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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/10/2025, n. 7775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7775 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21795/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
NT Sammarro, ha pronunciato all'udienza del 16.10.2025, all'esito della discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21795 del R.G.A.C. dell'anno 2025, già n. 8783/2025, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall' avv. NT Navarra;
ATTRICE
E
(C.F. ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che era proprietaria di un appartamento sito al piano 1 in Parte_1
Milano via Paolo Gerolamo Biumi n. 16, in catasto al foglio 148 n. 436 sub 19 per successione dalla madre che con contratto registrato presso agenzia delle entrate di Milano al n. 1146, Persona_1 serie 3, la de cuius aveva concesso in locazione ad uso abitativo a Controparte_1
l'immobile per la durata di quattro anni a partire dal 01.02.2004 per un canone annuo di €
[...]
6.000,00 oltre spese accessorie per € 1.440,00 da corrispondere in rate mensili anticipate, che la conduttrice non aveva corrisposto parzialmente il canone di novembre 2024 e per intero il canone e le spese di dicembre 2024 e gennaio 2025, intimava lo sfratto per morosità convenendo la conduttrice davanti a questo giudice per la relativa convalida.
pagina 1 di 3 non si presentava all'udienza di convalida né si costituiva in Controparte_1 giudizio.
Con ordinanza resa il 09.06.2025 il giudice, rilevato l'erroneità della data indicata nella citazione in rinnovazione, su richiesta della parte attrice disponeva il mutamento del rito assegnando termine per la notifica dell'atto introduttivo e verbale contenente il provvedimento.
all'esito della notifica dell'atto di citazione e del verbale di Controparte_1 udienza di conversione del rito restava contumace.
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del rapporto di locazione per cui è causa, che trova un preciso riscontro nella documentazione prodotta ed in particolare nel contratto e nella dichiarazione di successione allegati.
Tanto premesso, la domanda é fondata e dev'essere accolta, atteso che la morosità interessa un arco di tempo rilevante, essendo accertata la mancata corresponsione del canone da novembre 2024 in parte e da dicembre 2024 integralmente, in difetto di prova del pagamento da parte della conduttrice, gravata dal relativo onere, che non si è presentata né si è costituita in giudizio, mostrando disinteresse per la controversia, per cui supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 delle legge n. 392/78, che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento.
In base a tali considerazioni, deve dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta.
Tenuto conto che non sono state allegate né dimostrate situazioni valutabili ai sensi dell'art. 56 L.
392/78, atte a confrontare le condizioni delle parti, e considerato che il rilascio è riconducibile al perdurante inadempimento del convenuto, la data di esecuzione dev'essere fissata per il 15.11.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per morosità della conduttrice;
- Ordina, di conseguenza, il rilascio dell'immobile per cui è causa libero di persone e cose, e fissa per l'esecuzione la data del 15.11.2025
- Condanna al rimborso delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
236,31 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 16 ottobre 2025
Il giudice pagina 2 di 3 NT Sammarro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
NT Sammarro, ha pronunciato all'udienza del 16.10.2025, all'esito della discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21795 del R.G.A.C. dell'anno 2025, già n. 8783/2025, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall' avv. NT Navarra;
ATTRICE
E
(C.F. ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che era proprietaria di un appartamento sito al piano 1 in Parte_1
Milano via Paolo Gerolamo Biumi n. 16, in catasto al foglio 148 n. 436 sub 19 per successione dalla madre che con contratto registrato presso agenzia delle entrate di Milano al n. 1146, Persona_1 serie 3, la de cuius aveva concesso in locazione ad uso abitativo a Controparte_1
l'immobile per la durata di quattro anni a partire dal 01.02.2004 per un canone annuo di €
[...]
6.000,00 oltre spese accessorie per € 1.440,00 da corrispondere in rate mensili anticipate, che la conduttrice non aveva corrisposto parzialmente il canone di novembre 2024 e per intero il canone e le spese di dicembre 2024 e gennaio 2025, intimava lo sfratto per morosità convenendo la conduttrice davanti a questo giudice per la relativa convalida.
pagina 1 di 3 non si presentava all'udienza di convalida né si costituiva in Controparte_1 giudizio.
Con ordinanza resa il 09.06.2025 il giudice, rilevato l'erroneità della data indicata nella citazione in rinnovazione, su richiesta della parte attrice disponeva il mutamento del rito assegnando termine per la notifica dell'atto introduttivo e verbale contenente il provvedimento.
all'esito della notifica dell'atto di citazione e del verbale di Controparte_1 udienza di conversione del rito restava contumace.
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del rapporto di locazione per cui è causa, che trova un preciso riscontro nella documentazione prodotta ed in particolare nel contratto e nella dichiarazione di successione allegati.
Tanto premesso, la domanda é fondata e dev'essere accolta, atteso che la morosità interessa un arco di tempo rilevante, essendo accertata la mancata corresponsione del canone da novembre 2024 in parte e da dicembre 2024 integralmente, in difetto di prova del pagamento da parte della conduttrice, gravata dal relativo onere, che non si è presentata né si è costituita in giudizio, mostrando disinteresse per la controversia, per cui supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 delle legge n. 392/78, che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento.
In base a tali considerazioni, deve dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta.
Tenuto conto che non sono state allegate né dimostrate situazioni valutabili ai sensi dell'art. 56 L.
392/78, atte a confrontare le condizioni delle parti, e considerato che il rilascio è riconducibile al perdurante inadempimento del convenuto, la data di esecuzione dev'essere fissata per il 15.11.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per morosità della conduttrice;
- Ordina, di conseguenza, il rilascio dell'immobile per cui è causa libero di persone e cose, e fissa per l'esecuzione la data del 15.11.2025
- Condanna al rimborso delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
236,31 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 16 ottobre 2025
Il giudice pagina 2 di 3 NT Sammarro
pagina 3 di 3