato dal lavoratore occorre richiamare la relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio.
3.2.1. Il consulente nella propria relazione ha rappresentato che: “ lavorativa: Per_2 titolo di studio: diploma professionale di tecnico edile acquisito in Polonia. Riferisce di aver iniziato a lavorare all'età di 15 anni in Polonia con la mansione di muratore. Riferisce di essere arrivato in Italia nel 1987 e di aver sempre lavorato nell'edilizia svolgendo lavori di muratura e pittura. Veniva periodicamente sottoposto a visita dal medico competente senza che fossero mai poste delle limitazioni alla mansione.
Riferisce che la maggior parte dell'attività lavorativa si svolgeva in piedi ed in minor misura piegato quando metteva massetti e faceva scavi di tubazioni. Riferisce di aver lavorato circa
10 ore al giorno per 5 giorni a settimana, con saltuari giorni lavorativi di sabato, per 9 anni dal
1997 al 2006 con una ditta che lo faceva lavorare a Milano.
Dal 2006 lavora a Roma svolgendo la stessa mansione lavorando per 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana e 3 sabati al mese.
Attualmente riferisce di essere titolare di assegno ordinario di invalidità dal 2021.
Anamnesi patologica remota: laminectomia L5-S1 nel 2017 e discectomia percutanea L3-L4
e L4-L5 nel 2020, intervento di artroscopia per meniscopatia ginocchio bilaterale nel 2021, artrite reumatoide, psoriasi.
Terapia attuale: reumaflex, arcoxia e deltacortene al bisogno.
Anamnesi patologica prossima: attualmente riferisce di dormire male, di avere difficoltà a rimanere a letto, preferisce camminare.
Esame obiettivo generale: soggetto di 63 anni. Peso: 72 Kg;
altezza: 173 cm. Orientato nel tempo e nello spazio. Collaborante, risponde alle domande in maniera congrua. Tono dell'umore in asse. Passaggi posturali autonomi. Stazione eretta stabile. Deambulazione armonica con lieve zoppia. Marcia su punte e talloni possibile senza difficoltà. Accovacciamento completo non possibile.
Esame obiettivo colonna vertebrale: atteggiamento indifferente, esiti cicatriziali compatibili con interventi riferiti in anamnesi. Limitazione di 1/3 dei movimenti di flessione e limitazione ai gradi estremi dei movimenti di rotazione.
DIAGNOSI MEDICO LEGALE
Sulla scorta della documentazione medica esaminata, il soggetto risulta affetto dalle seguenti patologie:
➢ SPONDILODISCOARTROSI LOMBARE CON ESITI DI LAMINECTOMIA L5-S1 E
DISCECTOMIA L3-L4 E L4-L5
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Sulla base della documentazione sanitaria esaminata e della visita medica eseguita, posso avanzare le seguenti considerazioni medico-legali in ordine ai quesiti posti dall' Ill.mo signor
Giudice. Il periziando, Sig. presentava istanza tesa al riconoscimento della genesi Parte_1 professionale della patologia degenerativa artrosica della colonna, da cui è affetto, e che è stata sottoposta a plurimi interventi chirurgici di laminectomia e discectomie in sede lombare.
Tale patologia è tuttavia notoriamente una patologia multifattoriale, in cui sono rilevanti i processi degenerativi tipici dell'invecchiamento, e che riconosce, tra i fattori di rischio non occupazionali, obesità, età, pregressi infortuni, varie attività sportive.
L'istanza di riconoscimento come malattia professionale della patologia della colonna vertebrale non appare supportata in fatto da elementi in grado di dimostrare l'esposizione ai rischi lavorativi di movimentazione manuale dei carichi e di vibrazioni trasmesse al sistema mano- braccio di entità significativamente elevata e tale da poter ipotizzare un loro ruolo, quantomeno concausale, nella genesi della patologia summenzionata.
Dallo stesso documento di valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi presente nel DVR dell'azienda nella quale il ricorrente attualmente lavora, emerge un rischio molto basso, considerato del tutto accettabile.
Ne consegue che l'attività lavorativa svolta dal periziando, pur nel multiforme complesso di posture assumibili nel corso dell'attività lavorativa stessa, non ha mai presentato degli effettivi rischi connessi allo sviluppo di patologia a carico del rachide.
Tale considerazione è supportata anche dalla mancanza di limitazioni prescritte dal medico competente aziendale.
L'assenza di eventuali prescrizioni di cautele o di accorgimenti nello svolgimento della mansione sta ad indicare che la lavorazione svolta dal periziando non comportava né l'adozione di posture incongrue ripetute nel tempo né sovraccarichi sul rachide. Dunque per la tipologia di lavoro svolto, così come emerso anche dalla raccolta anamnestica effettuata durante le operazioni peritali, non vi sono né elementi clinici né elementi scientifici per poter supportare l'ipotesi di un'eziologia lavorativa, quantunque concausale, nella genesi della patologia spondilodiscoartrosica sofferta dal periziando” (relazione peritale in atti).
3.2.2. Il consulente, pertanto, ha così concluso: “Il ricorrente, in considerazione dei dati anamnestici, dell'accertamento clinico effettuato e della documentazione allegata è affetto da
“Spondilodiscoartrosi diffusa con discopatie multiple del tratto lombare sottoposte a plurimi interventi chirurgici”.
In considerazione delle condizioni generali, delle argomentazioni sopra riportate e dell'approfondimento relativo alla patologia sofferta, si può ritenere che il periziando non abbia diritto al riconoscimento della malattia professionale”.
3.2.3. In risposta alle osservazioni di parte ricorrente, il CTU ha così chiarito: “Le motivazioni addotte dal legale del ricorrente per sostenere l'origine professionale della patologia attengono alla validità della prova testimoniale e alla non considerazione del documento di valutazione del rischio del lavoratore come prova di esclusione del nesso causale.
Si ritiene peraltro contraddittoria la CTU nella misura in cui veniva evidenziata la diagnosi della patologia da cui risulta affetto il ricorrente.
Partendo da quest'ultima considerazione appare evidente che l'argomentazione del legale del ricorrente appaia priva di fondamento medico legale.
Il ricorrente è indubbiamente affetto da una spondilodiscoartrosi diffusa con discopatie multiple del tratto lombare, sottoposta peraltro a plurimi interventi chirurgici, per cui non è chiara la logica che avrebbe dovuto seguire lo scrivente nel negare l'esistenza della patologia in diagnosi oggetto del contenzioso.
Ciò che deve essere valutata è la natura della predetta patologia, ovvero se vi siano elementi scientifici e/o medico legali per ritenere che la stessa possa essere ricondotta ad un'origine professionale.
Nel caso di specie il ricorrente è affetto da un complesso morboso cronico degenerativo che coinvolge non solo il distretto del rachide, ma anche le ginocchia bilateralmente, nonché da patologie reumatologiche sistemiche che influiscono notevolmente sull'efficienza dell'apparato locomotore.
Non si evince nella documentazione in atti alcun elemento che consenta di ipotizzare un ruolo causale, o concausale, dell'attività lavorativa svolta sulla genesi della patologia rachidea.
Non è presente alcun giudizio di inidoneità alla mansione, neanche in misura temporanea;
non sono presenti prescrizioni e/o limitazioni allo svolgimento della stessa, nella misura ad esempio di una riduzione del peso degli eventuali carichi da movimentare o dell'assunzione di determinate posture ritenute incongrue per un tempo più limitato.
Non si può non rimarcare inoltre il fatto che il documento di valutazione del rischio, per quanto come rilevato dal legale del ricorrente sia un documento emesso dal datore di lavoro, evidenzi un rischio basso e dunque accettabile nello svolgimento dell'attività lavorativa stessa.
Ne consegue che l'ipotesi di un'origine professionale della tecnopatia denunciata debba essere ragionevolmente esclusa”.
3.2.4. Infine, all'udienza dell'1 luglio 2025, su richiesta del giudice il CTU ha precisato ulteriormente che “le prove testimoniali concordano con quanto contenuto nelle dichiarazioni del lavoratore nella propria anamnesi lavorativa riferita al medico e poi nuovamente nelle CP_1 operazioni peritali, confermo pertanto le conclusioni già riferite nella relazione”.
3.3. Con nota di trattazione scritta depositata per l'udienza del 22 luglio 2025, parte ricorrente ha contestato le risultanze della CTU, in relazione alla potenziale valenza di un rischio basso-accettabile sulla genesi della patologia denunciata e alla mancata nomina del medico competente, attestata dallo stesso DVR che il consulente avrebbe posto a fondamento della propria valutazione negativa.
3.3.1. Osserva l'Ufficio che, in relazione a tali censure, il consulente ha preso in considerazione le mansioni svolte concretamente dal ricorrente e l'anamnesi lavorativa riferita dallo stesso e ha accertato, in sede peritale, come sia affetto da un “complesso morboso Parte_1 cronico degenerativo che coinvolge non solo il distretto del rachide, ma anche le ginocchia bilateralmente, nonché da patologie reumatologiche sistemiche che influiscono notevolmente sull'efficienza dell'apparato locomotore”, con una compromissione che non ha una origine professionale.
4. Tanto premesso, alla luce della consulenza tecnica in atti, le cui conclusioni devono essere condivise in quanto coerenti con le argomentazioni scientifiche esposte e i rilievi oggettivi e in quanto immuni da vizi logici, il ricorso non può essere accolto.
5. Parte ricorrente ha documentato di trovarsi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.: le spese di lite devono pertanto dichiararsi irripetibili.
Le spese per CTU sono poste definitivamente a carico dell' resistente, per le CP_2 medesime ragioni.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili i compensi di lite, ex art. 152 disp. att. c.p.c.; pone a carico di le spese per consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto. CP_1
Velletri, 23 luglio 2025
Il giudice
ET AR ZZ