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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/11/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2069/2023, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. R.G. 2123/23 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DEL BIANCO ENZO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CP_1 C.F._2
AN OL e dell'avv.ta DE AN ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioè
1 per parte attrice “
1. pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
; CP_1
2. disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione prevalentemente presso la residenza della madre. Il
padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desideri – previo accordo con la madre – e comunque nei termini minimamente determinati come segue:
il mercoledì di ciascuna settimana – compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori – dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva, nonché per due fine settimana al mese (alternati con la madre), dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina, oltre che per metà delle vacanze estive, delle vacanze natalizie e pasquali e di tutte le altre festività, alternando con la madre il giorno di Natale, di Pasqua e di Capodanno e di tutte le altre festività. I genitori, inoltre, concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno il relativo periodo di ferie da trascorrere assieme ai figli e durante le Per_1 Per_2
vacanze scolastiche estive;
3. assegnarsi alla sig.ra la casa familiare ubicata in BA Parte_1
(PN), in via Roma n. 52/B, con tutti gli arredi e corredi;
4. disporsi a carico del sig. un contributo al mantenimento CP_1
ordinario dei figli di € 900,00 mensili (€ 300,00 per ciascuno), assegno da corrispondersi in forma tracciabile entro il giorno 10 di ogni mese alla madre,
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat se in aumento;
5. darsi atto che i coniugi continueranno a farsi carico in ragione del 50%
ciascuno delle rate dei mutui contratti – in narrativa meglio indicati – per la costruzione dell'abitazione familiare sita in BA (PN), in via Roma n. 52/B,
ovvero per l'acquisto dei beni posti ad arredo e corredo dell'immobile stesso;
6. darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti, disponendo di redditi propri da attività lavorativa;
2 7. disporsi a carico del sig. , previa esibizione della relativa CP_1
documentazione, il rimborso a favore della madre del 50% delle spese straordinarie afferenti le necessità dei figli minori, da individuarsi in base al
Protocollo d'Intesa siglato dai Magistrati ed Avvocati del Foro di Pordenone;
8. disporsi in favore della sig.ra il 50% delle detrazioni fiscali;
Parte_1
9. disporsi in favore della sig.ra il 100% dell'assegno unico Parte_1
INPS;
10. disporsi che ciascun coniuge potrà ottenere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente e valido per l'espatrio con inserimento dei figli minori e prescindendo dall'assenso dell'altro Per_1 Per_2
genitore.
Spese di lite integralmente rifuse con accessori di legge.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione di prova per testi e interpello sulle circostanze di seguito capitolate, all'occorrenza epurate da espressioni contenenti giudizi o valutazioni, eventualmente riformulati dalla S.V. Ill.ma ai sensi dell'art. 281-ter
c.p.c.:
1) “Vero che i minori e trascorrono tempi adeguati CP_2 CP_3
con entrambi i genitori, i sig.ri e , in ragione Parte_1 CP_1
degli orari lavorativi di questi ultimi”;
2) “Vero che la sig.ra si occupa personalmente delle pratiche Parte_1
scolastiche dei figli e (quali i colloqui con gli CP_2 CP_3
insegnanti, etc…), ovvero di tutto quanto necessario ai minori stessi per praticare le attività sportive alle quali sono iscritti, ovvero le ulteriori attività
extrascolastiche cui partecipano, quali il catechismo”.
3) “Vero che i minori e frequentano regolarmente la CP_2 CP_3
scuola e le attività extrascolastiche”.
4) “Vero che negli ultimi anni la sig.ra svolge l'attività Parte_1
3 lavorativa di cameriera con orario serale presso un ristorante ubicato nel
Comune di Vivaro (PN) per almeno due giorni alla settimana”.
Si indicano a testimoni:
- , residente a[...]; Testimone_1
- , residente a [...], in Vicolo del Ferro n. Tes_2
3/C.
Riservata l'indicazione di ulteriori testimoni.
Disporre l'acquisizione presso la , filiale di BA (PN), delle CP_4
scritture contabili afferenti i prelevamenti in contanti effettuati sul conto corrente cointestato ai sig.ri e N. C01- Parte_1 CP_1
55005043901 nel periodo gennaio 2013 – gennaio 2021, al fine di verificare l'identità del firmatario di dette operazioni bancarie di cassa”,
nonché alle le richieste formulate nel merito ed in via istruttoria con la memoria ex art. 473-bis 17 comma 1 c.p.c. di data 16.01.2024, ed, in particolare,
“In via istruttoria:
Nel riportarsi interamente a quanto precedentemente dedotto ed eccepito, il patrocinio di parte ricorrente si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari per i seguenti motivi:
sub. 1): perché generico e inconferente;
sub. 2): perché generico, contenente un giudizio e tendente a provare una circostanza negativa;
sub. 3): perché generico, contenente un giudizio e tendente a provare una circostanza negativa;
sub. 4): perché generico e contenente un giudizio;
sub. 5): perché generico e inconferente;
sub. 6): perché generico e inconferente.
In denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testimoni già indicati con il ricorso
4 introduttivo e con i successivi atti depositati, con i quali si chiede, inoltre,
l'ammissione di prova per testi e interpello sulle circostanze di seguito capitolate, all'occorrenza epurate da espressioni contenenti giudizi o valutazioni, eventualmente riformulati dalla S.V. Ill.ma ai sensi dell'art. 281-ter
c.p.c.:
5) “Vero che i figli , e hanno mantenuto i rapporti con Tes_1 Per_1 Per_2
entrambi i genitori in una comune convivenza, nonostante i genitori medesimi vivano separati di fatto nei due rispettivi alloggi ricavati nell'abitazione familiare ubicata in BA (PN), in via Roma n. 52/B”;
6) “Vero che pernotta presso l'alloggio del padre, il sig. , Per_2 CP_1
per una 1 o 2 notti alla settimana, ovvero quando la madre, la sig.ra Parte_1
si reca al lavoro nell'orario serale presso il ristorante “Da Gelindo” di
[...]
Vivaro (PN)”.
Si indicano a testimoni:
- , residente a[...]; Testimone_3
- , residente a [...], in Vicolo Del Ferro n. Tes_2
3/C;
- , residente a [...], Località Orgnese, in Testimone_4
Via Case Dinon n. 13.
Riservata l'indicazione di ulteriori testimoni.
Disporre l'acquisizione degli estratti del conto corrente intestato alla società
“ ”, corrente in BA (PN), in via Controparte_5
Galileo EI n. 11, P.IVA: , nonché delle scritture contabili P.IVA_1
relativamente agli anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023”.
Si produce Modello CUD 2025 della sig.ra ; Parte_1
per parte convenuta “1) Disporsi l'affidamento congiunto di e Per_1 CP_3
con collocazione prevalente presso il padre e diritto del genitore non
[...]
collocatario di tenere i figli presso di sé dal venerdì alla domenica sera, una
5 settimana, il mercoledì e giovedì notte quella successiva, salva la possibilità
per ogni genitore, previo congruo preavviso e consenso dell'altro, di tenere con sé i figli in qualsiasi ulteriore occasione questi ultimi lo desiderino,
compatibilmente con il pari diritto dell'altro genitore, nonché con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi.
Festività natalizie e pasquali come da Protocollo.
Disporsi che i genitori trascorrano con i figli almeno due settimane ciascuno,
anche non consecutive, nel periodo estivo, con obbligo di fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza e/o delle trasferte “fuori porta”, previa calendarizzazione del periodo estivo da comunicarsi all'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno;
2) disporsi l'assegnazione dell'abitazione un tempo residenza coniugale sita in
BA, Via Roma 52, al sig. con conseguente onere della sig.ra CP_1 Pt_1
di lasciarla libera dei propri effetti personali entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell' emanando provvedimento
3) dato atto che ha manifestato disponibilità a versare alla sig.ra CP_1
n contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, al solo fine Pt_1
di supportare le condizioni di vita dei medesimi nel periodo trascorso con la madre, quantificarsi detto contributo, sulla scorta degli elementi economico-
patrimoniali acquisiti /acquisendi nel corso del giudizio, nonché della adottata regolamentazione della collocazione dei minori, in misura che risulterà di giustizia;
disporsi che le spese straordinarie per tutti e tre i figli, ovverosia,
compreso oggi maggiorenne, ma non economicamente Testimone_1
autosufficiente, siano a carico di entrambi i genitori in quota parte pari a 50%
cad.
4) disporsi che gli assegni unici familiari vengano percepiti da ciascun genitore in quota pari al 50% cad;
disporsi del pari che le detrazioni fiscali spettino in percentuale pari al 50% a favore di ciascun genitore
6 5) ove richiesto da controparte, accertarsi che la sig.ra non ha diritto Pt_1
ad alcun assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
Alla luce delle contestazioni sollevate dalla sig.ra spese di lite rifuse. Pt_1
** ** **
In via istruttoria
Ammettersi all'occorrenza le istanze istruttorie formulate con la comparsa di costituzione in data 9.01.2024, per esse:
-disporsi l'audizione ex art. 473 bis.4 c.p.c. di in riferimento alle CP_2
modalità di collocamento invocate dal padre
-disporsi all'occorrenza esibizione da parte dell'INPS degli accrediti a titolo di assegno unico familiare di spettanza delle parti, nonché della posizione contributiva della sig.ra Pt_1
-ordinarsi alla sig.ra i esibire/comunicare gli emolumenti percepiti a Pt_1
fronte del rapporto di lavoro – attività di ristorazione presso la quale ha riconosciuto svolgere prestazioni lavorative con mansioni di cameriera
-ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che da circa due anni il sig. ha trasferito i propri effetti al primo CP_1
piano dell'abitazione, la sig.ra ssendosi insediata al piano superiore Pt_1
2) vero che il primogenito da allora dimora con il padre senza Tes_1
soluzione di continuità, escludendo di voler trascorrere con la madre una anche solo minima parte del proprio tempo
3) vero che da molti mesi trascorre la maggior parte del tempo presso la Per_1
dimora del padre, manifestando contrarietà anche solo a pernottare con la madre al piano superiore dell'abitazione
4) vero che pernotta regolarmente presso i locali dell'immobile in cui Per_2
oggi alloggia il padre, trascorrendo con quest'ultimo anche 3/4 notti a settimana
5) vero che il sig. si occupa di portare i figli a scuola e di andare a CP_1
7 riprenderli, nonché di accompagnarli alle relative attività ludico-sportive, in conformità a quanto più specificatamente allegato al Piano Genitoriale
allegato sub doc. 14
6) vero che le spese straordinarie di vengono sopportate oggi Tes_1
integralmente dal sig. la madre avendo opposto rifiuto a provvedervi CP_1
Testi: , salvi gli stessi ed ulteriori a riprova sugli Testimone_5 Testimone_1
eventuali capitoli di prova testimoniale avversari. *
Si produce, con numerazione progressiva ai documenti già in atti:
17) dichiarazione dei redditi 2024”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con ricorso depositato il giorno 11 novembre 2023 ha Parte_1
chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, , con il CP_1
quale aveva contratto matrimonio in Albania, in data 18/02/2003, trascritto in
Italia, precisando che dalla detta unione erano nati i figli , in data Tes_1
19.03.2005, , in data 22.02.2010 e , in data in data 08.06.2013; il Per_1 Per_2
convenuto non si è opposto alla domanda sullo status, mentre le richieste delle parti sono state divergenti sui provvedimenti conseguenti da assumersi;
in particolare, all'esito dello svolgimento del processo, può affermarsi che le conclusioni delle parti convergono sull'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, mentre rimangono questioni controverse:
- il collocamento prevalente dei figli, se presso il padre o presso la madre;
- di conseguenza, l'assegnazione della casa familiare;
8 - la frequentazione con il genitore non collocatario;
- il contributo al mantenimento ordinario della prole da parte del genitore non collocatario, mentre non vi è contendere sull'equa ripartizione delle spese straordinarie e delle detrazioni fiscali;
- l'attribuzione dell'assegno unico universale.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Status
La domanda di separazione personale proposta dall'attrice Parte_1
alla quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2.2. Affido della prole.
Le parti non sono in contrasto in ordine all'affidamento dei figli minori,
avendo entrambe richiesto l'affido condiviso, già disposto in via provvisoria con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., e che deve essere confermato.
La relazione del Consultorio familiare, redatta dalla S.C. Psicologia
dell'Infanzia e della Famiglia dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale,
evidenzia come entrambi i genitori abbiano dimostrato un atteggiamento collaborativo e disponibile, riconoscendo reciprocamente le capacità
genitoriali e l'impegno profuso nella crescita dei figli. I colloqui effettuati con la coppia e con ciascun genitore individualmente, nonché con i minori e Per_1
, hanno confermato l'assenza di gravi criticità relazionali e la presenza di Per_2
un buon clima familiare.
I figli hanno manifestato una buona relazione con entrambi i genitori, senza evidenti preferenze o rifiuti, e hanno riconosciuto l'assenza di conflitti significativi tra madre e padre. In particolare, ha espresso il desiderio di Per_1
rimanere nella casa attuale del padre, mentre non ha manifestato Per_2
9 preferenze specifiche. Il Consultorio ha ritenuto praticabile la gestione condivisa della genitorialità, suggerendo una modalità flessibile di frequentazione, tenuto conto della fase adolescenziale dei minori.
Alla luce di tali elementi, e in mancanza di controindicazioni, si conferma l'affidamento condiviso dei figli minori e ai genitori, ai sensi Per_1 Per_2
dell'art. 337-ter c.c., principio che esprime la pari responsabilità genitoriale e che può essere derogato solo in presenza di circostanze specifiche, qui non ravvisabili. L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale implica che le decisioni di maggior interesse per i minori dovranno essere assunte da entrambi i genitori, dunque anche quelle relative all'espatrio, motivo per cui resta assorbita in tale regolamentazione la richiesta di parte attrice di provvedere sull'espatrio dei minori.
2.3. Collocamento prevalente della prole.
A differenza di quanto disposto in via provvisoria con l'ordinanza ex art. 473-
bis.22 c.p.c., che aveva previsto il collocamento dei figli minori presso entrambi i genitori, con assegnazione della casa familiare in porzioni distinte,
tale assetto non può essere confermato.
La soluzione provvisoria, fondata sull'idea di mantenere le consuetudini di vita dei minori, si è rivelata inadeguata. Lo si evince:
- dalle conclusioni delle parti, che propongono collocamenti distinti e incompatibili con la coabitazione;
- dall'istanza di anticipazione udienza del 14.05.2025, in cui il convenuto rappresenta l'intollerabilità della convivenza e l'inadeguatezza del provvedimento provvisorio, evidenziando come i figli vivano stabilmente con lui e come la gestione quotidiana sia affidata esclusivamente al padre;
- dalla relazione del Consultorio familiare del 06.09.2024, che conferma l'assenza di gravi criticità relazionali tra i genitori e una buona capacità
genitoriale di entrambi. Tuttavia, si rileva che ha espresso Per_1
10 chiaramente il desiderio di rimanere nella casa attuale del padre, mentre non ha manifestato preferenze specifiche. Gli operatori socio-sanitari Per_2
suggeriscono una soluzione che preveda il collocamento dei minori presso il padre, con la madre che reperisca una nuova abitazione a Maniago,
ritenuta più funzionale per le esigenze scolastiche e logistiche dei figli;
- della pacifica coabitazione con il padre del figlio maggiorenne , non Tes_1
economicamente autonomo.
Il verbale di udienza dell'8 febbraio 2024 conferma che il padre, imprenditore con orari flessibili (08:00–14:00), è in grado di occuparsi dei figli in modo continuativo, mentre la madre, operaia con orari fissi (07:30–16:00) e attività
serale come cameriera, risulta meno disponibile nella fascia pomeridiana e serale.
La comparsa conclusionale del convenuto e la memoria di replica ribadiscono che trascorre la maggior parte del tempo con il padre e manifesta una Per_1
chiara preferenza per la convivenza con lui. , pur mantenendo un buon Per_2
rapporto con entrambi i genitori, si adatta alla convivenza con il fratello e con il padre, senza mostrare contrarietà. Il padre si occupa della gestione quotidiana, dei trasporti scolastici, delle attività extrascolastiche e dell'assistenza, avvalendosi anche del supporto familiare.
La replica di parte attrice, pur contestando l'interpretazione della relazione consultoriale, non fornisce elementi concreti in grado di smentire la ricostruzione del vissuto quotidiano dei minori. Al contrario, insiste su una lettura della relazione che valorizza la sinergia genitoriale, ma non nega la maggiore disponibilità del padre nella gestione pratica dei figli. Inoltre, la stessa replica riconosce che la proposta di trasferimento della madre a
Maniago, contenuta nella relazione, è subordinata alla liquidazione della quota immobiliare, e non costituisce una soluzione già attuata o attuabile nell'immediato.
11 Alla luce di tali elementi, si ritiene conforme all'interesse dei minori disporre il collocamento prevalente di e presso il padre, Per_1 Per_2 CP_1
2.4. Esclusione dell'ascolto dei minori per non conformità al loro interesse.
L'ascolto dei minori e , richiesto in via istruttoria dalla parte Per_1 Per_2
convenuta, non è stato disposto, in quanto non conforme all'interesse degli stessi.
La relazione del Consultorio familiare del 06.09.2024 ha già fornito un quadro esaustivo delle dinamiche relazionali all'interno del nucleo familiare,
evidenziando come i minori abbiano una buona relazione con entrambi i genitori e non manifestino disagio o conflitti significativi. Come già
sottolineato, ha espresso il desiderio di rimanere nella casa attuale del Per_1
padre, mentre non ha mostrato preferenze specifiche in merito alla Per_2
collocazione abitativa, confermando la serenità del rapporto con entrambi i genitori.
Tali esternazioni, rese in un contesto protetto e qualificato, sono state ritenute sufficienti a rappresentare le esigenze e le volontà dei minori, senza necessità
di sottoporli a ulteriori audizioni giudiziali, che avrebbero potuto generare tensioni o interferenze nel loro equilibrio emotivo.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., il giudice può disporre l'ascolto del minore solo quando lo ritenga necessario per la decisione e compatibile con l'età e la capacità di discernimento del minore stesso. Nel caso di specie, l'ascolto non è
stato ritenuto necessario, in quanto le risultanze istruttorie già acquisite, in particolare la relazione del Consultorio, hanno fornito elementi sufficienti per valutare l'interesse dei minori, evitando loro un coinvolgimento diretto nel procedimento.
2.5. Assegnazione della casa familiare.
Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto dell'interesse prevalente della prole, con riferimento al genitore
12 presso il quale i figli minori sono collocati in via prevalente.
Nel caso di specie, la casa familiare è ubicata in BA (PN), via Roma n. 52/B,
ed è attualmente abitata da entrambi i coniugi, in porzioni distinte: la madre al piano superiore, il padre nel seminterrato. Tale soluzione, disposta in via provvisoria con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., si è rivelata inadeguata,
come già evidenziato al paragrafo 2.3. In coerenza con il collocamento prevalente dei figli minori presso il padre, si dispone l'assegnazione della casa familiare al sig. Alla moglie sarà assegnato un tempo congruo, CP_1
di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente sentenza, per il rilascio dell'immobile.
2.6. Frequentazione della prole minorenne con il genitore non collocatario.
In presenza di affidamento condiviso, la regolamentazione della frequentazione dei figli minori con il genitore non collocatario deve garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nel rispetto del diritto dei minori alla bigenitorialità.
Le conclusioni delle parti convergono sulla necessità di assicurare ai figli Per_1
e un'ampia frequentazione con il genitore non collocatario. In Per_2
particolare: la madre, pur chiedendo il collocamento prevalente presso di sé,
propone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli quando lo desideri,
previo accordo, e comunque secondo modalità minime: il mercoledì di ogni settimana (dall'uscita da scuola alla mattina successiva), due fine settimana al mese (dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina), metà delle vacanze scolastiche (estive, natalizie, pasquali), alternanza delle principali festività, e concorde definizione del periodo estivo entro il 31 maggio di ogni anno.
Il padre, chiedendo il collocamento prevalente presso di sé, propone una frequentazione con la madre articolata su fine settimana alternati (dal venerdì
all'uscita da scuola alla domenica sera alle 20:30), e su due pomeriggi infrasettimanali nella settimana in cui il fine settimana è di competenza del
13 padre, quindici giorni durante le vacanze estive, alternanza delle festività
principali, e ulteriori occasioni di incontro compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
La proposta del padre è ritenuta maggiormente idonea a garantire una frequentazione regolare e significativa con il genitore non collocatario, in linea con l'interesse dei minori e con le indicazioni contenute nella relazione del
Consultorio familiare, che ha evidenziato la buona relazione dei figli con entrambi i genitori e suggerito una gestione flessibile e condivisa della genitorialità.
Tuttavia, si ritiene opportuno integrare i pomeriggi infrasettimanali con il pernotto presso il genitore non collocatario e di prolungare il fine settimana sino al lunedì mattina, al fine di favorire una relazione più stabile e continuativa, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori.
Pertanto, si dispone la frequentazione con la madre come in dispositivo,
ritenendola conforme all'interesse dei minori, con possibilità per i genitori di concordare modalità migliorative, nel rispetto delle esigenze scolastiche,
ricreative e affettive dei figli.
2.7. Mantenimento della prole.
La determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente deve avvenire secondo i criteri indicati dall'art. 337-ter, comma 4, c.c., che impone al giudice di valutare, in via equitativa, le risorse economiche di ciascun genitore, i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi, le esigenze dei figli e il tenore di vita goduto durante la convivenza.
Nel caso di specie, il Tribunale ha esaminato la documentazione fiscale e bancaria prodotta dalle parti, nonché le dichiarazioni rese in giudizio, al fine di ricostruire la rispettiva capacità economica.
14 La sig.ra madre dei minori, percepisce un reddito mensile Parte_1
netto medio pari a circa € 1.500,00, come risultante dalle dichiarazioni fiscali e dal modello CUD 2024, cui si aggiunge un reddito mensile dichiarato in circa €
400,00 derivante da attività saltuaria come cameriera. Il reddito complessivo mensile si attesta dunque intorno a € 1.900,00. La stessa è obbligata al pagamento di un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura (rata mensile di € 194,00) e di un secondo finanziamento per l'acquisto del telefono cellulare
(€ 30,00). Contribuisce inoltre al pagamento delle rate dei mutui contratti per la costruzione e l'arredo della casa familiare, e dagli estratto di conto corrente allegati dal marito si possono scorgere esborsi (giustificati con la causale
“mutuo e spese varie”) che vanno dai 600,00 ai 1000,00 euro mensili. A ciò si aggiunge la necessità, conseguente alla separazione, di reperire una nuova soluzione abitativa, con costi ulteriori non ancora quantificabili ma certamente rilevanti.
Il sig. , padre dei minori, è formalmente obbligato per la CP_1
ripetizione delle somme ricevute a titolo di mutuo, con rate mensili complessive pari a circa € 892,00. È socio di impresa artigiana e percepisce un reddito mensile netto medio pari a circa € 1.000,00, cui si aggiunge una pensione di invalidità pari a € 700,00 mensili. Inoltre, dagli estratti conto prodotti, si evince che il convenuto effettua versamenti in contanti di importo variabile (da tutti gli estratti di conto corrente allegati si possono scorgere versamenti di importo variabile, da € 300,00 a € 1.500,00, ma comunque periodici nel tempo). Tenuto conto di tali entrate, si deve presumere che la capacità economica del convenuto sia superiore rispetto a quella della moglie.
A ciò si aggiunge il fatto che il sig. godrà dell'assegnazione della casa CP_1
familiare, mentre la sig.ra dovrà affrontare i costi di una nuova Pt_1
sistemazione abitativa.
Alla luce di tali considerazioni, e tenuto conto della collocazione prevalente
15 dei figli minori e presso il padre, si ritiene equo disporre quanto Per_1 Per_2
segue: il padre provvederà integralmente al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne , con sé convivente, ai sensi dell'art. 337-septies c.c., che Tes_1
impone l'obbligo di mantenimento anche oltre la maggiore età, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
al fine di garantire ai figli minori e un tenore di vita omogeneo anche durante la permanenza Per_1 Per_2
presso la madre, il padre corrisponderà alla madre la somma di € 500,00
mensili (pari a € 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario, da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese.
La madre contribuirà alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei tre figli nella misura del 50%, viste le conclusioni convergenti delle parti sul punto. Le spese straordinarie saranno individuate secondo il Protocollo
d'intesa tra magistrati e avvocati del Foro di Pordenone, stipulato in data 22
febbraio 2018.
L'assegno unico universale sarà percepito al 50% da ciascun genitore, in conformità al principio di equa ripartizione previsto dalla normativa vigente
(art. 12, comma 4, D.Lgs. 230/2021).
3. Spese.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il criterio ordinario per la regolazione delle spese di lite è quello della soccombenza, salvo che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
Nel caso in esame, si rileva una prevalente soccombenza della parte attrice,
sig.ra la quale: ha visto rigettata la domanda di Parte_1
collocamento prevalente dei figli minori presso di sé; non ha ottenuto l'assegnazione della casa familiare, che è stata invece attribuita al convenuto;
ha formulato una richiesta di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori in misura superiore rispetto a quanto riconosciuto;
ha richiesto
16 l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale, che è stato invece ripartito in misura paritaria tra i genitori.
Tali elementi delineano una soccombenza sostanziale su tutte le questioni centrali del giudizio, ad eccezione della conferma dell'affidamento condiviso,
che era peraltro pacificamente richiesto da entrambe le parti.
In considerazione di ciò, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, e la condanna della parte attrice alla rifusione dei restanti due terzi delle spese processuali sostenute dal convenuto, da liquidarsi in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti,
valore indeterminabile, complessità bassa, tutte la fasi, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Albania, in data 18/02/2003;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di CAVASSO NUOVO (PN) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto N. 5, parte II, serie C);
affida i figli minori e , in atti generalizzati, ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò
che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità
genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé;
dispone che i minori siano collocati prevalentemente presso il padre, al quale
17 viene assegnata la casa coniugale sita in BA (PN), via Roma n. 52/B;
ordina a i rilasciare la casa familiare, con prelievo degli Parte_1
effetti personali e degli strumenti da lavoro, entro e non oltre sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza;
dispone che la madre veda e tenga con sé i figli minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola, con pernotto, al mattino seguente, al rientro a scuola;
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, al rientro a scuola;
quindici giorni, durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività di Natale per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì
dell'Angelo; il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa della mamma;
ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli;
determina in euro 500,00 il contributo mensile dovuto da er CP_1
il mantenimento ordinario dei figli minori, e , con decorrenza dalla Per_1 Per_2
pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT e condanna ai CP_1
relativi pagamenti da eseguire entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio di in forma tracciabile;
Parte_1
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei tre figli, come individuate nel
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
compensa le spese di lite per 1/3, mentre per i restanti 2/3 condanna
18 l pagamento in favore di elle spese di Parte_1 CP_1
lite, che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 07/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2069/2023, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. R.G. 2123/23 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DEL BIANCO ENZO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CP_1 C.F._2
AN OL e dell'avv.ta DE AN ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioè
1 per parte attrice “
1. pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
; CP_1
2. disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione prevalentemente presso la residenza della madre. Il
padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desideri – previo accordo con la madre – e comunque nei termini minimamente determinati come segue:
il mercoledì di ciascuna settimana – compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori – dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva, nonché per due fine settimana al mese (alternati con la madre), dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina, oltre che per metà delle vacanze estive, delle vacanze natalizie e pasquali e di tutte le altre festività, alternando con la madre il giorno di Natale, di Pasqua e di Capodanno e di tutte le altre festività. I genitori, inoltre, concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno il relativo periodo di ferie da trascorrere assieme ai figli e durante le Per_1 Per_2
vacanze scolastiche estive;
3. assegnarsi alla sig.ra la casa familiare ubicata in BA Parte_1
(PN), in via Roma n. 52/B, con tutti gli arredi e corredi;
4. disporsi a carico del sig. un contributo al mantenimento CP_1
ordinario dei figli di € 900,00 mensili (€ 300,00 per ciascuno), assegno da corrispondersi in forma tracciabile entro il giorno 10 di ogni mese alla madre,
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat se in aumento;
5. darsi atto che i coniugi continueranno a farsi carico in ragione del 50%
ciascuno delle rate dei mutui contratti – in narrativa meglio indicati – per la costruzione dell'abitazione familiare sita in BA (PN), in via Roma n. 52/B,
ovvero per l'acquisto dei beni posti ad arredo e corredo dell'immobile stesso;
6. darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti, disponendo di redditi propri da attività lavorativa;
2 7. disporsi a carico del sig. , previa esibizione della relativa CP_1
documentazione, il rimborso a favore della madre del 50% delle spese straordinarie afferenti le necessità dei figli minori, da individuarsi in base al
Protocollo d'Intesa siglato dai Magistrati ed Avvocati del Foro di Pordenone;
8. disporsi in favore della sig.ra il 50% delle detrazioni fiscali;
Parte_1
9. disporsi in favore della sig.ra il 100% dell'assegno unico Parte_1
INPS;
10. disporsi che ciascun coniuge potrà ottenere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente e valido per l'espatrio con inserimento dei figli minori e prescindendo dall'assenso dell'altro Per_1 Per_2
genitore.
Spese di lite integralmente rifuse con accessori di legge.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione di prova per testi e interpello sulle circostanze di seguito capitolate, all'occorrenza epurate da espressioni contenenti giudizi o valutazioni, eventualmente riformulati dalla S.V. Ill.ma ai sensi dell'art. 281-ter
c.p.c.:
1) “Vero che i minori e trascorrono tempi adeguati CP_2 CP_3
con entrambi i genitori, i sig.ri e , in ragione Parte_1 CP_1
degli orari lavorativi di questi ultimi”;
2) “Vero che la sig.ra si occupa personalmente delle pratiche Parte_1
scolastiche dei figli e (quali i colloqui con gli CP_2 CP_3
insegnanti, etc…), ovvero di tutto quanto necessario ai minori stessi per praticare le attività sportive alle quali sono iscritti, ovvero le ulteriori attività
extrascolastiche cui partecipano, quali il catechismo”.
3) “Vero che i minori e frequentano regolarmente la CP_2 CP_3
scuola e le attività extrascolastiche”.
4) “Vero che negli ultimi anni la sig.ra svolge l'attività Parte_1
3 lavorativa di cameriera con orario serale presso un ristorante ubicato nel
Comune di Vivaro (PN) per almeno due giorni alla settimana”.
Si indicano a testimoni:
- , residente a[...]; Testimone_1
- , residente a [...], in Vicolo del Ferro n. Tes_2
3/C.
Riservata l'indicazione di ulteriori testimoni.
Disporre l'acquisizione presso la , filiale di BA (PN), delle CP_4
scritture contabili afferenti i prelevamenti in contanti effettuati sul conto corrente cointestato ai sig.ri e N. C01- Parte_1 CP_1
55005043901 nel periodo gennaio 2013 – gennaio 2021, al fine di verificare l'identità del firmatario di dette operazioni bancarie di cassa”,
nonché alle le richieste formulate nel merito ed in via istruttoria con la memoria ex art. 473-bis 17 comma 1 c.p.c. di data 16.01.2024, ed, in particolare,
“In via istruttoria:
Nel riportarsi interamente a quanto precedentemente dedotto ed eccepito, il patrocinio di parte ricorrente si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari per i seguenti motivi:
sub. 1): perché generico e inconferente;
sub. 2): perché generico, contenente un giudizio e tendente a provare una circostanza negativa;
sub. 3): perché generico, contenente un giudizio e tendente a provare una circostanza negativa;
sub. 4): perché generico e contenente un giudizio;
sub. 5): perché generico e inconferente;
sub. 6): perché generico e inconferente.
In denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testimoni già indicati con il ricorso
4 introduttivo e con i successivi atti depositati, con i quali si chiede, inoltre,
l'ammissione di prova per testi e interpello sulle circostanze di seguito capitolate, all'occorrenza epurate da espressioni contenenti giudizi o valutazioni, eventualmente riformulati dalla S.V. Ill.ma ai sensi dell'art. 281-ter
c.p.c.:
5) “Vero che i figli , e hanno mantenuto i rapporti con Tes_1 Per_1 Per_2
entrambi i genitori in una comune convivenza, nonostante i genitori medesimi vivano separati di fatto nei due rispettivi alloggi ricavati nell'abitazione familiare ubicata in BA (PN), in via Roma n. 52/B”;
6) “Vero che pernotta presso l'alloggio del padre, il sig. , Per_2 CP_1
per una 1 o 2 notti alla settimana, ovvero quando la madre, la sig.ra Parte_1
si reca al lavoro nell'orario serale presso il ristorante “Da Gelindo” di
[...]
Vivaro (PN)”.
Si indicano a testimoni:
- , residente a[...]; Testimone_3
- , residente a [...], in Vicolo Del Ferro n. Tes_2
3/C;
- , residente a [...], Località Orgnese, in Testimone_4
Via Case Dinon n. 13.
Riservata l'indicazione di ulteriori testimoni.
Disporre l'acquisizione degli estratti del conto corrente intestato alla società
“ ”, corrente in BA (PN), in via Controparte_5
Galileo EI n. 11, P.IVA: , nonché delle scritture contabili P.IVA_1
relativamente agli anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023”.
Si produce Modello CUD 2025 della sig.ra ; Parte_1
per parte convenuta “1) Disporsi l'affidamento congiunto di e Per_1 CP_3
con collocazione prevalente presso il padre e diritto del genitore non
[...]
collocatario di tenere i figli presso di sé dal venerdì alla domenica sera, una
5 settimana, il mercoledì e giovedì notte quella successiva, salva la possibilità
per ogni genitore, previo congruo preavviso e consenso dell'altro, di tenere con sé i figli in qualsiasi ulteriore occasione questi ultimi lo desiderino,
compatibilmente con il pari diritto dell'altro genitore, nonché con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi.
Festività natalizie e pasquali come da Protocollo.
Disporsi che i genitori trascorrano con i figli almeno due settimane ciascuno,
anche non consecutive, nel periodo estivo, con obbligo di fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza e/o delle trasferte “fuori porta”, previa calendarizzazione del periodo estivo da comunicarsi all'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno;
2) disporsi l'assegnazione dell'abitazione un tempo residenza coniugale sita in
BA, Via Roma 52, al sig. con conseguente onere della sig.ra CP_1 Pt_1
di lasciarla libera dei propri effetti personali entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell' emanando provvedimento
3) dato atto che ha manifestato disponibilità a versare alla sig.ra CP_1
n contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, al solo fine Pt_1
di supportare le condizioni di vita dei medesimi nel periodo trascorso con la madre, quantificarsi detto contributo, sulla scorta degli elementi economico-
patrimoniali acquisiti /acquisendi nel corso del giudizio, nonché della adottata regolamentazione della collocazione dei minori, in misura che risulterà di giustizia;
disporsi che le spese straordinarie per tutti e tre i figli, ovverosia,
compreso oggi maggiorenne, ma non economicamente Testimone_1
autosufficiente, siano a carico di entrambi i genitori in quota parte pari a 50%
cad.
4) disporsi che gli assegni unici familiari vengano percepiti da ciascun genitore in quota pari al 50% cad;
disporsi del pari che le detrazioni fiscali spettino in percentuale pari al 50% a favore di ciascun genitore
6 5) ove richiesto da controparte, accertarsi che la sig.ra non ha diritto Pt_1
ad alcun assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
Alla luce delle contestazioni sollevate dalla sig.ra spese di lite rifuse. Pt_1
** ** **
In via istruttoria
Ammettersi all'occorrenza le istanze istruttorie formulate con la comparsa di costituzione in data 9.01.2024, per esse:
-disporsi l'audizione ex art. 473 bis.4 c.p.c. di in riferimento alle CP_2
modalità di collocamento invocate dal padre
-disporsi all'occorrenza esibizione da parte dell'INPS degli accrediti a titolo di assegno unico familiare di spettanza delle parti, nonché della posizione contributiva della sig.ra Pt_1
-ordinarsi alla sig.ra i esibire/comunicare gli emolumenti percepiti a Pt_1
fronte del rapporto di lavoro – attività di ristorazione presso la quale ha riconosciuto svolgere prestazioni lavorative con mansioni di cameriera
-ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che da circa due anni il sig. ha trasferito i propri effetti al primo CP_1
piano dell'abitazione, la sig.ra ssendosi insediata al piano superiore Pt_1
2) vero che il primogenito da allora dimora con il padre senza Tes_1
soluzione di continuità, escludendo di voler trascorrere con la madre una anche solo minima parte del proprio tempo
3) vero che da molti mesi trascorre la maggior parte del tempo presso la Per_1
dimora del padre, manifestando contrarietà anche solo a pernottare con la madre al piano superiore dell'abitazione
4) vero che pernotta regolarmente presso i locali dell'immobile in cui Per_2
oggi alloggia il padre, trascorrendo con quest'ultimo anche 3/4 notti a settimana
5) vero che il sig. si occupa di portare i figli a scuola e di andare a CP_1
7 riprenderli, nonché di accompagnarli alle relative attività ludico-sportive, in conformità a quanto più specificatamente allegato al Piano Genitoriale
allegato sub doc. 14
6) vero che le spese straordinarie di vengono sopportate oggi Tes_1
integralmente dal sig. la madre avendo opposto rifiuto a provvedervi CP_1
Testi: , salvi gli stessi ed ulteriori a riprova sugli Testimone_5 Testimone_1
eventuali capitoli di prova testimoniale avversari. *
Si produce, con numerazione progressiva ai documenti già in atti:
17) dichiarazione dei redditi 2024”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con ricorso depositato il giorno 11 novembre 2023 ha Parte_1
chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, , con il CP_1
quale aveva contratto matrimonio in Albania, in data 18/02/2003, trascritto in
Italia, precisando che dalla detta unione erano nati i figli , in data Tes_1
19.03.2005, , in data 22.02.2010 e , in data in data 08.06.2013; il Per_1 Per_2
convenuto non si è opposto alla domanda sullo status, mentre le richieste delle parti sono state divergenti sui provvedimenti conseguenti da assumersi;
in particolare, all'esito dello svolgimento del processo, può affermarsi che le conclusioni delle parti convergono sull'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, mentre rimangono questioni controverse:
- il collocamento prevalente dei figli, se presso il padre o presso la madre;
- di conseguenza, l'assegnazione della casa familiare;
8 - la frequentazione con il genitore non collocatario;
- il contributo al mantenimento ordinario della prole da parte del genitore non collocatario, mentre non vi è contendere sull'equa ripartizione delle spese straordinarie e delle detrazioni fiscali;
- l'attribuzione dell'assegno unico universale.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Status
La domanda di separazione personale proposta dall'attrice Parte_1
alla quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2.2. Affido della prole.
Le parti non sono in contrasto in ordine all'affidamento dei figli minori,
avendo entrambe richiesto l'affido condiviso, già disposto in via provvisoria con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., e che deve essere confermato.
La relazione del Consultorio familiare, redatta dalla S.C. Psicologia
dell'Infanzia e della Famiglia dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale,
evidenzia come entrambi i genitori abbiano dimostrato un atteggiamento collaborativo e disponibile, riconoscendo reciprocamente le capacità
genitoriali e l'impegno profuso nella crescita dei figli. I colloqui effettuati con la coppia e con ciascun genitore individualmente, nonché con i minori e Per_1
, hanno confermato l'assenza di gravi criticità relazionali e la presenza di Per_2
un buon clima familiare.
I figli hanno manifestato una buona relazione con entrambi i genitori, senza evidenti preferenze o rifiuti, e hanno riconosciuto l'assenza di conflitti significativi tra madre e padre. In particolare, ha espresso il desiderio di Per_1
rimanere nella casa attuale del padre, mentre non ha manifestato Per_2
9 preferenze specifiche. Il Consultorio ha ritenuto praticabile la gestione condivisa della genitorialità, suggerendo una modalità flessibile di frequentazione, tenuto conto della fase adolescenziale dei minori.
Alla luce di tali elementi, e in mancanza di controindicazioni, si conferma l'affidamento condiviso dei figli minori e ai genitori, ai sensi Per_1 Per_2
dell'art. 337-ter c.c., principio che esprime la pari responsabilità genitoriale e che può essere derogato solo in presenza di circostanze specifiche, qui non ravvisabili. L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale implica che le decisioni di maggior interesse per i minori dovranno essere assunte da entrambi i genitori, dunque anche quelle relative all'espatrio, motivo per cui resta assorbita in tale regolamentazione la richiesta di parte attrice di provvedere sull'espatrio dei minori.
2.3. Collocamento prevalente della prole.
A differenza di quanto disposto in via provvisoria con l'ordinanza ex art. 473-
bis.22 c.p.c., che aveva previsto il collocamento dei figli minori presso entrambi i genitori, con assegnazione della casa familiare in porzioni distinte,
tale assetto non può essere confermato.
La soluzione provvisoria, fondata sull'idea di mantenere le consuetudini di vita dei minori, si è rivelata inadeguata. Lo si evince:
- dalle conclusioni delle parti, che propongono collocamenti distinti e incompatibili con la coabitazione;
- dall'istanza di anticipazione udienza del 14.05.2025, in cui il convenuto rappresenta l'intollerabilità della convivenza e l'inadeguatezza del provvedimento provvisorio, evidenziando come i figli vivano stabilmente con lui e come la gestione quotidiana sia affidata esclusivamente al padre;
- dalla relazione del Consultorio familiare del 06.09.2024, che conferma l'assenza di gravi criticità relazionali tra i genitori e una buona capacità
genitoriale di entrambi. Tuttavia, si rileva che ha espresso Per_1
10 chiaramente il desiderio di rimanere nella casa attuale del padre, mentre non ha manifestato preferenze specifiche. Gli operatori socio-sanitari Per_2
suggeriscono una soluzione che preveda il collocamento dei minori presso il padre, con la madre che reperisca una nuova abitazione a Maniago,
ritenuta più funzionale per le esigenze scolastiche e logistiche dei figli;
- della pacifica coabitazione con il padre del figlio maggiorenne , non Tes_1
economicamente autonomo.
Il verbale di udienza dell'8 febbraio 2024 conferma che il padre, imprenditore con orari flessibili (08:00–14:00), è in grado di occuparsi dei figli in modo continuativo, mentre la madre, operaia con orari fissi (07:30–16:00) e attività
serale come cameriera, risulta meno disponibile nella fascia pomeridiana e serale.
La comparsa conclusionale del convenuto e la memoria di replica ribadiscono che trascorre la maggior parte del tempo con il padre e manifesta una Per_1
chiara preferenza per la convivenza con lui. , pur mantenendo un buon Per_2
rapporto con entrambi i genitori, si adatta alla convivenza con il fratello e con il padre, senza mostrare contrarietà. Il padre si occupa della gestione quotidiana, dei trasporti scolastici, delle attività extrascolastiche e dell'assistenza, avvalendosi anche del supporto familiare.
La replica di parte attrice, pur contestando l'interpretazione della relazione consultoriale, non fornisce elementi concreti in grado di smentire la ricostruzione del vissuto quotidiano dei minori. Al contrario, insiste su una lettura della relazione che valorizza la sinergia genitoriale, ma non nega la maggiore disponibilità del padre nella gestione pratica dei figli. Inoltre, la stessa replica riconosce che la proposta di trasferimento della madre a
Maniago, contenuta nella relazione, è subordinata alla liquidazione della quota immobiliare, e non costituisce una soluzione già attuata o attuabile nell'immediato.
11 Alla luce di tali elementi, si ritiene conforme all'interesse dei minori disporre il collocamento prevalente di e presso il padre, Per_1 Per_2 CP_1
2.4. Esclusione dell'ascolto dei minori per non conformità al loro interesse.
L'ascolto dei minori e , richiesto in via istruttoria dalla parte Per_1 Per_2
convenuta, non è stato disposto, in quanto non conforme all'interesse degli stessi.
La relazione del Consultorio familiare del 06.09.2024 ha già fornito un quadro esaustivo delle dinamiche relazionali all'interno del nucleo familiare,
evidenziando come i minori abbiano una buona relazione con entrambi i genitori e non manifestino disagio o conflitti significativi. Come già
sottolineato, ha espresso il desiderio di rimanere nella casa attuale del Per_1
padre, mentre non ha mostrato preferenze specifiche in merito alla Per_2
collocazione abitativa, confermando la serenità del rapporto con entrambi i genitori.
Tali esternazioni, rese in un contesto protetto e qualificato, sono state ritenute sufficienti a rappresentare le esigenze e le volontà dei minori, senza necessità
di sottoporli a ulteriori audizioni giudiziali, che avrebbero potuto generare tensioni o interferenze nel loro equilibrio emotivo.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., il giudice può disporre l'ascolto del minore solo quando lo ritenga necessario per la decisione e compatibile con l'età e la capacità di discernimento del minore stesso. Nel caso di specie, l'ascolto non è
stato ritenuto necessario, in quanto le risultanze istruttorie già acquisite, in particolare la relazione del Consultorio, hanno fornito elementi sufficienti per valutare l'interesse dei minori, evitando loro un coinvolgimento diretto nel procedimento.
2.5. Assegnazione della casa familiare.
Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto dell'interesse prevalente della prole, con riferimento al genitore
12 presso il quale i figli minori sono collocati in via prevalente.
Nel caso di specie, la casa familiare è ubicata in BA (PN), via Roma n. 52/B,
ed è attualmente abitata da entrambi i coniugi, in porzioni distinte: la madre al piano superiore, il padre nel seminterrato. Tale soluzione, disposta in via provvisoria con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., si è rivelata inadeguata,
come già evidenziato al paragrafo 2.3. In coerenza con il collocamento prevalente dei figli minori presso il padre, si dispone l'assegnazione della casa familiare al sig. Alla moglie sarà assegnato un tempo congruo, CP_1
di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente sentenza, per il rilascio dell'immobile.
2.6. Frequentazione della prole minorenne con il genitore non collocatario.
In presenza di affidamento condiviso, la regolamentazione della frequentazione dei figli minori con il genitore non collocatario deve garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nel rispetto del diritto dei minori alla bigenitorialità.
Le conclusioni delle parti convergono sulla necessità di assicurare ai figli Per_1
e un'ampia frequentazione con il genitore non collocatario. In Per_2
particolare: la madre, pur chiedendo il collocamento prevalente presso di sé,
propone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli quando lo desideri,
previo accordo, e comunque secondo modalità minime: il mercoledì di ogni settimana (dall'uscita da scuola alla mattina successiva), due fine settimana al mese (dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina), metà delle vacanze scolastiche (estive, natalizie, pasquali), alternanza delle principali festività, e concorde definizione del periodo estivo entro il 31 maggio di ogni anno.
Il padre, chiedendo il collocamento prevalente presso di sé, propone una frequentazione con la madre articolata su fine settimana alternati (dal venerdì
all'uscita da scuola alla domenica sera alle 20:30), e su due pomeriggi infrasettimanali nella settimana in cui il fine settimana è di competenza del
13 padre, quindici giorni durante le vacanze estive, alternanza delle festività
principali, e ulteriori occasioni di incontro compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
La proposta del padre è ritenuta maggiormente idonea a garantire una frequentazione regolare e significativa con il genitore non collocatario, in linea con l'interesse dei minori e con le indicazioni contenute nella relazione del
Consultorio familiare, che ha evidenziato la buona relazione dei figli con entrambi i genitori e suggerito una gestione flessibile e condivisa della genitorialità.
Tuttavia, si ritiene opportuno integrare i pomeriggi infrasettimanali con il pernotto presso il genitore non collocatario e di prolungare il fine settimana sino al lunedì mattina, al fine di favorire una relazione più stabile e continuativa, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori.
Pertanto, si dispone la frequentazione con la madre come in dispositivo,
ritenendola conforme all'interesse dei minori, con possibilità per i genitori di concordare modalità migliorative, nel rispetto delle esigenze scolastiche,
ricreative e affettive dei figli.
2.7. Mantenimento della prole.
La determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente deve avvenire secondo i criteri indicati dall'art. 337-ter, comma 4, c.c., che impone al giudice di valutare, in via equitativa, le risorse economiche di ciascun genitore, i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi, le esigenze dei figli e il tenore di vita goduto durante la convivenza.
Nel caso di specie, il Tribunale ha esaminato la documentazione fiscale e bancaria prodotta dalle parti, nonché le dichiarazioni rese in giudizio, al fine di ricostruire la rispettiva capacità economica.
14 La sig.ra madre dei minori, percepisce un reddito mensile Parte_1
netto medio pari a circa € 1.500,00, come risultante dalle dichiarazioni fiscali e dal modello CUD 2024, cui si aggiunge un reddito mensile dichiarato in circa €
400,00 derivante da attività saltuaria come cameriera. Il reddito complessivo mensile si attesta dunque intorno a € 1.900,00. La stessa è obbligata al pagamento di un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura (rata mensile di € 194,00) e di un secondo finanziamento per l'acquisto del telefono cellulare
(€ 30,00). Contribuisce inoltre al pagamento delle rate dei mutui contratti per la costruzione e l'arredo della casa familiare, e dagli estratto di conto corrente allegati dal marito si possono scorgere esborsi (giustificati con la causale
“mutuo e spese varie”) che vanno dai 600,00 ai 1000,00 euro mensili. A ciò si aggiunge la necessità, conseguente alla separazione, di reperire una nuova soluzione abitativa, con costi ulteriori non ancora quantificabili ma certamente rilevanti.
Il sig. , padre dei minori, è formalmente obbligato per la CP_1
ripetizione delle somme ricevute a titolo di mutuo, con rate mensili complessive pari a circa € 892,00. È socio di impresa artigiana e percepisce un reddito mensile netto medio pari a circa € 1.000,00, cui si aggiunge una pensione di invalidità pari a € 700,00 mensili. Inoltre, dagli estratti conto prodotti, si evince che il convenuto effettua versamenti in contanti di importo variabile (da tutti gli estratti di conto corrente allegati si possono scorgere versamenti di importo variabile, da € 300,00 a € 1.500,00, ma comunque periodici nel tempo). Tenuto conto di tali entrate, si deve presumere che la capacità economica del convenuto sia superiore rispetto a quella della moglie.
A ciò si aggiunge il fatto che il sig. godrà dell'assegnazione della casa CP_1
familiare, mentre la sig.ra dovrà affrontare i costi di una nuova Pt_1
sistemazione abitativa.
Alla luce di tali considerazioni, e tenuto conto della collocazione prevalente
15 dei figli minori e presso il padre, si ritiene equo disporre quanto Per_1 Per_2
segue: il padre provvederà integralmente al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne , con sé convivente, ai sensi dell'art. 337-septies c.c., che Tes_1
impone l'obbligo di mantenimento anche oltre la maggiore età, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
al fine di garantire ai figli minori e un tenore di vita omogeneo anche durante la permanenza Per_1 Per_2
presso la madre, il padre corrisponderà alla madre la somma di € 500,00
mensili (pari a € 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario, da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese.
La madre contribuirà alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei tre figli nella misura del 50%, viste le conclusioni convergenti delle parti sul punto. Le spese straordinarie saranno individuate secondo il Protocollo
d'intesa tra magistrati e avvocati del Foro di Pordenone, stipulato in data 22
febbraio 2018.
L'assegno unico universale sarà percepito al 50% da ciascun genitore, in conformità al principio di equa ripartizione previsto dalla normativa vigente
(art. 12, comma 4, D.Lgs. 230/2021).
3. Spese.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il criterio ordinario per la regolazione delle spese di lite è quello della soccombenza, salvo che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
Nel caso in esame, si rileva una prevalente soccombenza della parte attrice,
sig.ra la quale: ha visto rigettata la domanda di Parte_1
collocamento prevalente dei figli minori presso di sé; non ha ottenuto l'assegnazione della casa familiare, che è stata invece attribuita al convenuto;
ha formulato una richiesta di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori in misura superiore rispetto a quanto riconosciuto;
ha richiesto
16 l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale, che è stato invece ripartito in misura paritaria tra i genitori.
Tali elementi delineano una soccombenza sostanziale su tutte le questioni centrali del giudizio, ad eccezione della conferma dell'affidamento condiviso,
che era peraltro pacificamente richiesto da entrambe le parti.
In considerazione di ciò, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, e la condanna della parte attrice alla rifusione dei restanti due terzi delle spese processuali sostenute dal convenuto, da liquidarsi in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti,
valore indeterminabile, complessità bassa, tutte la fasi, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Albania, in data 18/02/2003;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di CAVASSO NUOVO (PN) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto N. 5, parte II, serie C);
affida i figli minori e , in atti generalizzati, ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò
che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità
genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé;
dispone che i minori siano collocati prevalentemente presso il padre, al quale
17 viene assegnata la casa coniugale sita in BA (PN), via Roma n. 52/B;
ordina a i rilasciare la casa familiare, con prelievo degli Parte_1
effetti personali e degli strumenti da lavoro, entro e non oltre sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza;
dispone che la madre veda e tenga con sé i figli minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola, con pernotto, al mattino seguente, al rientro a scuola;
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, al rientro a scuola;
quindici giorni, durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività di Natale per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì
dell'Angelo; il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa della mamma;
ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli;
determina in euro 500,00 il contributo mensile dovuto da er CP_1
il mantenimento ordinario dei figli minori, e , con decorrenza dalla Per_1 Per_2
pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT e condanna ai CP_1
relativi pagamenti da eseguire entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio di in forma tracciabile;
Parte_1
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei tre figli, come individuate nel
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
compensa le spese di lite per 1/3, mentre per i restanti 2/3 condanna
18 l pagamento in favore di elle spese di Parte_1 CP_1
lite, che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 07/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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